35.2015.134
Nel caso di specie,medico fiduciario dell'assicuratore ha omesso di motivare in maniera dettagliata le ragioni per le quali lo status quo sine sarebbe stato raggiunto ben prima dell'usuale termine ric
4 maggio 2016Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.134
cr
Lugano
4 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Ivano Ranzanici, Flavia Verzasconi (in
sostituzione di Raffaele Guffi, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 novembre 2015 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 novembre 2014 RI 1,
nato nel 1965, attivo in qualità di custode presso la __________ – e per questo
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 - è scivolato sulle
scale (doc. Z-1), riportando, secondo quanto indicato sulla notifica di
infortunio dell’11 novembre 2014, forti contusioni multiple (doc. Z-6).
Al pronto soccorso
dell'Ospedale __________ di __________ gli è stato riscontrato un trauma contusivo
del rachide lombare (cfr. doc. A4).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 gennaio 2015,
l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a
decorrere dal 1° febbraio 2015, ritenendo che, da quella data in poi, i
disturbi risentiti dall’assicurato non si trovavano più in una relazione
causale naturale con l’evento infortunistico del mese di novembre 2014 (doc. Z-26).
A seguito dell’opposizione
interposta in data 19 febbraio 2015 dall’assicurato (cfr. doc. Z-31), in data
19 novembre 2015 la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. Z-35).
1.3. Con tempestivo ricorso del 18
dicembre 2015, RI 1 ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a
corrispondergli ulteriori prestazioni anche dopo il 31 gennaio 2015, contestando
il fatto che possa essere considerato sopraggiunto lo status quo sine.
Egli ha, in particolare,
rilevato come i problemi lombari presentati in maniera cronica fin dal 1999 non
gli abbiano, comunque, impedito di svolgere regolarmente l’attività di custode
scolastico fino al momento dell’infortunio del novembre 2014.
Dopo tale data, tuttavia,
Fatti
i dolori lombari hanno subito un’esacerbazione tale, da rendere impossibile la
ripresa dell’attività lavorativa (e questo ancora a distanza di quattordici
mesi dall’infortunio) e da spingere i medici del servizio di Neurochirurgia
dell’__________ a proporgli un intervento di stabilizzazione a livello lombare
(doc. I).
1.4. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Con scritto del 17 febbraio
2016 l’assicurato ha ribadito che prima dell’infortunio del 5 novembre 2014
“non presentavo alcun problema lombare tale da causarmi impedimenti lavorativi
ciò significa che il nesso causale della spondilolistesi (scivolamento della
vertebra L5 su quella sottostante S1) è dovuto al trauma subito nell’infortunio
ed è causa dello scivolamento di L5 su S1 (spondilolistesi)”, aggiungendo che
la presenza di una calcificazione “non c’entra nulla con la spondilolistesi”.
Alla luce di queste
considerazioni, il ricorrente ha nuovamente contestato la decisione con la
quale l’amministrazione ha considerato raggiunto lo status quo sine (doc. VII).
1.6. In data 25 febbraio 2016,
l’assicuratore LAINF convenuto ha comunicato al TCA di non avere ulteriori
ossservazioni da presentare, rinviando alla motivazione esposta nella decisione
su opposizione e nella risposta di causa (doc. IX).
Tale scritto è stato
trasmesso all’assicurato (cfr. doc. X), per conoscenza.
Considerandi
2.1
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata, oppure no,
a sospendere a partire dal 1° febbraio 2015 il proprio obbligo a prestazioni in
relazione all’infortunio del 5 novembre 2014.
2.2
Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.
19.
cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto
alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un
miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di
cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
2.3
Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000.
nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113.
V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1
e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano
un
ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in
considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la
giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal
proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4
Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un
evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è
idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo
verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF
129.
V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in
presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5
Dalle
carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di
negare, dal 1° febbraio 2015, il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai
disturbi risentiti dall’assicurato a livello lombare, sulla base della
valutazione eseguita su incarico dello stesso assicuratore LAINF dal dr. __________,
spec. FMH in medicina interna e medico perito assicurativo certificato SIM.
Nel
referto del 9 gennaio 2015, il dr. __________, dopo avere posto la diagnosi non
infortunistica di “sindrome lombospondilogena recidivante da decenni con
blocchi antalgici irregolari da anni con listesi di L5 su S1 di 11 mm con
osteofitosi anteriore; stenosi foraminale sinistra con impingement radicolare
L5 a sinistra ed a livello L3, L4 e L5 ernie discali”, ha rilevato che “l’evento
infortunistico di minore entità del 5 novembre 2014 ha ulteriormente esacerbato
l’evoluzione clinica della patologia degenerativa di base già da lungo tempo
presente (vedi referti radiologici a disposizione)”, ritenendo che “a distanza
di 8 settimane dall’evento infortunistico in causa si reputa raggiunto lo
status quo sine ai sensi della LAINF con chiusura dell’inabilità lavorativa a
partire dalla data attuale” (doc. ZM-10).
L’assicurato
ha contestato questa valutazione del dr. __________, sottolineando come prima
dell’infortunio egli non avesse dovuto assentarsi dal lavoro a causa di dolori
lombari, i quali sono invece divenuti importanti e hanno causato un’inabilità
al lavoro in misura completa immediatamente dopo la caduta del 5 novembre 2014.
A
sostegno di quanto addotto, egli ha trasmesso le “Osservazioni al ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo del 12 gennaio 2015 del signor RI 1 contro
la risoluzione del Consiglio di Stato del 26 novembre 2014”, con le quali, in
data 12 febbraio 2015, la dr.ssa __________, medico del personale del datore di
lavoro dell’assicurato, ha concluso che “solo dal momento dell’evento
infortunistico con contusione lombare è stato oggettivato un peggioramento
repentino con esacerbazione dei dolori lombari e peggioramento della
funzionalità fisica che giustificano l’inabilità lavorativa completa in corso
dal 5 novembre 2014. Per il periodo precedente rimangono valide le
considerazioni espresse nella valutazione medico-fiduciaria dove è stata
oggettivata una nota sindrome lombo-vertebrale cronica-recidivante presente da
anni, in quel momento comunque oligosintomatica e senza evidente impatto sulla
capacità lavorativa nell’abituale attività di custode” (doc. A3).
Egli ha pure prodotto
diversi certificati del dr. __________, medico spec. FMH in chirurgia, i quali
attestano la persistenza di un'inabilità lavorativa provocata dall'infortunio
(cfr. doc. A14-A24, certificati allestiti nel periodo dal 27.1.2015 al
26.11
).
Ad ulteriore conferma del
notevole peggioramento delle sue condizioni di salute dopo l’infortunio,
l’assicurato ha pure trasmesso i referti redatti dagli specialisti del Servizio
di Neurochirurgia del __________.
In particolare, con
referto del 12 febbraio 2015, il Prof. __________, medico consulente e il dr. __________,
Capoclinica del Servizio di Neurochirurgia hanno ritenuto che “dato il quadro
clinico e radiologico ormai cronico, riteniamo indicato che il paziente si
astenga tuttora dall’attività lavorativa”, aggiungendo che “in base
all’importante quadro di listesi di L5-S1 da lisi istimica, consigliamo
nuovamente un intervento chirurgico di stabilizzazione di L5-S1 in fusione con
cage allo stesso livello” (doc. A9).
Gli specialisti del
Servizio di Neurochirurgia hanno ribadito la loro presa di posizione nei
referti del 3 marzo 2015 (cfr. doc. A10) e 3 giugno 2015 (cfr. doc. A11).
Dagli atti emerge che,
poi, con referto dell’8 gennaio 2016, il Prof. __________, Primario e il dr. __________,
Capoclinica del Servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________,
posta la diagnosi di “olistesi L5-S1 in associazione a lisi istmica bilaterale
di L5”, hanno osservato:
" (…)
Per i dati anamnestici salienti rimando alle valutazioni
precedenti. Dal punto di vista clinico allo stato attuale sono presenti ancora
i dolori al passaggio lombo-sacrale, che quasi costantemente si irradiano alla
regione peritrocanterica e alla superficie laterale della coscia sinistra,
quindi in un territorio che ricorda un dermatomero di tipo L5. Dal punto di
vista prettamente iconografico (Rx e Tc della colonna lombare), il reperto di
olistesi L5-S1 e lisi istmica bilaterale in L5 non ha gli aspetti di
un’alterazione recente e ciò per la conformazione della lisi e per la parziale
calcificazione del margine anteriore dell’anulus discale in L5-S1.
Procedere
Ciò nonostante, va tenuto in considerazione il fatto che il
paziente, prima del trauma di novembre 2014, presentava dei dolori lombari
aspecifici che sono diventati più rilevanti, associandosi ad un interessamento
dell’arto inferiore sinistro appunto dopo l’evento traumatico. Il dolore è
globalmente più gestibile e, allo stato attuale pensiamo di rivalutare la
nostra indicazione chirurgica nel senso che, qualora i sintomi diventassero
ulteriormente gestibili, un intervento chirurgico non sarebbe più indicato.”
(Doc. ZM-13)
2.6
Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA
dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.7
Chiamato a
pronunciarsi, il TCA osserva che, nel caso di specie, è indubbio che
l’assicurato presenti una sindrome lombo-spondilogena da decenni.
Ora, secondo il dr. __________,
consultato dall’assicuratore LAINF, l’aumento dei disturbi a livello lombare
sarebbe avvenuto, senza trauma, a partire dal mese di luglio 2014 e sarebbe poi
ulteriormente peggiorato dopo l’evento infortunistico di minore entità del 5
novembre 2014; lo status quo sine sarebbe stato raggiunto dopo 8 settimane
dall’evento infortunistico (cfr. doc. ZM-10).
Secondo la dr.ssa __________,
per contro, prima dell’evento infortunistico in questione la nota sindrome
lombo-vertebrale cronica-recidivante presente da anni era silente e non aveva
un evidente impatto sulla capacità lavorativa nell’abituale attività di custode
(cfr. doc. A3).
Dopo l’infortunio del 5
novembre 2014, l’assicurato è invece stato ritenuto inabile al lavoro al 100% a
causa dei disturbi insorti a livello lombare, come certificato nel periodo dal
27.1.2015
al 26.11.2015 dal dr. __________ (cfr. doc. A14-A24).
Inoltre, secondo quanto
indicato dagli specialisti del __________, sebbene “il reperto di olistesi
L5-S1 e lisi istmica bilaterale in L5 non ha gli aspetti di un’alterazione
recente e ciò per la conformazione della lisi e per la parziale calcificazione
del margine anteriore dell’anulus discale in L5-S1”, “ciò nonostante, va tenuto
in considerazione il fatto che il paziente, prima del trauma di novembre 2014,
presentava dei dolori lombari aspecifici che sono diventati più rilevanti,
associandosi ad un interessamento dell’arto inferiore sinistro appunto dopo
l’evento traumatico” (Doc. ZM-13)
In questo contesto, va
sottolineato che secondo la dottrina medica dominante, dopo traumi quali
contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del
rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a
contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto
(cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.
67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di
riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di
traumi vertebrali; si
veda pure E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen:
Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna
1973; 3. Auflage 1985).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Secondo il
Tribunale federale, infatti, un aggravamento post-traumatico (senza lesione
strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna
vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai
nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n
1.
p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,8C_314/2011 del 12
luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e
8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).
Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato
soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46; cfr. pure STFA U
193/98 del 4 giugno 1999 consid. 3c).
In una sentenza 8C_677/2007
del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 - il TF ha precisato che non soltanto in caso di aggravazione traumatica di uno
stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale (STF
8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna
vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio, occorre ammettere, in via
di massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.
È
inoltre utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002 consid. n. 2.2, il TFA ha precisato che, nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza
preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati
sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre
secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del
raggiungimento dello status quo sine:
"
Im Rahmen des
Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze
berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen
(vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat
insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um
einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit
Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um
eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht
entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher
Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
Nella presente
fattispecie, il TCA rileva che nel referto del 5 novembre 2014 del Pronto
Soccorso - Chirurgia dell’Ospedale __________ di __________ è stato indicato
“Rx rachide lombare: spondilolistesi nota L5-S1, non esiti post-traumatici”
(cfr. doc. A4).
Inoltre, nel referto
del 12 dicembre 2014, gli specialisti del Servizio di Neurochirugia del __________
hanno messo in evidenza che “la RX dinamica odierna (5.12.2014) non evidenzia
fratture ma mostra un quadro di listesi importante a livello di L5-S1 con un
osteofita anteriore” (doc. A5).
Ancora, nel referto
del 20 febbraio 2015, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, ha rilevato che “come ho detto chiaramente al paziente il
problema della spondilolisi e spondilolistesi era già preesistente,
probabilmente è leggermente scompensato con il trauma” (doc. ZM-12).
Questa valutazione è
poi stata confermata dal Prof. __________ e dal dr. __________ del Servizio di
Neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, i quali, nel referto
dell’8 gennaio 2016, hanno osservato che “dal punto di vista prettamente
iconografico (Rx e Tc della colonna lombare), il reperto di olistesi L5-S1 e
lisi istmica bilaterale in L5 non ha gli aspetti di un’alterazione recente e
ciò per la conformazione della lisi e per la parziale calcificazione del
margine anteriore dell’anulus discale in L5-S1” (cfr. doc. ZM-13).
Quanto precede permette al TCA
di concludere che le alterazioni oggettivate grazie alle indagini radiologiche
non possono essere state causate dall’evento traumatico assicurato.
D’altro
canto, nessuno pretende che la documentazione radiologica dimostrerebbe
l’insorgenza di un peggioramento direzionale ai sensi della giurisprudenza citata
in precedenza.
Ne consegue che
l’infortunio in questione può avere tutt’al più aggravato transitoriamente
il preesistente stato (morboso) del
rachide.
Secondo
la dottrina medica e la giurisprudenza citate in precedenza, dopo traumi quali
contusioni o distorsioni, lo stato anteriore del rachide può, di regola,
considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi (di norma da sei a
nove) a contare dall’evento traumatico, come se l’infortunio non fosse mai
sopraggiunto (status quo sine).
Nella presente fattispecie,
questo Tribunale constata che l'assicuratore infortuni convenuto ha posto
termine al versamento delle proprie prestazioni meno di tre mesi dopo il
sinistro.
Ora, è vero che la
giurisprudenza non esclude che lo status quo sine venga raggiunto anche
prima del termine di sei mesi. Occorre però che il medico ne illustri con
precisione i motivi (cfr., sul tema, D. Cattaneo "Les
erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans les assurances
sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).
Ciò è quanto avvenuto in
una sentenza 35.2004.69 del 3 dicembre 2004, nella quale il TCA ha confermato
una decisione su opposizione con la quale il nesso di causalità naturale era
stato dichiarato estinto dopo tre mesi, argomentando:
" Al
riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002
nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza
preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati
sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare
per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:
" Im Rahmen
des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze
berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen
(vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat
insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um
einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit
Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um
eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht
entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher
Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
(STFA succitata) (cfr. STFA citata, consid. n. 2.2.)
Nella concreta evenienza, che i presupposti per potere ammettere
un peggioramento duraturo delle preesistenti affezioni degenerative
(compressione improvvisa delle vertebre, comparsa o peggioramento di lesioni)
non sono soddisfatti, lo ha chiaramente indicato sia il dott. ___ secondo il
quale, citiamo: "Il paziente presenta diffuse note degenerative a carico
del rachide lombosacrale con lisi istmica bilaterale e anterolistesi di L5/S1
con restringimento importante di origine mista di forami di coniugazione delle
due radici di L5. Gli esami clinici e paraclinici hanno permesso di escludere
ulteriori problematiche infortunistiche mentre il quadro clinico nonché
radiologico è principalmente caratterizzato dalle note degenerative
sopradescritte" (doc. 18), che il dott. ___ a mente del quale, citiamo:
"Trattasi di un assicurato già portatore di una spondilolisi L5 con
antero-listesi L5-S1 con restringimento dei forami di coniugazione (da
alterazioni degenerative), nonché di una protrusione discale a base larga. Tale
configurazione è responsabile di un conflitto radicolare, senza restringimento
invece del canale vertebrale. Per contro, sono state escluse delle
alterazioni post-traumatiche, tanto meno di data recente. Per sommi
scrupoli, l'assicurato fu sottoposto ad un esame di risonanza magnetica
lombo-sacrale, indagine che ha ugualmente escluso una lesione
organica traumatica" (doc. 40 - la sottolineatura è del redattore).
D'altra parte, nessuno dei medici privatamente consultati dal
ricorrente ha preteso che le alterazioni oggettivabili a livello lombo-sacrale
siano state causate dalla caduta di cui egli è rimasto vittima nel corso del
mese di gennaio 2004 (cfr. doc. C e 34).
Infine, è l'assicurato stesso a considerare più verosimile la tesi
secondo la quale l'infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante
(cfr. I, p. 4: "Nel caso concreto, se questo Tribunale dovesse ammettere
la seconda tesi (logica e sostenibile), …" - la sottolineatura è
del redattore).
Il fatto che l'insorgente non avrebbe mai sofferto di dolori
lombari prima dell'infortunio dell'8 gennaio 2004 (cfr. doc. C), è irrilevante,
e ciò alla luce delle indicazioni fornite dal dottor ___, spec. FMH in
neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale
cantonale di ___, in una perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella causa C.
L., inc. n. 35.2002.40, concernente un'assicurata trentaduenne che aveva
riportato un trauma al rachide cervicale a seguito di un incidente della
circolazione stradale, alla quale erano state diagnosticate delle alterazioni
degenerative a livello C3-C6:
" (…).
Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule beginnen sich beim
Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und dritten Lebensjahrzehnt,
zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch
wenn sie radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie
zu Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine
allgemeine Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos)
bleiben können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen
schmerzhaften Zustand überführt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender
Faktor anzusehen und dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild,
also für die Dauer, die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen
HWS-Kontusion, das heisst maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht
unerwartet, dass die Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war."
(perizia 23.5.2001 del dott. ___,
p. 8s. - la sottolineatura è del redattore)
In esito a quanto precede, occorre concludere che l'evento
infortunistico dell'8 gennaio 2004 ha giocato un ruolo scatenante per rapporto
ai disturbi lamentati da ___ al rachide lombo-sacrale e che pertanto, in
ossequio alla prassi sviluppata in materia di traumi vertebrali, l'assicuratore
convenuto era legittimato a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale
trascorsi circa 3 mesi dallo stesso sinistro.
A proposito del momento a partire dal quale ritenere estinto il
nesso di causalità naturale, nella già citata pronunzia del 18 settembre 2002,
riguardante un assicurato caduto sui glutei, dopo essere scivolato su una
lastra di ghiaccio, il TFA ha riconosciuto raggiunto lo status quo sine trascorsi,
al più tardi, tre mesi dalla data del sinistro in questione."
In un’altra pronunzia 35.2006.59
del 22 novembre 2006, pubblicata in RtiD I-2007 n. 54, riguardante il caso di
un assicurato vittima di una contusione alla colonna lombare, il cui
assicuratore LAINF aveva posto fine alla corresponsione delle prestazioni meno
di quattro mesi dopo l’infortunio, il TCA ha, per contro, rinviato gli atti
all’amministrazione per nuovi accertamenti, posto che il medico di fiducia
aveva omesso di precisare i motivi per cui gli effetti del trauma si erano
estinti prima del termine abituale.
Allo stesso modo, in una
sentenza 35.2009.89 del 18 marzo 2010 - concernente il caso di un assicurato
vittima di un infortunio che aveva comportato anche una contusione
lombo-sacrale e al quale l'assicuratore infortuni aveva sospeso il versamento
delle proprie prestazioni poco più di tre mesi dopo il sinistro - il TCA
ha parimenti rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti,
visto che il medico di fiducia aveva omesso di precisare i motivi per i quali
gli effetti della nota contusione lombo-sacrale si erano estinti ben prima del
termine abituale.
Nella concreta evenienza, conformemente
alle due ultime sentenze appena citate (cfr. STCA 35.2006.59 del 22 novembre
2006, pubblicata in RtiD I-2007 n. 54 e 35.2009.89 del 18 marzo 2010), vista
l’assenza di una dettagliata motivazione da parte del dr. __________ che possa
giustificare il raggiungimento dello status quo sine ben prima del termine
abituale e alla luce delle prese di posizione dei medici curanti, si giustifica,
a mente del TCA, l'annullamento della decisione su opposizione impugnata e il
rinvio degli atti all'amministrazione affinché disponga un approfondimento
specialistico. Lo specialista incaricato dovrà semmai indicare con precisione i
motivi per cui, in casu, gli effetti dei disturbi a livello
lombo-sacrale si sarebbero estinti ben prima del termine abituale ("di
norma sei o nove" mesi).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 19 novembre 2015 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
alla CO 1 affinché proceda agli accertamenti indicati al consid. 2.7.
e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni a far
tempo dal 1° febbraio 2015.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti