Lexipedia

Decisione

35.2015.134

Nel caso di specie,medico fiduciario dell'assicuratore ha omesso di motivare in maniera dettagliata le ragioni per le quali lo status quo sine sarebbe stato raggiunto ben prima dell'usuale termine ric

4 maggio 2016Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori lombari hanno subito un’esacerbazione tale, da rendere impossibile la

ripresa dell’attività lavorativa (e questo ancora a distanza di quattordici

mesi dall’infortunio) e da spingere i medici del servizio di Neurochirurgia

dell’__________ a proporgli un intervento di stabilizzazione a livello lombare

(doc. I).

1.4. L’assicuratore convenuto, in

risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Con scritto del 17 febbraio

2016 l’assicurato ha ribadito che prima dell’infortunio del 5 novembre 2014

“non presentavo alcun problema lombare tale da causarmi impedimenti lavorativi

ciò significa che il nesso causale della spondilolistesi (scivolamento della

vertebra L5 su quella sottostante S1) è dovuto al trauma subito nell’infortunio

ed è causa dello scivolamento di L5 su S1 (spondilolistesi)”, aggiungendo che

la presenza di una calcificazione “non c’entra nulla con la spondilolistesi”.

Alla luce di queste

considerazioni, il ricorrente ha nuovamente contestato la decisione con la

quale l’amministrazione ha considerato raggiunto lo status quo sine (doc. VII).

1.6. In data 25 febbraio 2016,

l’assicuratore LAINF convenuto ha comunicato al TCA di non avere ulteriori

ossservazioni da presentare, rinviando alla motivazione esposta nella decisione

su opposizione e nella risposta di causa (doc. IX).

Tale scritto è stato

trasmesso all’assicurato (cfr. doc. X), per conoscenza.

Considerandi

2.1

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata, oppure no,

a sospendere a partire dal 1° febbraio 2015 il proprio obbligo a prestazioni in

relazione all’infortunio del 5 novembre 2014.

2.2

Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.

19.

cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto

alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un

miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di

cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto

aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui

quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109

consid. 4.3 e riferimenti).

2.3

Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000.

nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113.

V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1

e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano

un

ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in

considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la

giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal

proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la

causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente.

Trattandosi

della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,

non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46

consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4

Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un

evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il

corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è

idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo

verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF

129.

V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361

consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in

presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,

pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5

Dalle

carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di

negare, dal 1° febbraio 2015, il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai

disturbi risentiti dall’assicurato a livello lombare, sulla base della

valutazione eseguita su incarico dello stesso assicuratore LAINF dal dr. __________,

spec. FMH in medicina interna e medico perito assicurativo certificato SIM.

Nel

referto del 9 gennaio 2015, il dr. __________, dopo avere posto la diagnosi non

infortunistica di “sindrome lombospondilogena recidivante da decenni con

blocchi antalgici irregolari da anni con listesi di L5 su S1 di 11 mm con

osteofitosi anteriore; stenosi foraminale sinistra con impingement radicolare

L5 a sinistra ed a livello L3, L4 e L5 ernie discali”, ha rilevato che “l’evento

infortunistico di minore entità del 5 novembre 2014 ha ulteriormente esacerbato

l’evoluzione clinica della patologia degenerativa di base già da lungo tempo

presente (vedi referti radiologici a disposizione)”, ritenendo che “a distanza

di 8 settimane dall’evento infortunistico in causa si reputa raggiunto lo

status quo sine ai sensi della LAINF con chiusura dell’inabilità lavorativa a

partire dalla data attuale” (doc. ZM-10).

L’assicurato

ha contestato questa valutazione del dr. __________, sottolineando come prima

dell’infortunio egli non avesse dovuto assentarsi dal lavoro a causa di dolori

lombari, i quali sono invece divenuti importanti e hanno causato un’inabilità

al lavoro in misura completa immediatamente dopo la caduta del 5 novembre 2014.

A

sostegno di quanto addotto, egli ha trasmesso le “Osservazioni al ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo del 12 gennaio 2015 del signor RI 1 contro

la risoluzione del Consiglio di Stato del 26 novembre 2014”, con le quali, in

data 12 febbraio 2015, la dr.ssa __________, medico del personale del datore di

lavoro dell’assicurato, ha concluso che “solo dal momento dell’evento

infortunistico con contusione lombare è stato oggettivato un peggioramento

repentino con esacerbazione dei dolori lombari e peggioramento della

funzionalità fisica che giustificano l’inabilità lavorativa completa in corso

dal 5 novembre 2014. Per il periodo precedente rimangono valide le

considerazioni espresse nella valutazione medico-fiduciaria dove è stata

oggettivata una nota sindrome lombo-vertebrale cronica-recidivante presente da

anni, in quel momento comunque oligosintomatica e senza evidente impatto sulla

capacità lavorativa nell’abituale attività di custode” (doc. A3).

Egli ha pure prodotto

diversi certificati del dr. __________, medico spec. FMH in chirurgia, i quali

attestano la persistenza di un'inabilità lavorativa provocata dall'infortunio

(cfr. doc. A14-A24, certificati allestiti nel periodo dal 27.1.2015 al

26.11

).

Ad ulteriore conferma del

notevole peggioramento delle sue condizioni di salute dopo l’infortunio,

l’assicurato ha pure trasmesso i referti redatti dagli specialisti del Servizio

di Neurochirurgia del __________.

In particolare, con

referto del 12 febbraio 2015, il Prof. __________, medico consulente e il dr. __________,

Capoclinica del Servizio di Neurochirurgia hanno ritenuto che “dato il quadro

clinico e radiologico ormai cronico, riteniamo indicato che il paziente si

astenga tuttora dall’attività lavorativa”, aggiungendo che “in base

all’importante quadro di listesi di L5-S1 da lisi istimica, consigliamo

nuovamente un intervento chirurgico di stabilizzazione di L5-S1 in fusione con

cage allo stesso livello” (doc. A9).

Gli specialisti del

Servizio di Neurochirurgia hanno ribadito la loro presa di posizione nei

referti del 3 marzo 2015 (cfr. doc. A10) e 3 giugno 2015 (cfr. doc. A11).

Dagli atti emerge che,

poi, con referto dell’8 gennaio 2016, il Prof. __________, Primario e il dr. __________,

Capoclinica del Servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________,

posta la diagnosi di “olistesi L5-S1 in associazione a lisi istmica bilaterale

di L5”, hanno osservato:

" (…)

Per i dati anamnestici salienti rimando alle valutazioni

precedenti. Dal punto di vista clinico allo stato attuale sono presenti ancora

i dolori al passaggio lombo-sacrale, che quasi costantemente si irradiano alla

regione peritrocanterica e alla superficie laterale della coscia sinistra,

quindi in un territorio che ricorda un dermatomero di tipo L5. Dal punto di

vista prettamente iconografico (Rx e Tc della colonna lombare), il reperto di

olistesi L5-S1 e lisi istmica bilaterale in L5 non ha gli aspetti di

un’alterazione recente e ciò per la conformazione della lisi e per la parziale

calcificazione del margine anteriore dell’anulus discale in L5-S1.

Procedere

Ciò nonostante, va tenuto in considerazione il fatto che il

paziente, prima del trauma di novembre 2014, presentava dei dolori lombari

aspecifici che sono diventati più rilevanti, associandosi ad un interessamento

dell’arto inferiore sinistro appunto dopo l’evento traumatico. Il dolore è

globalmente più gestibile e, allo stato attuale pensiamo di rivalutare la

nostra indicazione chirurgica nel senso che, qualora i sintomi diventassero

ulteriormente gestibili, un intervento chirurgico non sarebbe più indicato.”

(Doc. ZM-13)

2.6

Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA

dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.7

Chiamato a

pronunciarsi, il TCA osserva che, nel caso di specie, è indubbio che

l’assicurato presenti una sindrome lombo-spondilogena da decenni.

Ora, secondo il dr. __________,

consultato dall’assicuratore LAINF, l’aumento dei disturbi a livello lombare

sarebbe avvenuto, senza trauma, a partire dal mese di luglio 2014 e sarebbe poi

ulteriormente peggiorato dopo l’evento infortunistico di minore entità del 5

novembre 2014; lo status quo sine sarebbe stato raggiunto dopo 8 settimane

dall’evento infortunistico (cfr. doc. ZM-10).

Secondo la dr.ssa __________,

per contro, prima dell’evento infortunistico in questione la nota sindrome

lombo-vertebrale cronica-recidivante presente da anni era silente e non aveva

un evidente impatto sulla capacità lavorativa nell’abituale attività di custode

(cfr. doc. A3).

Dopo l’infortunio del 5

novembre 2014, l’assicurato è invece stato ritenuto inabile al lavoro al 100% a

causa dei disturbi insorti a livello lombare, come certificato nel periodo dal

27.1.2015

al 26.11.2015 dal dr. __________ (cfr. doc. A14-A24).

Inoltre, secondo quanto

indicato dagli specialisti del __________, sebbene “il reperto di olistesi

L5-S1 e lisi istmica bilaterale in L5 non ha gli aspetti di un’alterazione

recente e ciò per la conformazione della lisi e per la parziale calcificazione

del margine anteriore dell’anulus discale in L5-S1”, “ciò nonostante, va tenuto

in considerazione il fatto che il paziente, prima del trauma di novembre 2014,

presentava dei dolori lombari aspecifici che sono diventati più rilevanti,

associandosi ad un interessamento dell’arto inferiore sinistro appunto dopo

l’evento traumatico” (Doc. ZM-13)

In questo contesto, va

sottolineato che secondo la dottrina medica dominante, dopo traumi quali

contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del

rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a

contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto

(cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.

67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di

riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di

traumi vertebrali; si

veda pure E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen:

Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna

1973; 3. Auflage 1985).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Secondo il

Tribunale federale, infatti, un aggravamento post-traumatico (senza lesione

strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna

vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai

nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n

1.

p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,8C_314/2011 del 12

luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e

8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato

soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46; cfr. pure STFA U

193/98 del 4 giugno 1999 consid. 3c).

In una sentenza 8C_677/2007

del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 - il TF ha precisato che non soltanto in caso di aggravazione traumatica di uno

stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale (STF

8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna

vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio, occorre ammettere, in via

di massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.

È

inoltre utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002 consid. n. 2.2, il TFA ha precisato che, nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza

preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati

sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre

secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del

raggiungimento dello status quo sine:

"

Im Rahmen des

Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze

berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen

(vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat

insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um

einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit

Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um

eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht

entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher

Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

Nella presente

fattispecie, il TCA rileva che nel referto del 5 novembre 2014 del Pronto

Soccorso - Chirurgia dell’Ospedale __________ di __________ è stato indicato

“Rx rachide lombare: spondilolistesi nota L5-S1, non esiti post-traumatici”

(cfr. doc. A4).

Inoltre, nel referto

del 12 dicembre 2014, gli specialisti del Servizio di Neurochirugia del __________

hanno messo in evidenza che “la RX dinamica odierna (5.12.2014) non evidenzia

fratture ma mostra un quadro di listesi importante a livello di L5-S1 con un

osteofita anteriore” (doc. A5).

Ancora, nel referto

del 20 febbraio 2015, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, ha rilevato che “come ho detto chiaramente al paziente il

problema della spondilolisi e spondilolistesi era già preesistente,

probabilmente è leggermente scompensato con il trauma” (doc. ZM-12).

Questa valutazione è

poi stata confermata dal Prof. __________ e dal dr. __________ del Servizio di

Neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, i quali, nel referto

dell’8 gennaio 2016, hanno osservato che “dal punto di vista prettamente

iconografico (Rx e Tc della colonna lombare), il reperto di olistesi L5-S1 e

lisi istmica bilaterale in L5 non ha gli aspetti di un’alterazione recente e

ciò per la conformazione della lisi e per la parziale calcificazione del

margine anteriore dell’anulus discale in L5-S1” (cfr. doc. ZM-13).

Quanto precede permette al TCA

di concludere che le alterazioni oggettivate grazie alle indagini radiologiche

non possono essere state causate dall’evento traumatico assicurato.

D’altro

canto, nessuno pretende che la documentazione radiologica dimostrerebbe

l’insorgenza di un peggioramento direzionale ai sensi della giurisprudenza citata

in precedenza.

Ne consegue che

l’infortunio in questione può avere tutt’al più aggravato transitoriamente

il preesistente stato (morboso) del

rachide.

Secondo

la dottrina medica e la giurisprudenza citate in precedenza, dopo traumi quali

contusioni o distorsioni, lo stato anteriore del rachide può, di regola,

considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi (di norma da sei a

nove) a contare dall’evento traumatico, come se l’infortunio non fosse mai

sopraggiunto (status quo sine).

Nella presente fattispecie,

questo Tribunale constata che l'assicuratore infortuni convenuto ha posto

termine al versamento delle proprie prestazioni meno di tre mesi dopo il

sinistro.

Ora, è vero che la

giurisprudenza non esclude che lo status quo sine venga raggiunto anche

prima del termine di sei mesi. Occorre però che il medico ne illustri con

precisione i motivi (cfr., sul tema, D. Cattaneo "Les

erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans les assurances

sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).

Ciò è quanto avvenuto in

una sentenza 35.2004.69 del 3 dicembre 2004, nella quale il TCA ha confermato

una decisione su opposizione con la quale il nesso di causalità naturale era

stato dichiarato estinto dopo tre mesi, argomentando:

" Al

riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002

nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza

preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati

sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare

per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:

" Im Rahmen

des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze

berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen

(vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat

insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um

einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit

Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um

eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht

entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher

Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

(STFA succitata) (cfr. STFA citata, consid. n. 2.2.)

Nella concreta evenienza, che i presupposti per potere ammettere

un peggioramento duraturo delle preesistenti affezioni degenerative

(compressione improvvisa delle vertebre, comparsa o peggioramento di lesioni)

non sono soddisfatti, lo ha chiaramente indicato sia il dott. ___ secondo il

quale, citiamo: "Il paziente presenta diffuse note degenerative a carico

del rachide lombosacrale con lisi istmica bilaterale e anterolistesi di L5/S1

con restringimento importante di origine mista di forami di coniugazione delle

due radici di L5. Gli esami clinici e paraclinici hanno permesso di escludere

ulteriori problematiche infortunistiche mentre il quadro clinico nonché

radiologico è principalmente caratterizzato dalle note degenerative

sopradescritte" (doc. 18), che il dott. ___ a mente del quale, citiamo:

"Trattasi di un assicurato già portatore di una spondilolisi L5 con

antero-listesi L5-S1 con restringimento dei forami di coniugazione (da

alterazioni degenerative), nonché di una protrusione discale a base larga. Tale

configurazione è responsabile di un conflitto radicolare, senza restringimento

invece del canale vertebrale. Per contro, sono state escluse delle

alterazioni post-traumatiche, tanto meno di data recente. Per sommi

scrupoli, l'assicurato fu sottoposto ad un esame di risonanza magnetica

lombo-sacrale, indagine che ha ugualmente escluso una lesione

organica traumatica" (doc. 40 - la sottolineatura è del redattore).

D'altra parte, nessuno dei medici privatamente consultati dal

ricorrente ha preteso che le alterazioni oggettivabili a livello lombo-sacrale

siano state causate dalla caduta di cui egli è rimasto vittima nel corso del

mese di gennaio 2004 (cfr. doc. C e 34).

Infine, è l'assicurato stesso a considerare più verosimile la tesi

secondo la quale l'infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante

(cfr. I, p. 4: "Nel caso concreto, se questo Tribunale dovesse ammettere

la seconda tesi (logica e sostenibile), …" - la sottolineatura è

del redattore).

Il fatto che l'insorgente non avrebbe mai sofferto di dolori

lombari prima dell'infortunio dell'8 gennaio 2004 (cfr. doc. C), è irrilevante,

e ciò alla luce delle indicazioni fornite dal dottor ___, spec. FMH in

neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale

cantonale di ___, in una perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella causa C.

L., inc. n. 35.2002.40, concernente un'assicurata trentaduenne che aveva

riportato un trauma al rachide cervicale a seguito di un incidente della

circolazione stradale, alla quale erano state diagnosticate delle alterazioni

degenerative a livello C3-C6:

" (…).

Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule beginnen sich beim

Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und dritten Lebensjahrzehnt,

zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch

wenn sie radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie

zu Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine

allgemeine Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos)

bleiben können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen

schmerzhaften Zustand über­führt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender

Faktor anzusehen und dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild,

also für die Dauer, die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen

HWS-Kontusion, das heisst maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht

unerwartet, dass die Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war."

(perizia 23.5.2001 del dott. ___,

p. 8s. - la sottolineatura è del redattore)

In esito a quanto precede, occorre concludere che l'evento

infortunistico dell'8 gennaio 2004 ha giocato un ruolo scatenante per rapporto

ai disturbi lamentati da ___ al rachide lombo-sacrale e che pertanto, in

ossequio alla prassi sviluppata in materia di traumi vertebrali, l'assicuratore

convenuto era legittimato a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale

trascorsi circa 3 mesi dallo stesso sinistro.

A proposito del momento a partire dal quale ritenere estinto il

nesso di causalità naturale, nella già citata pronunzia del 18 settembre 2002,

riguardante un assicurato caduto sui glutei, dopo essere scivolato su una

lastra di ghiaccio, il TFA ha riconosciuto raggiunto lo status quo sine trascorsi,

al più tardi, tre mesi dalla data del sinistro in questione."

In un’altra pronunzia 35.2006.59

del 22 novembre 2006, pubblicata in RtiD I-2007 n. 54, riguardante il caso di

un assicurato vittima di una contusione alla colonna lombare, il cui

assicuratore LAINF aveva posto fine alla corresponsione delle prestazioni meno

di quattro mesi dopo l’infortunio, il TCA ha, per contro, rinviato gli atti

all’amministrazione per nuovi accertamenti, posto che il medico di fiducia

aveva omesso di precisare i motivi per cui gli effetti del trauma si erano

estinti prima del termine abituale.

Allo stesso modo, in una

sentenza 35.2009.89 del 18 marzo 2010 - concernente il caso di un assicurato

vittima di un infortunio che aveva comportato anche una contusione

lombo-sacrale e al quale l'assicuratore infortuni aveva sospeso il versamento

delle proprie prestazioni poco più di tre mesi dopo il sinistro - il TCA

ha parimenti rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti,

visto che il medico di fiducia aveva omesso di precisare i motivi per i quali

gli effetti della nota contusione lombo-sacrale si erano estinti ben prima del

termine abituale.

Nella concreta evenienza, conformemente

alle due ultime sentenze appena citate (cfr. STCA 35.2006.59 del 22 novembre

2006, pubblicata in RtiD I-2007 n. 54 e 35.2009.89 del 18 marzo 2010), vista

l’assenza di una dettagliata motivazione da parte del dr. __________ che possa

giustificare il raggiungimento dello status quo sine ben prima del termine

abituale e alla luce delle prese di posizione dei medici curanti, si giustifica,

a mente del TCA, l'annullamento della decisione su opposizione impugnata e il

rinvio degli atti all'amministrazione affinché disponga un approfondimento

specialistico. Lo specialista incaricato dovrà semmai indicare con precisione i

motivi per cui, in casu, gli effetti dei disturbi a livello

lombo-sacrale si sarebbero estinti ben prima del termine abituale ("di

norma sei o nove" mesi).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 19 novembre 2015 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

alla CO 1 affinché proceda agli accertamenti indicati al consid. 2.7.

e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni a far

tempo dal 1° febbraio 2015.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti