35.2015.14
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
22 aprile 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.14
cr
Lugano
22 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 8 dicembre 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 gennaio 2014 RI 1,
impiegato in qualità di cameriere presso il __________, è caduto mentre stava
scendendo le scale sul posto di lavoro, procurandosi una distorsione alla
caviglia destra (doc. A1).
Con comunicazione
informale del 18 giugno 2014, CO 1 ha comunicato all’assicurato l’interruzione
del versamento delle indennità giornaliere a partire dal 16 luglio 2014,
ritenuto che secondo il parere del proprio servizio medico i disturbi lamentati
dall’interessato non risultano più in diretta correlazione con l’evento
infortunistico con un grado di verosimiglianza preponderante (doc. A7).
1.2. Con scritto del 3 luglio 2014
l’assicurato, rappresentato dallo studio RA 1, ha chiesto all’assicuratore
infortuni la continuazione del versamento delle indennità giornaliere e
dell’assunzione delle spese di cura, chiedendo, in caso di contrario,
l’emanazione di una decisione formale munita delle vie di diritto (doc. A8).
1.3. Con decisione formale del 3
settembre 2014, l’assicuratore LAINF ha ribadito che, secondo il parere del
proprio servizio medico, non sussiste più alcun nesso causale tra i disturbi
lamentati dall’assicurato e l’evento infortunistico a partire dal 16 luglio
2014, confermando quindi l’interruzione del versamento delle indennità
giornaliere da tale data (doc. A14).
1.4. Con istanza separata del 30
settembre 2014 (rispetto all’opposizione del 29 settembre 2014 contro la
decisione del 3 settembre 2014, cfr. doc. A19) l’assicurato, sempre
rappresentato dallo studio RA 1, ha chiesto che le indennità giornaliere
vengano versate almeno dal 16 luglio 2014 fino alla crescita in giudicato della
decisione formale del 3 settembre 2014 (doc. A18).
1.5. L’Istituto assicuratore, tramite
decisione incidentale del 23 ottobre 2014, cresciuta incontestata in giudicato,
ha respinto l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione
del 29 settembre 2014, rimandando la questione relativa all’interruzione del
versamento delle indennità giornaliere dopo il 15 luglio 2014 alla procedura di
opposizione (doc. A20).
1.6. Con decisione su opposizione
dell’8 dicembre 2014, l’assicuratore LAINF ha ribadito che non è possibile
ammettere l’esistenza di un nesso causale al di là del 15 luglio 2014, momento
a partire dal quale è da considerarsi raggiunto lo status quo sine (doc. B).
1.7. Con ricorso del 19 gennaio
2015, l’assicurato, sempre rappresentato dallo studio RA 1, ha chiesto il
versamento delle indennità giornaliere per il periodo compreso fra il 16 luglio
2014 e il 3 settembre 2014 “non coperto da decisione formale” (doc. I).
1.8. L’Istituto assicuratore, in
risposta, dopo avere rilevato che “si prende atto del fatto che il ricorrente
circoscrive la propria censura all’interruzione dell’IG senza previa decisione
formale, non contestando invece il principio secondo cui lo status quo sine è
stato raggiunto in data 15.07.2014”, ha postulato l’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.9. Con osservazioni del 19
febbraio 2015, il rappresentante legale del ricorrente ha ribadito che la
decisione formale del 3 settembre 2014 è stata de facto una decisione di
rifiuto retroattivo, essendosi ritrovato l’assicurato a quel momento
confrontato ex abrupto con una decisione di interruzione delle indennità
giornaliere a contare dal 16 luglio 2014 (doc. V).
1.10. L’assicuratore LAINF
convenuto, in sede di duplica, ha contestato la tesi del rappresentante del
ricorrente di una presunta interruzione, in data 3 settembre 2014, ex abrupto
delle indennità giornaliere, evidenziando come l’assicurato fosse a conoscenza
fin dalla comunicazione del 18 giugno 2014 dell’interruzione delle prestazioni
a partire dal 16 luglio 2014 (doc. VII).
Queste considerazioni
dell’assicuratore infortuni sono state trasmesse all’assicurato (doc. VIII),
per conoscenza.
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’interessato, come preteso con il ricorso, abbia
diritto a delle indennità giornaliere nel periodo compreso fra il 16 luglio
2014.
(momento a partire dal quale l’assicuratore LAINF, come da comunicazione
del 18 giugno 2014, ha interrotto il versamento delle stesse) e la crescita in
giudicato della decisione formale del 3 settembre 2014.
2.3
Per l'art. 49
cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con
l'interessato, l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia
di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
L'art. 51
cpv. 1 LPGA precisa che le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono
contemplati nell'articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con una
procedura semplificata.
2.4
Nel caso di specie, con
decisione informale del 18 giugno 2014, l’assicuratore LAINF convenuto ha
comunicato all’assicurato l’interruzione del versamento delle indennità
giornaliere, a partire dal successivo 16 luglio 2014, ritenendo che a partire
dal 15 luglio 2014 sarebbe stato raggiunto, come appurato dal proprio servizio
medico, lo status quo sine.
Il patrocinatore del
ricorrente ha contestato il modo di agire dell’amministrazione, ritenendo che l’assicuratore
infortuni avrebbe dovuto emettere una decisione formale prima dell’interruzione
del versamento delle indennità giornaliere, come tempestivamente richiesto una
volta ricevuta la comunicazione informale del 18 giugno 2014, “considerato
l’effetto pur sempre grave dell’interruzione del versamento delle IG” (doc. I).
La censura del
patrocinatore del ricorrente è corretta.
Vista l’importanza della
decisione di soppressione del versamento delle indennità giornaliere a seguito
del raggiungimento dello status quo sine, con notevoli ripercussioni per
l’assicurato anche per il futuro, l’assicuratore infortuni avrebbe dovuto, in
ossequio all’art. 49 LPGA, emettere una decisione formale, munita dei mezzi di
diritto e non limitarsi a trasmettere all’assicurato un semplice scritto.
Questo Tribunale rileva
tuttavia che, conformemente alla giurisprudenza federale, a tale mancanza
dell’assicuratore LAINF è stato posto rimedio grazie alla tempestiva azione
dell’assicurato, il quale, in disaccordo con quanto comunicatogli con decisione
informale del 18 giugno 2014, ha chiesto - per il tramite del proprio
rappresentante legale - e ottenuto l’emanazione di una decisione formale,
munita dei mezzi di diritto, contro la quale ha poi potuto sollevare tempestiva
opposizione.
Al riguardo, il TCA ricorda
che in una sentenza 8C_23/2007 del 12 marzo 2008, pubblicata in DTF 134 V 145,
il Tribunale federale ha stabilito che se l'assicuratore ha
comunicato a torto il rifiuto (parziale o integrale) di prestazioni non già
nella forma di una decisione formale, ma in modo informale, e la persona
interessata non accetta il disposto rifiuto, quest'ultima deve di principio
manifestare il proprio disaccordo entro il termine di un anno. In tale ipotesi
l'assicuratore emanerà una decisione formale, contro la quale è data la facoltà
di presentare opposizione. Senza tempestiva reazione, la decisione de facto
acquisisce forza di cosa giudicata, così come se fosse stata emanata
correttamente in ossequio all'art. 51 cpv. 1 LPGA (consid. 5).
Nella
sentenza 8C_185/2008 del 17 dicembre 2008, l’Alta Corte ha precisato che la
chiusura del caso deve avvenire nella forma di una decisione, se e fintantoché
vi è in gioco la corresponsione di (ulteriori) prestazioni rilevanti e ha
ribadito che, qualora l’assicuratore abbia invece emanato un semplice scritto,
quest’ultimo acquisisce di regola forza di cosa giudicata se la persona
assicurata non solleva obiezioni entro il termine di un anno (consid. 3).
In una STCA
35.2008.90
del 12 febbraio 2009, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha
rilevato che nel momento in cui un assicurato si era nuovamente rivolto
all’assicuratore LAINF per chiedere il versamento di prestazioni (febbraio
2008) erano trascorsi oltre tre anni dall’intimazione della decisione informale
del 18 ottobre 2004, con la quale l’amministrazione aveva comunicato all’interessato
di essere disposta ad assumere la ricaduta annunciata nel mese di marzo 2004,
sino alla chiusura della cura medica attestata a far tempo dall’11 maggio 2004,
data dopo la quale sarebbe stata dichiarata estinta la causalità naturale.
In
applicazione della giurisprudenza federale di cui alla STF 8C_23/2007
del 12 marzo 2008, pubblicata in DTF 134 V 145 e STF 8C_185/2008
del 17 dicembre 2008, visto il lungo tempo trascorso senza che da parte
dell’assicurato, patrocinato da un avvocato, fosse stata sollevata una
qualsiasi contestazione, il TCA ha quindi concluso che la decisione informale
del 18 ottobre 2004 fosse nel frattempo cresciuta in giudicato.
Alla luce della
giurisprudenza sopra esposta (8C_23/2007 del 12 marzo 2008, pubblicata in DTF
134.
V 145), il TCA non può concordare con l’obiezione del patrocinatore del
ricorrente relativa al fatto che “la decisione formale del 3 settembre non sana
ex tunc, a vedere di questa parte ricorrente, l’inazione formale precedente
della convenuta, né le lacune formali nella comunicazione del 18 giugno 2014,
rendendo di fatto irrita la misura di cessazione delle IG dal 16 luglio 2014
almeno fino al 3 settembre 2014” (doc. I)
Il TCA non può nemmeno
accogliere la richiesta del patrocinatore del ricorrente di riconoscere il
versamento delle indennità giornaliere nel periodo compreso fra il 16 luglio
2014.
(momento dell’interruzione del versamento delle IG) e il 3 settembre 2014
(data della decisione formale), per il motivo che tale periodo non sarebbe coperto
da decisione formale (cfr. doc. I).
Al riguardo, questo
Tribunale rileva che, con decisione formale del 3 settembre 2014,
l’assicuratore convenuto ha formalizzato quanto già precedentemente comunicato
attraverso lo scritto informale del 18 giugno 2014, con il quale preannunciava il
raggiungimento, a partire dal successivo 15 luglio 2014, dello status quo sine,
circostanza atta a determinare la cessazione della corresponsione delle
prestazioni di corta durata dal 16 luglio 2014.
Tale modo di agire appare
corretto, tanto più se si pon mente al fatto che, come indicato in sede di
risposta di causa (cfr. doc. III), l’assicuratore infortuni può stabilire la
sospensione delle indennità giornaliere anche con effetto retroattivo.
Con la DTF 133 V 57 (= SVR
2007.
UV Nr. 13), infatti, la nostra Massima Istanza ha deciso che anche sotto
il regime della LPGA la cura medica e l’indennità giornaliera possono essere
adattate retroattivamente. In particolare, è stato precisato che l’art.
17.
cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le citate prestazioni
dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di
tale disposizione.
In quel caso, il TFA ha
ritenuto corretto il modo di procedere dell’assicuratore che, con decisione
formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito che i disturbi alla schiena
accusati da un assicurato non si trovavano più in relazione di causalità con
l’evento traumatico, a decorrere dal 31 luglio 2003. L’assicuratore LAINF aveva
posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 31 luglio 2003 e
all’assunzione delle spese di cura dal 7 agosto 2003.
È utile sottolineare che
successivamente a queste date non erano comunque più state erogate prestazioni
di corta durata, ragione per la quale non si poneva il problema di un’eventuale
restituzione.
A tale proposito, il TCA
rileva che, come correttamente indicato in sede di risposta di causa (cfr. doc.
III), l’assicuratore LAINF, una volta appurato che in data 15 luglio 2014 era
stato raggiunto lo status quo sine – circostanza quest’ultima accertata dal
servizio medico dell’assicuratore convenuto e rimasta incontestata dall’assicurato
– avrebbe in ogni caso con la decisione formale del 3 settembre 2014,
indipendentemente dalla comunicazione del 18 giugno 2014, posto correttamente
termine al versamento delle prestazioni di corta durata con effetto a partire
dal 16 luglio 2014, essendo venuto meno da quel momento il necessario nesso causale
tra i disturbi dell’interessato e l’evento infortunistico.
Non si giustifica pertanto
la richiesta ricorsuale di versamento delle indennità giornaliere nel periodo
compreso fra il 16 luglio 2014 e la crescita in giudicato della decisione
formale del 3 settembre 2014.
Da notare, infine, per
inciso, che qualora le prestazioni di corta durata fossero state effettivamente
versate fino al momento di emanazione della decisione formale del 3 settembre
2014, come preteso dal ricorrente, si sarebbe posto il problema della
restituzione delle indennità versate a torto successivamente al 15 luglio 2014 (visto
che, giusta l'art. 25 cpv. 1, prima frase LPGA, le prestazioni indebitamente
riscosse devono essere restituite. L'obbligo di restituzione dell'art. 25 cpv.
1.
LPGA implica che siano adempiute le condizioni per una revisione processuale
(presenza di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova già preesistenti [art. 53
cpv. 1 LPGA]) o per un riesame (errore manifesto nella concessione della
prestazione e notevole importanza della rettifica [art. 53 cpv. 2 LPGA]) della
decisione - formale o informale - che ha riconosciuto le prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid.
5.2
pag. 319; 129 V 110 seg. consid.
1; cfr. pure sentenza 8C_512/2008 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1).).
Tale aspetto non entra
comunque in considerazione nella presente fattispecie, posto che dopo il 15
luglio 2014 non sono comunque più state erogate prestazioni di corta durata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti