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Decisione

35.2015.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 aprile 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

1.9. Con osservazioni del 19

febbraio 2015, il rappresentante legale del ricorrente ha ribadito che la

decisione formale del 3 settembre 2014 è stata de facto una decisione di

rifiuto retroattivo, essendosi ritrovato l’assicurato a quel momento

confrontato ex abrupto con una decisione di interruzione delle indennità

giornaliere a contare dal 16 luglio 2014 (doc. V).

1.10. L’assicuratore LAINF

convenuto, in sede di duplica, ha contestato la tesi del rappresentante del

ricorrente di una presunta interruzione, in data 3 settembre 2014, ex abrupto

delle indennità giornaliere, evidenziando come l’assicurato fosse a conoscenza

fin dalla comunicazione del 18 giugno 2014 dell’interruzione delle prestazioni

a partire dal 16 luglio 2014 (doc. VII).

Queste considerazioni

dell’assicuratore infortuni sono state trasmesse all’assicurato (doc. VIII),

per conoscenza.

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Oggetto della lite è la

questione di sapere se l’interessato, come preteso con il ricorso, abbia

diritto a delle indennità giornaliere nel periodo compreso fra il 16 luglio

2014.

(momento a partire dal quale l’assicuratore LAINF, come da comunicazione

del 18 giugno 2014, ha interrotto il versamento delle stesse) e la crescita in

giudicato della decisione formale del 3 settembre 2014.

2.3

Per l'art. 49

cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con

l'interessato, l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia

di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

L'art. 51

cpv. 1 LPGA precisa che le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono

contemplati nell'articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con una

procedura semplificata.

2.4

Nel caso di specie, con

decisione informale del 18 giugno 2014, l’assicuratore LAINF convenuto ha

comunicato all’assicurato l’interruzione del versamento delle indennità

giornaliere, a partire dal successivo 16 luglio 2014, ritenendo che a partire

dal 15 luglio 2014 sarebbe stato raggiunto, come appurato dal proprio servizio

medico, lo status quo sine.

Il patrocinatore del

ricorrente ha contestato il modo di agire dell’amministrazione, ritenendo che l’assicuratore

infortuni avrebbe dovuto emettere una decisione formale prima dell’interruzione

del versamento delle indennità giornaliere, come tempestivamente richiesto una

volta ricevuta la comunicazione informale del 18 giugno 2014, “considerato

l’effetto pur sempre grave dell’interruzione del versamento delle IG” (doc. I).

La censura del

patrocinatore del ricorrente è corretta.

Vista l’importanza della

decisione di soppressione del versamento delle indennità giornaliere a seguito

del raggiungimento dello status quo sine, con notevoli ripercussioni per

l’assicurato anche per il futuro, l’assicuratore infortuni avrebbe dovuto, in

ossequio all’art. 49 LPGA, emettere una decisione formale, munita dei mezzi di

diritto e non limitarsi a trasmettere all’assicurato un semplice scritto.

Questo Tribunale rileva

tuttavia che, conformemente alla giurisprudenza federale, a tale mancanza

dell’assicuratore LAINF è stato posto rimedio grazie alla tempestiva azione

dell’assicurato, il quale, in disaccordo con quanto comunicatogli con decisione

informale del 18 giugno 2014, ha chiesto - per il tramite del proprio

rappresentante legale - e ottenuto l’emanazione di una decisione formale,

munita dei mezzi di diritto, contro la quale ha poi potuto sollevare tempestiva

opposizione.

Al riguardo, il TCA ricorda

che in una sentenza 8C_23/2007 del 12 marzo 2008, pubblicata in DTF 134 V 145,

il Tribunale federale ha stabilito che se l'assicuratore ha

comunicato a torto il rifiuto (parziale o integrale) di prestazioni non già

nella forma di una decisione formale, ma in modo informale, e la persona

interessata non accetta il disposto rifiuto, quest'ultima deve di principio

manifestare il proprio disaccordo entro il termine di un anno. In tale ipotesi

l'assicuratore emanerà una decisione formale, contro la quale è data la facoltà

di presentare opposizione. Senza tempestiva reazione, la decisione de facto

acquisisce forza di cosa giudicata, così come se fosse stata emanata

correttamente in ossequio all'art. 51 cpv. 1 LPGA (consid. 5).

Nella

sentenza 8C_185/2008 del 17 dicembre 2008, l’Alta Corte ha precisato che la

chiusura del caso deve avvenire nella forma di una decisione, se e fintantoché

vi è in gioco la corresponsione di (ulteriori) prestazioni rilevanti e ha

ribadito che, qualora l’assicuratore abbia invece emanato un semplice scritto,

quest’ultimo acquisisce di regola forza di cosa giudicata se la persona

assicurata non solleva obiezioni entro il termine di un anno (consid. 3).

In una STCA

35.2008.90

del 12 febbraio 2009, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha

rilevato che nel momento in cui un assicurato si era nuovamente rivolto

all’assicuratore LAINF per chiedere il versamento di prestazioni (febbraio

2008) erano trascorsi oltre tre anni dall’intimazione della decisione informale

del 18 ottobre 2004, con la quale l’amministrazione aveva comunicato all’interessato

di essere disposta ad assumere la ricaduta annunciata nel mese di marzo 2004,

sino alla chiusura della cura medica attestata a far tempo dall’11 maggio 2004,

data dopo la quale sarebbe stata dichiarata estinta la causalità naturale.

In

applicazione della giurisprudenza federale di cui alla STF 8C_23/2007

del 12 marzo 2008, pubblicata in DTF 134 V 145 e STF 8C_185/2008

del 17 dicembre 2008, visto il lungo tempo trascorso senza che da parte

dell’assicurato, patrocinato da un avvocato, fosse stata sollevata una

qualsiasi contestazione, il TCA ha quindi concluso che la decisione informale

del 18 ottobre 2004 fosse nel frattempo cresciuta in giudicato.

Alla luce della

giurisprudenza sopra esposta (8C_23/2007 del 12 marzo 2008, pubblicata in DTF

134.

V 145), il TCA non può concordare con l’obiezione del patrocinatore del

ricorrente relativa al fatto che “la decisione formale del 3 settembre non sana

ex tunc, a vedere di questa parte ricorrente, l’inazione formale precedente

della convenuta, né le lacune formali nella comunicazione del 18 giugno 2014,

rendendo di fatto irrita la misura di cessazione delle IG dal 16 luglio 2014

almeno fino al 3 settembre 2014” (doc. I)

Il TCA non può nemmeno

accogliere la richiesta del patrocinatore del ricorrente di riconoscere il

versamento delle indennità giornaliere nel periodo compreso fra il 16 luglio

2014.

(momento dell’interruzione del versamento delle IG) e il 3 settembre 2014

(data della decisione formale), per il motivo che tale periodo non sarebbe coperto

da decisione formale (cfr. doc. I).

Al riguardo, questo

Tribunale rileva che, con decisione formale del 3 settembre 2014,

l’assicuratore convenuto ha formalizzato quanto già precedentemente comunicato

attraverso lo scritto informale del 18 giugno 2014, con il quale preannunciava il

raggiungimento, a partire dal successivo 15 luglio 2014, dello status quo sine,

circostanza atta a determinare la cessazione della corresponsione delle

prestazioni di corta durata dal 16 luglio 2014.

Tale modo di agire appare

corretto, tanto più se si pon mente al fatto che, come indicato in sede di

risposta di causa (cfr. doc. III), l’assicuratore infortuni può stabilire la

sospensione delle indennità giornaliere anche con effetto retroattivo.

Con la DTF 133 V 57 (= SVR

2007.

UV Nr. 13), infatti, la nostra Massima Istanza ha deciso che anche sotto

il regime della LPGA la cura medica e l’indennità giornaliera possono essere

adattate retroattivamente. In particolare, è stato precisato che l’art.

17.

cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le citate prestazioni

dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di

tale disposizione.

In quel caso, il TFA ha

ritenuto corretto il modo di procedere dell’assicuratore che, con decisione

formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito che i disturbi alla schiena

accusati da un assicurato non si trovavano più in relazione di causalità con

l’evento traumatico, a decorrere dal 31 luglio 2003. L’assicuratore LAINF aveva

posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 31 luglio 2003 e

all’assunzione delle spese di cura dal 7 agosto 2003.

È utile sottolineare che

successivamente a queste date non erano comunque più state erogate prestazioni

di corta durata, ragione per la quale non si poneva il problema di un’eventuale

restituzione.

A tale proposito, il TCA

rileva che, come correttamente indicato in sede di risposta di causa (cfr. doc.

III), l’assicuratore LAINF, una volta appurato che in data 15 luglio 2014 era

stato raggiunto lo status quo sine – circostanza quest’ultima accertata dal

servizio medico dell’assicuratore convenuto e rimasta incontestata dall’assicurato

– avrebbe in ogni caso con la decisione formale del 3 settembre 2014,

indipendentemente dalla comunicazione del 18 giugno 2014, posto correttamente

termine al versamento delle prestazioni di corta durata con effetto a partire

dal 16 luglio 2014, essendo venuto meno da quel momento il necessario nesso causale

tra i disturbi dell’interessato e l’evento infortunistico.

Non si giustifica pertanto

la richiesta ricorsuale di versamento delle indennità giornaliere nel periodo

compreso fra il 16 luglio 2014 e la crescita in giudicato della decisione

formale del 3 settembre 2014.

Da notare, infine, per

inciso, che qualora le prestazioni di corta durata fossero state effettivamente

versate fino al momento di emanazione della decisione formale del 3 settembre

2014, come preteso dal ricorrente, si sarebbe posto il problema della

restituzione delle indennità versate a torto successivamente al 15 luglio 2014 (visto

che, giusta l'art. 25 cpv. 1, prima frase LPGA, le prestazioni indebitamente

riscosse devono essere restituite. L'obbligo di restituzione dell'art. 25 cpv.

1.

LPGA implica che siano adempiute le condizioni per una revisione processuale

(presenza di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova già preesistenti [art. 53

cpv. 1 LPGA]) o per un riesame (errore manifesto nella concessione della

prestazione e notevole importanza della rettifica [art. 53 cpv. 2 LPGA]) della

decisione - formale o informale - che ha riconosciuto le prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid.

5.2

pag. 319; 129 V 110 seg. consid.

1; cfr. pure sentenza 8C_512/2008 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1).).

Tale aspetto non entra

comunque in considerazione nella presente fattispecie, posto che dopo il 15

luglio 2014 non sono comunque più state erogate prestazioni di corta durata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti