35.2015.15
Trauma distorsivo a pollice sx e contusioni a rachide, ginocchio e spalla sx. Rinvio atti all'assicuratore per accertare l'esistenza di una patologia organica oggettivabile (CRPS I?). Respinta domanda
16 marzo 2015Italiano14 min
Source ti.ch
accomandata
Incarto
n.
35.2015.15
mm
Lugano
16 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 gennaio 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 16 novembre 2011, RI
1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di lavoratore
edile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, é
rimasto vittima di un incidente nel manovrare un escavatore, riportando una
distorsione al pollice sinistro, nonché contusioni alla colonna vertebrale, al
ginocchio e alla spalla sinistra.
L’assicuratore LAINF ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corriposto regolamente le
prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 14
ottobre 2013, poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 228), l’Istituto
ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° novembre
2013, posto che, da quella data in poi, i disturbi lamentati dall’assicurato
non si sarebbero più trovati in una relazione di causalità naturale con
l’evento del novembre 2011 (cfr. doc. 194).
1.3. Con sentenza 35.2014.50 del
10 novembre 2014, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso
interposto nel frattempo dall’assicurato, nel senso che, annullata la decisione
su opposizione impugnata, gli atti sono stati rinviati all’CO 1 affinché
ordinasse un approfondimento peritale e, quindi, sulla base delle
relative risultanze, decidesse nuovamente in merito all’esistenza o meno di una
patologia organica oggettivabile a cui correlare i disturbi fatti valere dal
ricorrente (cfr. doc. 309, p. 27ss.).
La pronunzia
appena citata é cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Nel corso del
mese di dicembre 2014, l’avv. RA 1, patrocinatore di RI 1, ha chiesto all’CO 1
di ripristinare il diritto alle prestazioni con effetto retroattivo (cfr. doc.
309, p. 51: “Con la presente dunque, ritenuto che, come accertato in sede
giudiziaria, occorre nuovamente decidere circa l’esistenza o meno di una
patologia organica oggettivabile a cui correlare i disturbi fatti valere
dall’assicurato, nelle more del giudizio, s’impone di riconoscere al mio
rappresentato il diritto alle prestazioni, anche retroattivamente a far tempo
dal 1° ottobre 2013, …” - il corsivo é del redattore).
1.5. Con decisione
formale del 23 dicembre 2014, l’assicuratore ha negato che RI 1 abbia diritto
alle prestazioni durante il periodo d’esecuzione degli accertamenti ordinati
dal TCA (cfr. doc. 309, p. 55).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
309, p. 57), in data 14 gennaio 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. 309, p. 61).
1.6. Con tempestivo
ricorso del 19 gennaio 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha
chiesto che l’amministrazione venga condannata a ripristinare la cura medica e
le indennità giornaliere con effetto retroattivo a far tempo dal 1° novembre
2013.
A sostegno
delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha sviluppato le seguenti
argomentazioni:
" (…).
Il presente ricorso contesta la decisione CO 1
consistente nel rifiutare il ripristino delle prestazioni quali indennità
giornaliere e il pagamento delle spese di cura retroattivamente dal 1° novembre
2013. La CO 1 sostiene, facendo riferimento alla sentenza (8C_45/2008), che
l’assicuratore, nelle more dei chiarimenti medici richiesti dal tribunale, non
é tenuta a fornire prestazioni assicurative.
Occorre rilevare che la fattispecie in esame é
diversa rispetto a quella esaminata dal Tribunale federale nella summenzionata
decisione.
Infatti, in tale occasione (cfr. pag. 6), la domanda
della causalità avrebbe dovuto essere ulteriormente chiarita dal profilo
medico, per il quale scopo era stato avviato un parere interdisciplinare. Il
Tribunale federale delle assicurazioni aveva precisato che, se a seguito di
tali chiarimenti, la domanda relativa alla causalità fosse stata negata, allora
le prestazioni sarebbero state sospese a giusta ragione, mentre nel caso in cui
la causalità fosse stata ammessa, le prestazioni avrebbero dovuto continuare
fintanto che la causalità decade.
Nel caso in esame invece, non ci troviamo
confrontati con una decisione univoca né formalmente sufficiente di CO 1.
Infatti, come rilevato nella decisione del TCA del 10 novembre 2014 (doc. E):
a. agli
atti non sussiste documentazione che consenta di validamente ammettere o
escludere che i disturbi lamentati dall’assicurato siano imputabili a una CRPS
Fatti
I (pag. 14);
b. la
metodologia di analisi svolta dal dott. __________ non é atta a provare
l’assenza di causalità asserita dalla CO 1 (pag. 14);
c. agli
atti non esiste una perizia da parte di un medico indipendente (pag. 15);
d. vi
sono agli atti due pareri discordanti di altrettanti medici (cfr. pag. 14), tra
i quali __________ e __________, che sostengono l’esatto contrario di quanto
sostenuto da CO 1, vale a dire che sussiste una causalità verosimilmente
preponderante tra infortunio e la patologia riscontrata nel paziente.
(…).
Avendo questo Tribunale annullato la decisione su
opposizione del 28 aprile 2014, ha dunque anche annullato la decisione di
sospendere le prestazioni dal 1° novembre 2013.
Tale annullamento deriva dal fatto che, l’ulteriore
accertamento peritale richiesto, non ha lo scopo di corroborare un’assenza di
causalità, bensì di permettere di decidere se i disturbi fatti valere
dall’assicurato (CRPS I) abbiano quale sostrato organico oggettivante un grado
di correlazione verosimilmente preponderante con l’infortunio occorso nel 2011.
Ciò significa - a contrario - che l’assicuratore
LAINF, fino ad ora non solo non ha portato la prova dell’assenza di causalità
tra i disturbi dell’assicurato e l’infortunio, ma neppure dell’assenza della
correlazione verosimile preponderante tra patologia organica oggettivante e
l’infortunio.
In queste condizioni, quanto chiesto
all’assicuratore LAINF da questa Corte, non consiste in un semplice
chiarimento, bensì nella necessità di fornire una prova, valida, dell’assenza
di una relazione verosimilmente preponderante tra infortunio e patologia
organico oggettivante il CRPS I.
(…).
Nel frattempo, la CO 1 non ha ancora trovato neppure
il medico che possa procedere con la richiesta valutazione peritale. Il mio cliente
attende ancora, senza avere copertura, senza avere una copertura LAMal e senza
avere una copertura INPS e senza riuscire a lavorare.
(…).
Da ultimo, avendo questo Tribunale annullato la
decisione su opposizione del 28 aprile 2014, parimenti é annullata la decisione
di revoca dell’effetto sospensivo. Conseguentemente, mancando agli atti nuovi
elementi probatori suscettibili di suffragare la tesi dell’esistenza di
correlazione verosimilmente preponderante tra disturbi, sustrato organico
oggettivante e infortunio, a decorrere dal 1° novembre 2013, le prestazioni
vanno ripristinate completamente sin tanto che tale prova non sarà stata
fornita.”
(doc. I)
1.7. Nel corso del
mese di febbraio 2015, il ricorrente ha prodotto il verbale di PS dell’Ospedale
di __________ e una certificazione della dott.ssa __________ (doc. III +
allegati).
1.8. L’assicuratore
resistente, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.9. In data 20 febbraio 2015,
l’assicurato si é riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni,
versando inoltre agli atti ulteriore documentazione (doc. VII + allegati).
L’assicuratore
si é espresso al riguardo il 4 marzo 2015 (doc. IX).
1.10. Il 9 marzo 2015,
l’insorgente ha comunicato al TCA che la cura disposta dal suo medico curante era
stata nel frattempo interrotta “in assenza di disponibilità economiche” e che
l’CO 1 non era ancora riuscito a reperire un perito (doc. XI).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
L’oggetto della lite é
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il
proprio obbligo a prestazioni durante l’esecuzione degli accertamenti ordinati
dal TCA con la sentenza di rinvio 35.2014.50 del 10 novembre 2014, oppure no.
2.3
Nella DTF 129 V 370, il
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha stabilito che se l’effetto sospensivo viene ritirato a un ricorso
diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o
un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, in caso di rinvio degli
atti all’amministrazione, anche durante tutta questa procedura d’istruzione
fino alla notifica della nuova decisione.
In una sentenza 8C_45/2008
del 16 dicembre 2008, richiamata dall’Istituto assicuratore resistente,
riguardante una fattispecie in cui un Tribunale cantonale aveva annullato la
decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore LAINF
aveva dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata e negato
quello a una rendita d’invalidità e all’IMI, rinviando gli atti per complemento
istruttorio e nuova decisione, il TF ha precisato, con riferimento alla
pronunzia U 115/06 del 24 luglio 2007, che il principio sviluppato nella DTF
129.
V 370 deve trovare applicazione anche nel caso in cui l’assicuratore contro
gli infortuni sospende le proprie prestazioni, cosicché quest’ultimo non può
essere tenuto a ripristinare il relativo diritto durante il periodo
d’esecuzione degli accertamenti medici ordinati dal tribunale:
" (…).
3.3
Im Versicherungsfall, welcher dem Urteil U
115/06 zugrunde lag, hatte der Unfallversicherer - anders als vorliegend die
Beschwerdeführerin - weder in der Verfügung noch im Einspracheentscheid dem
Rechtsmittel die aufschiebende Wirkung entzogen. Trotzdem war er während der
Dauer des Rechtsmittelverfahrens nicht verpflichtet, Leistungen zu erbringen,
da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das damalige Eidgenössische
Versicherungsgericht nur aufschiebende Wirkung gehabt hätte, wenn diese
angeordnet worden wäre (Art. 111 Abs. 2 aOG), was nicht zutraf. Das Gericht hat
weiter erwogen, nach dem letztinstanzlichen Rückweisungsentscheid habe an sich
keine leistungsaufhebende Verfügung mehr vorgelegen. Indessen gelte nach der im
Zusammenhang mit der Revision von Renten ergangenen Rechtsprechung (BGE 129 V
370) der Entzug der aufschiebenden Wirkung auch dann weiter, wenn ein erst-
oder letztinstanzliches Gerichtsurteil die Revisionsverfügung aufgehoben und
die Sache zur neuen Entscheidung an die Verwaltung zurückgewiesen habe. Diese
Rechtsprechung gelte erst recht, wenn die aufschiebende Wirkung nicht entzogen
worden sei, sondern von Gesetzes wegen gar nicht bestanden habe. Mit Bezug auf
die Einstellung von Taggeldleistungen hielt das Gericht im Urteil U 115/06
dafür, diese sei mit einer revisionsweisen Aufhebung einer laufenden Rente
vergleichbar. Auch im Rentenrevisionsverfahren stehe bis zum rechtskräftigen
Entscheid nicht fest, ob die Voraussetzungen für eine Aufhebung (oder
Reduktion) der Rente wirklich gegeben seien. Dies bilde vielmehr gerade Thema
des Rechtsmittelverfahrens. Dabei stelle sich die Frage, ob bis zu dessen
rechtskräftigem Abschluss die Rente weiterhin zu bezahlen sei. Genau gleich
verhalte es sich im Verfahren betreffend Einstellung von Leistungen des
Unfallversicherers.
3.4
Die Beschwerdeführerin wollte ihre Leistungen
gestützt auf die im Administrativverfahren getätigten medizinischen Abklärungen
mit Wirkung ab 30. Juni 2004 einstellen, da es zwischen den somatischen
Beschwerden und dem Unfallereignis am natürlichen Kausalzusammenhang fehle und
hinsichtlich der psychischen Problematik der adäquate Kausalzusammenhang zu
verneinen sei. Aufgrund des vom damaligen Eidgenössischen Versicherungsgericht
bestätigten (U 290/05 vom 16. Januar 2006) kantonalen Gerichtsentscheids vom
25.
Mai 2005 hatte sie die Kausalitätsfrage medizinisch weiter abzuklären, zu
welchem Zweck sie das interdisziplinäre Gutachten der Medizinischen
Abklärungsstelle (Medas) vom 25. Oktober 2007 in Auftrag gab. Ist als Folge dieser Abklärungen die Frage zu verneinen, hat sie mit Recht auf
diesen Zeitpunkt hin die Leistungen eingestellt. Ist die Frage zu bejahen, hat
sie bis zum Zeitpunkt, in welchem die Kausalität entfällt, Leistungen zu
erbringen.
3.5
Aus der im Urteil U 115/06 präzisierten
Rechtsprechung ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin nicht verpflichtet ist,
für die Dauer der gerichtlich angeordneten weiteren medizinischen Abklärungen
Versicherungsleistungen auszurichten. Der angefochtene Entscheid erweist
sich somit als rechtswidrig und ist aufzuheben.“
(il corsivo é del redattore)
2.4
Chiamato ora a
pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA osserva che, con la decisione su
opposizione del 28 aprile 2014, l’CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo
a prestazioni a contare dal 1° novembre 2013, posto che i disturbi denunciati
dall’assicurato, privi di sostrato organico oggettivabile, non costituirebbero
una conseguenza adeguata del sinistro occorso il 16 novembre 2011.
In quella sede,
l’assicuratore ha pure tolto l’effetto sospensivo all’eventuale ricorso (cfr.
doc. 228).
Con la sentenza 35.2014.50
del 10 novembre 2014, questa Corte ha annullato la decisione su opposizione
impugnata, ritenendo che la fattispecie medica non fosse stata sufficientemente
delucidata. Essa ha quindi rinviato gli atti all’amministrazione affinché
ordinasse un complemento peritale tendente a stabilire l’eziologia della
sintomatologia presentata da RI 1 (esistenza o meno di una patologia organica
oggettivabile, in particolare nella forma di una CRPS di tipo I) e emanasse una
nuova decisione circa l’ulteriore diritto alle prestazioni a far tempo dal 1°
novembre 2013 (cfr. doc. 309, p. 27ss.).
Da notare
che, con decreto del 21 luglio 2014, il TCA aveva respinto la domanda di
ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso (doc. 245).
Alla luce di quanto
precede, questo Tribunale concorda con l’assicuratore resistente che la fattispecie
sub judice non é dissimile da quella esaminata dal Tribunale federale
nella sentenza 8C_45/2008 succitata.
I distinguo sollevati dal
ricorrente (cfr. doc. I, p. 4), non giustificano una diversa conclusione.
Pertanto, conformemente
alla chiara giurisprudenza federale esposta al considerando 2.3., occorre
concludere che l’Istituto assicuratore resistente non può essere obbligato a
ripristinare il diritto alla cura medica e all’indennità giornaliera durante il
periodo d’esecuzione degli accertamenti medici ordinati con il giudizio cantonale
di rinvio.
In conclusione, il ricorso
presentato da RI 1 va respinto e la decisione su opposizione impugnata
confermata.
2.5
Il TCA prende atto che,
ancora il 9 marzo 2015, l’amministrazione non aveva conferito mandato a un
perito medico (cfr. doc. XI).
D’altra parte, con scritto
del 5 febbraio 2015, l’Istituto convenuto ha comunicato al patrocinatore
dell’assicurato che “… il nostro Centro di competenza a __________ non ha
ancora potuto trovare un perito disposto ad eseguire l’accertamento richiesto
dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. (…). Occorre un esperto, con buone
conoscenze della lingua italiana e con una comprovata esperienza della
problematica specifica in ambito CRPS. Il prof. __________ dell’__________, ha
rifiutato l’assunzione dell’incarico. La nostra __________ sta ora vagliando
altri nominativi ai quali demandare l’onere dell’esame peritale.” (doc. P).
Questa Corte richiama
l’assicuratore LAINF al rispetto del principio di celerità, tanto più
che alla base degli accertamenti che esso é chiamato a compiere, vi é una
sentenza di rinvio.
In questo contesto, va
segnalato che, non trattandosi di delucidare una problematica di natura
psichiatrica, il mandato peritale potrebbe essere attribuito anche a uno
specialista che non conosce la lingua italiana, il quale potrà avvalersi, se
del caso, di un traduttore (cfr., fra le tante, la STF 9C_894/2013 del 19
maggio 2014 consid. 5.1).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti