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Decisione

35.2015.15

Trauma distorsivo a pollice sx e contusioni a rachide, ginocchio e spalla sx. Rinvio atti all'assicuratore per accertare l'esistenza di una patologia organica oggettivabile (CRPS I?). Respinta domanda

16 marzo 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I (pag. 14);

b. la

metodologia di analisi svolta dal dott. __________ non é atta a provare

l’assenza di causalità asserita dalla CO 1 (pag. 14);

c. agli

atti non esiste una perizia da parte di un medico indipendente (pag. 15);

d. vi

sono agli atti due pareri discordanti di altrettanti medici (cfr. pag. 14), tra

i quali __________ e __________, che sostengono l’esatto contrario di quanto

sostenuto da CO 1, vale a dire che sussiste una causalità verosimilmente

preponderante tra infortunio e la patologia riscontrata nel paziente.

(…).

Avendo questo Tribunale annullato la decisione su

opposizione del 28 aprile 2014, ha dunque anche annullato la decisione di

sospendere le prestazioni dal 1° novembre 2013.

Tale annullamento deriva dal fatto che, l’ulteriore

accertamento peritale richiesto, non ha lo scopo di corroborare un’assenza di

causalità, bensì di permettere di decidere se i disturbi fatti valere

dall’assicurato (CRPS I) abbiano quale sostrato organico oggettivante un grado

di correlazione verosimilmente preponderante con l’infortunio occorso nel 2011.

Ciò significa - a contrario - che l’assicuratore

LAINF, fino ad ora non solo non ha portato la prova dell’assenza di causalità

tra i disturbi dell’assicurato e l’infortunio, ma neppure dell’assenza della

correlazione verosimile preponderante tra patologia organica oggettivante e

l’infortunio.

In queste condizioni, quanto chiesto

all’assicuratore LAINF da questa Corte, non consiste in un semplice

chiarimento, bensì nella necessità di fornire una prova, valida, dell’assenza

di una relazione verosimilmente preponderante tra infortunio e patologia

organico oggettivante il CRPS I.

(…).

Nel frattempo, la CO 1 non ha ancora trovato neppure

il medico che possa procedere con la richiesta valutazione peritale. Il mio cliente

attende ancora, senza avere copertura, senza avere una copertura LAMal e senza

avere una copertura INPS e senza riuscire a lavorare.

(…).

Da ultimo, avendo questo Tribunale annullato la

decisione su opposizione del 28 aprile 2014, parimenti é annullata la decisione

di revoca dell’effetto sospensivo. Conseguentemente, mancando agli atti nuovi

elementi probatori suscettibili di suffragare la tesi dell’esistenza di

correlazione verosimilmente preponderante tra disturbi, sustrato organico

oggettivante e infortunio, a decorrere dal 1° novembre 2013, le prestazioni

vanno ripristinate completamente sin tanto che tale prova non sarà stata

fornita.”

(doc. I)

1.7. Nel corso del

mese di febbraio 2015, il ricorrente ha prodotto il verbale di PS dell’Ospedale

di __________ e una certificazione della dott.ssa __________ (doc. III +

allegati).

1.8. L’assicuratore

resistente, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.9. In data 20 febbraio 2015,

l’assicurato si é riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni,

versando inoltre agli atti ulteriore documentazione (doc. VII + allegati).

L’assicuratore

si é espresso al riguardo il 4 marzo 2015 (doc. IX).

1.10. Il 9 marzo 2015,

l’insorgente ha comunicato al TCA che la cura disposta dal suo medico curante era

stata nel frattempo interrotta “in assenza di disponibilità economiche” e che

l’CO 1 non era ancora riuscito a reperire un perito (doc. XI).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

L’oggetto della lite é

circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il

proprio obbligo a prestazioni durante l’esecuzione degli accertamenti ordinati

dal TCA con la sentenza di rinvio 35.2014.50 del 10 novembre 2014, oppure no.

2.3

Nella DTF 129 V 370, il

Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha stabilito che se l’effetto sospensivo viene ritirato a un ricorso

diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o

un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, in caso di rinvio degli

atti all’amministrazione, anche durante tutta questa procedura d’istruzione

fino alla notifica della nuova decisione.

In una sentenza 8C_45/2008

del 16 dicembre 2008, richiamata dall’Istituto assicuratore resistente,

riguardante una fattispecie in cui un Tribunale cantonale aveva annullato la

decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore LAINF

aveva dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata e negato

quello a una rendita d’invalidità e all’IMI, rinviando gli atti per complemento

istruttorio e nuova decisione, il TF ha precisato, con riferimento alla

pronunzia U 115/06 del 24 luglio 2007, che il principio sviluppato nella DTF

129.

V 370 deve trovare applicazione anche nel caso in cui l’assicuratore contro

gli infortuni sospende le proprie prestazioni, cosicché quest’ultimo non può

essere tenuto a ripristinare il relativo diritto durante il periodo

d’esecuzione degli accertamenti medici ordinati dal tribunale:

" (…).

3.3

Im Versicherungsfall, welcher dem Urteil U

115/06 zugrunde lag, hatte der Unfallversicherer - anders als vorliegend die

Beschwerdeführerin - weder in der Verfügung noch im Einspracheentscheid dem

Rechtsmittel die aufschiebende Wirkung entzogen. Trotzdem war er während der

Dauer des Rechtsmittelverfahrens nicht verpflichtet, Leistungen zu erbringen,

da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das damalige Eidgenössische

Versicherungsgericht nur aufschiebende Wirkung gehabt hätte, wenn diese

angeordnet worden wäre (Art. 111 Abs. 2 aOG), was nicht zutraf. Das Gericht hat

weiter erwogen, nach dem letztinstanzlichen Rückweisungsentscheid habe an sich

keine leistungsaufhebende Verfügung mehr vorgelegen. Indessen gelte nach der im

Zusammenhang mit der Revision von Renten ergangenen Rechtsprechung (BGE 129 V

370) der Entzug der aufschiebenden Wirkung auch dann weiter, wenn ein erst-

oder letztinstanzliches Gerichtsurteil die Revisionsverfügung aufgehoben und

die Sache zur neuen Entscheidung an die Verwaltung zurückgewiesen habe. Diese

Rechtsprechung gelte erst recht, wenn die aufschiebende Wirkung nicht entzogen

worden sei, sondern von Gesetzes wegen gar nicht bestanden habe. Mit Bezug auf

die Einstellung von Taggeldleistungen hielt das Gericht im Urteil U 115/06

dafür, diese sei mit einer revisionsweisen Aufhebung einer laufenden Rente

vergleichbar. Auch im Rentenrevisionsverfahren stehe bis zum rechtskräftigen

Entscheid nicht fest, ob die Voraussetzungen für eine Aufhebung (oder

Reduktion) der Rente wirklich gegeben seien. Dies bilde vielmehr gerade Thema

des Rechtsmittelverfahrens. Dabei stelle sich die Frage, ob bis zu dessen

rechtskräftigem Abschluss die Rente weiterhin zu bezahlen sei. Genau gleich

verhalte es sich im Verfahren betreffend Einstellung von Leistungen des

Unfallversicherers.

3.4

Die Beschwerdeführerin wollte ihre Leistungen

gestützt auf die im Administrativverfahren getätigten medizinischen Abklärungen

mit Wirkung ab 30. Juni 2004 einstellen, da es zwischen den somatischen

Beschwerden und dem Unfallereignis am natürlichen Kausalzusammenhang fehle und

hinsichtlich der psychischen Problematik der adäquate Kausalzusammenhang zu

verneinen sei. Aufgrund des vom damaligen Eidgenössischen Versicherungsgericht

bestätigten (U 290/05 vom 16. Januar 2006) kantonalen Gerichtsentscheids vom

25.

Mai 2005 hatte sie die Kausalitätsfrage medizinisch weiter abzuklären, zu

welchem Zweck sie das interdisziplinäre Gutachten der Medizinischen

Abklärungsstelle (Medas) vom 25. Oktober 2007 in Auftrag gab. Ist als Folge dieser Abklärungen die Frage zu verneinen, hat sie mit Recht auf

diesen Zeitpunkt hin die Leistungen eingestellt. Ist die Frage zu bejahen, hat

sie bis zum Zeitpunkt, in welchem die Kausalität entfällt, Leistungen zu

erbringen.

3.5

Aus der im Urteil U 115/06 präzisierten

Rechtsprechung ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin nicht verpflichtet ist,

für die Dauer der gerichtlich angeordneten weiteren medizinischen Abklärungen

Versicherungsleistungen auszurichten. Der angefochtene Entscheid erweist

sich somit als rechtswidrig und ist aufzuheben.“

(il corsivo é del redattore)

2.4

Chiamato ora a

pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA osserva che, con la decisione su

opposizione del 28 aprile 2014, l’CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo

a prestazioni a contare dal 1° novembre 2013, posto che i disturbi denunciati

dall’assicurato, privi di sostrato organico oggettivabile, non costituirebbero

una conseguenza adeguata del sinistro occorso il 16 novembre 2011.

In quella sede,

l’assicuratore ha pure tolto l’effetto sospensivo all’eventuale ricorso (cfr.

doc. 228).

Con la sentenza 35.2014.50

del 10 novembre 2014, questa Corte ha annullato la decisione su opposizione

impugnata, ritenendo che la fattispecie medica non fosse stata sufficientemente

delucidata. Essa ha quindi rinviato gli atti all’amministrazione affinché

ordinasse un complemento peritale tendente a stabilire l’eziologia della

sintomatologia presentata da RI 1 (esistenza o meno di una patologia organica

oggettivabile, in particolare nella forma di una CRPS di tipo I) e emanasse una

nuova decisione circa l’ulteriore diritto alle prestazioni a far tempo dal 1°

novembre 2013 (cfr. doc. 309, p. 27ss.).

Da notare

che, con decreto del 21 luglio 2014, il TCA aveva respinto la domanda di

ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso (doc. 245).

Alla luce di quanto

precede, questo Tribunale concorda con l’assicuratore resistente che la fattispecie

sub judice non é dissimile da quella esaminata dal Tribunale federale

nella sentenza 8C_45/2008 succitata.

I distinguo sollevati dal

ricorrente (cfr. doc. I, p. 4), non giustificano una diversa conclusione.

Pertanto, conformemente

alla chiara giurisprudenza federale esposta al considerando 2.3., occorre

concludere che l’Istituto assicuratore resistente non può essere obbligato a

ripristinare il diritto alla cura medica e all’indennità giornaliera durante il

periodo d’esecuzione degli accertamenti medici ordinati con il giudizio cantonale

di rinvio.

In conclusione, il ricorso

presentato da RI 1 va respinto e la decisione su opposizione impugnata

confermata.

2.5

Il TCA prende atto che,

ancora il 9 marzo 2015, l’amministrazione non aveva conferito mandato a un

perito medico (cfr. doc. XI).

D’altra parte, con scritto

del 5 febbraio 2015, l’Istituto convenuto ha comunicato al patrocinatore

dell’assicurato che “… il nostro Centro di competenza a __________ non ha

ancora potuto trovare un perito disposto ad eseguire l’accertamento richiesto

dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. (…). Occorre un esperto, con buone

conoscenze della lingua italiana e con una comprovata esperienza della

problematica specifica in ambito CRPS. Il prof. __________ dell’__________, ha

rifiutato l’assunzione dell’incarico. La nostra __________ sta ora vagliando

altri nominativi ai quali demandare l’onere dell’esame peritale.” (doc. P).

Questa Corte richiama

l’assicuratore LAINF al rispetto del principio di celerità, tanto più

che alla base degli accertamenti che esso é chiamato a compiere, vi é una

sentenza di rinvio.

In questo contesto, va

segnalato che, non trattandosi di delucidare una problematica di natura

psichiatrica, il mandato peritale potrebbe essere attribuito anche a uno

specialista che non conosce la lingua italiana, il quale potrà avvalersi, se

del caso, di un traduttore (cfr., fra le tante, la STF 9C_894/2013 del 19

maggio 2014 consid. 5.1).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti