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Decisione

35.2015.16

Revisione della rendita. L'assicuratore ha rettamente ridotto la rendita d'invalidità dal 34% al 28%. La revisione preusppone sostanziali mutamenti. Il mutamento è notevole (6%) per procedere alla rev

30 giugno 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio. Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.6. Nella DTF 140 V 70 consid.

4.2, il Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione

degli effetti temporali della riduzione o della soppressione di una rendita

d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, è giustificato

collocarsi al momento della decisione formale, quando è certo che già a quella

data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la

soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del

mese che segue quello in cui la decisione formale è stata emanata,

rispettivamente intimata all’assicurato.

2.7. Nella concreta evenienza, a

seguito dell’infortunio del mese di marzo 1993, l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita di invalidità del 34%, a contare dal 1° dicembre 2010

(cfr. decisione CO 1 del 15 giugno 2011, doc. 157).

Dalle carte processuali

emerge che il grado d’invalidità del ricorrente è stato stabilito in

applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi. In effetti, il

reddito che egli avrebbe conseguito senza l’infortunio, tenuto conto di una

media dei salari ottenuti tra il 2005 e il 2009 rivalutati nominalmente al 2010

(reddito da valido di fr. 106'460.--) è stato raffrontato al reddito

concretamente realizzato presso la ditta __________ come magazziniere (reddito

da invalido di fr. 69'875.--), donde un discapito economico appunto del 34%

(doc. 154).

2.8. Nel corso del mese di giugno

2014 l’CO 1 ha avviato una procedura di revisione della rendita d’invalidità

(cfr. scritto del 6 giugno 2014, doc. 199).

Con la decisione di

revisione del 5 settembre 2014, l’Istituto assicuratore ha ridotto al 28% la

rendita d’invalidità in vigore a decorrere dal 1° dicembre 2010. Il reddito (da

invalido) effettivamente percepito dall’assicurato come magazziniere presso la

ditta __________ (fr. 78'715.--/anno) è stato raffron-tato con quello (da

valido) che egli avrebbe realizzato qualora non fosse insorto il danno alla

salute (fr. 109'670.--/anno), donde un discapito economico (arrotondato)

appunto del 28%.

2.9. Con la propria impugnativa,

l’insorgente censura da un lato che sia intervenuta una modifica della

situazione di fatto di RI 1 tale da giustificare una riduzione del grado di

invalidità ai sensi dell’art. 17 LPGA, e dall’altro ha contestato il calcolo

stesso svolto dall’amministrazione (cfr. doc. I).

Chiamato a pronunciarsi

nella concreta evenienza, il TCA non ha ragioni per scostarsi dal provvedimento

adottato dall’amministrazione.

Come esposto al

considerando 2.1. la revisione presuppone che l'invalidità

abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua

successiva revisione.

L’Alta Corte nella DTF 140

V 85 (87) ha ricordato che la revisione di una rendita stabilita

ad un tasso preciso può aver luogo solo laddove la differenza del grado

d'invalidità rispetto alla decisione iniziale raggiunga almeno il 5 per cento,

rilevando:

" (…)

4.3 Die Erheblichkeit der

Sachverhaltsänderung, welche Voraussetzung für eine Revision der Rente der

Unfallversicherung nach Art. 17 Abs. 1 ATSG ist, bejaht das Bundesgericht, wenn

sich der Invaliditätsgrad um 5 Prozentpunkte ändert (BGE 133 V 545 E. 6.2

S. 547; vgl. auch Urteil 8C_211/2013 vom 3. Oktober 2013 E. 4.3). So wurde ein

Revisionsgrund verneint in einem Fall, in dem die Differenz des

Invaliditätsgrades gegenüber der ursprünglichen Rentenverfügung (von 70 % auf

74 %) weniger als 5 Prozentpunkte betrug, obwohl die prozentuale Erhöhung des

Invaliditätsgrades 5,7 % ausmachte (vgl. Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts

U 267/05 vom 19. Juli 2006 E. 3.3)."

Nel caso di specie, dunque,

l’CO 1 era legittimato per principio a procedere alla revisione essendo un

mutamento del 6% del grado d’invalidità da considerarsi notevole ai sensi della

giurisprudenza suindicata.

Per quanto riguarda,

l’argomentazione ricorsuale secondo cui l’CO 1 avrebbe dato delle garanzie

all’assicurato sul fatto che la rendita attribuita non sarebbe stata modificata

in futuro “anche nell’eventualità di un aumento salariale” (cfr. doc. I,

pag. 3), non vi sono elementi oggettivi agli atti a suffragio di queste

Considerandi

asserzioni che non possono pertanto venire considerate da questa Corte (cfr. in

questo senso la risposta del 16 febbraio 2015 dell’CO 1, doc. III, pag. 4).

2.10

Con la propria impugnativa,

l’insorgente non censura l’entità del reddito da invalido ritenuto dall’CO

1.

(fr. 78'715.--/ anno - cfr. doc. I, pag. 5: “L’assicurato esercita

l’attività lavorativa di magazziniere al 100%, benché sia limitato nello

svolgere attività manuali medio-pesanti. In questo modo egli realizza un

reddito globale di CHF 78'715.--)”.

Per contro, egli contesta

l’entità di quello da valido (fr. 109'670.--/anno).

Secondo la rappresentante

dell’assicurato “…il reddito da valido considerato dalla CO 1 nell’ambito

della sua decisione del 15.06.2011 è risultato di una media salariale nell’arco

di 5 anni (2005-2009) quando l’ultimo salario da valido nel 2009 ammontava già

a CHF 115'288.95. A nostro parere, dunque, ad oggi il salario da valido al

quale raffrontare il reddito reale da invalido dev’essere calcolato non limitandosi

a una rivalutazione nominale del suddetto salario medio ritenuto in sede di

prima decisione, ma piuttosto, tenendo conto del salario che l’assicurato

avrebbe effettivamente potuto guadagnare continuando a svolgere la sua attività

di mezzi pesanti in galleria presso la __________” (doc. I, pag. 6).

Da parte sua, richiamata

la giurisprudenza federale relativa alla nozione di reddito da valido,

l’Istituto assicuratore resistente ha difeso l’importo di fr. 109'670.--/anno,

essendo stato stabilito in una decisione cresciuta incontestata in giudicato, e

calcolato sulla base dei salari ottenuti nei cinque anni precedenti la

decorrenza della rendita, decurtati degli assegni familiari e rivalutati

nominalmente (doc. III, pag. 5).

2.11

Ora, secondo la giurisprudenza,

per fissare il reddito senza invalidità da considerare nel quadro del raffronto

dei redditi previsto dall’art. 16 LPGA, occorre stabilire ciò che la persona

assicurata avrebbe, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

realmente potuto conseguire al momento determinante qualora fosse rimasta in

buona salute. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nel modo più

concreto possibile, di modo che esso si deduce di principio dal salario che

l’assicurato realizzava prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo

conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla

rendita (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 e riferimento ivi menzionato).

Trattandosi della

questione di sapere se si deve prendere in considerazione un ipotetico

avanzamento professionale, la giurisprudenza ha precisato che delle possibilità

teoriche di sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a

meno che degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero realizzate.

Al riguardo, si deve esigere la prova di indizi concreti che

l’assicurato avrebbe ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del

proprio reddito, se non fosse divenuto invalido (DTF 96 V 29 pag.

30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b) (cfr., ad esempio, STF 8C_290/2007

del 7 luglio 2008).

Ciò

potrebbe essere il caso, ad esempio, se il datore di lavoro ha lasciato

intendere una simile prospettiva d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni

in questo senso. Per contro, delle semplici dichiarazioni d’intento da parte

dell’assicurato non sono sufficienti. L’intenzione di progredire sul piano

professionale deve essersi infatti manifestata mediante dei passi concreti,

quali la frequentazione di un corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di

esami (cfr. STF 9C_221/2014 del 28 agosto 2014 consid. 3.2,8C_290/2013 dell’11

marzo 2014 consid. 6.1,8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2,

8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2,8C_938/2009 del 23 settembre 2010

consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).

L’intenzione di avanzare

professionalmente deve essere riconoscibile già al momento dell’insorgenza

del danno alla salute, al fine di evitare speculazioni (in questo senso, si

veda la sentenza 9C_221/2014 appena citata, riguardante un assicurato che, al

momento dell’infortunio, stava temporaneamente lavorando quale operatore in

automazione e che, dopo di esso, aveva intrapreso una formazione di

programmatore/regolatore in automazione ottenendo il relativo diploma. In

quella fattispecie, il Tribunale federale ha ritenuto che, al

momento dell’insorgenza del danno alla salute, non esisteva alcun

indizio concreto a favore dell’intenzione dell’assicurato di terminare

prossimamente la sua attività di operatore in automazione per iniziare una

formazione di programmatore/regolatore in automazione; cfr., pure, la STF

8C_144/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.3.4 e riferimento ivi citato).

In una STF 8C_791/2010

del 14 febbraio 2011, il Tribunale federale ha nuovamente avuto modo di

ricordare che “per quanto riguarda poi la censura relativa alla mancata

presa in considerazione delle possibilità di carriera, si ricorda al ricorrente

che per giurisprudenza il reddito ipotetico da valido viene fissato tenendo

conto del salario nonché degli aumenti di salario e delle reali possibilità di

promozione che l'invalidità ha compromesso, ignorando tuttavia le semplici

possibilità teoriche di avanzamento (cfr. sentenza 9C_85/2009 del 15 marzo

2010, pubblicata in SVR 2010 IV no. 49 pag. 151)”.

2.12

In concreto, l’insorgente ha

criticato l’importo del reddito da valido ritenendo che questo non andrebbe

calcolato rivalutando nominalmente il salario del 2011, ma “tenendo conto

del salario che l’assicurato avrebbe effettivamente potuto guadagnare

continuando a svolgere la sua attività di mezzi pesanti in galleria presso la __________”

(doc. I, pag. 6).

Il TCA non intravede

ragioni per discostarsi dall’importo di fr. 109'670.-- / anno calcolato dall’CO

1.

Secondo la costante giurisprudenza federale sopra esposta (cfr. consid. 2.11.),

in mancanza di indizi concreti di senso contrario, le asserite e teoriche

possibilità di carriera vanno considerate alla stregua di mere allegazioni di

parte che non meritano di essere seguite.

L’Istituto assicuratore –

nella decisione del 15 giugno 2011, cresciuta incontestata in giudicato (cfr.

doc. 157) –

ha calcolato l’importo di

fr. 106'459.60 / anno, sulla base dei dati salariali nel periodo dal 2005 al 2009, in cui l’assicurato aveva lavorato presso la __________ e la __________ (cfr. doc. 154).

Questo importo aggiornato

al 2014 corrisponde a fr. 109'670.50 (cfr. calcolo CO 1, doc. 208) e può essere

confermato dal TCA.

2.13

Il grado d’invalidità

dell’insorgente a decorrere dal 1° ottobre 2014 - determinato raffrontando il

reddito effettivamente percepito presso la ditta __________ (fr. 78'715.--/anno)

con quello che egli avrebbe realizzato senza il danno alla salute (fr. 109'670.--

/anno) -, è dunque del 28,2%, arrotondato al 28%, ragione per la quale

l’CO 1 era legittimato a procedere alla revisione della rendita d’invalidità in

vigore (e, quindi, a ridurre il grado dell’invalidità).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti