35.2015.17
Assicurato cade nella vasca da bagno e si procura distorsione spalla destra e contusioni a testa, caviglia e gomiti. Ritenuta stabilizzata la situazione post-infortunistica l'assicuratore ha rettament
2 giugno 2015Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.17
LG/sc
Lugano
2 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 dicembre 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 novembre 2004, RI
1, dipendente della __________, è caduto nella vasca da bagno procurandosi una
distorsione alla spalla destra, oltre a contusioni alla testa, alla caviglia
destra e ai gomiti (doc. 1, 2, 118).
Il caso è stato assunto
dall’CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Ritenuta la situazione
post-infortunistica stabilizzata, in data 11 novembre 2009, l’CO 1 ha informato
l’assicurato che non essendo più necessaria una cura medica, le prestazioni a
titolo di spese di cura venivano sospese. Le indennità giornaliere sono state
protratte, in un primo tempo, fino al 31 gennaio 2010 per dare all’assicurato
la possibilità di reintegrarsi nel mondo del lavoro (doc. 223), poi sino al 30
giugno 2010 (doc. 279). Successivamente l’assicurato ha beneficiato di
provvedimenti professionali dell’AI che si sono conclusi il 31 luglio 2012 (doc.
370).
1.3. Nel frattempo, nell’ambito
della procedura sfociata con sentenza 35.2014.95 del 17 dicembre 2014,
cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha confermato la decisione dell’CO
1 di negare l’esistenza di un nesso causale naturale tra i disturbi alla mano
destra e il successivo infortunio del 2011 (l’assicurato era scivolato su un
cantiere picchiando, sullo spigolo del muro, la mano sinistra).
1.4. In ambito AI, con la
decisione del 20 marzo 2013, cresciuta incontestata in giudicato, l’assicurato
è stato messo al beneficio di una mezza rendita intera d’invalidità, a far
tempo dal 1° novembre 2007 al 30 aprile 2008 e a una rendita intera dal 1°
maggio 2008 al 28 febbraio 2010 (doc. 324).
1.5. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con la decisione formale del 7 agosto 2014,
l’amministrazione ha, da una parte, rifiutato di versare all’interessato una
rendita di invalidità, in quanto dal confronto dei redditi risulta
un’incapacità al guadagno che non permette l’erogazione di una rendita
d’invalidità e, dall’altra, accordato all’assicurato un’IMI del 7,5% (doc.
365).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 364, 367), in
data 5 dicembre 2014 l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. 370).
1.6. Con tempestivo ricorso del 26
gennaio 2015 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1 ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto a una
rendita d’invalidità e di un’IMI del 10% (doc. I).
L’insorgente non è entrato
nel merito delle considerazioni mediche rilevando che “unicamente resta da
determinare l’influenza dei postumi infortunistici sulla capacità al guadagno”
(doc. I, pag. 4).
L’avv. RA 1 ha quindi
contestato l’agire dell’CO 1 che in un primo momento aveva indicato di voler
riprendere il discapito economico calcolato dall’UAI (cfr. colloquio del 27
agosto 2013, doc. 330), ma successivamente se ne è distanziata (doc. I, pag.
5/6).
Il ricorrente ha quindi
contestato il tasso IMI del 7,5% (doc. I, pag. 6)
1.7. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
2.1. Oggetto della lite è
innanzitutto l’entità della rendita d’invalidità spettante a RI 1.
In secondo luogo, il TCA
dovrà valutare se l’entità della menomazione all’integrità stabilita dall’CO 1
può ritenersi corretta oppure no.
2.2. Entità della rendità
d’invalidità.
2.2.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in
una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.
572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2
prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati
cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta
Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha
rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi
aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno
alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA
Fatti
I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato
può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la
sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito
da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la
giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate
circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali
formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in
quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In
tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da
porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid.
5a, b).
Nel valutare
la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in
capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato
del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella
situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino
(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività
lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è
essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il
grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età
vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine:
reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.2.3
Nella concreta
evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione
della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore ha fatto capo al
rapporto del 22 luglio 2011, a margine della visita medica circondariale del 12
luglio 2011, e a quello del 10 giugno 2014 (visita medica di chiusura del 3
giugno 2014).
Nel rapporto del 22 luglio
2011.
il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e medico __________, ha
posto la diagnosi di “- Stato dopo trauma contusivo della spalla destra. -
Stato dopo intervento di artroscopia sinoviectomia parziale e riparazione SLAP
con ancora mitek della spalla destra. - Stato dopo artroscopie e débridement
SLAP e tenodesi bicipite - brachiale con AMO delle ancore mitek e infiltrazione
gomito destro e sinistro con cortico-steroidi in presenza di due corpi liberi
intraarticolari ossificati nel solco” (doc. 294, pag. 6/7).
Il medico __________ ha
poi descritto l’esigibilità lavorativa dell’assicurato nel seguente modo:
" (…)
nessuna limitazione per quanto riguarda il
sollevamento di pesi fino a 10 kg all’altezza dei fianchi.
Può spesso sollevare pesi fino a 25 kg fino all’altezza dei fianchi. Di rado fino a 45 kg ma mai pesi superiori. Può spesso sollevare
oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg. Di rado può sollevare pesi anche superiori.
L’assicurato non ha nessuna limitazione per quanto
riguarda l’effettuazione di lavori leggeri e di precisione. Può spesso fare
lavori medi. Di rado lavori pesanti ma mai lavori molto pesanti.
La rotazione della mano non presenta limitazioni.
L’assicurato non può mai fare lavori continuativi
sopra la testa, non ha nessuna limitazione per quanto riguarda la rotazione, la
posizione seduta e inclinata in avanti così come la posizione in piedi e
inclinata in avanti. Anche per la posizione inginocchiata e con ginocchia in
flessione non vi sono limitazioni.
La posizione seduta e in piedi può essere mantenuta
senza problemi. Nessun problema di spostamento.” (doc. 294, pag. 7/8)
Nel
successivo rapporto del 10 giugno 2014 il Dr. __________ ha confermato
l’esigibilità espressa nel rapporto del 22 luglio 2011 “modificando tuttavia
la possibilità di sollevare oltre l’altezza del petto pesi oltre i 5 kg da di rado a talvolta considerato il miglioramento della funzionalità evidenziato” (doc. 353,
pag. 13).
Essendo
il quadro clinico dell’assicurato incontestato, è quindi superfluo dilungarsi
su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti (cfr. doc. I, III).
Controversa
è invece la questione se l’assicuratore infortuni poteva distanziarsi dal
calcolo economico svolto dall’assicuratore invalidità.
2.2.4
Si tratta quindi di valutare
le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Con la decisione su
opposizione del 5 dicembre 2014 l’CO 1 ha negato all’assicurato la rendita
d’invalidità a fronte di un discapito economico, dopo il consueto raffronto dei
redditi, del 9,46% (doc. 370).
L’insorgente, da parte
sua, ha concluso che non vi sono ragioni per discostarsi dal calcolo eseguito
dall’Ufficio AI che ha ritenuto invece un grado d’invalidità dell’11% (doc. I,
pag. 5/6).
La nozione di invalidità in
ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione
militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene
apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad
un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127
V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi
ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei
diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in
presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo
differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo
assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità
fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti,
dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno
totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale,
non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V
292, 119 V 471).
In tal senso, in una
sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un
infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio
attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito
LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere
determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa
non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V
123).
In una decisione U183/98 dell'8
luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve
scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si
fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di
vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono
vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni,
allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto
dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in
successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non
vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni
o dell'assicurazione per l'invalidità l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI
2004.
pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).
Il TFA ha infatti statuito
che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a
ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il
diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione
dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti
nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).
Il medesimo principio vale
anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata
dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF
133.
V 549).
La recente giurisprudenza
federale ha ancora stabilito che, l’assicurazione per l’invalidità non è
vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli
infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6,
vedi anche la STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013).
Nel caso concreto, per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,
l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2012 (su questo aspetto si veda la DTF 128 V 174) – qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato – un importo
annuo di fr. 77’860.-- (cfr. doc. 360).
Questo importo è stato
calcolato sulla base delle indicazioni fornite dal datore di lavoro, la __________
(cfr. scritti del 18 dicembre 2009, del 12 aprile 2010 e del 4 settembre 2012, doc.
241, 250, 314) ed è composto dal salario base di fr. 5'500 x 13 mensilità (fr.
71'500.--), oltre a fr. 3'000.-- annui di ore supplementari, e fr. 3'360.-- di
indennità di picchetto.
L’Ufficio AI, da parte
sua, ha calcolato un reddito da valido nel 2010 di fr. 82'215.-- (cfr. decisione
UAI del 20 marzo 2013, doc. 324) corrispondente a fr. 6'851.25 mensili.
Alla luce delle risposte
dettagliate del datore di lavoro, il TCA non ha ragioni per scostarsi
dall’importo calcolato dall’Istituto assicuratore.
Del resto, come
sostiene anche l’CO 1, l’AI non ha fornito un calcolo dettagliato sull’importo
da lei utilizzato (doc. 370, pag. 5).
2.2.5
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili,
in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).
In una sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.2.6
Dalla decisione
su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 70'471.--
il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1 2012, p.to 24-25 “Metallurgia;
fabbr. prodotti in metallo”, livello di competenza 2 (fr. 5'674.--
(moltiplicati per 41.4/40 ore per 12 mesi).
LCO 1 ha
infatti quantificato il reddito post-infortunistico sulla base del salario che
egli avrebbe potuto conseguire seguendo la riqualifica come disegnatore metal
costruttore, questo in virtù dell’obbligo di ridurre il danno (doc. 370).
Questa
procedura è stata seguita anche dall’assicurazione invalidità (doc. 324, 370) e
non è stata contestata dal ricorrente (doc. I).
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.
Utilizzando
i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una
professione nel ramo economico 24-25 (“Metallurgia; fabbr. prodotti in
metallo”), livello 2, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario
mensile lordo pari a fr. 5'674.--.
Riportando
questo dato su 41.4 ore (cfr. tabella
pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a
fr. 5'872.59 mensili oppure a fr. 70'471.-- per l'intero anno (fr. 5'872.59 x
12).
L’assicurato, avesse
continuato a lavorare in qualità di operaio edile, avrebbe guadagnato, nel 2012,
fr. fr. 77’860.-- (cfr. doc. 360) per un’occupazione a tempo pieno.
Tale reddito si situa
leggermente al di sopra della media dei salari per un'attività
equivalente (tabella TA 1 2012, p.to 41-43 “Costruzioni”), livello di
qualifica 2: fr. 5’874.-- riportato su 41.5 ore/settimana = fr. 6'094.27 x 12 mesi = fr. 73'131.30), pertanto, non entra in linea di conto
nessuna decurtazione del reddito statistico a titolo di gap salariale (cfr.
consid. 2.2.5. in fine).
2.2.7
Il grado di invalidità
dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 70'471.-- al
reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè
fr. 77’860.--, risulta essere del 9.49%.
Accertato
che il grado di invalidità non raggiunge la soglia minima del 10% fissata
dall’art. 18 cpv. 1 LAINF, l’amministrazione ha correttamente negato a RI 1 il
diritto alla rendita.
2.3
Entità della
menomazione all’integrità derivante dall’infortunio del 26 novembre 2004.
2.3.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica
o mentale.
Tale indennità è assegnata
in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale
emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1
e 2 LAINF).
2.3.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno
(segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono
esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.3.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari
sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di
analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti,
l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a
frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.3.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.3.5
Nella concreta evenienza,
l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del Dr. __________, ha
assegnato al ricorrente un’IMI del 7,5% (cfr. doc. 353, 362, 370).
Questa la valutazione del
medico __________ contenuta nel referto afferente alla visita medica di
chiusura del 3 giugno 2014:
" 1. Reperti
L'assicurato è
portatore di postumi infortunistici a seguito di un trauma della spalla destra
con lesione SLAP. Stato dopo interventi di refissazione SLAP, asportazione
delle ancore Mitek e sinoviectomia. Persiste ancora un modico calo della
funzionalità. Persistenti dolori a livello della zona di tenotomia del capo
lungo del bicipite.
2.
Valutazione del
danno all'integrità
7.
%.
3.
Motivazione
Secondo la tabella 1.2
una periartrite omero scapolare leggera non viene indennizzata con IMI. In caso
della stessa di grado medio l'assicurato ha diritto ad un 10%. Secondo sempre
la stessa tabella una limitazione funzionale fino a 30° oltre l'orizzonte dà
diritto ad una IMI del 10%.
In questo caso abbiamo
una funzionalità leggermente superiore e migliore rispetto ai 30° oltre
l'orizzonte ciò che giustifica una IMI leggermente inferiore al 10%. Anche per
quanto riguarda la pe-riartrite omero scapolare ritengo che siamo in una
situazione leggermente migliore rispetto ad una periartrite di grado medio.
Ritengo quindi giustificato che l'assicurato venga messo a beneficio di una IMI
del 7.5%.” (doc. 354).
Da parte sua, il ricorrente ha contestato il tasso IMI del 7,5%, senza tuttavia
oggettivare le proprie censure (cfr. doc. I, pag. 9).
Chiamata
a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la
documentazione presente all’inserto, questa Corte ritiene di non aver validi
motivi per scostarsi dall’apprezzamento del medico __________ dell’CO 1, tenuto
conto anche che l’insorgente non ha saputo sollevare alcun argomento di
carattere medico, suscettibile di creare dei dubbi circa la fondatezza della
sua valutazione.
Del resto, è
utile ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per
menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò
che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze
particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico
della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF
115.
V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI
2000.
U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata
dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
Sulla scorta di quanto precede,
questa Corte deve confermare la decisione su opposizione impugnata, anche nella
misura in cui l’assicuratore ha posto l’insorgente al beneficio di un’IMI del 7,5%.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti