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Decisione

35.2015.17

Assicurato cade nella vasca da bagno e si procura distorsione spalla destra e contusioni a testa, caviglia e gomiti. Ritenuta stabilizzata la situazione post-infortunistica l'assicuratore ha rettament

2 giugno 2015Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato

può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la

sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito

da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la

giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate

circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali

formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in

quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In

tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da

porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid.

5a, b).

Nel valutare

la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in

capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato

del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella

situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino

(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività

lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è

essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il

grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età

vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine:

reddito conseguibile senza invalidità

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado

di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.2.3

Nella concreta

evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione

della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore ha fatto capo al

rapporto del 22 luglio 2011, a margine della visita medica circondariale del 12

luglio 2011, e a quello del 10 giugno 2014 (visita medica di chiusura del 3

giugno 2014).

Nel rapporto del 22 luglio

2011.

il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e medico __________, ha

posto la diagnosi di “- Stato dopo trauma contusivo della spalla destra. -

Stato dopo intervento di artroscopia sinoviectomia parziale e riparazione SLAP

con ancora mitek della spalla destra. - Stato dopo artroscopie e débridement

SLAP e tenodesi bicipite - brachiale con AMO delle ancore mitek e infiltrazione

gomito destro e sinistro con cortico-steroidi in presenza di due corpi liberi

intraarticolari ossificati nel solco” (doc. 294, pag. 6/7).

Il medico __________ ha

poi descritto l’esigibilità lavorativa dell’assicurato nel seguente modo:

" (…)

nessuna limitazione per quanto riguarda il

sollevamento di pesi fino a 10 kg all’altezza dei fianchi.

Può spesso sollevare pesi fino a 25 kg fino all’altezza dei fianchi. Di rado fino a 45 kg ma mai pesi superiori. Può spesso sollevare

oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg. Di rado può sollevare pesi anche superiori.

L’assicurato non ha nessuna limitazione per quanto

riguarda l’effettuazione di lavori leggeri e di precisione. Può spesso fare

lavori medi. Di rado lavori pesanti ma mai lavori molto pesanti.

La rotazione della mano non presenta limitazioni.

L’assicurato non può mai fare lavori continuativi

sopra la testa, non ha nessuna limitazione per quanto riguarda la rotazione, la

posizione seduta e inclinata in avanti così come la posizione in piedi e

inclinata in avanti. Anche per la posizione inginocchiata e con ginocchia in

flessione non vi sono limitazioni.

La posizione seduta e in piedi può essere mantenuta

senza problemi. Nessun problema di spostamento.” (doc. 294, pag. 7/8)

Nel

successivo rapporto del 10 giugno 2014 il Dr. __________ ha confermato

l’esigibilità espressa nel rapporto del 22 luglio 2011 “modificando tuttavia

la possibilità di sollevare oltre l’altezza del petto pesi oltre i 5 kg da di rado a talvolta considerato il miglioramento della funzionalità evidenziato” (doc. 353,

pag. 13).

Essendo

il quadro clinico dell’assicurato incontestato, è quindi superfluo dilungarsi

su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti (cfr. doc. I, III).

Controversa

è invece la questione se l’assicuratore infortuni poteva distanziarsi dal

calcolo economico svolto dall’assicuratore invalidità.

2.2.4

Si tratta quindi di valutare

le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Con la decisione su

opposizione del 5 dicembre 2014 l’CO 1 ha negato all’assicurato la rendita

d’invalidità a fronte di un discapito economico, dopo il consueto raffronto dei

redditi, del 9,46% (doc. 370).

L’insorgente, da parte

sua, ha concluso che non vi sono ragioni per discostarsi dal calcolo eseguito

dall’Ufficio AI che ha ritenuto invece un grado d’invalidità dell’11% (doc. I,

pag. 5/6).

La nozione di invalidità in

ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione

militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene

apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad

un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127

V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi

ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei

diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in

presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo

differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante, il singolo

assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità

fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti,

dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno

totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale,

non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V

292, 119 V 471).

In tal senso, in una

sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un

infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio

attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito

LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere

determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa

non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V

123).

In una decisione U183/98 dell'8

luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve

scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si

fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di

vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono

vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni,

allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto

dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in

successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non

vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni

o dell'assicurazione per l'invalidità l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI

2004.

pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).

Il TFA ha infatti statuito

che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a

ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il

diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione

dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti

nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

Il medesimo principio vale

anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata

dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF

133.

V 549).

La recente giurisprudenza

federale ha ancora stabilito che, l’assicurazione per l’invalidità non è

vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli

infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6,

vedi anche la STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013).

Nel caso concreto, per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2012 (su questo aspetto si veda la DTF 128 V 174) – qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato – un importo

annuo di fr. 77’860.-- (cfr. doc. 360).

Questo importo è stato

calcolato sulla base delle indicazioni fornite dal datore di lavoro, la __________

(cfr. scritti del 18 dicembre 2009, del 12 aprile 2010 e del 4 settembre 2012, doc.

241, 250, 314) ed è composto dal salario base di fr. 5'500 x 13 mensilità (fr.

71'500.--), oltre a fr. 3'000.-- annui di ore supplementari, e fr. 3'360.-- di

indennità di picchetto.

L’Ufficio AI, da parte

sua, ha calcolato un reddito da valido nel 2010 di fr. 82'215.-- (cfr. decisione

UAI del 20 marzo 2013, doc. 324) corrispondente a fr. 6'851.25 mensili.

Alla luce delle risposte

dettagliate del datore di lavoro, il TCA non ha ragioni per scostarsi

dall’importo calcolato dall’Istituto assicuratore.

Del resto, come

sostiene anche l’CO 1, l’AI non ha fornito un calcolo dettagliato sull’importo

da lei utilizzato (doc. 370, pag. 5).

2.2.5

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili,

in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.2.6

Dalla decisione

su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 70'471.--

il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1 2012, p.to 24-25 “Metallurgia;

fabbr. prodotti in metallo”, livello di competenza 2 (fr. 5'674.--

(moltiplicati per 41.4/40 ore per 12 mesi).

LCO 1 ha

infatti quantificato il reddito post-infortunistico sulla base del salario che

egli avrebbe potuto conseguire seguendo la riqualifica come disegnatore metal

costruttore, questo in virtù dell’obbligo di ridurre il danno (doc. 370).

Questa

procedura è stata seguita anche dall’assicurazione invalidità (doc. 324, 370) e

non è stata contestata dal ricorrente (doc. I).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.

Utilizzando

i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una

professione nel ramo economico 24-25 (“Metallurgia; fabbr. prodotti in

metallo”), livello 2, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

mensile lordo pari a fr. 5'674.--.

Riportando

questo dato su 41.4 ore (cfr. tabella

pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a

fr. 5'872.59 mensili oppure a fr. 70'471.-- per l'intero anno (fr. 5'872.59 x

12).

L’assicurato, avesse

continuato a lavorare in qualità di operaio edile, avrebbe guadagnato, nel 2012,

fr. fr. 77’860.-- (cfr. doc. 360) per un’occupazione a tempo pieno.

Tale reddito si situa

leggermente al di sopra della media dei salari per un'attività

equivalente (tabella TA 1 2012, p.to 41-43 “Costruzioni”), livello di

qualifica 2: fr. 5’874.-- riportato su 41.5 ore/settimana = fr. 6'094.27 x 12 mesi = fr. 73'131.30), pertanto, non entra in linea di conto

nessuna decurtazione del reddito statistico a titolo di gap salariale (cfr.

consid. 2.2.5. in fine).

2.2.7

Il grado di invalidità

dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 70'471.-- al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè

fr. 77’860.--, risulta essere del 9.49%.

Accertato

che il grado di invalidità non raggiunge la soglia minima del 10% fissata

dall’art. 18 cpv. 1 LAINF, l’amministrazione ha correttamente negato a RI 1 il

diritto alla rendita.

2.3

Entità della

menomazione all’integrità derivante dall’infortunio del 26 novembre 2004.

2.3.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica

o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.3.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno

(segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono

esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.3.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari

sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di

analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti,

l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a

frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.3.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.3.5

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del Dr. __________, ha

assegnato al ricorrente un’IMI del 7,5% (cfr. doc. 353, 362, 370).

Questa la valutazione del

medico __________ contenuta nel referto afferente alla visita medica di

chiusura del 3 giugno 2014:

" 1. Reperti

L'assicurato è

portatore di postumi infortunistici a seguito di un trauma della spalla destra

con lesione SLAP. Stato dopo interventi di refissazione SLAP, asportazione

delle ancore Mitek e sinoviectomia. Persiste ancora un modico calo della

funzionalità. Persistenti dolori a livello della zona di tenotomia del capo

lungo del bicipite.

2.

Valutazione del

danno all'integrità

7.

%.

3.

Motivazione

Secondo la tabella 1.2

una periartrite omero scapolare leggera non viene indennizzata con IMI. In caso

della stessa di grado medio l'assicurato ha diritto ad un 10%. Secondo sempre

la stessa tabella una limitazione funzionale fino a 30° oltre l'orizzonte dà

diritto ad una IMI del 10%.

In questo caso abbiamo

una funzionalità leggermente superiore e migliore rispetto ai 30° oltre

l'orizzonte ciò che giustifica una IMI leggermente inferiore al 10%. Anche per

quanto riguarda la pe-riartrite omero scapolare ritengo che siamo in una

situazione leggermente migliore rispetto ad una periartrite di grado medio.

Ritengo quindi giustificato che l'assicurato venga messo a beneficio di una IMI

del 7.5%.” (doc. 354).

Da parte sua, il ricorrente ha contestato il tasso IMI del 7,5%, senza tuttavia

oggettivare le proprie censure (cfr. doc. I, pag. 9).

Chiamata

a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la

documentazione presente all’inserto, questa Corte ritiene di non aver validi

motivi per scostarsi dall’apprezzamento del medico __________ dell’CO 1, tenuto

conto anche che l’insorgente non ha saputo sollevare alcun argomento di

carattere medico, suscettibile di creare dei dubbi circa la fondatezza della

sua valutazione.

Del resto, è

utile ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per

menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò

che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze

particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico

della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF

115.

V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI

2000.

U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata

dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

Sulla scorta di quanto precede,

questa Corte deve confermare la decisione su opposizione impugnata, anche nella

misura in cui l’assicuratore ha posto l’insorgente al beneficio di un’IMI del 7,5%.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti