35.2015.18
Ricorso dichiarato irricevibile, per incompetenza ratione materiae, trattandosi di una contestazione riguardante la collocazione di una società all'interno della tariffa premi di un assicuratore LAINF
10 agosto 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.18
mm
Lugano
10 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 dicembre 2014 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Dalle carte processuali si
evince che dal 2009 la società RI 1 e la CO 1 sono vincolate da un contratto
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
La polizza del 23 ottobre 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, prevedeva un grado di rischio 3 per gli
infortuni professionali e una sottoclasse 2 per quelli non professionali, come
pure un tasso di premio dell’1.85‰ per gli infortuni professionali e del 10.40‰
per quelli non professionali (cfr. doc. B).
1.2. Nel corso del mese di
settembre 2014, la CO 1 ha emanato una nuova polizza, valida per il periodo 1°
gennaio - 31 dicembre 2015, che contempla un grado di rischio 10 per gli
infortuni professionali e una sottoclasse 10 per quelli non professionali,
nonché un tasso di premio del 6.53‰ per gli infortuni professionali e del 18.34‰
per quelli non professionali (cfr. doc. H).
A seguito dell’opposizione
interposta dalla RI 1, in data 19 dicembre 2014, l’assicuratore infortuni ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).
1.3. In data 6 gennaio 2015, la CO
1 ha rilasciato un’ulteriore polizza, più favorevole alla RI 1, che prevede un
grado di rischio 8 per gli infortuni professionali e una sottoclasse 8 per
quelli non professionali, nonché un tasso di premio del 5.16‰ per gli infortuni
professionali e del 16.24‰ per quelli non professionali (cfr. doc. M).
1.4. Con tempestivo ricorso del 26
gennaio 2015, la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che la CO 1, in
via principale, mantenga il precedente grado di rischio e la precedente
sottoclasse e, in via subordinata, proceda a una nuova assegnazione del
grado di rischio e della sottoclasse.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente fa valere, in primo luogo, che la sinistralità della
polizza sarebbe rimasta sostanzialmente immutata rispetto al momento in cui era
stata stipulata la nuova polizza (ottobre 2013) e che, malgrado ciò, trascorsi
pochi mesi, il premio per gli infortuni professionali é triplicato mentre
quello per gli infortuni non professionali raddoppiato. Al riguardo, la società
ricorrente si chiede se da parte dell’assicuratore non vi sia stata una
violazione dell’obbligo d’informazione “… proprio perché la stessa CO 1 aveva
proposto nel 2013 un rinnovo di tre anni sulla base di una determinata
sinistralità che già conosceva e che nel frattempo é pure migliorata.”.
D’altro canto, la sostiene
che, rispetto al periodo precedente, la sinistralità della polizza sarebbe sensibilmente
migliorata nel 2014 (-10%) ma che l’amministrazione non ne avrebbe tenuto
conto, dato che al momento del rilascio della decisione formale, essa non era
forzatamente a conoscenza dell’andamento di tutto l’anno 2014.
La società insorgente
rimprovera infine all’Istituto convenuto di aver avuto nei suoi confronti un
comportamento contraddittorio, siccome, al corrente della situazione della
sinistralità della polizza, essa le ha proposto un rinnovo triennale del
contratto per poi, pochi mesi dopo, imporre degli aumenti, senza possibilità di
disdetta (cfr. doc. I).
1.5. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
Fatti
1.6. In data 23 marzo 2015, la
ricorrente ha in particolare osservato che sarebbe stato l’assicuratore
resistente ad avere sollecitato un rinnovo triennale del contratto, motivo per
il quale, visto che l’intenzione era quella di risanare il contratto, il suo
atteggiamento non é stato trasparente, in violazione del principio della buona
fede (cfr. doc. VII).
L’Istituto assicuratore si
è pronunciato in merito il 20 aprile 2015 (doc. IX).
1.7. Nel mese di aprile 2015,
l’insorgente ha ancora formulato alcune osservazioni (cfr. doc. XI + allegato).
La CO 1 ha preso posizione
al riguardo in data 15 maggio 2015 (doc. XIII).
Considerandi
in ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2
Dal profilo materiale, litigiosa
è, in ultima analisi, la questione di sapere se la CO 1 era legittimata ad
aumentare i premi afferenti all’assicurazione contro gli infortuni
professionali e non professionali a decorrere dal 1° gennaio 2015 e,
nell’affermativa, in quale misura.
Preliminarmente, questa
Corte è però tenuta a esaminare la propria competenza ratione materiae.
Nonostante non sia stata sollevata dalle parti, in quanto presupposto
processuale, la questione della competenza materiale deve essere verificata
d’ufficio dal Tribunale (cfr. Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das
Soziaversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2. Aufl., 2009, § 2, n. 14).
2.3
Secondo l'art. 49 cpv. 1
LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccorso con
l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia
di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
A norma dell'art. 52 cpv.
1.
LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo
opposizione presso il servizio che le ha notificate.
L'art. 105 LAINF, nella
versione in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2003, precisa che i conteggi dei
premi fondati su una decisione possono essere impugnati anche facendo
opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA.
L'art. 56 cpv. 1 LPGA
prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Giusta l'art. 57 LPGA, il
tribunale cantonale delle assicurazioni è competente per giudicare come istanza
unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.
L’art. 58 cpv. 1 LPGA
recita che é competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove
l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.
Se l'assicurato o il terzo
è domiciliato all'estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del
Cantone dell'ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva
domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la
competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede
l'organo d'esecuzione (cpv. 2).
L'autorità che si
considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente
tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).
L'art. 109 lett. a-c
LAINF, nella versione in vigore a contare dal 1° gennaio 2007, prevede dei casi
speciali relativamente ai quali compete al Tribunale amministrativo federale
(TAF) e non al Tribunale cantonale delle assicurazioni giudicare i ricorsi
contro le decisioni su opposizione, in deroga all'articolo 58 cpv. 1 LPGA.
Si tratta delle decisioni
concernenti la competenza dell'INSAI di assicurare i lavoratori di un'azienda
(lett. a), l'attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai
gradi delle tariffe dei premi (lett. b), le disposizioni per prevenire gli
infortuni e le malattie professionali (lett. c).
2.4
Nella DTF 112 V
206.
consid. 3, il Tribunale federale delle assicurazioni (a partire dal 1°
gennaio 2007, Tribunale federale) ha stabilito che il problema della legalità
del modo in cui sono stati fissati i premi nella classe di rischi alla quale è
stata attribuita l’azienda, può essere esaminato soltanto nell’ambito di un
ricorso interposto contro la fattura dei premi, fondata a sua volta
sulla decisione di attribuzione. La decisione su opposizione resa su questo
oggetto potrà semmai essere impugnata davanti al competente tribunale cantonale
delle assicurazioni.
In una
sentenza C-6926/2007 del 3 giugno 2008, il Tribunale amministrativo federale
(TAF), che a partire dal 1° gennaio 2007 ha sostituito la Commissione di
ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni, ha riconosciuto la
propria competenza ratione materiae (dopo che il Tribunale
amministrativo del Cantone di Neuchâtel si era dichiarato incompetente),
trattandosi di un ricorso interposto da un’azienda contro la fattura dei premi
trasmessale dall’INSAI. Dopo aver ricordato che, alla luce della DTF 112 V 206,
occorre distinguere tra decisioni di attribuzione nella tariffa
dei premi in applicazione dell’art. 92 cpv. 5 LAINF e la consecutiva
fatturazione dei premi, l’autorità giudiziaria succitata ha ritenuto
determinante il fatto che, benché sollevate formalmente contro la
fatturazione dei premi, tutte le censure ricorsuali riguardavano in
realtà la collocazione dell’azienda nella tariffa dei premi.
A proposito
dell’applicabilità della lett. b dell’art. 109 LAINF, in una sentenza
pubblicata nella RAMI 2000 U 396 p. 324 ss., il TFA ha stabilito che la
valutazione della legalità e della costituzionalità del premio minimo per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni - questione che non ha
nulla a che vedere con l'attribuzione di un’azienda alle classi e ai gradi
tariffali - è materialmente di competenza del TCA e pertanto non della Commissione
di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni.
Nella DTF 131 V 431
consid. 6.4, l’Alta Corte ha negato la competenza ratione materiae della
Commissione di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni,
trattandosi di una contestazione riguardante il supplemento di premio per
spese amministrative, siccome - diversamente dalla decisione iniziale
d’attribuzione di un’azienda alle classi e ai gradi della tariffa dei premi,
come pure dalla successiva modifica di questa collocazione -, i costi
amministrativi non dipendono direttamente dal rischio, ma corrispondono a dei
costi generali indipendenti dai dati attuariali dell’assicurazione contro gli
infortuni. Infatti, essi non sono ripartiti tra diverse comunità di rischio ma
vengono assunti dall’integralità degli stipulanti legati allo
stesso assicuratore contro gli infortuni. Il loro tasso non dipende dalla
collocazione dell’azienda interessata nella tariffa dei premi ma può per contro
variare in funzione dei costi amministrativi che l’assicurazione dell’azienda
interessata potrebbe generare. Per tenere conto di ciò ma anche per aumentare
la concorrenza in questo ambito, il legislatore ha progressivamente aumentato
la libertà degli assicuratori privati, lasciando maggiore spazio alla
trattativa tra i partner contrattuali. Il supplemento presenta dunque un marcato
carattere contrattuale che lo sottrae alla procedura di modifica unilaterale
dell’art. 113 cpv. 2 OAINF.
2.5
Nella concreta
evenienza, il TCA constata che, a far tempo dal 1° gennaio 2015, in
applicazione dell’art. 92 cpv. 5 LAINF, la società ricorrente
è stata attribuita al grado di rischio 8 per gli infortuni professionali e alla
sottoclasse 8 per quelli non professionali, corrispondenti a un’aliquota dei
premi del 5.16‰, rispettivamente del 16.24‰ (cfr. doc. M).
Con la propria
impugnativa, l’insorgente pretende invece che vengano mantenuti il grado di
rischio e la sottoclasse che sono stati validi sino al 31 dicembre 2014 (grado
di rischio 3 per gli infortuni professionali e sottoclasse 2 per quelli non
professionali) oppure, in subordine, che l’assicuratore convenuto proceda a una
nuova attribuzione del grado di rischio e della sottoclasse con emanazione di
una nuova decisione impugnabile (cfr. doc. I).
Come
indicato dall’assicuratore resistente (cfr., ad esempio, il doc. V, p. 4),
il tema litigioso è dunque rappresentato dalla nuova collocazione della società
RI 1 all’interno della tariffa dei premi della CO 1, ragione per
la quale, in virtù dell’art. 109 lett. b LAINF e dei principi
giurisprudenziali esposti al considerando 2.4., la competenza materiale per
statuire nella vertenza sub judice appartiene al Tribunale
amministrativo federale.
Accertata
l’incompetenza ratione materiae di questa Corte, il presente
ricorso deve essere dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi, per competenza,
al Tribunale amministrativo federale (su quest’ultimo aspetto, si veda l’art.
58.
cpv. 3 LPGA, come pure U. Kieser, ATSG-Kommentar, n. 21 ad art. 58).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è irricevibile.
2. Gli atti vengono trasmessi,
per competenza, al Tribunale amministrativo federale, 9023
San Gallo.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti