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Decisione

35.2015.19

Assicuratore LAINF ha negato a torto l'esistenza dell'adeguatezza del nesso causale per i disturbi psichici dell'assicurato.Quanto agli aspetti somatici,occorre una perizia esterna che valuti limitazi

30 giugno 2015Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

in data 22.01.2013 alle ore 17.00 s’interveniva a __________

presso il Cantiere __________, __________ al chilometro __________ per

l’infortunio oggetto del presente rapporto.

Sul posto, unitamente alla Polizia Scientifica e alla Polizia

Giudiziaria, si provvedeva ad effettuare i rilievi del caso.

Come da sue disposizioni si è provveduto ad interrogare le persone

coinvolte nella vicenda.

Sino ad oggi si è potuto stabilire quanto segue:

Gli operai RI 1 e __________ stavano lavorando al centro della

galleria, davanti ad una navicella in attesa che l’elettricista __________

provvedesse a piazzare l’illuminazione provvisoria. Questo lavoro veniva

eseguito dopo la messa in sicurezza della galleria, mediante il getto sulle

pareti e sulla volta dello spritz-beton in L2.

Improvvisamente gli operai venivano investiti da parte del

materiale che si staccava dalla calotta (circa 0.2 metri cubi di materiale) pari a circa 200 kg.

I due operai subito soccorsi venivano trasportati all’Ospedale __________

di __________ dove subivano serie ferite, non tali da metterne in pericolo la

vita. (…).” (Doc. A7)

Alla luce

della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, ricordato che, nel

valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la

giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e

non il modo in cui esso é stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29

consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti), l'infortunio occorso

all’assicurato deve essere classificato - come correttamente ritenuto

dall’amministrazione e, del resto, non contestato dal ricorrente - nella categoria

intermedia vera e propria.

Questo Tribunale, in una

sentenza 35.2001.18 del 25 aprile 2002, confermata dal Tribunale federale con

sentenza U 176/02 del 1° luglio 2003, ha proceduto ad un’identica classificazione nel caso di un assicurato, operaio

addetto alle insolazioni, il quale a seguito di un infortunio sul lavoro

avvenuto all'interno di una galleria, aveva riportato una ferita da

perforazione al ginocchio sinistro con lesione della cartilagine e, in seguito,

aveva manifestato anche disturbi di origine psichica.

Analoga classificazione è

stata posta dal TCA nella sentenza 35.2000.5 del 27 giugno 2000 - confermata

dalla Corte federale con giudizio del 12 febbraio 2001, U 338/00 - trattandosi

di un infortunio in cui l'assicurato era rimasto parzialmente sepolto da

terriccio e da un manufatto denominato "pozzo luce", staccatisi dalla

parete dello scavo nel quale stava lavorando. All'assicurato erano state

diagnosticate delle contusioni multiple, senza tuttavia alcuna lesione ossea.

Per

ammettere l’adeguatezza del nesso causale, secondo i criteri elaborati

dall'Alta Corte ed esposti al consid. 2.3.2., è necessario che un fattore fosse

presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più

criteri.

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25

p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della

categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre

dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del

nesso causale adeguato.

In casu, l'unico

elemento che può essere preso in considerazione è quello delle circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche, criterio che secondo la

rappresentante del ricorrente deve essere considerato presente, visto che

l’assicurato “nel buio e nel profondo della galleria e ritrovatosi per terra a

seguito della caduta del cemento, ha avuto l’impressione che stesse crollando

la galleria” (cfr. doc. V).

La rappresentante del

ricorrente non può essere seguita nella misura in cui pretende che taluni degli

altri criteri di rilievo enumerati dalla giurisprudenza (cfr. doc. V: la

persistenza dei dolori somatici nonché il grado e la durata dell'incapacità

lavorativa) sarebbero senz'altro soddisfatti.

Da un lato, non può essere

seriamente sostenuto che le lesioni riportate da RI 1 - in sostanza una

neuropatia del nervo ascellare sinistro dopo trauma diretto verso la testa e

spalla destra il 22 gennaio 2013 e stato dopo leggero trauma cranico,

distorsione del rachide cervicale e contusione della spalla destra (cfr. doc.

96) - siano state gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione

psichica abnorme.

Dall'altro, se la cura

medica e l'incapacità lavorativa si sono protratte a lungo nel tempo, non è

certo a causa del danno organico subito in occasione dell'evento assicurato.

Del resto, si è già avuto modo d'osservare che già poco più di un anno dopo

l’infortunio, in occasione della visita medica di chiusura del 10 febbraio

2014, l’assicurato era già stato considerato pienamente abile al lavoro da

parte del medico __________ dell’assicuratore (doc. 96).

La dr.ssa __________, del

resto, nel referto del 30 luglio 2014 concernente l’esame psichiatrico del 2

luglio 2014, ha chiaramente indicato che l’assicurato è da ritenere totalmente

inabile al lavoro in galleria per motivi psichiatrici (doc. 152 pag. 10).

Per valutare il criterio

delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche, si deve tenere

conto del fatto che l'infortunio occorso a RI 1 è avvenuto all'interno di una

galleria in fase di costruzione, quindi in un luogo chiuso e con una sola via

di accesso.

Inoltre, va sottolineato

il fatto che al momento determinante l’illuminazione era assente dato che dal

rapporto di segnalazione redatto dalla polizia emerge che i due operai

coinvolti nel sinistro “erano in attesa che l’elettricista provvedesse a

piazzare l’illuminazione provvisoria” (doc. A7, sottolineatura della

redattrice).

Dallo stesso rapporto di

polizia emerge poi che in quelle condizioni di oscurità i due operai sono stati

improvvisamente investiti da una ingente parte del materiale che si staccava

dalla volta della galleria, per un peso pari a 200 kg (doc. A7, sottolineatura della redattrice).

È inoltre immaginabile che

una simile massa di materiale abbia provocato del rumore, amplificato

dall'ambiente chiuso, facendo sorgere il legittimo timore nell’interessato di

poter rimanere sepolto all’interno della galleria.

In tali circostanze -

tenuto conto di tutti gli elementi oggettivi presenti al momento determinante e

sopra elencati (ambiente chiuso; sottoterra; senza possibilità di vedere a

causa dell’assenza di illuminazione; entità della massa di materiale

improvvisamente caduta, pari a 200 kg) - risulta del tutto plausibile quanto

sostenuto dalla rappresentante del ricorrente, ossia che l’assicurato “nel buio

e nel profondo della galleria e ritrovatosi per terra a seguito della caduta

del cemento, ha avuto l’impressione che stesse crollando la galleria”

(doc. V, sottolineatura della redattrice).

Analoga conclusione è

stata riportata nel referto del 30 luglio 2014 inerente l’esame psichiatrico

del 2 luglio 2014 eseguito dalla dr.ssa __________, psichiatra consulente

dell’assicuratore infortuni, nel quale la specialista ha indicato che “quando è

stato colpito alla testa dal pezzo di cemento l’assicurato non ha visto cosa

era successo, ma ha pensato che stesse crollando la galleria e temuto per la

sua vita” (doc. 152 pag. 10, sottolineatura della redattrice).

Simili circostanze fanno

sì che l'infortunio in parola appaia notevolmente più impressionante rispetto

ad un analogo infortunio accaduto all'esterno, vuoi per le ridotte possibilità

di mettersi in salvo, vuoi per le difficoltà nel prestare i primi soccorsi,

ecc..

A mente di questa Corte,

quindi, il fattore delle circostanze drammatiche è realizzato in modo

particolarmente incisivo.

A tale proposito, questo

Tribunale ritiene che il caso di specie presenti notevoli analogie con quello

di cui alla sentenza (citata in precedenza) 35.2001.18 del 25 aprile 2002,

confermata dal Tribunale federale con sentenza U 176/02 del 1° luglio 2003, nel

quale il TCA ha ritenuto adempiuto e in maniera particolarmente incisiva il

criterio delle circostanze concomitanti molto drammatiche.

Anche in quel caso,

infatti, così come avvenuto nella fattispecie oggetto della presente vertenza,

l’infortunio subito dalla persona assicurata, unitamente ad altri colleghi, era

avvenuto all’interno di una galleria, dove si era verificato il cedimento della

piattaforma di lavoro, con conseguente ingente caduta di materiale, frastuono,

sollevamento di polvere in maniera tale da rendere impossibile la visuale e

capire cosa stesse accadendo.

La

vicenda riguardava infatti un assicurato, il quale, mentre era intento insieme

a dei colleghi nell’attività di isolazione di una costruenda galleria, a

seguito del crollo della piattaforma mobile di lavoro ancorata alle pareti

della galleria – ciò che aveva provocato la caduta, assordante, di un gran

quantitativo di materiale, sollevando pure un fitto polverone che aveva

impedito ogni visibilità - nel tentativo di mettersi in salvo, era stato

colpito al ginocchio sinistro da un pezzo di ferro ed era caduto a terra. Egli

aveva riportato una ferita perforante del ginocchio sinistro con lesione

cartilaginea.

In quel caso L’Alta Corte,

confermando interamente quanto deciso da questo Tribunale, ha giudicato che un

attento esame degli atti di causa non poteva che indurre il TF a condividere la

tesi esposta dal TCA, per i motivi seguenti:

" (…)

In concreto dalle testimonianze degli operai che si

trovavano all'interno della galleria al momento del sinistro e dal rapporto di

polizia emerge che, in seguito al ribaltarsi dei binari che fungevano da

struttura di sostegno e che erano stati posti lungo la galleria, all'incirca

per 170 m, la piattaforma sovrastante, ancorata alle pareti laterali, è

crollata, creando, oltre ad un effetto « domino », un grande frastuono,

polvere, così come la caduta di materiale. Alcuni operai sono stati feriti

lievemente, mentre uno in maniera grave. L'interessato è in particolare caduto

dalla struttura, rimanendo colpito al ginocchio da un pezzo di ferro.

Come appena detto, in concomitanza all'evento si è

verificato un forte frastuono, probabilmente in seguito al ribaltarsi dei

binari, così come al crollo della sovrastruttura e del materiale delle pareti.

Inoltre non è più stato possibile vedere alcunché a causa della polvere che si

è formata. In simili circostanze era senz'altro particolarmente difficile per

le persone coinvolte, se non impossibile, comprendere cosa stesse realmente

succedendo e quindi valutarne la gravità.

Fatto atto ad aggravare la situazione e a renderla

particolarmente drammatica, come precisato dal Tribunale cantonale, è che

l'infortunio è avvenuto in una galleria, posta a trenta metri da terra e quindi

in un luogo chiuso, la cui unica via d'uscita era costituita da un ascensore.

In tale contesto l'evento va quindi considerato senz'altro più traumatizzante

rispetto ad un incidente realizzatosi all'aperto, in seguito al pericolo di

soffocamento, di sepoltura, nonché per la difficoltà, a causa della mancanza di

visibilità, di trovare la via d'uscita e infine per le difficoltà di soccorso.

Pure il fatto che altri operai sono rimasti feriti

ed in particolare ___________ molto gravemente, avendo subito, oltre ad altre

lesioni anche un trauma toracico aperto, poiché rimasto impigliato nei binari e

sepolto da materiale staccatosi dalle pareti, appare particolarmente

drammatico. Le conseguenze dell'infortunio potevano anche essere, per

l'assicurato, a cui era stato detto che avrebbe potuto rimanere sepolto, ben

peggiori.

5.

Alla luce di quanto sopra esposto, analogamente a

quanto statuito da questa Corte in relazione ad un incidente della circolazione

avvenuto all'interno di una galleria (RAMI 1999 no. U 335 pag. 209 consid.

3b/cc), il criterio delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche

va considerato realizzato in maniera particolarmente incisiva. Il nesso di causalità adeguato tra infortunio e disturbi psichici è

quindi dato, le motivazioni ricorsuali essendo prive di fondamento. In effetti,

contrariamente a quanto sostenuto dall'assicuratore infortuni il fatto che il

diametro della galleria fosse di dodici metri e quindi fosse abbastanza ampia

non muta né la dinamica dell'incidente, né le circostanze concomitanti ad esso.

Pure le dimensioni dell'ascensore sono prive di incidenza. In effetti la via di

fuga era sempre e solo una. Il fatto poi che il rischio di crolli e incidenti

in gallerie sia prevedibile non significa che le circostanze in cui esso si

realizzi siano meno incisive. Neppure il fatto infine che l'interessato abbia

potuto muoversi in galleria in direzione dell'ascensore rende l'accaduto meno

drammatico, rispettivamente più banale. Ritenuto quanto accaduto al collega ____________,

l'assicurato è semplicemente stato più fortunato.

Visto quanto precede, il ricorso di diritto amministrativo,

in quanto infondato, va respinto, mentre il giudizio impugnato dev'essere

confermato.” (STF U 176/02 del 1° luglio 2003, sottolineature

della redattrice)

Analogamente a quanto

deciso nella vertenza appena illustrata, confermata dal Tribunale federale, il

TCA ritiene che nella presente fattispecie i disturbi psichici di cui RI 1 è

portatore vanno considerati in nesso di causalità adeguato con l’infortunio in

esame.

Accertato quindi che i

disturbi psichici accusati dall'insorgente si trovano in una relazione di

causalità, naturale ed adeguata, con l'evento traumatico assicurato, questo

Tribunale ritiene che l’assicuratore LAINF non fosse legittimato a negare la

propria responsabilità in relazione alle affezioni di natura psicogena.

2.3. Occorre ora valutare se per i

soli aspetti organici l’assicuratore infortuni convenuto era o meno legittimato

a porre termine alle proprie prestazioni a far tempo dal 1° novembre 2014.

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensi­bile

migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 41ss.).

Se, al momento

dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella

misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione

all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3.1. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.3.2. Il diritto alle prestazioni assicurative

presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra

l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,

il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata

la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la

giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di

causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente

dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a

seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio,

una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni

gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in

cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento

traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un

infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero

di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.3.3. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,

p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.3.4. Nell’evenienza

concreta dalla notifica d’infortunio del 25 gennaio 2013 emerge che

l’assicurato “mentre lavorava si staccava un pezzo di cemento

colpendolo” (doc. 2).

Nel rapporto del 28

gennaio 2013 concernente la degenza dal 22 gennaio 2013 al 25 gennaio 2013

presso il Servizio di chirurgia generale e ortopedia dell’Ospedale __________

Considerandi

di __________, sono state poste le diagnosi di “trauma cranico lieve;

distorsione del rachide cervicale; contusione alla spalla destra ed en condroma

calcifico all’omero destro; sospetta lesione del nervo ascellare DD del plesso

brachiale a destra” (doc. 17).

Dall’elettromiografia

(ENMG) del 15 febbraio 2013 è risultato che “lo studio elettrofisiologico è

compatibile con una neuropatia del nervo ascellare destro” (doc. 49).

In occasione della visita

medica di chiusura del 10 febbraio 2014, il medico __________ dell’CO 1, dr. __________

spec. FMH in chirurgia ortopedica, poste le diagnosi di “neuropatia del nervo

ascellare sinistro dopo trauma diretto verso la testa e spalla destra il 22

gennaio 2013; stato dopo lieve trauma cranico, distorsione del rachide

cervicale e contusione della spalla destra”, ha ritenuto l’assicurato abile al

lavoro nella misura massima possibile, osservando:

" (…)

Proposte diagnostiche e terapeutiche

l’assicurato non si fida ad eseguire l’intervento proposto dal

dott. __________ per una ricostruzione del nervo ascellare a causa del limitato

successo di circa il 20%-30% e per il lungo recupero di 2 anni. Ho spiegato

ampiamente la situazione attuale, le possibili terapie.

Dal punto di vista della CO 1 per il suo ritorno alla sua attività

lavorativa non c’è un’altra terapia possibile. Ho spiegato bene l’importanza di

eseguire tutti i giorni il più frequentemente possibile esercizi per rinforzare

i muscoli della cuffia e la parte del muscolo deltoideo per stabilizzare la

spalla e aumentare la mobilità della stessa. Al momento non sono previste altre

terapie. Lui sa bene i diversi esercizi per la spalla che gli sono stati

mostrati, non sono previste ulteriori sedute di fisioterapia.

Aspetti medico-assicurativi:

l’assicurato risulta abile al lavoro nella misura massima

possibile. L’Ufficio competente deciderà al riguardo.

Esigibilità del lavoro:

l’assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 10 kg fino all’altezza dei fianchi. Spesso può sollevare pesi fino a 25 kg fino all’altezza dei fianchi. L’assicurato talvolta può sollevare pesi oltre i 25 kg fino all’altezza dei fianchi. Peso molto pesanti possono essere sollevati di rado. Sollevare

pesi oltre l’altezza del petto con la mano destra non è più possibile.

L’assicurato molto spesso può eseguire lavori leggeri e di

precisione. Molto spesso può eseguire lavori medi. Lavori molto pesanti di

rado. Molto spesso l’assicurato può eseguire lavori con rotazione della mano e

lavori con rotazione del busto. Non può mai eseguire lavori sopra la testa.

Molto spesso può eseguire lavori in posizione seduta inclinata in avanti e in

posizione in piedi e inclinata in avanti. Molto spesso può eseguire lavori in

posizione inginocchiata e con flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione

per lavori in posizione di lunga durata seduta o in piedi o posizione a libera

scelta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il camminare per lunghi tratti

o camminare su terreno accidentato. Molto spesso può salire le scale. Spesso

può salire su scale a pioli. L’uso delle due mani e stare in equilibrio non limitato.

Per quanto riguarda l’IMI l’Ufficio competente sarà più esplicito.”

(Doc. 96)

Dopo aver preso visione

del mansionario di lavoro dell’interessato trasmesso via mail dal datore di

lavoro – attività di jumbista che consiste nella mansione “di operatore della

macchina di perforazione volate e chiodi in avanzamento chiamata jumbo. Per il

60-70% del suo turno utilizza il jumbo che viene portato piazzato al fronte,

collegato elettricamente e quindi utilizzato per 3-4 ore consecutive per

perforare il fronte e gli ancoraggi. Terminata questa fase parcheggia il jumbo

e procede al lavaggio e pulizia dello stesso per circa 1 ora. Per il restante

periodo di tempo del turno il sig. RI 1 rimane a disposizione della squadra per

le normali attività di avanzamento come spostamento tubazioni impianti aria ed

acqua, trasporto spritz-beton con autobetoniera dall’impianto di betonaggio al

fronte” (cfr. doc. 30) - il dr. __________ ha confermato che una reintegrazione

al 100% nella precedente attività “deve essere possibile e favorevole” (doc.

106).

Dal verbale del 29 aprile

2014.

concernente il sopralluogo svolto dall’ispettore dell’amministrazione sul

posto di lavoro dell’assicurato emerge, in particolare, quanto segue:

" (…)

Circa la descrizione del posto di lavoro di RI 1, richiamiamo lo

scritto mail del 2.5.2013 inviatoci dal datore di lavoro e che alleghiamo in

copia al presente verbale. Oggi abbiamo potuto stabilire come da seduto il

signor RI 1 può eseguire i comandi della macchina senza particolari sforzi,

utilizzando leve elettroniche (joystick) per il posizionamento del braccio del

Jumbo negli appositi punti di foro della galleria. Alla guida del Jumbo, RI 1

resta più o meno il 60%-70% del tempo di lavoro. Per la restante percentuale,

egli, a terra, resta di aiuto ai colleghi per attività di tipo spostamento tubi,

uso di escavatore, trasporto dello spritz-beton mediante autobetoniera dal

luogo di betonaggio al fronte di avanzamento.

Come risulta dalle foto, la cabina del jumbo si trova a altezza

importante; per poterla raggiungere è necessario utilizzare una scala verticale

e salire con l’aiuto di entrambe le braccia.

L’operazione di salire e scendere dalla macchina è effettuata 2-3

volte durante il turno giornaliero.

Una volta seduto in postazione, il dipendente non deve fare altro

che manovrare il macchinario con un joystick senza uno sforzo fisico.

Giusta quanto appurato dal nostro medico __________ il 10.2.2014,

le conseguenze dell’infortunio subito dall’assicurato rendono difficoltose le

azioni di salire e scendere dal mezzo meccanico. Nel momento in cui RI 1 si

trova seduto all’interno della cabina di pilotaggio del Jumbo, non vediamo

altri importanti impedimenti.

Questo rapporto è munito di documentazione fotografica per la

conferma della via di accesso da percorrere per entrare nella cabina di comando

del Jumbo.” (Doc. 120)

Chiamato dall’assicuratore

LAINF ad esprimersi in merito all’esigibilità o meno, al 100%, dell’attività di

jumbista, il dr. __________, nell’apprezzamento medico dell’8 agosto 2014, ha confermato la piena esigibilità di tale occupazione, osservando:

" (…)

Apprezzamento:

L’assicurato ha avuto un forte colpo alla spalla destra, un lieve

trauma cranico e distorsione del rachide cervicale il 22.1.2013. Nel decorso ha

sviluppato una neuropatia del nervo ascellare a destra. A 10 mesi dopo

l’infortunio l’assicurato si è recato da uno specialista per la spalla alla

Clinica universitaria __________ dove il medico (dott. __________) ha proposto

una ricostruzione del nervo ascellare con probabile successo dell’intervento di

circa il 30%. Questa è l’unica possibilità per trovare una funzionalità almeno

parziale del muscolo deltoide e del muscolo teres minor. Già nell’esame del

mese di luglio 2013 presso il neurologo è stato proposto questo intervento.

L’assicurato non era convinto di eseguire l’intervento ed ha accettato la

situazione presente. Nella valutazione dell’abilità lavorativa in data

10.2.2014

abbiamo espresso i limiti funzionali dell’assicurato. Il lavoro

consiste per il 60%-70% nella guida del jumbo dove l’assicurato è seduto e deve

solo manovrare il macchinario con un joystick senza uno sforzo fisico. Per

accedere al jumbo deve salire alcuni scalini. Si può attaccare anche con la

mano destra in modo sicuro anche sotto l’orizzontale. Nella restante

percentuale resta di aiuto ai colleghi per attività di tipo spostamento tubi,

uso di escavatore, trasporto beton mediante autobetoniera, dal luogo di

betonaggio al posto di lavoro. Parte dei due muscoli coinvolti a causa della

neuropatia, gli altri muscoli della cuffia rotatoria sono ben conservati e

funzionali, senza limiti della forza. Anche lì un’abilità lavorativa è come

descritta nei limiti funzionali e cioè è possibile tenere pesi fino a 10 kg e talvolta anche fino a 25 kg. I lavori molto pesanti non sono più possibili con la mano

destra.

Alla luce delle ulteriori indagini effettuate sul posto di lavoro,

nella valutazione della capacità globale si può constatare un’abilità

lavorativa al 100% come jumbista e lo stesso vale per il resto della percentuale

lavorativa come aiuto per gli altri colleghi sul limite funzionale espresso.”

(Doc. 171)

2.3.5

In sede ricorsuale, la

rappresentante dell’assicurato ha contestato la valutazione di una piena

esigibilità lavorativa della precedente professione dell’assicurato fornita dal

dr. __________, trasmettendo una dettagliata perizia di parte eseguita dal dr. __________,

specialista in medicina del lavoro di __________ su richiesta del medico

curante dell’interessato, dr.ssa __________.

Nella lettera accompagnatoria

inviata alla dr.ssa __________, il dr. __________ ha così riassunto le proprie

conclusioni peritali, sottolineando come a suo modo di vedere l’assicurato non

possa più svolgere al 100% la precedente professione di jumbista-aiuto minatore,

osservando:

" Riferisco

in merito al paziente summenzionato, che mi aveva gentilmente indirizzato per

una visita in medicina del lavoro. Ho parlato con il suo paziente e l’ho

esaminato in data 21.1.2015. Ho registrato i referti e l’apprezzamento della

situazione salute-professionale in un documento separato che allego alla sua

attenzione.

Riassumendo, vi è concordanza sul piano diagnostico e sulle

mansioni che il paziente eseguiva prima dell’infortunio, un po’ meno anche sul

procedimento chirurgico. La mia conclusione sul piano professionale invece è

che nell’attività svolta di minatore aiuto / jumbista non risulta una capacità

lavorativa residuale. Con rispetto ai limiti che risultano dal danno del nervo,

rimane una capacità lavorativa riservata a solo una minore parte della giornata

lavorativa; ci si deve rendere conto del fatto che con la forza residuale

attuale del braccio destro vi è un affaticamento precoce pure per lavori anche

molto leggeri.

Ero un po’ sorpreso e deluso del case management, che mi sembra

correre su tre binari (uno svizzero, uno italiano, uno CO 1). Nell’incarto, il

decorso non favorevole ad un intervento chirurgico è dubbio nella

documentazione. La riabilitazione medica e professionale non era mai stata

formulata chiaramente né nei contenuti né negli obiettivi. In risultato, al

paziente rimane la sensazione amara di frustrazione e di ingiustizia (non mi

spetta di decidere). Come già espresso nel documento in esame, restano più

approcci da fare in direzione di:

- accertamento

del lieve trauma cranico con esame neuropsicologico

- riaccertamento

dei disturbi allora documentati della gamba destra

- seconda

opinione circa l’intervento sul nervo

- riabilitazione

medica

- riabilitazione

professionale.

Per i dettagli mi riferisco al documento allegato. (…).” (Doc.

191)

Nel referto peritale del

26.

gennaio 2015, il dr. __________, dopo avere accuratamente riportato

l’anamnesi e l’esame clinico, ha analizzato la questione dell’esigibilità della

precedente professione dell’assicurato, tenendo conto del mansionario indicato

dal datore di lavoro in data 2 maggio 2014.

La conclusione alla quale

il dr. __________ è giunto, dopo avere in particolare eseguito un’approfondita

valutazione dei limiti funzionali dell’interessato, è stata quella, come

indicato in precedenza, di una totale incapacità lavorativa dell’interessato

nella precedente attività (doc. 191).

Con apprezzamento medico

del 6 marzo 2015, il dr. __________, chiamato ad esprimersi in merito alla

valutazione eseguita dal dr. __________, ha osservato:

" (…)

Apprezzamento

Il rapporto del dr. __________ non ha portato a nessuna nuova

informazione del caso salvo una descrizione del lavoro, una situazione

personale e sociale e la clinica soggettivamente lamentata dall’assicurato. A

livello medico nessuna novità in merito alle conseguenze dell’infortunio.

Si nota una discrepanza tra la situazione clinica menzionata alla

nostra visita e quella attuale del dr. __________. L’importante faticabilità

del braccio non è ben spiegabile con una muscolatura dell’avambraccio ancora

simmetrica e che è stata misurata anche dal dr. __________.__________

Siccome oggettivamente il rapporto non descrive alcun cambiamento

della situazione clinica e non evidenzia alcun peggioramento dello stato

clinico con esame oggettivabile, confermo la mia precedente valutazione dell’8

agosto 2014 anche a riguardo della capacità lavorativa.” (Doc. III/1)

Chiamato a pronunciarsi, il

TCA non può, senza che prima venga eseguito un approfondimento peritale,

condividere queste considerazioni del medico __________ dell’amministrazione.

A mente di questa Corte,

infatti, le motivate critiche addotte dal dr. __________ a proposito del fatto

“che con la forza residuale attuale del braccio destro vi è un affaticamento

precoce pure per lavori anche molto leggeri”, rendendo impossibile per

l’assicurato la ripresa della precedente attività, è atta a sollevare fondati

dubbi riguardo alle conclusioni alle quali è giunto il dr. __________.

Del resto, la difficoltà

per l’interessato, a causa dei limiti funzionali constatati dal medico __________

dell’amministrazione, di salire e scendere dalla cabina di pilotaggio del jumbo

è stata constatata dall’CO 1 anche in occasione del sopralluogo sul posto di

lavoro del 29 aprile 2014 (cfr. doc. 120).

Nonostante ciò, il dr. __________,

nell’apprezzamento dell’8 agosto 2014, ha ritenuto che l’interessato può accedere al jumbo attaccandosi “anche con la mano destra in modo sicuro anche

sotto l’orizzontale” (cfr. doc. 171).

Il TCA ritiene che la

questione, tutt’altro che secondaria, della possibilità o meno, per

l’assicurato, tenuto conto delle sue limitazioni funzionali, di accedere alla

cabina del suo mezzo di lavoro, posta ad un’altezza importante e raggiungibile

utilizzando una scala verticale sulla quale salire utilizzando le due mani,

come espressamente indicato nel rapporto del sopralluogo presso il datore di

lavoro del 29 aprile 2014 (cfr. doc. 120), debba essere ulteriormente chiarita,

tenendo conto del fatto che lo stesso dr. __________, nell’esporre i limiti

funzionali dell’interessato, ha espressamente indicato che “sollevare pesi

oltre all’altezza del petto con la mano destra non è più possibile” (doc. 96).

2.3.6

Va rilevato che in una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom

11.

April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen

Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen

Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende

Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinchè disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella

presente fattispecie, il TCA constata che l’CO 1 ha fondato la decisione

impugnata esclusivamente sul parere del suo medico di __________ (il dr. __________).

In un caso

del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una

perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una

perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF

8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo

2015.

consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47

del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22

dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D.

Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans

les assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag.

140).

Per le ragioni esposte ai considerandi 2.2.4 e 2.3.5., si giustifica

pertanto l’annullamento della decisione impugnata.

L’Istituto

assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà

disporre un approfondimento peritale esterno (cfr. art. 44 LPGA) che

valuti l’insieme dei disturbi che affliggono l’assicurato, di natura somatica e

psichica.

Esperiti questi

accertamenti medici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alle

prestazioni dell’assicurato dopo il 1° novembre 2014.

2.4

Entità

dell’indennità per menomazione all’integrità.

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato

(cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.4.5

In concreto, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’Istituto assicuratore

convenuto ha riconosciuto un’IMI del 15% per i postumi infortunistici

interessanti la spalla destra, così come valutato dal proprio medico __________.

Nella

valutazione del 10 febbraio 2014, infatti, il dr. __________ ha indicato quanto

segue:

" 1. Reperti

L’assicurato è portatore di postumi

infortunistici importanti e durevoli, presenta uno stato dopo trauma diretto

alla spalla destra con lesione del nervo ascellare a destra con una mancanza

della funzione del muscolo deltoideo, leggera riduzione della rotazione esterna

con la spalla destra. La limitazione funzionale dell’abduzione sopra gli 80° e

persistente riduzione della forza.

2.

Valutazione del danno all’integrità

15%.

3.

Motivazione

Secondo la tabella 1.2 il danno della limitazione

funzionale delle estremità superiori, una limitazione della spalla fino

all’orizzontale viene indennizzata con il 15%. Per quanto riguarda la

funzionalità una spalla mobile fino all’orizzontale ha diritto ad un 15% e 30°

oltre l’orizzontale del 15%. In base a queste considerazioni ritengo che un 15%

in questo caso sia giustificato.”

(Doc. 97)

La

rappresentante del ricorrente non ha contestato la valutazione dell’IMI eseguita

dal dr. __________ in relazione ai postumi infortunistici all’arto superiore

destro, ma ha chiesto “di adeguare l’indennità per menomazione considerando i

problemi psicogeni del ricorrente” (doc. I).

A

quest’ultimo riguardo, va rilevato che un danno

all'integrità conferisce il diritto a un'indennità soltanto se è durevole.

Tenuto conto del fatto che, secondo la dottrina psichiatrica maggioritaria,

soltanto degli eventi infortunistici di una gravità eccezionale determinano dei

pregiudizi durevoli all'integrità psichica, l'esame di questo aspetto deve

prendere in considerazione l'evento infortunistico in quanto tale. In

quest'ambito, la giurisprudenza si rifà alla classificazione stabilita per

statuire sul rapporto di causalità adeguata tra evento infortunistico e

disturbi di natura psichica (DTF 115 V 140 consid. 6c, 409 consid. 5c). Per prassi, il diritto a un'IMI

dev'essere di principio negato - senza necessità di procedere a misure

istruttorie ulteriori in merito alla natura e al carattere durevole della

menomazione psichica - in caso di infortunio insignificante o leggero, come

pure di un infortunio di grado medio. Una deroga a questo principio è eccezionalmente

ammissibile in presenza di un evento classificabile al limite degli

infortuni gravi se gli atti all'inserto mettono in evidenza degli elementi che

permettono di concludere per l'esistenza di una menomazione dell'integrità

psichica particolarmente grave che non sembra doversi più esaurire. Simili

elementi sono ravvisabili nelle circostanze strettamente connesse

all'infortunio che servono da criterio per l'esame della causalità adeguata, se

rivestono un'importanza e un'intensità particolari e se, in quanto fattori che

causano stress, hanno favorito in maniera evidente l'instaurarsi di disturbi

durevoli per tutta la vita. Infine, (anche) in caso di infortuni gravi, il

carattere durevole della menomazione psichica deve sempre e comunque essere

oggetto di verifica - se del caso previo allestimento di una perizia

psichiatrica - se non risulta già in maniera evidente sulla base degli atti

all'inserto (DTF 124 V 29 consid. 5c, 214).

In concreto, ritenuto che,

come illustrato in precedenza (cfr. consid. 2.2.4.), il sinistro occorso

all’assicurato, per la dinamica e per le lesioni che ne sono conseguite, va

classificato fra gli infortuni di grado medio propriamente detto, in

ossequio alla giurisprudenza summenzionata, il diritto ad un’IMI per i

problemi psicogeni del ricorrente può essere negato a priori.

2.5

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, rappresentato

da un sindacato, ha diritto al versamento da parte dell’CO 1 di fr. 1’500.-- a

titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione impugnata del 24 dicembre 2014 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.3.6..

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti