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Decisione

35.2015.20

Amministrazione-dopo avere a ragione considerato,nell'ambito di una ricaduta,stabilizzato lo stato di salute dell'assicurato e avere negato l'adeguatezza del nesso causale per i disturbi non oggettiva

9 novembre 2015Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I successivi accertamenti

medici hanno dimostrato che la sintomatologia dolorosa riferita dall’assicurato

era prevalentemente riconducibile ad una problematica di natura neuropatica

(cfr. doc. 129 e 130).

Il dr. __________, nel

rapporto medico del 20 febbraio 2014 relativo alla visita del 19 febbraio 2014, ha giudicato lo “stato dopo intervento ormai stabilizzato e definitivo”, indicando che “non

sono previsti ulteriori trattamenti se non analgesici da assumersi al bisogno” (cfr.

doc. 187).

Il dr. __________ ha

ribadito che lo stato di salute dell’assicurato, dopo l’intervento di

ricostruzione della cuffia dei rotatori, è da considerarsi stabilizzato nel

referto del 28 maggio 2014 concernente la visita medica del 21 maggio 2014

(doc. 218a).

Il 7 luglio 2014, il medico

fiduciario dell’CO 1, dr. __________, riferendosi alle risultanze della visita

di chiusura del 30 maggio 2014, ha indicato quanto segue a proposito

dell’ulteriore procedere terapeutico:

" (…)

Proposte diagnostiche e terapeutiche:

non sono previsti accertamenti diagnostici o ulteriori terapie.

La risonanza magnetica eseguita nel mese di febbraio 2014 ha mostrato una cuffia rioperata con tendine ancora intatto.

Aspetti medico-assicurativi

a parte i dolori soggettivi siamo confrontati con una spalla che

presenta una mobilità simile a quella prima dell’infortunio, questo vale anche

per quanto riguarda la forza.

Per quanto riguarda il lavoro eseguito da parte dell’assicurato

prima dell’infortunio in misura del 50% (rendita AI del 50% e 25% CO 1), i

precedenti lavori erano l’attività di autista e di macchinista in misura del

50% senza dover eseguire lavori pesanti. Per tale motivo possiamo definire

un’abilità lavorativa in misura massima possibile. (…).”(Doc. 217)

L’assicuratore LAINF, con comunicazione

del 9 luglio 2014, fondandosi sul parere medico fiduciario appena citato, ha

ritenuto che lo stato di salute dell’assicurato si fosse nuovamente

stabilizzato dal punto di vista medico, ritenendo l’assicurato totalmente abile

al lavoro in attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali indicati dal

medico di circondario (cfr. doc. 220).

A seguito di nuova

documentazione medica trasmessa dall’assicurato – in particolare il referto del

18 settembre 2014 della dr.ssa __________, Capo-clinica del Servizio di

neurologia dell’Ospedale __________ di __________, con allegato rapporto

dell’11 settembre 2014 concernente l’esame di elettroneuromiografia (ENMG) del

10 settembre 2014 (doc. 234) - il dr. __________, in data 30 settembre 2014, ha espressamente indicato che:

" 1. Non c’è

nessun fatto nuovo coinvolgendo la spalla e/o evidenziando un cambiamento della

mia presa di posizione del 30.5.2014.

2. La problematica della col. cervicale è di origine degenerativa

e non influisce sulla mia presa di posizione.

3. La visita presso la dr.ssa Raimondi non ha portato nuove

informazioni, che possono cambiare la mia valutazione. ENG nella norma. EMG

mostra lieve sofferenza neurogena cronica con possibile minima componente acuta

su C6 dx non di competenza CO 1.

4. Quindi nessuna nuova informazione per cambiare la nostra

esigibilità espressa in maggio 2014 con AL in MMP.” (Doc. 238a)

Preso atto del parere del

medico fiduciario appena citato, con decisione del 4 novembre 2014,

l’amministrazione - dopo avere ribadito che “dalla visita medica circondariale

del 30.6.2014 è risultato che lo stato post-infortunistico alla spalla destra

non è notevolmente peggiorato bensì lo stesso presenta una mobilità simile a

quella riscontrata prima della ricaduta”, motivo per il quale “si può

pretendere, unicamente per quanto riguarda i postumi infortunistici, che

l’interessato svolga ancora un lavoro leggero” - ha confermato che “la ricaduta

dell’infortunio in questione non ha ulteriormente influsso sulla capacità al

guadagno residua. Pertanto l’attuale grado di invalidità deve essere

confermato” (doc. 247).

2.2.3. In sede ricorsuale il

rappresentante dell’assicurato ha contestato la valutazione

dell’amministrazione relativa ad una piena capacità lavorativa in attività

adatte, trasmettendo un referto del 28 gennaio 2015, con il quale il dr. __________,

spec. FMH in medicina interna, ha attestato una incapacità lavorativa del 100%

dell’interessato, aggiungendo che “le condizioni sono cambiate rispetto a

quanto valutato dai medici AI nel mese di settembre, in quanto si sono aggiunti

dei dolori cervicali irradianti all’arto superiore destro di origine

neurologica, da canale spinale stretto. In queste condizioni si impone una

revisione della rendita AI, come peraltro proposto anche dallo specialista,

terapia del dolore, dr. __________” (doc. F).

In corso di causa, poi, il

rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA un referto del 9 marzo 2015,

con il quale il dr. __________, Vice Primario del Centro __________, ha indicato

che il paziente presenta sia un problema di tipo cronico, probabilmente

multifattoriale, con una componente radicolare C6 destra anche documentata

all’elettroneuromiografia, sia una componente di tipo nocicettivo legata

all’articolazione della spalla (doc. G).

A fronte della nuova

documentazione medica prodotta dal ricorrente, l’amministrazione ha richiesto alla

propria divisione medica di fornire una dettagliata valutazione.

Con apprezzamento neurologico

del 20 aprile 2015, il dr. __________, spec. FMH in neurologia, dopo avere

attentamente vagliato l’intera documentazione medica presente nell’incarto, ha

escluso dal profilo neurologico la presenza di disturbi che, secondo la

probabilità preponderante, possano essere ricondotti all’infortunio del 30

gennaio 1996.

Lo specialista in neurologia ha

spiegato che in occasione delle visite effettuate dal dr. __________, autore

dell’intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori del 31 maggio 2013,

non sono stati riscontrati deficit neurologici. Anche in occasione della visita

neurologica dell’8 gennaio 2014 effettuata dal dr. __________, con valutazione

clinica neurologica ed elettroneuromiografia, non è stato dimostrato alcun

segno certo di una lesione nervosa della radice C6 destra. Le visite

neurochirurgiche presso l’Ospedale __________ di __________ del 4 luglio 2014 e

del 22 agosto 2014 non hanno poi fornito nuovi dati. Infine, da un’ulteriore

visita neurologica presso il __________ con elettroneuromiografia del 10

settembre 2014, non è stato possibile riscontrare alcun deficit oggettivabile,

avendo la dr.ssa __________ escluso che i sintomi dolorosi dell’assicurato

siano caratteristici di una radiculopatia.

Alla luce di tali

elementi, il dr. __________ ha considerato che il referto del dr. __________ e

la relativa elettroneuromiografia del 10 settembre 2014 non forniscono dal

profilo neurologico nuovi elementi, tali da poter mettere in dubbio le

risultanze della visita medica di chiusura del 30 maggio 2014 (doc. XV/1 e doc.

XVII/1).

Con referto del 19 giugno

2015, il dr. __________ ha rilevato che “la componente neuropatica era

determinata dalla stenosi foraminale non in relazione all'incidente”,

aggiungendo che “il paziente soffriva anche di una componente nocicettiva

legata alla spalla destra, la cui insorgenza il paziente riferisce a seguito

dell'intervento di ricostruzione della cuffia eseguito il 31.5.2013, a seguito dell'infortunio subito” (doc. L).

In un altro referto del 13

luglio 2015 indirizzato al medico curante dell’assicurato, dr. __________, il

dr. __________ ha rilevato quanto segue:

" (…)

Non ritorno sull'anamnesi a lei ben nota limitandomi a ricordare

che il paziente soffre di dolori alla spalla destra che presentano un carattere

non suscettibile e sono insorti in seguito al trauma avvenuto sul lavoro. ll

paziente presenta inoltre disturbi con carattere neuropatico con sensazione di aghi

e di spilli che si irradiano lungo il dermatoma C6 a destra, per il quale il

paziente era stato sottoposto anche ad un'infiltrazione periradicolare C6 a destra.

Ricordo che il paziente era anche stato sottoposto ad una

elettroneuromiografia il 10.9.2014 dove veniva messa in evidenza una

radicolopatia cronica C6 a destra, che potrebbe essere spiegata dalla relativa

stenosi foraminale C5-C6. Purtroppo il paziente si era dimostrato refrattario

alla terapia infiltrativa per cui ho proposto al paziente di continuare con una

terapia analgesica al bisogno a

base di anti-infiammatori per il controllo del dolore alla spalla

destra (Tilur® Retard 90 mg 1-0-0-0, Pantozol® 40 mg come gastroprotettore 1/die

e Lyrica® 50 mg 1-0-0 al bisogno per diminuire i dolori neuropatici). Ricordo

infine che per quanto riguarda la relazione con l'infortunio i dolori

neuropatici irradianti al braccio non hanno relazione con quest'ultimo, mentre

la relazione a mio avviso è

evidente per quello che riguarda i dolori non suscettibili alla

spalla destra.” (Doc. M)

2.2.4. Nella presente

fattispecie, attentamente vagliati i referti medici appena riassunti, il TCA

non ravvede valide ragioni per scostarsi dalla decisione dell’CO 1 di

considerare lo stato di salute infortunistico stabilizzato a contare dal 1°

settembre 2014.

Nel caso

concreto, infatti, il dr. __________, nei referti del 20 febbraio 2014 (doc.

187) e del 28 maggio 2014 (doc. 218a), ha indicato che lo stato di salute dell’assicurato

era stabilizzato e che non erano previsti ulteriori trattamenti.

In occasione

della visita di chiusura del 30 maggio 2014, il dr. __________ ha segnalato che

non erano previsti ulteriori accertamenti diagnostici o ulteriori terapie (cfr.

doc. 217).

Il TCA non

ha motivo per mettere in dubbio la constatazione, per quanto concerne i

disturbi oggettivabili all’arto superiore destro, di uno stato di salute stabilizzato

effettuata del dr. __________, poi confermata dal dr. __________ e, del resto,

non smentita tramite documentazione medico-specialistica di senso contrario.

Quanto ai

disturbi alla spalla destra soggettivamente risentiti dall’assicurato e per i

quali egli è in cura presso il __________, il TCA rileva che dai referti del

dr. __________ prodotti in corso di causa emerge un’origine multifattoriale di

tali disturbi, comprendente, da una parte, una componente di natura neuropatica

legata ad una radicolopatia C6 a destra sulla stenosi foraminale e, dall’altra,

una componente di natura nocicettiva (doc. G e doc. L).

Ora, con

riferimento alla prima componente di natura neuropatica, questo Tribunale

evidenzia che è pacifico che si tratti di disturbi estranei all’infortunio, dei

quali, quindi, a giusta ragione l’assicuratore LAINF non ha tenuto conto.

Va, infatti,

sottolineato che gli stessi medici curanti dell’assicurato, dr. __________ e

dr. __________, hanno espressamente escluso che i dolori cervicali di origine

neurologica irradianti all’arto superiore destro siano di origine

post-infortunistica.

Nel

referto del 28 gennaio 2015, il dr. __________ ha attestato una incapacità

lavorativa del 100% dell’interessato dovuta al fatto che “le condizioni sono

cambiate rispetto a quanto valutato dai medici AI nel mese di settembre, in

quanto si sono aggiunti dei dolori cervicali irradianti all’arto superiore

destro di origine neurologica, da canale spinale stretto. In queste condizioni

si impone una revisione della rendita AI, come peraltro proposto anche dallo

specialista, terapia del dolore, dr. __________” (doc. F).

Il dr. __________,

dal canto suo, nel referto del 13 luglio 2015, ha espressamente indicato che

“per quanto riguarda la relazione con l’infortunio i dolori neuropatici

irradianti al braccio non hanno relazione con quest’ultimo” (doc. M).

Il dr. __________

del __________ ha, per contro, ritenuto che vi sia una relazione causale “evidente”

tra i disturbi di natura nocicettiva alla spalla destra e l’infortunio (doc.

M).

Al riguardo,

nella decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha indicato che

l’assicurato presenta dei dolori cronici che non hanno potuto essere

oggettivati mediante degli accertamenti strumentali e radiologici

scientificamente riconosciuti, procedendo quindi ad un esame

particolare dell'adeguatezza del nesso causale e giungendo alla conclusione che

essa non è data (cfr. doc. A1).

Il TCA concorda con la

valutazione dell’amministrazione.

Dalla documentazione agli

atti, infatti, emerge che l’assicurato è stato sottoposto a ripetute ed

approfondite indagini cliniche e strumentali, le quali non hanno

tuttavia permesso di dimostrare l’esistenza di un danno infortunistico oggettivabile

che correli a sufficienza con i disturbi da lui denunciati alla spalla destra.

Dalla accurata valutazione

neurologica eseguita dal dr. __________, risulta che dopo tutte le indagine

specialistiche effettuate, compresa l’elettroneuromiografia del 10 settembre

2014 e la valutazione del referto del 9 marzo 2014 del dr. __________, non è

stato possibile concludere con il grado della probabilità preponderante che

l’assicurato presenti, dal profilo neurologico, dei disturbi di origine

post-infortunistica.

Lo stesso dr. __________,

del resto, non è stato in grado di oggettivare la presenza di un danno di

natura infortunistica, limitandosi a considerare “evidente” l’esistenza di un

nesso di causalità.

Ora, il TCA ricorda, per

costante giurisprudenza, che per poter parlare di lesioni

traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti

devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature

diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti

scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate;

cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo

senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

Nel caso di specie,

essendo in presenza di disturbi organici alla spalla destra non oggettivabili,

è quindi a ragione che l’amministrazione ha proceduto ad un esame particolare

dell’adeguatezza del nesso causale.

2.2.5. La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio ai casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati

dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non

oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente

riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici

oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità

naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.

consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale

viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare

dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il

necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori

indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi

lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio,

questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009

del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da

un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione

di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della

causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella

relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una

semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza

non era data.

In una

sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in

questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli

specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto

essere oggettivati nè neurologicamente nè mediante esami strumentali per

immagini.

Infine, nella DTF 138 V

248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito

che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica

oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere

ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto

avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

2.2.6. In assenza di un sufficiente

sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si

veda il consid. 2.2.4.), occorre effettuare un esame specifico

dell’adeguatezza.

Secondo

la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può

però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un

caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del

diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali

provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi

(cfr. DTF 134 V 109 consid.

4.3 con riferimenti).

Nel caso di specie, non vi sono in discussione provvedimenti

integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante il

momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute

dell’insorgente.

Ora,

come visto in precedenza, per quanto concerne i disturbi oggettivabili, lo

stato di salute è stabilizzato dal 1° settembre 2014, come indicato dal dr. __________

e confermato dal dr. __________.

Quanto all’obiezione

sollevata in sede ricorsuale relativa al fatto che l’assicurato sia tuttora in

trattamento presso il __________ - circostanza che, a mente del rappresentante

dell’assicurato, non consentirebbe di ritenere lo stato di salute stabilizzato

e, di conseguenza, di porre termine alle prestazioni di corta durata - il TCA

rileva che, come visto sopra, essendo in presenza di disturbi privi di un

sostrato organico oggettivabile, ciò non sia da ostacolo alla chiusura del caso

a far tempo dal 1° settembre 2014 con esame dell’adeguatezza in applicazione -

così come verrà meglio dimostrato qui di seguito - della DTF 115 V 133 (in

questo senso, si veda la STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.2).

Assodato

dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, il TCA può procedere all’esame dell’adeguatezza, esame che

andrà eseguito in ossequio ai criteri applicabili in caso di evoluzione

psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

2.2.7. Nella decisione su opposizione

impugnata, l’assicuratore LAINF ha proceduto ad una disamina dei criteri

previsti dalla giurisprudenza, ritenendo che nessuno risulti adempiuto nel caso

di specie. L’amministrazione ha infatti rilevato quanto segue:

" (…)

Tenuto conto della sua dinamica, l’infortunio può essere classato

nella categoria intermedia ma al limite di quella inferiore. Questo significa

che la causalità adeguata può essere ammessa se sono normalmente adempiuti

almeno quattro criteri (sentenza del TF 8C_622/2010 del 3 dicembre 2010,

consid. 4.1.). In concreto, nessun criterio è dato. L’infortunio non è stato né

particolarmente spettacolare né accompagnato da circostanze particolarmente

drammatiche. L’assicurato non ha lamentato alcuna lesione grave o atta a

comportare disturbi psichici. Dal lato oggettivo il decorso non è stato sfavorevole

né accompagnato da complicazioni rilevanti. Per ammettere tale criterio devono

essere adempiute delle circostanze particolari e atte a influenzare

negativamente la guarigione che in concreto non risultano date. Non bastano i

dolori riferiti. La cura medica non è stata eccezionalmente lunga. Giova rilevare che das Kriterium der ungewöhnlich langer Dauer

der ärztlichen Behandlung setzt eine länger dauernde, kontinuirliche und

zeilgerichtete Behandlung somatisch begründbarer Beschwerden voraus (sentenza

del TF 8C_605/2010 del 9 novembre 2010). Nessuna cura errata. La durata

dell’incapacità lavorativa non è stata importante. L’assicurato non presenta

dei disturbi importanti su base organica.” (Doc. A1)

Il TCA concorda con questa

accurata valutazione eseguita dall’assicuratore LAINF e che, del resto, non è

stata contestata dall’assicurato.

Dall’incarto si evince che

al momento dell’infortunio l’assicurato si trovava su un piccolo escavatore quando,

durante la rotazione, si è ribaltato di lato (cfr. doc. 1).

Secondo la giurisprudenza,

una normale caduta oppure scivolata va generalmente classificata tra gli

infortuni leggeri con la conseguenza che l’adeguatezza del nesso causale tra il

sinistro e i disturbi psichici deve essere senz’altro negata (DTF 115 V 133

consid. 6a). Sono per contro stati classificati nella categoria intermedia

propriamente detta sino a quella medio-grave, gli infortuni in cui l’assicurato

é caduto da un’altezza di più metri riportando importanti lesioni oppure

fratture (per una panoramica sulla giurisprudenza in materia di cadute, si veda

la RAMI 1998 U 307 p. 449 consid. 3a). È stato infine classificato fra gli

infortuni di media gravità al limite della categoria inferiore, il sinistro in

cui un assicurato ha perso l’equilibrio, é caduto da un’impalcatura alta 1,2

metri e ha riportato una frattura calcaneare (cfr. RAMI 1998 U 307 p. 449). Il

TFA ha deciso in questo stesso senso trattandosi della caduta di un operaio

attraverso un lucernario con contusione dell’anca destra e distorsione del

Considerandi

ginocchio destro, della caduta su una scala con una lieve frattura dislocata

del setto nasale e grave commotio cerebri (STFA U 141/92 del 19

settembre 1994), nonché della caduta sulla soglia della porta con contusione

dorsale e sospetta compressione vertebrale (DTF 123 V 137).

Visti i precedenti

giurisprudenziali appena citati, tenuto conto della dinamica oggettiva

dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in

considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti

(cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto

al ricorrente può essere classificato, tutt’al più, tra gli eventi di

grado medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.

In tale eventualità, il

giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i

criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.2.5.. Per

ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse

presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri

(cfr. consid. 2.2.5.).

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25

p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che

si trovano al limite della categoria di quelli leggeri - devono essere

adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

L’evento occorso all’insorgente

non risulta particolarmente drammatico, né spettacolare.

D’altro canto, questa

Corte non ritiene che quelle riportate dal ricorrente – una lussazione alla

spalla destra - costituiscano lesioni organiche gravi o particolarmente idonee

a provocare un'elaborazione psichica abnorme.

A proposito di questo

criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze

infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a combiare professione, non

basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza

di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, delle

lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare

importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione

della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2).

Nessun elemento

all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza

di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.

Il TCA ritiene che non si

possa nemmeno sostenere che la cura medica dipendente dall'evento

infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.

Per ammettere

l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto

temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del

trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di

salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e

riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve unicamente a

conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di principio

rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11

febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti

diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16

febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci

antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati

insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre

2010.

consid. 5.3.4).

In concreto, la cura

medica, dopo l’intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori, è

essenzialmente consistita nell’assunzione di medicamenti, in sedute

ambulatoriali di fisioterapia, nonché in visite mediche di controllo

(specialistiche e non).

Di tutta evidenza, la cura

medica applicata all’assicurato non ha dunque avuto un’intensità tale da

giustificare l’adempimento del criterio in discussione (per un caso in cui

questa Corte ne ha per contro ammesso la realizzazione, si veda la STCA

35.2014.2

del 17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato,

vittima di un incidente della circolazione, le cui conseguenze avevano

necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita

a distanza di sei anni e mezzo circa dall’evento traumatico).

Anche il criterio del

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é

soddisfatto.

In merito è utile

sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre

un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre

necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione.

L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta

per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante

regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una

(completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5

e riferimenti).

Nel caso di specie, se il

decorso della cura medica si é rivelato insoddisfacente é perché, ad un certo

punto, si é sovrapposta una sintomatologia giudicata priva di sostrato organico

che, come tale, non può essere presa in considerazione nella valutazione

dell’adeguatezza del nesso causale secondo la DTF 115 V 133 (cfr. STF

8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als

körperlich imponierenden, organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren

Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die

Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E.

4.

).“).

In queste condizioni, può

rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici persistenti

e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa, poiché questi due

criteri da soli, in presenza di un infortunio di media gravità al limite di quelli

leggeri, non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di

causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p.

431, U 187/95).

In conclusione,

l'adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa e di

conseguenza non deve essere approfondita la questione della causalità naturale

(cfr. consid. 2.2.5.).

A

questo punto - assodato che l’CO 1 non ha prematuramente chiuso la ricaduta del

30.

aprile 2013 - questo Tribunale deve esaminare se si giustifica un aumento

della rendita di invalidità in vigore come auspicato dal ricorrente, oppure no.

2.3

Revisione della rendita

di invalidità in vigore?

2.3.1

Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA,

se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Questa norma è stata

ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il

grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente

aumentata, ridotta oppure soppressa.

L'art. 22 LAINF -

analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga

all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in

cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto della revisione

ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e

non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata

viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

114).

La revisione presuppone,

dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la

costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275

consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

Per costante giurisprudenza,

il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per

analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate

dall’CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80

LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).

2.3.2

L'invalidità può modificarsi

essenzialmente per due ordini di motivi: sia perchè cambia lo stato di salute,

sia perchè il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote

diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità

di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF

130.

V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V

116.

consid. 3b).

L'assicurato può, infatti,

migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,

acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio

rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute

ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione

non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di

guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

2.3.3

Il mutamento deve, inoltre,

essere notevole.

Secondo la giurisprudenza

resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere

apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così,

un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità

del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75%

(Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

2.3.4

Per rivedere una rendita di

invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base

devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non è

motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.

Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.3.5

La questione di sapere se si è

prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze

esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su

un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti

pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al

diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la

decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108

consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4,9C_148/2007 del 21

gennaio 2008 consid. 3.2).

Tanto

nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla

successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di

normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.3.6

Nella decisione su opposizione

impugnata, l’CO 1, dopo avere constatato che la mobilità della spalla destra è

identica a quella riscontrata nel 1999, ha ritenuto ingiustificato un aumento della rendita poiché la capacità lavorativa sarebbe sostanzialmente rimasta

immutata rispetto a quanto constatato dal dr. __________ in occasione della

visita di chiusura del 1° luglio 1998 (doc. 81), posta a fondamento della

precedente fissazione della rendita di invalidità spettante all’interessato.

D’altro canto, l’Istituto

assicuratore ha sostenuto che il ricorrente potrebbe meglio sfruttare la sua

capacità lavorativa residua sul mercato generale del lavoro. Raffrontando il

reddito da valido con un reddito che l’assicurato sarebbe ancora in grado di conseguire

nonostante il danno alla salute, l’Istituto è giunto alla conclusione che il

discapito economico sarebbe del 23%, ragione per la quale un adeguamento della

rendita in vigore non entra in linea di conto (cfr. doc. A).

Il rappresentante dell’insorgente

non condivide il modo di agire dell’CO 1.

Egli ritiene, infatti, che a

fronte di uno stato di salute dell’assicurato decisamente peggiorato “la

rendita deve essere rivista in quanto le attuali condizioni di salute del

ricorrente limitano maggiormente la sua capacità di guadagno rispetto a quanto

calcolato il 1° aprile 1999. Per questo motivo chiediamo che al signor RI 1

venga riconosciuta una rendita LAINF del 50%” (doc. I).

2.3.7

Chiamato ora a esprimersi

nella presente fattispecie, il TCA concorda con le conclusioni alle quali è

giunta l’amministrazione.

Vista la natura del danno alla salute di cui è portatore, il TCA __________

che il ricorrente, come già accertato in precedenza dal dr. Capeder e

confermato nella presenta fattispecie dal dr. __________ al termine della

visita di chiusura del 30 maggio 2014, sia in grado di svolgere, a tempo pieno

e con un rendimento completo, un’attività lavorativa sostitutiva confacente al

suo stato di salute, ovvero compatibile con le limitazioni nell’utilizzo dell’arto

superiore destro infortunato.

Riguardo alla possibilità

per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di

salute, occorre far capo a quanto la nostra Massima Istanza e il TCA hanno

giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con

problematiche agli arti superiori.

In una sentenza inedita

del 12 novembre 1996, il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità

di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette

sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei

postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era

impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad

esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro

poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel

mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a

causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è

stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non

richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi

superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha

giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno

fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato

che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia

muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90°

solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.

Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di

innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore

aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che

richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,

scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

Con un giudizio I 27/06 e

U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

In una sentenza

8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a

tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che

presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla

e del braccio destro dominante.

Infine, in

una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha precisato che anche

per gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste

un mercato del lavoro sufficientemente ampio:

" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem

ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für

Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur

noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im

weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung

und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.

Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls

überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig

bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr

eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem

hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten

ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2).” (il corsivo è della redattrice)

Ora, posto che la rendita

d’invalidità dipendente dall’infortunio del 1996 era stata stabilita in

funzione del discapito di rendimento patito dall’insorgente nell’esercizio

della sua professione - pesante - di manovale (e della relativa perdita di

guadagno), mentre era stato espressamente indicato nello scritto del 30 marzo

1999.

che “ribadiamo nuovamente che l’attività di manovale, come peraltro

comunicatole con la nostra lettera del 13 luglio 1998, non è più idonea al suo

stato di salute” (doc. 112) – come precisato dal dr. __________, nella

valutazione del 26 marzo 1999, nella quale aveva sottolineato che “il signor RI

1.

è stato assunto l’11 gennaio 1999 nell’ambito dell’impresa __________ in

qualità di manovale. Egli tuttavia sostiene di non dovere svolgere

dell’attività molto pesante (lavoro con la scavatrice, pulizia, tirar dei

chiodi, spostare/portare del materiale). Essendo il signor RI 1 adibito

ugualmente a delle mansioni di manovalanza, la CO 1 in futuro non potrà più

accettare ulteriori ricadute, rispettivamente l’assicurato prima dovrà cercarsi

un lavoro più confacente (dove può lavorare anche nella misura del 100%)” (doc.

111) - nel quadro della revisione della rendita ex art. 17 LPGA, è a ragione

che l’amministrazione ha fatto capo al mercato generale del lavoro, procedendo

ad un raffronto dei redditi.

2.3.8

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2014, senza il danno alla salute, un

importo annuo di fr. 65'620 (cfr. doc. 245).

Questo dato, non

contestato e calcolato aggiornando i dati del 1996, può senz’altro essere fatto

proprio dal TCA.

2.3.9

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinchè il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonchè su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

2.3.10

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF

convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune

aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che, nelle attività sostitutive che

l'assicurato sarebbe in grado di esercitare, tenuto conto dei postumi residuali

che interessano l’arto superiore destro, i dipendenti di tali ditte percepivano

in media, nel 2014, un reddito annuo pari a fr. 50’538 (doc. 245).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella

di cui al doc. 245 si evince che sono 78 i posti di lavoro che entrano in

considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.

33’799 e a fr. 73'695, e infine che quello medio è di fr. 50'538.

In conclusione - assodato

che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le

limitazioni funzionali descritte nella documentazione medica agli atti, aspetto

riguardo al quale l’insorgente non ha d’altronde sollevato alcuna specifica

obiezione (cfr. STF 8C_285/2010 del 6 settembre 2010) - il reddito da invalido

è stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso ammonta a fr. 50'538.

Decurtazioni sul reddito

da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di

conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di

fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

Il grado di invalidità del

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50’538 al reddito che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr. 65’620

(cfr. consid. 2.3.8.) - è del 22.98%, arrotondato al 23% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p.

41.

(cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente

esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla

prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in

matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a

decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate

prima della pubblicazione della sentenza in questione).

La decisione

su opposizione impugnata, con la quale l’CO 1 ha rifiutato di aumentare la

rendita di invalidità del 25% della quale già beneficia l’assicurato, deve quindi

essere confermata.

È ancora

utile segnalare che, del resto, anche l’assicurazione per l’invalidità, dopo

aver riconosciuto l’esistenza di un peggioramento transitorio dello stato di

salute dell’interessato a seguito della ricauta del 31 maggio 2013, ha

nuovamente confermato l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità a

decorrere dal 1° settembre 2014, come già riconosciuto in precedenza. Con

progetto di decisione dell’11 settembre 2014, infatti, l’Ufficio AI ha

stabilito che in esito alla procedura di revisione effettuata d’ufficio nel

mese di febbraio 2013 e in particolare, dalla “documentazione medica acquisita

all’incarto, con particolare riferimento all’incarto CO 1, risulta che il suo

stato di salute ha subito un peggioramento, il quale le ha comportato una

totale incapacità al lavoro in ogni attività dal 31 maggio 2013 al 29 maggio

2014.

Dal 30 maggio 2014 l’inabilità al lavoro è al 50% nell’attività abituale

e al 25% in attività adeguate come da decisione dell’11 luglio 2002, pertanto

il grado di invalidità è nuovamente del 50%”, concludendo quindi che “dal 1°

agosto 2013 (tre mesi dopo il cambiamento di grado, art. 88a OAI) è assegnato

un grado d’invalidità del 100% ed un diritto ad una rendita intera di

invalidità e dal 1° settembre 2014 (art. 88a OAI) lei ha diritto ad una mezza

rendita di invalidità con un grado del 50%” (doc. 231).

2.4

In esito a tutto quanto

precede, il ricorso di RI 1 deve essere respinto, sia per quanto riguarda la

domanda con cui è stato chiesto il riconoscimento delle prestazioni LAINF di

corta durata, che per quanto riguarda la domanda tendente all’aumento della

rendita di invalidità al 25%.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti