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Decisione

35.2015.21

Nel rialzarsi da terra grazie aiuto di una terza persona, assicurata compie "falso movimento" e lamenta danno a ginocchio sx. Ammesso obbligo a prest. assicuratore LAINF a titolo di lesione parificata

18 gennaio 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

E. Beretta, Il requisito della

repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in

RDAT II-1991, p. 477ss.).

A proposito dell'esigenza

di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo

concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente

constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

Così, dopo avere fatto

notare che l'esistenza di un evento assimilabile a infortunio non può essere

ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad

indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la

(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto

ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di

descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile

di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento

presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza

di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno

specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che

eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente

controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a

quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore

esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che,

secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di

originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene

Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione

accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di

posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid.

4.2.3).

Il TFA ha pure specificato

che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività

professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili

ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito

dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali

fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo

accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, sentenza del TFA U

76/03 del 15 aprile 2004; sentenza del TFA U 94/03 del 31 ottobre 2003).

In questo contesto, il TCA

segnala che il Parlamento federale ha approvato la prima revisione della Legge

federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), che

entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2017 (il termine di referendum

scadrà il 14 gennaio 2016).

A proposito delle lesioni

corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato

al criterio del fattore esterno.

Il nuovo art. 6 cpv. 2

LAINF ha il seguente tenore:

" L’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non

siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

Nel Messaggio aggiuntivo concernente

la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19

settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:

" Nella

propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere

riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve

essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un movimento

associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso esterno non

deve invece necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza,

tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a volte difficoltà

agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già auspicato dal

legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF), una nuova

normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni

corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili

ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore

infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare

prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile

prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).”

(FF 2014 6846-6847 - il

corsivo è del redattore).

Necessario è inoltre che

si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il

presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul

corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,

addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto

attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo

avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli

infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. Bühler, Die

unfallähnliche Körperschädigung, p. 88; Ibidem,

Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in: Bollettino dei

medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341)

2.4. Nella presente

fattispecie, va rilevato che l’amministrazione non contesta il fatto che RI 1

sia portatrice di una lacerazione del menisco ai sensi dell’art. 9 cpv. 2

lettera c OAINF (cfr. doc. 33, p. 7: “È da constatare che la Dr.ssa __________

e il Dr. __________ entrambi danno per scontato che la lesione riportata al

ginocchio sinistro dell’assicurata è una rottura del (corno posteriore del)

menisco. Tale lesione è riportata nell’elenco esaustivo dell’art. 9 cpv. 2

OAINF (lett. c).”).

Al proposito, il TCA

constata che in effetti l’esame di risonanza magnetica eseguito in data 4

dicembre 2013, ha segnatamente evidenziato la presenza di una rottura del

corno posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro (cfr. doc. 13),

lesione che ricade indubbiamente sotto la lettera c dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

Facendo riferimento al

contenuto del rapporto 20 gennaio 2014 del dott. __________, chirurgo del

ginocchio presso la __________ di __________, il quale ha attestato che la

lesione meniscale è di natura degenerativa (cfr. doc. 12: “Degenerativer

medialer Meniskusläsion” – il corsivo è del redattore), l’amministrazione fa

però valere che il danno alla salute in questione non sarebbe stato causato dal

sinistro dell’ottobre 2013 (cfr. doc. 33, p. 9: “Perciò non si può ammettere –

senza ulteriore motivazione – un nesso causale tra l’evento del 19 ottobre e le

lesioni del menisco.”).

In questo contesto, è

utile ricordare che la nozione di lesione parificata a infortunio ha lo scopo

di evitare la sovente difficile distinzione tra malattia e infortunio. Gli

assicuratori LAINF devono quindi assumere un rischio che, in ragione della

distinzione appena citata, dovrebbe di principio essere coperto

dall’assicurazione contro le malattie. Le lesioni menzionate all’art. 9 cpv. 2

OAINF vengono assimilate a un infortunio anche nel caso in cui abbiano

un’origine verosimilmente morbosa oppure degenerativa, a condizione che una

causa esteriore abbia per lo meno scatenato i sintomi di cui soffre

l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1, 129 V 466 e 123 V 43 consid. 2b).

Per contro, se una tale lesione è insorta senza che sia stata scatenata da un

fattore esterno repentino e involontario, essa è indubbiamente attribuibile a

una malattia o a fenomeni degenerativi ai sensi della prima frase dell’art. 9

cpv. 2 OAINF e spetta quindi all’assicurazione contro le malattie farsene

carico (cfr. STF 8C_357/2007 del 31 gennaio 2008 consid. 2).

Nella concreta evenienza,

Considerandi

in corso di causa, il TCA ha chiesto al dott. __________ di precisare se, a suo

avviso, la diagnosticata lesione del menisco mediale fosse attribuibile

indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi e, d’altra parte, se

condividesse il parere della radiologa dott.ssa __________, secondo la quale il

reperto oggettivato a livello del corno posteriore del menisco mediale sarebbe

compatibile con una rottura post-traumatica (cfr. doc. XI).

Con rapporto del 9

dicembre 2015, lo specialista ha affermato di non credere che la nota lesione

meniscale sia insorta in occasione della distorsione del ginocchio sinistro. La

distorsione ha semplicemente traumatizzato una lesione preesistente e,

contemporaneamente, l’incipiente artrosi presente a livello del compartimento

mediale. A suo avviso, ciò è anche avvalorato dal fatto che, grazie alle cure

conservative disposte nel frattempo, l’assicurata è divenuta completamente asintomatica.

D’altro canto, il dott. __________

ha dichiarato di non condividere il parere della dott.ssa __________ e di

ritenere che si sia trattato piuttosto di una rottura degenerativa,

asintomatica al momento dell’evento dell’ottobre 2013 (cfr. doc. XIII).

Secondo lo specialista

della __________, la rottura meniscale in discussione era dunque di natura

degenerativa, preesistente al trauma subito in data 19 ottobre 2013, il quale

ha semplicemente giocato un ruolo scatenante (nel senso che ha reso doloroso

uno stato morboso che sino ad allora si presentava asintomatico).

Alla luce di queste

affermazioni, il TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione

di sapere se, come parrebbero sostenere la dott.ssa __________ e il dott. __________

(cfr. doc. 19), la rottura meniscale sia stata causata (in senso stretto) dal

noto sinistro, in quanto, secondo i principi giurisprudenziali appena evocati,

le affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 OAINF devono essere assimilate a

infortunio, anche se la loro causa prima è da ricercarsi, in tutto od in parte,

in una malattia o in fenomeni degenerativi. È sufficiente che l’evento abbia

per lo meno scatenato i disturbi denunciati dalla persona assicurata (ciò che è

il caso nella presente fattispecie).

Chiariti gli aspetti

medici della fattispecie, il TCA deve qui di seguito esaminare se RI 1 è

rimasta vittima di un evento parificabile a infortunio ai sensi della

giurisprudenza federale.

2.5

In concreto, il datore di

lavoro, compilando il 15 novembre 2013 l’annuncio d’infortunio LAINF, ha così

descritto l’evento occorso alla propria dipendente:

" Ich spielte am Boden mit einem Kind, wollte aufstehen. Herr __________

hat mir die Hand gereicht um mir zu helfen und da spürte ich ein grossen

Schmerz.”

(doc.

0)

Nel certificato LAINF del

18.

dicembre 2013, sotto “Angaben des Patienten/der Patientin”, il dott. __________

ha indicato: “Dopo un falso movimento → gonalgia sin.” (doc. 5).

Il 30 dicembre 2013 la

ricorrente ha personalmente compilato il “questionario lesioni del corpo”

sottopostole nel frattempo dall’assicuratore resistente, fornendo la seguente

descrizione del sinistro:

" Il 18

ottobre alle ore 15 ca. Giocavo in terra con una nipotina, volli alzarmi e il

signor __________ mi allungò la mano per aiutarmi. Nell’alzarmi sentii un

dolore lancinante al ginocchio sinistro.”

Sempre in quella sede,

l’insorgente ha negato che fosse successo qualcosa di particolare, di

imprevedibile, come ad esempio una caduta o un colpo (cfr. doc. 6).

Con referto del 26

febbraio 2014, il dott. __________ ha segnalato all’assicuratore che la propria

paziente aveva subito un infortunio il 19.10.2013 “… eseguendo un falso

movimento rialzandosi da terra.” (doc. 19).

In data 24 marzo 2014, dunque

successivamente all’emanazione della decisione di rifiuto del caso, RI 1 ha

espresso in particolare le seguenti considerazioni a titolo di opposizione:

" (…).

Ripeto l’accaduto: il 19.10.2013 ore 15 mi trovavo in __________,

giocavo seduta, meglio sdraiata a terra con un bambino, il signor __________

voleva accomiatarsi, vedendomi a terra volle agire da gentiluomo e mi porse il

braccio e la mano per aiutarmi ma mi diede uno strappo tale (mi sono forse mal

spiegata nell’annuncio scritto in tedesco del 15.11.2013, di cui trovate copia

annessa) che mi fece subito un dolore forte al ginocchio sinistro.”

(allegato al doc. X)

2.6

Chiamato

a definire la dinamica del sinistro occorso il 19 ottobre 2013, il TCA ricorda

che, secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12;

RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI

1988.

U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non

pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una "dichiarazione della

prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data

qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio,

ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre

osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un

determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione

dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a

priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate

ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale

principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da

attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid.

3.3

; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla

impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta

maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il

richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre, poi, fondarsi

sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice

la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

Nel caso concreto, l’CO 1

postula l’applicazione del principio della “dichiarazione della prima ora”,

siccome “… l’esposizione dei fatti resa in un secondo tempo si sofferma per la

prima volta su dettagli importanti (movimento falso, strattone) che

all’assicurata non potevano sfuggire, soprattutto in considerazione delle

precise domande formulate da CO 1. Infatti secondo il questionario lesioni del

corpo l’assicurata deve fornire una descrizione precisa e dettagliata della

dinamica e in più deve dichiarare se era successo qualcosa di particolare o

imprevedibile. L’assicurata non ha menzionato né movimento falso né strattone

repentino fino alla lettera di CO 1 che dichiarava che non sussiste un

infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA né una lesione corporale parificabile a un

infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.” (doc. 33, p. 6).

Al riguardo, questo

Tribunale constata che l’essere stata aiutata da una terza persona a rialzarsi

da terra, così come l’aver compiuto un falso movimento, sono circostanze che

già emergevano da documenti allestiti prima dell’emanazione della

decisione formale di rifiuto, e meglio dal “questionario lesioni del corpo” che

la ricorrente ha compilato il 30 dicembre 2013 (cfr. doc. 6), rispettivamente

dal certificato 18 dicembre 2013 del medico curante dott. __________ (cfr. doc.

5).

Detto questo, il TCA

ritiene che l’elemento fornito dall’insorgente con l’opposizione - ossia che la

terza persona impresse una certa forza al proprio gesto di aiutarla a rialzarsi

da terra (“… mi porse il braccio e la mano per aiutarmi ma mi diede uno strappo

tale (…) che mi fece subito un dolore forte al ginocchio sinistro”) -, non

contraddica la prima versione ma, piuttosto che la completi.

Il fatto che nel

“questionario lesioni del corpo” figuri l’indicazione che la descrizione della

dinamica debba essere “precisa e dettagliata” deve essere relativizzato, posto

che per gli assicurati è talvolta difficile capire quando un dettaglio è

rilevante e quindi meritevole di essere dichiarato e quando invece non lo è.

2.7

Si tratta ora di

valutare se, alla luce delle circostanze che sono state appurate in precedenza,

è intervenuto o meno un fattore esterno ai sensi della giurisprudenza di

cui alla DTF 129 V 466.

Secondo questa Corte, se

compiuto in condizioni di normalità, il semplice gesto di rialzarsi da

terra, costituisce un atto ordinario non presentante il necessario potenziale

di pericolo accresciuto, ciò che esclude l’intervento di un evento parificabile

ad infortunio (in questo senso, si vedano, ad esempio, la STF 8C_492/2014

dell’8 settembre 2015 consid. 5.1, la STF 8C_282/2013 del 27 maggio 2013

consid. 3.1 e la STF 8C_772/2009 del 7 maggio 2010 consid. 3.3).

Tuttavia, nel caso di

specie, non può essere ignorato che durante il gesto medesimo, è accaduto

qualcosa – concretamente lo “strattone” dato a RI 1 dalla persona che la stava aiutando

a rialzarsi da terra, ciò che l’ha indotta a compiere un falso movimento - che ha

comportato una sollecitazione del corpo, concretamente del ginocchio sinistro,

che ha ecceduto il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente

controllabile.

Di conseguenza,

contrariamente a quanto pretende l’CO 1, occorre riconoscere l’esistenza di un

fattore esterno. Posto che anche i presupposti dell’involontarietà, della

repentinità e dell’influsso dannoso apportato al corpo umano, sono senz’altro

adempiuti, la ricorrente ha un diritto alle prestazioni, fondato su una lesione

parificata ad infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ L’CO

1 è condannata ad assumere il danno alla salute causato dall’evento occorso il

19 ottobre 2013 e a corrispondere le relative prestazioni di legge.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurata l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti