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Decisione

35.2015.22

Gara di scherma con rottura muscolatura ischio-crurale nel 01/2013. Nel 01/2014 disturbi a ginocchio dx. Perizia giudiziaria. Negata responsabilità assicuratore LAINF per disturbi oggetto di ricaduta,

16 febbraio 2016Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. In data 2 marzo 2015, oltre a

ribadire l’importanza di una perizia giudiziaria, l’assicurato ha domandato

l’audizione testimoniale del dott. __________ e della fisioterapista __________

(doc. VII).

L’amministrazione si è

pronunciata al riguardo il 13 marzo 2015 (doc. IX).

1.7. Il 4 maggio 2015, il TCA ha

ordinato una perizia medica, affidandone l’esecuzione al dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. XI).

1.8. Con decisione del 20 maggio

2015, questo Tribunale ha respinto l’istanza di ricusa del perito incaricato

presentata nel frattempo dall’istituto assicuratore resistente (cfr. doc.

XIII).

1.9. In data 30 dicembre 2015, il

dott. __________ ha consegnato il proprio referto peritale (doc. XXI 1), che è

stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (cfr. doc. XXII).

La CO 1 si è espressa in

merito il 14 gennaio 2016 (cfr. doc. XXIII), mentre i patrocinatori dell’assicurato

lo hanno fatto in data 1° febbraio 2016 (doc. XXIV).

Considerandi

2.1

Oggetto litigioso è la

questione di sapere se la PE 1 era legittimata a negare la propria

responsabilità relativamente ai disturbi al ginocchio destro annunciati

dall’assicurato nel corso del mese di gennaio 2014, oppure no.

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.3

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

2.4

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM)

1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de

la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si

attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi

idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF

118.

V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.5

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un

effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

In

virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere

l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze

tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né

la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di

un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

2.7

Nel caso concreto,

dalla decisione su opposizione impugnata si evince che la decisione della CO 1

di non riconoscere la propria responsabilità in relazione ai disturbi

localizzati al ginocchio destro, è fondata sul parere espresso dai suoi medici

fiduciari (cfr. doc. 55, p. 4).

In effetti,

con apprezzamento del 18 agosto 2014, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, ha escluso che i disturbi denunciati al ginocchio destro

potessero essere ricondotti all’evento del mese di gennaio 2013, rilevato che

“la MRI non evidenzia nessuna lesione post-traumatica ma soltanto alcune note

degenerative (iniziale artrosi retropatellare) e una borsite patellare.” (doc.

38).

Con l’opposizione, RI 1 ha

prodotto un rapporto, datato 17 settembre 2014, del dott. __________, spec. FMH

in chirurgia, attivo presso l’Ospedale di __________.

In quel documento, il

medico curante specialista ha in particolare sostenuto che ciò che è stato

oggettivato dalla RMN é compatibile con un trauma dell’articolazione

femoro-patellare, tenuto conto che, prima dell’infortunio, l’assicurato non ha

mai risentito disturbi in quella sede e che il reperto è troppo lieve perché si

possa parlare di un’artrosi femoro-patellare preesistente, che sarebbe stata solo

traumatizzata (cfr. doc. 44).

Invitato

dall’amministrazione a prendere posizione sulle conclusioni del dott. __________,

il dott. __________ ha confermato la propria valutazione, ossia che “…, sulla

base degli atti in mio possesso, non ho individuato elementi oggettivi che

possano stabilire un nesso di causalità di preponderante verosimiglianza tra i

disturbi lamentati al ginocchio dx e l’infortunio del 25.01.2013, per il motivo

che la sintomatologia dolorosa al ginocchio dx è apparsa 6 mesi dopo

l’infortunio del 25.01.2013 e che la MRI non evidenzia lesioni post-traumatiche

ma un’iniziale artrosi retropatellare.” (doc. 47).

Prima di procedere

all’emanazione della decisione su opposizione, la CO 1 ha pure consultato il

dott. __________, anch’egli specialista in chirurgia ortopedica, il quale ha

definito come semplicemente possibile l’esistenza di un nesso causale naturale

con l’infortunio del gennaio 2013. In particolare, a suo avviso, “l’affermazione

del dr. __________, secondo la quale, la situazione femoro-patellare sarebbe

compatibile con il trauma, si trova contraddetta da semplici considerazioni

meccaniche e cinematiche. Il paziente stesso parla del problema al ginocchio

soltanto in gennaio 2014, precisando che si tratta di manifestazioni

intervenute dopo l’infortunio. Nessun accenno al ginocchio viene fatto sulla

dichiarazione di sinistro, né sul questionario-circostanze. L’infortunio del 25

gennaio 2013 può aver contribuito a rivelare una patologia degenerativa

femoro-patellare preesistente, ma in nessun caso posso ritenerlo causalmente

responsabile della sofferenza rotulea.” (doc. 49).

Secondo il dott. __________,

al quale sono stati sottoposti i referti dei dottori __________ e __________,

inizialmente si era in presenza di una chiara atrofia della muscolatura della

coscia, la quale è però migliorata grazie agli esercizi e alla fisioterapia. In

ragione dell’aumento dell’estensione del movimento e della massa muscolare, è accresciuto

il tono muscolare con conseguenti disturbi legati a una tendinopatia

inserzionale. In seguito, persistenza della tendinopatia inserzionale a livello

della patella e, nuovo, anche apparizione di disturbi retropatellari, i quali

“… lassen sich gut durch die Dorsalisation der Tibia durch Adduktorenzug bei

leichter Flexion des Kniegelenks bei erhöhtem Adduktorentonus nach Unfall

erklären. Es kommt dadurch zu einem erhöhten Anpressdruck auf

die Patella und deshalb zu dem vermehrten vorderen Knieschmerz zuzüglich der

vorhin schon erwähnten Enthesiopahie. Mit dem Hintergrund dieses Umstandes kann

man von einem traumatisierten Femoropatellargelenk sprechen. Die hinzukommende,

wenn auch nur geringe Knorpelläsion, führt dann zu einer Verstärkung der

Beschwerden und des Leidensdrucks.” (doc. 52).

Il contenuto

dell’apprezzamento del dott. __________ è stato criticamente commentato dal

dott. __________. A suo avviso, in primo luogo, i muscoli adduttori non esercitano

alcuna influenza meccanica a livello del ginocchio. In secondo luogo,

l’integrità dei legamenti crociati impedisce una dorsalizzazione della tibia,

oltre la sua posizione fisiologica. Infine, l’effetto dorsalizzante dei muscoli

del pes anserinus e ischio-crurali sarà sempre inferiore, dopo reinserzione

chirugica, rispetto alla situazione originale (cfr. doc. 54).

Agli atti figura pure un

rapporto della fisioterapia __________, per la quale la dinamica

dell’infortunio sarebbe chiara: “la flessione dell’anca destra con la

contemporanea iperestensione al ginocchio dx ha potuto senza ombra di dubbio

influire negativamente anche sulle strutture legate all’articolazione del

ginocchio dx. A questo proposito ricordo infatti che i muscoli lesionati hanno

una duplice funzione attiva: estendono la gamba e flettono il ginocchio,

facendo inoltre da stabilizzatori attivi per la stessa funzione che esercita però

passivamente il legamento crociato anteriore.” (doc. E).

2.8

Allo scopo di chiarire la

fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale ha ordinato una perizia

giudiziaria a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia.

Dal relativo referto,

datato 23 dicembre 2015, si evince che l’esperto incaricato ha fondato la

propria valutazione sulla documentazione, clinica e radiologica, che gli è stata

messa a disposizione dal TCA (cfr. doc. XXI 1, p. 1).

Dopo aver espresso, a

titolo d’introduzione, alcune considerazioni in merito alla muscolatura

ischio-crurale, alle lesioni che la riguardano e alle relative terapie, il

dott. __________ ha affermato che il meccanismo lesivo subito da RI 1 – una

contrazione eccentrica della muscolatura ischio-crurale determinata da una

iperflessione dell’anca e da una iperestensione del ginocchio - è tipico della

scherma (cfr. doc. XXI 1, risposta al quesito n. 1 di parte convenuta).

Chiamato a precisare se

tale meccanismo era atto a lesionare anche l’articolazione femoro-patellare del

ginocchio destro, il perito giudiziario lo ha negato. Egli ha innanzitutto spiegato

che le immagini della RMN eseguita il 1° gennaio 2014, non evidenziano alcuna

rilevante patologia intrarticolare (cfr. doc. XXI 1, risposta al quesito n. 9

di parte ricorrente: “Die MRI Untersuchung vom 01.01.2014 zeigt keine Hinweise

auf einer Pathologie des femoropatellaren Gleitlagers, bzw. fehlenden Hinweise

auf einer femoropatellaren Arthrose, bzw. einer Bursitis präpatellaris …”),

rispettivamente alcun reperto riconducibile a una lesione prodottasi a livello

della troclea femorale. Quindi, in assenza di preesistenti patologie

interessanti la troclea femorale e sulla base dei reperti dell’esame di

risonanza magnetica del gennaio 2014, il dott. __________ ha definito molto

inverosimile (“sehr unwahrscheinlich”) che il meccanismo in questione

abbia potuto causare una lesione della troclea femorale (cfr. doc. XXI 1,

risposta ai quesiti n. 2, 3 e 4 di parte convenuta, nonché n. 2, 3 e 4 di parte

ricorrente).

Il perito incaricato dal

TCA ha pure escluso l’esistenza di lesioni imputabili all’intervento chirurgico

eseguito dal dott. __________ il 26 gennaio 2013 (cfr. doc. XXI 1, risposta ai

quesiti n. 5 e 6 di parte ricorrente), rispettivamente alla terapia

riabilitativa che ne ha fatto seguito (cfr. doc. XXI 1, risposta al quesito n.

6.

di parte convenuta).

Infine, rispondendo al

quesito n. 10 di parte ricorrente, il perito giudiziario ha dichiarato che, con

grande verosimiglianza, non vi è alcuna relazione causale naturale tra i

disturbi localizzati al ginocchio destro di RI 1 e l’evento traumatico del 25

gennaio 2013. D’altro canto, egli ha ritenuto semplicemente possibile (“möglich”)

l’insorgenza di lievi dolori femoro-patellari nel senso di un disequilibrio

muscolare della troclea femorale sulla base di un indebolimento della

muscolatura ischio-crurale e del quadricipite, i quali non sono però

riconducibili al sinistro del gennaio 2013 e i quali spariscono nella maggioranza

dei casi grazie a una riabilitazione mirata (cfr. doc. XXI 1, p. 11; in

proposito, si veda pure la risposta al quesito n. 8 di parte ricorrente).

In sintesi, così come

pertinentemente rilevato dall’amministrazione nelle osservazioni del 14 gennaio

2016.

(cfr. doc. XXIII), l’esperto incaricato dal TCA ha dunque escluso che il

ginocchio destro presenti lesioni di rilievo, che il meccanismo subito fosse di

per sé atto a danneggiare l’articolazione femoro-patellare e, infine, che

esista un nesso causale naturale tra i disturbi denunciati dall’insorgente e

l’evento infortunistico, rispettivamente l’operazione del 26 gennaio 2013 o la

successiva terapia riabilitativa.

2.9

In caso di

perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi

imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto,

nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per

fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352

consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice può

disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto

peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia

richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV

130).

Il giudice può scostarsene

anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti,

ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia

giudiziaria.

Questi principi sono stati

confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il

Tribunale federale ha sottolineato che:

" Per quanto

concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella

perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la

concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una

superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle

conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.

353.

e riferimenti)."

2.10

Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di

fare propria la valutazione espressa dal perito giudiziario – autorevole

specialista proprio nella materia che qui interessa -, secondo la quale i

disturbi al ginocchio destro annunciati all’assicurazione nel gennaio 2014, non

costituiscono una conseguenza naturale dell’infortunio occorso all’insorgente

il 25 gennaio 2013.

In effetti, il suo referto

peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta tutti i

requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un

apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in particolare, l’esperto

giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo aver

proceduto a un esame approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio

2009.

consid. 10.2).

Con le osservazioni del 1°

febbraio 2016 (cfr. doc. XXIV), i rappresentanti del ricorrente fanno valere

che l’esperto giudiziario avrebbe ignorato due aspetti, a suo avviso rilevanti,

ovvero “le eventuali formazioni cicatriziali” e “l’esito del test di Zohlen”.

Sul primo aspetto,

l’intervento eseguito dal dott. __________ “… può aver lasciato del tessuto

cicatriziale relativamente alle suture. Ora è verosimile che una simile

eventualità porti a una contrazione del muscolo della coscia con contestuale

tensione della tibia.”.

Sul secondo, il dolore

retropatellare refertato dal dott. __________ grazie al test di Zohlen, avrebbe

un’eziologia traumatica, “… riconducibile quindi all’infortunio del 25 gennaio

2013.

”.

Secondo il TCA, queste

obiezioni non sono atte a sminuire il valore probatorio attribuito alla perizia

giudiziaria.

Da una parte, per quanto

riguarda le pretese formazioni cicatriziali, si tratta di una mera ipotesi

formulata dai patrocinatori dell’assicurato (“… una simile eventualità

…” – il corsivo è del redattore), che non risulta suffragata da alcuna

certificazione medica specialistica.

D’altra parte, per quanto

attiene alla circostanza che, in occasione della consultazione del 31 dicembre

2013, il segno di Zohlen risultava positivo, questa Corte osserva che il test

in questione viene praticato per valutare lo stato della cartilagine

retropatellare. Ora, riferendosi agli esiti della RMN del 1° gennaio 2014, il

dott. __________ ha precisato che questo accertamento aveva evidenziato delle

superfici cartilaginee della patella compatibili con l’età del paziente, sia a

livello mediale sia laterale, come pure nella zona della troclea femorale. Egli

ha quindi escluso che vi fossero indizi a favore di un rilevante danno

cartilagineo, rispettivamente di un’artrosi (cfr. doc. XXI 1, in particolare la

risposta al quesito n. 4 di parte convenuta). In ogni caso, occorre nuovamente

sottolineare che il perito giudiziario ha definito come molto inverosimile

che il meccanismo lesivo subito dal ricorrente, potesse causare un danno a

livello della troclea femorale (cfr. doc. XXI 1, ad esempio risposta al quesito

n. 2 di parte ricorrente).

In esito a tutto quanto

precede, questo Tribunale non ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i

disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del gennaio 2014, costituivano

ancora una conseguenza naturale dell’evento traumatico del 25 gennaio

2013.

Va da sé che, avendo

ordinato una perizia giudiziaria, questa Corte può esimersi dal dare seguito

alla richiesta di audizione del dott. __________ e della fisioterapista __________

(cfr. doc. VII), posto che i loro referti, presenti tra la documentazione

trasmessa al dott. __________, sono stati da lui vagliati.

La decisione su

opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti