35.2015.22
Gara di scherma con rottura muscolatura ischio-crurale nel 01/2013. Nel 01/2014 disturbi a ginocchio dx. Perizia giudiziaria. Negata responsabilità assicuratore LAINF per disturbi oggetto di ricaduta,
16 febbraio 2016Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.22
mm
Lugano
16 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2015 di
RI 1
rappr. da: Studio legale RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 dicembre 2014 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 gennaio 2013, RI 1,
dipendente della __________ in qualità di dirigente e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, si è procurato la rottura dei
muscoli biceps femoris e semi-tendinoso a livello del tubercolo
ischiatico destro durante una gara di scherma (cfr. doc. 1).
Il giorno successivo, egli
è stato sottoposto ad un intervento di reinserzione tendinea presso l’Ospedale __________
di __________ (cfr. doc. 7).
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
L’assicurato ha presentato
un’inabilità lavorativa completa dal 25 gennaio al 15 marzo 2013 (cfr. doc. 12)
e del 10% dal 1° luglio al 30 settembre 2013 (determinata dalla necessità di
sottoporsi a misure riabilitative – cfr. doc. 14).
1.2. Nel corso del mese di gennaio
2014, l’assicurato ha segnalato all’amministrazione di essersi sottoposto a una
RMN del ginocchio destro (cfr. doc. 15), precisando che, secondo il suo medico curante
specialista, i relativi disturbi sarebbero sempre imputabili all’infortunio occorsogli
nel gennaio 2013 (“als Folge der Überstreckung und nun auch des Muskelaufbaus
(vermehrte Belastung) nach Muskelatrophie” – cfr. doc. 19).
Dal relativo referto
risulta che l’esame strumentale in questione aveva evidenziato un’incipiente
artrosi retropatellare, un certo versamento articolare e una borsite
prepatellare (cfr. doc. 23).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 21 agosto 2014, la CO
1 ha negato che i disturbi interessanti il ginocchio destro fossero in nesso di
causalità naturale con l’evento infortunistico del gennaio 2013 (cfr. doc. 35).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’__________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 42), in data 19
dicembre 2014, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 55).
1.4. Con tempestivo ricorso del 2
febbraio 2015, RI 1, rappresentato dallo RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, la CO 1 venga condannata a versargli le
prestazioni legali per i postumi dell’infortunio del 25 gennaio 2013.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente postula innanzitutto, in presenza di referti
medici contraddittori, che questa Corte disponga una perizia giudiziaria (cfr.
doc. I, p. 4 ss.).
D’altro canto, per il caso
in cui si prescindesse dall’allestimento di una perizia, l’assicurato sostiene
che ai rapporti dei sanitari da lui consultati andrebbe attribuito un valore
probatorio maggiore rispetto a quelli allestiti dai medici fiduciari della CO 1,
e ciò per il motivo che “… i referti del dr. __________ – che è intervenuto
chirurgicamente sull’assicurato – sono ben più dettagliati di quelli dei medici
incaricati dall’assicurazione. Quei documenti spiegano in maniera limpida la
dinamica dell’infortunio e gli esiti del trauma sulla meccanica del ginocchio.
E anche la valutazione della fisioterapista va in quella direzione.” (doc. I,
p. 6 s.).
1.5. L’assicuratore convenuto, in
risposta, chiede che il ricorso presentato dall’assicurato venga respinto con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
Fatti
1.6. In data 2 marzo 2015, oltre a
ribadire l’importanza di una perizia giudiziaria, l’assicurato ha domandato
l’audizione testimoniale del dott. __________ e della fisioterapista __________
(doc. VII).
L’amministrazione si è
pronunciata al riguardo il 13 marzo 2015 (doc. IX).
1.7. Il 4 maggio 2015, il TCA ha
ordinato una perizia medica, affidandone l’esecuzione al dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. XI).
1.8. Con decisione del 20 maggio
2015, questo Tribunale ha respinto l’istanza di ricusa del perito incaricato
presentata nel frattempo dall’istituto assicuratore resistente (cfr. doc.
XIII).
1.9. In data 30 dicembre 2015, il
dott. __________ ha consegnato il proprio referto peritale (doc. XXI 1), che è
stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (cfr. doc. XXII).
La CO 1 si è espressa in
merito il 14 gennaio 2016 (cfr. doc. XXIII), mentre i patrocinatori dell’assicurato
lo hanno fatto in data 1° febbraio 2016 (doc. XXIV).
Considerandi
2.1
Oggetto litigioso è la
questione di sapere se la PE 1 era legittimata a negare la propria
responsabilità relativamente ai disturbi al ginocchio destro annunciati
dall’assicurato nel corso del mese di gennaio 2014, oppure no.
2.2
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.3
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
2.4
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM)
1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si
attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi
idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF
118.
V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.5
Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un
effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405.
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
In
virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere
l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né
la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
2.7
Nel caso concreto,
dalla decisione su opposizione impugnata si evince che la decisione della CO 1
di non riconoscere la propria responsabilità in relazione ai disturbi
localizzati al ginocchio destro, è fondata sul parere espresso dai suoi medici
fiduciari (cfr. doc. 55, p. 4).
In effetti,
con apprezzamento del 18 agosto 2014, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, ha escluso che i disturbi denunciati al ginocchio destro
potessero essere ricondotti all’evento del mese di gennaio 2013, rilevato che
“la MRI non evidenzia nessuna lesione post-traumatica ma soltanto alcune note
degenerative (iniziale artrosi retropatellare) e una borsite patellare.” (doc.
38).
Con l’opposizione, RI 1 ha
prodotto un rapporto, datato 17 settembre 2014, del dott. __________, spec. FMH
in chirurgia, attivo presso l’Ospedale di __________.
In quel documento, il
medico curante specialista ha in particolare sostenuto che ciò che è stato
oggettivato dalla RMN é compatibile con un trauma dell’articolazione
femoro-patellare, tenuto conto che, prima dell’infortunio, l’assicurato non ha
mai risentito disturbi in quella sede e che il reperto è troppo lieve perché si
possa parlare di un’artrosi femoro-patellare preesistente, che sarebbe stata solo
traumatizzata (cfr. doc. 44).
Invitato
dall’amministrazione a prendere posizione sulle conclusioni del dott. __________,
il dott. __________ ha confermato la propria valutazione, ossia che “…, sulla
base degli atti in mio possesso, non ho individuato elementi oggettivi che
possano stabilire un nesso di causalità di preponderante verosimiglianza tra i
disturbi lamentati al ginocchio dx e l’infortunio del 25.01.2013, per il motivo
che la sintomatologia dolorosa al ginocchio dx è apparsa 6 mesi dopo
l’infortunio del 25.01.2013 e che la MRI non evidenzia lesioni post-traumatiche
ma un’iniziale artrosi retropatellare.” (doc. 47).
Prima di procedere
all’emanazione della decisione su opposizione, la CO 1 ha pure consultato il
dott. __________, anch’egli specialista in chirurgia ortopedica, il quale ha
definito come semplicemente possibile l’esistenza di un nesso causale naturale
con l’infortunio del gennaio 2013. In particolare, a suo avviso, “l’affermazione
del dr. __________, secondo la quale, la situazione femoro-patellare sarebbe
compatibile con il trauma, si trova contraddetta da semplici considerazioni
meccaniche e cinematiche. Il paziente stesso parla del problema al ginocchio
soltanto in gennaio 2014, precisando che si tratta di manifestazioni
intervenute dopo l’infortunio. Nessun accenno al ginocchio viene fatto sulla
dichiarazione di sinistro, né sul questionario-circostanze. L’infortunio del 25
gennaio 2013 può aver contribuito a rivelare una patologia degenerativa
femoro-patellare preesistente, ma in nessun caso posso ritenerlo causalmente
responsabile della sofferenza rotulea.” (doc. 49).
Secondo il dott. __________,
al quale sono stati sottoposti i referti dei dottori __________ e __________,
inizialmente si era in presenza di una chiara atrofia della muscolatura della
coscia, la quale è però migliorata grazie agli esercizi e alla fisioterapia. In
ragione dell’aumento dell’estensione del movimento e della massa muscolare, è accresciuto
il tono muscolare con conseguenti disturbi legati a una tendinopatia
inserzionale. In seguito, persistenza della tendinopatia inserzionale a livello
della patella e, nuovo, anche apparizione di disturbi retropatellari, i quali
“… lassen sich gut durch die Dorsalisation der Tibia durch Adduktorenzug bei
leichter Flexion des Kniegelenks bei erhöhtem Adduktorentonus nach Unfall
erklären. Es kommt dadurch zu einem erhöhten Anpressdruck auf
die Patella und deshalb zu dem vermehrten vorderen Knieschmerz zuzüglich der
vorhin schon erwähnten Enthesiopahie. Mit dem Hintergrund dieses Umstandes kann
man von einem traumatisierten Femoropatellargelenk sprechen. Die hinzukommende,
wenn auch nur geringe Knorpelläsion, führt dann zu einer Verstärkung der
Beschwerden und des Leidensdrucks.” (doc. 52).
Il contenuto
dell’apprezzamento del dott. __________ è stato criticamente commentato dal
dott. __________. A suo avviso, in primo luogo, i muscoli adduttori non esercitano
alcuna influenza meccanica a livello del ginocchio. In secondo luogo,
l’integrità dei legamenti crociati impedisce una dorsalizzazione della tibia,
oltre la sua posizione fisiologica. Infine, l’effetto dorsalizzante dei muscoli
del pes anserinus e ischio-crurali sarà sempre inferiore, dopo reinserzione
chirugica, rispetto alla situazione originale (cfr. doc. 54).
Agli atti figura pure un
rapporto della fisioterapia __________, per la quale la dinamica
dell’infortunio sarebbe chiara: “la flessione dell’anca destra con la
contemporanea iperestensione al ginocchio dx ha potuto senza ombra di dubbio
influire negativamente anche sulle strutture legate all’articolazione del
ginocchio dx. A questo proposito ricordo infatti che i muscoli lesionati hanno
una duplice funzione attiva: estendono la gamba e flettono il ginocchio,
facendo inoltre da stabilizzatori attivi per la stessa funzione che esercita però
passivamente il legamento crociato anteriore.” (doc. E).
2.8
Allo scopo di chiarire la
fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale ha ordinato una perizia
giudiziaria a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia.
Dal relativo referto,
datato 23 dicembre 2015, si evince che l’esperto incaricato ha fondato la
propria valutazione sulla documentazione, clinica e radiologica, che gli è stata
messa a disposizione dal TCA (cfr. doc. XXI 1, p. 1).
Dopo aver espresso, a
titolo d’introduzione, alcune considerazioni in merito alla muscolatura
ischio-crurale, alle lesioni che la riguardano e alle relative terapie, il
dott. __________ ha affermato che il meccanismo lesivo subito da RI 1 – una
contrazione eccentrica della muscolatura ischio-crurale determinata da una
iperflessione dell’anca e da una iperestensione del ginocchio - è tipico della
scherma (cfr. doc. XXI 1, risposta al quesito n. 1 di parte convenuta).
Chiamato a precisare se
tale meccanismo era atto a lesionare anche l’articolazione femoro-patellare del
ginocchio destro, il perito giudiziario lo ha negato. Egli ha innanzitutto spiegato
che le immagini della RMN eseguita il 1° gennaio 2014, non evidenziano alcuna
rilevante patologia intrarticolare (cfr. doc. XXI 1, risposta al quesito n. 9
di parte ricorrente: “Die MRI Untersuchung vom 01.01.2014 zeigt keine Hinweise
auf einer Pathologie des femoropatellaren Gleitlagers, bzw. fehlenden Hinweise
auf einer femoropatellaren Arthrose, bzw. einer Bursitis präpatellaris …”),
rispettivamente alcun reperto riconducibile a una lesione prodottasi a livello
della troclea femorale. Quindi, in assenza di preesistenti patologie
interessanti la troclea femorale e sulla base dei reperti dell’esame di
risonanza magnetica del gennaio 2014, il dott. __________ ha definito molto
inverosimile (“sehr unwahrscheinlich”) che il meccanismo in questione
abbia potuto causare una lesione della troclea femorale (cfr. doc. XXI 1,
risposta ai quesiti n. 2, 3 e 4 di parte convenuta, nonché n. 2, 3 e 4 di parte
ricorrente).
Il perito incaricato dal
TCA ha pure escluso l’esistenza di lesioni imputabili all’intervento chirurgico
eseguito dal dott. __________ il 26 gennaio 2013 (cfr. doc. XXI 1, risposta ai
quesiti n. 5 e 6 di parte ricorrente), rispettivamente alla terapia
riabilitativa che ne ha fatto seguito (cfr. doc. XXI 1, risposta al quesito n.
6.
di parte convenuta).
Infine, rispondendo al
quesito n. 10 di parte ricorrente, il perito giudiziario ha dichiarato che, con
grande verosimiglianza, non vi è alcuna relazione causale naturale tra i
disturbi localizzati al ginocchio destro di RI 1 e l’evento traumatico del 25
gennaio 2013. D’altro canto, egli ha ritenuto semplicemente possibile (“möglich”)
l’insorgenza di lievi dolori femoro-patellari nel senso di un disequilibrio
muscolare della troclea femorale sulla base di un indebolimento della
muscolatura ischio-crurale e del quadricipite, i quali non sono però
riconducibili al sinistro del gennaio 2013 e i quali spariscono nella maggioranza
dei casi grazie a una riabilitazione mirata (cfr. doc. XXI 1, p. 11; in
proposito, si veda pure la risposta al quesito n. 8 di parte ricorrente).
In sintesi, così come
pertinentemente rilevato dall’amministrazione nelle osservazioni del 14 gennaio
2016.
(cfr. doc. XXIII), l’esperto incaricato dal TCA ha dunque escluso che il
ginocchio destro presenti lesioni di rilievo, che il meccanismo subito fosse di
per sé atto a danneggiare l’articolazione femoro-patellare e, infine, che
esista un nesso causale naturale tra i disturbi denunciati dall’insorgente e
l’evento infortunistico, rispettivamente l’operazione del 26 gennaio 2013 o la
successiva terapia riabilitativa.
2.9
In caso di
perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi
imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto,
nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per
fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352
consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il giudice può
disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto
peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia
richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV
130).
Il giudice può scostarsene
anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti,
ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia
giudiziaria.
Questi principi sono stati
confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il
Tribunale federale ha sottolineato che:
" Per quanto
concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un
tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella
perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la
concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una
superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle
conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.
353.
e riferimenti)."
2.10
Chiamato a pronunciarsi nella
concreta evenienza, questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di
fare propria la valutazione espressa dal perito giudiziario – autorevole
specialista proprio nella materia che qui interessa -, secondo la quale i
disturbi al ginocchio destro annunciati all’assicurazione nel gennaio 2014, non
costituiscono una conseguenza naturale dell’infortunio occorso all’insorgente
il 25 gennaio 2013.
In effetti, il suo referto
peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta tutti i
requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un
apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in particolare, l’esperto
giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo aver
proceduto a un esame approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio
2009.
consid. 10.2).
Con le osservazioni del 1°
febbraio 2016 (cfr. doc. XXIV), i rappresentanti del ricorrente fanno valere
che l’esperto giudiziario avrebbe ignorato due aspetti, a suo avviso rilevanti,
ovvero “le eventuali formazioni cicatriziali” e “l’esito del test di Zohlen”.
Sul primo aspetto,
l’intervento eseguito dal dott. __________ “… può aver lasciato del tessuto
cicatriziale relativamente alle suture. Ora è verosimile che una simile
eventualità porti a una contrazione del muscolo della coscia con contestuale
tensione della tibia.”.
Sul secondo, il dolore
retropatellare refertato dal dott. __________ grazie al test di Zohlen, avrebbe
un’eziologia traumatica, “… riconducibile quindi all’infortunio del 25 gennaio
2013.
”.
Secondo il TCA, queste
obiezioni non sono atte a sminuire il valore probatorio attribuito alla perizia
giudiziaria.
Da una parte, per quanto
riguarda le pretese formazioni cicatriziali, si tratta di una mera ipotesi
formulata dai patrocinatori dell’assicurato (“… una simile eventualità
…” – il corsivo è del redattore), che non risulta suffragata da alcuna
certificazione medica specialistica.
D’altra parte, per quanto
attiene alla circostanza che, in occasione della consultazione del 31 dicembre
2013, il segno di Zohlen risultava positivo, questa Corte osserva che il test
in questione viene praticato per valutare lo stato della cartilagine
retropatellare. Ora, riferendosi agli esiti della RMN del 1° gennaio 2014, il
dott. __________ ha precisato che questo accertamento aveva evidenziato delle
superfici cartilaginee della patella compatibili con l’età del paziente, sia a
livello mediale sia laterale, come pure nella zona della troclea femorale. Egli
ha quindi escluso che vi fossero indizi a favore di un rilevante danno
cartilagineo, rispettivamente di un’artrosi (cfr. doc. XXI 1, in particolare la
risposta al quesito n. 4 di parte convenuta). In ogni caso, occorre nuovamente
sottolineare che il perito giudiziario ha definito come molto inverosimile
che il meccanismo lesivo subito dal ricorrente, potesse causare un danno a
livello della troclea femorale (cfr. doc. XXI 1, ad esempio risposta al quesito
n. 2 di parte ricorrente).
In esito a tutto quanto
precede, questo Tribunale non ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i
disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del gennaio 2014, costituivano
ancora una conseguenza naturale dell’evento traumatico del 25 gennaio
2013.
Va da sé che, avendo
ordinato una perizia giudiziaria, questa Corte può esimersi dal dare seguito
alla richiesta di audizione del dott. __________ e della fisioterapista __________
(cfr. doc. VII), posto che i loro referti, presenti tra la documentazione
trasmessa al dott. __________, sono stati da lui vagliati.
La decisione su
opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti