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Decisione

35.2015.25

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 giugno 2015Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Il 30 aprile 2015,

l’insorgente ha trasmesso al TCA uno scritto di osservazioni alla risposta di

causa dell’assicuratore, in cui si è in sostanza riconfermato nelle proprie

allegazioni e conclusioni. In particolare il ricorrente ha ribadito la dinamica

dell’evento del 20 luglio 2014 così come descritta nell’atto ricorsuale. A

conferma dello svolgimento dell’episodio in questione, egli ha chiesto a questo

Tribunale di voler sentire sua moglie, la quale era presente sul luogo

dell’evento (cfr. doc. IX).

Al riguardo la convenuta non ha

presentato particolari osservazioni, ma ha rinviato a quanto già esposto nella

decisione su opposizione del 12 gennaio 2015 e nella risposta di causa del 18

marzo 2015 (cfr. doc. XIII).

Considerandi

Nel merito

2.1

L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a

negare la propria responsabilità relativamente al danno interessante

l’estremità inferiore destra e il ginocchio sinistro, oppure no.

2.2

L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione

riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghèlew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.3

Si evince dalla nozione

stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti

del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il

fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è

considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro

degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente

se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento

deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige,

perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi

superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente

esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è

abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per

poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti

scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze

esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è

altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza

che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V

232.

consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V

138.

consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.4

Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non

permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della

verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und

Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli

stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione

parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.5

Nella concreta evenienza, nell’annuncio

d’infortunio del 23 luglio 2014, è stato indicato che l’assicurato, “durante

una normale corsa mattutina sulla spiaggia di __________, prendeva una

distorsione della caviglia destra e durante la corsa si riacutizzava il dolore

al tendine d’Achille destro, dolore già avuto circa un mese prima a seguito

della stessa dinamica sopra descritta ed in seguito quasi totalmente guarito

(senza cure mediche). A seguito della difficoltà a camminare sul piede destro è

comparso anche un forte dolore al ginocchio sinistro.” (cfr. doc. I+E).

Interpellato

dall’amministrazione circa la dinamica del sinistro, nel formulario di risposta

da lui compilato e sottoscritto il 10 settembre 2014, RI 1 ha ribadito che il 20

luglio 2014, mentre stava correndo sulla spiaggia di __________ (__________) ha

subito una forte distorsione della caviglia destra. Subito dopo egli avrebbe

sentito una fitta di dolore al tendine d’Achille che lo ha costretto ad

interrompere la corsa poco dopo. A seguito del forte dolore nei giorni seguenti,

al rientro dalle vacanze, l’assicurato si è recato al pronto soccorso dell’__________

di __________ (cfr. doc. ZM-2).

In occasione della visita

al pronto soccorso del 22 luglio 2014, il dott. __________ ha così descritto

l’anamnesi dell’assicurato: “Circa un mese fa ha subito una distorsione alla

caviglia dx. Da allora ha sempre avuto dolori al tendine d’Achille dx (al

passaggio dalla zona tendinea al muscolo). Ha sempre camminato un po’ sbilanciato

e poi sono comparsi i dolori al ginocchio sx. 2 giorni fa ha subito nuovamente

un trauma alla caviglia dx e i dolori si sono accentuati. (…)” (cfr. doc. I+D).

Il 29 luglio 2014,

l’assicurato è stato visitato dal dott. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale, diagnosticata una tendinite

d’Achille destra e una sospetta meniscopatia mediale del ginocchio sinistro, ha

indicato che i disturbi sono insorti da oltre un mese a seguito di un trauma

distorsivo della caviglia destra avvenuto durante una corsa (cfr. doc. I+I).

Con decisione formale del

24.

settembre 2014, l’assicuratore contro gli infortuni ha negato che l’evento

del 20 luglio 2014 potesse essere qualificato alla stregua d’infortunio ai

sensi dell’art. 4 LPGA, facendo difetto, nelle descrizioni del sinistro, l’intervento

di un fattore esterno straordinario (cfr. doc. I+B pag 3).

RI 1 è stato visitato da

un secondo medico specialista ortopedico. A margine della visita del 30

settembre 2014 il dott. __________, specialista FMH in chirurgia e in medicina

sportiva, ha indicato che il suo paziente “(…) Ha subito un trauma distorsivo

in due tempi alla caviglia destra il 22.06.2014 e ripetutasi poi circa un mese

dopo il 20.07.2014 correndo sulla spiaggia in egitto. (…)” (cfr. doc. I+F pag.

2).

L’assicurato, per il

tramite del suo patrocinatore avv. __________, nell’opposizione del 22 ottobre 2014 ha così descritto la dinamica dell’evento del 20 luglio 2014: “Il sig. RI 1 ha subito un

infortunio alla caviglia destra durante una corsa sulla spiaggia. Subito

rientrato al domicilio è stato visitato al pronto soccorso dell’__________, che

ha attestato una conseguente incapacità lavorativa al 100%. (…)” (cfr. doc. I+H

pag. 1).

Con decisione su

opposizione del 12 gennaio 2015, la CO 1 ha stabilito che né dall’annuncio

d’infortunio LAINF, né dal formulario di risposta del 10 settembre 2014

emergerebbe che nell’episodio del 20 luglio 2014 fosse intervenuto un fattore

esterno straordinario, negando, quindi, il riconoscimento di tale evento quale

infortunio ex art. 4 LPGA (cfr. doc. I+C pag.3).

Nell’atto ricorsuale,

l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha dichiarato - per la prima

volta - che durante la corsa sulla spiaggia ha dovuto evitare un oggetto e nel

fare ciò il piede destro è finito in una buca provocando la distorsione alla

caviglia (cfr. doc. I pag. 5).

2.6

Con la risposta di causa, la CO

1.

ha sostenuto che, nel caso di specie, torna applicabile il principio

cosiddetto della "dichiarazione della prima ora", motivo per cui

andrebbe accordata la preferenza alla descrizione dell’evento contenuta

nell’annuncio d’infortunio del 23 luglio 2014 (doc. I+E), nel formulario compilato

dall’assicurato in data 10 settembre 2014 (doc. ZM-2) e nell’opposizione del 22

ottobre 2014 (doc. I+ H pag. 1) secondo cui l’assicurato avrebbe sentito un

forte dolore alla caviglia e al tendine d’Achille a seguito di una distorsione

subita mentre stava correndo sulla spiaggia, piuttosto che a quanto indicato soltanto

in sede di ricorso (cfr. doc. I, p. 5: “(…) il signor RI 1 ha evitato un

oggetto presente sulla spiaggia (probabilmente proveniente dal mare) e nel fare

ciò il piede destro è finito in una buca provocando la brusca rotazione della

caviglia (…)”).

Tutto ben considerato,

questo Tribunale ritiene di potersi esimere dall’approfondire tale aspetto

poiché, anche volendosi fondare sulla dinamica descritta nel ricorso, l’esito

non potrebbe comunque essere quello che auspica l’assicurato, così come verrà

meglio dimostrato qui di seguito.

2.7

Nel caso concreto, non vi è

stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è,

infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con

oggetti.

Alla luce della dinamica

descritta dalla ricorrente, può essere scartata a priori l’ipotesi di

uno sforzo straordinario.

Deve invece essere

esaminato se si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato

del corpo ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.3 del presente

giudizio.

Al

proposito, occorre rilevare che, in una sentenza 8C_978/2010 del 3 marzo 2011

consid. 4.2, il Tribunale federale ha negato l’intervento di un infortunio ai

sensi dell’art. 4 LPGA, trattandosi di un’assicurata che, mentre faceva del Nordic

Walking nella natura, è inciampata in un sasso o in una radice, senza

cadere a terra, avvertendo un dolore al ginocchio destro. L’Alta Corte ha

precisato che il fatto di inciampare senza cadere mentre si pratica la

camminata sportiva nella natura, non può essere considerato come straordinario.

L’Alta Corte ha confermato

la giurisprudenza appena citata in una successiva sentenza 8C_50/2012

del 1° marzo 2012 consid. 5.6 (al riguardo, si veda pure D. Cattaneo, Sport

et assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sècuritè sociale

N° 45-2010, pag. 115 e riferimenti citati).

Al riguardo, va precisato

che, in una sentenza 35.2008.2 del 30 giugno 2008, il TCA

aveva ammesso l’intervento di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA in una

fattispecie in cui il ginocchio sinistro di un’assicurata aveva ceduto a causa

di un brusco movimento compiuto facendo jogging su un terreno accidentato, a

causa di una buca e di un sasso ravvicinati.

Ora, alla luce delle

sentenze federali appena citate (posteriori alla sentenza 35.2008.2),

questa giurisprudenza cantonale ha dovuto essere modificata.

In effetti, questo

Tribunale in una sentenza 35.2014.59 del 5 novembre 2014 al consid. 2.8, per

analogia a quanto stabilito nella sentenza dell’Alta Corte nella sentenza

8C_978/2010, ha escluso che potesse essere qualificato come straordinario

il fatto che correndo su una strada sterrata di campagna - caratterizzata da un

fondo irregolare in ragione della presenza di buche e sassi -, un’assicurata abbia

messo il piede destro in fallo, subendo in tal modo un movimento di

iperflessione dorsale. In quel caso, quindi, il movimento in questione non si

era prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori

programma.

La medesima conclusione deve valere

per quanto attiene al sinistro occorso a RI 1 il 20 luglio 2014. Anche

ritenendo assodata la circostanza fattuale descritta nell’atto di ricorso, secondo

cui l’interessato avrebbe subito una forte distorsione alla caviglia dopo aver

messo il piede in una buca e dopo aver schivato un oggetto depositato sulla

spiaggia durante la corsa, a norma della più recente giurisprudenza federale e

cantonale, il movimento in questione non si sarebbe comunque prodotto in presenza

di circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Nel

caso concreto non vi è quindi stato un infortunio causato da un movimento scombinato.

In esito a quanto appena

esposto, il TCA deve concludere che non sono soddisfatte le severe condizioni

poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere

infortunistico a un determinato evento.

In simili condizioni a nulla

servirebbe sentire la moglie del ricorrente come da lui richiesto nelle

osservazioni del 30 aprile 2015 (cfr. doc. IX pag. 1). Infatti, la sua

testimonianza potrebbe unicamente confermare la dinamica di un evento che, come

visto pocanzi, non potrebbe comunque essere considerato infortunio ai sensi

della LAINF.

Non può del resto

giustificare una diversa conclusione nemmeno la circostanza che alcuni

specialisti consultati dall’insorgente abbiano accertato l’esistenza di una

lesione traumatica (cfr. doc. I pag. 6).

Al riguardo, va segnalato

che, secondo l'Alta Corte, non è lecito partire dal danno alla salute

presentato, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da

provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile. La carente

dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si

lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica (cfr. RAMI

1990.

U 86 p. 46 ss. consid. 2).

2.8

Occorre ancora esaminare se

l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere

fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una

serie di lesioni corporali.

L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella

versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non

attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le

seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate

all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni di

articolazioni;

c. lacerazioni del

menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti muscolari

f. lacerazioni dei

tendini;

g. lesioni dei

legamenti;

h. lesioni del timpano.

Le lesioni corporali di

cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano

tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la

straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U

57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto.

Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità

in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in

RDAT II-1991, p. 477ss.).

A proposito dell'esigenza

di un fattore esterno, l’Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,

oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al

corpo.

Così, dopo avere fatto

notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere

ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad

indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la

(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto

ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di

descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha pure specificato

che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività

professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili

ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito

dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali

fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo

accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15

aprile 2004).

Necessario è inoltre che

si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il

presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul

corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,

addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto

attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo

avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli

infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale

Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,

p. 2341).

2.9

Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, il TCA constata che dai referti medici agli atti non

risulta, con un sufficiente grado di verosimiglianza, l’esistenza di una delle

diagnosi facenti parte dell’elenco esaustivo delle lesioni parificate ad

infortunio (art. 9 cpv. 2 OAINF).

In effetti, nel suo certificato

medico del 22 luglio 2014 il dott. __________ del Pronto soccorso della __________

di __________, ha diagnosticato un’infiammazione al tendine d’Achille del piede

destro e una sospetta lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. L’esame

radiografico effettuato in quell’occasione mostrava una “(…) tumefazione del tendine

senza alterazioni strutturali (in attesa di referto definitivo). (…)”(cfr. doc.

I+D), mentre l’ecografia, che “ (…) Il tendine di Achille destro si presenta di

decorso ed ecogenicità regolare, ma mostra il diametro massimo lievemente più

grande che il contro-lato. L’esito può essere compatibile con le alterazioni

infiammatorie. Non raccolte liquide accanto. Non sono evidenti segni di

entesopatia calcifica per quanto valutabile. La cute e le strutture

sottocutanee senza rilievi patologici. (…)” (cfr. doc. ZM-3).

Il dott. __________ ha visitato

l’assicurato in data 29 luglio 2014 e ha diagnosticato una tendinite

Achillea destra e una sospetta meniscopatia mediale del ginocchio

sinistro. Il sanitario ha riscontrato un ingrossamento del tendine d’Achille

poco sopra l’inserzione e un marcato dolore alla pressione locale (cfr. doc.

I+I).

Il 17 settembre 2014, il dott. __________,

medico fiduciario della CO 1, esaminato il referto ecografico (doc. ZM-3) e

considerata l’assenza di lacerazioni tendinee, ha escluso che il danno alla

salute potesse essere assunto dall’assicurazione quale lesione parificata ai

postumi di infortunio, in quanto la tendinite diagnosticata non rientra nell’elenco

esaustivo dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr doc ZM-13).

Il dott. __________,

secondo specialista consultato dall’insorgente, in data 30 settembre 2014 ha, da una parte, escluso che il suo paziente soffrisse di tendinite, bensì di un piccolo

stiramento a livello del passaggio muscolo-tendineo del tendine d’Achille,

dall’altra ha disposto un esame RMN per meglio comprendere il genere di danno

alla salute nonché la sua origine (cfr. doc. ZM-15).

Le conclusioni del

predetto esame effettuato il 10 ottobre 2014 hanno evidenziato che: “(…) 1. Il

tendine d’Achille appare lievemente inspessito a circa 4 cm dall’inserzione calcaneare da fenomeni cronici. Non si rilevano alterazioni del segnale di

carattere recente. 2. Si apprezza una regolare rappresentazione delle strutture

tendino-legamentose. 3. Minima sofferenza inserzionale del tibiale posteriore.

Edema osseo in corrispondenza dell’apice del malleolo laterale. (…)” (cfr. doc.

ZM-18).

Con scritto del 22 ottobre

2014, il dott. __________, riferendosi alle immagini della recente RMN, ha

specificato che “ (…) Per quanto riguarda il tendine d’Achille si può escludere

un atto traumatico, però c’è ancora un edema osseo a livello del malleolo

laterale quale esito da trauma che va trattato con fisioterapia. Il mal

appoggio del piede porta probabilmente al sovraccarico tendineo achilleo che ne

soffre con segni di tendinosi (…).” (cfr. doc. ZM-17).

Nello scritto del 5

febbraio 2015 del dott. __________ indirizzato alla CO 1 (con cui ha chiesto

all’assicurazione di rivalutare la decisione su opposizione di diniego di

responsabilità), il medico specialista ha ribadito che, in base alle immagini

della RMN, RI 1 non ha subito una lesione a livello muscolo-tendineo, ma che

soffre di una tendinosi Achillea dovuta all’appoggio viziato durante

la fase post-traumatica, riferendosi alla distorsione avvenuta il 20 luglio

2014.

correndo sulla spiaggia di __________ (cfr. doc. ZM-18).

Da quanto precede risulta

in maniera chiara che tutti i referti medici hanno escluso la presenza di una diagnosi

rientrante nell’elenco esaustivo delle lesioni parificate ai postumi d’infortunio

di cui all’art. 9 cpv. 2 OAINF. Per questa ragione non vi è alcun valido motivo

per scostarsi dalla valutazione della CO 1, la quale ha fondato la decisione di

rifiuto sul parere del proprio medico fiduciario, il quale, a sua volta, si è

fondato sull’insieme dei referti medici oggettivi agli atti e sulle valutazioni

dei medici curanti dell’assicurato. La convenuta non è quindi caduta

nell’arbitrio come preteso dall’assicurato nel suo atto ricorsuale (cfr. doc. I

pag. 6).

In effetti, occorre

precisare che sebbene il dott. __________, a margine del consulto del 30

settembre 2014, avesse avanzato l’ipotesi di una lesione parziale del

tendine (cfr. doc. I+F pag. 2), tale ipotesi è stata da lui stesso accantonata,

dopo aver valutato le immagini della risonanza magnetica del 10 ottobre 2014, posto

che queste ultime avevano evidenziato unicamente la presenza di una tendinosi

achillea (cfr. doc. ZM-17), ossia di una lesione degenerativa della parte

centrale del tendine (cfr. www.tendinopathie.fr), che, come tale, non ricade

sotto l’art. 9 cpv. 2 OAINF.

Una conclusione analoga si

impone anche per le patologie interessanti la caviglia destra e il ginocchio

sinistro.

Infatti, da una parte, l’edema

osseo dell’apice del malleolo laterale, messo in evidenza dal succitato esame

strumentale per immagini (doc. ZM-16), non rientra nell’elenco esaustivo di cui

al capoverso 2 dell’art. 9 OAINF mentre, dall’altra, trattandosi del ginocchio

sinistro, la diagnosi iniziale di sospetta lesione del menisco mediale,

che era stata formulata dai dottori __________ e __________, non é stata

confermata da esami radiologici (cfr. doc. I+D e doc. I+I).

All’assicuratore LAINF

resistente non può pertanto essere imposto un obbligo a prestazioni, nemmeno a titolo

di lesione parificata ai postumi d’infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF.

Alla luce di quanto

precede, la decisione su opposizione del 12 gennaio 2015 della CO 1 merita di

essere confermata in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti