35.2015.25
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
25 giugno 2015Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.25
MP
Lugano
25 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Massimo Piemontesi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 febbraio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 gennaio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, di professione gendarme
della Polizia cantonale e assicurato contro gli infortuni presso la CO 1 (di
seguito: CO 1), il 20 luglio 2014, durante le sue vacanze in __________, mentre
stava correndo sulla spiaggia di __________ ha subìto una distorsione alla
caviglia con conseguente acutizzarsi di un dolore al tendine d’Achille del
piede destro (cfr. doc. I+E).
L’assicurato, chiamato
dalla CO 1 a descrivere in maniera dettagliata l’evento del 20 luglio 2014, ha dichiarato quanto segue:
" Come già
descritto in precedenza l’infortunio è avvenuto nel seguente modo. Mentre stavo
correndo sulla spiaggia di __________ (__________) subivo una pesante storta
della caviglia destra. Subito sentivo una forte fitta dal tendine d’Achille e
provando a proseguire la corsa il male era insopportabile. Per questo motivo
dovevo interrompere la corsa e tenere il piede a riposo. Nei giorni seguenti il
male al tendine era sempre più intenso e per questo al mio rientro in Svizzera
mi sono presentato al pronto soccorso dell’__________ di __________. A seguito
dell’infortunio subito e probabilmente camminando in malo modo è comparso anche
un dolore al ginocchio sinistro.
Preciso che prima del presente infortunio non avevo alcun male al
tendine d’Achille. Il forte dolore con tutti i problemi del caso è comparso a
seguito dell’infortunio subito in __________ (distorsione caviglia)” (cfr. doc. ZM-2).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 24 settembre 2014
(cfr. doc. I+B), poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. I+C), la CO 1
ha negato il proprio obbligo a prestazioni ritenendo che l’evento del 20 luglio
2014 non configurerebbe né un infortunio, né una lesione parificata ai postumi
di un infortunio.
1.3. Con tempestivo ricorso
dell’11 febbraio 2015, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che
l’amministrazione sia condannata ad assumere l’evento del 20 luglio 2014 (cfr.
doc. I).
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale, l’insorgente ha argomentato quanto segue:
" (…)
2.
Nel caso in
esame si è verificato un danno fisico, somatico e meglio una distorsione alla
caviglia destra, durante una corsa in spiaggia e riacutizzazione di dolore al
tendine d’Achille e dolore da sovraccarico al ginocchio sinistro.
La caviglia
e quindi il tendine hanno subito una lesione a seguito di un movimento brusco
facendo Jogging sulla spiaggia di __________ (__________) e più precisamente,
il signor RI 1 ha evitato un oggetto presente sulla spiaggia (probabilmente
portato dal mare) e nel fare ciò il piede destro è finito in una buca
provocando la brusca rotazione della caviglia (distorsione).
Si precisa
che per il ricorrente correre sulla sabbia è un evento totalmente inabituale.
Non ha alcuna abitudine a tale attività e sollecitazione delle caviglie e
tendini. Per evitare un oggetto che si è trovato sul percorso egli ha fatto un
movimento scoordinato.
Si è quindi verificata
una lesione per uno sforzo eccessivo e un movimento scoordinato prodottosi in
circostanze chiaramente insolite, disturbato da un fattore inabituale.
(…)
3.
In concreto
con l’infortunio il ricorrente ha subito una distorsione della caviglia e
infiammazione del tendine d’Achille e conseguente meniscopatia mediale del
ginocchio sinistro insorta a “seguito del trauma distorsivo della caviglia”.
Ciò ha causato una incapacità lavorativa e la necessità di cure mediche e
fisioterapiche (doc. I: Certificato medico 29.7.2014 Dr. __________, FMH
Ortopedia e Traumatologia, __________, __________).
Alla luce
dei certificati medici agli atti, il danno alla caviglia, al tendine d’Achille
e al ginocchio è con tutta verosimiglianza traumatico, quindi non morboso
degenerativo, essendo invece la conseguenza dell’infortunio.
La decisione
dell’assicuratore infortuni qui impugnata, oltre a basarsi su una valutazione
da parte del proprio medico fiduciario senza alcuna visita, ma solo sugli atti,
indica arbitrariamente che si tratta di malattia contro tutti i medici
specialisti cha hanno visitato e valutato il caso.
Le
conclusioni degli specialisti, alla luce delle visite del paziente sono chiare
e univoche.
Essi
riconoscono l’origine traumatica del danno alla salute del signor RI 1.
La decisione
su opposizione nega quindi a torto che si tratti di una conseguenza
dell’infortunio e vorrebbe farlo oggetto dell’assicurazione malattia. Come
risulta dagli atti medici è invece causato dall’infortunio” (cfr. doc. I).
1.4. La CO 1, in risposta, ha
postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
Fatti
1.5. Il 30 aprile 2015,
l’insorgente ha trasmesso al TCA uno scritto di osservazioni alla risposta di
causa dell’assicuratore, in cui si è in sostanza riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni. In particolare il ricorrente ha ribadito la dinamica
dell’evento del 20 luglio 2014 così come descritta nell’atto ricorsuale. A
conferma dello svolgimento dell’episodio in questione, egli ha chiesto a questo
Tribunale di voler sentire sua moglie, la quale era presente sul luogo
dell’evento (cfr. doc. IX).
Al riguardo la convenuta non ha
presentato particolari osservazioni, ma ha rinviato a quanto già esposto nella
decisione su opposizione del 12 gennaio 2015 e nella risposta di causa del 18
marzo 2015 (cfr. doc. XIII).
Considerandi
Nel merito
2.1
L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a
negare la propria responsabilità relativamente al danno interessante
l’estremità inferiore destra e il ginocchio sinistro, oppure no.
2.2
L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghèlew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.3
Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze
esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è
altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza
che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V
232.
consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V
138.
consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.4
Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non
permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della
verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und
Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli
stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione
parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.5
Nella concreta evenienza, nell’annuncio
d’infortunio del 23 luglio 2014, è stato indicato che l’assicurato, “durante
una normale corsa mattutina sulla spiaggia di __________, prendeva una
distorsione della caviglia destra e durante la corsa si riacutizzava il dolore
al tendine d’Achille destro, dolore già avuto circa un mese prima a seguito
della stessa dinamica sopra descritta ed in seguito quasi totalmente guarito
(senza cure mediche). A seguito della difficoltà a camminare sul piede destro è
comparso anche un forte dolore al ginocchio sinistro.” (cfr. doc. I+E).
Interpellato
dall’amministrazione circa la dinamica del sinistro, nel formulario di risposta
da lui compilato e sottoscritto il 10 settembre 2014, RI 1 ha ribadito che il 20
luglio 2014, mentre stava correndo sulla spiaggia di __________ (__________) ha
subito una forte distorsione della caviglia destra. Subito dopo egli avrebbe
sentito una fitta di dolore al tendine d’Achille che lo ha costretto ad
interrompere la corsa poco dopo. A seguito del forte dolore nei giorni seguenti,
al rientro dalle vacanze, l’assicurato si è recato al pronto soccorso dell’__________
di __________ (cfr. doc. ZM-2).
In occasione della visita
al pronto soccorso del 22 luglio 2014, il dott. __________ ha così descritto
l’anamnesi dell’assicurato: “Circa un mese fa ha subito una distorsione alla
caviglia dx. Da allora ha sempre avuto dolori al tendine d’Achille dx (al
passaggio dalla zona tendinea al muscolo). Ha sempre camminato un po’ sbilanciato
e poi sono comparsi i dolori al ginocchio sx. 2 giorni fa ha subito nuovamente
un trauma alla caviglia dx e i dolori si sono accentuati. (…)” (cfr. doc. I+D).
Il 29 luglio 2014,
l’assicurato è stato visitato dal dott. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale, diagnosticata una tendinite
d’Achille destra e una sospetta meniscopatia mediale del ginocchio sinistro, ha
indicato che i disturbi sono insorti da oltre un mese a seguito di un trauma
distorsivo della caviglia destra avvenuto durante una corsa (cfr. doc. I+I).
Con decisione formale del
24.
settembre 2014, l’assicuratore contro gli infortuni ha negato che l’evento
del 20 luglio 2014 potesse essere qualificato alla stregua d’infortunio ai
sensi dell’art. 4 LPGA, facendo difetto, nelle descrizioni del sinistro, l’intervento
di un fattore esterno straordinario (cfr. doc. I+B pag 3).
RI 1 è stato visitato da
un secondo medico specialista ortopedico. A margine della visita del 30
settembre 2014 il dott. __________, specialista FMH in chirurgia e in medicina
sportiva, ha indicato che il suo paziente “(…) Ha subito un trauma distorsivo
in due tempi alla caviglia destra il 22.06.2014 e ripetutasi poi circa un mese
dopo il 20.07.2014 correndo sulla spiaggia in egitto. (…)” (cfr. doc. I+F pag.
2).
L’assicurato, per il
tramite del suo patrocinatore avv. __________, nell’opposizione del 22 ottobre 2014 ha così descritto la dinamica dell’evento del 20 luglio 2014: “Il sig. RI 1 ha subito un
infortunio alla caviglia destra durante una corsa sulla spiaggia. Subito
rientrato al domicilio è stato visitato al pronto soccorso dell’__________, che
ha attestato una conseguente incapacità lavorativa al 100%. (…)” (cfr. doc. I+H
pag. 1).
Con decisione su
opposizione del 12 gennaio 2015, la CO 1 ha stabilito che né dall’annuncio
d’infortunio LAINF, né dal formulario di risposta del 10 settembre 2014
emergerebbe che nell’episodio del 20 luglio 2014 fosse intervenuto un fattore
esterno straordinario, negando, quindi, il riconoscimento di tale evento quale
infortunio ex art. 4 LPGA (cfr. doc. I+C pag.3).
Nell’atto ricorsuale,
l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha dichiarato - per la prima
volta - che durante la corsa sulla spiaggia ha dovuto evitare un oggetto e nel
fare ciò il piede destro è finito in una buca provocando la distorsione alla
caviglia (cfr. doc. I pag. 5).
2.6
Con la risposta di causa, la CO
1.
ha sostenuto che, nel caso di specie, torna applicabile il principio
cosiddetto della "dichiarazione della prima ora", motivo per cui
andrebbe accordata la preferenza alla descrizione dell’evento contenuta
nell’annuncio d’infortunio del 23 luglio 2014 (doc. I+E), nel formulario compilato
dall’assicurato in data 10 settembre 2014 (doc. ZM-2) e nell’opposizione del 22
ottobre 2014 (doc. I+ H pag. 1) secondo cui l’assicurato avrebbe sentito un
forte dolore alla caviglia e al tendine d’Achille a seguito di una distorsione
subita mentre stava correndo sulla spiaggia, piuttosto che a quanto indicato soltanto
in sede di ricorso (cfr. doc. I, p. 5: “(…) il signor RI 1 ha evitato un
oggetto presente sulla spiaggia (probabilmente proveniente dal mare) e nel fare
ciò il piede destro è finito in una buca provocando la brusca rotazione della
caviglia (…)”).
Tutto ben considerato,
questo Tribunale ritiene di potersi esimere dall’approfondire tale aspetto
poiché, anche volendosi fondare sulla dinamica descritta nel ricorso, l’esito
non potrebbe comunque essere quello che auspica l’assicurato, così come verrà
meglio dimostrato qui di seguito.
2.7
Nel caso concreto, non vi è
stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è,
infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con
oggetti.
Alla luce della dinamica
descritta dalla ricorrente, può essere scartata a priori l’ipotesi di
uno sforzo straordinario.
Deve invece essere
esaminato se si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato
del corpo ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.3 del presente
giudizio.
Al
proposito, occorre rilevare che, in una sentenza 8C_978/2010 del 3 marzo 2011
consid. 4.2, il Tribunale federale ha negato l’intervento di un infortunio ai
sensi dell’art. 4 LPGA, trattandosi di un’assicurata che, mentre faceva del Nordic
Walking nella natura, è inciampata in un sasso o in una radice, senza
cadere a terra, avvertendo un dolore al ginocchio destro. L’Alta Corte ha
precisato che il fatto di inciampare senza cadere mentre si pratica la
camminata sportiva nella natura, non può essere considerato come straordinario.
L’Alta Corte ha confermato
la giurisprudenza appena citata in una successiva sentenza 8C_50/2012
del 1° marzo 2012 consid. 5.6 (al riguardo, si veda pure D. Cattaneo, Sport
et assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sècuritè sociale
N° 45-2010, pag. 115 e riferimenti citati).
Al riguardo, va precisato
che, in una sentenza 35.2008.2 del 30 giugno 2008, il TCA
aveva ammesso l’intervento di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA in una
fattispecie in cui il ginocchio sinistro di un’assicurata aveva ceduto a causa
di un brusco movimento compiuto facendo jogging su un terreno accidentato, a
causa di una buca e di un sasso ravvicinati.
Ora, alla luce delle
sentenze federali appena citate (posteriori alla sentenza 35.2008.2),
questa giurisprudenza cantonale ha dovuto essere modificata.
In effetti, questo
Tribunale in una sentenza 35.2014.59 del 5 novembre 2014 al consid. 2.8, per
analogia a quanto stabilito nella sentenza dell’Alta Corte nella sentenza
8C_978/2010, ha escluso che potesse essere qualificato come straordinario
il fatto che correndo su una strada sterrata di campagna - caratterizzata da un
fondo irregolare in ragione della presenza di buche e sassi -, un’assicurata abbia
messo il piede destro in fallo, subendo in tal modo un movimento di
iperflessione dorsale. In quel caso, quindi, il movimento in questione non si
era prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori
programma.
La medesima conclusione deve valere
per quanto attiene al sinistro occorso a RI 1 il 20 luglio 2014. Anche
ritenendo assodata la circostanza fattuale descritta nell’atto di ricorso, secondo
cui l’interessato avrebbe subito una forte distorsione alla caviglia dopo aver
messo il piede in una buca e dopo aver schivato un oggetto depositato sulla
spiaggia durante la corsa, a norma della più recente giurisprudenza federale e
cantonale, il movimento in questione non si sarebbe comunque prodotto in presenza
di circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Nel
caso concreto non vi è quindi stato un infortunio causato da un movimento scombinato.
In esito a quanto appena
esposto, il TCA deve concludere che non sono soddisfatte le severe condizioni
poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere
infortunistico a un determinato evento.
In simili condizioni a nulla
servirebbe sentire la moglie del ricorrente come da lui richiesto nelle
osservazioni del 30 aprile 2015 (cfr. doc. IX pag. 1). Infatti, la sua
testimonianza potrebbe unicamente confermare la dinamica di un evento che, come
visto pocanzi, non potrebbe comunque essere considerato infortunio ai sensi
della LAINF.
Non può del resto
giustificare una diversa conclusione nemmeno la circostanza che alcuni
specialisti consultati dall’insorgente abbiano accertato l’esistenza di una
lesione traumatica (cfr. doc. I pag. 6).
Al riguardo, va segnalato
che, secondo l'Alta Corte, non è lecito partire dal danno alla salute
presentato, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da
provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile. La carente
dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si
lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica (cfr. RAMI
1990.
U 86 p. 46 ss. consid. 2).
2.8
Occorre ancora esaminare se
l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere
fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una
serie di lesioni corporali.
L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella
versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non
attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le
seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate
all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni di
articolazioni;
c. lacerazioni del
menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti muscolari
f. lacerazioni dei
tendini;
g. lesioni dei
legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le lesioni corporali di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano
tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la
straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U
57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto.
Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità
in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza
di un fattore esterno, l’Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,
oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al
corpo.
Così, dopo avere fatto
notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere
ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad
indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la
(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto
ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di
descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato
che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività
professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili
ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito
dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali
fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo
accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15
aprile 2004).
Necessario è inoltre che
si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il
presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul
corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,
addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto
attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo
avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli
infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,
p. 2341).
2.9
Chiamato a pronunciarsi nella
concreta evenienza, il TCA constata che dai referti medici agli atti non
risulta, con un sufficiente grado di verosimiglianza, l’esistenza di una delle
diagnosi facenti parte dell’elenco esaustivo delle lesioni parificate ad
infortunio (art. 9 cpv. 2 OAINF).
In effetti, nel suo certificato
medico del 22 luglio 2014 il dott. __________ del Pronto soccorso della __________
di __________, ha diagnosticato un’infiammazione al tendine d’Achille del piede
destro e una sospetta lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. L’esame
radiografico effettuato in quell’occasione mostrava una “(…) tumefazione del tendine
senza alterazioni strutturali (in attesa di referto definitivo). (…)”(cfr. doc.
I+D), mentre l’ecografia, che “ (…) Il tendine di Achille destro si presenta di
decorso ed ecogenicità regolare, ma mostra il diametro massimo lievemente più
grande che il contro-lato. L’esito può essere compatibile con le alterazioni
infiammatorie. Non raccolte liquide accanto. Non sono evidenti segni di
entesopatia calcifica per quanto valutabile. La cute e le strutture
sottocutanee senza rilievi patologici. (…)” (cfr. doc. ZM-3).
Il dott. __________ ha visitato
l’assicurato in data 29 luglio 2014 e ha diagnosticato una tendinite
Achillea destra e una sospetta meniscopatia mediale del ginocchio
sinistro. Il sanitario ha riscontrato un ingrossamento del tendine d’Achille
poco sopra l’inserzione e un marcato dolore alla pressione locale (cfr. doc.
I+I).
Il 17 settembre 2014, il dott. __________,
medico fiduciario della CO 1, esaminato il referto ecografico (doc. ZM-3) e
considerata l’assenza di lacerazioni tendinee, ha escluso che il danno alla
salute potesse essere assunto dall’assicurazione quale lesione parificata ai
postumi di infortunio, in quanto la tendinite diagnosticata non rientra nell’elenco
esaustivo dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr doc ZM-13).
Il dott. __________,
secondo specialista consultato dall’insorgente, in data 30 settembre 2014 ha, da una parte, escluso che il suo paziente soffrisse di tendinite, bensì di un piccolo
stiramento a livello del passaggio muscolo-tendineo del tendine d’Achille,
dall’altra ha disposto un esame RMN per meglio comprendere il genere di danno
alla salute nonché la sua origine (cfr. doc. ZM-15).
Le conclusioni del
predetto esame effettuato il 10 ottobre 2014 hanno evidenziato che: “(…) 1. Il
tendine d’Achille appare lievemente inspessito a circa 4 cm dall’inserzione calcaneare da fenomeni cronici. Non si rilevano alterazioni del segnale di
carattere recente. 2. Si apprezza una regolare rappresentazione delle strutture
tendino-legamentose. 3. Minima sofferenza inserzionale del tibiale posteriore.
Edema osseo in corrispondenza dell’apice del malleolo laterale. (…)” (cfr. doc.
ZM-18).
Con scritto del 22 ottobre
2014, il dott. __________, riferendosi alle immagini della recente RMN, ha
specificato che “ (…) Per quanto riguarda il tendine d’Achille si può escludere
un atto traumatico, però c’è ancora un edema osseo a livello del malleolo
laterale quale esito da trauma che va trattato con fisioterapia. Il mal
appoggio del piede porta probabilmente al sovraccarico tendineo achilleo che ne
soffre con segni di tendinosi (…).” (cfr. doc. ZM-17).
Nello scritto del 5
febbraio 2015 del dott. __________ indirizzato alla CO 1 (con cui ha chiesto
all’assicurazione di rivalutare la decisione su opposizione di diniego di
responsabilità), il medico specialista ha ribadito che, in base alle immagini
della RMN, RI 1 non ha subito una lesione a livello muscolo-tendineo, ma che
soffre di una tendinosi Achillea dovuta all’appoggio viziato durante
la fase post-traumatica, riferendosi alla distorsione avvenuta il 20 luglio
2014.
correndo sulla spiaggia di __________ (cfr. doc. ZM-18).
Da quanto precede risulta
in maniera chiara che tutti i referti medici hanno escluso la presenza di una diagnosi
rientrante nell’elenco esaustivo delle lesioni parificate ai postumi d’infortunio
di cui all’art. 9 cpv. 2 OAINF. Per questa ragione non vi è alcun valido motivo
per scostarsi dalla valutazione della CO 1, la quale ha fondato la decisione di
rifiuto sul parere del proprio medico fiduciario, il quale, a sua volta, si è
fondato sull’insieme dei referti medici oggettivi agli atti e sulle valutazioni
dei medici curanti dell’assicurato. La convenuta non è quindi caduta
nell’arbitrio come preteso dall’assicurato nel suo atto ricorsuale (cfr. doc. I
pag. 6).
In effetti, occorre
precisare che sebbene il dott. __________, a margine del consulto del 30
settembre 2014, avesse avanzato l’ipotesi di una lesione parziale del
tendine (cfr. doc. I+F pag. 2), tale ipotesi è stata da lui stesso accantonata,
dopo aver valutato le immagini della risonanza magnetica del 10 ottobre 2014, posto
che queste ultime avevano evidenziato unicamente la presenza di una tendinosi
achillea (cfr. doc. ZM-17), ossia di una lesione degenerativa della parte
centrale del tendine (cfr. www.tendinopathie.fr), che, come tale, non ricade
sotto l’art. 9 cpv. 2 OAINF.
Una conclusione analoga si
impone anche per le patologie interessanti la caviglia destra e il ginocchio
sinistro.
Infatti, da una parte, l’edema
osseo dell’apice del malleolo laterale, messo in evidenza dal succitato esame
strumentale per immagini (doc. ZM-16), non rientra nell’elenco esaustivo di cui
al capoverso 2 dell’art. 9 OAINF mentre, dall’altra, trattandosi del ginocchio
sinistro, la diagnosi iniziale di sospetta lesione del menisco mediale,
che era stata formulata dai dottori __________ e __________, non é stata
confermata da esami radiologici (cfr. doc. I+D e doc. I+I).
All’assicuratore LAINF
resistente non può pertanto essere imposto un obbligo a prestazioni, nemmeno a titolo
di lesione parificata ai postumi d’infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF.
Alla luce di quanto
precede, la decisione su opposizione del 12 gennaio 2015 della CO 1 merita di
essere confermata in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti