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Decisione

35.2015.26

Correttamente assicuratore,sulla base di quanto indicato dal proprio medico dentista fiduciario,ha riconosciuto unicamente i costi figuranti nel preventivo del primo studio dentistico che ha visitato

28 settembre 2015Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i quadranti, precisando di avere dapprima “eseguito 2 radiografie

dove il paziente lamentava dei disturbi (rx ore 14:14:51) I e II quadrante e

dopo un riesame approfondito (__________) altre 2 radiografie di complemento

per poter allestire un piano di cura (rx ore 14:31:59) III e IV quadrante”

(doc. XXVIII).

Alla luce di

queste chiare indicazioni, questo Tribunale ritiene che il dr. __________, in

occasione della prima consultazione specialistica successiva all’infortunio

assicurato, abbia accuratamente e approfonditamente valutato le condizioni di

tutto l’apparato dentale dell’interessato, motivo per il quale non occorre dar

seguito alla richiesta formulata il 30 luglio 2015 dal signor RI 1 di ottenere

le radiografie presenti all’incarto affinché egli possa compararle con quelle

in suo possesso eseguite successivamente presso altri studi dentistici (cfr.

doc. XXX).

Questo Tribunale rileva,

infatti, che solo in un secondo momento l’assicurato ha contattato il dr. __________,

medico chirurgo specialista in odontostomatologia di __________, il quale ha

stilato un preventivo di lavori per un totale di Euro 39'420 (doc. 53),

fornendo con scritto del 4 aprile 2014 la seguente valutazione:

" Ho

visitato in data odierna il Sig. RI 1, che riferisce di avere subito un trauma

accidentale al massiccio facciale in data 31.12.2013.

All’esame obiettivo si evidenzia un buono stato dell’igiene orale

e i tessuti molli appaiono rosei. È portatore di due protesi fisse in ceramica,

che presentano la frattura riguardante il rivestimento in ceramica di 24 a livello palatino e di 43 e 44 a livello vestibolare.

Per il ripristino estetico e funzionale si raccomanda la

sostituzione della protesi.

Purtroppo il sostegno paradentale di alcuni elementi pilastro non

è affidabile, tanto da rendere problematica la rimozione e il successivo

ripristino con una protesi nuova fissa.

È auspicabile pertanto la realizzazione di due protesi a totale

appoggio impiantare, dopo l’avulsione degli elementi dentari naturali.

Assolutamente priva di ogni fondamento l’ipotesi di un appoggio

misto, impiantare e naturale.

L’esame della TAC dimostra che esistono i presupposti per la

realizzazione di quanto proposto.

Si allega programma di lavoro e preventivo ad uso assicurativo; si

precisa che non viene fatta valutazione del danno futuro in quanto la protesi

era preesistente.” (Doc. 54)

Il dentista fiduciario

dell’CO 1 ha a più riprese rilevato come il trattamento proposto dal dr. __________

non possa essere posto a carico dall’assicuratore LAINF, in quanto non in

rapporto di causalità con l’evento infortunistico del 31 dicembre 2013.

Nel parere medico del 7

maggio 2014, infatti, il dentista consulente dell’CO 1 ha chiaramente escluso

un rapporto di causalità tra il trattamento proposto dal dr. __________ e

l’infortunio, indicando che la terapia proposta “non concerne l’evento traumatico”

(doc. 62).

Il dentista fiduciario

dell’CO 1 ha poi ribadito il proprio parere in data 18 agosto 2014 (doc. 83).

Con scritto del 1° luglio

2014, il dr. __________ ha osservato:

" Il

preventivo precedentemente proposto teneva conto della riabilitazione degli

elementi compromessi nel trauma.

La ricostruzione dell’elemento in “composito” così come proposto

dallo studio __________ non tiene conto che l’usura cui è sottoposto il

composito a contatto con la ceramica porterebbe al ripresentarsi del problema a

distanza di breve tempo.

Inoltre la perdita di sostanza dentale avrebbe nel tempo l’effetto

Considerandi

di alterare la dinamica dell’articolazione temporomandibolare.

Dal preventivo in oggetto rilasciato dallo studio __________ si

evince che verrebbe fatta “mordenzatura dello smalto e condizionamento della

dentina” su una corona protesica.

Ritengo questa una svista da parte dell’amministrazione dello

studio che deve essere corretta in fase di preventivo.” (Doc. 79)

Il dr. __________, medico

dentista SSO, ha nuovamente ribadito il rifiuto di presa a carico dei costi

preventivati dal dr. __________ nella presa di posizione del 2 dicembre 2014,

del seguente tenore:

" Dalla

documentazione in nostro possesso risulta unicamente un danno materiale al

manufatto protesico in regione 24 come attestato dal dr. __________.

Le proposte terapeutiche del dr. __________ possono trovare

indicazione ma assolutamente NON in rapporto all’evento infortunistico che NON

ha peggiorato la situazione dentale e paradentale già compromesse prima

dell’infortunio.

Per quanto concerne gli apprezzamenti dello stesso dr. __________

inerenti l’usura del composito e l’effetto di alterare la dinamica

dell’articolazione temporomandibolare posso solo affermare che non trovano

fondamento nel caso in esame.

Per finire le voci tariffali menzionate nel preventivo dal dr. __________

sono riconducibili al trattamento della porcellana con un acido fluoridrico e

all’applicazione successiva di un silano sulla superficie mordenzata.

Per quanto riguarda i danni nel mascellare inferiore il loro

rapporto con l’evento risulta solo possibile (anche per il fatto che è stato

attestato mesi dopo l’evento).” (Doc. 105)

In data 16 marzo 2015, il

dr. __________ ha ancora osservato:

" (…)

Si precisa quanto segue:

- il

5.3.2014

il dott. __________ di __________ escludeva la possibilità di una

riparazione della protesi.

- il

30.6.2014

il dott. __________ di __________ ipotizzava tra le possibili cause

della sintomatologia algica del rachide la “masticazione asimmetrica.

Rilevato che i disturbi di tipo funzionale necessitano di tempo

dal trauma per potersi manifestare, ritengo possibile un meccanismo di

causa-effetto.

L’intervento relativo al ripristino occlusale mediante una protesi

stabile risulta quindi raccomandabile.

Ogni altro intervento potrebbe non risolvere il caso o peggio, se

dovessero esitare dei precontatti dal lavoro di riparazione proposto dallo

studio __________ di __________, aggravare la situazione funzionale del

paziente.” (Doc. B1)

Con messaggio di posta

elettronica del 6 maggio 2015 inviato all’amministrazione, il dr. __________ ha

nuovamente ribadito la propria posizione, rilevando:

" Con

riferimento alla sua mail del 14.04.2015 posso confermarle che la masticazione

asimmetrica a cui fa riferimento il dr. __________ potrebbe essere una concausa

della sintomatologia algica presentata dal Signor RI 1, non ha comunque

nulla a che vedere con l’evento traumatico subito dal Signor RI 1.

L’infortunio ha causato la frattura della cuspide palatina del 24

che poteva essere riparata semplicemente con del composito.”

(Doc. 116, sottolineatura della redattrice)

Il TCA concorda con queste

considerazioni del dentista fiduciario dell’assicuratore LAINF, il quale ha a

più riprese e in maniera costante ribadito l’assenza di un rapporto di

causalità tra il trattamento dentale consistente nella realizzazione di due

nuove protesi a totale appoggio implantare proposto dal dr. __________ -

seppure possa risultare indicato nel caso dell’interessato - e l’infortunio

assicurato.

Questo Tribunale ritiene

quindi corretta la presa a carico da parte dell’CO 1 unicamente dei costi

preventivati in un primo momento dallo studio dentistico dei dottori __________

di __________, i quali, come visto, hanno avuto modo di visitare l’assicurato subito

dopo l’evento assicurato, constatando, dopo avere investigato tutti e quattro i

quadranti (cfr. doc. XXVIII), unicamente la frattura della cuspide palatina del

24.

e ritenendo che la stessa potesse essere riparata semplicemente con del composito.

In esito a quanto sopra

esposto, la decisione su opposizione del 12 gennaio 2015 deve essere confermata

e il ricorso dell’assicurato respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti