35.2015.26
Correttamente assicuratore,sulla base di quanto indicato dal proprio medico dentista fiduciario,ha riconosciuto unicamente i costi figuranti nel preventivo del primo studio dentistico che ha visitato
28 settembre 2015Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.26
cr/DC
Lugano
28 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 gennaio 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 31 dicembre 2013 RI 1,
nato nel 1965, allora al beneficio di indennità giornaliere da parte della
cassa disoccupazione e pertanto assicurato obbligatoriamente contro gli
infortuni, è scivolato sul ghiaccio riportando, a seguito della caduta, come
emerge dal formulario per la notifica di infortunio LAINF per disoccupati
compilato il 15 gennaio 2014, la rottura di tre denti, un trauma contusivo alla
colonna cervicale e una contusione alla spalla sinistra (doc. 1).
L’assicurato ha pure
riportato una contusione minore al gomito e al polso sinistro e una sospetta
fissura della IV costola (doc. 77).
1.2. Contattato dall’assicurato,
lo studio dentistico dei dottori __________ /__________ /__________ di __________,
dopo avere constatato nel formulario ufficiale della CO 1 compilato in data 17
febbraio 2014 e sottoscritto dal dr. __________ che, a seguito dell’infortunio,
è stato “fratturato elemento intermedio 24 di un ponte totale fisso superiore,
dolori al I e II Q”, proponendo quale trattamento definitivo “la riparazione
della porcellana fratturata con sistema cojet e mordenzatura porcellana diga” (doc.
36), ha trasmesso all’CO 1 un preventivo, datato 18 febbraio 2014, per un
importo di fr. 499.10 (doc. 34), unitamente a quattro radiografie (doc. 35).
Con scritto del 26
febbraio 2014, l’amministrazione ha fornito il proprio benestare per il lavoro
proposto dallo studio dentistico contattato dall’assicurato di cui al
preventivo del 18 febbraio 2014 (doc. 37).
In seguito, in data 4
aprile 2014, il dr. __________, medico chirurgo specialista in
odontostomatologia di __________, constatata la frattura riguardante il
rivestimento in ceramica di 24 a livello palatino e di 43 e 44 a livello vestibolare, ha raccomandato la sostituzione della protesi, rilevando tuttavia che la
rimozione e successivo ripristino di una protesi nuova fissa risulta problematica
a seguito della non affidabilità del sostegno paradentale. Lo specialista ha
pertanto ritenuto auspicabile la realizzazione di due nuove protesi a totale
appoggio impiantare (doc. 54), allegando un preventivo di Euro 39'420 (doc.
53).
Sentito il parere del
proprio dentista fiduciario (doc. 62), con scritto del 23 maggio 2014 l’CO 1 ha
comunicato all’assicurato di non potere corrispondere prestazioni assicurative
in merito alle cure dentarie di cui al preventivo del 4 aprile 2014 del dr. __________,
non essendo le stesse in relazione almeno probabile con l’infortunio del 31
dicembre 2013. L’amministrazione ha ribadito che “resta valido il nostro
benestare del 26 febbraio 2014 per il lavoro così come proposto dal dr. med.
dent. __________ (riparazione in composito della porcellana elemento 24)” (doc.
66).
Con decisione formale del
2 settembre 2014, l’Istituto assicuratore, sentito nuovamente il parere del
proprio medico dentista fiduciario (doc. 83), ha rifiutato di prendere a carico
le cure previste dal dentista curante, dr. __________, ai denti 11, 12, 13, 14,
15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45 e 46, in quanto le stesse non risultano in relazione causale almeno probabile con l’infortunio
assicurato. L’CO 1 ha invece ribadito il benestare già accordato in data 26
febbraio 2014 per il lavoro prospettato dallo studio dentistico del dr. __________
(doc. 84).
1.3. Con decisione formale del 4
novembre 2014, l’CO 1 ha pure ribadito la correttezza della sospensione delle
prestazioni a decorrere dal 30 giugno 2014 già comunicata in data 2 luglio
2014, rilevando che “in base agli esiti dei controlli radiologici del
27.8.2014, della visita medica del dr. __________ del 3.9.2014 e sentito il
parere del nostro medico di circondario, le confermiamo che gli attuali
disturbi al gomito e polso sinistro, come pure i disturbi lamentati alla
colonna vertebrale cervicale, non sono più in nesso causale con l’infortunio
del 31.12.2013” (doc. 100).
1.4. Dopo le opposizioni
interposte contro entrambe queste decisioni dall'assicurato il 22 settembre
2014 (doc. 88) e il 26 novembre 2014 (doc. 103), con decisione su opposizione
del 12 gennaio 2015, l’assicuratore infortuni, sulla base del parere del dr. __________
(doc. 108), ha confermato l’estinzione a partire dal 1° luglio 2014 del nesso
causale tra i disturbi risentiti dall’assicurato in particolare a livello
cervicale e l’infortunio assicurato e ribadito la piena abilità lavorativa per
quanto riguarda il polso e il gomito sinistro a partire dal mese di giugno
2014.
Quanto agli aspetti di
natura dentaria, l’CO 1 ha confermato il rifiuto della presa a carico dei costi
per la terapia proposta dal dr. __________, non essendo la stessa in nesso di
causalità con l’infortunio assicurato, così come valutato dal proprio dentista
consulente, dr. __________ (cfr. doc. 109).
1.5. Con tempestivo ricorso del 9
febbraio 2015 - erroneamente inoltrato all’assicuratore infortuni (doc. I) e da
quest’ultimo immediatamente trasmesso al TCA per competenza (doc. II) -
l’assicurato ha sostanzialmente contestato il rifiuto da parte dell’CO 1 di
presa a carico dei costi relativi alle cure dentali prospettate dal dr. __________,
da lui nel frattempo iniziate “visto anche il vostro disinteressamento ai miei
innumerevoli solleciti, vedi raccomandate a voi inviate”.
Egli ha comunicato
all’amministrazione che “vi farò avere la lista delle spese da me sopportate
non appena il lavoro del dentista sarà terminato. Trattasi della sostituzione
delle protesi fisse (rotte) arcata superiore e arcata inferiore”, aggiungendo
che “se nel frattempo volete fare una valutazione della spesa in base ai
listini dei medici dentisti svizzeri sarò lieto di visionare e valutare” (doc.
I).
Con ulteriore scritto del
19 febbraio 2015, l’assicurato ha chiesto al TCA di potere produrre della
documentazione medica specialistica atta a chiarire la situazione,
dichiarandosi disponibile “a pareri neutri” (doc. IV).
1.6. L'Istituto assicuratore, in
risposta - dopo avere evidenziato che il ricorso riguarda esclusivamente la
problematica dentaria, dato che gli altri disturbi afferenti altre parti del
corpo, già ampiamente analizzati nella decisione su opposizione, non sono stati
contestati dall’assicurato - ha postulato l'integrale reiezione
dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. VII).
1.7. Con scritto del 26 marzo
2015, il ricorrente ha interamente contestato la risposta di causa
dell’amministrazione “in quanto non contiene elementi che confermino che la
relazione del dr. __________ è errata e non idonea a ripristinare lo status
ante infortunio”.
A sostegno delle proprie
pretese l’assicurato ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica, facendo
valere che “senza l’infortunio non sarebbe sorto nessun tipo di disturbo e non
sarebbe stato richiesto nessun tipo di intervento dentistico. Quanto richiesto
quindi è per ristabilire una situazione ante infortunio e l’intervento dentario
serve a quello, come gli altri interventi medici” (doc. IX).
1.8. Con osservazioni del 5 maggio
2015, l’CO 1 ha rilevato che la documentazione medica prodotta dal ricorrente
non apporta “alcun elemento oggettivabile nuovo tale da rimettere in
discussione il parere più volte espresso e sostanziato dal medico di fiducia
della convenuta, dr. __________”, preannunciando la trasmissione in tempi brevi
di una presa di posizione al riguardo da parte dello stesso dr. __________
(doc. XV).
In data 7 maggio 2015
l’amministrazione ha effettivamente trasmesso al TCA la presa di posizione del
6 maggio 2015 del dr. __________ (doc. XVI + 116).
1.9. In data 26 maggio 2015, il
ricorrente ha nuovamente contestato il parere del dr. __________, sottolineando
come a seguito dell’infortunio assicurato egli abbia riportato la rottura di
quattro denti e non solo di uno come vorrebbe il dentista di fiducia
dell’amministrazione. L’assicurato ha spiegato che il dr. __________ si è fondato
sulla visita effettuata presso lo studio dentistico dei dottori __________ -__________
-__________, precisando tuttavia che in quell’occasione egli non è stato
visitato da uno dei tre medici specialisti, ma solo da una collaboratrice (doc.
XVIII).
1.10. Con osservazioni del 28 maggio
2015, l’assicuratore LAINF ha ribadito quanto già indicato in sede di riposta
di causa, sottolineando come l’opinione del dr. __________ si basi su
un’oggettiva ed attenta analisi della situazione dell’assicurato (doc. XX).
Questo scritto
dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurato (doc. XXI), per
conoscenza.
1.11. In corso di causa il TCA ha
interpellato il dr. __________ dello studio medico dentistico dei dottori __________
-__________ -__________, al fine di ottenere dei chiarimenti in merito a quanto
constatato e secondo quali modalità in occasione della prima visita
specialistica (doc. XII).
Con scritto pervenuto in
data 17 luglio 2015, il dr. __________, dopo essere stato appositamente
svincolato da parte dell’assicurato dal segreto professionale, ha fornito i
chiarimenti richiesti (doc. XXVIII).
1.12. Con osservazioni del 30 luglio
2015, l’assicurato ha rilevato che le radiografie svolte presso lo studio
dentistico del dr. __________ siano state eseguite solo laddove egli lamentava
dolore, trascurando le altre fratture.
Egli ha quindi chiesto di
poter ricevere le radiografie presenti nell’incarto, al fine di poterle
comparare con quelle in suo possesso (doc. XXX).
L’amministrazione, da
parte sua, in data 4 agosto 2015, ha confermato la correttezza della propria
decisione, rilevando come le risposte fornite dal dr. dent. __________ alle
domande del Tribunale confermino quanto indicato nella risposta di causa,
mettendo in particolare in evidenza come il preventivo dello Studio dentistico
dei dottori __________ sia stato redatto alla luce di un'accurata visita del
ricorrente e di un'attenta valutazione della situazione di quest'ultimo da
parte di uno specialista (doc. XXXI).
Il doc. XXX e il doc. XXXI
sono stati trasmessi alla corrispettiva controparte (doc. XXXII, XXXIII), per
conoscenza.
2.1. Oggetto della lite è
esclusivamente la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto ha
correttamente o meno riconosciuto “solo” i costi per la riparazione della
porcellana fratturata all’elemento intermedio 24 come da preventivo del 18
febbraio 2014 dello studio dentistico dei dottori __________, negando per il
resto all’assicurato la presa a carico dei costi figuranti nel preventivo del 9
aprile 2014 del dr. __________, in mancanza di un nesso di causalità tra la
cura preventivata e l’infortunio del 31 dicembre 2013.
Esula per contro dalla
presente vertenza la questione - non contestata in sede ricorsuale - relativa alla
sospensione delle prestazioni a decorrere dal 30 giugno 2014 visto che i
disturbi al gomito, al polso sinistro e alla colonna vertebrale cervicale non
sono più in nesso causale con l’infortunio assicurato.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico,
il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe
verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato
la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se
del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno
all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento
appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma
non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In concreto, il TCA constata che la decisione dell’CO 1 di non
prendere a carico il trattamento proposto dal dr. __________ di __________, ma
di riconoscere all’assicurato unicamente i costi relativi alla riparazione
della frattura riportata all’elemento 24 come preventivato dallo studio
dentistico __________, trova fondamento nelle certificazioni del proprio medico
dentista fiduciario.
Quest’ultimo ha ritenuto
corretto il benestare accordato dall’CO 1 per il trattamento proposto dallo
studio dentistico dei dottori __________ di __________, contattato dal signor RI
1 proprio a seguito dei dolori risentiti dopo la caduta del 31 dicembre 2013,
nella quale egli ha indicato di avere tra l’altro “picchiato i denti tra loro
creando delle lesioni nella parte destra e sinistra” (doc. 21).
Gli specialisti consultati
hanno prontamente provveduto a visitare l’assicurato, effettuando la prima
consultazione in data 14 gennaio 2014.
Dal formulario ufficiale
della CO 1 compilato e sottoscritto dal dr. __________ in data 17 febbraio
2014, risulta quanto segue.
Al punto 3 concernente
“danni dovuti all’infortunio”, il dr. __________ passando in rassegna le varie
voci, ha indicato che: “3.1.1. denti lussati totalmente (persi): nessuno;
3.1.2. lussati (spostati): nessuno; 3.1.3. sublussati (vacillanti): nessuno;
3.1.4. contusi (picchiati): nessuno; 3.1.5. corone fratturate senza lesione
della polpa: intermedio 24; 3.1.6. corone fratturate con lesione della polpa:
nessuna; 3.1.7. radici fratturate: nessuna”.
Il dr. __________ ha
pertanto indicato al punto 3.3. quale danno conseguente all’infortunio:
“fratturato elemento intermedio 24 di un ponte totale fisso superiore”.
Quanto allo stato degli
altri denti (mascellare superiore e inferiore), il dr. __________ ha constatato
una paradontosi generale (punto 4.4).
Il dr. __________ ha
quindi posto quale proposta per il trattamento definitivo la “riparazione della
porcellana fratturata con sistema cojet e mordenzatura porcellana diga” (doc.
36).
A tale formulario il dr. __________
ha allegato 4 radiografie e il preventivo datato 18 febbraio 2014 per fr.
499.10 (doc. 34 e 35), approvato dall’CO 1 con benestare del 26 febbraio 2014
(doc. 37).
L’assicurato ha contestato
la correttezza di quanto indicato dal dr. __________, rilevando di essere stato
visitato solo “da una collaboratrice in quanto tutti e tre i medici erano
impegnati. La signorina, tra una telefonata e l’altra riuscì a guardarmi in
bocca per poi fissarmi un appuntamento per il 9-4-2014 e mi assicurò che in
quell’occasione sarei stato visitato dallo specialista. Io non contento dalla
prima visita decisi di farmi vedere da altri specialisti più competenti e in
effetti non mi sbagliavo, mentre la dichiarazione fatta dallo studio __________
parla della riparazione in composito dell’elemento 24 cioè di solo un dente
invece le relazioni fatte dal dr. __________ parla di varie fratture
sull’arcata superiore e inferiore ed esclude qualsiasi tipo di riparazione”
(cfr. doc. XVIII).
A fronte di tali
contestazioni, al fine di chiarire le modalità con le quali è stata effettuata,
da parte di chi e con quali riscontri, la prima visita specialistica dopo
l’infortunio, il TCA, in corso di causa, ha interpellato il dr. __________,
invitandolo a chiarire i seguenti aspetti:
" (…)
In corso di causa, l’assicurato ha inviato a questo Tribunale uno
scritto tramite il quale ha contestato quanto riportato nel formulario da Lei
sottoscritto, sottolineando, in particolare, come a seguito dell’infortunio
assicurato egli non abbia riportato unicamente la frattura della cuspide
palatina di un solo dente (elemento 24) come invece attestato dal Vostro studio
dentistico, bensì “la lesione di quattro denti posizionati su due ponti fissi
in ceramica per cui le due arcate superiore e inferiore si sono rotte”,
formulando le seguenti contestazioni:
“(…)
La CO 1 si basa su delle relazioni mediche del suo consulente
medico il quale tiene conto di una visita da me fatta presso lo studio medico
dentista dr. __________ e in quella occasione fui visitato da una
collaboratrice in quanto tutti e tre i medici erano impegnati. La signorina,
tra una telefonata e l’altra, riuscì a guardarmi in bocca per poi fissarmi un
appuntamento per il 9-4-2014 e mi assicurò che in quell’occasione sarei stato
visitato dallo specialista”.
Dagli atti in nostro possesso risulta che dopo la compilazione del
formulario del 17 febbraio 2014 e del preventivo del 18 febbraio 2014
l’assicurato non sia più stato visitato dal Vostro studio medico, ma si sia
rivolto ad altri specialisti.
Al riguardo, Le chiedo cortesemente di prendere posizione, in
maniera motivata, a proposito delle critiche sollevate dall’assicurato e qui
sopra riportate per esteso, fornendo inoltre le seguenti precisazioni:
- quando
l’assicurato è stato visitato per la prima volta presso il Vostro studio medico
dentistico e da parte di chi?
- alla
prima visita ne sono seguite altre? quando e effettuate da chi?
- corrisponde
al vero che l’assicurato è stato visitato “solo” da una
collaboratrice/centralinista come da lui sostenuto? In quale occasione?
- quali
lesioni dentarie sono state constatate in occasione della prima visita specialistica
presso il Vostro studio?
- cosa
è emerso dalle radiografie da Voi effettuate?
- chi
ha compilato il formulario CO 1 del 17 febbraio 2014, che reca, Egregio
Dottore, la Sua firma?
- può
confermare il tenore di quanto indicato nel formulario CO 1 del 17 febbraio
2014 da Lei sottoscritto? In particolare, può confermare che l’unica lesione
dentaria che presentava a quel momento l’assicurato è quella ivi indicata?”
(Doc. XXII)
Con scritto pervenuto al
TCA in data 17 luglio 2015 il dr. __________ ha risposto:
" In
risposta al suo scritto del 15 giugno 2015 le comunico quanto segue:
- Il signor RI 1, dopo aver riempito e sottoscritto il questionario
medico dello studio è stato visitato da me (Dr. __________) in collaborazione
con la mia infermiera (signora __________) in data 14.01.2015 (recte: 2014,
n.d.r.) alle ore 14.00.
- Dopo
una prima anamnesi e controllo dentale (__________) abbiamo eseguito 2 radiografie
dove il paziente lamentava dei disturbi (rx ore 14:14:51) I e II quadrante, e
dopo un riesame approfondito (__________) altre 2 radiografie di complemento
per poter allestire un piano di cura (rx ore 14:31:59) III e IV quadrante.
Al
signor RI 1 è stata descritta durante la visita la situazione riguardante la
sua dentatura (__________). L'esarne clinico è terminato alle ore 14.45 ed è
stato effettuato integralmente da Dr. __________ (__________).
- Il paziente aveva un appuntamento con il Dr. __________ presso lo
studio il 09 aprile 2015 (recte: 2014, n.d.r.). Questo appuntamento è stato
disdetto dal signor RI 1.
- Dall'esame clinico e radiologico eseguiti in data 14 gennaio 2015 (recte:
2014, n.d.r.) è emersa una severa parodontosi generalizzata ed una frattura
dell'elemento protesico 24.
- Il formulario è stato compilato personalmente dal Dr. __________ al
17.04.15 (recte: 17.02.2014, n.d.r.).
- Confermo
quanto scritto nel formulario CO 1:
al punto
3.15 danni dovuti all'infortunio: frattura elemento intermedio 24
al punto 4.4 stato degli altri denti: paradontosi
generale.”
(Doc. XXVIII)
Ora, alla luce di queste
chiare risposte con le quali il dr. __________, respingendo le critiche
dell’assicurato, ha confermato integralmente quanto da lui già constatato e
attestato, apponendo la propria firma, nel formulario ufficiale della CO 1 del
17 febbraio 2014, il TCA non ha motivo alcuno per mettere in dubbio la
fedefacenza delle risultanze della visita specialistica del 14 gennaio 2014
presso lo studio dentistico dei dottori __________ di __________.
Neppure può essere
condivisa la critica formulata dall’assicurato nello scritto del 30 luglio 2015
– nel quale ha indicato che “mi sembra di capire che le radiografie fatte dalla
signora __________ dello studio __________ sono state eseguite solo dove io
lamentavo il più forte dolore tralasciando le altre fratture” (doc. XXX) – dato
che nella risposta del 17 luglio 2015 fornita al TCA il dr. __________ ha
esplicitamente indicato di avere effettuato delle radiografie a tutti e quattro
Fatti
i quadranti, precisando di avere dapprima “eseguito 2 radiografie
dove il paziente lamentava dei disturbi (rx ore 14:14:51) I e II quadrante e
dopo un riesame approfondito (__________) altre 2 radiografie di complemento
per poter allestire un piano di cura (rx ore 14:31:59) III e IV quadrante”
(doc. XXVIII).
Alla luce di
queste chiare indicazioni, questo Tribunale ritiene che il dr. __________, in
occasione della prima consultazione specialistica successiva all’infortunio
assicurato, abbia accuratamente e approfonditamente valutato le condizioni di
tutto l’apparato dentale dell’interessato, motivo per il quale non occorre dar
seguito alla richiesta formulata il 30 luglio 2015 dal signor RI 1 di ottenere
le radiografie presenti all’incarto affinché egli possa compararle con quelle
in suo possesso eseguite successivamente presso altri studi dentistici (cfr.
doc. XXX).
Questo Tribunale rileva,
infatti, che solo in un secondo momento l’assicurato ha contattato il dr. __________,
medico chirurgo specialista in odontostomatologia di __________, il quale ha
stilato un preventivo di lavori per un totale di Euro 39'420 (doc. 53),
fornendo con scritto del 4 aprile 2014 la seguente valutazione:
" Ho
visitato in data odierna il Sig. RI 1, che riferisce di avere subito un trauma
accidentale al massiccio facciale in data 31.12.2013.
All’esame obiettivo si evidenzia un buono stato dell’igiene orale
e i tessuti molli appaiono rosei. È portatore di due protesi fisse in ceramica,
che presentano la frattura riguardante il rivestimento in ceramica di 24 a livello palatino e di 43 e 44 a livello vestibolare.
Per il ripristino estetico e funzionale si raccomanda la
sostituzione della protesi.
Purtroppo il sostegno paradentale di alcuni elementi pilastro non
è affidabile, tanto da rendere problematica la rimozione e il successivo
ripristino con una protesi nuova fissa.
È auspicabile pertanto la realizzazione di due protesi a totale
appoggio impiantare, dopo l’avulsione degli elementi dentari naturali.
Assolutamente priva di ogni fondamento l’ipotesi di un appoggio
misto, impiantare e naturale.
L’esame della TAC dimostra che esistono i presupposti per la
realizzazione di quanto proposto.
Si allega programma di lavoro e preventivo ad uso assicurativo; si
precisa che non viene fatta valutazione del danno futuro in quanto la protesi
era preesistente.” (Doc. 54)
Il dentista fiduciario
dell’CO 1 ha a più riprese rilevato come il trattamento proposto dal dr. __________
non possa essere posto a carico dall’assicuratore LAINF, in quanto non in
rapporto di causalità con l’evento infortunistico del 31 dicembre 2013.
Nel parere medico del 7
maggio 2014, infatti, il dentista consulente dell’CO 1 ha chiaramente escluso
un rapporto di causalità tra il trattamento proposto dal dr. __________ e
l’infortunio, indicando che la terapia proposta “non concerne l’evento traumatico”
(doc. 62).
Il dentista fiduciario
dell’CO 1 ha poi ribadito il proprio parere in data 18 agosto 2014 (doc. 83).
Con scritto del 1° luglio
2014, il dr. __________ ha osservato:
" Il
preventivo precedentemente proposto teneva conto della riabilitazione degli
elementi compromessi nel trauma.
La ricostruzione dell’elemento in “composito” così come proposto
dallo studio __________ non tiene conto che l’usura cui è sottoposto il
composito a contatto con la ceramica porterebbe al ripresentarsi del problema a
distanza di breve tempo.
Inoltre la perdita di sostanza dentale avrebbe nel tempo l’effetto
Considerandi
di alterare la dinamica dell’articolazione temporomandibolare.
Dal preventivo in oggetto rilasciato dallo studio __________ si
evince che verrebbe fatta “mordenzatura dello smalto e condizionamento della
dentina” su una corona protesica.
Ritengo questa una svista da parte dell’amministrazione dello
studio che deve essere corretta in fase di preventivo.” (Doc. 79)
Il dr. __________, medico
dentista SSO, ha nuovamente ribadito il rifiuto di presa a carico dei costi
preventivati dal dr. __________ nella presa di posizione del 2 dicembre 2014,
del seguente tenore:
" Dalla
documentazione in nostro possesso risulta unicamente un danno materiale al
manufatto protesico in regione 24 come attestato dal dr. __________.
Le proposte terapeutiche del dr. __________ possono trovare
indicazione ma assolutamente NON in rapporto all’evento infortunistico che NON
ha peggiorato la situazione dentale e paradentale già compromesse prima
dell’infortunio.
Per quanto concerne gli apprezzamenti dello stesso dr. __________
inerenti l’usura del composito e l’effetto di alterare la dinamica
dell’articolazione temporomandibolare posso solo affermare che non trovano
fondamento nel caso in esame.
Per finire le voci tariffali menzionate nel preventivo dal dr. __________
sono riconducibili al trattamento della porcellana con un acido fluoridrico e
all’applicazione successiva di un silano sulla superficie mordenzata.
Per quanto riguarda i danni nel mascellare inferiore il loro
rapporto con l’evento risulta solo possibile (anche per il fatto che è stato
attestato mesi dopo l’evento).” (Doc. 105)
In data 16 marzo 2015, il
dr. __________ ha ancora osservato:
" (…)
Si precisa quanto segue:
- il
5.3.2014
il dott. __________ di __________ escludeva la possibilità di una
riparazione della protesi.
- il
30.6.2014
il dott. __________ di __________ ipotizzava tra le possibili cause
della sintomatologia algica del rachide la “masticazione asimmetrica.
Rilevato che i disturbi di tipo funzionale necessitano di tempo
dal trauma per potersi manifestare, ritengo possibile un meccanismo di
causa-effetto.
L’intervento relativo al ripristino occlusale mediante una protesi
stabile risulta quindi raccomandabile.
Ogni altro intervento potrebbe non risolvere il caso o peggio, se
dovessero esitare dei precontatti dal lavoro di riparazione proposto dallo
studio __________ di __________, aggravare la situazione funzionale del
paziente.” (Doc. B1)
Con messaggio di posta
elettronica del 6 maggio 2015 inviato all’amministrazione, il dr. __________ ha
nuovamente ribadito la propria posizione, rilevando:
" Con
riferimento alla sua mail del 14.04.2015 posso confermarle che la masticazione
asimmetrica a cui fa riferimento il dr. __________ potrebbe essere una concausa
della sintomatologia algica presentata dal Signor RI 1, non ha comunque
nulla a che vedere con l’evento traumatico subito dal Signor RI 1.
L’infortunio ha causato la frattura della cuspide palatina del 24
che poteva essere riparata semplicemente con del composito.”
(Doc. 116, sottolineatura della redattrice)
Il TCA concorda con queste
considerazioni del dentista fiduciario dell’assicuratore LAINF, il quale ha a
più riprese e in maniera costante ribadito l’assenza di un rapporto di
causalità tra il trattamento dentale consistente nella realizzazione di due
nuove protesi a totale appoggio implantare proposto dal dr. __________ -
seppure possa risultare indicato nel caso dell’interessato - e l’infortunio
assicurato.
Questo Tribunale ritiene
quindi corretta la presa a carico da parte dell’CO 1 unicamente dei costi
preventivati in un primo momento dallo studio dentistico dei dottori __________
di __________, i quali, come visto, hanno avuto modo di visitare l’assicurato subito
dopo l’evento assicurato, constatando, dopo avere investigato tutti e quattro i
quadranti (cfr. doc. XXVIII), unicamente la frattura della cuspide palatina del
24.
e ritenendo che la stessa potesse essere riparata semplicemente con del composito.
In esito a quanto sopra
esposto, la decisione su opposizione del 12 gennaio 2015 deve essere confermata
e il ricorso dell’assicurato respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti