35.2015.28
Confermato grado d'invalidità inferiore alla soglia del 10%. L'Istituto assicuratore ha correttamente applicato il metodo ordinario di raffronto dei redditi. Un cambiamento di attività professionale è
24 giugno 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.28
LG/sc
Lugano
24 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 gennaio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 16 settembre 2012, RI
1, nato nel 1961, socio e gerente della __________, e pertanto, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 (in seguito: CO 1) – camminando
nel cortile di casa è inciampato e per evitare di cadere ha appoggiato malamente
il piede sinistro. Il ginocchio non ha retto e l’assicurato è caduto a terra
(doc. 1, 4).
A seguito del sinistro
l’assicurato ha riportato, secondo il referto dell’Ospedale __________ di __________,
una frattura pluriframmentaria plateau tibiale laterale a sinistra (AO 41-B3.1)
e una frattura di lussazione omero prossimale a sinistra (AO 11-A1.3) (doc. 6).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con la decisione del 13 ottobre 2014, la CO 1
ha posto fine alle prestazioni assicurative LAINF al 31 marzo 2014, ha rifiutato di versare all’interessato una rendita d’invalidità, in quanto dal confronto dei
redditi risulta un’incapacità al guadagno che non permette l’erogazione di una
rendita di invalidità e, infine, ha accordato all’assicurato un’IMI del 20%
(doc. 148).
1.3. A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato (cfr. doc. 153, 158), in
data 22 gennaio 2015 la CO 1 ha confermato il contenuto della sua decisione del
13 ottobre 2014 (doc. 161).
1.4. Con tempestivo ricorso del 23
febbraio 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento
della decisione impugnata e la riforma della stessa ai sensi dei considerandi.
In via subordinata egli ha chiesto il rinvio degli atti alla prima istanza per
nuova istruttoria (doc. I).
Il ricorrente ha
contestato l’aspetto economico della decisione impugnata, in particolare, la
mancata applicazione, da parte della CO 1, del metodo straordinario di
graduazione dell’invalidità (doc. I).
1.5. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
2.1. Oggetto della lite è
innanzitutto l’entità della rendita d’invalidità spettante a RI 1. Non è invece
oggetto di contestazione ed esula quindi dalla presente vertenza il
riconoscimento di un’IMI del 20%.
Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in
una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.
572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2
prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati
cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta
Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha
rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi
aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno
alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA
Fatti
I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito
da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la
giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate
circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali
formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in
quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In
tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da
porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid.
5a, b).
Nel valutare
la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in
capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato
del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella
situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino
(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa
dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è
essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il
grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età
vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine:
reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.3
Nella concreta evenienza, con
la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato
all’insorgente una rendita d’invalidità, facendo capo al metodo ordinario del
raffronto dei redditi (cfr. doc. 148, 161).
L’insorgente ha contestato
l’operato dell’amministrazione, che avrebbe dovuto – a suo dire – applicare il
metodo straordinario di valutazione dell’invalidità (cfr. doc. I).
A proposito dell’obiezione
sollevata dal ricorrente, il TCA rileva che, secondo la giurisprudenza
federale, qualora non sia possibile determinare con sufficiente affidabilità i
redditi ipotetici da raffrontare, ispirandosi al metodo specifico per gli assicurati
non attivi (art. 8 cpv. 3 LPGA), occorre procedere a un confronto delle
attività e valutare il grado d’invalidità secondo l’incidenza della ridotta
capacità di rendimento sulla situazione economica concreta (procedura
straordinaria di valutazione). La differenza fondamentale tra questa procedura
e il metodo specifico é che l’invalidità non viene valutata direttamente in
base a un confronto delle attività. Si inizia con il determinare, mediante tale
comparazione, qual è l’impedimento provocato dal danno alla salute, dopo di che
si valutano separatamente gli effetti di questo impedimento sulla capacità
lucrativa (cfr. DTF 128 V 29 consid. 1 e 104 V 135 consid. 2).
In questo contesto, l’Alta
Corte ha però pure precisato che se l’attività esercitata dopo l’insorgenza del
danno alla salute non permette di valorizzare pienamente la capacità lavorativa
residua dell’assicurato, quest’ultimo può essere tenuto a lasciare il proprio
posto di lavoro, rispettivamente a mettere fine alla propria attività indipendente,
a favore di un’attività più lucrativa, e ciò in virtù dell’obbligo di ridurre
il danno risultante dall’invalidità. Lo sforzo che ci si attende
dall’assicurato è tanto più importante quanto la diminuzione del danno è
sostanziale (cfr. STF 9C_147/2014 del 9 maggio 2014 consid. 7.2.1
e i riferimenti ivi menzionati; vedi anche la sentenza di questa Corte
35.2014.73
del 4 maggio 2015 cresciuta incontestata in giudicato).
Come si vedrà al consid.
2.4
, dal punto di vista medico l’assicurato può svolgere la sua precedente
attività al massimo nella misura del 33 e 1/3%, mentre è da ritenersi abile al
lavoro in misura completa in un’attività confacente e rispettosa delle
limitazioni indicate dal medico fiduciario (cfr. rapporto del 27 gennaio 2014
del Dr. __________, doc. 87, pag. 6).
Ciò significa che
l’attività indipendente consente a RI 1 di valorizzare soltanto una piccola
parte della sua residua capacità lavorativa e di guadagno.
Se ne deduce pertanto che,
in queste circostanze, un cambiamento di attività professionale è
ragionevolmente esigibile, tenuto conto dell’importanza della diminuzione del
danno che ci si può attendere. In questo senso, l’Istituto assicuratore
resistente ha dunque correttamente applicato il metodo ordinario del raffronto
dei redditi per valutare l’invalidità del ricorrente.
D’altro canto, nel caso di
specie, i due termini del raffronto dei redditi, possono essere determinati in
maniera sufficientemente precisa (cfr. consid. 2.5.1. e 2.5.3.).
2.4
Dalle carte
processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità
lavorativa, l’Istituto assicuratore ha fatto capo al parere del Dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia.
Nel rapporto del 27 gennaio 2014 il Dr. __________ ha posto la seguente diagnosi:
" (…)
Gonartrosi post- traumatica prevalentemente laterale con deficit
di sostanza ossea del ginocchio destro in stato dopo frattura e osteosintesi
del ginocchio sinistro con trapianto osso-artificiale.
Stato dopo AMO e artroscopia diagnostica.
Stato dopo frattura omero prossimale sinistro e lussazione
dell'articolazione gleno-omerale trattata conservativamente.
Alla MRI sospetto di una lesione parziale del sovraspinato” (doc.
87, pag. 5).
Il Dr. __________,
dopo aver indicato che il paziente non è in grado e neppure vuole cambiare la
sua attività lavorativa in quanto la ditta è ben avviata, ha valutato la
capacità lavorativa nelle sue attuali mansioni:
"
(…)
Dal punto di vista della esigibilità ritengo che il
paziente possa molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg. Talvolta pesi anche fino a 10 kg ma mai oltre i 10 kg.
Può sollevare pesi fino a 5 kg molto spesso oltre l'altezza del petto mentre di rado può sollevare pesi oltre i 5 kg oltre l'altezza del petto.
Può svolgere attività leggera e di precisione molto
spesso, talvolta anche attività medie ma non può più svolgere attività pesanti
e molto pesanti.
La rotazione della mano può essere svolta molto
spesso.
Di rado può fare lavori sopra la testa. Molto spesso
può fare lavori che comportano la rotazione del busto. Molto spesso può
mantenere la posizione seduta ed inclinata in avanti. Di rado la posizione in
piedi e inclinata in avanti.
Il paziente non può più assumere la posizione
inginocchiata e con ginocchio in flessione. Molto spesso può mantenere la
posizione seduta.
Talvolta anche la posizione in piedi.
Molto spesso può camminare per distanze oltre i 50 metri. Talvolta anche per tragitti più lunghi. Di rado può spostarsi su terreni accidentati così
come salire le scale. Non può più salire le scale a pioli.” (doc. 87, pag.6).
Secondo il
perito, l’assicurato è da ritenersi abile al lavoro in misura completa in
un’attività confacente con le limitazioni suindicate (doc. 87, pag. 6)
Interpellato
dalla CO 1 in merito alla capacità lavorativa nella sua professione (cfr. doc.
95), il Dr. __________ ha aggiunto – in data 11 marzo 2014 – che visto il
mansionario dell’assicurato egli ritiene “che il paziente possa svolgere la
sua precedente attività al massimo nella misura del 33 e 1/3%” (doc. 97).
Essendo
il quadro clinico dell’assicurato incontestato, è quindi superfluo dilungarsi
su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti (cfr. doc. I, III).
2.5
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.5.1
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo la CO 1 l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2014 (su
questo aspetto si veda la DTF 128 V 174) – qualora non fosse rimasto vittima
dell’infortunio assicurato – un importo annuo di fr. 65'000.-- (fr.
5'000.-- mensili per tredici mensilità) (doc. 148).
Questo importo è stato
comunicato alla CO 1 dal ricorrente stesso (cfr. scritto dell’8 maggio 2014 del
precedente rappresentante, doc. 114) e il TCA non intravede ragioni per non
applicarlo.
2.5.2
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).
In una sentenza 32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio
2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in
Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in
quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.5.3
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella tabella TA1.
La CO 1 ha calcolato il
reddito da invalido su due varianti: la variante 1 con le tabelle TA1 attività
pratiche come vendita, cura delle persone, elaborazione dati e amministrazione,
utilizzo di macchinari e apparecchiature elettroniche, servizi di sicurezza e
trasporti; e la variante 2, con le tabelle TA1_b settore privato livello 4
responsabili dell’esecuzione di lavori senza funzione di quadro) (doc. 148,
161).
Anche applicando le
tabelle TA1 2012, in una professione che presuppone qualifiche inferiori nel
settore privato svizzero, livello di qualifica 1 (attività semplici di tipo
fisico o manuale), come proposto dal ricorrente (cfr. doc. I, pto. 7), il
risultato finale non cambia (cfr. consid. 2.5.5.).
Utilizzando dunque i dati
forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di statistica,
il ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche
inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 5'210.--.
Riportando questo dato su
41.7
ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie
économique, 3/4-2015, p. 88), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili
oppure a fr. 65'177.10 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12, ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa
B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF
126.
V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene,
per il 2014 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 3/4-2015,
p. 89, e la stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali dell’Ufficio
federale di statistica), un reddito mensile di fr. 5'513.20 oppure di fr. 66'158.40
per l'intero anno (+0,7 per il 2013; +0,8 per il 2014).
2.5.4
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una
riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 10% sul reddito
statistico da invalido per tenere conto delle limitazioni funzionali e dell’età
dell’assicurato (doc. 148, 161). L’insorgente, da parte sua, ha postulato una
riduzione del 15% senza tuttavia addurre particolari argomentazioni al riguardo
(cfr. doc. I, pto. 7).
Tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 10%,
la CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il reddito da invalido,
tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta dunque a fr. 59'542.55.
2.5.5
Il grado di invalidità
dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 59'542.55 al reddito
che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 65'000.--
risulta essere dell’8,3%.
Accertato
che il grado di invalidità non raggiunge la soglia minima del 10% fissata
dall’art. 18 cpv. 1 LAINF, come stabilito dall’amministrazione nella decisione su
opposizione del 22 gennaio 2015 (cfr. doc. 161), il ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti