35.2015.29
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
3 giugno 2015Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.29
mm
Lugano
3 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 febbraio 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 7 giugno 2006, RI 1,
dipendente della __________ di __________ in qualità di aiuto-muratore e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è scivolato ed
è caduto di schiena su un sasso, riportando, secondo il rapporto 13 settembre
2006 del dott. __________, una contusione al fianco destro con importante
ematoma intraddominale destro e cutaneo (cfr. doc. 8).
L’esame TAC del 13 luglio 2006 ha evidenziato la presenza di fratture a livello della spina iliaca postero superiore dell’osso iliaco
di destra, dei processi trasversi di destra di L2/L3, L4 e L5, nonché dei
processi spinosi di L5 e L4 (doc. 15).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 30
gennaio 2007, l’amministrazione ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro in
misura completa a far tempo dal 29 gennaio 2007 (cfr. doc. 51).
Il provvedimento appena
citato è cresciuto in giudicato, dopo ritiro dell’opposizione da parte dell’assicurato.
1.3. Nel corso del mese di aprile
2014, l’assicurato ha annunciato all’assicuratore una ricaduta dell’evento
traumatico del giugno 2006 (doc. 79). Con referto del 15 ottobre 2013, la
dott.ssa __________ ha attestato che RI 1 soffre di una “… disfunzione
articolare sacro-iliaca presente nel bacino (…) che con molta probabilità
deriva dall’evento traumatico che nel lontano 2006 ha determinato le varie fratture summenzionate.” (doc. 80).
1.4. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30 settembre 2014,
l’assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai
disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta (doc. 92).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 95), in data 4
febbraio 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. 107).
1.5. Con tempestivo ricorso del 23
febbraio 2015, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita
d’invalidità intera e, in via subordinata, il rinvio degli atti
all’amministrazione per complemento istruttorio.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente contesta che al rapporto allestito dal medico __________
dell’CO 1 possa essere attribuito pieno valore probatorio, in quanto sarebbe
“grossolanamente” lacunoso (cfr. doc. I).
1.6. L’CO 1, in risposta, postula
che l’impugnativa dell’assicurato venga respinta con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. In corso di causa, il
ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (cfr. doc. V +
allegati).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della
lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare
la propria responsabilità per i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta dell’aprile
2014, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal
proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è
tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di
ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e
A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF
né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa
potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive
appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e
ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non
può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso
di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.7. Dalle carte processuali
emerge che l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni in
relazione alla ricaduta annunciata nel mese di aprile 2014, fondandosi sul
parere enunciato in proposito dal medico __________ (cfr. doc. 107, p. 5s.).
In effetti, con
apprezzamento del 7 gennaio 2015, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, ha negato che i disturbi denunciati dall’assicurato possano essere
ricondotti al trauma subito in data 7 giugno 2006, in quanto risultanti da patologie di origine morbosa:
" (…).
Da notare che anche per l’infortunio nel 2006 non era mai
descritta una frattura che coinvolgeva l’articolazione sacro-iliaca né a
sinistra, né a destra. Le conseguenti fratture nell’infortunio sono guarite
nella parte della cresta iliaca e anche nei processi trasversi a destra e nel
processo spinoso L4/L5. La dolorabilità nella zona del muscolo quadrato non può
essere causata da una situazione ossea stabile e sicuramente guarita più di sei
anni dopo l’infortunio (processi trasversi a destra e anche la cresta
sacro-iliaca stabili e non mostrano nessuna lesione dell’osso né alla
articolazione IS). L’articolazione sacro-iliaca é delle più stabili nel nostro
corpo come pure i legamenti dello stesso che non permettono un movimento
dinamico. In più si nota lo stesso osteofita anche nella parte superiore
dell’articolazione S1 a sinistra, parte che non era stata coinvolta
nell’infortunio. (…).
La dott.ssa __________ nell’esame clinico non ha evidenziato
nessun deficit neurologico come hanno mostrato anche le RM recentemente. In
riassunto di tutti gli esami e della problematica presente odierna non siamo
confrontati con una conseguenza dell’infortunio ma con una più importante
degenerazione, osteocondrosi e spondilartrosi presenti nella parte sinistra
della colonna lombare con fusione delle ultime vertebre, con sacralizzazione e
degenerazione in un 65enne che non può essere considerata di origine infortunistica
ma di origine morbosa. Si consiglia di valutare anche la problematica
renale nella parte destra che può essere all’origine dei dolori menzionati
dall’assicurato, problematica che non è tuttavia di origine infortunistica.
(…). La dolorabilità muscolare nel fianco destro può essere causata ugualmente
da una disfunzione che l’assicurato cerca di compensare con l’importante
degenerazione della colonna lombare a sinistra, sforzando il muscolo quadrato lomborum.
Questo fatto non era stato nemmeno preso in considerazione. (…).”
(doc. 106, p. 3s. - il
corsivo è del redattore).
Agli atti figurano alcune
certificazioni degli specialisti privatamente consultati da RI 1, i quali hanno
espresso un’opinione diversa circa l’eziologia dei disturbi localizzati all’articolazione
sacro-iliaca destra, rispetto a quella del fiduciario dell’CO 1.
Dal referto 15 ottobre
2013 della dott.ssa __________, spec. FMH in fisiatria e riabilitazione, si
apprende che, a causa di algie al fianco destro, l’insorgente si é sottoposto a
esami strumentali che hanno mostrato “… un’alterazione nell’ala sacrale
anteriore destra con presenza di edema da stress. (…). Ad un controllo RMN di
completamento eseguito il 09.10.2013 dopo aver effettuato delle terapie
riabilitative mirate a livello sacro-iliaco destro si nota la regressione
dell’edema delle parti molli retro sacrali e anche la regressione dell’edema
spongioso nell’ala sacrale destra …”. A suo avviso, ciò dimostrerebbe
l’esistenza di “… una disfunzione articolare sacro-iliaca presente nel bacino
del signor RI 1 che con molta probabilità deriva dall’evento traumatico che nel
lontano 2006 ha determinato le varie fratture summenzionate. Questa disfunzione
articolare causerebbe un’atrito tra le strutture ossee che genera la formazione
dell’edema spongioso all’ala sacrale destra e nelle parti molli retrosacrali
che era evidente alla RMN del 25.07.2013 e appare regredita dopo le terapie
alla RMN del 09.10.2013.” (doc. 80).
Nel mese di marzo 2014,
l’assicurato ha consultato la dott.ssa __________, Caposervizio di
neurochirurgia presso il __________. Dal relativo rapporto, datato 4 marzo
2014, risulta che l’esame TAC effettuato nel frattempo aveva evidenziato “… la
già conosciuta degenerazione nell’articolazione sacro-iliaca ds, come residuo
dell’incidente del 2006.” (doc. 82 - il corsivo é del redattore).
Con certificazione dell’11
febbraio 2015, la dott.ssa __________ ha preso posizione in merito alle
considerazioni contenute nell’apprezzamento 7 gennaio 2015 del medico __________,
esprimendosi nei seguenti termini:
" (…).
Il Dr. __________ sottolinea che secondo un mio personale parere
l’edema osseo è da attribuirsi al precedente trauma subito dal paziente.
È indubbio che i 6 anni intercorsi siano un tempo considerevole,
ma é altresì indubbio che il Sig. RI 1 ha subito un unico trauma in sede
lombare e guarda caso le fratture sopra elencate e l’edema osseo sono proprio
localizzati in quella sede (quindi si tratta di dati obiettivi, non di un mio
personale parere).
Nell’infortunio del 2006 non é stata segnata nessuna frattura che
coinvolgeva l’articolazione sacro iliaca perché non vi era frattura
nell’articolazione, ma frattura alla spina iliaca postero superiore e non fu
eseguita una RMN, unico esame che avrebbe potuto evidenziare il bone marrow
edema (peraltro anche le fratture ai processi trasversi e alle spinose delle
vertebre L4-L5 furono viste a ben 1 mese di distanza dal trauma) …”.
Non é mai stata posta in discussione la stabilità
dell’articolazione sacro-iliaca, ma la sua sollecitazione anormale, che é
innegabile sia avvenuta con il trauma da impatto, trauma che ha generato le
fratture suesposte e che non può non aver determinato uno spostamento dell’asse
sacro-iliaco da destra verso sinistra (frattura SIPS + edema sacrale superiore
destro).
Il movimento dinamico dell’articolazione sacro iliaca é
documentato (nutazione e contro-nutazione; vedi __________).
Fatti
I deficit in questione non sono neurologici ma bensì meccanici,
deficit che hanno a loro volta aggravato in maniera significativa l’insorgenza
della fisiologica degenerazione ossea e articolare, tradotti con la presenza
odierna di manifestazioni spondiloartrosiche nella parte sinistra, che é stata
accelerata dalla spinta traumatica ricevuta da destra verso sinistra (destra
sede di fratture).”
(doc. A 2)
Con referto datato 28
aprile 2015, la fisiatra curante ha in sostanza ribadito la propria posizione
(cfr. doc. B 1).
2.8. Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.9. Nella concreta evenienza, tutto
ben considerato, questo Tribunale ritiene che le considerazioni contenute nei
rapporti agli atti della dott.ssa __________ (così come il referto 4 marzo 2014
della dott.ssa __________), siano atte a creare almeno lievi dubbi circa la
fondatezza della valutazione espressa dal medico __________ (cfr. DTF 139 V 225
consid. 5.2).
In particolare, va osservato
che la fisiatra curante, prendendo posizione sulle considerazioni contenute nel
referto 7 gennaio 2015 del dott. __________, ha sollevato degli argomenti che
al TCA non appaiono a priori destituiti di ogni fondamento (si veda il
consid. 2.7.).
Confrontata a una
questione di natura squisitamente medica, questa Corte non é quindi in grado di
derimere, con la necessaria tranquillità, la presente vertenza sulla base della
sola documentazione agli atti, ragione per la quale s’impone un approfondimento
peritale.
2.10. In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa
al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM;
art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Considerandi
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten
einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)
medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält
oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht
beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei
Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt
alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -
Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist
(siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl.
auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen
haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst
(BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF
8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata
esclusivamente sul parere del proprio medico __________ (per un caso
analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni esposte al considerando 2.9., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
L’assicuratore
resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre una perizia
esterna (cfr. art. 44 LPGA) volta a chiarire l’eziologia dei disturbi
denunciati dall’assicurato nella regione dell’articolazione sacro-iliaca
destra e, sulla base delle relative risultanze, definire
nuovamente il diritto a prestazioni a dipendenza dell’annuncio di ricaduta
dell’aprile 2014.
2.11
Il ricorrente ha chiesto di
essere esonerato dal pagamento (e/o anticipo) delle spese e tasse di giustizia
(cfr. doc. I, p. 3).
Al riguardo, il TCA rileva
che tale domanda è in realtà priva di oggetto in quanto la procedura
giudiziaria in materia LAINF è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1
Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti