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Decisione

35.2015.3

Assicuratore LAINF ha correttamente rifiutato all'assicurato il diritto ad una rendita di invalidità, dato che egli non subisce alcun discapito economico nello svolgimento della sua attività. Non perc

20 maggio 2015Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di

qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se partico­lari

circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993

U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Nella concreta evenienza, nella

decisione del 4 agosto 2014 l’CO 1 ha indicato che non avrebbe valutato il

diritto dell’assicurato ad ulteriori prestazioni assicurative, siccome a

partire dal 17 marzo 2014 quest’ultimo era stato dichiarato abile al lavoro in

misura completa (cfr. doc. 94).

Nella decisione su

opposizione impugnata, l’amministrazione ha ribadito che a partire dal 17 marzo

2014.

l’assicurato “ha ripreso a lavorare per conto del suo datore di lavoro

originario in un’attività sostitutiva alle stesse condizioni salariali”,

escludendo quindi che egli abbia subito una perdita lucrativa.

L’amministrazione ha inoltre aggiunto che “gli accertamenti esperiti in

procedura di opposizione hanno permesso di confermare che la ditta, se

l’assicurato non avesse optato per il prepensionamento, avrebbe continuato a

garantire a quest’ultimo il posto di lavoro alle stesse condizioni” (doc. A1).

Il rappresentante del

ricorrente ha contestato le conclusioni dell’CO 1, ritenendo che, dal profilo

medico, l’assicuratore “a nostro parere avrebbe dovuto tenere conto della

residua capacità lavorativa accertata da parte del medico che ha operato RI 1

nella sua professione prima dell’incidente (autista di autocarri)” (doc. I).

Chiamato a pronunciarsi,

il TCA rileva che il dr. __________, medico capo clinica di oftalmologia presso

l’Ospedale __________ di __________, in data 13 marzo 2014, ha attestato una incapacità lavorativa dello 0% a partire dal 17 marzo 2014 (doc. 66).

Nel referto del 14 marzo

2014.

inviato all’assicuratore LAINF, il dr. __________ ha attestato la ripresa

dell’attività lavorativa presso il precedente datore di lavoro a partire dal 17

marzo 2014, sottolineando la totale inabilità lavorativa nelle attività che

implicano una visione binoculare. Egli ha infatti osservato:

" Ho visto

il signor RI 1 l’ultima volta il 13 marzo 2014 per un controllo ambulatoriale.

Come lei già sa il signor RI 1 è stato vittima di un incidente sul

posto di lavoro, il mese di luglio scorso, con conseguente perdita completa

della funzione visiva all’OS.

La situazione clinica è stabile; l’OS non ha più nessuna funzione

visiva e presenta un’iniziale tisi bulbare. L’OD per contro ha una funzione

visiva completa.

Il signor RI 1 ha espresso il desiderio di rientrare sul posto di

lavoro (ditta __________ di __________) per cui dal 17 marzo 2014 sarà di nuovo

abile al lavoro.

Sia ben chiaro che non potrà svolgere delle attività dove una

visione binoculare è necessaria.” (Doc. 69)

Rispondendo al rappresentante dell’assicurato, il dr. __________,

con referto del 2 settembre 2014, ha ancora una volta evidenziato la piena

capacità lavorativa nello svolgimento di attività che non richiedano una

visione stereoscopica, indicando che:

" Le

riferisco in merito al suo scritto del 7.8.2014 inerente l’abilità lavorativa

in seguito all’infortunio subito all’OS dal summenzionato paziente.

Per quanto riguarda il lavoro precedentemente svolto, conducente

di camion, l’abilità al lavoro è da considerare dello 0%. Per altri tipi di

lavori edili, dove la funzione visiva di un occhio solo è sufficiente, si può

considerare un’abilità lavorativa al 100%.” (Doc. 95b)

Il TCA non ha motivo per

dubitare delle affermazioni del dr. __________ e ritiene quindi che

l’amministrazione abbia correttamente valutato che l’assicurato sia totalmente

inabile al lavoro in attività che necessitino di una visione stereoscopica, ma abbia

invece recuperato una piena capacità lavorativa nell’esecuzione di lavori che

non richiedano una visione binoculare.

Tale conclusione, del resto, viene confermata anche dalla

documentazione medica prodotta dal rappresentante del ricorrente nella presente

procedura.

Nel referto del 3 dicembre 2014, prodotto in sede ricorsuale, infatti,

lo stesso dr. __________ ha ribadito che l’attività di autista di autocarri è

inesigibile per i soggetti monocoli in quanto richiede una visione binoculare

(cfr. doc. A3).

Inoltre, nel referto del 27 gennaio 2015, prodotto in corso di

causa, anche il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ha confermato l’inesigibilità

delle attività che richiedano una visione stereoscopica. Il dr. __________ ha

infatti indicato che:

" (…)

Il paziente ha perso l’occhio sinistro dopo trauma diretto subito

mentre lavorava (12.7.2013). Fino a questo momento lavorava innanzitutto come

traxista o camionista. Per la conseguenza della perdita di un occhio queste

attività non sono più possibili definitivamente per ragioni di sicurezza.

Eventuali altri lavori che richiedono una corretta stereoscopia sono anche

esclusi definitivamente. Sono inoltre esclusi lavori all’esterno con il rischio

di esporre l’occhio destro a microtraumi e traumi (polvere, corpi estranei,

ecc.). (…).” (Doc. B)

La piena esigibilità

lavorativa stabilita in ambito medico trova poi conferma nei fatti, ritenuto

che l’assicurato ha effettivamente ripreso a lavorare al 100% come operaio di

cava.

Dalla nota del 28 marzo

2014.

concernente la telefonata intercorsa con la ditta __________, risulta

infatti che “mi confermano che il signor RI 1 ha ripreso il lavoro in misura

completa e sta andando bene. L’assicurato lavora e non si è mai lamentato della

situazione. Lo hanno nuovamente integrato nella sua attività precedente

all’infortunio, quindi come operaio di cava” (doc. 71).

Il TCA ritiene, inoltre,

che la valutazione di una piena esigibilità lavorativa nello svolgimento di

attività adatte non possa essere rimessa in discussione nemmeno tenuto conto

delle ripercussioni psicologiche dell’infortunio subìto dall’assicurato

evidenziate nei referti del dr. __________ e del dr. __________.

Nel referto del 3 dicembre

2014.

il dr. __________, dopo avere posto la diagnosi di “OS grave infortunio

professionale con perforazione del bulbo oculare di sinistra mediante scheggia

metallica di dimensioni importanti: s/d sutura corneale primaria il 12.7.2013;

s/d asportazione del corpo estraneo metallico tramite accesso para bulbare il

17.7

; s/d eviscerazione il 6.10.2014 per tisi bulbare” e avere ricostruito

il decorso, ha concluso che:

" (…)

Devo dire che questo infortunio ha condizionato parecchio il

signor RI 1 sia nella vita di tutti i giorni a casa, sia nell’idea di un

eventuale rientro all’attività lavorativa (non per forza come autista di

camion). Il paziente è rimasto toccato dalla fatalità dell’incidente avvenuto e

della vulnerabilità dell’occhio. Il paziente proprio per questo è pure stato

allacciato dal suo medico di famiglia ad un sostegno psichico.” (Doc. A3)

Nel referto del 27 gennaio

2015, prodotto in corso di causa, il dr. __________, spec. FMH in medicina

interna, ha osservato che:

" (…)

In seguito all’infortunio il paziente ha, in maniera comprensibile

e adeguata, sviluppato una sindrome ansiosa depressiva, problematica

psichiatrica che sta curando da uno psichiatra e che causa una diminuzione

della caricabilità psicologica e una diminuzione della capacità di

concentrazione. In teoria potrebbe eseguire attività leggere come: pulizia,

sorveglianza di macchinari, aiuto magazziniere, ecc. (su un arco temporaneo

ridotto attorno al 50%).” (Doc. B)

Ora, questo Tribunale sottolinea

che le considerazioni del dr. __________, peraltro non specialista in materia,

contrastano con quanto valutato dallo psichiatra curante dell’interessato, dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, dopo avere inizialmente

osservato nel referto del 14 gennaio 2014 che “grazie alla presa a carico

psichiatrica-psicoterapeutica si è assistito ad un incipiente lieve

miglioramento delle condizioni psichiche del paziente, non di tale entità però

da avere al momento un riverbero sulla capacità lavorativa”, concludendo che

“da un profilo psichiatrico la prognosi lavorativa è a rigore riservata benché

dovrebbe infine risultare positiva; tra 1-2 mesi dopo benestare da parte

oculistica si potrà forse tentare un rientro parziale in ambito lavorativo”

(doc. 55), nel referto del 18 maggio 2014, ha invece espressamente indicato che “al momento l’eventuale capacità lavorativa è determinata essenzialmente dalla

problematica oculare; il paziente ha ripreso per un breve lasso temporale (dal

17.3

al 30.04.2014) a lavorare prima del prepensionamento. La prognosi è in

questo momento positiva” (doc. 78).

Il TCA non ha motivo per

mettere in dubbio queste conclusioni del dr. __________, le quali non possono

venire smentite dal certificato medico del 27 agosto 2014 allestito dallo

stesso psichiatra curante dell’interessato, il quale, dopo avere ribadito

quanto già attestato nel precedente referto del 18 maggio 2014, rilevando che

“grazie alla presa a carico psichiatrico-psicoterapeutica si è assistito ad un

progressivo ridimensionamento del quadro psicopatologico iniziale” e avere

confermato che “l’incapacità lavorativa è determinata essenzialmente dalla

problematica oculare”, ha tuttavia attestato un’inabilità lavorativa del

20% in qualsiasi attività (cfr. doc. 95e, sottolineatura della redattrice).

Tale conclusione del dr. __________,

non giustificata da un relativo peggioramento dello stato di salute

dell’interessato constatato dallo specialista curante – il quale, al contrario,

ha ribadito l’esistenza di un miglioramento dello stato psichico grazie alla

presa a carico specialistica, con una prognosi favorevole - costituisce solo

una diversa valutazione della medesima fattispecie - peraltro effettuata solo

successivamente alla decisione dell’assicuratore LAINF di rifiuto di ulteriori

prestazioni assicurative oltre all’IMI già riconosciuta - ininfluente ai fini

di causa.

Alla luce di quanto sopra

esposto, il TCA ritiene quindi che la capacità lavorativa residua

dell’assicurato nello svolgimento di attività adeguate, che non necessitino di

una visione binoculare, sia completa.

Tale conclusione, del resto, risulta conforme alla giurisprudenza

cantonale e federale.

A tale proposito, il TCA

rileva, infatti, che, in una sentenza 8C_356/2012 dell’11 febbraio 2013, l’Alta

Corte, confermando la sentenza dei primi giudici, ha ritenuto corretta la

decisione di soppressione della rendita di invalidità precedentemente accordata

ad un assicurato, dato che dalla perizia pluridisciplinare eseguita su incarico

dell’amministrazione è risultato pienamente esigibile e con un rendimento

completo lo svolgimento di attività lavorative adatte, che non necessitino di

una visione binoculare e che siano rispettose delle altre sue limitazioni

funzionali.

Ancora, in una sentenza I 222/06 del 10 luglio 2007, l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.2005.67

del 27 gennaio 2006, con la quale questo Tribunale, sulla base dell’abbondante

documentazione medica agli atti, ha ritenuto l’assicurato totalmente abile al

lavoro nello svolgimento di attività che non richiedano una visione binoculare.

In una sentenza

32.2007.375

del 15 gennaio 2009, cresciuta incontestata in giudicato, questo

Tribunale ha confermato la correttezza della valutazione del SMR in base alla

quale un assicurato, da ultimo attivo quale impiegato amministrativo / autista

/ agente di vigilanza, è stato considerato abile al lavoro al 100% sia nelle

precedenti attività, sia in altre attività adeguate, che non richiedono una

visione stereoscopica.

2.5

Quanto agli aspetti

economici, nella decisione su opposizione impugnata l’assicuratore LAINF ha

rilevato che “dagli atti risulta che l’assicurato il 17 marzo 2014 ha ripreso a lavorare per conto del suo datore di lavoro originario in un’attività sostitutiva

alle stesse condizioni salariali. Nel frattempo, l’assicurato ha inoltrato una

domanda di pensionamento anticipato dal 1° maggio 2014, che è stata accettata

essendo egli stato dichiarato abile al lavoro al 100% in attività confacenti.

Gli accertamenti esperiti in procedura di opposizione hanno permesso di

confermare che la ditta, se l’assicurato non avesse optato per il

prepensionamento, avrebbe continuato a garantire a quest’ultimo il posto di

lavoro alle stesse condizioni” (doc. A1).

Il rappresentante del

ricorrente ha contestato tale valutazione dell’amministrazione, sottolineando

come non sia realistico ammettere che il datore di lavoro, malgrado quanto da

egli stesso affermato, avrebbe realmente continuato a versare all’assicurato il

medesimo salario percepito prima dell’infortunio, nonostante i notevoli

impedimenti derivanti dall’assenza di una visione binoculare (doc. I).

2.5.1

Per determinare il reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta

dell'assicurato, a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia

particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 consid.

3b/aa pag. 76 con riferimenti). A quest'ultimo proposito va rilevato che per

determinare il reddito da invalido decisivo è il valore in denaro della

prestazione fornita. Se quindi l'assicurato riceve un salario più elevato (il

cosiddetto salario sociale), è determinante solo la parte che rappresenta la

retribuzione del suo effettivo rendimento. Non fanno dunque parte del reddito

da lavoro determinante per la valutazione dell'invalidità le componenti

salariali per le quali è dimostrato che il lavoratore a causa della limitata

capacità lavorativa non è in grado di fornire (alc)una controprestazione (cfr.

art. 25 cpv. 1 lett. b OAI). Secondo l'esperienza generale della vita è poco

verosimile che un datore di lavoro paghi per anni a un lavoratore invalido uno

stipendio senza che questi fornisca una (adeguata) controprestazione. La prova

dell'esistenza di un salario sociale è pertanto sottoposta a requisiti severi,

valendo il principio che i salari pagati equivalgono alla prestazione

lavorativa (DTF 117 V 8 consid.

2c/aa pag. 18; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b; cfr. pure sentenza 2A.236/2006 del

28.

settembre 2006 consid. 5.4). Nell'ambito dell'apprezzamento delle prove si

deve pure considerare che i datori di lavoro potrebbero essere interessati a

dichiarare il versamento di un salario sociale.

2.5.2

Chiamato a pronunciarsi, il

TCA non condivide le critiche sollevate dal rappresentante del ricorrente, le

quali non trovano conferma nelle affermazioni dello stesso datore di lavoro

dell’interessato, interpellato a più riprese dall’amministrazione proprio al

fine di stabilire la natura del salario corrisposto dopo l’insorgenza del danno

alla salute.

Nella documentazione agli

atti figura uno scritto, datato 30 settembre 2014, con il quale la ditta __________,

rispondendo ad una richiesta dell’assicuratore LAINF, ha dichiarato quanto

segue:

" Come già

comunicatovi telefonicamente, e come avevamo già affermato precedentemente, con

la presente vi confermiamo che a partire dal 17 marzo 2014 il signor RI 1 è

ritenuto abile al lavoro al 100%, come sottoscritto dal suo medico curante.

Dal 17 marzo 2014 fino al pensionamento anticipato PEAN abbiamo

corrisposto al signor RI 1 il salario al 100%. Nel caso in cui il signor RI 1

avesse continuato l’attività lavorativa avremmo continuato a garantirgli il

posto di lavoro alle stesse condizioni contrattuali senza alcuna decurtazione

salariale.”

(Doc. 97)

L’assicurato stesso, nelle

dichiarazioni rilasciate in occasione del colloquio del 1° ottobre 2014 alla

presenza del proprio rappresentante legale e del funzionario incaricato

dell’assicuratore LAINF, ha espressamente indicato che “dopo diversi mesi di

inabilità, sebbene sempre più consapevole che non avrei più potuto guidare

autocarri e timoroso comunque di riprendere a manovrare scavatrici di grosse

dimensioni, sono riuscito a tornare al lavoro in misura completa con il 17

marzo 2014, grazie anche alla disponibilità del mio datore di lavoro che mi ha

offerto la possibilità di lavorare nel __________ di __________, a pari

condizioni salariali” (doc. 103, sottolineatura della redattrice).

Nonostante queste chiare

indicazioni dell’assicurato, che confermano la correttezza di quanto affermato

dal suo datore di lavoro, il TCA, preso atto delle contestazioni sollevate in

sede ricorsuale dal rappresentante del ricorrente, in corso di causa ha interpellato

la ditta __________, chiedendo di precisare se il salario versato al signor RI

1.

e che il datore di lavoro avrebbe continuato a versare se egli non avesse

optato per il prepensionamento corrispondesse al suo effettivo rendimento o se comprendesse

una quota di salario sociale (doc. IX).

Con scritto del 22 aprile

2015, l’arch. __________ ha risposto:

" (…)

in riferimento alla vostra richiesta scritta datata 21 aprile

2015, confermiamo che al signor RI 1 abbiamo versato il salario corrispondente

al suo effettivo rendimento.” (Doc. X)

Alla luce di questa chiara risposta fornita dal datore di lavoro,

il TCA non può che concludere che il salario percepito concretamente

dall’assicurato dopo essere stato reintegrato successivamente all’insorgenza

del danno alla salute, non costituisce - contrariamente a quanto asserito

genericamente in sede ricorsuale e ancora nelle osservazioni del 29 aprile 2015,

senza tuttavia apportare la benché minima prova nel rispetto del rigore richiesto dalla giurisprudenza sopra esposta (cfr.

consid. 2.5.1.) - un salario sociale, ma corrisponde all’effettivo

rendimento dell’interessato.

Il

TCA non ha inoltre motivo di dubitare del fatto che anche qualora l’assicurato

avesse continuato l’attività lavorativa, anziché optare per il

prepensionamento, il datore di lavoro avrebbe continuato a garantirgli il posto

di lavoro alle stesse condizioni contrattuali senza alcuna decurtazione

salariale, così come ripetutamente dichiarato dall’arch. __________.

Riguardo al valore delle

affermazioni del datore di lavoro in merito all’esistenza o meno di un salario

sociale, il TCA sottolinea che nella sentenza 9C_745/2012 del 30 aprile 2013 il

Tribunale federale, accogliendo il ricorso dell’amministrazione contro la STCA

32.2012.26

del 23 luglio 2012, ha considerato che, contrariamente a quanto

concluso da questa Corte, il salario versato all’assicurato corrispondesse al

suo effettivo rendimento e non contenesse quote di salario sociale, come del

resto inizialmente dichiarato dal suo datore di lavoro, il quale aveva poi in

un secondo tempo cambiato versione, “senza apparente ragione” secondo i giudici

federali. L’Alta Corte ha quindi concluso che “in considerazione di tale

situazione, deve valere il principio per cui i salari pagati sono da ritenere

equivalenti alle prestazioni lavorative fornite”.

Del resto, nel caso di

specie, la disponibilità del datore di lavoro ad offrire all’interessato

un’attività adeguata, rispettosa delle sue limitazioni funzionali, è stata

riconosciuta dall’assicurato stesso, il quale, in occasione del colloquio del

1° ottobre 2014, ha indicato di avere potuto riprendere a lavorare, a partire

dal 17 marzo 2014, presso il __________ di __________, dove “avevo a

disposizione uno scavatore da 15 t, che movimentavo in uno spazio aperto e

pianeggiante, facilmente gestibile, utilizzato da me per caricare il __________

e gli automezzi. Se occorreva usare la pala gommata o se dovevo eseguire una

qualche manovra che richiedeva maggiore attenzione o particolarità ho sempre

potuto chiamare in mio aiuto, sostituendomi, un collega di lavoro, che eseguiva

per me l’operazione” (cfr. doc. 103).

In conclusione, dunque, è

a giusta ragione che l’assicuratore LAINF convenuto ha ritenuto che

l’assicurato non ha subìto alcun discapito economico.

La decisione su

opposizione impugnata deve, perciò, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti