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Decisione

35.2015.30

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 giugno 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i medici interpellati, per ovvi motivi. Da quanto mi hanno spiegato si tratta

di un’operazione molto delicata, ma non complicata, e che se eseguita

correttamente permette il quasi totale recupero dell’uso del pollice e quindi

della quasi perfetta funzionalità della mano. In ogni caso la mano non tornerà

al 100% nemmeno a seguito di una perfetta operazione di transfer tendineo.

(…).

Durante la visita __________ del 17.10.2014, il dottor __________

per poter formulare la sua diagnosi ha eseguito alcuni esami evidentemente

piuttosto statici (verifica della forza muscolare, ecc.), concludendo che

l’aumento dell’estensione del pollice di circa 20° non cambia l’abilità

lavorativa, secondo lui, già completa. L’efficientismo di questo genere di

esami é a dir poco strabiliante. Se si considera che per prendere gli oggetti

con la mano sinistra devo fare attenzione il doppio che con la mano destra, che

tutte le attività di agilità e destrezza necessitanti le due mani sono

compromesse, che per prendere gli oggetti in alcune posizioni plastiche

(evidentemente il corpo umano si muove in tre dimensioni) devo riflettere e

cambiare posizione di tutto il corpo, che tutto il braccio fino alla spalla deve

adeguarsi alla mancanza del tendine assumendo posizioni scomode, che se non

faccio attenzione gli oggetti mi cadono di mano e che se uso il pollice

sinistro senza cautela sforzo il tendine flessore e mi tengo il male per un po’

di tempo, direi che probabilmente é il sogno di tutti lavorare al 100% in

queste condizioni. Attualmente ritengo di poter lavorare agevolmente non più

del 70-80%.

(…).

Come ho già spiegato ho accettato l’abilità lavorativa prevista

dal dottor __________ al 100% dal 23.9.2014 al 12.10.2014, solo perché sarebbe

stata temporanea, e quella prevista dalla CO 1 dal 18.10.2014 sapendo di dover

fare ricorso alla loro decisione. In questa sede contesto quindi di poter

lavorare al 100%, ma solo al 70-80%. Richiedo anche di valutare quindi non solo

una indennità lavorativa adeguata ma anche un eventuale danno residuo

permanente."

(doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, chiede

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. In corso di causa,

l’insorgente si é in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e

conclusioni (doc. V + allegato).

In data 13 aprile 2015, al

TCA é pervenuta ulteriore documentazione medica (cfr. doc. VII + allegato).

L’amministrazione si é

espressa in proposito il 20 aprile 2015 (doc. IX).

Considerandi

2.1

Oggetto della lite é la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare l’assicurata

totalmente abile al lavoro a decorrere dal 18 ottobre 2014, come pure a negarle

l’assunzione dei costi legati al prospettato intervento chirurgico di transfert

tendineo.

2.2

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF):

nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione

del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile

dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

D'altro

canto, l'art. 54 LAINF istituisce il principio dell'economicità del

trattamento - previsto pure dall'art. 56 cpv. 1 LAMal - recitando che chi

pratica per l'assicurazione contro gli infortuni deve limitarsi a quanto

richiede lo scopo del trattamento quando procede a una cura, prescrive e

fornisce medicamenti, ordina o effettua trattamenti o analisi.

La cura medica deve,

dunque, essere adeguata ed economica, ciò che implica una ricerca d'adeguatezza

fra il trattamento eseguito e lo scopo perseguito, secondo gli insegnamenti

della scienza e dell'esperienza, così come una scelta oculata fra i mezzi

diagnostici e terapeutici a disposizione.

Conformemente alla

giurisprudenza federale, l'assicurato non può esigere illimitatamente che si

faccia ricorso a tutti i mezzi possibili e immaginabili per eliminare i postumi

del danno alla salute. Al contrario, l'obbligo contributivo dell'assicuratore

contro gli infortuni è vincolato al precetto della proporzionalità (cfr. STFA

del 16 dicembre 1982 nella causa J. Z., il cui estratto è pubblicato in Estr. INSAI 1985 n. 5, p. 9).

2.3

Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace

di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto

all'indennità giornaliera.

Giusta

l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di

lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili

in un’altra professione o campo d’attività.

Nella RAMI

2004.

U 529 p. 572ss. consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di

incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità

contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi

dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione

di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura

giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata

sulla base dei fatti forniti dal medico.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante

ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque

l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro

che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,

U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato

che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe

esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987.

p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 91).

2.4

Dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’Istituto

assicuratore ha dichiarato l’assicurata in grado di riprendere al 100% la sua

abituale attività professionale di architetto paesaggista, e ciò a far tempo

dal 18 ottobre 2014 (cfr. doc. 140).

Il TCA osserva in primo

luogo che, in occasione dell’audizione 3 febbraio 2014 dell’insorgente, l’assicuratore

ha provveduto a definire le mansioni inerenti la professione esercitata dalla

ricorrente, e meglio:

" (…).

Nel mio lavoro mi occupo di pianificare il territorio, non per

quanto attiene lavori di modifica del territorio, ma progettazione e

pianificazione dell’arredo urbano e della sistemazione di viali, zone pedonali,

aree di svago, eccetera.

Lavoro prettamente in ufficio per quanto attiene all’allestimento

di piani e preventivi, nonché la parte amministrativa-contabile, mentre lavoro

fuori nei sopralluoghi e negli incontri con i committenti, o durante la

direzione lavori.

Il mio lavoro non é particolarmente pesante dal lato fisico, ma

richiede comunque mobilità e agilità nel lavoro sul terreno, nonché un minimo

di forza per spostare classificatori, scatole di documenti."

(doc. 44)

In data 17 ottobre 2014 ha avuto luogo una visita circondariale di controllo. In quell’occasione, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha affermato che l’intervento chirurgico

desiderato dall’assicurato non era esigibile “… siccome non porta ad un aumento

dell’abilità lavorativa che é già completa. Anche il rischio per avere solo un

minimo aumento dell’estensione con possibilità di creare nuove complicazioni

come aderenze e anche una possibile diminuzione della mobilità del dito a causa

dell’intervento, é la ragione per sconsigliare l’intervento proposto. Il

dispendio non giustifica la poca probabilità di un miglioramento

dell’estensione. … l’assicurata é abile nella misura del 100% dal 18.10.2014

nel suo lavoro.” (doc. 126, p. 5 - il corsivo é del redattore).

Interpellato nuovamente

dall’amministrazione in corso di procedura di opposizione, il medico __________

appena citato ha ribadito la propria valutazione con l’apprezzamento del 16

dicembre 2014:

" (…).

Nella mia visita ho spiegato brevemente alla signora RI 1, la

quale ha mostrato una mobilità libera ed una forza praticamente simmetrica con le

mani, che non é presente un limite funzionale che non le permettesse di

lavorare nella misura del 100% nella sua attività come ben valutato e

giustificato tramite i diversi esami che sono stati effettuati durante la mia

visita il 17.10.2014. Nell’anatomia della mano, si notano due tendini per

l’estensione del primo dito; uno é l’extensor pollicis longus che permette

l’estensione unicamente della parte distale del I dito e l’altro l’extensor pollicis

brevis.

Tutti gli altri tendini per l’ab- ed adduzione ed estensione della

base del primo dito sono presenti, come mostrato dalla paziente durante

l’esame. I flessori che non sono stati lesionati nell’intervento, sono

piuttosto importanti, specialmente nel tenere oggetti e lavorare con la mano.

La funzionalità non é limitata nemmeno a livello minore, quale unica mancanza é

proprio una minima estensione circa di 20° della parte distale del I dito che

non cambia per nulla la funzionalità della mano."

(doc. 138, p. 4)

Agli atti figurano pure

dei rapporti allestiti dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano,

privatamente consultato dall’assicurata.

Con certificazione del 13

febbraio 2015, per quanto qui d’interesse, lo specialista appena citato ha

dichiarato che “… la lesione dell’estensore lungo del pollice anche se a

sinistra, vi é sicuramente un certo qual impedimento nelle attività

quotidiane.” (cfr. doc. 142).

Lo stesso dott. __________,

in data 9 aprile 2015, ha in particolare rilevato che “per la mancanza di

estensione dell’articolazione interfalangea del pollice sinistro la paziente

non é forse condizionata in maniera importante nella sua attività di

architetto. Sicuramente però la mancanza di gnosi tattile, ovverosia la

capacità di presa tra pollice e indice in combinazione con la visualità e la

tridimensionalità dei movimenti, é altamente limitata.” (doc. C 2).

2.5

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.6

Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA ritiene che

l’apprezzamento enunciato dal dott. __________ possa validamente costituire da

supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario

procedere a ulteriori atti istruttori.

In

particolare, considerato che il danno alla salute infortunistico interessa la mano

adominante e tenuto conto della natura delle mansioni che RI 1 é

chiamata a svolgere nell’esercizio della sua abituale professione (dalla

descrizione da lei fatta a margine della sua audizione del febbraio 2014,

emerge in effetti che si tratta di un lavoro prevalentemente intellettuale e

che l’uso della forza é limitato allo spostamento di classificatori e

scatole di documenti), questa Corte giudica verosimile che l’insorgente

abbia ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 18

ottobre 2014.

Del resto, la valutazione

della capacità lavorativa del medico __________, risulta plausibile anche alla

luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti

assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di

professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività

leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti

di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante deficit

funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione

attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo

fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in

corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il

medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle

attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di

sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione.

Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti.

Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi

solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro

accostato al tronco." (cfr. STCA succitata consid. 2.6.).

In un giudizio I 27/06 e U

18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02

del 20 maggio 2003 consid. 2.2, citata a pagina 7 del ricorso, riguardante

un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra

adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio,

come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con istabilità a

livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente

monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo

ortopedico.

Per quanto concerne le

certificazioni agli atti dello specialista in chirurgia della mano interpellato

dall’assicurata, va osservato innanzitutto che lo stesso dott. __________, in

data 8 settembre 2014, l’aveva dichiarata pienamente abile al lavoro a

partire dal 23 settembre sino al 12 ottobre 2014 (siccome il 14 ottobre 2014

era in programma il noto intervento operatorio, in seguito annullato - cfr.

doc. 47).

D’altro canto, né con il

rapporto del 13 febbraio 2015 né con quello del 9 aprile 2015, egli ha

chiaramente attestato l’esistenza di un’incapacità lavorativa nella professione

d’architetto paesaggista, limitandosi ad affermare che il danno infortunistico

provoca “un certo qual impedimento nelle attività quotidiane” (doc. 142),

rispettivamente che l’assicurata “non é forse condizionata in maniera

importante nella sua attività di architetto.” (doc. C 2).

Tutto ben considerato, secondo

questa Corte, il valore probatorio attribuito all’apprezzamento espresso dal

medico __________ non risulta sminuito dai referti del dott. __________.

In esito a quanto precede,

il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125

V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa nei tempi e nei modi

stabiliti dall’assicuratore resistente nella decisione su opposizione

impugnata.

2.7

Posto che la ricorrente ha

ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione (cfr. il

consid. 2.6. in fine), occorre dunque concludere che il prospettato intervento

chirurgico di trasferimento tendineo non può avere lo scopo di migliorare

sensibilmente il suo stato di salute infortunistico ai sensi della

giurisprudenza citata al considerando 2.2..

Se ne deduce pertanto che,

in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, i relativi costi non possono essere

posti a carico dell’assicuratore resistente.

Visto quanto precede, può pure

rimanere aperta la questione relativa all’indicazione medica dell’operazione

in discussione.

2.8

Con la propria impugnativa,

l’assicurata ha chiesto che le venga attribuita un’IMI (cfr. doc. I).

In proposito, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, è la decisione

impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30

novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.

2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p.

294).

La questione inerente il

diritto all’IMI non é stata affrontata né con la decisione formale né con

quella su opposizione (cfr. doc. 140), ragione per la quale questo Tribunale

non é legittimato a pronunciarsi in merito.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti