Lexipedia

Decisione

35.2015.31

Richiesta di restituzione i.g. indebitamente versate non contestata. Domanda di condono. Ammessa la buona fede dell'assicurato. Rinvio atti all'amm. per valutare condizione della "grave difficoltà"

18 aprile 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

1.8. In corso di causa,

l’insorgente si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni (cfr. doc. V).

1.9. In data 17 giugno 2015, il

TCA ha interpellato la Divisione giuridica dell’CO 1, la quale é stata invitata

a sostanziare l’affermazione secondo la quale l’assicurato si sarebbe ritrovato

“… in una situazione migliore rispetto a quella che avrebbe avuto se

l’infortunio non si fosse verificato ciò che non avrebbe dovuto sfuggirgli.”

(doc. VI).

La risposta

dell’amministrazione é pervenuta il 25 giugno 2015 (cfr. doc. VII + allegati).

Il patrocinatore

dell’insorgente si è espresso al riguardo in data 15 luglio 2015 (cfr. doc.

IX).

Considerandi

2.1

L’oggetto della lite é la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il condono del debito,

oppure no.

Nella misura in cui il

ricorrente contesta l’entità della somma da restituire, tali censure risultano

irricevibili, posto che la decisione formale del 24 settembre 2014, mediante la

quale l’amministrazione aveva chiesto la restituzione dell’importo di fr.

7'222.50 (doc. 146), é nel frattempo cresciuta in giudicato (con lo scritto del

4.

ottobre 2014, RI 1 ha semplicemente domandato il condono del debito - cfr.

doc. 149: “Si chiede quindi alla vostra spettabile assicurazione di esaminare

la domanda di condono …” - il corsivo é del redattore).

2.2

L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

La giurisprudenza

sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio

2007: TF) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI, conserva

tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr.

STFA C 174/04 del 27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,

ad art 25 n. 45).

L'art. 4 OPGA regola il

condono.

Se il beneficiario era in

buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia

completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente

concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

2.3

Secondo la giurisprudenza,

l’ignoranza, da parte dell’assicurato, del fatto che egli non aveva diritto

alle prestazioni versate non è sufficiente per ammettere che era in buona fede.

Occorre piuttosto che il beneficiario delle prestazioni non si sia reso

colpevole, non soltanto di un comportamento doloso, ma pure di una negligenza

grave. Ne consegue che la buona fede, quale condizione del condono, è a priori

esclusa allorquando i fatti che hanno comportato l’obbligo di restituzione –

come ad esempio una violazione del dovere di annunciare o d’informare (cfr.

art. 31 LPGA) – sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una

negligenza grave. Per contro, l’assicurato può invocare la sua buona fede se

l’atto o l’omissione costituiscono soltanto una violazione lieve dell'obbligo

di annunciare o d’informare (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 consid. 5.2 e SVR

2007.

IV Nr. 13 p. 49, entrambe con riferimenti). Si è in presenza di una

negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può

essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una

situazione identica e nelle medesime circostanze (DTF 110 V 176 consid. 3d).

Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al

momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva

o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione

era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi

menzionati).

2.4

In una

sentenza C 264/05 del 25 gennaio 2006 C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in

DLA 2005 N. 7 p. 70, relativa a un assicurato al quale la cassa di

disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità

di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua

buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di

un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti

l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore

all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente

troppo elevato.

L’Alta Corte, visto l’evidente

divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della

disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece

percepite, ha pure escluso che in concreto si trattasse di un caso di

negligenza lieve (cfr. pure la STFA C 264/05 del 25

gennaio 2006 consid. 4).

In una sentenza 35.2014.90

del 17 dicembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha pure

negato la buona fede a un assicurato che, prima di rimanere vittima di un

infortunio, aveva realizzato un reddito medio lordo pari a fr. 3'250 nel 2006 e

a fr. 4'135 nel 2007, mentre che l’assicuratore infortuni gli aveva corrisposto

indennità giornaliere per importi ben maggiori (fr. 4'905.75 nei mesi di ottobre

2007.

nonché luglio, agosto e ottobre 2009, fr. 4'589.25 nel mese di giugno 2009

e fr. 4'747.50 nel mese di settembre 2009).

Viste le cifre in gioco, il

TCA aveva ritenuto che l’assicurato non poteva in buona fede non rendersi conto

che vi fosse stato un errore nel versamento dell’indennità giornaliera.

2.5

In concreto,

l’amministrazione sostiene che l’insorgente non è in buona fede, in quanto “…

con un’adeguata e ragionevolmente esigibile attenzione egli avrebbe dovuto

riscontrare l’errore. Ha invece omesso di verificare ogni volta, con lo

scrupolo necessario, l’importo della somma versata. Le indennità giornaliere

pagate erano infatti superiori al salario percepito prima dell’infortunio.

Perlomeno avrebbe dovuto accertarsi dell’esattezza dei pagamenti.” (doc. 159).

Con riferimento a quanto

sostenuto nella risposta di causa, questo Tribunale ha chiesto alla Divisione

giuridica dell’CO 1 di sostanziare l’affermazione secondo la quale l’assicurato

si sarebbe “… ritrovato in una situazione migliore rispetto a quella che

avrebbe avuto se l’infortunio non si fosse verificato, ciò che non avrebbe dovuto

sfuggirgli.”, avendo cura d’indicare le relative cifre (cfr. doc. VI).

La risposta è pervenuta in

data 25 giugno 2015 e ha in particolare il seguente tenore:

" (…).

Prima dell’infortunio l’assicurato aveva diritto ad un’indennità

di disoccupazione giornaliera pari a fr. 131.15 netti (corrispondenti a fr.

142.85

lordi. Si veda doc. 6 notifica di infortunio LAINF per disoccupati) per

un salario annuo pari a ca. fr. 37190.- (doc. 15: informazioni salario).

Di norma, all’assicurato contro l’eventualità della disoccupazione

spettano 5 indennità giornaliere alla settimana poiché l’assicurazione contro

la disoccupazione indennizza solo i giorni feriali. Il numero di giorni feriali

cambia a seconda del mese e varia da 20 a 23 per una media di 21.7 giorni

pagati al mese (…). Anche volendo prendere un dato particolarmente favorevole

al ricorrente (23 giorni) si giunge per lui ad un’indennità di disoccupazione

pari a fr. 3'016.45 mensili circa.

Dai dati relativi ai versamenti effettuati dalla convenuta nel

periodo in cui si era erroneamente calcolata una rendita troppo elevata,

risulta che il Sig. RI 1 ha percepito dalla convenuta per esempio nel periodo

dal 15 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012 (ovverosia un periodo di circa due mesi

e mezzo): fr. 2'953.95 + fr. 1’948.35 + 3'803.40 = fr. 8'705.70 (allegato 2*).

Si tratta di una cifra più alta rispetto ai 7'541.125 che si ottengono

moltiplicando per 2.5 volte il valore citato al paragrafo precedente (cioè fr.

3'016.45).

Stesso discorso per il periodo per esempio che va dal 1° al 31

gennaio 2013 in cui l’assicurato ha percepito fr. 1948.35 + 1509.15 anche

questa cifra è superiore ai fr. 3'016.45 già calcolati per eccesso.” (doc. VII)

Chiamato ora a pronunciarsi,

questo Tribunale constata che, al momento in cui è rimasto vittima

dell’infortunio (il 12 ottobre 2012), RI 1 si trovava in disoccupazione e stava

conseguendo un guadagno intermedio, lavorando alle dipendenze della ditta __________

di __________ in qualità di aiuto giardiniere (contratto di lavoro di durata

determinata: dal 20 agosto al 30 novembre 2012 – cfr. doc. 1).

Dai conteggi agli atti

della cassa disoccupazione risulta che l’insorgente aveva un guadagno

assicurato pari a fr. 3'875 e che l’indennità giornaliera di disoccupazione

lorda ammontava a fr. 142.85 (80% di fr. 3'875 = fr. 3'100 : 21.70).

Sempre in base ai medesimi

conteggi (cfr. doc. 164, p. 1-9), le entrate lorde del ricorrente ammontavano,

nell’agosto 2012, a fr. 3'791.50 (fr. 1'784.70 quale guadagno intermedio

+ fr. 2006.80 a titolo d’indennità compensativa), nel settembre 2012, a fr.

3'424.90 (fr. 2'853.50 quale guadagno intermedio + fr. 571.40 a titolo

d’indennità compensativa) e, nell’ottobre 2012, a fr. 2'863.40 (fr.

2'192.10 quale guadagno intermedio + fr. 671.40 a titolo d’indennità compensativa).

Dai conteggi che sono

stati prodotti in corso di causa dall’assicuratore resistente si evince invece

che, posteriormente all’evento infortunistico, l’assicurato ha percepito

indennità giornaliere d’infortunio lorde (già tenuto conto della rettifica

riguardante l’importo dell’indennità giornaliera legata alla disoccupazione,

effettuata nel marzo 2013 - cfr. consid. 1.1. in fine) di circa fr. 3'700/mese (in

alcuni mesi persino inferiori a quella cifra, si vedano ad esempio i mesi di

febbraio [fr. 3'356.40], aprile [fr. 3’597] e giugno 2013 [fr. 3'282.75] – cfr.

doc. VII 2 e allegati), dunque non superiori all’importo del guadagno

assicurato LADI (fr. 3'875).

Diversamente dalla

fattispecie di cui alla STFA C 264/05 succitata in cui, a fronte di un guadagno

assicurato di fr. 1'992, nei mesi in discussione l’assicurata aveva avuto

entrate complessive (incluse le indennità di disoccupazione percepite) superiori

del 50%, secondo questa Corte, in concreto, non si può parlare di un manifesto

divario tra quanto RI 1 percepiva prima dell’infortunio e quanto invece corrispostogli

dall’istituto assicuratore resistente a titolo d’indennità giornaliera

d’infortunio a far tempo dal 15 ottobre 2013.

Oltre a ciò, va

considerato che la possibilità per l’assicurato di controllare la correttezza

dei conteggi CO 1 era resa difficile dal fatto che, nei mesi precedenti il

sinistro, egli aveva percepito, contemporaneamente, il salario pagatogli dalla

ditta __________ (peraltro di entità variabile, in funzione delle ore lavorate)

e le indennità compensative corrispostegli dalla cassa disoccupazione (anch’esse

di entità variabile, in funzione del guadagno intermedio conseguito).

Tutto ben considerato,

quindi, secondo questa Corte, il ricorrente non poteva, né avrebbe potuto

rendersi conto dell’inesattezza dei conteggi d’indennità giornaliera LAINF.

In esito a quanto precede,

occorre concludere che il presupposto della buona fede di cui agli articoli 25

cpv. 1 LPGA e 4 OPGA, è adempiuto.

Tuttavia, affinché possa

essere concesso il condono è necessario che sia soddisfatta anche l'altra

condizione cumulativa, quella della “grave difficoltà”.

Ora, l’amministrazione non

ha affrontato la questione avendo escluso il criterio della buona fede, ragione

per la quale si giustifica un rinvio degli atti all’CO 1 per esaminare tale

requisito.

2.6

Nel caso concreto, RI 1 é

rappresentato dal signor RA 1, il quale va ritenuto persona qualificata per la

questione giuridica considerata.

L'assicurato, vincente in

causa, ha dunque diritto a un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’CO 1,

affinché esamini la condizione della grave difficoltà ai sensi dell'art. 25

cpv. 1 LPGA e dell'art. 5 OPGA e si pronunci nuovamente sulla domanda di condono

dell’assicurato.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti