35.2015.31
Richiesta di restituzione i.g. indebitamente versate non contestata. Domanda di condono. Ammessa la buona fede dell'assicurato. Rinvio atti all'amm. per valutare condizione della "grave difficoltà"
18 aprile 2016Italiano14 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.31
mm
Lugano
18 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 febbraio 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 ottobre 2012, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ con un contratto di lavoro di
durata determinata (fino al 30 novembre 2012) stipulato durante il periodo di
disoccupazione e assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, é rimasto
vittima di un incidente della circolazione stradale, riportando un danno alla spalla
sinistra.
Il caso é stato assunto
dall’Istituto assicuratore che ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
In particolare, esso ha pagato
indennità giornaliere pari a fr. 62.85 per la parte di perdita di guadagno legata
all’attività alle dipendenze della ditta __________ (cfr. doc. 18) e a fr. 57.05
per la parte legata alla disoccupazione (cfr. doc. 38), per un ammontare
complessivo di fr. 119.90 (cfr. doc. 55, p. 4 e 5).
Da notare che, in un primo
tempo, l’indennità giornaliera legata alla disoccupazione era stata fissata in
fr. 48.80 (cfr. doc. 17), successivamente corretta in fr. 57.05 per tenere
conto degli assegni familiari (cfr. doc. 38).
1.2. Nel corso del mese di maggio
2014, l’assicuratore ha informato l’assicurato che l’entità dell’indennità
giornaliera legata alla disoccupazione non avrebbe dovuto essere di fr. 59.05 (recte:
fr. 57.05, n.d.r.), ma soltanto di fr. 39.05, visto che il totale delle
due indennità non poteva superare il diritto alla disoccupazione, ovvero fr.
101.90/giorno (doc. 124).
L’assicurato ha accettato
di dover restituire le prestazioni indebitamente percepite, e ciò in ragione di
fr. 300/mese trattenuti sulle indennità giornaliere a partire dal mese di
maggio 2014 (cfr. doc. 126).
1.3. Con decisione formale del 23
settembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, l’amministrazione ha
dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni in relazione alle
conseguenze dell’infortunio assicurato a decorrere dal 1° ottobre 2014 (cfr.
doc. 145).
1.4. In data 24 settembre 2014,
l’assicuratore infortuni ha rilasciato una seconda decisione formale mediante
la quale ha chiesto a RI 1 la restituzione dell’importo di fr. 7'222.50,
corrispondente al saldo delle indennità versategli a torto (cfr. doc. 146).
1.5. Il 4 ottobre 2014, per il
tramite del suo patrocinatore, l’assicurato ha chiesto che il debito residuo
gli venisse condonato (cfr. doc. 149).
Con decisione formale del
14 gennaio 2015, l’CO 1 ha respinto la domanda di condono, ritenendo inadempiuta
la condizione della buona fede (doc. 159).
A seguito dell’opposizione
interposta da RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 160), in data 6 febbraio
2015, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. 166).
1.6. Con tempestivo ricorso, RI 1,
sempre rappresentato da RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione
impugnata, all’CO 1 venisse ordinato di condonare il debito residuo, argomentando
in particolare quanto segue:
" (…).
In riferimento al punto 6, 7, 8 e 9 della decisione impugnata, si
contesta il fatto che il signor RI 1 non é in buona fede nella sua richiesta di
condono dell’importo di fr. 7222.50 chiesto in restituzione dalla CO 1, vedi
decisione citata.
In ordine:
il signor RI 1 lavorava per la ditta __________ di __________ con
un salario base di fr. 19.20 che con le relative indennità ammonta a fr. 23.34
per un’indennità solo per la ditta __________ di fr. 111.73. Per la Cassa
disoccupazione l’indennità di riferimento era di fr. 149.75. Preso atto di
questo calcolo, in sé la decisione del calcolo dell’indennità effettuata dalla CO
1 non é corretta.
(…).
Era quindi impossibile per l’assicurato verificare che il calcolo
della CO 1 non era corretto, visto anche il doppio conteggio che riceveva, visto
che tra l’altro non aveva più un rapporto di lavoro con la ditta __________ e
che l’__________ ha dovuto chiedere alla ditta le relative buste paga. Si é
trattato di un errore della CO 1 e ritengo pretestuoso incolpare il mio
cliente. È troppo semplice e scorretto …
Ritengo pertanto che non si possa correttamente affermare da parte
della CO 1 che il signor RI 1 non era in buona fede.
Per quanto concerne l’indennità dalla CO 1 versata, tenendo conto
della compensazione, la CO 1 non ha nemmeno tenuto conto dell’importo minimo
legale che spettava al signor RI 1, in barba anche ai disposti di legge
esistente.” (doc. I)
1.7. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.8. In corso di causa,
l’insorgente si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (cfr. doc. V).
1.9. In data 17 giugno 2015, il
TCA ha interpellato la Divisione giuridica dell’CO 1, la quale é stata invitata
a sostanziare l’affermazione secondo la quale l’assicurato si sarebbe ritrovato
“… in una situazione migliore rispetto a quella che avrebbe avuto se
l’infortunio non si fosse verificato ciò che non avrebbe dovuto sfuggirgli.”
(doc. VI).
La risposta
dell’amministrazione é pervenuta il 25 giugno 2015 (cfr. doc. VII + allegati).
Il patrocinatore
dell’insorgente si è espresso al riguardo in data 15 luglio 2015 (cfr. doc.
IX).
Considerandi
2.1
L’oggetto della lite é la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il condono del debito,
oppure no.
Nella misura in cui il
ricorrente contesta l’entità della somma da restituire, tali censure risultano
irricevibili, posto che la decisione formale del 24 settembre 2014, mediante la
quale l’amministrazione aveva chiesto la restituzione dell’importo di fr.
7'222.50 (doc. 146), é nel frattempo cresciuta in giudicato (con lo scritto del
4.
ottobre 2014, RI 1 ha semplicemente domandato il condono del debito - cfr.
doc. 149: “Si chiede quindi alla vostra spettabile assicurazione di esaminare
la domanda di condono …” - il corsivo é del redattore).
2.2
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
La giurisprudenza
sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio
2007: TF) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI, conserva
tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr.
STFA C 174/04 del 27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,
ad art 25 n. 45).
L'art. 4 OPGA regola il
condono.
Se il beneficiario era in
buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia
completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
2.3
Secondo la giurisprudenza,
l’ignoranza, da parte dell’assicurato, del fatto che egli non aveva diritto
alle prestazioni versate non è sufficiente per ammettere che era in buona fede.
Occorre piuttosto che il beneficiario delle prestazioni non si sia reso
colpevole, non soltanto di un comportamento doloso, ma pure di una negligenza
grave. Ne consegue che la buona fede, quale condizione del condono, è a priori
esclusa allorquando i fatti che hanno comportato l’obbligo di restituzione –
come ad esempio una violazione del dovere di annunciare o d’informare (cfr.
art. 31 LPGA) – sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una
negligenza grave. Per contro, l’assicurato può invocare la sua buona fede se
l’atto o l’omissione costituiscono soltanto una violazione lieve dell'obbligo
di annunciare o d’informare (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 consid. 5.2 e SVR
2007.
IV Nr. 13 p. 49, entrambe con riferimenti). Si è in presenza di una
negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può
essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una
situazione identica e nelle medesime circostanze (DTF 110 V 176 consid. 3d).
Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al
momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva
o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione
era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi
menzionati).
2.4
In una
sentenza C 264/05 del 25 gennaio 2006 C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in
DLA 2005 N. 7 p. 70, relativa a un assicurato al quale la cassa di
disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità
di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua
buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di
un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti
l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore
all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente
troppo elevato.
L’Alta Corte, visto l’evidente
divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della
disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece
percepite, ha pure escluso che in concreto si trattasse di un caso di
negligenza lieve (cfr. pure la STFA C 264/05 del 25
gennaio 2006 consid. 4).
In una sentenza 35.2014.90
del 17 dicembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha pure
negato la buona fede a un assicurato che, prima di rimanere vittima di un
infortunio, aveva realizzato un reddito medio lordo pari a fr. 3'250 nel 2006 e
a fr. 4'135 nel 2007, mentre che l’assicuratore infortuni gli aveva corrisposto
indennità giornaliere per importi ben maggiori (fr. 4'905.75 nei mesi di ottobre
2007.
nonché luglio, agosto e ottobre 2009, fr. 4'589.25 nel mese di giugno 2009
e fr. 4'747.50 nel mese di settembre 2009).
Viste le cifre in gioco, il
TCA aveva ritenuto che l’assicurato non poteva in buona fede non rendersi conto
che vi fosse stato un errore nel versamento dell’indennità giornaliera.
2.5
In concreto,
l’amministrazione sostiene che l’insorgente non è in buona fede, in quanto “…
con un’adeguata e ragionevolmente esigibile attenzione egli avrebbe dovuto
riscontrare l’errore. Ha invece omesso di verificare ogni volta, con lo
scrupolo necessario, l’importo della somma versata. Le indennità giornaliere
pagate erano infatti superiori al salario percepito prima dell’infortunio.
Perlomeno avrebbe dovuto accertarsi dell’esattezza dei pagamenti.” (doc. 159).
Con riferimento a quanto
sostenuto nella risposta di causa, questo Tribunale ha chiesto alla Divisione
giuridica dell’CO 1 di sostanziare l’affermazione secondo la quale l’assicurato
si sarebbe “… ritrovato in una situazione migliore rispetto a quella che
avrebbe avuto se l’infortunio non si fosse verificato, ciò che non avrebbe dovuto
sfuggirgli.”, avendo cura d’indicare le relative cifre (cfr. doc. VI).
La risposta è pervenuta in
data 25 giugno 2015 e ha in particolare il seguente tenore:
" (…).
Prima dell’infortunio l’assicurato aveva diritto ad un’indennità
di disoccupazione giornaliera pari a fr. 131.15 netti (corrispondenti a fr.
142.85
lordi. Si veda doc. 6 notifica di infortunio LAINF per disoccupati) per
un salario annuo pari a ca. fr. 37190.- (doc. 15: informazioni salario).
Di norma, all’assicurato contro l’eventualità della disoccupazione
spettano 5 indennità giornaliere alla settimana poiché l’assicurazione contro
la disoccupazione indennizza solo i giorni feriali. Il numero di giorni feriali
cambia a seconda del mese e varia da 20 a 23 per una media di 21.7 giorni
pagati al mese (…). Anche volendo prendere un dato particolarmente favorevole
al ricorrente (23 giorni) si giunge per lui ad un’indennità di disoccupazione
pari a fr. 3'016.45 mensili circa.
Dai dati relativi ai versamenti effettuati dalla convenuta nel
periodo in cui si era erroneamente calcolata una rendita troppo elevata,
risulta che il Sig. RI 1 ha percepito dalla convenuta per esempio nel periodo
dal 15 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012 (ovverosia un periodo di circa due mesi
e mezzo): fr. 2'953.95 + fr. 1’948.35 + 3'803.40 = fr. 8'705.70 (allegato 2*).
Si tratta di una cifra più alta rispetto ai 7'541.125 che si ottengono
moltiplicando per 2.5 volte il valore citato al paragrafo precedente (cioè fr.
3'016.45).
Stesso discorso per il periodo per esempio che va dal 1° al 31
gennaio 2013 in cui l’assicurato ha percepito fr. 1948.35 + 1509.15 anche
questa cifra è superiore ai fr. 3'016.45 già calcolati per eccesso.” (doc. VII)
Chiamato ora a pronunciarsi,
questo Tribunale constata che, al momento in cui è rimasto vittima
dell’infortunio (il 12 ottobre 2012), RI 1 si trovava in disoccupazione e stava
conseguendo un guadagno intermedio, lavorando alle dipendenze della ditta __________
di __________ in qualità di aiuto giardiniere (contratto di lavoro di durata
determinata: dal 20 agosto al 30 novembre 2012 – cfr. doc. 1).
Dai conteggi agli atti
della cassa disoccupazione risulta che l’insorgente aveva un guadagno
assicurato pari a fr. 3'875 e che l’indennità giornaliera di disoccupazione
lorda ammontava a fr. 142.85 (80% di fr. 3'875 = fr. 3'100 : 21.70).
Sempre in base ai medesimi
conteggi (cfr. doc. 164, p. 1-9), le entrate lorde del ricorrente ammontavano,
nell’agosto 2012, a fr. 3'791.50 (fr. 1'784.70 quale guadagno intermedio
+ fr. 2006.80 a titolo d’indennità compensativa), nel settembre 2012, a fr.
3'424.90 (fr. 2'853.50 quale guadagno intermedio + fr. 571.40 a titolo
d’indennità compensativa) e, nell’ottobre 2012, a fr. 2'863.40 (fr.
2'192.10 quale guadagno intermedio + fr. 671.40 a titolo d’indennità compensativa).
Dai conteggi che sono
stati prodotti in corso di causa dall’assicuratore resistente si evince invece
che, posteriormente all’evento infortunistico, l’assicurato ha percepito
indennità giornaliere d’infortunio lorde (già tenuto conto della rettifica
riguardante l’importo dell’indennità giornaliera legata alla disoccupazione,
effettuata nel marzo 2013 - cfr. consid. 1.1. in fine) di circa fr. 3'700/mese (in
alcuni mesi persino inferiori a quella cifra, si vedano ad esempio i mesi di
febbraio [fr. 3'356.40], aprile [fr. 3’597] e giugno 2013 [fr. 3'282.75] – cfr.
doc. VII 2 e allegati), dunque non superiori all’importo del guadagno
assicurato LADI (fr. 3'875).
Diversamente dalla
fattispecie di cui alla STFA C 264/05 succitata in cui, a fronte di un guadagno
assicurato di fr. 1'992, nei mesi in discussione l’assicurata aveva avuto
entrate complessive (incluse le indennità di disoccupazione percepite) superiori
del 50%, secondo questa Corte, in concreto, non si può parlare di un manifesto
divario tra quanto RI 1 percepiva prima dell’infortunio e quanto invece corrispostogli
dall’istituto assicuratore resistente a titolo d’indennità giornaliera
d’infortunio a far tempo dal 15 ottobre 2013.
Oltre a ciò, va
considerato che la possibilità per l’assicurato di controllare la correttezza
dei conteggi CO 1 era resa difficile dal fatto che, nei mesi precedenti il
sinistro, egli aveva percepito, contemporaneamente, il salario pagatogli dalla
ditta __________ (peraltro di entità variabile, in funzione delle ore lavorate)
e le indennità compensative corrispostegli dalla cassa disoccupazione (anch’esse
di entità variabile, in funzione del guadagno intermedio conseguito).
Tutto ben considerato,
quindi, secondo questa Corte, il ricorrente non poteva, né avrebbe potuto
rendersi conto dell’inesattezza dei conteggi d’indennità giornaliera LAINF.
In esito a quanto precede,
occorre concludere che il presupposto della buona fede di cui agli articoli 25
cpv. 1 LPGA e 4 OPGA, è adempiuto.
Tuttavia, affinché possa
essere concesso il condono è necessario che sia soddisfatta anche l'altra
condizione cumulativa, quella della “grave difficoltà”.
Ora, l’amministrazione non
ha affrontato la questione avendo escluso il criterio della buona fede, ragione
per la quale si giustifica un rinvio degli atti all’CO 1 per esaminare tale
requisito.
2.6
Nel caso concreto, RI 1 é
rappresentato dal signor RA 1, il quale va ritenuto persona qualificata per la
questione giuridica considerata.
L'assicurato, vincente in
causa, ha dunque diritto a un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’CO 1,
affinché esamini la condizione della grave difficoltà ai sensi dell'art. 25
cpv. 1 LPGA e dell'art. 5 OPGA e si pronunci nuovamente sulla domanda di condono
dell’assicurato.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti