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Decisione

35.2015.32

L'assicuratore LAINF,ritenuto dal profilo medico lo stato di salute dell'assicurato stabilizzato,ha correttamente posto fine alle prestazioni di corta durata

18 giugno 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Ad oggi, il legale del

ricorrente non ha prodotto l’ipotetica valutazione peritale di parte

preannunciata nel ricorso cautelativo del 3 marzo 2015.

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Oggetto del contendere è unicamente

la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre termine alle

prestazioni di corta durata a contare dal 1° luglio 2014, oppure no.

Non è invece contestata,

come del resto già indicato nella decisione su opposizione impugnata,

l’attribuzione all’assicurato di un’IMI del 5%, né l’eventuale diritto ad una

rendita di invalidità, questione quest’ultima che, come indicato

dall’amministrazione, verrà valutata solo una volta cessata l’inabilità

lavorativa completa derivante dalle affezioni di natura extra-infortunistica.

2.3

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio e, in

applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente

incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto

all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv.

1.

LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

In una sentenza

8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo espresso nei

termini seguenti:

" Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce a

persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1° gennaio

2003.

art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare il

concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung"

e "sensible amélioration" nella versione tedesca e francese dell'art.

19.

cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un

recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in

seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che

il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano,

così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF 134

V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenze del Tribunale federale

delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001,

consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo

stesso vale per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi

di un danno alla salute stazionario per un periodo limitato nel tempo (v.

ancora sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20

maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1,

non pubblicato, e 3).“

Se, al momento

dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in

capitale. L'erogazione di indennità giornaliere cessa comunque con il diritto

alle prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella

misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione

all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4

Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha

fondato la decisione di negare il proprio obbligo ad ulteriori prestazioni di

corta durata in relazione al danno alla mano sinistra, sulla base del parere

espresso dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nonché medico __________

dell’amministrazione.

Nel proprio referto del 13

giugno 2014 concernente la visita medica __________ del 15 maggio 2014 il dr. __________,

dopo aver riassunto gli atti, le dichiarazioni del paziente e i reperti, ha

posto la diagnosi di “stato dopo trauma contusivo mano sinistra 30.6.2011;

stato dopo neurolisi del nervo mediano, aponeurectomia palmare e

sinovialectomia con incisione del cingolo A1 digitus III e IV mano sinistra il

6.9

; stato dopo incisione cicatriziale digitus II, III e IV a sinistra il

2.5.2012

dott. __________; stato dopo ricostruzione del cingolo A1 e A2 digitus

III e IV mano sinistra paratendine del muscolo palmare lungus a sinistra e

tendine dei sensori del piede sinistro (D2 e D3) il 22.1.2013 dopo

insufficienza del cingolo A1 e A2 digitus III e IV mano sinistra” (doc. 209).

Il dr. __________ ha

riscontrato che “negli atti dell’ultimo anno si nota un leggero miglioramento

della situazione, mentre negli ultimi mesi del 2014 si rileva una situazione

stazionaria ma con un leggero aumento della forza e mobilità rispetto

all’ultima visita presso il Prof. __________ del mese di febbraio 2014”.

Lo specialista in

chirurgia ortopedica ha aggiunto che “non sono previste terapie o

diagnostiche”, ritenendo l’assicurato abile al lavoro nella misura massima

possibile, nel rispetto dei suoi limiti funzionali (doc. 209).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi dalle conclusioni del dr. __________ a proposito della

stabilizzazione della situazione dell’assicurato a livello della mano sinistra,

le quali, del resto, trovano conferma nella valutazione eseguita in data 5

febbraio 2014 dal Prof. dr. med. __________, specialista in medicina della mano

della __________ di __________.

Il Prof. __________,

infatti, nella valutazione eseguita ad un anno dall’intervento di ricostruzione

del cingolo A1 e A2 digitus III e IV mano sinistra del 22 gennaio 2013 da egli

stesso eseguito, ha riscontrato una situazione stabile e invariata rispetto

alla precedente visita del mese di settembre 2013, non ritenendo indicato né un

nuovo intervento, né ulteriori terapie.

Dal referto del 5 febbraio

2014.

risulta infatti quanto segue:

" (…)

Beurteilung und Procedere

(vidit et dixit Prof. __________)

Sei der Vorkontrolle im September 2013 unveränderte Situation. Die

rekonstruierten Ringbänder sind kompetent, einzig der Faustschluss inkomplett

und schwach. Unserer Ansicht kann dies nicht durch eine neuerkliche Operation

im Sinne einer Tendolyse zuverlässig verbesert werden.

Zudem wünscht der Patient auch keine weiteren

Eingriff. Unserer Ansicht nach ist die Behandlung abgeschlossen. Weitere

Massnahmen in Form von Ergotherapie oder Schienenbehandlung sind nun nicht mehr

notwendig.” (Doc. 181)

Il TCA evidenzia, inoltre,

che le conclusioni del dr. __________, fondate anche sulle motivate

considerazioni del Prof. __________, non sono state contraddette da

certificazioni medico-specialistiche in grado di metterne in dubbio

l’attendibilità.

Al contrario, questo

Tribunale rileva che, nonostante il patrocinatore del ricorrente abbia a più

riprese, sia nel corso della procedura di opposizione, sia in sede ricorsuale,

preannunciato la trasmissione di una perizia di parte atta a dimostrare la

mancata stabilizzazione dei disturbi che affliggono l’interessato alla mano

sinistra, ad oggi nulla di tutto ciò sia pervenuto al TCA.

Dagli atti all’incarto

risulta unicamente che con scritto del 9 febbraio 2015 il dr. __________, primario

di ortopedia e chirurgia della mano della __________ di __________ - contattato

dalla curante dell’assicurato, dr.ssa __________, al fine di ottenere una

valutazione - abbia interpellato il medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, dr.

__________, chiedendogli - dopo avere constatato dagli atti che l’assicurato

era stato sottoposto alle molto competenti cure del dr. __________ e del Prof. __________

- se l’iniziativa della dr.ssa __________ fosse supportata dall’CO 1 e,

nell’affermativa, quali domande e investigazioni fossero da mettere in atto

(doc. 251).

A tale scritto del 9

febbraio 2015 non è seguito, sino ad oggi, alcun tipo di referto da parte del

dr. __________.

Il patrocinatore del

ricorrente, d’altronde, nel ricorso cautelare del 3 marzo 2015, non ha affermato

che l’assicurato sia stato visitato dal dr. __________, né che una visita

presso tale specialista sia stata prevista e in quale data, ma si è limitato ad

indicare che “si rinvia dunque su tale questione al rapporto medico

(contro-perizia) che il signor RI 1 si sta attivando per fare allestire”,

concludendo che “il presente ricorso viene pertanto inoltrato in forma

cautelativa nell’attesa di poter presentare una controperizia di parte” (doc.

I).

Nonostante il carattere

cautelare del ricorso, il legale del ricorrente, ad oggi, non ha dato seguito a

quanto preannunciato in sede ricorsuale.

Ora, come già

correttamente indicato dall’amministrazione nella decisione su opposizione

impugnata – laddove ha espressamente osservato che “la CO 1 non intende

sospendere sine die la procedura di opposizione nell’attesa di un eventuale

rapporto peritale” - il TCA non ritiene di dovere aspettare oltre, posto che è

dal 18 novembre 2014 che lo studio legale che rappresenta l’assicurato paventa

la possibilità di produrre una perizia di parte (cfr. doc. 242, 244, 249 e doc.

I), senza poi, di fatto, trasmettere all’amministrazione, prima, e al

Tribunale, poi, alcunché.

Va qui ricordato che se,

da una parte, la procedura davanti

al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva

che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata

dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 193

consid. 2 pag. 195; 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 139 V 176 consid. 5.2 pag. 185; 138 V

218.

consid. 6 pag. 221; 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Stante quanto appena

esposto, alla luce delle motivate conclusioni del dr. __________ supportate

dall’autorevole valutazione del Prof. __________, questa Corte ritiene che

l’assicuratore infortuni convenuto era legittimato a dichiarare stabilizzate le

condizioni di salute infortunistiche dell’assicurato e, quindi, in virtù dell’art.

19.

cpv. 1 LAINF, a porre fine alle prestazioni di corta durata.

In esito alle

considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata merita

conferma in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti