35.2015.32
L'assicuratore LAINF,ritenuto dal profilo medico lo stato di salute dell'assicurato stabilizzato,ha correttamente posto fine alle prestazioni di corta durata
18 giugno 2015Italiano14 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.32
cr
Lugano
18 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 febbraio 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 30 giugno 2011 RI 1,
nato nel 1958, di professione muratore, mentre stava scaricando in cantiere il
beton da una benna ha riportato un trauma da schiacciamento del braccio e della
mano sinistra (doc. 1).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con scritto del 13 giugno
2014, l’CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione del versamento delle
prestazioni di breve durata dal 1° luglio 2014, essendo la situazione
stabilizzata e avendo egli recuperato una piena capacità lavorativa in attività
adatte (doc. 207).
Con decisione formale del
26 settembre 2014, l’CO 1 ha sospeso il versamento delle prestazioni di breve
durata a contare dal 1° luglio 2014.
Quanto ad eventuali
prestazioni di lunga durata, l’CO 1 ha rilevato che oltre ai postumi
infortunistici l’assicurato è affetto pure da tubercolosi polmonare, non in
relazione causale con l’infortunio, che lo rende totalmente inabile al lavoro e
per la quale egli a partire dal 1° luglio 2014 percepisce da parte di __________
un’indennità giornaliera di malattia del 100%.
L’amministrazione ha
indicato che “in considerazione di questo fatto, conformemente alla
giurisprudenza in vigore (DTF 135 V 269 e TF 8C_630/2007) dal 1.5.2014 è
avvenuto un superamento della causalità tra malattia e infortunio. Non sono
pertanto soddisfatte le premesse per l’assegnazione di prestazioni di rendita
LAINF”, aggiungendo che “quando non sussisterà più inabilità lavorativa
completa per le affezioni extra-infortunistiche, provvederemo d’ufficio (se
verremo informati) o su richiesta di parte, ad esaminare il diritto alla
rendita LAINF per i soli postumi infortunistici e rilasceremo una nuova
decisione suscettibile di opposizione”.
L’assicuratore LAINF ha,
infine, attribuito all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità del
5% (doc. 229).
A seguito dell’opposizione
cautelativa interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato - con la quale
veniva contestata unicamente la sospensione delle prestazioni di corta durata (cfr.
doc. 236) - e dopo avere concesso al rappresentante legale, a due riprese, una
proroga del termine per motivare l’opposizione cautelativa - di modo da poter
produrre un secondo parere medico (cfr. doc. 242-246), di fatto mai prodotto,
ritenuto che con scritto del 30 gennaio 2015 l’avv. __________ dello studio
legale RA 1 ha comunicato che l’interessato “si è sottoposto ad una visita
presso uno specialista della mano che tuttavia ha comunicato di non potere
allestire alcun referto peritale in proposito” e “sta ora valutando se
sottoporre il suo caso ad uno specialista in Svizzera interna” (doc. 249) - in
data 3 febbraio 2015 l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua
prima decisione, sottolineando come “al più tardi a partire dal 1° luglio 2014
non sussisteva più alcuna terapia atta a migliorare notevolmente la capacità di
guadagno dell’assicurato in relazione con il danno post-infortunistico alla
mano destra”.
L’amministrazione ha
inoltre rilevato che “dagli atti risulta che l’__________ intende sospendere il
versamento delle indennità malattia con il 28 febbraio 2015”, invitando quindi il legale dell’interessato “a comunicare alla CO 1 se intende o meno
accettare tale presa di posizione. In caso di risposta positiva la CO 1, così
come già preannunciato nell’impugnata decisione, esaminerà se a partire dal 1°
marzo 2015 sussiste un’incapacità di guadagno e, al termine degli accertamenti
necessari, rilascerà una nuova decisione formale suscettibile di opposizione” (doc.
250).
1.3. Con tempestivo ricorso
cautelativo del 3 marzo 2015 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata con la quale
l’amministrazione ha proceduto alla chiusura del caso.
Sostanzialmente il legale
ha contestato che la situazione medica dell’assicurato possa considerarsi
stabilizzata e che lo stesso possa essere ritenuto abile al lavoro al 100% in
attività adeguate, osservando che “lo scrivente non dispone delle conoscenze
mediche necessarie a meglio argomentare la posizione del ricorrente, si rinvia
dunque su tale questione al rapporto medico (contro-perizia) che il signor RI 1
si sta attivando per fare allestire” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.5. Ad oggi, il legale del
ricorrente non ha prodotto l’ipotetica valutazione peritale di parte
preannunciata nel ricorso cautelativo del 3 marzo 2015.
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Oggetto del contendere è unicamente
la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre termine alle
prestazioni di corta durata a contare dal 1° luglio 2014, oppure no.
Non è invece contestata,
come del resto già indicato nella decisione su opposizione impugnata,
l’attribuzione all’assicurato di un’IMI del 5%, né l’eventuale diritto ad una
rendita di invalidità, questione quest’ultima che, come indicato
dall’amministrazione, verrà valutata solo una volta cessata l’inabilità
lavorativa completa derivante dalle affezioni di natura extra-infortunistica.
2.3
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio e, in
applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente
incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto
all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv.
1.
LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
In una sentenza
8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo espresso nei
termini seguenti:
" Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce a
persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1° gennaio
2003.
art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare il
concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung"
e "sensible amélioration" nella versione tedesca e francese dell'art.
19.
cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un
recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in
seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che
il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano,
così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF 134
V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenze del Tribunale federale
delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001,
consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo
stesso vale per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi
di un danno alla salute stazionario per un periodo limitato nel tempo (v.
ancora sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20
maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1,
non pubblicato, e 3).“
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in
capitale. L'erogazione di indennità giornaliere cessa comunque con il diritto
alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4
Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha
fondato la decisione di negare il proprio obbligo ad ulteriori prestazioni di
corta durata in relazione al danno alla mano sinistra, sulla base del parere
espresso dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nonché medico __________
dell’amministrazione.
Nel proprio referto del 13
giugno 2014 concernente la visita medica __________ del 15 maggio 2014 il dr. __________,
dopo aver riassunto gli atti, le dichiarazioni del paziente e i reperti, ha
posto la diagnosi di “stato dopo trauma contusivo mano sinistra 30.6.2011;
stato dopo neurolisi del nervo mediano, aponeurectomia palmare e
sinovialectomia con incisione del cingolo A1 digitus III e IV mano sinistra il
6.9
; stato dopo incisione cicatriziale digitus II, III e IV a sinistra il
2.5.2012
dott. __________; stato dopo ricostruzione del cingolo A1 e A2 digitus
III e IV mano sinistra paratendine del muscolo palmare lungus a sinistra e
tendine dei sensori del piede sinistro (D2 e D3) il 22.1.2013 dopo
insufficienza del cingolo A1 e A2 digitus III e IV mano sinistra” (doc. 209).
Il dr. __________ ha
riscontrato che “negli atti dell’ultimo anno si nota un leggero miglioramento
della situazione, mentre negli ultimi mesi del 2014 si rileva una situazione
stazionaria ma con un leggero aumento della forza e mobilità rispetto
all’ultima visita presso il Prof. __________ del mese di febbraio 2014”.
Lo specialista in
chirurgia ortopedica ha aggiunto che “non sono previste terapie o
diagnostiche”, ritenendo l’assicurato abile al lavoro nella misura massima
possibile, nel rispetto dei suoi limiti funzionali (doc. 209).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi dalle conclusioni del dr. __________ a proposito della
stabilizzazione della situazione dell’assicurato a livello della mano sinistra,
le quali, del resto, trovano conferma nella valutazione eseguita in data 5
febbraio 2014 dal Prof. dr. med. __________, specialista in medicina della mano
della __________ di __________.
Il Prof. __________,
infatti, nella valutazione eseguita ad un anno dall’intervento di ricostruzione
del cingolo A1 e A2 digitus III e IV mano sinistra del 22 gennaio 2013 da egli
stesso eseguito, ha riscontrato una situazione stabile e invariata rispetto
alla precedente visita del mese di settembre 2013, non ritenendo indicato né un
nuovo intervento, né ulteriori terapie.
Dal referto del 5 febbraio
2014.
risulta infatti quanto segue:
" (…)
Beurteilung und Procedere
(vidit et dixit Prof. __________)
Sei der Vorkontrolle im September 2013 unveränderte Situation. Die
rekonstruierten Ringbänder sind kompetent, einzig der Faustschluss inkomplett
und schwach. Unserer Ansicht kann dies nicht durch eine neuerkliche Operation
im Sinne einer Tendolyse zuverlässig verbesert werden.
Zudem wünscht der Patient auch keine weiteren
Eingriff. Unserer Ansicht nach ist die Behandlung abgeschlossen. Weitere
Massnahmen in Form von Ergotherapie oder Schienenbehandlung sind nun nicht mehr
notwendig.” (Doc. 181)
Il TCA evidenzia, inoltre,
che le conclusioni del dr. __________, fondate anche sulle motivate
considerazioni del Prof. __________, non sono state contraddette da
certificazioni medico-specialistiche in grado di metterne in dubbio
l’attendibilità.
Al contrario, questo
Tribunale rileva che, nonostante il patrocinatore del ricorrente abbia a più
riprese, sia nel corso della procedura di opposizione, sia in sede ricorsuale,
preannunciato la trasmissione di una perizia di parte atta a dimostrare la
mancata stabilizzazione dei disturbi che affliggono l’interessato alla mano
sinistra, ad oggi nulla di tutto ciò sia pervenuto al TCA.
Dagli atti all’incarto
risulta unicamente che con scritto del 9 febbraio 2015 il dr. __________, primario
di ortopedia e chirurgia della mano della __________ di __________ - contattato
dalla curante dell’assicurato, dr.ssa __________, al fine di ottenere una
valutazione - abbia interpellato il medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, dr.
__________, chiedendogli - dopo avere constatato dagli atti che l’assicurato
era stato sottoposto alle molto competenti cure del dr. __________ e del Prof. __________
- se l’iniziativa della dr.ssa __________ fosse supportata dall’CO 1 e,
nell’affermativa, quali domande e investigazioni fossero da mettere in atto
(doc. 251).
A tale scritto del 9
febbraio 2015 non è seguito, sino ad oggi, alcun tipo di referto da parte del
dr. __________.
Il patrocinatore del
ricorrente, d’altronde, nel ricorso cautelare del 3 marzo 2015, non ha affermato
che l’assicurato sia stato visitato dal dr. __________, né che una visita
presso tale specialista sia stata prevista e in quale data, ma si è limitato ad
indicare che “si rinvia dunque su tale questione al rapporto medico
(contro-perizia) che il signor RI 1 si sta attivando per fare allestire”,
concludendo che “il presente ricorso viene pertanto inoltrato in forma
cautelativa nell’attesa di poter presentare una controperizia di parte” (doc.
I).
Nonostante il carattere
cautelare del ricorso, il legale del ricorrente, ad oggi, non ha dato seguito a
quanto preannunciato in sede ricorsuale.
Ora, come già
correttamente indicato dall’amministrazione nella decisione su opposizione
impugnata – laddove ha espressamente osservato che “la CO 1 non intende
sospendere sine die la procedura di opposizione nell’attesa di un eventuale
rapporto peritale” - il TCA non ritiene di dovere aspettare oltre, posto che è
dal 18 novembre 2014 che lo studio legale che rappresenta l’assicurato paventa
la possibilità di produrre una perizia di parte (cfr. doc. 242, 244, 249 e doc.
I), senza poi, di fatto, trasmettere all’amministrazione, prima, e al
Tribunale, poi, alcunché.
Va qui ricordato che se,
da una parte, la procedura davanti
al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva
che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata
dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 193
consid. 2 pag. 195; 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 139 V 176 consid. 5.2 pag. 185; 138 V
218.
consid. 6 pag. 221; 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Stante quanto appena
esposto, alla luce delle motivate conclusioni del dr. __________ supportate
dall’autorevole valutazione del Prof. __________, questa Corte ritiene che
l’assicuratore infortuni convenuto era legittimato a dichiarare stabilizzate le
condizioni di salute infortunistiche dell’assicurato e, quindi, in virtù dell’art.
19.
cpv. 1 LAINF, a porre fine alle prestazioni di corta durata.
In esito alle
considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata merita
conferma in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti