35.2015.34
Domanda d'aumento grado d'invalidità. Rinvio atti all'amministrazione per valutare se, nonostante il danno uditivo (peggiorato rispetto al momento della costituzione della rendita), l'ass. é ancora in
18 giugno 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.34
mm
Lugano
18 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 febbraio 2015 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 aprile 1994, RI 1,
a quel momento dipendente del __________ in qualità di carpentiere e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima di
un trauma acustico (cfr. doc. 1 e doc. 9).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Per tener conto delle sequele
dell’evento traumatico, con decisione formale del 9 aprile 2002,
l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita
d’invalidità del 36% a decorrere dal 1° ottobre 1999 (cfr. doc. 129).
A RI 1 è pure stata
riconosciuta, in tre tranche diverse, un’indennità per menomazione
all’integrità complessiva del 60% (di cui il 10% per i disturbi dell’equilibrio
e il 5% per il tinnitus - cfr. doc. 58, doc. 129 e doc. 168).
1.3. Nel corso del mese di
dicembre 2011, l’assicurato ha annunciato all’assicuratore un peggioramento del
suo stato di salute infortunistico (doc. 169).
Con decisione formale del
23 marzo 2012 (cfr. doc. 176), poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc.
182), l’amministrazione ha attribuito all’assicurato un’IMI aggiuntiva del 10%
per tener conto del peggioramento dell’udito all’orecchio sinistro, mentre gli
ha negato un aumento del grado dell’invalidità.
1.4. In data 23 agosto 2012, RI 1
ha nuovamente chiesto un aumento della rendita d’invalidità in vigore (cfr.
doc. 183).
Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 15 gennaio 2015,
l’Istituto assicuratore ha negato che fossero adempiuti i presupposti per
procedere a una revisione della rendita d’invalidità in vigore (cfr. doc. 246).
A seguito dell’opposizione
interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 251), in data 16
febbraio 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. 252).
1.5. Con tempestivo ricorso del 10
marzo 2015, RI 1, sempre rappresentato dal RA 1, ha chiesto, in via principale,
che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 50%
almeno e, in subordine, l’allestimento di una perizia specialistica per
valutare la capacità lavorativa residua, argomentando in particolare quanto
segue:
" (…).
Il ricorrente fa tuttavia valere che, contrariamente a quanto
afferma l’intimata, ronzii e vertigini (queste già documentate agli atti
dell’intimata come danno di origine traumatica) dopo un periodo di relativa
stabilità sono nuovamente peggiorati - e dunque per nulla scomparsi come si
sarebbe eventualmente potuto dedurre dalla visita specialistica svoltasi il 12
aprile 2013 presso l’Ospedale __________ di __________ nella quale si parla di
una situazione apparentemente stabilizzata - e che egli per effetto della quasi
sordità completa e dei ricorrenti episodi vertiginosi si sente molto insicuro
anche solo nella deambulazione e negli spostamenti quotidiani e ancor
maggiormente nello svolgimento di un’attività lavorativa.
Il ricorrente - da anni disoccupato e svolgente solo attività
leggere di ripiego, anche queste con fatica e limitazioni dovute allo stato
sopra descritto - fa inoltre notare che la riserva formulata ben due volte dal
medico della CO 1, Dr. __________, circa l’esigibilità lavorativa (vedi sopra)
non é mai stata oggetto di un’ulteriore verifica da parte dell’intimata, ossia
che non c’é stata nessun’indagine concreta in ambiente di lavoro a verifica del
comportamento concreto del ricorrente.
Di conseguenza, il ricorrente ritiene che gli effetti del notevole
danno di indubbia causalità traumatica non siano stati valutati con la dovuta
diligenza e che la documentazione medica e amministrativa sulla quale
l’intimata fonda la decisione di negare un aumento della rendita d’invalidità
sia incompleta. Egli respinge inoltre come non qualificate le asserzioni
dell’intimata secondo le quali egli già da anni si professa inabile al lavoro,
per cui non potrebbe esserci peggioramento.”
(doc. I)
1.6. L’CO 1, in risposta, chiede
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare l’aumento della rendita
d’invalidità in vigore, oppure no.
2.3. Secondo l'art. 17 cpv. 1
LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata
ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il
grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente
aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF -
analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga
all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in
cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione
ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e
non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata
viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
114).
La revisione presuppone,
dunque, che l'invalidità abbia subìto sostanziali mutamenti dopo la
costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275
consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante
giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si
applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di
invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia
disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.
446s.).
2.4. L'invalidità può modificarsi
essenzialmente per due ordini di motivi: sia perchè cambia lo stato di salute,
sia perchè il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote
diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità
di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF
130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V
116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti,
migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,
acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio
rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute
ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione
non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di
guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
Secondo la giurisprudenza
federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato
nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria
decisione di rendita (cfr. STFA U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).
2.5. Il mutamento deve, inoltre,
essere notevole.
Secondo la giurisprudenza
resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere
apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così,
un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità
del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr.
Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.6. Per rivedere una rendita di
invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base
devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è
motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.
Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.7. La questione di sapere se si
è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze
esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su
un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti
pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al
diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la
decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3
non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008
del 20 luglio 2009 consid. 4,9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto
nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
Fatti
I mutamenti congiunturali,
il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita
economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti
conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse
conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini
professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione
dell'invalidità.
Ciò che importa è la
diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad
infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in
relazione causale con l'infortunio).
2.8. Nella concreta evenienza, per
tenere conto del danno alla salute legato all’evento traumatico dell’aprile
1994, l’insorgente è stato posto al beneficio, segnatamente, di una rendita d’invalidità
del 36% a contare dal 1° ottobre 1999 (cfr. doc. 129).
Dalle carte processuali
emerge che il grado d’invalidità è stato stabilito in applicazione del metodo
ordinario del raffronto dei redditi, utilizzando, a titolo di reddito da
invalido, quanto l’assicurato avrebbe potuto conseguire svolgendo l’attività di
venditore specializzato, per la quale egli era stato riformato dall’assicurazione
per l’invalidità (cfr. doc. 129: “A causa delle conseguenze dell’infortunio il
signor RI 1 ha dovuto abbandonare l’attività svolta. Al termine della
riformazione professionale é risultato che come venditore egli può realizzare
un salario annuo di fr. 41600. Senza l’infortunio guadagnerebbe fr. 64056. Ne
consegue una perdita lucrativa del 36% …”).
2.9. Nel corso del mese di agosto
2012, il ricorrente ha fatto valere che era nel frattempo subentrato un
peggioramento dello stato di salute infortunistico, pretendendo perciò un
aumento del grado dell’invalidità (cfr. doc. 183).
Da parte sua,
l’amministrazione ha sottoposto il caso al dott. __________, spec. FMH in ORL,
attivo presso la __________ di __________, il quale aveva definito
l’esigibilità lavorativa al momento della costituzione della rendita
d’invalidità in vigore (cfr. doc. 118).
Con apprezzamento dell’11
settembre 2012, il dott. __________ ha rilevato che, in base alle misurazioni
effettuate dal medico curante specialista, era in effetti subentrato un
significativo peggioramento dell’udito a sinistra rispetto a quanto era stato
refertato nel 2001. A proposito dell’esigibilità lavorativa, egli ha osservato
Considerandi
che essa dipendeva dall’attività svolta dall’assicurato, sollevando in
proposito alcuni interrogativi, e meglio “Ist der Versicherte bei seiner
Tätigkeit auf das Gehör angewiesen, führt er eine akustisch qualifizierte
Tätigkeit aus? Braucht er sein Gehör im Rahmen der
Berufsunfallprophylaxe?” (cfr. doc. 187).
Preso atto degli esiti degli accertamenti compiuti nel frattempo, i
quali hanno confermato uno stato di sordità a destra e messo in evidenza una
progressione dell’ipoacusia neurosensoriale, ai limiti della sordità, a
sinistra (cfr. doc. 201), trattandosi dell’idoneità a esercitare la professione
di venditore, il dott. __________ si è chiesto in quale misura l’assicurato è tenuto
a percepire dei segnali acustici e, più in generale, se l’udito residuo è
sufficiente per svolgere una simile attività. Egli ha inoltre dichiarato che
l’esigibilità lavorativa descritta nel 2001 é rimasta sostanzialmente immutata (cfr.
doc. 241).
Con la
decisione formale del 15 gennaio 2015, l’Istituto assicuratore resistente ha
negato l’aumento del grado dell’invalidità, per il motivo che non sarebbe stato
accertato “… un peggioramento importante oggettivabile, tale da modificare
l’esigibilità stimata alla fissazione della rendita.” (doc. 246, p. 2).
2.10
Chiamata a
pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte constata innanzitutto che
la rendita d’invalidità in vigore era stata fissata prendendo in considerazione
il reddito (da invalido) che l’insorgente avrebbe potuto conseguire svolgendo,
a tempo pieno e con un rendimento completo, la professione di venditore (cfr.
il consid. 2.8.).
D’altro canto, é da
ritenere accertato che, rispetto alla situazione esistente al momento della
fissazione della rendita, le condizioni di salute infortunistiche di RI 1 si
sono aggravate, visto che ora egli soffre (oltre che di uno stato di completa sordità
a destra) di un’ipoacusia a sinistra confinante con la sordità.
Proprio per questa
ragione, il medico fiduciario dell’CO 1 si é chiesto se il restante udito poteva
ancora essere considerato sufficiente per esercitare la professione di
venditore (cfr. doc. 187 e 241).
Alla luce di quanto
precede, secondo questo Tribunale, l’amministrazione non poteva negare la
revisione della rendita in vigore sostenendo semplicemente che l’esigibilità
lavorativa era nel frattempo rimasta invariata, quando la stessa rendita era
stata all’origine stabilita considerando il reddito conseguibile nell’attività
specifica di venditore, a proposito della quale il dott. __________ ha ora
formulato delle riserve (comprensibili visto che il ricorrente presenta di
fatto una quasi completa sordità bilaterale).
L’CO 1 avrebbe per contro dovuto
accertare se, nonostante il peggioramento, RI 1 é tutt’ora in grado di
esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, la professione di
venditore. Nella negativa, l’assicuratore avrebbe dovuto quantificare la
perdita di guadagno e verificare se, svolgendo un’attività lavorativa maggiormente
adeguata agli impedimenti legati al danno alla salute infortunistico,
l’insorgente sarebbe in grado di ridurre il danno.
Ora, avendo l’assicuratore
convenuto omesso di appurare dei fatti rilevanti dal profilo giuridico, il TCA
ritiene che siano dati i presupposti per rinviargli l’incarto affinché abbia a
compiere gli atti istuttori che reputa necessari per accertare quanto precede e
decidere di nuovo in merito al preteso aumento della rendita d’invalidità in
vigore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ L’incarto
è retrocesso all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti