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Decisione

35.2015.34

Domanda d'aumento grado d'invalidità. Rinvio atti all'amministrazione per valutare se, nonostante il danno uditivo (peggiorato rispetto al momento della costituzione della rendita), l'ass. é ancora in

18 giugno 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.8. Nella concreta evenienza, per

tenere conto del danno alla salute legato all’evento traumatico dell’aprile

1994, l’insorgente è stato posto al beneficio, segnatamente, di una rendita d’invalidità

del 36% a contare dal 1° ottobre 1999 (cfr. doc. 129).

Dalle carte processuali

emerge che il grado d’invalidità è stato stabilito in applicazione del metodo

ordinario del raffronto dei redditi, utilizzando, a titolo di reddito da

invalido, quanto l’assicurato avrebbe potuto conseguire svolgendo l’attività di

venditore specializzato, per la quale egli era stato riformato dall’assicurazione

per l’invalidità (cfr. doc. 129: “A causa delle conseguenze dell’infortunio il

signor RI 1 ha dovuto abbandonare l’attività svolta. Al termine della

riformazione professionale é risultato che come venditore egli può realizzare

un salario annuo di fr. 41600. Senza l’infortunio guadagnerebbe fr. 64056. Ne

consegue una perdita lucrativa del 36% …”).

2.9. Nel corso del mese di agosto

2012, il ricorrente ha fatto valere che era nel frattempo subentrato un

peggioramento dello stato di salute infortunistico, pretendendo perciò un

aumento del grado dell’invalidità (cfr. doc. 183).

Da parte sua,

l’amministrazione ha sottoposto il caso al dott. __________, spec. FMH in ORL,

attivo presso la __________ di __________, il quale aveva definito

l’esigibilità lavorativa al momento della costituzione della rendita

d’invalidità in vigore (cfr. doc. 118).

Con apprezzamento dell’11

settembre 2012, il dott. __________ ha rilevato che, in base alle misurazioni

effettuate dal medico curante specialista, era in effetti subentrato un

significativo peggioramento dell’udito a sinistra rispetto a quanto era stato

refertato nel 2001. A proposito dell’esigibilità lavorativa, egli ha osservato

Considerandi

che essa dipendeva dall’attività svolta dall’assicurato, sollevando in

proposito alcuni interrogativi, e meglio “Ist der Versicherte bei seiner

Tätigkeit auf das Gehör angewiesen, führt er eine akustisch qualifizierte

Tätigkeit aus? Braucht er sein Gehör im Rahmen der

Berufsunfallprophylaxe?” (cfr. doc. 187).

Preso atto degli esiti degli accertamenti compiuti nel frattempo, i

quali hanno confermato uno stato di sordità a destra e messo in evidenza una

progressione dell’ipoacusia neurosensoriale, ai limiti della sordità, a

sinistra (cfr. doc. 201), trattandosi dell’idoneità a esercitare la professione

di venditore, il dott. __________ si è chiesto in quale misura l’assicurato è tenuto

a percepire dei segnali acustici e, più in generale, se l’udito residuo è

sufficiente per svolgere una simile attività. Egli ha inoltre dichiarato che

l’esigibilità lavorativa descritta nel 2001 é rimasta sostanzialmente immutata (cfr.

doc. 241).

Con la

decisione formale del 15 gennaio 2015, l’Istituto assicuratore resistente ha

negato l’aumento del grado dell’invalidità, per il motivo che non sarebbe stato

accertato “… un peggioramento importante oggettivabile, tale da modificare

l’esigibilità stimata alla fissazione della rendita.” (doc. 246, p. 2).

2.10

Chiamata a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte constata innanzitutto che

la rendita d’invalidità in vigore era stata fissata prendendo in considerazione

il reddito (da invalido) che l’insorgente avrebbe potuto conseguire svolgendo,

a tempo pieno e con un rendimento completo, la professione di venditore (cfr.

il consid. 2.8.).

D’altro canto, é da

ritenere accertato che, rispetto alla situazione esistente al momento della

fissazione della rendita, le condizioni di salute infortunistiche di RI 1 si

sono aggravate, visto che ora egli soffre (oltre che di uno stato di completa sordità

a destra) di un’ipoacusia a sinistra confinante con la sordità.

Proprio per questa

ragione, il medico fiduciario dell’CO 1 si é chiesto se il restante udito poteva

ancora essere considerato sufficiente per esercitare la professione di

venditore (cfr. doc. 187 e 241).

Alla luce di quanto

precede, secondo questo Tribunale, l’amministrazione non poteva negare la

revisione della rendita in vigore sostenendo semplicemente che l’esigibilità

lavorativa era nel frattempo rimasta invariata, quando la stessa rendita era

stata all’origine stabilita considerando il reddito conseguibile nell’attività

specifica di venditore, a proposito della quale il dott. __________ ha ora

formulato delle riserve (comprensibili visto che il ricorrente presenta di

fatto una quasi completa sordità bilaterale).

L’CO 1 avrebbe per contro dovuto

accertare se, nonostante il peggioramento, RI 1 é tutt’ora in grado di

esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, la professione di

venditore. Nella negativa, l’assicuratore avrebbe dovuto quantificare la

perdita di guadagno e verificare se, svolgendo un’attività lavorativa maggiormente

adeguata agli impedimenti legati al danno alla salute infortunistico,

l’insorgente sarebbe in grado di ridurre il danno.

Ora, avendo l’assicuratore

convenuto omesso di appurare dei fatti rilevanti dal profilo giuridico, il TCA

ritiene che siano dati i presupposti per rinviargli l’incarto affinché abbia a

compiere gli atti istuttori che reputa necessari per accertare quanto precede e

decidere di nuovo in merito al preteso aumento della rendita d’invalidità in

vigore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ L’incarto

è retrocesso all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti