Lexipedia

Decisione

35.2015.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 settembre 2015Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.6. Nella concreta evenienza, CO

1, con la decisione formale del 5 novembre 2007, aveva attribuito

all’assicurato una rendita d’invalidità del 21% a partire dal 1° agosto 2006,

calcolata paragonando, con riferimento all’anno 2007, il reddito da valido di

fr. 131'938 - pari al guadagno presumibilmente perso dall’assicurato nella sua

attività di medico assistente di chirurgia presso __________ di __________ - con

il reddito da invalido di fr. 104'442 che egli avrebbe potuto conseguire in

qualità di medico assistente senza attività chirurgica presso l’__________ (cfr.

doc. 4).

Questa decisione è

cresciuta, incontestata, in giudicato.

Nel mese di aprile 2012

l’assicuratore LAINF, venuto a conoscenza del fatto che l’assicurato è stato

assunto presso l’Ospedale __________ di __________, ha proceduto ad una

revisione del diritto alla rendita di invalidità, chiedendo all’__________ di volere

fornire informazioni riguardo al rapporto di lavoro e alla situazione salariale

del dr. RI 1.

In tale occasione, l’__________,

compilando il formulario ricevuto dall’assicuratore LAINF, ha comunicato che il

salario lordo mensile dell’interessato ammonta a fr. 10'449, più fr. 450 di

assegni; che tale importo corrisponde al suo effettivo rendimento e che il

salario previsto per la medesima funzione sarebbe stato lo stesso anche nel

caso in cui l’assicurato non avesse subìto l’infortunio (cfr. doc. 5).

Con lettera

accompagnatoria del 14 maggio 2012, il Vice Primario di chirurgia dell’Ospedale

__________ di __________, dr. __________, ha così risposto alle domande dell’amministrazione:

" (…)

1.1 Quali lavori svolge

attualmente la persona assicurata (job description)?

L’assicurato

è impiegato a tempo pieno quale capo clinica di chirurgia. Gestisce il pronto

soccorso di chirurgia: ha la supervisione ed è responsabile del teaching degli

assistenti in formazione, è responsabile degli accertamenti e del ricovero dei

pazienti. Inoltre è responsabile chirurgico delle cure intense

interdisciplinari ed esegue i consulti fuori reparto.

1.2 La persona assicurata ha

delle limitazioni nella sua attività lavorativa a causa dell’infortunio del 22

marzo 2006?

A causa delle sue limitazioni fisiche

non può eseguire interventi chirurgici né in pronto soccorso né in sala

operatoria. Qualora vi sia l’esigenza di un intervento sui suoi pazienti viene

sistematicamente coinvolto un altro capo clinica od un senior della chirurgia.

1.3 Se non

avesse subìto l’infortunio, la persona assicurata svolgerebbe altre mansioni?

Come?

Senza

limitazioni fisiche potrebbe eseguire tutti i compiti che spettano ad un capo

clinica di chirurgia, in particolare potrebbe operare ed essere inserito nei

picchetti notturni e festivi a pieno titolo.”

(Doc. 5a)

Rispondendo ad una

esplicita domanda attraverso la quale l’amministrazione gli chiedeva di

confermare che lo stipendio lordo da lui percepito corrispondeva a fr. 135'837

annui (ossia fr. 10'449 mensili per tredici mensilità), l’assicurato, tramite

messaggio di posta elettronica del 30 maggio 2014, ha rilevato che “al momento dell’assunzione la cifra è corretta, anche se dal febbraio dello

scorso anno, per problemi di riconoscimento titoli di perfezionamento, è stata

ridotta” (doc. 7).

Invitato quindi ad

indicare a quanto ammonti il suo stipendio a partire dal mese di febbraio 2013

(cfr. doc. 7), il dr. Rossi, tramite messaggio di posta elettronica del 3

giugno 2014, ha comunicato che il salario mensile lordo da lui conseguito

“corrisponde a 9'792.75 CHF al mese, per 13 mesi” (doc. 8).

L’assicuratore LAINF ha

pure provveduto a richiedere i conteggi salariali concernenti l’assicurato dal

1° marzo 2012 al 31 luglio 2014 (doc. 9), ricevuti in data 27 agosto 2014 (doc.

10).

A seguito della nuova

situazione salariale dell’assicurato, l’amministrazione ha deciso di

sopprimere, a partire dal 1° novembre 2014, la rendita di invalidità del 21%

precedentemente versatagli, ritenuto che il discapito economico risultante dal

raffronto tra il reddito da valido di fr. 145'275 (corrispondente al guadagno

annuo del 2006, aggiornato al 2014) e quello da invalido di fr. 131'938 (come

indicato nella decisione del 5 novembre 2007) è del 5%, insufficiente per ottenere

il diritto ad una rendita di invalidità (doc. 11).

In sede di opposizione la

patrocinatrice dell’assicurato ha contestato il raffronto dei redditi operato

dall’amministrazione, ritenendo che quale reddito da valido avrebbe dovuto

essere preso in considerazione almeno un importo pari a fr. 300'000, posto che

senza l’insorgenza dell’infortunio l’assicurato avrebbe raggiunto per lo meno

la posizione di medico capo-servizio di chirurgia presso una struttura

ospedaliera cantonale o, in alternativa, per lo meno un ammontare di fr. 162'851

corrispondente al massimo del salario individuale lordo riconosciuto per la

posizione di medico capo-clinica di chirurgia con esperienza pluriennale alle

dipendenze dell’__________; quale reddito da invalido, inoltre, a parere della

patrocinatrice, avrebbe dovuto essere conteggiato il salario effettivamente

conseguito dall’assicurato presso l’__________, pari a fr. 127'305.75.

Nella decisione su

opposizione impugnata, l’amministrazione ha, da una parte, fatto proprio il

reddito da invalido di fr. 127'305.75 proposto dalla patrocinatrice

dell’assicurato, mentre, d’altra parte - dopo avere motivatamente spiegato le

ragioni per le quali non ha ritenuto di potere condividere il reddito da valido

di fr. 300'000 o, in alternativa, quello di fr. 162'851, proposti dall’avv. RA

1 - ha comunque modificato il reddito da valido precedentemente utilizzato di

fr. 145'275 (ottenuto aggiornando al 2014 il reddito percepito nel 2006 presso __________),

sostituendolo con l’importo di fr. 135'837, pari a quanto effettivamente

conseguito dall’assicurato al momento dell’assunzione presso l’__________ in

qualità di capo clinica (cfr. doc. A).

L’assicuratore LAINF ha,

infatti, rilevato che “il riferimento all’eventuale raggiungimento della

posizione di medico capo-servizio di chirurgia presso una struttura ospedaliera

cantonale non possa essere condiviso: trattasi di una semplice supposizione

sprovvista di attendibilità che l’opponente non sostanzia oggettivamente” e che

per quanto riguarda la funzione di capo-clinica di chirurgia “il dr. RI 1 ha

accettato a far tempo dal mese di marzo 2013 una decurtazione di stipendio

mensile pari a fr. 656.25 (stipendio febbraio CHF 10'449.-- e stipendio marzo

CHF 9'792.75). Di fatto, dal marzo 2013 il dr. RI 1 percepisce identico

stipendio rispetto a quello erogato dall’__________ al momento dell’assunzione.

Ora, alla luce di quest’ultima constatazione, appare pacifico che la proposta

di reddito-stipendio individuale lordo di fr. 162'851 formulata dall’opponente

non possa essere ragionevolmente condivisa”.

Per tali ragioni,

l’assicuratore LAINF ha quindi concluso che “appurato il guadagno da valido ragionevolmente

conseguibile e cioè fr. 135'837 e la fondatezza del guadagno effettivamente

conseguito pari a fr. 127'305.75, ne discende che in virtù dell’art. 18 LAINF

la soppressione della rendita LAINF sia giustificata poiché il discapito

economico è inferiore alla soglia minima legale (10%) che presuppone il diritto

ad una rendita LAINF” (doc. A).

2.7. Con la propria impugnativa,

l’insorgente non censura l’entità del reddito da invalido di fr.

127'305.75 calcolato dall’amministrazione (cfr. doc. I, pag. 19).

Per contro, la

patrocinatrice dell’assicurato contesta l’entità di quello da valido calcolato

dall’amministrazione nella decisione su opposizione impugnata (fr. 135’837/anno),

sostenendo che l’assicuratore LAINF avrebbe dovuto calcolare lo stesso tenendo

conto del fatto che, senza l’insorgenza del danno alla salute conseguente all’infortunio,

egli avrebbe raggiunto “per lo meno la posizione di medico capo-servizio di

chirurgia presso la __________ o un’altra struttura ospedaliera privata o

pubblica del nostro Cantone, ciò che gli avrebbe senz’altro permesso di

conseguire uno stipendio lordo di oltre CHF 300’000”.

La patrocinatrice del ricorrente

ha pure aggiunto che “anche ammesso e non concesso di volere prendere per buona

la tesi dell’CO 1, secondo cui il ricorrente, se non fosse rimasto vittima

dell’infortunio, avrebbe nel frattempo potuto raggiungere tutt’al più la

posizione di medico capo-clinica di chirurgia alle dipendenze dell’__________,

il salario di base individuale lordo, senza cioè gli elementi di stipendio

variabili, che egli avrebbe potuto percepire, tenuto conto già solo dell’esperienza

lavorativa maturata dall’anno 2002 in poi nel nostro Cantone, sarebbe stato

comunque quello massimo di fr. 162'851.-- e non certo quello minimo di fr.

135'837.--”, aggiungendo che il problema legato al mancato riconoscimento dei

titoli di specializzazione da parte della Commissione delle professioni mediche

è, da una parte, solo passeggera e oggetto di contenzioso legale e, dall’altra,

non si sarebbe neppure presentato “se il ricorrente non fosse rimasto vittima

del menzionato infortunio e avesse quindi potuto continuare a esercitare a

tempo pieno la propria professione di medico chirurgo alle dipendenze della __________

(…) poiché presso le cliniche di tale società, così come presso altre cliniche

private del nostro Cantone, il riconoscimento del titolo di specializzazione

non era (e non è) richiesto” (cfr. doc. I).

Da parte sua, richiamata

la giurisprudenza federale relativa alla nozione di reddito da valido,

l’Istituto assicuratore resistente ha ritenuto che, nel caso concreto, non vi

sia alcuna prova che l’assicurato avrebbe potuto raggiungere la posizione di

medico capo-servizio di chirurgia presso una struttura ospedaliera cantonale,

circostanza che deve essere considerata una mera allegazione di parte (doc. III).

Quanto al raggiungimento

della posizione di medico capo-clinica di chirurgia, l’assicuratore LAINF

convenuto ha ribadito che, come comunicato dall’assicurato stesso, egli era

stato sì assunto nel febbraio 2012 con tale funzione e retribuito inizialmente

con uno stipendio di fr. 135'837, ma poi, a causa di problemi per il

riconoscimento dei suoi titoli di perfezionamento, a partire dal mese di marzo

2013, aveva subìto una decurtazione di stipendio, sicché “il riferimento alla

retribuzione quale medico capo-clinica di chirurgia (con esperienza lavorativa

in Ticino di oltre 10 anni citata dall’allora opponente) per uno stipendio

individuale lordo annuo di fr. 162'851 non può essere ragionevolmente

condivisa” (doc. III).

In corso di causa, il TCA

- preso atto di quanto attestato nello scritto del 14 maggio 2012 dal dr. __________

(cfr. doc. 5a riprodotto per esteso al precedente consid. 2.6.) - ha

interpellato il datore di lavoro dell’assicurato, chiedendogli di precisare,

qualora non fosse intervenuto l’infortunio, quale sarebbe stato il salario

mensile lordo dell’assicurato nel suo ruolo di capo clinica di chirurgia in

grado di eseguire, senza le limitazioni fisiche che lo affliggono a seguito del

sinistro, tutti i suoi compiti, con riferimento in particolar modo alle

operazioni e ai picchetti notturni e festivi (doc. V).

Con scritto datato 2

luglio 2015, ma pervenuto al TCA in data 21 luglio 2015, il dr. __________ ha

risposto:

" (…)

Rispondo alla vostra richiesta di chiarimenti datata

16 giugno 2015.

Considerandi

II Dr. RI 1, ha iniziato la propria attività

lavorativa presso il nostro servizio nel mese di marzo del 2015 (recte 2012,

n.d.r.) in qualità di capo clinica, con uno stipendio di Fr. 135'837.00 lordi

annuali.

Dal mese di marzo del 2013 la sua funzione è

diventata quella di medico assistente ospedaliero, con uno stipendio lordo

annuale di Fr. 127'305.75, in quanto l'Ufficio Federale della __________ non ha

riconosciuto i suoi certificati e non ha potuto ottenere l’FMH per poter

continuare a lavorare come capo clinica.

In qualità di medico assistente ospedaliero il suo

stipendio è al massimo e non sono previsti aumenti futuri. Se la sua qualifica

fosse rimasta quella di capo clinica il suo stipendio avrebbe subìto i seguenti

aumenti:

Marzo 2013 Fr. 141'245.00 lordi annuali

Marzo 2014 Fr. 146'640.00 lordi annuali

Marzo 2015 Fr. 152'085.00 lordi annuali.”

(Doc. VI)

2.8

Secondo la giurisprudenza,

per fissare il reddito senza invalidità da considerare nel quadro del raffronto

dei redditi previsto dall’art. 16 LPGA, occorre stabilire ciò che la persona

assicurata avrebbe, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

realmente potuto conseguire al momento determinante qualora fosse rimasta in

buona salute. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nel modo più

concreto possibile, di modo che esso si deduce di principio dal salario che

l’assicurato realizzava prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo

conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla

rendita (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 e riferimento ivi menzionato).

Trattandosi della

questione di sapere se si deve prendere in considerazione un ipotetico

cambiamento professionale, la giurisprudenza ha precisato che delle possibilità

teoriche di sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a

meno che degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero

realizzate. Al riguardo, si deve esigere la prova di indizi concreti che

l’assicurato avrebbe ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del

proprio reddito, se non fosse divenuto invalido. Ciò potrebbe essere il caso,

ad esempio, se il datore di lavoro ha lasciato intendere una simile prospettiva

d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in questo senso. Per contro,

delle semplici dichiarazioni d’intento da parte dell’assicurato non sono

sufficienti. L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi

infatti manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un

corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF 9C_221/2014

del 28 agosto 2014 consid. 3.2,8C_290/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 6.1,8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2,

8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2,8C_938/2009 del 23 settembre 2010 consid. 6.2, 8C_530+533/2009

del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).

L’intenzione di avanzare

professionalmente deve essere riconoscibile già al momento dell’insorgenza

del danno alla salute, al fine di evitare speculazioni (in questo senso, si veda la sentenza 9C_221/2014

appena citata, riguardante un assicurato che, al momento dell’infortunio, stava

temporaneamente lavorando quale operatore in automazione e che, dopo di esso,

aveva intrapreso una formazione di programmatore/regolatore in automazione

ottenendo il relativo diploma. In quella fattispecie, il Tribunale federale ha

ritenuto che, al momento dell’insorgenza

del danno alla salute, non esisteva alcun indizio concreto a favore

dell’intenzione dell’assicurato di terminare prossimamente la sua attività di

operatore in automazione per iniziare una formazione di

programmatore/regolatore in automazione; cfr., pure, la STF 8C_144/2012 del 9

novembre 2012 consid. 3.3.4 e riferimento ivi citato).

Questa Corte non può

esimersi dall’evidenziare come la giurisprudenza appena esposta sia

estremamente penalizzante nei propri effetti, in special modo per coloro che

subiscono un infortunio in giovane età. Tuttavia, visto che essa viene

costantemente, e ancora in tempi recenti, confermata dal Tribunale federale,

spetta semmai all'Alta Corte precisarla o modificarla se lo riterrà opportuno.

2.9

Nella RAMI 2005 U 554 p.

315ss., l’Alta Corte ha stabilito che nell’esaminare quale sarebbe stata la

presumibile evoluzione professionale, è possibile, secondo le circostanze, fondarsi

su una particolare qualifica professionale conseguita nonostante l’invalidità

per trarre conclusioni a proposito dell’evoluzione ipotetica che avrebbe avuto

luogo senza il danno alla salute. Ciò è in particolare ammissibile quando

la precedente attività lavorativa può essere esercitata anche dopo

l’infortunio. Per contro, dal successo che la persona invalida ha ottenuto in

un nuovo campo di attività, non si può dedurre che essa, qualora non fosse

insorto il danno alla salute, avrebbe raggiunto una posizione equivalente anche

nella sua precedente professione (giurisprudenza successivamente confermata con

la STF 8C_550/2009/8C_677/2009 del 12 novembre 2009 consid. 4.1 e con la DTF

139.

V 28 consid. 3.3.3.2).

In quella fattispecie, si

trattava di un’assicurata che, prima dell’infortunio, svolgeva l’attività di

fisioterapista diplomata e che, dopo di esso, aveva intrapreso una riqualifica

professionale divenendo finalmente docente di fisioterapia presso una scuola

professionale. A proposito della determinazione del reddito da valido, ella ha

sostenuto di avere, già prima dell’infortunio, compiuto degli sforzi concreti

volti al perfezionamento quale docente di fisioterapia, di modo che, senza il

danno alla salute, avrebbe lavorato in quel contesto.

Il TFA ha innanzitutto

accertato che, prima dell’evento infortunistico, facevano difetto dei passi

concreti ai sensi della giurisprudenza. Del resto, l’assicurata si era decisa a

riqualificarsi professionalmente soltanto dopo che il consulente in

integrazione professionale dell’AI le aveva illustrato le diverse opportunità e

indicato che le terapie speciali fisicamente meno impegnative non sarebbero

state, o lo sarebbero state solo in parte, assunte dalle casse malati. D’altro

canto, a proposito al fatto che l’assicurata, (anche) senza l’invalidità,

sarebbe stata in grado di portare a termine con successo la formazione quale

docente di fisioterapia, l’Alta Corte ha giudicato che tale circostanza é

altrettanto poco decisiva quanto le possibilità teoriche di perfezionamento dopo

il conseguimento di un bachelor, ritenuto che si tratta unicamente di valutare

come si sarebbe sviluppata la carriera professionale senza l’infortunio.

Il fatto che l’assicurata si sia affermata con successo nel suo nuovo campo di

attività e che continui a perfezionarsi, consente soltanto di presumere che,

anche in qualità di fisioterapista, avrebbe fatto altrettanto.

La STF

8C_550/2009/8C_677/2009 concerne il caso di un assicurato che, prima

dell’infortunio, si trovava alle dipendenze di una falegnameria quale

apprendista e che, dopo di esso, terminato l’apprendistato, dapprima aveva

lavorato quale falegname e, in seguito, concluso con successo una riformazione

professionale quale operatore sociale. In relazione alla determinazione del

reddito da valido, egli ha preteso che, senza il danno alla salute, avrebbe

conseguito la maestria in falegnameria. Nell’ambito della procedura giudiziaria

cantonale, é emerso che l’assicurato era un apprendista motivato, intelligente,

con talento manuale. Le sue note scolastiche erano sopra la media. Testimoni

hanno dichiarato che l’assicurato disponeva delle capacità per ottenere la

maestria, ritenuto che egli aveva concluso l’apprendistato con la nota 5. Egli

aveva inoltre dimostrato forte volontà e ambizione.

Dopo aver ricordato che

indizi a favore di uno sviluppo professionale devono essere dati anche nel caso

di assicurati giovani, e ciò nella forma d’indicazioni concrete esistenti già

al momento in cui é occorso l’infortunio, il Tribunale federale ha accertato

che, sino all’evento infortunistico, l’assicurato non aveva compiuto alcun

passo concreto verso un perfezionamento quale maestro falegname.

Sempre secondo il TF,

anche dalla carriera professionale che si é sviluppata dopo l’infortunio, non é

possibile trarre conclusioni a proposito di quale sarebbe stata l’evoluzione

senza l’infortunio stesso. In effetti, da parte dell’assicurato non sono più

stati compiuti sforzi di perfezionamento nell’ambito della professione di

falegname.

Infine, nella DTF 139 V

28, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un assicurato che, prima

dell’infortunio, esercitava il mestiere di carpentiere e che, dopo di esso,

aveva intrapreso un’attività indipendente nello stesso ambito professionale.

L’assicuratore LAINF aveva stabilito il reddito da valido applicando la tabella

TA 1, ramo 20, livello di qualifica 1+2.

Da parte sua, il TF ha

ritenuto che, così facendo, l’amministrazione aveva insufficientemente tenuto

conto del presumibile sviluppo professionale. In effetti, dalla documentazione

a disposizione emergeva che l’assicurato era un operaio specializzato bravo,

affidabile, impegnato e consapevole dei propri doveri, che si stava preparando

per l’esame di maestria e al quale il datore di lavoro, senza il danno alla salute,

avrebbe affidato la direzione del servizio clienti. L’Alta Corte ha pure

ritenuto decisiva la circostanza che l’assicurato, nonostante il danno alla

salute, é stato in grado di affermarsi quale indipendente in un settore di

nicchia e di ben posizionarsi sul mercato. Questi aspetti costituiscono degli

indizi da considerare nella determinazione dell’ipotetica evoluzione del

salario da valido. Per tutte queste ragioni, il TF ha concluso che, senza

l’infortunio e malgrado la sua giovane età, l’assicurato avrebbe potuto

attendersi un salario chiaramente sopra la media.

2.10

Alla luce dei principi

giurisprudenziali citati nei precedenti considerandi, il TCA è dunque chiamato

a esaminare se, nella concreta evenienza, sono dati degli indizi concreti a

favore del fatto che, come sostenuto dalla patrocinatrice del ricorrente, in

assenza del danno alla salute, l’assicurato avrebbe beneficiato di un

avanzamento professionale con un conseguente avanzamento salariale,

raggiungendo “per lo meno la posizione di medico capo-servizio di chirurgia

presso la Clinica __________ o un’altra struttura ospedaliera privata o

pubblica del nostro Cantone, ciò che gli avrebbe senz’altro permesso di

conseguire uno stipendio lordo di oltre CHF 300’000” o, in alternativa,

quantomeno la posizione di medico capo-clinica di chirurgia alle dipendenze

dell’__________, con un salario di base individuale lordo, tenuto conto già

solo dell’esperienza lavorativa maturata dall’anno 2002 in poi nel nostro Cantone, pari a “quello massimo di fr. 162'851.-- e non certo quello minimo di

fr. 135'837.--” (doc. I).

Al riguardo, questo

Tribunale constata innanzitutto che, al momento dell’infortunio, il dr. RI 1

era occupato in qualità di medico assistente presso la __________.

Dopo

l’infortunio e meglio a partire dal mese di marzo 2012, il dr. RI 1 ha trovato

una nuova occupazione presso l’Ospedale __________ di __________, in qualità di

medico capo clinica di chirurgia. A seguito tuttavia di problemi di

riconoscimento di titoli da parte dell’Ufficio Federale della __________, la

sua funzione è stata ridimensionata, a partire dal mese di marzo 2013, a quella

di medico assistente ospedaliero, con uno stipendio inferiore, come indicato

dal dr. __________ nello scritto del 2 luglio 2015 in risposta ad una richiesta

di chiarimenti del TCA (doc. VI).

2.11

Tutto ben considerato, questo

Tribunale ritiene che, all’epoca in cui é accaduto l’infortunio, non

esistessero degli indizi concreti che il ricorrente avrebbe ottenuto un

avanzamento professionale (con conseguente adeguamento salariale) presso il

precedente datore di lavoro o un’altra struttura privata o pubblica.

La stessa patrocinatrice

del ricorrente, del resto, non ha dimostrato tramite la presentazione di indizi

concreti che un avanzamento professionale si sarebbe molto verosimilmente

realizzato e non fosse solo una mera possibilità teorica, limitandosi a

considerare “evidente” che, senza il danno alla salute, l’assicurato “non

sarebbe rimasto eternamente nella posizione che occupava in quel momento, senza

alcun tipo di avanzamento nella propria carriera e continuando a percepire

sempre lo stesso immutabile stipendio, ma che al contrario, egli avrebbe nel

frattempo potuto raggiungere almeno la posizione di medico capo-servizio di

chirurgia presso la Clinica ____________________ o un’altra struttura

ospedaliera privata o pubblica nel nostro Cantone” (cfr. doc. I).

Queste considerazioni,

sprovviste di prove tangibili, non possono tuttavia essere considerate

sufficienti.

Pertanto, è a ragione che

l’amministrazione ha ritenuto che quanto sostenuto dalla patrocinatrice del

ricorrente non può che essere considerata una mera allegazione di parte, motivo

per il quale non è possibile tenere conto, quale reddito da valido, di un

importo pari a fr. 300'000 come preteso invece, a torto, in sede ricorsuale.

Occorre tuttavia

considerare che la giurisprudenza federale ha già avuto modo di precisare che

un avanzamento professionale dipende, oltre che dalle qualità personali e

dall’impegno della persona, anche da altre circostanze esterne non

influenzabili. Ciò é tanto più vero quanto gli obiettivi sono elevati e lontani

(cfr. la STF 8C_550/2009/8C_677/2009, citata in precedenza, dalla quale risulta

che l’assicurato era stato descritto come un apprendista intelligente, dotato e

motivato, con le capacità necessarie per ottenere la maestria).

Inoltre, é utile segnalare

che, in una sentenza 8C_1060/2008 del 19 agosto 2009 consid. 5.2, trattandosi

di un assicurato il cui datore di lavoro aveva attestato in uno scritto

che, alla luce della sua formazione professionale e della grande esperienza

maturata nell’ambito dei prodotti e della vendita, egli sarebbe stato proposto

quale candidato ad assumere la direzione delle vendite per i Paesi scandinavi

oppure, in alternativa, sarebbe stato preso in considerazione un suo

coinvolgimento diretto in azienda quale responsabile dell’ufficio vendite, il

TF ha stabilito che ciò consentiva soltanto di concludere che era stata

ipotizzata una candidatura dell’assicurato per le attività in questione. Del

resto, sempre secondo l’Alta Corte, qualora fosse stata effettivamente

pianificata una carriera fino al momento dell’infortunio, di ciò si sarebbe

dovuto trovare traccia nel dossier personale.

2.12

Se, al momento dell’infortunio,

non vi erano dunque indizi concreti a favore di un futuro avanzamento

professionale dell’insorgente – a quel momento medico assistente presso la __________

- questo Tribunale ritiene che non si possa tuttavia ignorare che, di fatto,

questo avanzamento si è effettivamente realizzato, visto che, a far tempo dal mese

di marzo 2012, grazie alle sue qualità, all’esperienza maturata e ai molteplici

corsi intrapresi a far tempo dal 2006 (cfr. doc. 7), il dr. RI 1 è divenuto

medico capo clinica di chirurgia presso l’__________ di __________, sebbene per

un periodo di tempo limitato (precisamente dal 1° marzo 2012 alla fine di

febbraio del 2013, posto che dal 1° marzo 2013 la sua funzione è divenuta

quella di medico assistente ospedaliero presso lo stesso __________, in quanto,

come precisato dal dr. __________ nello scritto del 2 luglio 2015, “l’Ufficio

federale della __________ non ha riconosciuto i suoi certificati e non ha

potuto ottenere l’FMH per poter continuare a lavorare come capo clinica”, cfr.

doc. VI).

Ora, sarebbe paradossale

negare che, quale persona sana, l’assicurato non avrebbe fatto carriera,

quando, pur con gli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico,

egli é nei fatti riuscito a migliorare la propria posizione professionale (e,

quindi, retributiva).

Pertanto, al caso sub

judice va applicata la giurisprudenza di cui alla RAMI 2005 U 554,

successivamente più volte confermata (cfr. il consid. 2.9.), secondo la quale,

trattandosi di determinare il reddito da valido, é consentito tener conto degli

sviluppi prodottisi nella carriera professionale dell’assicurato nonostante

l’invalidità, e ciò soprattutto quando la precedente attività lavorativa può

essere svolta anche dopo l’infortunio (come é il caso nella presente fattispecie).

In tali condizioni il TCA

ritiene che, qualora non fosse accaduto il sinistro del 22 marzo 2006, è

plausibile che il dr. __________ avrebbe migliorato la propria posizione

professionale, visto che di fatto, nel 2012, sebbene solo per un periodo

limitato, egli ha ottenuto il ruolo di medico capo clinica di chirurgia presso

l’__________ di __________.

Ciò è, del resto, quanto

ha riconosciuto l’amministrazione stessa, la quale – nonostante la questione

del mancato riconoscimento del titolo estero di specializzazione in chirurgia

dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica, ritenuto inferiore

a quello di chirurgia generale, da parte dell’Ufficio federale della __________

per la quale, secondo quanto indicato dalla patrocinatrice del ricorrente, è in

corso “un contenzioso legale che dovrebbe risolversi a favore del ricorrente”

(cfr. doc. I e doc. IX) - nella decisione su opposizione impugnata, ha

espressamente indicato che quale reddito da valido andava considerato quello

corrisposto dall’__________ per la mansione di medico capo clinica di

chirurgia.

Questo Tribunale rileva,

tuttavia, che l’amministrazione ha utilizzato il reddito percepito

dall’assicurato nella sua funzione di capo clinica nel 2012, mentre il

raffronto dei redditi va effettuato con riferimento all’anno 2014.

Pertanto, il TCA non può

considerare corretto l’importo di fr. 135'837 annui (2012) figurante nella

decisione su opposizione qui impugnata, che andrebbe aggiornato al 2014.

Ora, dallo scritto del dr.

__________ del 2 luglio 2015 emerge che, senza il sopraggiungere dei problemi

legati al mancato riconoscimento dei titoli da parte del competente Ufficio

federale, qualora l’assicurato avesse continuato a svolgere la sua attività di

capo clinica, nel 2014 avrebbe conseguito un guadagno annuo di fr. 146'640

(cfr. doc. VI).

Questo Tribunale non può,

tuttavia, utilizzare tale ammontare, ritenuto che, come già indicato in

precedenza, a causa di un problema di riconoscimento di titoli di

specializzazione da parte della __________ – per il quale, come sottolineato

dalla patrocinatrice del ricorrente, è in corso un contenzioso legale (cfr.

doc. I e doc. IX) - di fatto, a partire dal 2013, la funzione dell’assicurato è

passata da medico capo clinica a medico assistente ospedaliero.

A tale riguardo, va

osservato che resta riservata la possibilità per l’assicurato, in caso di

risoluzione a suo favore, come più volte ritenuto scontato da parte della sua patrocinatrice,

del contenzioso legale concernente il riconoscimento dei titoli di

specializzazione, di chiedere una revisione dell’ammontare della rendita.

Alla luce di tali puntuali

circostanze, questo Tribunale ritiene quindi corretto utilizzare, nella

determinazione del reddito da valido dell’assicurato con riferimento al 2014,

il precedente salario percepito dall’assicurato nel 2006 presso la __________,

aggiornato al 2014, per un importo di fr. 145'275 annui.

Questo ammontare era, del

resto, già stato indicato, in un primo momento, dall’amministrazione stessa nella

decisione del 19 settembre 2014 (cfr. doc. 11).

Tale soluzione appare

tanto più corretta, ritenuto che il suddetto importo di fr. 145'275 indicizzato

al 2014 si discosta, di poco, dal reddito che avrebbe ottenuto l’assicurato in

qualità di capo clinica nel 2014, pari a fr. 146'640 annui.

Questo Tribunale non

condivide, per contro, il parere della patrocinatrice dell’assicurato, secondo

la quale bisognerebbe conteggiare, quale reddito da valido per il 2014, per lo

meno l’importo annuale di fr. 162'851, tenuto conto della lunga esperienza

dell’interessato (doc. I).

Il TCA rileva che

l’importo proposto dalla patrocinatrice del ricorrente corrisponde al salario

massimo conseguibile nel 2014 da un medico capo clinica con sei scatti, secondo

quanto indicato nella tabella salariale dell’__________ (cfr. doc. 15a).

L’importo indicato nella

tabella salariale in questione, tuttavia, non corrisponde a quanto avrebbe

potuto guadagnare l’assicurato – e solo nel caso in cui non fosse subentrato,

come invece avvenuto, il problema di riconoscimento di titoli di

specializzazione da parte della __________ - ritenuto che nello scritto del 2

luglio 2015 il dr. __________ ha espressamente indicato che “se la sua

qualifica fosse rimasta quella di capo clinica il suo stipendio avrebbe subito

i seguenti aumenti: marzo 2013 fr. 141'245 lordi annuali; marzo 2014 fr.

146'640 lordi annuali; marzo 2015 fr. 152'085 lordi annuali” (doc. VI).

Il grado d’invalidità

dell’insorgente a decorrere dal 1° novembre 2014 - determinato raffrontando il

reddito effettivamente percepito presso l’__________ (fr. 127'305.75/anno) con

quello che egli avrebbe realizzato senza il danno alla salute (fr. 145’275/anno)

- è dunque del 12.37%, arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza di cui alla

DTF 130 V 121, consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41), ragione per la quale non

vi è spazio per una soppressione della rendita in vigore, come deciso

dall’amministrazione, ma unicamente per una sua riduzione dal 21% precedentemente

riconosciuto al 12%.

2.13

Parzialmente vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un importo di

fr. 1’800 a titolo di ripetibili da mettere a carico della CO 1 (cfr. art. 61

lett. g LPGA; art. 30 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Il

dr. med. RI 1 ha diritto ad una rendita di invalidità del 12% a far tempo dal

1° novembre 2014.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili parziali.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti