35.2015.35
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28 settembre 2015Italiano34 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.35
cr/DC
Lugano
28 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 marzo 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 gennaio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 marzo 2006 il dr. med.
RI 1, nato nel 1961, allora attivo quale medico assistente di chirurgia presso
la clinica __________ di __________ - e perciò assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso CO 1 - è caduto nel giardino della propria abitazione “e un
ferro gli si conficcava nell’avambraccio sinistro” (doc. 1).
L’Istituto
assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente
le prestazioni di legge.
In particolare, con
decisione del 18 settembre 2006, CO 1 ha accordato all’assicurato un’indennità
per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 2).
Inoltre, con decisione del
5 novembre 2007 - che annullava e sostituiva una precedente decisione del 20
luglio 2007 con la quale l’amministrazione aveva rifiutato il diritto ad una
rendita di invalidità (doc. 3) - l’assicurato è stato posto al beneficio di una
rendita di invalidità del 21% a partire dal 1° agosto 2006 (doc. 4).
1.2. In sede di revisione, con
decisione del 19 settembre 2014, l’assicuratore LAINF - constatato che a
partire dal 1° marzo 2012 il dr. med. RI 1 ha iniziato un’attività lavorativa
presso l’Ospedale __________ di __________ in qualità di capo clinica di
chirurgia – dopo avere effettuato il confronto dei redditi, ha stabilito che a
partire dal 1° novembre 2014 l’assicurato non ha più diritto ad una rendita di
invalidità, essendo ora il suo grado di invalidità inferiore al 10% (doc. 11).
Con la stessa decisione,
l’assicuratore infortuni ha pure proceduto ad un adeguamento dell’IMI spettante
all’interessato, attribuendogli un’indennità per menomazione dell’integrità
supplementare del 10% (doc. 11).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato - con la quale è stata
contestata unicamente la soppressione del diritto ad una rendita di invalidità,
ritenendo non corretto il calcolo operato dall’amministrazione, mentre invece
l’assicurato ha espressamente indicato di non avere nulla da eccepire in merito
all’attribuzione, da parte dell’assicuratore LAINF, di un’IMI supplementare del
10% (cfr. doc. 14) - in data 30 gennaio 2015, CO 1, dopo avere proceduto ad
ulteriori accertamenti di natura economica al fine di verificare il ben fondato
o meno delle obiezioni sollevate dall’opponente, ha sostanzialmente confermato
il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso
dell’11 marzo 2015, il dr. med. __________, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
richiamando interamente le motivazioni già esposte in sede di opposizione per
quanto riguarda il calcolo del reddito da valido, ha chiesto che la CO 1 venga
condannata a riconoscergli una rendita di invalidità almeno del 58%.
Sostanzialmente la
patrocinatrice del ricorrente - dopo avere espressamente indicato che
l’assicurato “non ha obiezioni sulla somma del suo reddito da invalido
stabilito da Helsana nella querelata decisione” - ha per contro nuovamente
contestato l’importo del reddito da valido calcolato dall’amministrazione,
ribadendo come quest’ultima non poteva limitarsi a procedere “all’adeguamento
al rincaro dell’ammontare del reddito da valido già fissato nel 2007” e che aveva portato al riconoscimento di una rendita di invalidità del 21%, ma avrebbe dovuto
“procedere a stabilire quale sarebbe stato il reddito annuo lordo che egli
avrebbe potuto conseguire nel 2014 nel nostro Cantone, se fosse stato in grado
di continuare a esercitare a tempo pieno la propria professione di medico
chirurgo alle dipendenze della __________ o eventualmente dell’__________
stesso oppure ancora di un’altra struttura ospedaliera nel nostro Cantone”.
La patrocinatrice del
ricorrente ha affermato che qualora non fosse subentrato l’infortunio del 2006,
l’assicurato avrebbe “senz’altro già raggiunto almeno la posizione di medico
capo-servizio di chirurgia”, ciò che gli avrebbe permesso di conseguire uno
stipendio annuo lordo di oltre fr. 300'000 - il quale paragonato a quello da
invalido di fr. 127'305.75 darebbe un grado di invalidità per lo meno del 58% -
o almeno quello di fr. 162'851, pari al massimo del salario individuale lordo
corrisposto per la posizione di medico capo-clinica di chirurgia alle
dipendenze dell’__________ (doc. I).
1.4. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In corso di causa, il TCA ha
interpellato l’Ospedale __________ di __________ al fine di ottenere delle
precisazioni in merito al salario che l’assicurato, senza il danno alla salute,
avrebbe potuto conseguire in qualità di medico capo clinica di chirurgia in
grado di eseguire tutti i compiti afferenti a tale funzione (doc. V).
Il Vice Primario di
chirurgia dell’Ospedale __________ di __________ ha risposto al TCA con scritto
datato 2 luglio 2015 e pervenuto in data 21 luglio 2015 (doc. VI), che è stato
immediatamente trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. VII).
1.6. Con scritto del 27 luglio
2015, l’assicuratore infortuni ha ribadito la correttezza della propria
decisione, osservando che l’assicurato “non possa, ragionevolmente, dimostrare
una perdita economica superiore a CHF 135'837.-- cioè l’ultimo reddito in una
funzione che ora non può espletare per ragioni amministrative e non legate
all’infortunio occorso” (doc. VIII).
In data 25 agosto 2015, la
patrocinatrice del ricorrente, dal canto suo, ha nuovamente contestato il
reddito da valido calcolato dall’amministrazione, ribadendo le argomentazioni
ricorsuali (doc. IX).
Il doc. VIII e il doc. IX
sono stati trasmessi alla rispettiva controparte (doc. X, doc. XI), per
conoscenza.
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se CO 1 era legittimata oppure no a sopprimere, in via di revisione, la rendita
d’invalidità di cui era al beneficio il dr. med. __________.
Non è
invece più contestata, come del resto già indicato nella decisione su
opposizione impugnata, l’attribuzione all’assicurato di un’IMI supplementare
del 10%.
Secondo l'art. 17 cpv. 1
LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata
ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il
grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente
aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF -
analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga
all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in
cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione
ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e
non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata
viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
114).
La revisione presuppone,
dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la
costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275
consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante giurisprudenza,
il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per
analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate
dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80
LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.2. L'invalidità può modificarsi
essenzialmente per due ordini di motivi: sia perchè cambia lo stato di salute,
sia perchè il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote
diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità
di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF
134 V 131 consid. 3 pag. 132; 130 V 343 consid. 3.5; 126 V 75 consid. 1b; 113
V 275 consid. 1a; 109 V 116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti,
migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,
acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio
rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute
ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione
non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di
guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
Secondo la giurisprudenza
federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato
nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria
decisione di rendita (cfr. STFA U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).
2.3. Il mutamento deve, inoltre,
essere notevole.
Secondo la giurisprudenza
resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere
apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così,
un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità
del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr.
Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.4. Per rivedere una rendita di
invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base
devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è
motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.
Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.5. La questione di sapere se si
è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze
esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su
un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti
pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al
diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la
decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3
non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 8C_606/2014
del 26 agosto 2015 cons. 5;9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4;
9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto
nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
Fatti
I mutamenti congiunturali,
il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita
economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti
conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse
conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini
professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione
dell'invalidità.
Ciò che importa è la
diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad
infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in
relazione causale con l'infortunio).
2.6. Nella concreta evenienza, CO
1, con la decisione formale del 5 novembre 2007, aveva attribuito
all’assicurato una rendita d’invalidità del 21% a partire dal 1° agosto 2006,
calcolata paragonando, con riferimento all’anno 2007, il reddito da valido di
fr. 131'938 - pari al guadagno presumibilmente perso dall’assicurato nella sua
attività di medico assistente di chirurgia presso __________ di __________ - con
il reddito da invalido di fr. 104'442 che egli avrebbe potuto conseguire in
qualità di medico assistente senza attività chirurgica presso l’__________ (cfr.
doc. 4).
Questa decisione è
cresciuta, incontestata, in giudicato.
Nel mese di aprile 2012
l’assicuratore LAINF, venuto a conoscenza del fatto che l’assicurato è stato
assunto presso l’Ospedale __________ di __________, ha proceduto ad una
revisione del diritto alla rendita di invalidità, chiedendo all’__________ di volere
fornire informazioni riguardo al rapporto di lavoro e alla situazione salariale
del dr. RI 1.
In tale occasione, l’__________,
compilando il formulario ricevuto dall’assicuratore LAINF, ha comunicato che il
salario lordo mensile dell’interessato ammonta a fr. 10'449, più fr. 450 di
assegni; che tale importo corrisponde al suo effettivo rendimento e che il
salario previsto per la medesima funzione sarebbe stato lo stesso anche nel
caso in cui l’assicurato non avesse subìto l’infortunio (cfr. doc. 5).
Con lettera
accompagnatoria del 14 maggio 2012, il Vice Primario di chirurgia dell’Ospedale
__________ di __________, dr. __________, ha così risposto alle domande dell’amministrazione:
" (…)
1.1 Quali lavori svolge
attualmente la persona assicurata (job description)?
L’assicurato
è impiegato a tempo pieno quale capo clinica di chirurgia. Gestisce il pronto
soccorso di chirurgia: ha la supervisione ed è responsabile del teaching degli
assistenti in formazione, è responsabile degli accertamenti e del ricovero dei
pazienti. Inoltre è responsabile chirurgico delle cure intense
interdisciplinari ed esegue i consulti fuori reparto.
1.2 La persona assicurata ha
delle limitazioni nella sua attività lavorativa a causa dell’infortunio del 22
marzo 2006?
A causa delle sue limitazioni fisiche
non può eseguire interventi chirurgici né in pronto soccorso né in sala
operatoria. Qualora vi sia l’esigenza di un intervento sui suoi pazienti viene
sistematicamente coinvolto un altro capo clinica od un senior della chirurgia.
1.3 Se non
avesse subìto l’infortunio, la persona assicurata svolgerebbe altre mansioni?
Come?
Senza
limitazioni fisiche potrebbe eseguire tutti i compiti che spettano ad un capo
clinica di chirurgia, in particolare potrebbe operare ed essere inserito nei
picchetti notturni e festivi a pieno titolo.”
(Doc. 5a)
Rispondendo ad una
esplicita domanda attraverso la quale l’amministrazione gli chiedeva di
confermare che lo stipendio lordo da lui percepito corrispondeva a fr. 135'837
annui (ossia fr. 10'449 mensili per tredici mensilità), l’assicurato, tramite
messaggio di posta elettronica del 30 maggio 2014, ha rilevato che “al momento dell’assunzione la cifra è corretta, anche se dal febbraio dello
scorso anno, per problemi di riconoscimento titoli di perfezionamento, è stata
ridotta” (doc. 7).
Invitato quindi ad
indicare a quanto ammonti il suo stipendio a partire dal mese di febbraio 2013
(cfr. doc. 7), il dr. Rossi, tramite messaggio di posta elettronica del 3
giugno 2014, ha comunicato che il salario mensile lordo da lui conseguito
“corrisponde a 9'792.75 CHF al mese, per 13 mesi” (doc. 8).
L’assicuratore LAINF ha
pure provveduto a richiedere i conteggi salariali concernenti l’assicurato dal
1° marzo 2012 al 31 luglio 2014 (doc. 9), ricevuti in data 27 agosto 2014 (doc.
10).
A seguito della nuova
situazione salariale dell’assicurato, l’amministrazione ha deciso di
sopprimere, a partire dal 1° novembre 2014, la rendita di invalidità del 21%
precedentemente versatagli, ritenuto che il discapito economico risultante dal
raffronto tra il reddito da valido di fr. 145'275 (corrispondente al guadagno
annuo del 2006, aggiornato al 2014) e quello da invalido di fr. 131'938 (come
indicato nella decisione del 5 novembre 2007) è del 5%, insufficiente per ottenere
il diritto ad una rendita di invalidità (doc. 11).
In sede di opposizione la
patrocinatrice dell’assicurato ha contestato il raffronto dei redditi operato
dall’amministrazione, ritenendo che quale reddito da valido avrebbe dovuto
essere preso in considerazione almeno un importo pari a fr. 300'000, posto che
senza l’insorgenza dell’infortunio l’assicurato avrebbe raggiunto per lo meno
la posizione di medico capo-servizio di chirurgia presso una struttura
ospedaliera cantonale o, in alternativa, per lo meno un ammontare di fr. 162'851
corrispondente al massimo del salario individuale lordo riconosciuto per la
posizione di medico capo-clinica di chirurgia con esperienza pluriennale alle
dipendenze dell’__________; quale reddito da invalido, inoltre, a parere della
patrocinatrice, avrebbe dovuto essere conteggiato il salario effettivamente
conseguito dall’assicurato presso l’__________, pari a fr. 127'305.75.
Nella decisione su
opposizione impugnata, l’amministrazione ha, da una parte, fatto proprio il
reddito da invalido di fr. 127'305.75 proposto dalla patrocinatrice
dell’assicurato, mentre, d’altra parte - dopo avere motivatamente spiegato le
ragioni per le quali non ha ritenuto di potere condividere il reddito da valido
di fr. 300'000 o, in alternativa, quello di fr. 162'851, proposti dall’avv. RA
1 - ha comunque modificato il reddito da valido precedentemente utilizzato di
fr. 145'275 (ottenuto aggiornando al 2014 il reddito percepito nel 2006 presso __________),
sostituendolo con l’importo di fr. 135'837, pari a quanto effettivamente
conseguito dall’assicurato al momento dell’assunzione presso l’__________ in
qualità di capo clinica (cfr. doc. A).
L’assicuratore LAINF ha,
infatti, rilevato che “il riferimento all’eventuale raggiungimento della
posizione di medico capo-servizio di chirurgia presso una struttura ospedaliera
cantonale non possa essere condiviso: trattasi di una semplice supposizione
sprovvista di attendibilità che l’opponente non sostanzia oggettivamente” e che
per quanto riguarda la funzione di capo-clinica di chirurgia “il dr. RI 1 ha
accettato a far tempo dal mese di marzo 2013 una decurtazione di stipendio
mensile pari a fr. 656.25 (stipendio febbraio CHF 10'449.-- e stipendio marzo
CHF 9'792.75). Di fatto, dal marzo 2013 il dr. RI 1 percepisce identico
stipendio rispetto a quello erogato dall’__________ al momento dell’assunzione.
Ora, alla luce di quest’ultima constatazione, appare pacifico che la proposta
di reddito-stipendio individuale lordo di fr. 162'851 formulata dall’opponente
non possa essere ragionevolmente condivisa”.
Per tali ragioni,
l’assicuratore LAINF ha quindi concluso che “appurato il guadagno da valido ragionevolmente
conseguibile e cioè fr. 135'837 e la fondatezza del guadagno effettivamente
conseguito pari a fr. 127'305.75, ne discende che in virtù dell’art. 18 LAINF
la soppressione della rendita LAINF sia giustificata poiché il discapito
economico è inferiore alla soglia minima legale (10%) che presuppone il diritto
ad una rendita LAINF” (doc. A).
2.7. Con la propria impugnativa,
l’insorgente non censura l’entità del reddito da invalido di fr.
127'305.75 calcolato dall’amministrazione (cfr. doc. I, pag. 19).
Per contro, la
patrocinatrice dell’assicurato contesta l’entità di quello da valido calcolato
dall’amministrazione nella decisione su opposizione impugnata (fr. 135’837/anno),
sostenendo che l’assicuratore LAINF avrebbe dovuto calcolare lo stesso tenendo
conto del fatto che, senza l’insorgenza del danno alla salute conseguente all’infortunio,
egli avrebbe raggiunto “per lo meno la posizione di medico capo-servizio di
chirurgia presso la __________ o un’altra struttura ospedaliera privata o
pubblica del nostro Cantone, ciò che gli avrebbe senz’altro permesso di
conseguire uno stipendio lordo di oltre CHF 300’000”.
La patrocinatrice del ricorrente
ha pure aggiunto che “anche ammesso e non concesso di volere prendere per buona
la tesi dell’CO 1, secondo cui il ricorrente, se non fosse rimasto vittima
dell’infortunio, avrebbe nel frattempo potuto raggiungere tutt’al più la
posizione di medico capo-clinica di chirurgia alle dipendenze dell’__________,
il salario di base individuale lordo, senza cioè gli elementi di stipendio
variabili, che egli avrebbe potuto percepire, tenuto conto già solo dell’esperienza
lavorativa maturata dall’anno 2002 in poi nel nostro Cantone, sarebbe stato
comunque quello massimo di fr. 162'851.-- e non certo quello minimo di fr.
135'837.--”, aggiungendo che il problema legato al mancato riconoscimento dei
titoli di specializzazione da parte della Commissione delle professioni mediche
è, da una parte, solo passeggera e oggetto di contenzioso legale e, dall’altra,
non si sarebbe neppure presentato “se il ricorrente non fosse rimasto vittima
del menzionato infortunio e avesse quindi potuto continuare a esercitare a
tempo pieno la propria professione di medico chirurgo alle dipendenze della __________
(…) poiché presso le cliniche di tale società, così come presso altre cliniche
private del nostro Cantone, il riconoscimento del titolo di specializzazione
non era (e non è) richiesto” (cfr. doc. I).
Da parte sua, richiamata
la giurisprudenza federale relativa alla nozione di reddito da valido,
l’Istituto assicuratore resistente ha ritenuto che, nel caso concreto, non vi
sia alcuna prova che l’assicurato avrebbe potuto raggiungere la posizione di
medico capo-servizio di chirurgia presso una struttura ospedaliera cantonale,
circostanza che deve essere considerata una mera allegazione di parte (doc. III).
Quanto al raggiungimento
della posizione di medico capo-clinica di chirurgia, l’assicuratore LAINF
convenuto ha ribadito che, come comunicato dall’assicurato stesso, egli era
stato sì assunto nel febbraio 2012 con tale funzione e retribuito inizialmente
con uno stipendio di fr. 135'837, ma poi, a causa di problemi per il
riconoscimento dei suoi titoli di perfezionamento, a partire dal mese di marzo
2013, aveva subìto una decurtazione di stipendio, sicché “il riferimento alla
retribuzione quale medico capo-clinica di chirurgia (con esperienza lavorativa
in Ticino di oltre 10 anni citata dall’allora opponente) per uno stipendio
individuale lordo annuo di fr. 162'851 non può essere ragionevolmente
condivisa” (doc. III).
In corso di causa, il TCA
- preso atto di quanto attestato nello scritto del 14 maggio 2012 dal dr. __________
(cfr. doc. 5a riprodotto per esteso al precedente consid. 2.6.) - ha
interpellato il datore di lavoro dell’assicurato, chiedendogli di precisare,
qualora non fosse intervenuto l’infortunio, quale sarebbe stato il salario
mensile lordo dell’assicurato nel suo ruolo di capo clinica di chirurgia in
grado di eseguire, senza le limitazioni fisiche che lo affliggono a seguito del
sinistro, tutti i suoi compiti, con riferimento in particolar modo alle
operazioni e ai picchetti notturni e festivi (doc. V).
Con scritto datato 2
luglio 2015, ma pervenuto al TCA in data 21 luglio 2015, il dr. __________ ha
risposto:
" (…)
Rispondo alla vostra richiesta di chiarimenti datata
16 giugno 2015.
Considerandi
II Dr. RI 1, ha iniziato la propria attività
lavorativa presso il nostro servizio nel mese di marzo del 2015 (recte 2012,
n.d.r.) in qualità di capo clinica, con uno stipendio di Fr. 135'837.00 lordi
annuali.
Dal mese di marzo del 2013 la sua funzione è
diventata quella di medico assistente ospedaliero, con uno stipendio lordo
annuale di Fr. 127'305.75, in quanto l'Ufficio Federale della __________ non ha
riconosciuto i suoi certificati e non ha potuto ottenere l’FMH per poter
continuare a lavorare come capo clinica.
In qualità di medico assistente ospedaliero il suo
stipendio è al massimo e non sono previsti aumenti futuri. Se la sua qualifica
fosse rimasta quella di capo clinica il suo stipendio avrebbe subìto i seguenti
aumenti:
Marzo 2013 Fr. 141'245.00 lordi annuali
Marzo 2014 Fr. 146'640.00 lordi annuali
Marzo 2015 Fr. 152'085.00 lordi annuali.”
(Doc. VI)
2.8
Secondo la giurisprudenza,
per fissare il reddito senza invalidità da considerare nel quadro del raffronto
dei redditi previsto dall’art. 16 LPGA, occorre stabilire ciò che la persona
assicurata avrebbe, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
realmente potuto conseguire al momento determinante qualora fosse rimasta in
buona salute. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nel modo più
concreto possibile, di modo che esso si deduce di principio dal salario che
l’assicurato realizzava prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo
conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla
rendita (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 e riferimento ivi menzionato).
Trattandosi della
questione di sapere se si deve prendere in considerazione un ipotetico
cambiamento professionale, la giurisprudenza ha precisato che delle possibilità
teoriche di sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a
meno che degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero
realizzate. Al riguardo, si deve esigere la prova di indizi concreti che
l’assicurato avrebbe ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del
proprio reddito, se non fosse divenuto invalido. Ciò potrebbe essere il caso,
ad esempio, se il datore di lavoro ha lasciato intendere una simile prospettiva
d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in questo senso. Per contro,
delle semplici dichiarazioni d’intento da parte dell’assicurato non sono
sufficienti. L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi
infatti manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un
corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF 9C_221/2014
del 28 agosto 2014 consid. 3.2,8C_290/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 6.1,8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2,
8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2,8C_938/2009 del 23 settembre 2010 consid. 6.2, 8C_530+533/2009
del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).
L’intenzione di avanzare
professionalmente deve essere riconoscibile già al momento dell’insorgenza
del danno alla salute, al fine di evitare speculazioni (in questo senso, si veda la sentenza 9C_221/2014
appena citata, riguardante un assicurato che, al momento dell’infortunio, stava
temporaneamente lavorando quale operatore in automazione e che, dopo di esso,
aveva intrapreso una formazione di programmatore/regolatore in automazione
ottenendo il relativo diploma. In quella fattispecie, il Tribunale federale ha
ritenuto che, al momento dell’insorgenza
del danno alla salute, non esisteva alcun indizio concreto a favore
dell’intenzione dell’assicurato di terminare prossimamente la sua attività di
operatore in automazione per iniziare una formazione di
programmatore/regolatore in automazione; cfr., pure, la STF 8C_144/2012 del 9
novembre 2012 consid. 3.3.4 e riferimento ivi citato).
Questa Corte non può
esimersi dall’evidenziare come la giurisprudenza appena esposta sia
estremamente penalizzante nei propri effetti, in special modo per coloro che
subiscono un infortunio in giovane età. Tuttavia, visto che essa viene
costantemente, e ancora in tempi recenti, confermata dal Tribunale federale,
spetta semmai all'Alta Corte precisarla o modificarla se lo riterrà opportuno.
2.9
Nella RAMI 2005 U 554 p.
315ss., l’Alta Corte ha stabilito che nell’esaminare quale sarebbe stata la
presumibile evoluzione professionale, è possibile, secondo le circostanze, fondarsi
su una particolare qualifica professionale conseguita nonostante l’invalidità
per trarre conclusioni a proposito dell’evoluzione ipotetica che avrebbe avuto
luogo senza il danno alla salute. Ciò è in particolare ammissibile quando
la precedente attività lavorativa può essere esercitata anche dopo
l’infortunio. Per contro, dal successo che la persona invalida ha ottenuto in
un nuovo campo di attività, non si può dedurre che essa, qualora non fosse
insorto il danno alla salute, avrebbe raggiunto una posizione equivalente anche
nella sua precedente professione (giurisprudenza successivamente confermata con
la STF 8C_550/2009/8C_677/2009 del 12 novembre 2009 consid. 4.1 e con la DTF
139.
V 28 consid. 3.3.3.2).
In quella fattispecie, si
trattava di un’assicurata che, prima dell’infortunio, svolgeva l’attività di
fisioterapista diplomata e che, dopo di esso, aveva intrapreso una riqualifica
professionale divenendo finalmente docente di fisioterapia presso una scuola
professionale. A proposito della determinazione del reddito da valido, ella ha
sostenuto di avere, già prima dell’infortunio, compiuto degli sforzi concreti
volti al perfezionamento quale docente di fisioterapia, di modo che, senza il
danno alla salute, avrebbe lavorato in quel contesto.
Il TFA ha innanzitutto
accertato che, prima dell’evento infortunistico, facevano difetto dei passi
concreti ai sensi della giurisprudenza. Del resto, l’assicurata si era decisa a
riqualificarsi professionalmente soltanto dopo che il consulente in
integrazione professionale dell’AI le aveva illustrato le diverse opportunità e
indicato che le terapie speciali fisicamente meno impegnative non sarebbero
state, o lo sarebbero state solo in parte, assunte dalle casse malati. D’altro
canto, a proposito al fatto che l’assicurata, (anche) senza l’invalidità,
sarebbe stata in grado di portare a termine con successo la formazione quale
docente di fisioterapia, l’Alta Corte ha giudicato che tale circostanza é
altrettanto poco decisiva quanto le possibilità teoriche di perfezionamento dopo
il conseguimento di un bachelor, ritenuto che si tratta unicamente di valutare
come si sarebbe sviluppata la carriera professionale senza l’infortunio.
Il fatto che l’assicurata si sia affermata con successo nel suo nuovo campo di
attività e che continui a perfezionarsi, consente soltanto di presumere che,
anche in qualità di fisioterapista, avrebbe fatto altrettanto.
La STF
8C_550/2009/8C_677/2009 concerne il caso di un assicurato che, prima
dell’infortunio, si trovava alle dipendenze di una falegnameria quale
apprendista e che, dopo di esso, terminato l’apprendistato, dapprima aveva
lavorato quale falegname e, in seguito, concluso con successo una riformazione
professionale quale operatore sociale. In relazione alla determinazione del
reddito da valido, egli ha preteso che, senza il danno alla salute, avrebbe
conseguito la maestria in falegnameria. Nell’ambito della procedura giudiziaria
cantonale, é emerso che l’assicurato era un apprendista motivato, intelligente,
con talento manuale. Le sue note scolastiche erano sopra la media. Testimoni
hanno dichiarato che l’assicurato disponeva delle capacità per ottenere la
maestria, ritenuto che egli aveva concluso l’apprendistato con la nota 5. Egli
aveva inoltre dimostrato forte volontà e ambizione.
Dopo aver ricordato che
indizi a favore di uno sviluppo professionale devono essere dati anche nel caso
di assicurati giovani, e ciò nella forma d’indicazioni concrete esistenti già
al momento in cui é occorso l’infortunio, il Tribunale federale ha accertato
che, sino all’evento infortunistico, l’assicurato non aveva compiuto alcun
passo concreto verso un perfezionamento quale maestro falegname.
Sempre secondo il TF,
anche dalla carriera professionale che si é sviluppata dopo l’infortunio, non é
possibile trarre conclusioni a proposito di quale sarebbe stata l’evoluzione
senza l’infortunio stesso. In effetti, da parte dell’assicurato non sono più
stati compiuti sforzi di perfezionamento nell’ambito della professione di
falegname.
Infine, nella DTF 139 V
28, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un assicurato che, prima
dell’infortunio, esercitava il mestiere di carpentiere e che, dopo di esso,
aveva intrapreso un’attività indipendente nello stesso ambito professionale.
L’assicuratore LAINF aveva stabilito il reddito da valido applicando la tabella
TA 1, ramo 20, livello di qualifica 1+2.
Da parte sua, il TF ha
ritenuto che, così facendo, l’amministrazione aveva insufficientemente tenuto
conto del presumibile sviluppo professionale. In effetti, dalla documentazione
a disposizione emergeva che l’assicurato era un operaio specializzato bravo,
affidabile, impegnato e consapevole dei propri doveri, che si stava preparando
per l’esame di maestria e al quale il datore di lavoro, senza il danno alla salute,
avrebbe affidato la direzione del servizio clienti. L’Alta Corte ha pure
ritenuto decisiva la circostanza che l’assicurato, nonostante il danno alla
salute, é stato in grado di affermarsi quale indipendente in un settore di
nicchia e di ben posizionarsi sul mercato. Questi aspetti costituiscono degli
indizi da considerare nella determinazione dell’ipotetica evoluzione del
salario da valido. Per tutte queste ragioni, il TF ha concluso che, senza
l’infortunio e malgrado la sua giovane età, l’assicurato avrebbe potuto
attendersi un salario chiaramente sopra la media.
2.10
Alla luce dei principi
giurisprudenziali citati nei precedenti considerandi, il TCA è dunque chiamato
a esaminare se, nella concreta evenienza, sono dati degli indizi concreti a
favore del fatto che, come sostenuto dalla patrocinatrice del ricorrente, in
assenza del danno alla salute, l’assicurato avrebbe beneficiato di un
avanzamento professionale con un conseguente avanzamento salariale,
raggiungendo “per lo meno la posizione di medico capo-servizio di chirurgia
presso la Clinica __________ o un’altra struttura ospedaliera privata o
pubblica del nostro Cantone, ciò che gli avrebbe senz’altro permesso di
conseguire uno stipendio lordo di oltre CHF 300’000” o, in alternativa,
quantomeno la posizione di medico capo-clinica di chirurgia alle dipendenze
dell’__________, con un salario di base individuale lordo, tenuto conto già
solo dell’esperienza lavorativa maturata dall’anno 2002 in poi nel nostro Cantone, pari a “quello massimo di fr. 162'851.-- e non certo quello minimo di
fr. 135'837.--” (doc. I).
Al riguardo, questo
Tribunale constata innanzitutto che, al momento dell’infortunio, il dr. RI 1
era occupato in qualità di medico assistente presso la __________.
Dopo
l’infortunio e meglio a partire dal mese di marzo 2012, il dr. RI 1 ha trovato
una nuova occupazione presso l’Ospedale __________ di __________, in qualità di
medico capo clinica di chirurgia. A seguito tuttavia di problemi di
riconoscimento di titoli da parte dell’Ufficio Federale della __________, la
sua funzione è stata ridimensionata, a partire dal mese di marzo 2013, a quella
di medico assistente ospedaliero, con uno stipendio inferiore, come indicato
dal dr. __________ nello scritto del 2 luglio 2015 in risposta ad una richiesta
di chiarimenti del TCA (doc. VI).
2.11
Tutto ben considerato, questo
Tribunale ritiene che, all’epoca in cui é accaduto l’infortunio, non
esistessero degli indizi concreti che il ricorrente avrebbe ottenuto un
avanzamento professionale (con conseguente adeguamento salariale) presso il
precedente datore di lavoro o un’altra struttura privata o pubblica.
La stessa patrocinatrice
del ricorrente, del resto, non ha dimostrato tramite la presentazione di indizi
concreti che un avanzamento professionale si sarebbe molto verosimilmente
realizzato e non fosse solo una mera possibilità teorica, limitandosi a
considerare “evidente” che, senza il danno alla salute, l’assicurato “non
sarebbe rimasto eternamente nella posizione che occupava in quel momento, senza
alcun tipo di avanzamento nella propria carriera e continuando a percepire
sempre lo stesso immutabile stipendio, ma che al contrario, egli avrebbe nel
frattempo potuto raggiungere almeno la posizione di medico capo-servizio di
chirurgia presso la Clinica ____________________ o un’altra struttura
ospedaliera privata o pubblica nel nostro Cantone” (cfr. doc. I).
Queste considerazioni,
sprovviste di prove tangibili, non possono tuttavia essere considerate
sufficienti.
Pertanto, è a ragione che
l’amministrazione ha ritenuto che quanto sostenuto dalla patrocinatrice del
ricorrente non può che essere considerata una mera allegazione di parte, motivo
per il quale non è possibile tenere conto, quale reddito da valido, di un
importo pari a fr. 300'000 come preteso invece, a torto, in sede ricorsuale.
Occorre tuttavia
considerare che la giurisprudenza federale ha già avuto modo di precisare che
un avanzamento professionale dipende, oltre che dalle qualità personali e
dall’impegno della persona, anche da altre circostanze esterne non
influenzabili. Ciò é tanto più vero quanto gli obiettivi sono elevati e lontani
(cfr. la STF 8C_550/2009/8C_677/2009, citata in precedenza, dalla quale risulta
che l’assicurato era stato descritto come un apprendista intelligente, dotato e
motivato, con le capacità necessarie per ottenere la maestria).
Inoltre, é utile segnalare
che, in una sentenza 8C_1060/2008 del 19 agosto 2009 consid. 5.2, trattandosi
di un assicurato il cui datore di lavoro aveva attestato in uno scritto
che, alla luce della sua formazione professionale e della grande esperienza
maturata nell’ambito dei prodotti e della vendita, egli sarebbe stato proposto
quale candidato ad assumere la direzione delle vendite per i Paesi scandinavi
oppure, in alternativa, sarebbe stato preso in considerazione un suo
coinvolgimento diretto in azienda quale responsabile dell’ufficio vendite, il
TF ha stabilito che ciò consentiva soltanto di concludere che era stata
ipotizzata una candidatura dell’assicurato per le attività in questione. Del
resto, sempre secondo l’Alta Corte, qualora fosse stata effettivamente
pianificata una carriera fino al momento dell’infortunio, di ciò si sarebbe
dovuto trovare traccia nel dossier personale.
2.12
Se, al momento dell’infortunio,
non vi erano dunque indizi concreti a favore di un futuro avanzamento
professionale dell’insorgente – a quel momento medico assistente presso la __________
- questo Tribunale ritiene che non si possa tuttavia ignorare che, di fatto,
questo avanzamento si è effettivamente realizzato, visto che, a far tempo dal mese
di marzo 2012, grazie alle sue qualità, all’esperienza maturata e ai molteplici
corsi intrapresi a far tempo dal 2006 (cfr. doc. 7), il dr. RI 1 è divenuto
medico capo clinica di chirurgia presso l’__________ di __________, sebbene per
un periodo di tempo limitato (precisamente dal 1° marzo 2012 alla fine di
febbraio del 2013, posto che dal 1° marzo 2013 la sua funzione è divenuta
quella di medico assistente ospedaliero presso lo stesso __________, in quanto,
come precisato dal dr. __________ nello scritto del 2 luglio 2015, “l’Ufficio
federale della __________ non ha riconosciuto i suoi certificati e non ha
potuto ottenere l’FMH per poter continuare a lavorare come capo clinica”, cfr.
doc. VI).
Ora, sarebbe paradossale
negare che, quale persona sana, l’assicurato non avrebbe fatto carriera,
quando, pur con gli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico,
egli é nei fatti riuscito a migliorare la propria posizione professionale (e,
quindi, retributiva).
Pertanto, al caso sub
judice va applicata la giurisprudenza di cui alla RAMI 2005 U 554,
successivamente più volte confermata (cfr. il consid. 2.9.), secondo la quale,
trattandosi di determinare il reddito da valido, é consentito tener conto degli
sviluppi prodottisi nella carriera professionale dell’assicurato nonostante
l’invalidità, e ciò soprattutto quando la precedente attività lavorativa può
essere svolta anche dopo l’infortunio (come é il caso nella presente fattispecie).
In tali condizioni il TCA
ritiene che, qualora non fosse accaduto il sinistro del 22 marzo 2006, è
plausibile che il dr. __________ avrebbe migliorato la propria posizione
professionale, visto che di fatto, nel 2012, sebbene solo per un periodo
limitato, egli ha ottenuto il ruolo di medico capo clinica di chirurgia presso
l’__________ di __________.
Ciò è, del resto, quanto
ha riconosciuto l’amministrazione stessa, la quale – nonostante la questione
del mancato riconoscimento del titolo estero di specializzazione in chirurgia
dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica, ritenuto inferiore
a quello di chirurgia generale, da parte dell’Ufficio federale della __________
per la quale, secondo quanto indicato dalla patrocinatrice del ricorrente, è in
corso “un contenzioso legale che dovrebbe risolversi a favore del ricorrente”
(cfr. doc. I e doc. IX) - nella decisione su opposizione impugnata, ha
espressamente indicato che quale reddito da valido andava considerato quello
corrisposto dall’__________ per la mansione di medico capo clinica di
chirurgia.
Questo Tribunale rileva,
tuttavia, che l’amministrazione ha utilizzato il reddito percepito
dall’assicurato nella sua funzione di capo clinica nel 2012, mentre il
raffronto dei redditi va effettuato con riferimento all’anno 2014.
Pertanto, il TCA non può
considerare corretto l’importo di fr. 135'837 annui (2012) figurante nella
decisione su opposizione qui impugnata, che andrebbe aggiornato al 2014.
Ora, dallo scritto del dr.
__________ del 2 luglio 2015 emerge che, senza il sopraggiungere dei problemi
legati al mancato riconoscimento dei titoli da parte del competente Ufficio
federale, qualora l’assicurato avesse continuato a svolgere la sua attività di
capo clinica, nel 2014 avrebbe conseguito un guadagno annuo di fr. 146'640
(cfr. doc. VI).
Questo Tribunale non può,
tuttavia, utilizzare tale ammontare, ritenuto che, come già indicato in
precedenza, a causa di un problema di riconoscimento di titoli di
specializzazione da parte della __________ – per il quale, come sottolineato
dalla patrocinatrice del ricorrente, è in corso un contenzioso legale (cfr.
doc. I e doc. IX) - di fatto, a partire dal 2013, la funzione dell’assicurato è
passata da medico capo clinica a medico assistente ospedaliero.
A tale riguardo, va
osservato che resta riservata la possibilità per l’assicurato, in caso di
risoluzione a suo favore, come più volte ritenuto scontato da parte della sua patrocinatrice,
del contenzioso legale concernente il riconoscimento dei titoli di
specializzazione, di chiedere una revisione dell’ammontare della rendita.
Alla luce di tali puntuali
circostanze, questo Tribunale ritiene quindi corretto utilizzare, nella
determinazione del reddito da valido dell’assicurato con riferimento al 2014,
il precedente salario percepito dall’assicurato nel 2006 presso la __________,
aggiornato al 2014, per un importo di fr. 145'275 annui.
Questo ammontare era, del
resto, già stato indicato, in un primo momento, dall’amministrazione stessa nella
decisione del 19 settembre 2014 (cfr. doc. 11).
Tale soluzione appare
tanto più corretta, ritenuto che il suddetto importo di fr. 145'275 indicizzato
al 2014 si discosta, di poco, dal reddito che avrebbe ottenuto l’assicurato in
qualità di capo clinica nel 2014, pari a fr. 146'640 annui.
Questo Tribunale non
condivide, per contro, il parere della patrocinatrice dell’assicurato, secondo
la quale bisognerebbe conteggiare, quale reddito da valido per il 2014, per lo
meno l’importo annuale di fr. 162'851, tenuto conto della lunga esperienza
dell’interessato (doc. I).
Il TCA rileva che
l’importo proposto dalla patrocinatrice del ricorrente corrisponde al salario
massimo conseguibile nel 2014 da un medico capo clinica con sei scatti, secondo
quanto indicato nella tabella salariale dell’__________ (cfr. doc. 15a).
L’importo indicato nella
tabella salariale in questione, tuttavia, non corrisponde a quanto avrebbe
potuto guadagnare l’assicurato – e solo nel caso in cui non fosse subentrato,
come invece avvenuto, il problema di riconoscimento di titoli di
specializzazione da parte della __________ - ritenuto che nello scritto del 2
luglio 2015 il dr. __________ ha espressamente indicato che “se la sua
qualifica fosse rimasta quella di capo clinica il suo stipendio avrebbe subito
i seguenti aumenti: marzo 2013 fr. 141'245 lordi annuali; marzo 2014 fr.
146'640 lordi annuali; marzo 2015 fr. 152'085 lordi annuali” (doc. VI).
Il grado d’invalidità
dell’insorgente a decorrere dal 1° novembre 2014 - determinato raffrontando il
reddito effettivamente percepito presso l’__________ (fr. 127'305.75/anno) con
quello che egli avrebbe realizzato senza il danno alla salute (fr. 145’275/anno)
- è dunque del 12.37%, arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza di cui alla
DTF 130 V 121, consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41), ragione per la quale non
vi è spazio per una soppressione della rendita in vigore, come deciso
dall’amministrazione, ma unicamente per una sua riduzione dal 21% precedentemente
riconosciuto al 12%.
2.13
Parzialmente vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un importo di
fr. 1’800 a titolo di ripetibili da mettere a carico della CO 1 (cfr. art. 61
lett. g LPGA; art. 30 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Il
dr. med. RI 1 ha diritto ad una rendita di invalidità del 12% a far tempo dal
1° novembre 2014.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti