35.2015.36
Determinazione entità menomazione all'integrità (in particolare, questione del prevedibile peggioramento)
10 agosto 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.36
mm
Lugano
10 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 marzo 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 febbraio 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Nel corso del maggio 2006, RI
1, nata nel 1976, di professione giurista e assicurata contro gli infortuni
presso la CO 1 (all’epoca __________), durante un allenamento di pallavolo in
palestra, ha subìto un infortunio al ginocchio destro.
Il chirurgo ortopedico
dott. __________ ha diagnosticato un trauma distorsivo al ginocchio destro in
esiti di ricostruzione del legamento crociato anteriore avvenuta circa 15 anni
prima (cfr. doc. M 2 e doc. M 3). Egli ha quindi disposto delle misure
conservative, in particolare fisioterapia e rinforzo della muscolatura.
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità.
1.2. In ragione della presenza di
dolori persistenti durante le attività sportive, in data 4 febbraio 2010,
l’assicurata é stata sottoposta a un’artro-RMN del ginocchio destro, esame che
ha evidenziato una meniscopatia degenerativa mediale, delle cisti di Baker,
nonché una plastica del LCA irregolare con possibile sviluppo di ciclops
associata a una lassità del legamento (cfr. allegato al doc. M 9).
Il 22 giugno 2010 é stata effettuata
un’artroscopia del ginocchio destro con escissione della lesione parziale alla
plastica del LCA e del tessuto cicatriziale perirotuleo (doc. M 13).
Un ulteriore intervento
artroscopico ha avuto luogo il 2 dicembre 2010, allorquando il dott. __________
ha praticato la ricostruzione anatomica del LCA del ginocchio destro (cfr. doc.
M 20).
1.3. Nel mese di gennaio 2013, RI
1 si é vista costretta a consultare nuovamente il dott. __________ a causa di
una recrudescenza dei disturbi al ginocchio destro (cfr. doc. M 30).
La RMN eseguita il 13
febbraio 2013 ha mostrato una discreta disomogeneità della plastica del LCA a
livello della porzione prossimale, nonché una discreta fibrosi a livello del
cuscinetto di Hoffa, in assenza di lesioni meniscali o cartilaginee (cfr. doc.
M 31 e M 32).
1.4. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 2 giugno 2014, la CO
1 ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere
dal 1° settembre 2013 a fronte della stabilizzazione dello stato di salute
infortunistico e ha assegnato all’assicurata un’indennità per menomazione
all’integrità del 5% (doc. A 32).
In data 3 febbraio 2015,
l’amministrazione ha parzialmente accolto l’opposizione interposta
dall’assicurata personalmente, nel senso che l’IMI é stata portata al 7.5%
(cfr. doc. A).
1.5. Con tempestivo ricorso
dell’11 marzo 2015, RI 1 ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga
condannato a riconoscerle un’IMI del 30%, ma almeno del 10%, argomentando in
particolare quanto segue:
" (…).
Stando sia al dr. __________ che al dr. __________ il mio quadro
clinico é destinato inevitabilmente a peggiorare. Una prognosi sfavorevole é
dunque da attendersi e per questo motivo deve essere presa in considerazione
nella quantificazione del calcolo dell’IMI, dato che viene concessa una a
tantum.
Il dr. __________, quando ha calcolato l’IMI, non aveva preso in
considerazione l’evoluzione negativa del caso, dunque questo onorevole
Tribunale dovrà valutare in che misura l’IMI merita di essere maggiorata. Come
visto, sulla base della giurisprudenza e dottrina, la percentuale può andare
fino al 40%, trattandosi di un caso di artrosi e instabilità (vedi tabelle).
Il medico ha infatti valutato la percentuale unicamente sulla base
del quadro clinico attuale, basandosi sull’attuale instabilità e problemi di
artrosi. Mentre la giurisprudenza, come visto sopra, prevede anche la
possibilità di prendere in considerazione nella valutazione anche una prognosi
sfavorevole (peggioramento del quadro clinico). Cosa che tuttavia in questo
caso non é stato fatto, come potrà confermare il dr. __________.
Nonostante un’ottima muscolatura l’instabilità e i dolori
persistono, motivo per il quale era stato preso in considerazione di rivolgersi
ad un altro esperto.
Numerose attività fisiche non sono più possibili: sciare solo una
giornata e in condizioni ottimali, mettere i tacchi per un paio di ore e cmq ho
diverse limitazioni e dolori durante le attività. L’instabilità é ancora
presente e in certe occasioni (soprattutto nei cambi di direzione e peso) mi
capita ancora di cadere.
Bisogna poi considerare che sono molto sportiva e di conseguenza
questo comporta per la sottoscritta una limitazione importante e un disagio
considerevole, da ritenere nel calcolo dell’IMI.
Si chiede pertanto che tutti questi elementi vengano ritenuti e
presi in considerazione nel calcolo dell’IMI.
Come emerge dagli atti il dr. __________ ha chiaramente previsto
un peggioramento.
Una valutazione globale va di conseguenza effettuata e s’impone.
(…).
Nel nostro caso non esistono motivi per discostarsi dalle conclusioni
mediche stilate dal dr. __________, ossia dalla sua valutazione medica;
tuttavia la percentuale ipotizzata dal dr. __________ deve essere aumentata
come già ampiamente spiegato nel punto precedente.
Si ribadisce che il dr. __________ ha unicamente preso in
considerazione per la valutazione l’instabilità del ginocchio e l’artrosi.”
(doc. I)
1.6. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.7. In data 8 e 13 maggio 2015,
la ricorrente ha sollecitato una proroga del termine per la presentazione di
nuovi mezzi di prova (concretamente, una nuova certificazione del dott. __________
- cfr. doc. V e doc. VII).
In entrambi i casi, questa
Corte ha concesso la richiesta proroga (l’ultima volta, sino al 1° giugno 2015
- cfr. doc. VIII).
Sino ad oggi al TCA non é
pervenuto alcunché.
Considerandi
2.1
L’oggetto della lite é
circoscritto all’entità della menomazione all’integrità di cui é portatrice
l’assicurata.
2.2
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4
Giusta l'art. 36 cpv. 2
OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati. Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,
esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno
è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI
1991.
U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.5
L’INSAI ha allestito una
serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.6
Nel caso di specie, a margine
della visita fiduciaria del 7 agosto 2013, dopo aver diagnosticato uno stato
dopo infortunio del 23 giugno 2006 al ginocchio destro con - quali disturbi
residuali - una “sensazione di instabilità per cui la paziente utilizza una
fasciatura patellare e una ortesi per le attività fisiche”, nonché “dolori dopo
sforzi sportivi”, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha valutato nel
seguente modo la menomazione all’integrità:
" (…).
VALUTAZIONE DELLA MENOMAZIONE ALLA INTEGRITÀ FISICA:
base legale articoli 24 e 25 LAINF; articolo 36 cpv. 3 OAINF
Valutazione: 5%
unicamente per i soli postumi infortunistici e secondo
pubblicazione medica Suva, tabella 5.2, per stato comparabile ad artrosi da
lieve a media in sede femoro-patellare.”
(doc. M 33, p. 5)
Nel corso del mese di
febbraio 2014, l’insorgente ha di nuovo consultato il chirurgo ortopedico dott.
__________ a causa della persistenza di una discreta dolenzia al ginocchio
destro, in particolare durante la pratica dello sport, nonché di una sensazione
d’instabilità.
In quell’occasione, il
medico curante specialista ha refertato, all’esame clinico, una “instabilità
anteriore abbastanza evidente con Lachmann e pivot shift positivi. Dolori alla
palpazione sull’emirima antero/laterale.”.
Egli si é quindi così
pronunciato in merito alla menomazione all’integrità:
" (…).
Malgrado 3 interventi chirurgici al ginocchio destro la paziente
lamenta sempre disturbi ed un’evidente instabilità. Molto probabilmente in
futuro saranno necessari ulteriori interventi chirurgici.
Secondo me la valutazione della menomazione all’integrità fisica
dovrebbe essere del 10%.”
(doc. M 34)
Il 14 aprile 2014, su
disposizione del dott. __________,ha avuto luogo un consulto presso il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha formulato la diagnosi di lieve
instabilità residua dopo re-plastica del LCA del ginocchio destro, imputando il
disturbo piuttosto a una problematica propriocettiva e di mancato controllo
neuro-muscolare. Egli ha perciò escluso indicazioni chirurgiche (doc. M 36).
Prima di procedere
all’emanazione della decisione formale, l’amministrazione ha di nuovo
interpellato il dott. __________, al quale ha sottoposto la documentazione
acquisita nel frattempo.
Con apprezzamento del 20
maggio 2014, il fiduciario ha dichiarato che quest’ultima non conteneva “…
aggiornamenti medici o indicazioni relative allo stato di salute attuale
dell’assicurata e pertanto non ho elementi per fornire indicazioni diverse da
quelle indicate nella perizia dell’agosto 2013 compresa la valutazione della
menomazione alla integrità fisica.” (doc. M 37).
Nell’ambito della
procedura di opposizione, la CO 1 ha sottoposto tutta la documentazione al
dott. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, il quale ha finalmente
fissato in un 7.5% la menomazione all’integrità di cui é portatrice RI 1. Egli
ha spiegato che non esiste alcun metodo che consenta di valutare l’instabilità
di un’articolazione con una precisione tale da esprimere con esattezza una
percentuale di IMI. Tuttavia, nel caso concreto, circostanze quali la capacità
di svolgere attività sportive, l’assenza di versamenti articolari e una vita
quotidiana scevra da disturbi, depongono a favore di un’IMI di un’entità
superiore al 5, ma inferiore al 10% (cfr. doc. M 38).
2.7
Questo Tribunale rileva
innanzitutto che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla
base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non
dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un
apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere
da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e
riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71
del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno
2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi
Friborgo 1998, p. 40s.).
Ciò significa che le difficoltà riscontrate dall’assicurata, ad
esempio, nello svolgimento di attività sportive oppure nel calzare delle scarpe
con i tacchi, non possono essere prese in considerazione per determinare l’entità
della menomazione all’integrità fisica.
Con la
propria impugnativa, l’insorgente pretende, a titolo principale, di aver
diritto a un’IMI del 30% (cfr. doc. I).
Secondo il
TCA, questa pretesa si rivela, già a prima vista, come infondata.
In effetti,
un’indennità di tale entità viene riconosciuta, ad esempio, in caso di amputazione
completa di un piede (cfr. tabella n. 4 edita dalla Divisione di medicina
assicurativa dell’INSAI, figura n. 10) oppure di un ginocchio praticamente
bloccato in estensione (cfr. tabella n. 2.2).
Trattasi qui
di menomazioni decisamente più gravi rispetto a quella che presenta
l’assicurata.
Per quanto
concerne invece la questione del prevedibile peggioramento, il TCA
osserva che, secondo la giurisprudenza federale, aggravamenti futuri
giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto se
l’intervento di un peggioramento é probabile. Per contro, non possono
essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente
possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e
riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und
25.
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).
A questo proposito, RI 1 fa valere che tanto il dott. __________
quanto il dott. __________ avrebbero accertato che il suo stato di salute
infortunistico é “… destinato inevitabilmente a peggiorare.” (doc. I, p. 7).
Ciò non
trova riscontro nelle carte processuali.
Il medico
fiduciario dell’CO 1 si é limitato a ricordare il diritto dell’assicurata di
annunciare una ricaduta “qualora nel futuro subentrassero peggioramenti
dello stato in nesso causale con l’evento in causa e con necessità di cure
mediche e/o chirurgiche, …” (doc. M 33, p. 4 - il corsivo é del redattore).
È vero che,
a margine della consultazione del 27 febbraio 2014, il dott. __________ ha dichiarato
che “molto probabilmente in futuro saranno necessari ulteriori interventi
chirurgici.” (doc. M 34, p. 2). Ora, a prescindere che il dott. __________ ha
invece escluso l’indicazione a un approccio chirurgico (cfr. doc. M 36), il
fatto che la ricorrente potrebbe in futuro necessitare di una nuova operazione
al ginocchio destro, non permette ancora di concludere all’esistenza di un
prevedibile aggravamento. In effetti, l’effettivo intervento di un
peggioramento lo si potrà semmai constatare soltanto al momento in cui lo stato
di salute infortunistico sarà di nuovo stabilizzato, una volta eseguito l’intervento.
In subordine,
la ricorrente chiede che le venga riconosciuta un’IMI del 10%, così come
valutato dal suo medico curante specialista, in considerazione dell’instabilità
del ginocchio e dell’artrosi (cfr. doc. I).
In proposito, questa Corte
osserva che dall’ultima RMN (quella del 13 febbraio 2013) non é affatto emerso
che l’assicurata soffra d’artrosi al ginocchio destro (cfr. doc. M 32). Se il
dott. __________, nel suo apprezzamento dell’IMI, ha parlato di una “artrosi di
grado da lieve a medio in sede femoro-patellare” (cfr. doc. M 33), é soltanto
perché, a suo avviso, questa menomazione é paragonabile per gravità a quella di
cui é portatrice l’insorgente (sul tema, si veda Th. Frei, op. cit. p. 44).
Se ne deduce
dunque che, quale menomazione importante e durevole all’integrità fisica ex
art. 24 cpv. 1 LAINF, l’assicurata presenta soltanto un’instabilità
anteriore del ginocchio destro, definita “evidente” dal dott. __________ (doc.
M 34) e “lieve” dal dott. __________ (doc. M 36).
Ora, secondo il TCA, posto
che RI 1 non presenta in realtà alcuna artrosi al ginocchio destro e ricordato
che la circostanza che ella accusi dei “disturbi”, soprattutto in occasione
della pratica di attività sportive, non ha di per sé rilievo nell’apprezzamento
della menomazione all’integrità, al parere espresso dal dott. __________,
peraltro del tutto immotivato, non può essere attribuito un pieno valore
probatorio.
Chiamato a pronunciarsi su
una questione squisitamente medica, questo Tribunale non vede quindi alcun
valido motivo per scostarsi dalla valutazione contenuta nei referti agli atti
dei medici fiduciari, in particolare in quello del dott. __________ (più
favorevole all’assicurata) su cui l’amministrazione ha finalmente fondato la
decisione su opposizione impugnata.
In esito a quanto precede,
è dunque a ragione che l’Istituto assicuratore resistente ha accordato un’IMI
del 7.5% per la menomazione fisica.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti