35.2015.37
Assicurata presenta reclamo contro fattura premi assicurazione infortuni. Reclamo irricevibile vista assenza di una decisione impugnabile mediante ricorso
26 marzo 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
35.2015.37
mm
Lugano
26 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul “reclamo” del 16 marzo 2015 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 24 agosto 2013, RI 1,
architetto-paesaggista, assicurata facoltativamente contro gli infortuni presso
l’CO 1, é caduta mentre stava passeggiando su un sentiero e ha riportato la
frattura del polso sinistro.
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 28
novembre 2014, poi confermata in sede di opposizione, l’amministrazione ha
dichiarato l’assicurata totalmente abile nella sua abituale professione a
contare dal 18 ottobre 2014 e ha rifiutato la presa a carico dei costi legati
al prospettato intervento chirurgico di trapianto del tendine.
In data 20 febbraio 2015, RI
1 ha interposto ricorso contro la decisione su opposizione del 20 gennaio 2015
(cfr. doc. I - inc. 35.2015.30).
1.3. In data 16 marzo 2015,
l’assicurata ha inoltrato al TCA un atto, denominato “reclamo”, contro
la “… decisione ricevuta da parte della CO 1 in data 5.3.2015, in risposta alla
mia lettera 24.2.2015, nella quale richiedevo di poter tenere in sospeso il
premio assicurativo 2015 fino al termine della causa relativa all’infortunio
LAINF numero __________. In pratica dovrei pagare un premio assicurativo che in
realtà non mi garantisce la copertura assicurativa di cui necessito
attualmente, per poter operare il tendine estensore lungo del pollice sinistro
che ho perso a seguito della frattura e successiva operazione del polso della
mano sinistra.” (doc. I - inc. 35.2015.37).
Considerandi
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2
Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAINF,
possono assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti
un'attività lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro
familiari collaboranti nell'impresa e non assicurati d'obbligo.
L’art. 5 cpv. 1 LAINF
prevede che le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria si applicano per
analogia all'assicurazione facoltativa.
Secondo l’art. 1 cpv. 1
LAINF, le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili
all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2.3
Giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA,
nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato
l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,
crediti e ingiunzioni.
Le decisioni sono
accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere
motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti (cpv. 3).
Ai sensi dell'art. 52 cpv.
1.
LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate
entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
La procedura d'opposizione
si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della
previdenza professionale.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA
stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine
adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi
giuridici.
Secondo l’art. 56 cpv. 1
LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione é esclusa
possono essere impugnate mediante ricorso.
Per costante
giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il
contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V
36.
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV
Nr. 81, p. 294).
In una sentenza C 226/03
del 12 marzo 2004, parzialmente pubblicata in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s.,
il TFA ha stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio
di una decisione è una condizione materiale necessaria per poter emanare un
giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o giudiziaria.
2.4
Nella concreta evenienza,
dalle tavole processuali emerge che, in data 4 novembre 2014, l’CO 1 ha
trasmesso a RI 1 la fattura dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni
relativa all’anno 2015 (cfr. doc. II 2).
Il 24 febbraio 2015,
l’assicurata ha informato l’assicuratore di aver interposto ricorso contro la
decisione su opposizione del 20 gennaio 2015 e circa la propria intenzione di
tenere in sospeso il pagamento della fattura dei premi sino all’emanazione
della sentenza cantonale (cfr. doc. II 3).
Con scritto datato 5 marzo
2015, l’amministrazione ha intimato a RI 1 di pagare il premio entro il 16
marzo 2015, pena la sua esclusione dall’assicurazione facoltativa in ossequio
all’art. 137 cpv. 4 OAINF (doc. II 1).
In data 16 marzo 2015,
l’assicurata ha presentato reclamo contro la comunicazione 5 marzo 2015 dell’CO
1.
(cfr. doc. I).
Alla luce di quanto
precede - vista l’assenza di una decisione impugnabile mediante ricorso ex art.
56.
cpv. 1 LPGA -, il “reclamo” presentato dall’assicurata deve essere
dichiarato irricevibile.
Gli atti vanno trasmessi
all’CO 1 affinché proceda nei propri incombenti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il “reclamo” è irricevibile.
§
Gli atti vanno trasmessi all’CO 1 affinché proceda nei propri
incombenti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti