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Decisione

35.2015.37

Assicurata presenta reclamo contro fattura premi assicurazione infortuni. Reclamo irricevibile vista assenza di una decisione impugnabile mediante ricorso

26 marzo 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

35.2015.37

mm

Lugano

26 marzo 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul “reclamo” del 16 marzo 2015 di

RI 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 24 agosto 2013, RI 1,

architetto-paesaggista, assicurata facoltativamente contro gli infortuni presso

l’CO 1, é caduta mentre stava passeggiando su un sentiero e ha riportato la

frattura del polso sinistro.

L’Istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Con decisione formale del 28

novembre 2014, poi confermata in sede di opposizione, l’amministrazione ha

dichiarato l’assicurata totalmente abile nella sua abituale professione a

contare dal 18 ottobre 2014 e ha rifiutato la presa a carico dei costi legati

al prospettato intervento chirurgico di trapianto del tendine.

In data 20 febbraio 2015, RI

1 ha interposto ricorso contro la decisione su opposizione del 20 gennaio 2015

(cfr. doc. I - inc. 35.2015.30).

1.3. In data 16 marzo 2015,

l’assicurata ha inoltrato al TCA un atto, denominato “reclamo”, contro

la “… decisione ricevuta da parte della CO 1 in data 5.3.2015, in risposta alla

mia lettera 24.2.2015, nella quale richiedevo di poter tenere in sospeso il

premio assicurativo 2015 fino al termine della causa relativa all’infortunio

LAINF numero __________. In pratica dovrei pagare un premio assicurativo che in

realtà non mi garantisce la copertura assicurativa di cui necessito

attualmente, per poter operare il tendine estensore lungo del pollice sinistro

che ho perso a seguito della frattura e successiva operazione del polso della

mano sinistra.” (doc. I - inc. 35.2015.37).

Considerandi

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2

Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAINF,

possono assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti

un'attività lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro

familiari collaboranti nell'impresa e non assicurati d'obbligo.

L’art. 5 cpv. 1 LAINF

prevede che le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria si applicano per

analogia all'assicurazione facoltativa.

Secondo l’art. 1 cpv. 1

LAINF, le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili

all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non

preveda espressamente una deroga alla LPGA.

2.3

Giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA,

nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato

l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,

crediti e ingiunzioni.

Le decisioni sono

accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere

motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti (cpv. 3).

Ai sensi dell'art. 52 cpv.

1.

LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate

entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

La procedura d'opposizione

si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della

previdenza professionale.

L'art. 52 cpv. 2 LPGA

stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine

adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi

giuridici.

Secondo l’art. 56 cpv. 1

LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione é esclusa

possono essere impugnate mediante ricorso.

Per costante

giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il

contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V

36.

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV

Nr. 81, p. 294).

In una sentenza C 226/03

del 12 marzo 2004, parzialmente pubblicata in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s.,

il TFA ha stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio

di una decisione è una condizione materiale necessaria per poter emanare un

giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o giudiziaria.

2.4

Nella concreta evenienza,

dalle tavole processuali emerge che, in data 4 novembre 2014, l’CO 1 ha

trasmesso a RI 1 la fattura dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni

relativa all’anno 2015 (cfr. doc. II 2).

Il 24 febbraio 2015,

l’assicurata ha informato l’assicuratore di aver interposto ricorso contro la

decisione su opposizione del 20 gennaio 2015 e circa la propria intenzione di

tenere in sospeso il pagamento della fattura dei premi sino all’emanazione

della sentenza cantonale (cfr. doc. II 3).

Con scritto datato 5 marzo

2015, l’amministrazione ha intimato a RI 1 di pagare il premio entro il 16

marzo 2015, pena la sua esclusione dall’assicurazione facoltativa in ossequio

all’art. 137 cpv. 4 OAINF (doc. II 1).

In data 16 marzo 2015,

l’assicurata ha presentato reclamo contro la comunicazione 5 marzo 2015 dell’CO

1.

(cfr. doc. I).

Alla luce di quanto

precede - vista l’assenza di una decisione impugnabile mediante ricorso ex art.

56.

cpv. 1 LPGA -, il “reclamo” presentato dall’assicurata deve essere

dichiarato irricevibile.

Gli atti vanno trasmessi

all’CO 1 affinché proceda nei propri incombenti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il “reclamo” è irricevibile.

§

Gli atti vanno trasmessi all’CO 1 affinché proceda nei propri

incombenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti