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Decisione

35.2015.38

Incidente stradale con danno ortopedico a arto sx. Determinazione capacità lavorativa nella precedente professione di postina. Rinvio atti per approfondimento peritale esterno

21 dicembre 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti conservativi disposti nel frattempo, RI 1 é stata sottoposta ad

un intervento artroscopico di debridement della cuffia, inserzione del

labbro e decompressione sottoacromiale della spalla sinistra (cfr. doc. 91).

Ella non ha più lavorato.

1.3. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17 dicembre 2014, l’CO

1 ha dichiarato l’assicurata completamente abile al lavoro e non più bisognosa

di ulteriori cure mediche a contare dal 2 dicembre 2014 (cfr. doc. 125).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 129), in data 25 febbraio

2015, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione

(cfr. doc. 134).

1.4. Con tempestivo ricorso del 22

marzo 2015, RI 1 ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a ripristinare il

diritto alle prestazioni a far tempo dal 2 dicembre 2014, argomentando in

particolare quanto segue:

" (…).

A questo punto ribadisco che questo agire della CO 1 non lo

ritengo corretto e per tale motivi a suo tempo ho inoltrato regolare

opposizione.

In data 12.03.2015 mi sono recata a __________ presso la clinica __________

dove il dottor __________, dopo aver visionato delle nuove radiografie

effettuate il giorno stesso, ha prodotto il suo referto medico concernente il

mio stato di salute. (vedasi copia allegata).

Ritengo che la mia incapacità lavorativa é provocata da problemi

infortunistici alla spalla e non dalle ernie. Di conseguenza si chiede che le

prestazioni CO 1 vengano mantenute anche dopo il 02.12.2014.”

(doc. I)

1.5. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa sia respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. In corso di causa, il TCA ha

interpellato il dott. __________, al quale è stato chiesto di rispondere ad

alcune domande attinenti alla capacità lavorativa dell’assicurata (cfr. doc.

V).

La risposta del sanitario

è pervenuta l’11 novembre 2015 (doc. X).

L’CO 1 ha preso posizione

in data 20 novembre 2015 (cfr. doc. XII), mentre l’assicurata è rimasta

silente.

Considerandi

Nel merito

2.1

Oggetto della lite é la

questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto

il diritto alle prestazioni di corta durata e a ritenere l’assicurata

totalmente abile nella sua attività lavorativa abituale (e, pertanto, a negarle

di fatto il diritto a una rendita d’invalidità), oppure no.

2.2

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio e, in

applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente

incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto

all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile

migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv.

1.

LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

In una sentenza

8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo espresso nei termini

seguenti:

" Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce a

persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1° gennaio

2003.

art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare il

concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung"

e "sensible amélioration" nella versione tedesca e francese dell'art.

19.

cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un

recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in

seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che

il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano,

così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF 134

V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenze del Tribunale federale

delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001, consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2a

ed., Berna 1989, pag. 274). Lo stesso vale per provvedimenti

terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi di un danno alla salute

stazionario per un periodo limitato nel tempo (v. ancora sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1, non pubblicato, e 3).“

Se, al momento

dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in

capitale. L'erogazione di indennità giornaliere cessa comunque con il diritto

alle prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella

misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione

all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3

Al precedente considerando, è

già stato indicato che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato

totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di

malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta

l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di

lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili

in un’altra professione o campo d’attività.

L’entità dell’incapacità

lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF)

deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente

chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.

Nella RAMI

2004.

U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di

incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità

contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi

dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione

di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura

giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata

sulla base dei fatti forniti dal medico.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante

ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque

l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro

che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,

U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato

che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987.

p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 91).

2.4

Secondo

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529 citata in

precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità

per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dal

previgente art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia, la Corte federale ha quindi

concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.

il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico);

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore

causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per

giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e

l'infortunio.

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità

di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute,

la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati

accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STFA I 871/02

del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò nondimeno, se il danno

alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio

sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità

lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno

professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora

permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della

medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

2.5

Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’Istituto assicuratore

resistente ha posto fine al versamento dell’indennità giornaliera (e delle

prestazioni sanitarie) dal 2 dicembre 2014, facendo capo al parere del proprio

medico di __________ espresso in occasione della visita di controllo del 1°

dicembre 2014 (cfr. doc. 122, p. 4)

Tutto ben considerato,

questa Corte ritiene di poter confermare la decisione su opposizione impugnata

nella misura in cui l’Istituto assicuratore resistente ha dichiarato estinto il

diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera)

a partire dal 2 dicembre 2014, e ciò in ragione della stabilizzazione

delle condizioni di salute infortunistiche della ricorrente (cfr., in questo

senso, STCA 35.2004.77 del 13 dicembre 2004 consid. 2.5. e 35.2013.86 del 9

aprile 2014 consid. 2.4., entrambe cresciute incontestate in giudicato).

Il TCA osserva in effetti

che il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, autore dell’intervento

artroscopico alla spalla sinistra, a partire dal mese di ottobre 2014, non ha

formulato più alcuna proposta terapeutica (cfr. doc. 109, 118 e allegato al

doc. 129).

D’altro canto, é già stato

detto che, a margine della visita circondariale del 1° dicembre 2014, il dott. __________

ha constatato che, a quel momento, non erano previsti degli ulteriori

provvedimenti terapeutici (cfr. doc. 122, p. 4).

Infine, in occasione del

consulto del 12 marzo 2015, il PD dott. __________, anch’egli spec. FMH in

chirurgia ortopedica, ha proposto un atteggiamento attendista e, soltanto in

caso di mancato miglioramento spontaneo, l’esecuzione di un’eventuale revisione

artroscopia della spalla, sulla cui efficacità egli non ha però potuto fornire

assicurazioni (cfr. doc. 135, p. 2).

Alla luce di quanto

precede, può dunque essere ammesso che, al più tardi dal momento in cui

l’Istituto assicuratore ha dichiarato estinto il diritto all’indennità

giornaliera, lo stato di salute infortunistico era ormai da considerare

stabilizzato.

In queste condizioni, in

ossequio a quanto previsto dall'art. 19 cpv. 1 LAINF, l'assicuratore infortuni

resistente era legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di

corta durata.

2.6

Al precedente considerando,

questa Corte ha accertato che, nel dicembre 2014, le condizioni di salute

infortunistiche della ricorrente erano stabilizzate, di modo che, per questo

motivo, l’assicuratore non era più tenuto a versare prestazioni sanitarie, né

indennità giornaliere.

Ciò non significa però che

l’assicurata non possa aver diritto alle prestazioni di lunga durata, in

particolare a una rendita d’invalidità. L’amministrazione lo ha implicitamente

negato, sostenendo che RI 1 avrebbe ritrovato una piena capacità lavorativa

nella sua precedente professione di postina, ciò che escluderebbe l’esistenza

di una perdita di guadagno (cfr. doc. 125, p. 1: “…, per i soli postumi

infortunistici, vi è una capacità lavorativa completa a decorrere dal

2.12.2014

”).

In occasione della visita fiduciaria

del 1° dicembre 2014, refertata “… una mobilità della spalla sinistra libera e

senza limiti funzionali. Anche la forza é simmetrica a parte una diminuzione

della forza al test di lift-off della spalla sinistra. All’esame odierno non si

nota nessuna miogelosi alla colonna cervicale o alle spalle bilateralmente a

parte una leggera rigidità sulla parte superiore del trapezio che non ha

causato una dolorabilità alla palpazione.”, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, ha dichiarato l’insorgente totalmente abile nella sua

abituale professione (cfr. doc. 122, p. 4: ”dal 2 dicembre 2014 abbiamo

prescritto una capacità lavorativa in misura del 100% per il suo lavoro come

postina che svolge in misura del 60%.”).

Il medico di circondario ha

confermato la propria valutazione della capacità lavorativa anche con

apprezzamento del 23 febbraio 2015 (cfr. doc. 132).

Dalle carte processuali si

evince che, nel mese di marzo 2015, l’assicurata ha privatamente consultato il

chirurgo ortopedico PD dott. __________.

In quell’occasione, il

sanitario ha in particolare riscontrato, a livello della spalla sinistra, una

cuffia rotatoria dolente soprattutto dorsalmente, una flessione completa ma con

dolori, un’abduzione di 160° con rilevanti dolori, nonché una rotazione esterna

pure accompagnata da forti dolori.

Egli ha sostenuto che,

contrariamente a quanto preteso dal medico di circondario (cfr. doc. 132), i

disturbi refertati avevano un’eziologia infortunistica e che non dipendevano

quindi dalle ernie discali presenti a livello cervicale.

Il dott. __________ ha

infine dichiarato la ricorrente abile in misura del 100% (cfr. doc. 135).

In corso di causa, questo

Tribunale ha interpellato il dott. __________ per avere alcune precisazioni in

merito alla piena abilità lavorativa da lui attestata in occasione della

consultazione del mese di marzo 2015 (cfr. doc. V).

La risposta da lui fornita

in data 3 novembre 2015 ha in particolare il seguente tenore:

" (…).

Bei meiner Beurteilung bin ich davon ausgegangen,

dass die Patientin ab 13.03.15 einen Arbeitsversuch zu 100% als __________

machen wird. Ich habe dies so verstanden, dass dies der Wunsch der Patientin

war. Ob die Arbeitsaufnahme gelungen ist und ob die Patientin wirklich wieder

arbeiten konnte, kann ich nicht beurteilen. Auch kann ich auf Grund meiner

einmaligen Sprechstunde nicht beurteilen, ob andere Tätigkeiten möglich waren.

Sollten weitergehende und detailliertere Beurteilungen notwendig sein, empfehle

ich eine Begutachtung an unabhängiger Stelle.”

(doc.

X)

2.7

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.8

Chiamato ora a pronunciarsi

nel caso di specie, il TCA non ritiene che l’apprezzamento del dott. __________,

secondo cui, tenuto conto delle sole sequele residuali dell’evento traumatico

del gennaio 2005, RI 1 sarebbe stata in grado di riprendere, a tempo pieno e

con un rendimento completo, il suo precedente lavoro di postina, possa

senz’altro costituire da valido supporto probatorio al presente giudizio.

In primo luogo, occorre

rilevare che la tesi del medico fiduciario dell’CO 1 secondo la quale la

mobilità dell’arto superiore sinistro sarebbe influenzata dalla problematica

presente a livello cervicale, di modo che non se ne dovrebbe tener conto

nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. doc. 132, p. 2: “Si

ricorda che l’assicurata soffre di una discopatia di C5/C6 e C6/C7 con

protusioni discali con possibile conflitto della radice C6 a destra e ulteriore

protusione discale mediana paramediana a sinistra a livello C6/C7 con possibili

segni di conflitto con la radice C7 a sinistra che può influenzare la mobilità

della spalla sinistra. Questo problema non è di origine infortunistica e non

è provocato dall’infortunio ma può avere un effetto negativo influenzando la

mobilità del braccio sinistro.” – il corsivo è del redattore), risulta

smentita dallo specialista privatamente consultato dall’assicurata nel corso

del mese di marzo 2015. In effetti, il PD dott. __________ ha precisato che i

disturbi alla spalla sono stati provocati dal tentativo di rimozione del chiodo

e che essi non hanno alcuna relazione con le diagnosticate ernie discali

cervicali (cfr. doc. 135, p. 2).

D’altro canto,

l’indicazione contenuta nel rapporto 12 marzo 2015 del dott. __________,

secondo cui la ricorrente avrebbe presentato una capacità lavorativa del 100%

dal 13 marzo 2015 (cfr. doc. 135, p. 1), non può essere richiamata a conferma

della correttezza della valutazione espressa dal dott. __________ (così come lo

ha invece fatto l’CO 1 in sede di risposta di causa - cfr. doc. III, p. 5). Chiamato

da questa Corte a precisare il proprio parere, il chirurgo ortopedico ha

infatti spiegato che la decisione di attestare una piena capacità lavorativa è

stata dettata dal desiderio, almeno così lui l’ha interpretato, dell’assicurata

di riprendere la propria attività lavorativa ma di non essere in grado di dire

se ciò fosse effettivamente realizzabile (cfr. doc. X). L’amministrazione non

può essere seguita allorquando sostiene, nel suo scritto 20 novembre 2015, che

il PD __________ avrebbe confermato, senza riserve, “... una capacità di lavoro

del 100% con riferimento alla professione abituale dell’assicurata (ossia di

postina con un pensum del 60%).” (doc. XII).

Tutto ben

considerato, questo Tribunale ritiene che le considerazioni appena esposte

siano atte a creare per lo meno dei lievi dubbi circa la fondatezza della

valutazione enunciata dal medico di circondario dott. __________, sulla cui

base l’amministrazione ha fondato la decisione impugnata (cfr. DTF 139 V 225

consid. 5.2).

Il

TCA non è quindi in grado di derimere, con la necessaria tranquillità, la

presente vertenza sulla base della sola documentazione agli atti, ragione per

la quale s’impone un approfondimento peritale.

2.9

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata

esclusivamente sul parere del proprio medico di circondario (per un caso

analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni esposte al considerando 2.8., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata,

nella misura in cui l’assicurata è stata dichiarata completamente abile nella

sua precedente professione (negandole di fatto il diritto alla rendita

d’invalidità; cfr. il doc. 134, p. 3: “Chi non è, almeno in misura parziale,

inabile al lavoro non può essere invalido secondo la LAINF …”).

L’assicuratore

resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un

approfondimento peritale esterno volto a chiarire l’eziologia dei disturbi

accusati all’arto superiore sinistro da RI 1, nonché la

sua capacità/esigibilità lavorativa dopo il 1° dicembre 2014, tenuto conto dei soli disturbi infortunistici. Sulla base delle

relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a definire nuovamente il diritto

a prestazioni, dal profilo materiale e temporale, a contare dal 2 dicembre 2014.

Per questi motiv

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in

cui l’assicurata è stata dichiarata completamente abile nella sua precedente

professione.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2.

Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti