35.2015.38
Incidente stradale con danno ortopedico a arto sx. Determinazione capacità lavorativa nella precedente professione di postina. Rinvio atti per approfondimento peritale esterno
21 dicembre 2015Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.38
mm
Lugano
21 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 febbraio 2015 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 gennaio 2005, RI 1,
dipendente de __________ in qualità di addetta al recapito delle lettere e,
perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, é rimasta
vittima di un incidente stradale in sella al proprio scooter e ha riportato,
secondo il rapporto 23 marzo 2005 del dott. __________, una rottura diafisaria
omerale a sinistra, che é stata sintetizzata con un chiodo endomidollare T2
retrogrado (cfr. allegato al doc. 3).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurata ha ritrovato
una piena capacità lavorativa dal 1° giugno 2005 (doc. 5).
1.2. Nel corso del mese di giugno 2013 ha avuto luogo l’asportazione del materiale di osteosintesi e la decompressione del tunnel
carpale sinistro con neurolisi epineurale del nervo mediano a sinistra
(intervento quest’ultimo in cui costi sono andati a carico dell’assicurazione
contro le malattie) (cfr. doc. 30 e 31).
A decorrere dal 7 ottobre
2013, l’assicurata ha ripreso il lavoro al 50% (cfr. doc. 43).
Il 2 giugno 2014, falliti
Fatti
i provvedimenti conservativi disposti nel frattempo, RI 1 é stata sottoposta ad
un intervento artroscopico di debridement della cuffia, inserzione del
labbro e decompressione sottoacromiale della spalla sinistra (cfr. doc. 91).
Ella non ha più lavorato.
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17 dicembre 2014, l’CO
1 ha dichiarato l’assicurata completamente abile al lavoro e non più bisognosa
di ulteriori cure mediche a contare dal 2 dicembre 2014 (cfr. doc. 125).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 129), in data 25 febbraio
2015, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. 134).
1.4. Con tempestivo ricorso del 22
marzo 2015, RI 1 ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a ripristinare il
diritto alle prestazioni a far tempo dal 2 dicembre 2014, argomentando in
particolare quanto segue:
" (…).
A questo punto ribadisco che questo agire della CO 1 non lo
ritengo corretto e per tale motivi a suo tempo ho inoltrato regolare
opposizione.
In data 12.03.2015 mi sono recata a __________ presso la clinica __________
dove il dottor __________, dopo aver visionato delle nuove radiografie
effettuate il giorno stesso, ha prodotto il suo referto medico concernente il
mio stato di salute. (vedasi copia allegata).
Ritengo che la mia incapacità lavorativa é provocata da problemi
infortunistici alla spalla e non dalle ernie. Di conseguenza si chiede che le
prestazioni CO 1 vengano mantenute anche dopo il 02.12.2014.”
(doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa sia respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. In corso di causa, il TCA ha
interpellato il dott. __________, al quale è stato chiesto di rispondere ad
alcune domande attinenti alla capacità lavorativa dell’assicurata (cfr. doc.
V).
La risposta del sanitario
è pervenuta l’11 novembre 2015 (doc. X).
L’CO 1 ha preso posizione
in data 20 novembre 2015 (cfr. doc. XII), mentre l’assicurata è rimasta
silente.
Considerandi
Nel merito
2.1
Oggetto della lite é la
questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto
il diritto alle prestazioni di corta durata e a ritenere l’assicurata
totalmente abile nella sua attività lavorativa abituale (e, pertanto, a negarle
di fatto il diritto a una rendita d’invalidità), oppure no.
2.2
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio e, in
applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente
incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto
all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv.
1.
LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
In una sentenza
8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo espresso nei termini
seguenti:
" Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce a
persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1° gennaio
2003.
art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare il
concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung"
e "sensible amélioration" nella versione tedesca e francese dell'art.
19.
cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un
recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in
seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che
il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano,
così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF 134
V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenze del Tribunale federale
delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001, consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2a
ed., Berna 1989, pag. 274). Lo stesso vale per provvedimenti
terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi di un danno alla salute
stazionario per un periodo limitato nel tempo (v. ancora sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1, non pubblicato, e 3).“
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in
capitale. L'erogazione di indennità giornaliere cessa comunque con il diritto
alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3
Al precedente considerando, è
già stato indicato che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato
totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di
malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta
l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un’altra professione o campo d’attività.
L’entità dell’incapacità
lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF)
deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente
chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI
2004.
U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di
incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità
contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi
dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione
di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,
U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;
1987.
p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 91).
2.4
Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529 citata in
precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità
per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dal
previgente art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia, la Corte federale ha quindi
concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico);
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore
causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per
giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e
l'infortunio.
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità
di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute,
la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati
accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STFA I 871/02
del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno
alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio
sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità
lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno
professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora
permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della
medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
2.5
Nella concreta evenienza,
dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’Istituto assicuratore
resistente ha posto fine al versamento dell’indennità giornaliera (e delle
prestazioni sanitarie) dal 2 dicembre 2014, facendo capo al parere del proprio
medico di __________ espresso in occasione della visita di controllo del 1°
dicembre 2014 (cfr. doc. 122, p. 4)
Tutto ben considerato,
questa Corte ritiene di poter confermare la decisione su opposizione impugnata
nella misura in cui l’Istituto assicuratore resistente ha dichiarato estinto il
diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera)
a partire dal 2 dicembre 2014, e ciò in ragione della stabilizzazione
delle condizioni di salute infortunistiche della ricorrente (cfr., in questo
senso, STCA 35.2004.77 del 13 dicembre 2004 consid. 2.5. e 35.2013.86 del 9
aprile 2014 consid. 2.4., entrambe cresciute incontestate in giudicato).
Il TCA osserva in effetti
che il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, autore dell’intervento
artroscopico alla spalla sinistra, a partire dal mese di ottobre 2014, non ha
formulato più alcuna proposta terapeutica (cfr. doc. 109, 118 e allegato al
doc. 129).
D’altro canto, é già stato
detto che, a margine della visita circondariale del 1° dicembre 2014, il dott. __________
ha constatato che, a quel momento, non erano previsti degli ulteriori
provvedimenti terapeutici (cfr. doc. 122, p. 4).
Infine, in occasione del
consulto del 12 marzo 2015, il PD dott. __________, anch’egli spec. FMH in
chirurgia ortopedica, ha proposto un atteggiamento attendista e, soltanto in
caso di mancato miglioramento spontaneo, l’esecuzione di un’eventuale revisione
artroscopia della spalla, sulla cui efficacità egli non ha però potuto fornire
assicurazioni (cfr. doc. 135, p. 2).
Alla luce di quanto
precede, può dunque essere ammesso che, al più tardi dal momento in cui
l’Istituto assicuratore ha dichiarato estinto il diritto all’indennità
giornaliera, lo stato di salute infortunistico era ormai da considerare
stabilizzato.
In queste condizioni, in
ossequio a quanto previsto dall'art. 19 cpv. 1 LAINF, l'assicuratore infortuni
resistente era legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di
corta durata.
2.6
Al precedente considerando,
questa Corte ha accertato che, nel dicembre 2014, le condizioni di salute
infortunistiche della ricorrente erano stabilizzate, di modo che, per questo
motivo, l’assicuratore non era più tenuto a versare prestazioni sanitarie, né
indennità giornaliere.
Ciò non significa però che
l’assicurata non possa aver diritto alle prestazioni di lunga durata, in
particolare a una rendita d’invalidità. L’amministrazione lo ha implicitamente
negato, sostenendo che RI 1 avrebbe ritrovato una piena capacità lavorativa
nella sua precedente professione di postina, ciò che escluderebbe l’esistenza
di una perdita di guadagno (cfr. doc. 125, p. 1: “…, per i soli postumi
infortunistici, vi è una capacità lavorativa completa a decorrere dal
2.12.2014
”).
In occasione della visita fiduciaria
del 1° dicembre 2014, refertata “… una mobilità della spalla sinistra libera e
senza limiti funzionali. Anche la forza é simmetrica a parte una diminuzione
della forza al test di lift-off della spalla sinistra. All’esame odierno non si
nota nessuna miogelosi alla colonna cervicale o alle spalle bilateralmente a
parte una leggera rigidità sulla parte superiore del trapezio che non ha
causato una dolorabilità alla palpazione.”, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, ha dichiarato l’insorgente totalmente abile nella sua
abituale professione (cfr. doc. 122, p. 4: ”dal 2 dicembre 2014 abbiamo
prescritto una capacità lavorativa in misura del 100% per il suo lavoro come
postina che svolge in misura del 60%.”).
Il medico di circondario ha
confermato la propria valutazione della capacità lavorativa anche con
apprezzamento del 23 febbraio 2015 (cfr. doc. 132).
Dalle carte processuali si
evince che, nel mese di marzo 2015, l’assicurata ha privatamente consultato il
chirurgo ortopedico PD dott. __________.
In quell’occasione, il
sanitario ha in particolare riscontrato, a livello della spalla sinistra, una
cuffia rotatoria dolente soprattutto dorsalmente, una flessione completa ma con
dolori, un’abduzione di 160° con rilevanti dolori, nonché una rotazione esterna
pure accompagnata da forti dolori.
Egli ha sostenuto che,
contrariamente a quanto preteso dal medico di circondario (cfr. doc. 132), i
disturbi refertati avevano un’eziologia infortunistica e che non dipendevano
quindi dalle ernie discali presenti a livello cervicale.
Il dott. __________ ha
infine dichiarato la ricorrente abile in misura del 100% (cfr. doc. 135).
In corso di causa, questo
Tribunale ha interpellato il dott. __________ per avere alcune precisazioni in
merito alla piena abilità lavorativa da lui attestata in occasione della
consultazione del mese di marzo 2015 (cfr. doc. V).
La risposta da lui fornita
in data 3 novembre 2015 ha in particolare il seguente tenore:
" (…).
Bei meiner Beurteilung bin ich davon ausgegangen,
dass die Patientin ab 13.03.15 einen Arbeitsversuch zu 100% als __________
machen wird. Ich habe dies so verstanden, dass dies der Wunsch der Patientin
war. Ob die Arbeitsaufnahme gelungen ist und ob die Patientin wirklich wieder
arbeiten konnte, kann ich nicht beurteilen. Auch kann ich auf Grund meiner
einmaligen Sprechstunde nicht beurteilen, ob andere Tätigkeiten möglich waren.
Sollten weitergehende und detailliertere Beurteilungen notwendig sein, empfehle
ich eine Begutachtung an unabhängiger Stelle.”
(doc.
X)
2.7
Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.8
Chiamato ora a pronunciarsi
nel caso di specie, il TCA non ritiene che l’apprezzamento del dott. __________,
secondo cui, tenuto conto delle sole sequele residuali dell’evento traumatico
del gennaio 2005, RI 1 sarebbe stata in grado di riprendere, a tempo pieno e
con un rendimento completo, il suo precedente lavoro di postina, possa
senz’altro costituire da valido supporto probatorio al presente giudizio.
In primo luogo, occorre
rilevare che la tesi del medico fiduciario dell’CO 1 secondo la quale la
mobilità dell’arto superiore sinistro sarebbe influenzata dalla problematica
presente a livello cervicale, di modo che non se ne dovrebbe tener conto
nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. doc. 132, p. 2: “Si
ricorda che l’assicurata soffre di una discopatia di C5/C6 e C6/C7 con
protusioni discali con possibile conflitto della radice C6 a destra e ulteriore
protusione discale mediana paramediana a sinistra a livello C6/C7 con possibili
segni di conflitto con la radice C7 a sinistra che può influenzare la mobilità
della spalla sinistra. Questo problema non è di origine infortunistica e non
è provocato dall’infortunio ma può avere un effetto negativo influenzando la
mobilità del braccio sinistro.” – il corsivo è del redattore), risulta
smentita dallo specialista privatamente consultato dall’assicurata nel corso
del mese di marzo 2015. In effetti, il PD dott. __________ ha precisato che i
disturbi alla spalla sono stati provocati dal tentativo di rimozione del chiodo
e che essi non hanno alcuna relazione con le diagnosticate ernie discali
cervicali (cfr. doc. 135, p. 2).
D’altro canto,
l’indicazione contenuta nel rapporto 12 marzo 2015 del dott. __________,
secondo cui la ricorrente avrebbe presentato una capacità lavorativa del 100%
dal 13 marzo 2015 (cfr. doc. 135, p. 1), non può essere richiamata a conferma
della correttezza della valutazione espressa dal dott. __________ (così come lo
ha invece fatto l’CO 1 in sede di risposta di causa - cfr. doc. III, p. 5). Chiamato
da questa Corte a precisare il proprio parere, il chirurgo ortopedico ha
infatti spiegato che la decisione di attestare una piena capacità lavorativa è
stata dettata dal desiderio, almeno così lui l’ha interpretato, dell’assicurata
di riprendere la propria attività lavorativa ma di non essere in grado di dire
se ciò fosse effettivamente realizzabile (cfr. doc. X). L’amministrazione non
può essere seguita allorquando sostiene, nel suo scritto 20 novembre 2015, che
il PD __________ avrebbe confermato, senza riserve, “... una capacità di lavoro
del 100% con riferimento alla professione abituale dell’assicurata (ossia di
postina con un pensum del 60%).” (doc. XII).
Tutto ben
considerato, questo Tribunale ritiene che le considerazioni appena esposte
siano atte a creare per lo meno dei lievi dubbi circa la fondatezza della
valutazione enunciata dal medico di circondario dott. __________, sulla cui
base l’amministrazione ha fondato la decisione impugnata (cfr. DTF 139 V 225
consid. 5.2).
Il
TCA non è quindi in grado di derimere, con la necessaria tranquillità, la
presente vertenza sulla base della sola documentazione agli atti, ragione per
la quale s’impone un approfondimento peritale.
2.9
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF
8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata
esclusivamente sul parere del proprio medico di circondario (per un caso
analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni esposte al considerando 2.8., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata,
nella misura in cui l’assicurata è stata dichiarata completamente abile nella
sua precedente professione (negandole di fatto il diritto alla rendita
d’invalidità; cfr. il doc. 134, p. 3: “Chi non è, almeno in misura parziale,
inabile al lavoro non può essere invalido secondo la LAINF …”).
L’assicuratore
resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un
approfondimento peritale esterno volto a chiarire l’eziologia dei disturbi
accusati all’arto superiore sinistro da RI 1, nonché la
sua capacità/esigibilità lavorativa dopo il 1° dicembre 2014, tenuto conto dei soli disturbi infortunistici. Sulla base delle
relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a definire nuovamente il diritto
a prestazioni, dal profilo materiale e temporale, a contare dal 2 dicembre 2014.
Per questi motiv
dichiara e pronuncia
1.
Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in
cui l’assicurata è stata dichiarata completamente abile nella sua precedente
professione.
§§ Gli
atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2.
Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti