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Decisione

35.2015.4

Corretta la decisione con la quale l'assicuratore LAINF ha rifiutato di attribuire un'IMI in relazione alla lesione concernente l'arto inferiore destro

22 aprile 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. In data 19 febbraio 2015, il

rappresentante del ricorrente ha comunicato al TCA il proprio nuovo indirizzo,

valido a partire dal 1° marzo 2015 (doc. V).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Oggetto del contendere è il

diritto o meno dell’assicurato di poter beneficiare di una indennità per

menomazione dell’integrità concernente la lesione interessante l’arto inferiore

destro.

Non è invece oggetto di

contestazione ed esula quindi dalla presente vertenza l’attribuzione di un’IMI

del 10% per l’arto superiore destro riconosciuta dall’CO 1 con la decisione su

opposizione del 19 novembre 2014.

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.3

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4

Giusta l'art. 36 cpv. 2

OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5

L’INSAI ha allestito una

serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.6

Nel caso di

specie l’assicuratore LAINF resistente - tenuto conto del parere espresso a due

riprese dal dr. __________ (cfr. doc. 92 e doc. 108) - ha rifiutato di

riconoscere all’assicurato il diritto ad un’IMI per il femore destro, ritenuta

la buona guarigione e il perfetto consolidamento della frattura al femore

destro.

Il

rappresentante del ricorrente ha contestato che la frattura del femore

destro sia consolidata e guarita, producendo, a comprova di quanto sostenuto,

una copia cartacea di una radiografia, chiedendo l’assegnazione di un’IMI del

40% (doc. I).

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale non può concordare con le critiche sollevate

dal rappresentante del ricorrente, puntualmente smentite dal dr. __________,

spec. FMH in chirurgia generale e della mano e medico di circondario

dell’assicuratore LAINF, il quale, nell’apprezzamento medico fornito al

momento della visita medica di chiusura del 28 aprile 2014, ha escluso l’esistenza di “menomazioni di IMI per il femore destro che non ha coinvolto le

articolazioni vicine dell’anca destra e caviglia destra" (doc. 92).

A fronte del

referto del 3 settembre 2014 del dr. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica - il quale ha ritenuto che “il danno residuale per quanto concerne

la frattura del femore destro può essere paragonato ad un’artrosi grave

dell’anca” (cfr. doc. 106) - il dr. __________, nell’apprezzamento medico del 22

settembre 2014, ha confermato il rifiuto di un’IMI per l’arto inferiore destro,

rilevando che:

" (…)

3.

Apprezzamento

Valutando la situazione con ulteriori atti entrati,

mantengo la mia posizione rilevata durante la visita medica di chiusura del 28

aprile 2014 confermando che non esiste menomazione d’integrità per il femore

destro, la frattura è radiologicamente ben guarita e non aveva coinvolto le

articolazioni vicine dell’anca e della caviglia destra, la frattura del polso

destro era guarita praticamente senza dislocazione richiedendo una terapia

conservativa. Confermo, quindi, l’attribuzione di IMI del 10% come già avvenuto

per il gomito destro, ma nessuna IMI per l’arto inferiore destro. Ricordo,

ancora, che non è possibile paragonare lo stato di consolidamento di una

frattura diafisaria con il potenziale sviluppo di coxartrosi post-traumatica,

la frattura è perfettamente guarita radiologicamente, l’anca destra non ha

subito nessuna lesione, radiologicamente intatta.

L’opposizione e il relativo allegato non portano

quindi nuovi elementi di giudizio atti a modificare o rivedere la mia

valutazione di IMI come sovraesposto.” (Doc. 108)

Il TCA

concorda con questa esposizione dettagliata e convincente con la quale il dr. __________, specialista nella materia che qui interessa

e che vanta una notevole esperienza nella medicina infortunistica e

assicurativa, ha motivatamente spiegato le ragioni per le quali non

può essere seguito il parere del dr. __________.

In

particolare, il dr. __________ ha evidenziato come nel caso di specie, in

presenza di una frattura perfettamente guarita radiologicamente e in assenza di

lesioni all’anca destra, radiologicamente intatta, non sia possibile paragonare

lo stato di consolidamento di una frattura diafisaria con il potenziale sviluppo

di una coxartrosi post-traumatica.

Le motivate

considerazioni espresse dal dr. __________ non possono essere rimesse in

discussione, a mente di questo Tribunale, dalla copia cartacea della

radiografia di un femore destro prodotta dal rappresentante dell’assicurato

unitamente al ricorso al fine di dimostrare la mancata guarigione della

frattura in questione (cfr. doc. A2).

Tale mezzo

di prova, infatti, del tutto generico, non può essere preso in considerazione

visto che non fornisce alcun elemento essenziale al fine di una sua corretta

valutazione, quale ad esempio il nome del paziente, quello del medico autore

dell’esame radiologico e, soprattutto, la data nel quale tale accertamento è

stato svolto.

A

quest’ultimo proposito, l’CO 1, nella risposta di causa, ha sottolineato che

“se la sommaria datazione proposta da controparte fosse attendibile e la radiografia

fosse effettivamente risalente “circa a maggio 2014”, la stessa sarebbe più o meno contemporanea all’accurata visita medica di chiusura del 28

aprile 2014 e precederebbe di qualche mese la visita del dr. __________ del 3

settembre 2014, l’apprezzamento del medico della convenuta del 22 settembre

2014.

nonché la procedura di decisione e di opposizione. Mal si comprende la

ragione per la quale il ricorrente produca questo documento solo ora o come una

frattura “per nulla consolidata” come apparirebbe quella oggetto della

radiografia sarebbe potuta sfuggire agli attenti controlli dei medici della

convenuta e soprattutto del dr. __________, curante di fiducia del ricorrente,

che nel suo parere ha parlato di una frattura del femore destro comunque consolidata”

(doc. III).

Il TCA

concorda con queste considerazioni dell’assicuratore convenuto e rileva che già

in occasione della visita del 19 febbraio 2014 il dr. __________ aveva avuto

modo di constatare che la frattura del femore destro era radiologicamente

consolidata (cfr. quanto espressamente indicato nel referto del 25 marzo 2014, doc.

84), circostanza poi ribadita nel referto del 3 settembre 2014 (cfr. doc.

106).

Va, del

resto, evidenziato che, al di là di ogni considerazione a proposito del valore

probante della radiografia in questione, neppure dopo la risposta di causa il

ricorrente, nonostante quanto accennato in sede ricorsuale

– laddove si è riservato “di produrre quanto prima documentazione più

adeguata a sostegno di quanto di cui precede” (cfr. doc. I) - ha prodotto nuove

prove in grado di smentire l’accurata valutazione del dr. __________.

Infine, a

titolo abbondanziale, a proposito della richiesta di attribuzione di un’IMI del

40% formulata dal rappresentante del ricorrente, va rilevato che, come

correttamente indicato dall’amministrazione nella risposta di causa, secondo l'Allegato

3.

dell'OAINF, un tasso del 40% viene accordato nei casi di

perdita di una gamba all’altezza del ginocchio.

Alla luce di quanto sopra

esposto, il TCA ritiene dunque che, a ragione, l’CO 1 con la decisione su

opposizione impugnata ha negato all'assicurato il diritto di beneficiare di

un'IMI per il femore destro.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti