35.2015.4
Corretta la decisione con la quale l'assicuratore LAINF ha rifiutato di attribuire un'IMI in relazione alla lesione concernente l'arto inferiore destro
22 aprile 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.4
cr
Lugano
22 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 gennaio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 novembre 2014 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 3 luglio 2013 RI 1,
nato nel 1949, attivo in qualità di montatore di impianti sanitari, di
riscaldamento e di ventilazione presso la ditta __________ di __________ e,
pertanto, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto da
un ponteggio riportando una frattura del femore destro e delle fratture
all’arto superiore destro (gomito, polso e falange del quarto dito) (doc. 1).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici del caso, l’CO 1, con decisione del 23 giugno 2014, basandosi sulla
valutazione del 28 aprile 2014 del dr. __________ – il quale ha ritenuto di
assegnare un’IMI del 10% per un’artrosi grave della testa del radio, negando
invece un’IMI per il femore destro e per il polso destro (doc. 92) - ha accordato
all’assicurato un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. 101).
1.3. A seguito dell’opposizione
interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 106) – e dopo avere
richiesto una presa di posizione al dr. __________ (doc. 108) - in data 19
novembre 2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua decisione del 23 giugno
2014 (doc. 109).
1.4. Con tempestivo ricorso del 6
gennaio 2015, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento
della decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento di “un’indennità
per menomazione dell’integrità fisica totale del 50%, ossia del 10% per le
conseguenze della frattura al gomito destro e del 40% per quelle a carico del
femore destro, rispettivamente dell’intero arto inferiore destro” (doc. I).
Sostanzialmente, il
rappresentante del ricorrente ha contestato che la frattura del femore destro
sia consolidata e guarita, come invece ritenuto dal dr. __________, rilevando
come egli “continua a soffrire di un notevole impedimento funzionale, dolori e
formicolii all’arto inferiore destro”.
A sostegno della propria
tesi, il rappresentante del ricorrente ha allegato “una copia cartacea di una
radiografia del femore destro non datata, ma secondo informazioni del
ricorrente eseguita circa 10 mesi dopo l’intervento chirurgico riparatorio,
dunque circa a maggio 2014, dove si può notare coma la frattura in questione
non sia per nulla consolidata in una posizione normale e stabile e che, di
conseguenza, le lamentele del ricorrente trovano senz’altro spiegazione”. Egli
ha aggiunto che “il ricorrente si riserva di produrre quanto prima
documentazione più adeguata a sostegno di quanto di cui precede” (doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.6. In data 19 febbraio 2015, il
rappresentante del ricorrente ha comunicato al TCA il proprio nuovo indirizzo,
valido a partire dal 1° marzo 2015 (doc. V).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Oggetto del contendere è il
diritto o meno dell’assicurato di poter beneficiare di una indennità per
menomazione dell’integrità concernente la lesione interessante l’arto inferiore
destro.
Non è invece oggetto di
contestazione ed esula quindi dalla presente vertenza l’attribuzione di un’IMI
del 10% per l’arto superiore destro riconosciuta dall’CO 1 con la decisione su
opposizione del 19 novembre 2014.
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata
in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale
emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1
e 2 LAINF).
2.3
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4
Giusta l'art. 36 cpv. 2
OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5
L’INSAI ha allestito una
serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.6
Nel caso di
specie l’assicuratore LAINF resistente - tenuto conto del parere espresso a due
riprese dal dr. __________ (cfr. doc. 92 e doc. 108) - ha rifiutato di
riconoscere all’assicurato il diritto ad un’IMI per il femore destro, ritenuta
la buona guarigione e il perfetto consolidamento della frattura al femore
destro.
Il
rappresentante del ricorrente ha contestato che la frattura del femore
destro sia consolidata e guarita, producendo, a comprova di quanto sostenuto,
una copia cartacea di una radiografia, chiedendo l’assegnazione di un’IMI del
40% (doc. I).
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale non può concordare con le critiche sollevate
dal rappresentante del ricorrente, puntualmente smentite dal dr. __________,
spec. FMH in chirurgia generale e della mano e medico di circondario
dell’assicuratore LAINF, il quale, nell’apprezzamento medico fornito al
momento della visita medica di chiusura del 28 aprile 2014, ha escluso l’esistenza di “menomazioni di IMI per il femore destro che non ha coinvolto le
articolazioni vicine dell’anca destra e caviglia destra" (doc. 92).
A fronte del
referto del 3 settembre 2014 del dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica - il quale ha ritenuto che “il danno residuale per quanto concerne
la frattura del femore destro può essere paragonato ad un’artrosi grave
dell’anca” (cfr. doc. 106) - il dr. __________, nell’apprezzamento medico del 22
settembre 2014, ha confermato il rifiuto di un’IMI per l’arto inferiore destro,
rilevando che:
" (…)
3.
Apprezzamento
Valutando la situazione con ulteriori atti entrati,
mantengo la mia posizione rilevata durante la visita medica di chiusura del 28
aprile 2014 confermando che non esiste menomazione d’integrità per il femore
destro, la frattura è radiologicamente ben guarita e non aveva coinvolto le
articolazioni vicine dell’anca e della caviglia destra, la frattura del polso
destro era guarita praticamente senza dislocazione richiedendo una terapia
conservativa. Confermo, quindi, l’attribuzione di IMI del 10% come già avvenuto
per il gomito destro, ma nessuna IMI per l’arto inferiore destro. Ricordo,
ancora, che non è possibile paragonare lo stato di consolidamento di una
frattura diafisaria con il potenziale sviluppo di coxartrosi post-traumatica,
la frattura è perfettamente guarita radiologicamente, l’anca destra non ha
subito nessuna lesione, radiologicamente intatta.
L’opposizione e il relativo allegato non portano
quindi nuovi elementi di giudizio atti a modificare o rivedere la mia
valutazione di IMI come sovraesposto.” (Doc. 108)
Il TCA
concorda con questa esposizione dettagliata e convincente con la quale il dr. __________, specialista nella materia che qui interessa
e che vanta una notevole esperienza nella medicina infortunistica e
assicurativa, ha motivatamente spiegato le ragioni per le quali non
può essere seguito il parere del dr. __________.
In
particolare, il dr. __________ ha evidenziato come nel caso di specie, in
presenza di una frattura perfettamente guarita radiologicamente e in assenza di
lesioni all’anca destra, radiologicamente intatta, non sia possibile paragonare
lo stato di consolidamento di una frattura diafisaria con il potenziale sviluppo
di una coxartrosi post-traumatica.
Le motivate
considerazioni espresse dal dr. __________ non possono essere rimesse in
discussione, a mente di questo Tribunale, dalla copia cartacea della
radiografia di un femore destro prodotta dal rappresentante dell’assicurato
unitamente al ricorso al fine di dimostrare la mancata guarigione della
frattura in questione (cfr. doc. A2).
Tale mezzo
di prova, infatti, del tutto generico, non può essere preso in considerazione
visto che non fornisce alcun elemento essenziale al fine di una sua corretta
valutazione, quale ad esempio il nome del paziente, quello del medico autore
dell’esame radiologico e, soprattutto, la data nel quale tale accertamento è
stato svolto.
A
quest’ultimo proposito, l’CO 1, nella risposta di causa, ha sottolineato che
“se la sommaria datazione proposta da controparte fosse attendibile e la radiografia
fosse effettivamente risalente “circa a maggio 2014”, la stessa sarebbe più o meno contemporanea all’accurata visita medica di chiusura del 28
aprile 2014 e precederebbe di qualche mese la visita del dr. __________ del 3
settembre 2014, l’apprezzamento del medico della convenuta del 22 settembre
2014.
nonché la procedura di decisione e di opposizione. Mal si comprende la
ragione per la quale il ricorrente produca questo documento solo ora o come una
frattura “per nulla consolidata” come apparirebbe quella oggetto della
radiografia sarebbe potuta sfuggire agli attenti controlli dei medici della
convenuta e soprattutto del dr. __________, curante di fiducia del ricorrente,
che nel suo parere ha parlato di una frattura del femore destro comunque consolidata”
(doc. III).
Il TCA
concorda con queste considerazioni dell’assicuratore convenuto e rileva che già
in occasione della visita del 19 febbraio 2014 il dr. __________ aveva avuto
modo di constatare che la frattura del femore destro era radiologicamente
consolidata (cfr. quanto espressamente indicato nel referto del 25 marzo 2014, doc.
84), circostanza poi ribadita nel referto del 3 settembre 2014 (cfr. doc.
106).
Va, del
resto, evidenziato che, al di là di ogni considerazione a proposito del valore
probante della radiografia in questione, neppure dopo la risposta di causa il
ricorrente, nonostante quanto accennato in sede ricorsuale
– laddove si è riservato “di produrre quanto prima documentazione più
adeguata a sostegno di quanto di cui precede” (cfr. doc. I) - ha prodotto nuove
prove in grado di smentire l’accurata valutazione del dr. __________.
Infine, a
titolo abbondanziale, a proposito della richiesta di attribuzione di un’IMI del
40% formulata dal rappresentante del ricorrente, va rilevato che, come
correttamente indicato dall’amministrazione nella risposta di causa, secondo l'Allegato
3.
dell'OAINF, un tasso del 40% viene accordato nei casi di
perdita di una gamba all’altezza del ginocchio.
Alla luce di quanto sopra
esposto, il TCA ritiene dunque che, a ragione, l’CO 1 con la decisione su
opposizione impugnata ha negato all'assicurato il diritto di beneficiare di
un'IMI per il femore destro.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti