35.2015.40
Caduta dalla scale con trauma lombare. Annuncio di ricaduta (coxalgia a destra): negata l'esistenza di un nesso causale naturale con l'infortunio assicurato
7 luglio 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.40
mm
Lugano
7 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 febbraio 2015 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 1° aprile 2013, RI 1,
funzionario del __________ in qualità di tecnico di manutenzione e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, é caduto dalle scale e
ha riportato, secondo il rapporto 5 aprile 2013 del Servizio di PS
dell’Ospedale __________ di __________, un trauma lombare.
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato ha ripreso il
lavoro al 50% dall’11 aprile 2013 e al 100% dal 13 aprile 2013 (cfr. doc. 14).
1.2. Nel corso del mese di ottobre
2013, il dott. __________ ha informato l’amministrazione che il suo paziente
aveva nel frattempo presentato una recrudescenza dei dolori lombari con
irradiazione verso la coscia destra e ha chiesto il benestare per sottoporlo a
delle cure fisioterapiche (cfr. doc. 15).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14 gennaio 2015, l’CO
1 ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi oggetto
dell’annuncio di ricaduta dell’ottobre 2013 (cfr. doc. 53).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 54), in data 12 febbraio
2015, l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 61).
1.4. Con tempestivo ricorso del 12
marzo 2015, erroneamente indirizzato all’CO 1 (e da quest’ultimo trasmesso per
competenza al TCA), RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
… faccio opposizione alla vostra decisione in quanto il trauma,
subito in data 01.04.13, mi ha causato e continua dei continui disturbi durante
la mia attività lavorativa che, in funzione di tecnico di settore, mi porta a
spostarmi da un edificio dall’altro.
Preciso che mi sono recato dal mio medico curante - Dott. __________
- solo nel momento in cui i dolori si sono acutizzati.
Inoltre vi rendo attenti che, dopo il trauma del 01.04.13, ho
proseguito normalmente la mia attività lavorativa, malgrado i disturbi
continuamente presenti.
Tenuto conto di quanto sopraelencato e dell’esperienza vissuta dal
giorno del trauma a tutt’oggi sto sopportando e l’incidente accadutomi il
01.04.2013.
Faccio inoltre presente che le mie pretese sono esclusivamente che
l’assicuratore CO 1 si prenda a carico i costi delle terapie, cure che mi
alleviano in parte i dolori e mi permettono di continuare a svolgere il mio
lavoro quotidiano, in uno stato fisico accettabile.”
(doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.6. In corso di causa,
l’insorgente ha osservato quanto segue:
" (…).
1) Esistono
pareri discordanti tra i medici e non si capisce come mai si debba tenere in
conto unicamente della posizione e del parere del Dr. __________, tenuto conto
che é un medico di parte (CO 1), con chiaro interesse a sostenere le
conclusioni favorevoli all’assicurazione.
2) Prima
dell’evento traumatico non mi sono mai rivolto ad alcun medico e non ho fatto
assenze dal lavoro per malattia, dovuta a problemi osteoarticolari. Questo
fatto mostra come l’evento traumatico abbia determinato in modo inconfutabile i
miei attuali problemi.
3) Chiedo
unicamente, per determinare in modo imparziale il mio infortunio, che venga
eseguita una visita da parte di un medico legale esperto in materia,
naturalmente non legato ad alcun interesse.”
(doc. VI)
L’assicuratore convenuto
ha preso posizione al riguardo in data 20 maggio 2015 (cfr. doc. VIII).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il proprio obbligo a
prestazioni relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del
mese di ottobre 2013, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv.
1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del
ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza
di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento
delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p.
378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA
del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella
causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H
407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23
dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella
causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202
consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V
142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è
tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di
ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e
Fatti
A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF
né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa
potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive
appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e
ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi
di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere
ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in
occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le
prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i
“nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di
causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.7. Dalle carte processuali
emerge che l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni in
relazione alla ricaduta annunciata nel mese di ottobre 2013, fondandosi sul
parere enunciato in proposito dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica (cfr. doc. 61, p. 5).
In effetti, dal rapporto
relativo alla visita __________ di controllo del 14 gennaio 2014 risulta che,
secondo quanto dichiarato dall’assicurato, nel corso del mese di settembre
2013, egli aveva accusato una “… ripresa dei dolori alla schiena distale e a
livello dell’anca laterale, trattati con fisioterapia a livello lombare e alla
coscia. Dopo la cura di fisioterapia i dolori a livello lombare sono scomparsi.
Persistevano dolori a livello della coscia laterale. Inoltre nota dei dolori
verso il ginocchio destro medialmente che partono dal livello della rima
mediale verso prossimale e al muscolo vastus medialis destra. Solo quando
cammina ogni tanto dolori a livello del trocantere a destra senza limitazioni
del movimento o disturbi neurologici.”.
Il dott. __________ ha
quindi suggerito un consulto ortopedico per escludere la presenza di
un’incipiente degenerazione mediale del ginocchio destro (a carico
dell’assicurazione malattie), nonché l’applicazione di una pomata del tipo
Voltaren gel® sul punto doloroso a livello del trocantere, riservandosi di
disporre una RMN dell’anca destra nel caso in cui i dolori non fossero
regrediti.
Il medico fiduciario ha
infine dichiarato estinto il nesso di causalità naturale con l’infortunio del
1° aprile 2013 (cfr. doc. 22).
Sempre nel corso del mese
di gennaio 2014, l’insorgente ha consultato il dott. __________, spec. in
ortopedia e traumatologia a __________, il quale ha diagnosticato una coxalgia
destra post-traumatica da tendinopatia del tensore della fascia alata con irradiazione
del dolore alla bandeletta ileo-tibiale, nonché una sindrome femoro-rotulea
secondaria al ginocchio destro. Il curante ha quindi prescritto l’esecuzione di
fisioterapia, di laserterapia, un controllo della postura, come pure, in caso
di persistenza del dolore, un’ecografia del tensore della fascia alata nella
regione trocanterica (cfr. allegato al doc. 25).
Chiamato
dall’amministrazione a prendere posizione in merito a quanto certificato dal
dott. __________, il medico di __________ ha annotato che la possibile borsite
del trocantere e/o la tendinopatia del tensore della fascia alata non avrebbero
un’eziologia infortunistica, visto il lungo tempo di latenza con il quale tali
patologie si sono manifestate (cfr. doc. 27).
Il 19 marzo 2014, RI 1 é
stato sottoposto a un’ecografia della coscia destra che non ha evidenziato
particolarità di sorta (cfr. doc. 30).
Il 1° settembre 2014 é
stata eseguita una risonanza magnetica del bacino, esame che ha escluso la
presenza di un edema bone bruise osseo e ha invece mostrato
un’incipiente coxartrosi bilaterale con sostanziale simmetria dei rilievi e
aspetto d’ispessimento del ciglio cotiloideo, nonché un’entesopatia e
un’entesite all’inserzione dei muscoli glutei a livello del grande trocantere
di destra (cfr. doc. 44).
In data 17 settembre 2014,
il dott. __________ ha in particolare ribadito che l’assicurato soffre di una
coxalgia a destra post-traumatica, in presenza, all’esame di RMN, di
un’entesopatia post-traumatica inserzionale dei muscoli glutei a livello del
trocantere destro (allegato al doc. 54).
Con apprezzamento del 3
febbraio 2015, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha confermato che, a suo
avviso, la problematica denunciata dall’insorgente non era più imputabile
all’infortunio occorsogli nell’aprile 2013, e ciò sulla base delle seguenti
considerazioni:
" (…).
Si ricorda che l’assicurato ha spiegato di essere scivolato con
meccanismo non chiaro battendo il fianco destro sull’ultimo scalino a casa. Tre
giorni dopo ha accusato per la prima volta dolori a livello della coscia destra
parte laterale e vertebrale. L’esame clinico non ha evidenziato una lesione
muscolare, né ossea e nemmeno un ematoma nella zona dell’anca destra. Più di
otto mesi dopo l’infortunio banale anche un’eventuale contusione della parte
molle della coscia destra in genere é guarita.
Considerandi
(…).
Alla mia visita ho trovato una dolorabilità nella regione sopra il
trocantere maggiore all’inserzione del muscolo gluteo medio in vicinanza della
fascia del tensore-fascia lata. La risonanza magnetica e l’ecografia non hanno
mostrato un’infiammazione nella borsa trocanterica a destra, bensì una
tendinopatia.
Come unica patologia evidente é notabile in questo 61enne una
artrosi iniziale all’anca destra e sinistra. Come dimostrato da tutti gli esami
non siamo confrontati a problemi ortopedici di origine infortunistica. La
tendinopatia con borsite nella zona del trocantere diagnosticata oltre 1 anno
dall’infortunio non può essere causata da una caduta sul sedere. Non c’é alcuna
relazione causale. Più probabile é che l’artrosi dalla parte dell’anca ed
eventualmente anche nel ginocchio sia la causa del dolore lamentato dal
paziente. Si sottolinea che nella descrizione della sua caduta l’assicurato
dice di non aver urtato il ginocchio. Quindi confermo la decisione che ho preso
nella mia visita del 14.01.2014 ancora oggi, sulla base della ultima
documentazione anche da parte del dott. __________ e secondo l’ecografia
eseguita dal dott. __________.”
(doc. 57)
2.8
Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.9
Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA ritiene che
l’apprezzamento enunciato dal dott. __________, specialista nella materia che
qui interessa, secondo cui i disturbi ancora denunciati dall’assicurato non
costituiscono una conseguenza naturale dell’evento traumatico dell’aprile 2013,
possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza
che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.
Questa Corte
osserva che agli atti non figurano referti specialistici suscettibili di
sminuire il valore probatorio attribuito al parere espresso dal medico di
circondario.
In
particolare, con le proprie certificazioni (cfr. allegati ai doc. 25 e 54), il
dott. __________ si é essenzialmente limitato a formulare delle diagnosi, senza
discuterne l’eziologia. Il fatto che egli abbia utilizzato l’aggettivo
“post-traumatico” non basta per ritenere dimostrato, con il grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, l’esistenza di un nesso causale
naturale con l’infortunio assicurato. In effetti, al riguardo, va segnalato che
sovente i medici utilizzano l’aggettivo in questione, non tanto per definire
l'eziologia di un disturbo, ma piuttosto per sottolineare il fatto che quest'ultimo,
da un profilo cronologico, è apparso dopo un evento traumatico. Ora - e ciò sia
detto anche con riferimento a quanto sostenuto dal ricorrente nel suo allegato
del 12 maggio 2015 (cfr. doc. VI) -, il semplice fatto di essere apparso dopo
un infortunio, ancora non significa che un determinato disturbo sia stato pure
causato da questo medesimo infortunio secondo l’adagio “post hoc, ergo
propter hoc” (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr.,
pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.
24.
und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,
nota 96 e Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht
des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 23, n. 27: "Eine nach der Formel
"post hoc, ergo propter hoc" abgegebene ärztliche Beurteilung
entspricht den Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis nicht").
In
esito a tutto quanto precede, questo Tribunale non ritiene quindi dimostrato,
perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.
2.
e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e
A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta dell’ottobre 2013
costituivano ancora una conseguenza naturale dell’evento traumatico del 1°
aprile 2013.
L’amministrazione
era quindi legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione alle
cure sanitarie prescritte dal dott. __________.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti