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Decisione

35.2015.40

Caduta dalla scale con trauma lombare. Annuncio di ricaduta (coxalgia a destra): negata l'esistenza di un nesso causale naturale con l'infortunio assicurato

7 luglio 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF

né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa

potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive

appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e

ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi

di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere

ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in

occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le

prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i

“nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di

causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.7. Dalle carte processuali

emerge che l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni in

relazione alla ricaduta annunciata nel mese di ottobre 2013, fondandosi sul

parere enunciato in proposito dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica (cfr. doc. 61, p. 5).

In effetti, dal rapporto

relativo alla visita __________ di controllo del 14 gennaio 2014 risulta che,

secondo quanto dichiarato dall’assicurato, nel corso del mese di settembre

2013, egli aveva accusato una “… ripresa dei dolori alla schiena distale e a

livello dell’anca laterale, trattati con fisioterapia a livello lombare e alla

coscia. Dopo la cura di fisioterapia i dolori a livello lombare sono scomparsi.

Persistevano dolori a livello della coscia laterale. Inoltre nota dei dolori

verso il ginocchio destro medialmente che partono dal livello della rima

mediale verso prossimale e al muscolo vastus medialis destra. Solo quando

cammina ogni tanto dolori a livello del trocantere a destra senza limitazioni

del movimento o disturbi neurologici.”.

Il dott. __________ ha

quindi suggerito un consulto ortopedico per escludere la presenza di

un’incipiente degenerazione mediale del ginocchio destro (a carico

dell’assicurazione malattie), nonché l’applicazione di una pomata del tipo

Voltaren gel® sul punto doloroso a livello del trocantere, riservandosi di

disporre una RMN dell’anca destra nel caso in cui i dolori non fossero

regrediti.

Il medico fiduciario ha

infine dichiarato estinto il nesso di causalità naturale con l’infortunio del

1° aprile 2013 (cfr. doc. 22).

Sempre nel corso del mese

di gennaio 2014, l’insorgente ha consultato il dott. __________, spec. in

ortopedia e traumatologia a __________, il quale ha diagnosticato una coxalgia

destra post-traumatica da tendinopatia del tensore della fascia alata con irradiazione

del dolore alla bandeletta ileo-tibiale, nonché una sindrome femoro-rotulea

secondaria al ginocchio destro. Il curante ha quindi prescritto l’esecuzione di

fisioterapia, di laserterapia, un controllo della postura, come pure, in caso

di persistenza del dolore, un’ecografia del tensore della fascia alata nella

regione trocanterica (cfr. allegato al doc. 25).

Chiamato

dall’amministrazione a prendere posizione in merito a quanto certificato dal

dott. __________, il medico di __________ ha annotato che la possibile borsite

del trocantere e/o la tendinopatia del tensore della fascia alata non avrebbero

un’eziologia infortunistica, visto il lungo tempo di latenza con il quale tali

patologie si sono manifestate (cfr. doc. 27).

Il 19 marzo 2014, RI 1 é

stato sottoposto a un’ecografia della coscia destra che non ha evidenziato

particolarità di sorta (cfr. doc. 30).

Il 1° settembre 2014 é

stata eseguita una risonanza magnetica del bacino, esame che ha escluso la

presenza di un edema bone bruise osseo e ha invece mostrato

un’incipiente coxartrosi bilaterale con sostanziale simmetria dei rilievi e

aspetto d’ispessimento del ciglio cotiloideo, nonché un’entesopatia e

un’entesite all’inserzione dei muscoli glutei a livello del grande trocantere

di destra (cfr. doc. 44).

In data 17 settembre 2014,

il dott. __________ ha in particolare ribadito che l’assicurato soffre di una

coxalgia a destra post-traumatica, in presenza, all’esame di RMN, di

un’entesopatia post-traumatica inserzionale dei muscoli glutei a livello del

trocantere destro (allegato al doc. 54).

Con apprezzamento del 3

febbraio 2015, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha confermato che, a suo

avviso, la problematica denunciata dall’insorgente non era più imputabile

all’infortunio occorsogli nell’aprile 2013, e ciò sulla base delle seguenti

considerazioni:

" (…).

Si ricorda che l’assicurato ha spiegato di essere scivolato con

meccanismo non chiaro battendo il fianco destro sull’ultimo scalino a casa. Tre

giorni dopo ha accusato per la prima volta dolori a livello della coscia destra

parte laterale e vertebrale. L’esame clinico non ha evidenziato una lesione

muscolare, né ossea e nemmeno un ematoma nella zona dell’anca destra. Più di

otto mesi dopo l’infortunio banale anche un’eventuale contusione della parte

molle della coscia destra in genere é guarita.

Considerandi

(…).

Alla mia visita ho trovato una dolorabilità nella regione sopra il

trocantere maggiore all’inserzione del muscolo gluteo medio in vicinanza della

fascia del tensore-fascia lata. La risonanza magnetica e l’ecografia non hanno

mostrato un’infiammazione nella borsa trocanterica a destra, bensì una

tendinopatia.

Come unica patologia evidente é notabile in questo 61enne una

artrosi iniziale all’anca destra e sinistra. Come dimostrato da tutti gli esami

non siamo confrontati a problemi ortopedici di origine infortunistica. La

tendinopatia con borsite nella zona del trocantere diagnosticata oltre 1 anno

dall’infortunio non può essere causata da una caduta sul sedere. Non c’é alcuna

relazione causale. Più probabile é che l’artrosi dalla parte dell’anca ed

eventualmente anche nel ginocchio sia la causa del dolore lamentato dal

paziente. Si sottolinea che nella descrizione della sua caduta l’assicurato

dice di non aver urtato il ginocchio. Quindi confermo la decisione che ho preso

nella mia visita del 14.01.2014 ancora oggi, sulla base della ultima

documentazione anche da parte del dott. __________ e secondo l’ecografia

eseguita dal dott. __________.”

(doc. 57)

2.8

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.9

Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA ritiene che

l’apprezzamento enunciato dal dott. __________, specialista nella materia che

qui interessa, secondo cui i disturbi ancora denunciati dall’assicurato non

costituiscono una conseguenza naturale dell’evento traumatico dell’aprile 2013,

possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza

che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

Questa Corte

osserva che agli atti non figurano referti specialistici suscettibili di

sminuire il valore probatorio attribuito al parere espresso dal medico di

circondario.

In

particolare, con le proprie certificazioni (cfr. allegati ai doc. 25 e 54), il

dott. __________ si é essenzialmente limitato a formulare delle diagnosi, senza

discuterne l’eziologia. Il fatto che egli abbia utilizzato l’aggettivo

“post-traumatico” non basta per ritenere dimostrato, con il grado di

verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, l’esistenza di un nesso causale

naturale con l’infortunio assicurato. In effetti, al riguardo, va segnalato che

sovente i medici utilizzano l’aggettivo in questione, non tanto per definire

l'eziologia di un disturbo, ma piuttosto per sottolineare il fatto che quest'ultimo,

da un profilo cronologico, è apparso dopo un evento traumatico. Ora - e ciò sia

detto anche con riferimento a quanto sostenuto dal ricorrente nel suo allegato

del 12 maggio 2015 (cfr. doc. VI) -, il semplice fatto di essere apparso dopo

un infortunio, ancora non significa che un determinato disturbo sia stato pure

causato da questo medesimo infortunio secondo l’adagio “post hoc, ergo

propter hoc” (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr.,

pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.

24.

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96 e Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht

des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 23, n. 27: "Eine nach der Formel

"post hoc, ergo propter hoc" abgegebene ärztliche Beurteilung

entspricht den Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis nicht").

In

esito a tutto quanto precede, questo Tribunale non ritiene quindi dimostrato,

perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.

2.

e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e

A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta dell’ottobre 2013

costituivano ancora una conseguenza naturale dell’evento traumatico del 1°

aprile 2013.

L’amministrazione

era quindi legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione alle

cure sanitarie prescritte dal dott. __________.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti