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Decisione

35.2015.41

Ass. colpito a testa da anta armadio con trauma cranico e dist. cervicale. Sintomatologia non oggettivabile. Causalità adeguata (causalità naturale rimasta indecisa) dichiarata estinta a distanza di p

25 novembre 2015Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Nel corso del mese di giugno

2015, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. VII + allegati).

L’amministrazione si è

espressa al riguardo in data 31 luglio 2015 (doc. XI + allegati).

1.6. Il 28 agosto 2015, a questa

Corte è pervenuto un rapporto del neurologo dott. __________, in cui sono state

precisate alcune considerazioni contenute nel referto del neurologo di fiducia

dell’CO 1, prodotto nel frattempo (allegato al doc. XIII).

Il 14 settembre 2015,

l’assicurato ha versato agli atti una certificazione del dott. med. dent. __________

(allegato al doc. XV).

L’istituto assicuratore ha

formulato le proprie osservazioni in data 18 settembre 2015 (doc. XVII).

1.7. In data 9 novembre 2015,

l’avv. RA 1 ha informato il TCA che il proprio patrocinato “… parla molto poco

l’italiano.” (doc. XX).

1.8. Il 11 novembre 2015 si è

tenuto il pubblico dibattimento davanti al presidente del TCA (doc. XXI).

Considerandi

2.1

Con la propria impugnativa, RI

1.

ha chiesto più volte al TCA di indire un pubblico dibattimento (cfr. doc. I).

Il Tribunale ha accolto la

richiesta di pubblico dibattimento, che si é svolto conformemente alle modalità

definite dalla giurisprudenza, che il presidente del TCA ha illustrato all’inizio

dell’udienza (cfr. doc. XXI, p. 1).

Al riguardo, va ricordato

che, secondo il Tribunale federale, l’art. 6 CEDU non garantisce il diritto

all’audizione dei testimoni proposti dall’assicurato e nemmeno quello all’interrogatorio

delle parti (cfr., in questo senso, STF 8C_63/2015 del 20 maggio 2015,

consid. 1.1 e 1.4; STF 8C_242/2014 del 27 maggio 2014, consid. 3 in SZS/RSAS 2014 apg. 455; STF 8C_307/2013 del 6 marzo 2014 consid. 2.2,8C_743/2011 del 20

dicembre 2011 consid. 2.3.1 e SVR 2010 UV Nr. 3 consid. 2; si veda pure la STF

8C_426/2014 del 23 aprile 2015 consid. 2.3).

2.2

L’oggetto litigioso è

circoscritto alla questione di sapere se l’INSAI era legittimato a dichiarare

estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° ottobre 2014, oppure

no.

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile

migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 41ss.).

Se, al momento

dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella

misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione

all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.4

Il diritto alle prestazioni assicurative

presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra

l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,

il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é

accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per

contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza

del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati

successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in

tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri

(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e

gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve

considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma

piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In

presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione

un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115.

V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.5

In presenza di un infortunio

del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente

oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale

organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza

differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente

a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un

infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.

DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

2.6

Nella DTF 134 V 109, già

citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di

vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in

caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella

elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta

Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali

lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è

ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni

a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di

ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità

dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le

esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di

causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i

criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il

nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,

accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra

già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi

nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a

lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre

rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una

perizia pluri-/interdiscipli-nare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico

e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per

escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti

otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che

godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente

alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,

principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo

luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il

relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica delle

lesioni lamentate;

- la specifica cura medica protratta e gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli

esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la

dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata

al considerando 2.2.4. (DTF

115.

V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide

cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi

psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla

salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un

trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a

un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

2.7

Nella presente fattispecie,

con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore resistente

sostiene che i disturbi denunciati da RI 1 non correlerebbero con un danno alla

salute oggettivabile (“In concreto deve essere ammesso che l’assicurato lamenta

dei disturbi appartenenti alla seconda categoria [disturbi clinicamente

percettibili ma che non hanno alcun sostrato organico oggettivabile, ndr] e non

alla prima categoria per cui determinante per sapere se incombe o meno alla CO

1.

prendere a carico le conseguenze degli stessi, è la causalità adeguata.”).

Di conseguenza, l’CO 1 ha

proceduto a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale, giungendo

alla conclusione che essa non é data (cfr. doc. 323).

Chiamata a pronunciarsi

sulla questione di sapere se la sintomatologia denunciata dal ricorrente

correla con un danno alla salute infortunistico oggettivabile, questa Corte

rileva che gli specialisti in neurologia interpellati, rispettivamente,

dall’amministrazione e dall’assicurato, sono pervenuti a conclusioni sostanzialmente

analoghe.

Preso atto delle

risultanze della perizia neuroradiologica elaborata dal Prof. dott. __________,

Direttore della Clinica di neuroradiologia dell’Ospedale universitario di __________

(cfr. doc. 229), il dott. __________ ha affermato che, in occasione dell’evento

infortunistico, il ricorrente ha verosimilmente riportato una contusione cranica,

senza lesione cerebrale e, tutt’al più, una lieve distorsione cervicale. Egli

ha quindi rilevato che non può essere dimostrata l’esistenza di un sostrato

organico che giustifichi i disturbi lamentati dall’assicurato, escludendo pure

l’insorgenza di una sindrome psico-organica di natura infortunistica. Il

neurologo fiduciario ha quindi risposto negativamente alla domanda se vi

fossero lesioni organiche oggettivabili in relazione causale con l’infortunio

del gennaio 2011 (cfr. doc. 261).

Consultato dall’insorgente

in corso di procedura di opposizione, il dott. __________ ha in particolare

dichiarato che “a livello cerebrale sono oggettivabili lesioni organiche. Sono

lesioni multifocali con localizzazione subcorticale (di origine da determinare)

ricordate in dettaglio nella valutazione. Con grande probabilità si tratta di

lesioni su un processo di tipo demielinizzante/infiammatorio, o su una

leucoencefalopatia (di origine non ancora determinata), ma di eventuale origine

microvascolare. Ipotesi molto meno probabile è quella di ritenere queste

lesioni essere del tipo “diffuse axonal injury” di origine post-traumatica.

(…). Queste lesioni giocano un ruolo nella valutazione dei deficit cognitivi

del paziente. A livello del collo risp. della colonna cervicale non sono

presenti lesioni organiche oggettivabili che possano spiegare i disturbi del

paziente. Sono però oggettivabili segni indiretti del trauma avvenuto a

livello dello stato clinico (esame fisico) che concernono la muscolatura del

collo e delle spalle con maggiore accentuazione alla parte sinistra del collo,

con corrispondenti limitazioni discrete dei movimenti in tutte le direzioni,

maggiormente in rotazione verso sinistra. Per quanto riguarda la sindrome

vertiginosa, questa è, come discusso nella “Discussione e valutazione”, di

origine multifattoriale, ma non ci sono indizi per una patologia dell’orecchio

interno, in modo particolare per un coinvolgimento di origine traumatica del

sistema vestibolare.” (doc. 318, p. 19 s. – il corsivo è del redattore).

Le considerazioni espresse

dal dott. __________ sono state criticamente commentate dal neurologo di

fiducia dell’CO 1, il quale ha in particolare osservato che “i reperti da lui (dal

dott. __________, ndr) descritti durante la valutazione della colonna

vertebrale cervicale non corrispondono a reperti obiettivabili. Contro il

parere del dott. __________ si può osservare che reperti muscolo-scheletrici,

quali motilità della colonna cervicale, tensione muscolare e dolorabilità alla

pressione della muscolatura, non sono indipendente dalla collaborazione e dalle

informazioni fornite dal probando. Inoltre, la semplice presenza di tali

reperti non permette di concludere senza dubbio che sia presente un rapporto

causale con un evento avvenuto molti anni addietro con lieve distorsione

cervicale senza lesioni strutturali dimostrabili alle indagini diagnostiche per

immagini. I reperti muscolo-scheletrici documentati dal dott. __________ sono

poco specifici e possono comparire a causa di altri fattori, cosicché

aumentando la latenza temporale il rapporto causale con un evento avvenuto

molto tempo fa diventa più improbabile. Tipicamente, dopo una lieve distorsione

della colonna cervicale tipo WAD di grado 2 della classificazione QTF si

prevede una guarigione dei sintomi nel giro di poche settimane fino al massimo

qualche mese. A questo proposito il decorso della sintomatologia nel presente

caso è atipico. Per quanto riguarda la lesione del capo, il dott. __________ ha

potuto concordare con il mio apprezzamento neurologico del 23.5.2014. Una base

organica collegata all’infortunio per i disturbi cognitivi o una sindrome

cerebrale psico-organica, con sintomi di tipo psichiatrico, può essere esclusa

basandosi sugli esami di diagnostica per immagini a disposizione. (…).”

(allegato al doc. XI, p. 3 s.).

In sede di duplica,

trattandosi dello stato clinico oggettivato a livello del rachide cervicale, il

dott. __________ ha in particolare precisato di aver refertato, in occasione

dei suoi consulti, “… alla digitopressione un dolore alla colonna cervicale e

alla muscolatura paravertebrale a sinistra, il dolore si manifestava anche ai

movimenti di rotazione della testa. Fu diagnosticata una lesione da trazione al

m. sternocleidomastoideo di sinistra. Si tratta oggi di una sindrome cervicale

algica di origine muscolotensiva con limitazioni discrete dei movimenti in

tutte le direzioni, maggiormente in rotazione verso sinistra.”. Per il resto,

egli si è riconfermato nella valutazione contenuta nel suo referto del 17

febbraio 2015 (cfr. allegato al doc. XIII).

Per quanto concerne le problematiche

odontoiatriche, agli atti figura una perizia, datata 20 luglio 2015,

allestita dal PD dott. med. dent. __________, attivo presso il Centro di

medicina dentaria dell’Ospedale universitario di __________, per conto

dell’amministrazione.

Per quanto qui

d’interesse, lo specialista consultato dall’CO 1 ha negato l’esistenza di un

probabile nesso di causalità naturale tra i disturbi refertati dai sanitari

curanti di RI 1 e l’evento infortunistico del gennaio 2011, ritenendo la tesi

sostenuta dal dentista fiduciario dell’CO 1 – presenza di un’ipervigilanza

orale (cfr. doc. 232) – come la più plausibile (cfr. allegato al doc. XI, p. 5:

“Il parere del dott. __________ dell’11 novembre 2013, che ha diagnosticato

un’ipervigilanza orale, mi sembra essere il più plausibile. Anche in questo

caso, tuttavia, occorre negare un nesso causale con l’infortunio.”).

In corso di causa, è stata

prodotta da parte dell’insorgente una certificazione del dott. __________.

In quella sede, il

dentista curante ha rilevato che, al termine del trattamento di ortopedia

mascellare (1988), non esisteva alcuna discrepanza tra posizione intercuspidale

e posizione retrusa di contatto, per cui non vi è motivo di dubitare che i

denti si siano spostati soltanto nel frattempo. Quanto alla causa, egli ha

affermato di non poterla valutare in maniera concludente. Il dott. __________

ha pure osservato che anche la situazione muscolare a livello del viso si è

chiaramente modificata rispetto al passato (cfr. allegato al doc. XV).

2.8

Nella concreta evenienza,

dalla documentazione che é stata riassunta al precedente considerando emerge

che RI 1 é stato sottoposto a ripetute e approfondite indagini cliniche e

strumentali, le quali non hanno tuttavia permesso di dimostrare

l’esistenza di un danno infortunistico oggettivabile che correli a

sufficienza con i disturbi da lui denunciati.

È vero che il dott. __________

ha affermato che, a livello cerebrale, è stato oggettivato un danno organico,

nella forma di lesioni multifocali con localizzazione subcorticale, tuttavia il

neurologo consultato privatamente dall’assicurato, così come in precedenza il

Prof. dott. __________ e il dott. __________, ne ha negato l’eziologia

infortunistica (cfr. doc. 318, p. 17: “Non ritengo che l’ipotesi di essere di fronte

a lesioni del tipo “diffuse axonal injury” sia probabile.”).

È anche vero che, sempre

secondo il dott. __________, a livello del rachide cervicale, sarebbero stati

oggettivati dei “segni indiretti del trauma avvenuto a livello dello stato

clinico (esame fisico) …” (cfr. doc. 318, p. 20), nella forma di dolore alla

digitopressione e ai movimenti di rotazione della testa, con mobilità

discretamente limitata (cfr. allegato al doc. XIII).

Deve però essere ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili

dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da

indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine

radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009

del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109

consid. 9 p. 122). A titolo di esempio, in una sentenza pubblicata in

SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi,

dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella

mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati

quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010

del 29 novembre 2010 consid. 3.2). L’Alta Corte ha, altresì, statuito che

nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno

organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo

la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) della International

Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011

consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda pure la DTF 140 V 290). In una

sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per

costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare

l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

Per quanto concerne i

disturbi di natura odontoiatrica, il TCA non vede alcuna valida ragione per

scostarsi dalla valutazione enunciata dal PD dott. __________, secondo il quale

un nesso causale naturale con l’infortunio del 6 gennaio 2011 non sarebbe

dimostrato con un grado di verosimiglianza sufficiente (cfr. allegato al doc.

XI).

D’altro canto, nella

misura in cui vi si fa valere che i disturbi interessanti l’occlusione e la

muscolatura del viso sarebbero insorti soltanto dopo la conclusione dei

trattamenti prestati all’assicurato nel corso degli anni ’80 (cfr. allegato al

doc. 326 e, soprattutto, l’allegato al doc. XV; si veda pure il doc. 215, da

cui si evince che le cure ebbero luogo nel 1988), le certificazioni del dott. __________

non appaiono suscettibili di sminuire il valore probatorio riconosciuto al parere

del PD __________.

Inoltre, l’esecuzione di

una valutazione interdisciplinare per inquadrare dal profilo diagnostico i

disturbi interessanti la muscolatura dell’apparato masticatorio (eventuale

tendomiopatia?), appare superflua. Infatti, vista l’assenza di sostrato

organico oggettivabile (in proposito, si vedano le risultanze della RMN

craniale del 10 gennaio 2011 – cfr. allegato al doc. XI, p. 4), essi non

potrebbero in ogni caso essere posti a carico dell’assicuratore convenuto, difettando

l’adeguatezza del nesso causale (cfr. il consid. 2.10.).

Infine, va rilevato che,

in sede di pubblico dibattimento, il patrocinatore dell’assicurato ha

dichiarato di non avere ulteriori osservazioni da formulare a proposito degli

aspetti medici della vertenza (cfr. doc. XXI, p. 1), ragione per la quale la

discussione è stata incentrata sull’esistenza o meno del nesso di causalità adeguata

(cfr. doc. XXI, p. 2 s.: “Egli [l’avv. RA 1, ndr] precisa di avere chiesto il

pubblico dibattimento soprattutto per poter precisare le modalità nelle quali è

accaduto l’infortunio al fine di potersi pronunciare sull’adeguatezza.”).

2.9

In assenza di

un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente

fattispecie (si veda il consid. 2.8.), occorre effettuare un esame specifico

dell’adeguatezza.

Secondo la

giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però

avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione

delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di

invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della

cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando

eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono

conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel

caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,

motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di

salute dell’insorgente.

In proposito, questo

Tribunale osserva che lo stesso neurologo consultato dall’insorgente, nel suo

referto del 17 febbraio 2015, ha affermato di ritenere che “… a 4 anni ca.

dall’avvento del trauma in discussione la sintomatologia si sia cronicizzata

con un profilo della sintomatologia stabile, ciò che mostra anche lo studio

anamnestico dell’evoluzione dei sintomi a confronto con la sintomatologia

attuale.” (doc. 318, p. 20).

È vero che dalle tavole

processuali emerge che anche dopo che l’assicuratore ha posto termine alle

proprie prestazioni, l’assicurato ha continuato a sottoporsi a cicli di

fisioterapia prescritti dal suo medico curante (cfr. doc. 321), come pure dai

sanitari dell’Ospedale cantonale di __________ (cfr. doc. 334). Tuttavia, anche

alla luce di quanto certificato dal dott. __________, occorre ritenere che le

cure in questione miravano a evitare un aggravamento dello stato di salute,

piuttosto che a migliorarlo notevolmente (in questo senso, si vedano del resto

le dichiarazioni 17 dicembre 2014 – doc. 302: “Finché il paziente veniva

regolarmente in terapia (fino al 24.10.2014) le tensioni ed i dolori erano ad

un livello cronico ed accettabile, nei quasi 2 mesi che il paziente ha dovuto

sospendere la terapia, le tensioni si sono acutizzate con la formazione di

noduli soprattutto nei muscoli paravertebrali cervicali e nelle inserzioni dei

MM. levator scapulae con di conseguenza un notevole aumento dei dolori.” e 2

giugno 2015 – doc. D 3: “I risultati dei trattamenti sono purtroppo solo

temporanei, in quanto il rilassamento della muscolatura paravertebrale non dura

più di qualche giorno. Per potere mantenere un livello accettabile di tensione

muscolare, la frequenza delle sedute dev’essere di due volte alla settimana.”

della fisioterapista Laureys).

Assodato

dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame

dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF

117.

V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109

oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

Il TCA ritiene

che tale questione possa rimanere irrisolta (cfr., fra le tante, la SVR

2009.

UV n° 29 p. 101 consid. 4.2 e 4.3), nella misura in cui,

come verrà dimostrato qui di seguito, anche applicando la prassi

elaborata in materia di traumi del tipo “colpo di frusta”, più

favorevole al ricorrente, l’esito non potrebbe essere quello da lui

auspicato.

2.10

Nel

valutare l'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla

classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato il 6 gennaio 2011.

La dinamica dell’evento è

stata puntualmente descritta dal ricorrente in occasione della sua audizione

del 29 agosto 2011:

" (…).

L’ufficio era in fase di ristrutturazione completa.

Io ero seduto alla mia scrivania e stavo parlando al telefono con

il mio capo (Herr __________), davanti al computer.

All’improvviso mi è arrivata sulla nuca la porta in legno, alta

due metri (non so il peso) dell’armadio a scaffali (ove sistemavo tutti i

documenti) che si trovava dietro la mia schiena.

La porta, del tipo scorrevole su binari con rotelle, si è staccata

dalla sua linea di guida mentre la telefonista della mia ditta stava per

chiuderla.”

(doc. 39, p. 1)

In sede di udienza 11

novembre 2015, l’assicurato ha precisato che l’anta in legno aveva un peso di

circa 20 kg (cfr. doc. XXI, p. 2).

Tenuto conto

della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non

devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le

circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo

Tribunale, il sinistro accaduto al ricorrente può essere classificato tra

gli infortuni di media gravità in senso stretto.

A titolo di confronto, il

TCA segnala che, in una sentenza 8C_438/2009 del 3 settembre 2009 consid. 4.3 -

riguardante un’assicurata che, mentre si trovava in posizione chinata, è stata inaspettatamente

colpita alla parte superiore del dorso da una finestra del peso di circa 70-90

kg, riportando una lieve distorsione cervicale, una contusione al capo, nonché

una contusione alla colonna toracale – il Tribunale federale ha qualificato

tale evento quale infortunio di grado medio in senso stretto (“Der Vorfall vom

21.

März 2006 ist als mittelschweres Ereignis im mittleren

Bereich zu qualifizieren.” – il corsivo è del redattore).

2.11

Nella

DTF 134 V 109 consid. 10.3, il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che

fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere

adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

Secondo il ricorrente, nel

caso concreto, l’evento di cui è rimasto vittima sarebbe stato “spettacolare”,

il decorso della cura sarebbe stato “tutt’altro che favorevole”, le cure

mediche a cui è stato sottoposto (e a cui continua a sottoporsi) sarebbero

“importanti e gravose”, la cura medica non sarebbe stata “adeguata e

tempestiva” con conseguente ritardo nel processo di guarigione, egli

soffrirebbe a tutt’oggi di “disturbi notevoli e gravosi” e, infine, esisterebbe

ancora una completa inabilità lavorativa nonostante tutte le cure e gli sforzi

per migliorare da lui attuati (cfr. doc. I, p. 3 ss.).

In analogia alla STF

8C_438/2009 citata al considerando 2.10., l’infortunio occorso all’insorgente

non risulta essere stato particolarmente drammatico, né spettacolare. A ciò

nulla muta il fatto che egli è stato sorpreso dalla caduta dell’anta e che non

ha visto lo svolgimento dell’infortunio (cfr. STF 8C_957/2008 del 1° maggio

2009.

consid. 4.3.2).

Sempre analogamente a quanto

deciso dall’Alta Corte nella fattispecie di cui al giudizio 8C_438/2009

succitato, in cui l’assicurata aveva segnatamente lamentato una contusione cranica

e una lieve distorsione cervicale (dunque le medesime lesioni riportate da RI 1),

secondo questo Tribunale, non può nemmeno parlare di lesioni gravi o

particolarmente caratteristiche (si veda pure la STF 8C_57/2008 del 16 maggio

2008.

consid. 9.2, in cui la Corte federale, nel negare la realizzazione del

criterio in questione, ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’assicurato

avesse riportato simultaneamente una distorsione cervicale e una lieve lesione

cerebrale traumatica).

Il TCA ritiene pure

insoddisfatto il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.

Precisato che determinante

è il periodo sino alla chiusura del caso (dunque sino all’ottobre 2014 – cfr.

STF 8C_252/2002 del 16 maggio 2008 consid. 7.3.3 e riferimenti), dalla

documentazione agli atti risulta che, dopo i primi accertamenti eseguiti

ambulatorialmente presso la Clinica __________ di __________ (cfr. doc. 21), la

cura é essenzialmente consistita nell’assunzione di medicamenti (analgesici e

antidepressivi), in regolari cicli di fisioterapia ambulatoriale, in sedute di

psicoterapia di sostegno, nonché in visite mediche di controllo (specialistiche

e non).

Conformemente alla

giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.

STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la

somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010

del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai

sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la

fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,

l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono

essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010

del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid.

4.2.4

e riferimenti).

Il TF ha del resto deciso

in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid.

3.4

, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale,

che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una

riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,

anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del

20.

settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un

incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide

lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso

il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che

nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la

seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio

al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,

precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica

protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Parimenti inadempiuto é il

criterio della cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio.

Questo Tribunale non può

seguire l’assicurato allorquando ne postula la realizzazione in quanto i sanitari

della Clinica __________ avrebbero focalizzato la loro attenzione sulla colonna

cervicale anziché sul cervello “che aveva subito un trauma notevole” (doc. I,

p. 4). In realtà, così come indicato dai dottori __________ e __________, il

sinistro del gennaio 2011 non ha interessato il cervello (cfr. doc. 261, p. 4 e

doc. 318, p. 15). Le lesioni multifocali con localizzazione subcorticale, oggettivate

grazie all’esame di RMN del 19 gennaio 2011 (cfr. doc. 134), sono state

interpretate quali reperti di probabile eziologia morbosa (si veda,

segnatamente, il doc. 229) e, pertanto, non sono di pertinenza

dell’assicuratore resistente.

La medesima conclusione

s’impone pure per il criterio del decorso sfavorevole della cura o delle

complicazioni rilevanti intervenute. Per ammetterne la realizzazione dovrebbero

essere date delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione,

le quali, nel caso di specie, non appaiono però evidenti.

Con riferimento all’argomento

sollevato dal ricorrente (cfr. doc. I, p. 3 s.), va segnalato che, secondo la

giurisprudenza, il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato

lamenti ancora disturbi e presenti ancora un’inabilità lavorativa non basta

per riconoscere questo criterio (cfr. STF 8C_510/2015 del 20 ottobre

2015.

consid. 6.3,8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno

2009.

consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha

negato la realizzazione del criterio anche nel caso di un decorso

indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).

In sede di

decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore ha giustamente riconosciuto

l’adempimento del criterio dei notevoli disturbi (cfr. doc. 323, p. 8: “L’unico

criterio che può essere considerato adempiuto è quello dei notevoli disturbi

non in una maniera particolarmente incisiva.”; si veda pure il doc. XXI, p. 3).

Per quanto

concerne infine il criterio dell’importante incapacità lavorativa, dalla

documentazione emerge sì che, dall’infortunio in poi, il ricorrente non è più

stato in grado di riprendere un’attività lavorativa, sebbene egli abbia tentato

di farlo, tuttavia risulta pure che, secondo il neurologo dott. __________, le

difficoltà cognitive di cui soffre RI 1 - invalidanti in base alla

valutazione neuropsicologica dei sanitari della Clinica __________ di __________

(cfr. doc. 309, p. 2 s.) - sono, almeno in parte, dovute a una problematica

morbosa che, come tale, non va considerata nell’apprezzamento

dell’adeguatezza.

La questione dell’adempimento

di questo fattore non abbisogna comunque di più ampie riflessioni poiché, in

presenza di un infortunio appartenente alla categoria di grado medio vera e

propria, la realizzazione di due soli criteri (i notevoli

disturbi e l’importante incapacità lavorativa) non potrebbe comunque

giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003

II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

In esito a quanto precede,

si deve concludere che i disturbi denunciati dall’insorgente dopo il 30

settembre 2014, non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento

infortunistico occorsogli il 6 gennaio 2011.

Facendo difetto

l’adeguatezza, non è necessario approfondire la questione relativa

all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla

salute (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007

consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007 consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007

consid. 5.2).

L’assicuratore resistente

era pertanto legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 1°

ottobre 2014.

Così come già spiegato

durante l’udienza di pubblico dibattimento (cfr. doc. XXI, p. 3), questa Corte

è consapevole della complessità dei principi giurisprudenziali che regolano l’assunzione

dei quadri clinici privi di sufficiente sostrato organico oggettivabile (ad

esempio, conseguenti a un trauma d’accelerazione cervicale o a un trauma

equivalente) da parte degli assicuratori LAINF (sul tema, si veda D. Cattaneo, La

contribution du Tribunal des assurances du Canton du Tessin (Ticino) à la

jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale, in CGSS n. 33 – 2004, p.

46.

ss., Les expertises en droit des assurances sociales, in CGSS n. 44 – 2010,

p. 159 n. 48 e Assicurare contro i rischi?, in rivista per le Medical Humanities

(rMH), n. 15 – luglio/settembre 2010, p. 84 s.). Questa complessità é

riconducibile in ultima analisi al fatto che il legislatore federale ha

concepito l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni quale assicurazione

causale.

Spetta quindi semmai al

legislatore federale, e non ai tribunali, modificare questo stato di cose (in

questo senso si era pure espresso il Tribunale federale, il quale, nel suo

rapporto di gestione 2008, aveva suggerito al Parlamento dei correttivi per

migliorare la situazione).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti