35.2015.43
Caduta da ponteggio con politrauma ortopedico. Entità del grado dell'invalidità (determinato mediante metodo ordinario del raffronto dei redditi; reddito da invalido stabilito mediante DPL)
12 novembre 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.43
mm
Lugano
12 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 marzo 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 febbraio 2010, RI
1, dipendente della ditta individuale __________ di __________ in qualità di
pittore d’impresa e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso
l’CO 1, è caduto da un ponteggio, riportando, secondo il rapporto d’uscita 12
marzo 2010 del Servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, un
politrauma con trauma cranico con ematoma epidurale fronto-parietale a sinistra
su frattura della calotta cranica e frattura scomposta della diafisi mediale
del femore sinistro (cfr. doc. 33).
L’esame di risonanza
magnetica della colonna vertebrale in toto, seguito nel mese di luglio 2011, ha evidenziato la presenza di una deformazione cuneiforme di D11 e D12 compatibile con un
cedimento o con fratture di compressione di data non recente (cfr. doc. 153).
L’assicuratore ha assunto
il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 30
marzo 2012, poi confermata in sede di opposizione, l’amministrazione ha
assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione all’integrità del 10%.
Con sentenza 35.2012.95
del 14 novembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha
confermato la decisione su opposizione impugnata da RI 1 (cfr. doc. 377).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30 gennaio 2015,
l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 12% a
decorrere dal 1° gennaio 2015 (doc. 480).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 485), in data 4
marzo 2015, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 488).
1.4. Con tempestivo ricorso del 17
aprile 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, chiede che
l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli una rendita
d’invalidità almeno del 21%.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale, l’insorgente contesta innanzitutto di essere totalmente
abile in attività alternative adeguate, e ciò alla luce del fatto che
l’assicurazione per l’invalidità lo ha invece ritenuto completamente incapace
al lavoro.
D’altro canto, egli
rimprovera all’amministrazione di aver determinato il reddito da valido in base
al contratto collettivo pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura,
anziché in applicazione dei dati salariali pubblicati dall’Ufficio federale di
statistica (cfr. doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, postula
che l’impugnativa dell’assicurato venga respinta con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. In corso di causa, questa
Corte ha richiamato l’incarto AI dell’assicurato (doc. VI).
Il ricorrente si è
espresso in proposito in data 19 ottobre 2015 (doc. XII), mentre l’istituto
assicuratore è rimasto silente.
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto all’entità della rendita d’invalidità spettante a RI 1.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità
lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua
validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente
presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità
lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).
Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993
U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4
Nella concreta evenienza,
trattandosi della valutazione medica dell’esigibilità lavorativa, dalle carte
processuali emerge che l’amministrazione ha fatto capo alle risultanze della
visita di controllo del 27 ottobre 2014 eseguita dal dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha dichiarato ulteriormente valido
l’apprezzamento espresso in occasione della visita di chiusura del 21 novembre
2011.
(cfr. doc. 458, p. 7: “L’assicurato resta chiaramente abile nella misura
dell’esigibilità del lavoro già espressa il 21.11.2011.”).
Dal rapporto 24 novembre
2011.
del dott. __________, anch’egli spec. FMH in chirurgia ortopedica, risulta
che l’esigibilità al lavoro era stata valutata alla luce degli esiti della
degenza 1 - 29 settembre 2011 avvenuta presso la __________, al termine della
quale RI 1 era stato dichiarato in grado di esercitare un’attività lavorativa
medio-leggera a tempo pieno, osservando determinate limitazioni (cfr. doc. 190,
p. 2).
Questa l’esigibilità lavorativa
descritta dal medico __________:
" (…).
L’assicurato non ha limiti nel portare pesi fino a 5 kg fino
all’altezza dei fianchi, egli può molto spesso sollevare e portare pesi dai 5
kg ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi dai 10 ai 25 kg mai più
pesi superiori ai 25 kg.
L’assicurato non ha limitazioni nel sollevare pesi fino a 5 kg
oltre l’altezza del petto e può molto spesso sollevare pesi superiori ai 5 kg
oltre l’altezza del petto.
L’assicurato non ha limitazione nel maneggio di attrezzi leggeri
di precisione, può molto spesso maneggiare attrezzi di media entità e non più
attrezzi pesanti o molto pesanti, non vi sono limiti per quanto attiene alla
rotazione della mano.
L’assicurato non ha limitazioni nell’effettuare lavori al di sopra
della testa, può talvolta effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere
la posizione seduta e inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi e
inclinata in avanti, non vi sono limiti nell’assumere la posizione
inginocchiata e può spesso effettuare la flessione delle ginocchia.
L’assicurato può spesso assumere la posizione seduta o in piedi e
di lunga durata.
Egli non ha limiti nel camminare fino a 50 metri, può spesso
camminare oltre i 50 metri, talvolta per lunghi tragitti, talvolta su terreno
accidentato, egli può talvolta salire le scale e talvolta salire su scale a
pioli.”
(doc. 197, p. 6 s.)
Chiamata a pronunciarsi -
vista anche l’assenza di pareri medico-specialistici divergenti -, questa Corte
ritiene che la valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal dott. __________
(e confermata dal dott. __________ a margine della visita __________
dell’ottobre 2014), possa validamente costituire da fondamento al presente
giudizio.
Del resto, occorre
rilevare che l’insorgente ne contesta la validità nella misura in cui l’Ufficio
AI lo ha nel frattempo dichiarato inabile al lavoro in qualunque professione
(e, pertanto, posto al beneficio di una rendita intera – cfr. doc. I, p. 2:
“Sempre nella decisione AI è stato stabilito che dal 20 luglio 2014 lo stato di
salute del ricorrente ha causato una totale incapacità lavorativa, al punto da
riconoscergli una rendita intera. Orbene l’incapacità lavorativa riconosciuta
non può essere addebitata unicamente a fattori extra infortunistici, per cui
appare sintomatico che da una parte l’Ufficio AI ritenga il ricorrente
completamente incapace al lavoro, e dall’altra la CO 1 lo ritenga capace al
lavoro al 100% in attività adeguate.”).
Al riguardo, il TCA
osserva che la decisione dell’UAI risulta fondata sul rapporto 19 settembre
2014.
dello psichiatra dott. __________, dal quale si evince che era lo stato
psichico dell’assicurato a impedire lo svolgimento di qualsiasi attività
lavorativa (cfr. allegato al doc. VI).
Non a caso, in quello
stesso referto, il medico SMR ha indicato che “per limiti fisici
valevole rapporto SMR finale del 21.11.2012”, in cui era stata attestata una
capacità lavorativa del 100% in attività sostitutive adeguate (cfr. allegato al
doc. VI).
Ora, così come risulta dal
rapporto relativo all’esame psichiatrico eseguito il 3 novembre 2014 dal dott. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, le turbe psichiche che presenta
l’insorgente si trovano in un nesso causale naturale soltanto possibile
con l’evento traumatico del 22 febbraio 2010 (cfr. doc. 460, p. 7: “…, la
causalità naturale con l’evento infortunistico del 2010, per quanto riguarda
gli aspetti medico-psichiatrici, è solamente possibile, ma non probabile.”),
aspetto che il ricorrente non contesta.
In esito a quanto precede,
l’istituto assicuratore convenuto era dunque legittimato a stabilire
l’esigibilità lavorativa tenendo conto unicamente del danno alla salute ortopedico
e, quindi, a dichiarare RI 1 totalmente abile in attività professionali
adeguate.
2.5
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.5.1
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, va ricordato
che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione
ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno
in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il
livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale
sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di
tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede
da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non
può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
2.5.2
Nella presente fattispecie,
l’assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito ancora esigibile
dall’assicurato, mediante il metodo delle DPL.
È pertanto risultato che
nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare
tenuto conto del danno alla salute, e meglio l’aiuto orologiaio presso la __________
di __________, l’operaio alla fabbricazione di trapani presso la __________ di __________,
l’addetto alla manutenzione presso il __________ di __________, il raffilatore
presso la __________ di __________ e, infine, il collaboratore alla vendita
presso __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in
media un reddito annuo pari a fr. 50'584 (doc. 475, p. 2).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella
di cui al doc. 475 si evince che sono 46 i posti di lavoro che entrano in
considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.
37’855 e a fr. 67'600, e infine che quello medio è di fr. 53'011.
Il TCA constata che il
valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 50'584) è inferiore
alla media dei salari medi (fr. 53'011), ragione per la quale non vi possono
essere dubbi circa la rappresentatività del reddito da invalido stabilito in
base alle DPL.
In conclusione - assodato
che i cinque posti di lavoro segnalati dall’Istituto rispettano le limitazioni
funzionali derivanti dal danno alla salute che entra in linea di conto, aspetto
riguardo al quale l’insorgente non ha d’altronde sollevato alcuna specifica
obiezione -, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base
alle DPL.
Esso ammonta a fr.
50'584.
Decurtazioni sul reddito
da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di
conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di
fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
2.5.3
Per quanto concerne invece il reddito
da valido, secondo l’CO 1, qualora non fosse accaduto l’infortunio
assicurato, l'insorgente avrebbe guadagnato un importo annuo di fr. 57'473.
Va rilevato che tale reddito è stato determinato in base ai salari previsti dal
CCL del settore della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura, in
vigore dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015 (cfr. doc. 473 e 475).
RI 1 contesta il dato
ritenuto dall’amministrazione e chiede che venga invece applicato quello
utilizzato dall’Ufficio AI nella sua decisione di rendita del 12 novembre 2014
(cfr. allegato al doc. VI: fr. 63'988, stabilito in applicazione della tabella
RSS, divisione 43, livello 4).
In proposito, questo Tribunale
rileva che, secondo un’affermata giurisprudenza federale, è lecito determinare
il reddito da valido sulla base di un contratto collettivo di lavoro
(cfr. STF 8C_462/2014 del 18 novembre 2014 consid. 5.1,8C_71/2014 del 12
giugno 2014 consid. 4.1 e 8C_90/2010 del 23 luglio 2010 consid. 6.2.1.2).
Nel caso concreto, ciò si
giustifica tanto più se si considera che il reddito da invalido è stato
determinato mediante il metodo delle DPL, in base dunque a dati salariali regionali
riferiti al Canton Ticino.
Alla luce delle
considerazioni di cui sopra, il TCA non ha quindi ragioni per scostarsi
dall’importo di fr. 57'473 calcolato dall’CO 1.
2.6
Il grado di invalidità
dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 50'584 al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 57'473,
risulta essere dell’11.98%, arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza
di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).
Visto che con la decisione
su opposizione impugnata all’assicurato è stata accordata proprio una rendita
d’invalidità del 12%, il suo ricorso non merita di essere accolto.
2.7
Nel formulare le proprie
osservazioni sull’incarto AI, il patrocinatore dell’assicurato ha segnalato di
aver appena inoltrato all’UAI il questionario per l’aggiornamento dello stato
di salute, dal quale emergerebbe un peggioramento (cfr. doc. XII).
Posto che la data di
emanazione della decisione su opposizione impugnata (in casu, il 4 marzo
2015) segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), esula dalla presente
vertenza la questione di sapere se nel frattempo è effettivamente intervenuto
un aggravamento dello stato di salute infortunistico con incidenza sulla
capacità lavorativa residua dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti