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Decisione

35.2015.43

Caduta da ponteggio con politrauma ortopedico. Entità del grado dell'invalidità (determinato mediante metodo ordinario del raffronto dei redditi; reddito da invalido stabilito mediante DPL)

12 novembre 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente

presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità

lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di

qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari

circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993

U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Nella concreta evenienza,

trattandosi della valutazione medica dell’esigibilità lavorativa, dalle carte

processuali emerge che l’amministrazione ha fatto capo alle risultanze della

visita di controllo del 27 ottobre 2014 eseguita dal dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha dichiarato ulteriormente valido

l’apprezzamento espresso in occasione della visita di chiusura del 21 novembre

2011.

(cfr. doc. 458, p. 7: “L’assicurato resta chiaramente abile nella misura

dell’esigibilità del lavoro già espressa il 21.11.2011.”).

Dal rapporto 24 novembre

2011.

del dott. __________, anch’egli spec. FMH in chirurgia ortopedica, risulta

che l’esigibilità al lavoro era stata valutata alla luce degli esiti della

degenza 1 - 29 settembre 2011 avvenuta presso la __________, al termine della

quale RI 1 era stato dichiarato in grado di esercitare un’attività lavorativa

medio-leggera a tempo pieno, osservando determinate limitazioni (cfr. doc. 190,

p. 2).

Questa l’esigibilità lavorativa

descritta dal medico __________:

" (…).

L’assicurato non ha limiti nel portare pesi fino a 5 kg fino

all’altezza dei fianchi, egli può molto spesso sollevare e portare pesi dai 5

kg ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi dai 10 ai 25 kg mai più

pesi superiori ai 25 kg.

L’assicurato non ha limitazioni nel sollevare pesi fino a 5 kg

oltre l’altezza del petto e può molto spesso sollevare pesi superiori ai 5 kg

oltre l’altezza del petto.

L’assicurato non ha limitazione nel maneggio di attrezzi leggeri

di precisione, può molto spesso maneggiare attrezzi di media entità e non più

attrezzi pesanti o molto pesanti, non vi sono limiti per quanto attiene alla

rotazione della mano.

L’assicurato non ha limitazioni nell’effettuare lavori al di sopra

della testa, può talvolta effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere

la posizione seduta e inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi e

inclinata in avanti, non vi sono limiti nell’assumere la posizione

inginocchiata e può spesso effettuare la flessione delle ginocchia.

L’assicurato può spesso assumere la posizione seduta o in piedi e

di lunga durata.

Egli non ha limiti nel camminare fino a 50 metri, può spesso

camminare oltre i 50 metri, talvolta per lunghi tragitti, talvolta su terreno

accidentato, egli può talvolta salire le scale e talvolta salire su scale a

pioli.”

(doc. 197, p. 6 s.)

Chiamata a pronunciarsi -

vista anche l’assenza di pareri medico-specialistici divergenti -, questa Corte

ritiene che la valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal dott. __________

(e confermata dal dott. __________ a margine della visita __________

dell’ottobre 2014), possa validamente costituire da fondamento al presente

giudizio.

Del resto, occorre

rilevare che l’insorgente ne contesta la validità nella misura in cui l’Ufficio

AI lo ha nel frattempo dichiarato inabile al lavoro in qualunque professione

(e, pertanto, posto al beneficio di una rendita intera – cfr. doc. I, p. 2:

“Sempre nella decisione AI è stato stabilito che dal 20 luglio 2014 lo stato di

salute del ricorrente ha causato una totale incapacità lavorativa, al punto da

riconoscergli una rendita intera. Orbene l’incapacità lavorativa riconosciuta

non può essere addebitata unicamente a fattori extra infortunistici, per cui

appare sintomatico che da una parte l’Ufficio AI ritenga il ricorrente

completamente incapace al lavoro, e dall’altra la CO 1 lo ritenga capace al

lavoro al 100% in attività adeguate.”).

Al riguardo, il TCA

osserva che la decisione dell’UAI risulta fondata sul rapporto 19 settembre

2014.

dello psichiatra dott. __________, dal quale si evince che era lo stato

psichico dell’assicurato a impedire lo svolgimento di qualsiasi attività

lavorativa (cfr. allegato al doc. VI).

Non a caso, in quello

stesso referto, il medico SMR ha indicato che “per limiti fisici

valevole rapporto SMR finale del 21.11.2012”, in cui era stata attestata una

capacità lavorativa del 100% in attività sostitutive adeguate (cfr. allegato al

doc. VI).

Ora, così come risulta dal

rapporto relativo all’esame psichiatrico eseguito il 3 novembre 2014 dal dott. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, le turbe psichiche che presenta

l’insorgente si trovano in un nesso causale naturale soltanto possibile

con l’evento traumatico del 22 febbraio 2010 (cfr. doc. 460, p. 7: “…, la

causalità naturale con l’evento infortunistico del 2010, per quanto riguarda

gli aspetti medico-psichiatrici, è solamente possibile, ma non probabile.”),

aspetto che il ricorrente non contesta.

In esito a quanto precede,

l’istituto assicuratore convenuto era dunque legittimato a stabilire

l’esigibilità lavorativa tenendo conto unicamente del danno alla salute ortopedico

e, quindi, a dichiarare RI 1 totalmente abile in attività professionali

adeguate.

2.5

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.5.1

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno

in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il

livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come

una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di

tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede

da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non

può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

2.5.2

Nella presente fattispecie,

l’assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito ancora esigibile

dall’assicurato, mediante il metodo delle DPL.

È pertanto risultato che

nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare

tenuto conto del danno alla salute, e meglio l’aiuto orologiaio presso la __________

di __________, l’operaio alla fabbricazione di trapani presso la __________ di __________,

l’addetto alla manutenzione presso il __________ di __________, il raffilatore

presso la __________ di __________ e, infine, il collaboratore alla vendita

presso __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in

media un reddito annuo pari a fr. 50'584 (doc. 475, p. 2).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella

di cui al doc. 475 si evince che sono 46 i posti di lavoro che entrano in

considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.

37’855 e a fr. 67'600, e infine che quello medio è di fr. 53'011.

Il TCA constata che il

valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 50'584) è inferiore

alla media dei salari medi (fr. 53'011), ragione per la quale non vi possono

essere dubbi circa la rappresentatività del reddito da invalido stabilito in

base alle DPL.

In conclusione - assodato

che i cinque posti di lavoro segnalati dall’Istituto rispettano le limitazioni

funzionali derivanti dal danno alla salute che entra in linea di conto, aspetto

riguardo al quale l’insorgente non ha d’altronde sollevato alcuna specifica

obiezione -, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base

alle DPL.

Esso ammonta a fr.

50'584.

Decurtazioni sul reddito

da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di

conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di

fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

2.5.3

Per quanto concerne invece il reddito

da valido, secondo l’CO 1, qualora non fosse accaduto l’infortunio

assicurato, l'insorgente avrebbe guadagnato un importo annuo di fr. 57'473.

Va rilevato che tale reddito è stato determinato in base ai salari previsti dal

CCL del settore della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura, in

vigore dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015 (cfr. doc. 473 e 475).

RI 1 contesta il dato

ritenuto dall’amministrazione e chiede che venga invece applicato quello

utilizzato dall’Ufficio AI nella sua decisione di rendita del 12 novembre 2014

(cfr. allegato al doc. VI: fr. 63'988, stabilito in applicazione della tabella

RSS, divisione 43, livello 4).

In proposito, questo Tribunale

rileva che, secondo un’affermata giurisprudenza federale, è lecito determinare

il reddito da valido sulla base di un contratto collettivo di lavoro

(cfr. STF 8C_462/2014 del 18 novembre 2014 consid. 5.1,8C_71/2014 del 12

giugno 2014 consid. 4.1 e 8C_90/2010 del 23 luglio 2010 consid. 6.2.1.2).

Nel caso concreto, ciò si

giustifica tanto più se si considera che il reddito da invalido è stato

determinato mediante il metodo delle DPL, in base dunque a dati salariali regionali

riferiti al Canton Ticino.

Alla luce delle

considerazioni di cui sopra, il TCA non ha quindi ragioni per scostarsi

dall’importo di fr. 57'473 calcolato dall’CO 1.

2.6

Il grado di invalidità

dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 50'584 al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 57'473,

risulta essere dell’11.98%, arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

Visto che con la decisione

su opposizione impugnata all’assicurato è stata accordata proprio una rendita

d’invalidità del 12%, il suo ricorso non merita di essere accolto.

2.7

Nel formulare le proprie

osservazioni sull’incarto AI, il patrocinatore dell’assicurato ha segnalato di

aver appena inoltrato all’UAI il questionario per l’aggiornamento dello stato

di salute, dal quale emergerebbe un peggioramento (cfr. doc. XII).

Posto che la data di

emanazione della decisione su opposizione impugnata (in casu, il 4 marzo

2015) segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), esula dalla presente

vertenza la questione di sapere se nel frattempo è effettivamente intervenuto

un aggravamento dello stato di salute infortunistico con incidenza sulla

capacità lavorativa residua dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti