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Decisione

35.2015.45

Presenza di una complessa sintomatologia. Questione dell'oggettivazione del danno alla salute. Rinvio atti all'amministrazione nell'attesa di una perizia pluridisciplinare ordinata dall'assicurazione

10 agosto 2016Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi denunciati dal ricorrente non trovavano alcuna spiegazione medica

(cfr. doc. 192, p. 6).

Pendente

causa, RI 1 si è sottoposto di sua iniziativa a ulteriori accertamenti

medici.

Il

1° giugno 2015, egli ha consultato il Prof. dott. __________, responsabile

della chirurgia della spalla presso la Clinica __________ di __________. Dal

relativo referto risulta che l’assicurato soffre di femomeni parestetici alle

due mani e di lievi disturbi legati alla nota sublussazione sternoclavicolare a

sinistra. Lo specialista ha inoltre rilevato che l’insorgente è disturbato

dall’artrosi sternoclavicolare e dalla sublussazione, ma che non intende

assumersi il rischio di un’operazione. Per quanto riguarda i disturbi

parestetici, egli ha disposto un approfondimento neurologico, precisando che,

qualora vi fosse il sospetto di una stenosi posteriore alla clavicola, il

successivo passo diagnostico sarebbe stato un’angiografia (doc. D 2).

Il

giorno stesso, il ricorrente è stato visitato dagli specialisti in neurologia

della __________, i quali, dopo averlo sottoposto ad esami elettrofisiologici,

hanno escluso che i disturbi potessero risultare da una sindrome del tunnel

carpale oppure da una neuropatia del nervo ulnare a livello del gomito. Essi

hanno peraltro consigliato l’esecuzione di una RMN cervicale per escludere la

presenza di una stenosi del canale spinale (cfr. doc. D 4).

Sempre

il 1° giugno 2015, ha avuto luogo anche una visita presso il Prof. dott. __________,

responsabile della chirurgia dell’anca presso la Clinica __________. In

quell’occasione, egli ha formulato la diagnosi di coxartrosi secondaria a

destra (cfr. doc. D 3). L’insorgente ha esplicitamente riconosciuto che tale

patologia non è imputabile all’evento traumatico dell’aprile 2005 (cfr. doc.

XX, p. 2 pto. 3).

L’amministrazione

ha sottoposto la documentazione acquisita nel frattempo al proprio servizio

medico.

Con

apprezzamento del 30 settembre 2015, il dott. __________, spec. FMH in

neurologia, ha osservato che dal referto 9 giugno 2015 dei dottori __________ e

__________ (doc. D 4), non emergono reperti o diagnosi riconducibili

all’infortunio assicurato (cfr. doc. XVI 2).

Prendendo

innanzitutto posizione sul sospetto di sindrome dello stretto toracico,

contenuto nel rapporto 4 febbraio 2014 dell’angiologo dott. __________, il

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha rilevato che “… l’esame

angio-TCA eseguito poi il 13 marzo 2014 ha concluso all’assenza d’alterazioni

vascolari. Di conseguenza, anche in esiti di frattura claveare e di lussazione

sterno claveare e di lussazione sternoclaveare sinistra, non ci sono nel caso

specifico argomenti per una compressione vascolare capace di spiegare i

disturbi lamentati dall’assicurato, essendo chiaro che la sensibilità e la

specificità di un esame di angio-TAC è superiore a quello di un esame duplex.”.

(doc. XVI 1, p. 3).

D’altro

canto, per quanto concerne il rapporto del Prof. __________, il medico

fiduciario appena citato ha affermato che in quel documento vengono “… riferiti

i disturbi lamentati dal signor RI 1 a livello sternoclaveare sinistro, senza

indizi per una modifica della sintomatologia rispetto a quanto valutato dal

dott. __________ in precedenza. Per gli altri disturbi, non sembra che lo

specialista sia stato informato delle investigazioni eseguite nel 2014, in

particolar modo dell’esame angio-TAC.” (doc. XVI 1, p. 4).

Il

dott. __________ ha quindi concluso che “… l’esigibilità definita nel 2006, poi

confermata nel 2009 e nel 2011 appare sempre valida.” (doc. XVI 1, p. 4).

L’esame

di RMN del rachide cervicale effettuato l’11 novembre 2015 ha mostrato

un’osteocondrosi con spondilolisi, un’artrosi uncovertebrale e una protusione

discale a livello di C5-C6, con conseguente “… moderata stenosi foraminale più

importante a sinistra, con probabile schiacciamento della radice C6 a

sinistra.” (doc. F 1).

Il

7 dicembre 2015 ha avuto luogo un nuovo consulto presso i dottori __________ e __________,

neurologi attivi presso la __________, i quali hanno dichiarato che le immagini

afferenti alla RMN del novembre 2015 evidenziano una lieve protusione discale a

livello di C5/C6, senza elementi per una significativa stenosi del canale

spinale cervicale o compressione del midollo quale causa delle parestesie (cfr.

doc. G 1).

Il

22 dicembre 2015, RI 1 è stato visitato dal PD __________, primario di

chirurgia vertebrale presso la Clinica __________, il quale, in base all’esame

clinico, ha sospettato la presenza di una sindrome dello stretto toracico (cfr.

doc. G 2).

In

data 18 febbraio 2016, è stato eseguito un duplex venoso e arterioso succlavie

da parte del dott. __________. Dal relativo rapporto si evince che la

situazione riscontrata “… è similare al 2014 dove identificavo un TOS a

Considerandi

sinistra sull’arteria succlavia e un lieve TIS (Thoracic inlet syndrome) sulla

vena succlavia dx soprattutto compressa dai pettorali.” (doc. I 2).

Dall’esame

elettroneurografico eseguito dal neurologo dott. __________ il 10 marzo 2016 è

emerso, a destra, una peggiorata “… conduzione segmentale sensitiva antidromica

del n. mediano nel canale carpale, latenza distale invariata rispetto all’esame

del nervo del 2011, …” e, a sinistra, “… invariata la conduzione motorica,

leggermente migliorata la sensitiva antidromica segmentale, ancora leggermente

patologica per l’età.”. Egli ha precisato che la conduzione motoria prossimale

normale e simmetrica, con potenziali di sommazione ampi e invariati da

prossimale per i nervi mediani, “… depone contro un Thoracic Outlet per i

tronchi nervosi.” (doc. H 1).

Con

apprezzamento del 19 maggio 2016, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, ha sostenuto che la nuova documentazione non contiene elementi

suscettibili di cambiare la conclusione espressa dal dott. __________ nel suo

rapporto dell’8 ottobre 2015 (doc. XXXIV 1).

Agli

atti figura pure una comunicazione dell’UAI, datata 7 marzo 2016, in base alla

quale l’assicurato sarebbe stato sottoposto a un accertamento peritale

pluridisciplinare (medicina interna, reumatologia, neurologia e angiologia) per

chiarire il suo diritto alle prestazioni (cfr. doc. L 3).

2.7

Con

la propria impugnativa, l’assicurato rimprovera in sostanza all’CO 1 di aver

fondato la propria decisione di rendita (e di IMI) su documentazione medica

inaffidabile. Al riguardo, egli fa presente di essere stato visitato dal medico

__________, l’ultima volta, nel novembre 2011 e che, da quella data in poi, il

suo stato di salute infortunistico sarebbe peggiorato in maniera rilevante. Per

questa ragione, egli ritiene che l’esigibilità allora espressa non possa

costituire una valida base di giudizio (cfr. doc. I).

Chiamato

a pronunciarsi nella presente fattispecie, questa Corte constata che l’ultima

visita di controllo, a margine della quale il dott. __________ aveva dichiarato

che l’esigibilità da lui stesso descritta nel dicembre 2006 manteneva tutta la

sua validità non essendo nel frattempo subentrato alcun peggioramento, ha

effettivamente avuto luogo il 14 novembre 2011, mentre la decisione di rendita

è stata emanata soltanto nel gennaio 2014 (cfr. doc. 172; quella su

opposizione addirittura nel marzo 2015 – doc. 192).

Il

TCA rileva tuttavia che gli esiti degli approfondimenti che si sono svolti nel

frattempo su iniziativa dello stesso ricorrente, non appaiono atti a

dimostrare, con un sufficiente grado di verosimiglianza, l’intervento di un

peggioramento delle condizioni di salute imputabile all’infortunio del 20

aprile 2005 (cfr. il consid. 2.4.), circostanza che è stata evidenziata anche

dai medici fiduciari dell’amministrazione (cfr. doc. XVI 1 e 2, nonché il doc.

XXXIV 1).

D’altra

parte, nonostante quanto appena indicato, non può essere ignorato che, come

comunicato dal patrocinatore del ricorrente il 6 aprile 2016, l’Ufficio AI ha

ordinato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare presso il SAM di __________,

comprendente degli accertamenti di medicina interna, di reumatologia, di

neurologia e di angiologia (cfr. doc. XXVIII e l’allegato doc. L 3, nonché il

doc. XXXIX).

Ora,

questo Tribunale non può, con sufficiente tranquillità, escludere che dalle

risultanze peritali possano emergere elementi di valutazione tali da supportare

la tesi ricorsuale secondo la quale, rispetto alla situazione refertata dal

medico di circondario ancora nel mese di novembre 2011, è intervenuto un peggioramento

nello stato di salute infortunistico, suscettibile d’incidere

sull’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa (e, dunque, sull’entità del

grado dell’invalidità) e pure sulla valutazione della menomazione all’integrità

di cui è portatore il ricorrente.

Sulla

scorta di tali considerazioni, per il TCA sono dati i presupposti per rinviare

gli atti all’istituto assicuratore convenuto affinché, una volta acquisito il

rapporto peritale elaborato dal SAM per conto dell’Ufficio AI, ne sottoponga le

risultanze al proprio servizio medico fiduciario, il quale dovrà allora

determinare se dalle medesime emergono elementi attestanti l’insorgenza di un

peggioramento delle condizioni di salute infortunistiche e, nell’affermativa,

valutare nuovamente l’esigibilità lavorativa, così come l’entità della

menomazione all’integrità.

2.8

Con

la propria impugnativa, l’insorgente ha chiesto che venisse indetto un pubblico

dibattimento.

Confrontato

con una richiesta di pubblico dibattimento, il giudice cantonale deve di

principio darne seguito. Egli può tuttavia astenersi nei casi previsti

dall’art. 6 § 1 seconda frase CEDU, ossia quando la domanda é abusiva, quando

appare chiaramente che il ricorso é infondato, irricevibile o, al contrario,

manifestamente fondato oppure quando l’oggetto litigioso concerne delle

questioni altamente tecniche (cfr. DTF 122 V 47 consid. 3b).

Nella

DTF 136 I 279 consid. 3, il Tribunale federale ha precisato che non é possibile

rinunciare al pubblico dibattimento per il motivo che la procedura scritta

sarebbe più adeguata per discutere una questione di natura medica, anche se

l’oggetto del litigio verte essenzialmente sul confronto di pareri

specialistici riguardanti lo stato di salute e l’incapacità lavorativa di un

assicurato in materia di assicurazione per l’invalidità.

Nel

caso di specie, essendo realizzata una delle eccezioni previste dall’art. 6 § 1

seconda frase CEDU (accoglimento del ricorso), il TCA può astenersi dal dare

seguito alla richiesta dell’assicurato.

Considerato

l’esito della vertenza, questo Tribunale può pure esimersi dall’esaminare se,

omettendo di sottoporre all’insorgente la certificazione 22 maggio 2014 del

dott. __________ prima dell’emanazione della decisione su opposizione

impugnata, l’istituto assicuratore abbia o meno violato il diritto di essere

sentito di RI 1.

2.9

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

rappresentato da un avvocato, ha diritto al versamento da parte

dell’assicuratore LAINF di fr. 1’500 a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova

decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’CO

1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti