35.2015.46
Amministrazione ha correttamente rifiutato di procedere alla revisione procedurale della decisione su opposizione cresciuta in giudicato,non essendo stati addotti fatti nuovi o nuovi elementi di prova
19 agosto 2015Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.46
cr/DC/sc
Lugano
19 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 marzo 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 19 settembre 2008 RI
1, nata nel 1955, a quel momento disoccupata, è “scivolata e cadendo ho battuto
il braccio”, come risulta dalla notifica di infortunio del 22 settembre 2008
(doc. 1).
A seguito della caduta ella
ha riportato una frattura multiframmentaria dislocata interarticolare del radio
distale destro trattata mediante osteosintesi in data 29 settembre 2008 (doc.
5).
1.2. Con comunicazione del 16
novembre 2009, l’assicuratore LAINF ha informato l’assicurata che “dalla
recente visita medica risulta che dal 1° dicembre 2009 lei sarà abile al lavoro
nella misura del 100% nella sua attività di cameriera, rispettivamente nel
mercato generale del lavoro. A far capo dalla suddetta data l’indennità
giornaliera sarà sospesa”, aggiungendo, a proposito delle cure mediche, che “al
termine del ciclo di ergoterapia in corso, per quanto concerne le dirette
conseguenze dell’infortunio, un’ulteriore cura medica non è più ritenuta
necessaria” (doc. 63).
Con successiva
comunicazione dell’8 giugno 2010 inviata al signor __________, incaricato nel
frattempo di curare gli interessi dell’assicurata come da procura firmata in
data 20 novembre 2009 (cfr. doc. 65), l’assicuratore LAINF ha ribadito quanto
già precedentemente stabilito, ovvero che, sulla base degli esami medici
eseguiti, a partire dal 1° dicembre 2009, vengono sospese le prestazioni a
titolo di indennità giornaliera (doc. 80). L’amministrazione ha pure ribadito
che per le conseguenze dirette dell’infortunio la cura medica è ritenuta
terminata, aggiungendo che “gli accertamenti consigliati da parte del dr. __________
a livello della colonna vertebrale cervicale non possono pertanto essere presi
a nostro carico”, ma devono essere annunciati all’assicuratore malattia
competente (doc. 80).
1.3. In data 2 luglio 2010
l’assicurata ha informato telefonicamente l’assicuratore LAINF di avere
revocato il mandato di patrocinio al signor __________ (doc. 82), confermando
poi tale circostanza con scritto del 5 luglio 2010, tramite il quale ha chiesto
“che per il futuro qualsiasi Vostra lettera con le decisioni deve essere
indirizzata solamente a me senza alcun interessamento del Signor __________”
(doc. 83).
1.4. Alla chiusura del caso,
l'Istituto assicuratore - basandosi sul parere dei propri medici di __________,
a mente dei quali l’assicurata, per le sole conseguenze infortunistiche, è da
considerare abile al lavoro al 100% a partire dal 1° dicembre 2009 (doc. 61),
mentre i disturbi a livello della colonna vertebrale cervicale, oggetto di
valutazione neurologica anche presso l’__________ di __________ e
presso la __________ di __________, non sono di competenza infortunistica (doc.
79, doc. 93 e 119) - con decisione formale del 25 aprile 2012 ha confermato che
“dal 1° dicembre 2009 le nostre prestazioni a titolo di indennità giornaliera
sono sospese”, ritenendo la cura medica per le dirette conseguenze dell’infortunio
assicurato terminata e precisando che “anche per quanto riguarda i disturbi
alla spalla destra, per i quali è stato proposto un intervento, le comunichiamo
che gli stessi non possono essere messi in relazione causale almeno probabile
con l’infortunio del 19 settembre 2008” (doc. 120).
A seguito dell’opposizione
interposta per conto dell’assicurata dal signor __________ (doc. 123) – nel
frattempo nuovamente incaricato dall’assicurata di rappresentarla, in virtù della
nuova procura sottoscritta in data 3 maggio 2012 (doc. 123A) –
l’amministrazione, in data 20 luglio 2012, ha confermato la sua precedente
decisione, ponendo termine al rimborso delle prestazioni assicurative di breve
durata a partire dal 1° dicembre 2009 e aggiungendo che “per quanto riguarda le
affezioni morbose al rachide cervicale e alla spalla destra l’assicurata è
pregata di rivolgersi alla propria cassa malati, la quale peraltro non ha
contestato la decisione della CO 1” (doc. 127).
Questa decisione è
cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.5. In data 17 ottobre 2013, l’avv.
RA 1, incaricato dall’assicurata di difendere i propri interessi (cfr. procura
dell’8 febbraio 2013, doc. 130), ha chiesto all’assicuratore infortuni di
“riaprire il caso, così come auspicato anche dal medico neurologo dr. __________
(cfr. rapporto del 29.7.2013)”, allegando pure “la recente perizia
specialistica del 21 settembre scorso effettuata dall’ortopedico dr. __________”
(doc. 135).
L'CO 1, dopo aver
sottoposto il caso al proprio medico di circondario, con decisione formale del 22
agosto 2014, ha stabilito che “nel caso in oggetto non sono presenti nuovi
fatti o mezzi di prova. Pertanto, non sono soddisfatti i requisiti per una
revisione e non possiamo entrare nel merito dell’istanza di revisione. Rinviamo
in dettaglio all’apprezzamento medico allegato” (cfr. doc. 147).
A seguito dell'opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell'assicurata (cfr. doc. 148),
l'assicuratore LAINF, in data 31 marzo 2015, ha confermato il contenuto della sua prima decisione, rilevando nuovamente che “non essendo in presenza di fatti
nuovi o di nuovi elementi di prova che non potevano essere prodotti in
precedenza a giusta ragione la CO 1 ha rifiutato di procedere alla revisione
procedurale della decisione su opposizione del 20 luglio 2012”.
L’Istituto assicuratore ha,
per contro, ammesso di essere in presenza di una ricaduta, rilevando che “la
documentazione raccolta posteriormente al rilascio dell’impugnata decisione
permette però di ammettere che l’assicurata lamenta una ricaduta dei disturbi
al polso destro tanto che prossimamente verrà sottoposta ad una valutazione
artroscopica” (doc. A1).
1.6. Contro questa decisione
l'assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e
l’attribuzione di una rendita di invalidità (doc. I).
Il rappresentante legale
dell’assicurata ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Innanzitutto il legale
della ricorrente ha rilevato che la propria assistita non ha potuto impugnare
la decisione su opposizione del 20 luglio 2012 che poneva termine alle
prestazioni, essendo la stessa stata notificata unicamente al rappresentante
legale dell’epoca, ma non all’assicurata direttamente.
Il patrocinatore
dell’assicurata ha quindi chiesto la riapertura del caso, rilevando come “sia
la decisione CO 1 qui impugnata che quella datata 20 luglio 2012 basano il loro
rifiuto di prestazioni sulla valutazione del neurologo dr. __________ del 20
gennaio 2012”, a suo parere non corretta in quanto in antitesi rispetto alle
conclusioni del dr. __________ e del dr. __________ dell’Ospedale __________ di
__________ del 22 settembre 2011.
Il legale ha rilevato come
le cause dei disturbi dell’assicurata siano state ampiamente spiegate nella
perizia del dr. __________ del 21 settembre 2013, riguardo alla quale
l’amministrazione “nella decisione qui impugnata ha mantenuto un imbarazzante
silenzio”.
Il patrocinatore della
ricorrente ha quindi contestato le considerazioni del dr. __________ a
proposito del fatto che un tempo di latenza di 20 mesi in relazione ai disturbi
cervicali “parla contro l’ipotesi in favore di un’eziologia post-traumatica”,
ritenendole prive di valenza medica e non conclusive, dato che “è risaputo che
Fatti
i dolori o problemi collaterali possono sorgere in un secondo tempo”.
Infine, secondo il
patrocinatore della ricorrente l’assicuratore LAINF non avrebbe proceduto ai
necessari accertamenti medici o lo avrebbe fatto in maniera lacunosa, motivo
per il quale è necessario rinviare gli atti all’amministrazione affinché esegua
una perizia medica pluridisciplinare neurochirurgica, neurologica e
neuroradiologica come indicato dal dr. __________ nel referto del 23 aprile
2015 (doc. I).
1.7. In data 7 maggio 2015, il
patrocinatore della ricorrente ha trasmesso al TCA l’ultima notifica di
tassazione dell’assicurata, unitamente al calcolo delle prestazioni
complementari (doc. IV + 1-8).
1.8. In data 18 maggio 2015, poi,
il legale della ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. V + bis).
1.9. Nella sua risposta del 19
maggio 2015, l'CO 1 ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. VI).
Considerandi
2.1
L’oggetto della lite è
circoscritto unicamente alla questione di sapere se l’CO 1 fosse o meno
legittimato a rifiutare di procedere alla revisione procedurale della decisione
su opposizione del 20 luglio 2012, non ritenendo essere stati addotti da parte
della ricorrente fatti nuovi o nuovi elementi di prova.
Non può, invece, essere
rimessa in discussione, nel merito, la decisione su opposizione del 20 luglio
2012, essendo la stessa, nonostante quanto sostenuto in sede ricorsuale,
cresciuta incontestata in giudicato.
L’attuale patrocinatore
della ricorrente ha evidenziato che la propria assistita non ha potuto
impugnare la decisione su opposizione del 20 luglio 2012 con la quale
l’assicuratore LAINF ha posto termine alla corresponsione delle prestazioni di
corta durata (indennità giornaliere e spese di cura) a partire dal 1° dicembre
2009, essendo la stessa stata notificata unicamente al rappresentante legale
dell’epoca, ma non all’assicurata direttamente. Tale agire dell’amministrazione
non sarebbe stato corretto, a mente del legale, visto anche il fatto che l’assicurata
aveva in precedenza già revocato la procura al signor __________ (doc. I).
Al riguardo, nella
risposta di causa, l’CO 1 ha rilevato quanto segue:
" (…)
Si ricorda che la decisione del 25 aprile 2012 della convenuta,
confermata su opposizione il 20 luglio 2012, è ormai cresciuta in giudicato. La
stessa è stata notificata all’allora rappresentante della Signora RI 1, autore
dell’opposizione, cui spettava il compito di valutare con la sua assistita se
provvedere o meno all’inoltro di un ricorso a questo Lodevole Tribunale.
Ciò a prescindere dal fatto che la ricorrente avesse in precedenza
“disdetto il mandato” con il Signor __________. Al momento della notifica della
decisione infatti il Signor __________ poteva validamente rappresentare la
Signora RI 1.
Come già significato nello scritto del 25 febbraio 2013, la
convenuta si limita a rilevare che se l’avv. RA 1 avesse ritenuto opportuno
inoltrare un ricorso o postulare la restituzione dei termini, egli avrebbe
dovuto, a tempo debito, rivolgersi al Lodevole TCA e non alla convenuta che
respinge quindi recisamente il soggiacente rimprovero mossole.” (Doc. VI)
Il TCA condivide queste
considerazioni dell’amministrazione.
Dagli atti risulta,
infatti, che, l’CO 1 ha correttamente notificato la decisione su opposizione
del 20 luglio 2012 all’allora rappresentante dell’assicurata, signor __________,
il quale, come visto in precedenza (cfr. consid. 1.4.), munito di valida
procura datata 3 maggio 2012 (doc. 123A), aveva redatto l’opposizione del 16
maggio 2012 (doc. 123).
Giusta
l’art. 37 LPGA una parte può farsi rappresentare, se non deve agire
personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di
un’inchiesta non lo escluda (cpv. 1). L’assicuratore può esigere che il
rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2).
Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante
(cpv. 3) (cfr. RCC 1991 p. 393; RAMI 1997 p. 444, 1996 p. 329; DTF 99 V 182).
Il concetto di comunicazione di cui al cpv. 3 comprende anche le decisioni (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 37
n. 11). La notifica di una decisione avviene quindi in forma corretta se è
fatta al rappresentante dell’assicurato fintanto che la procura non gli è stata
revocata (cfr. STFA I 565/02 del 6 maggio 2003).
Nel
caso in esame, dagli atti emerge che, conformemente all’art. 37 cpv. 3 LPGA,
l’assicuratore infortuni ha inviato per raccomandata la decisione datata 20
luglio 2012 all’allora rappresentante dell’assicurata, signor __________. Il
rappresentante era munito di regolare procura, datata 3 maggio 2012,
sottoscritta dall’assicurata (doc. 123A).
Alla luce di ciò, il TCA
deve concludere che l’invio della decisione su opposizione del 20 luglio 2012
al signor __________ anziché all’assicurata direttamente, avvenuto sulla base
di una valida procura, sia stato corretto, poco importa che in precedenza (precisamente
all’inizio di luglio 2010) l’assicurata avesse revocato una precedente procura
rilasciata allo stesso signor __________ (cfr. consid. 1.3.).
Non essendo stata
impugnata, la decisione su opposizione del 20 luglio 2012, regolarmente
notificata, è quindi cresciuta in giudicato.
Il patrocinatore della
ricorrente, del resto, in data 17 ottobre 2013 ha solo chiesto all’amministrazione una riapertura del caso, senza invocare una restituzione del
termine di ricorso, adducendo che l’assicurata o l’allora suo rappresentante sarebbero
stati impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito (art. 41
cpv. 1 LPGA).
Al contrario, dalla nota
telefonica del 18 febbraio 2013, emerge che l’assicuratore LAINF è stato
contattato dall’avv. RA 1, nuovo rappresentante legale dell’assicurata, il
quale ha chiesto delucidazioni in merito alla mancata trasmissione, in copia,
alla propria assistita della decisione su opposizione del 20 luglio 2012,
“visto che le precedenti comunicazioni sono sempre state inviate sia a lei che
al signor __________”. Egli ha osservato che “l’assicurata in buona fede
pensava che la decisione sarebbe arrivata anche a lei ed ha atteso fino a che
il termine è poi scaduto”, aggiungendo che “chiede se a questo punto è
possibile un ulteriore termine di 30 giorni per valutare il ricorso” (doc.
132).
Con scritto del 25
febbraio 2013, l’avv. __________ del __________ della CO 1 di __________ ha
informato l’avv. RA 1 che “i termini di ricorso non possono essere prolungati.
Fra l’altro incombe al Tribunale decidere in merito alla tempestività del
ricorso e non alla CO 1”, aggiungendo che “per principio le decisioni su
opposizione vengono trasmesse unicamente al rappresentante legale al quale
incombe chiaramente l’obbligo di fare il necessario per tutelare gli interessi
del proprio assistito” (doc. 133).
2.2
L'art. 53 LPGA prevede che:
" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni
su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv.
2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una
decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"
I principi
relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla
giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati
concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del Tribunale federale I
206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004n consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04
dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).
In una sentenza U 397/05
del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" 4.2 La
nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di
revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),
di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di
una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6
dicembre 2005 in re P., consid. 2.2).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già
esistenti
all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati
allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti
verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,
secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non
vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione
(DTF
121.
IV 317 consid. 2;
118.
II 199 consid. 5;
110.
V 138 consid. 2;
108.
V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas
Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea
e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I
fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di
natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e
da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico
corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire
a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti
e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir
provati, a discapito del richiedente (DTF
127.
V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono
destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il
richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in
tale
procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando
bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo
diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È
decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta
pertanto che in una
nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono
invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della
pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione
di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento
dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente,
conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di
revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato
fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento
inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della
carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF
127.
V 358
consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a,
108.
V 171 consid. 1; cfr. pure DTF
118.
II 205)."
2.3
Dalle tavole
processuali si evince che, con la decisione su opposizione del 20 luglio 2012,
cresciuta incontestata in giudicato, l’assicuratore LAINF - dopo avere
proceduto a minuziosi accertamenti medici, comprendenti anche delle valutazioni
ortopediche e neurologiche effettuate presso l’__________ __________ di __________
(doc. 73) e la __________ dell’__________ di __________ (doc. 106) - sulla base
degli apprezzamenti medici del 18 febbraio 2011 (doc. 93), del 27 marzo 2012 (doc.
119) e del 10 luglio 2012 (doc. 125) del dr. __________, ha ritenuto
l’assicurata pienamente abile al lavoro a partire dal 1° dicembre 2009,
considerando i disturbi alla spalla destra e quelli a livello cervicale di natura
extra-infortunistica (cfr. doc. 127).
2.4
In data 17
ottobre 2013, il rappresentante legale dell’interessata ha chiesto
all’assicuratore infortuni di volere riesaminare la problematica medica, alla
luce della valutazione del 29 luglio 2013 del dr. __________ e sulla base della
perizia del dr. __________ del 21 settembre 2013 (doc. 135).
Secondo il
TCA, a ragione, l’CO 1 non ha accolto questa richiesta del legale dell’assicurata,
ritenendo che, nel caso di specie, non vi siano i
presupposti per procedere ad una revisione processuale della decisione
su opposizione del 20 luglio 2012, cresciuta incontestata in giudicato.
Come visto in precedenza
(cfr. consid. 2.2.), infatti, a norma dell’art. 53 LPGA, le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
Nella fattispecie
concreta, l’assicurata ha chiesto un riesame della decisione su
opposizione del 20 luglio 2012, senza tuttavia apportare dei motivi
concreti di revisione, come rilevato nell’apprezzamento medico del 19 maggio
2014.
dal dr. __________, medico __________ dell’assicuratore infortuni, il
quale, dopo avere visionato la documentazione medica prodotta in sede
ricorsuale dal rappresentante dell’interessata, ha escluso la presenza di fatti
nuovi tali da spingere l’assicuratore a rivedere la propria precedente
decisione, cresciuta in giudicato (cfr. doc. 146).
Nel referto del 18 giugno
2014.
relativo all’apprezzamento medico del 19 maggio 2014, infatti, il dr. __________,
dopo avere riassunto il decorso secondo gli atti e avere, in particolare,
riportato quanto indicato nel rapporto del 29 luglio 2013 dal dr. __________ e
nella perizia del 21 settembre 2013 dal dr. __________, ha concluso che:
" (…)
3.
Apprezzamento
L’esame radiologico standard e l’esame RM del polso destro del
20.03.2013
vengono direttamente valutate nel pacs, l’esame sopradescritto
conferma l’alterazione endemigena a carico dell’osso semilunato, alterazioni a
carico dell’estensore radiale lungo del carpo senza interruzione della
struttura tendinea o tenosinovite associata, normali le strutture del tunnel
carpale. Alterazioni cistiche a livello della base del I metacarpo dopo
intervento chirurgico con prelievo di tessuto osseo. Si tratta di una pregressa
frattura meta-epifisaria distale radiale, la consolidazione ossea è avvenuta,
si rilevano diffusi segni di significato degenerativo con riduzione dello
spessore articolare in sede radio-carpale con sclerosi della superficie
articolare e radiale. Diffuse alterazioni di significato degenerativo sono
inoltre apprezzabili in sede intercarpale.
A complemento della situazione viene da me direttamente valutato
in pacs pure l’esame RM del rachide cervicale nativo e con mezzo di contrasto
del 30.08.2013 con rilievi sostanzialmente sovrapponibili alle indagini
precedenti del 2011 e 2010.
In particolare invariata l’alterazione focale intra-midollare a
livello di C5 come da piccola cavità siringo-mielica, C4-C5 piccola ernia
discale laterale intra-foraminale destra con possibile contatto radicolare,
C5-C6 ernia discale laterale ed intra-foraminale sinistra con contatto
radicolare. Per quanto riguarda la colonna vertebrale cervicale confermo il mio
apprezzamento medico del 27.03.2012 che sull’infortunio del 19.09.2008 non è
avvenuta una patologia traumatica rilevante della colonna vertebrale cervicale.
In sostanza non è stata prodotta alcuna documentazione medica
che possa inficiare il mio precedente apprezzamento.” (Doc. 146,
sottolineature della redattrice)
Il TCA non ha motivo per
mettere in dubbio tali conclusioni, che sono poi state ribadite dal dr. __________
in occasione della visita medica __________ del 20 novembre 2014, eseguita dal
medico __________ a fronte delle obiezioni sollevate in sede di opposizione da
parte del patrocinatore dell’assicurata.
Nel rapporto del 20
novembre 2014 il dr. __________ ha infatti concluso che:
" (…)
Reperti oggettivi
Rispondo in questo modo alle domande del signor avvocato RI 1, vi
sono limiti funzionali moderati alla colonna vertebrale cervicale in particolar
modo di flessione/estensione e inclinazione destra/sinistra. I gradi dei vari
movimenti sono descritti nel punto reperti. La funzionalità del collo è
modicamente ridotta nei movimenti citati. Questi limiti non sono in relazione
adeguata naturale con l’infortunio in parola del 19.08.2008. I persistenti
dolori al collo sono da ricondurre a fattori degenerativi sopradescritti (RM)
della colonna vertebrale cervicale e non ad aspetti traumatici.
(…)
Aspetti medico-assicurativi
le domande riguardanti il rachide cervicale, arto superiore destro
sono state esaurite nel punto sopra, aggiungo che non ci sono limiti funzionali
ai movimenti della spalla destra, gomito destro. (…)”
(Doc. 157)
Il TCA, preso atto delle
motivate considerazioni espresse dal dr. __________, deve concludere che non
sono stati presentati fatti nuovi o nuovi mezzi di prova tali da permettere una
revisione procedurale della decisione su opposizione del 20 luglio 2012,
cresciuta incontestata in giudicato.
Le critiche riguardo alle
conclusioni alle quali è giunto il dr. __________, poi condivise anche dal dr. __________,
espresse nel referto del 23 aprile 2015 dal dr. __________ - a mente del quale
le lesioni presentate dall’assicurata a livello cervicale sarebbero di origine
infortunistica (cfr. doc. A6) - non possono essere considerate né un fatto
nuovo, né un nuovo mezzo di prova, ma solo un diverso parere di un’identica
fattispecie e, come tale, non possono giustificare una revisione procedurale
della decisione su opposizione del 20 luglio 2012, cresciuta in giudicato.
Va infatti evidenziato che
l’eziologia dei disturbi presenti a livello cervicale è già stata esaminata e
approfondita nella decisione su opposizione del 20 luglio 2012, negandone la
natura post-infortunistica. L’assicurata, in disaccordo con tale conclusione,
avrebbe dovuto impugnare a quel momento la decisione su opposizione del 20
luglio 2012, chiedendo il riconoscimento da parte dell’assicuratore LAINF anche
dei disturbi a livello cervicale. Ciò che, come visto in precedenza (cfr.
consid. 2.1.) non è, tuttavia, stato fatto, con la conseguente crescita in
giudicato della decisione su opposizione del 20 luglio 2012.
Il TCA condivide, pertanto,
la motivazione con la quale l’amministrazione, nella decisione su opposizione
qui impugnata, ha sottolineato, a proposito dei disturbi a livello cervicale,
che il dr. __________, al termine di un'analisi completa e dettagliata degli
atti a sua disposizione, ha spiegato per quali motivi non poteva essere ammessa
l'esistenza di lesioni post-infortunistiche al rachide cervicale, aggiungendo
che “dagli atti risulta che l'assicurata, sentita in merito alla dinamica
dell'accaduto il 12.2.2009, non ha preteso di avere picchiato la colonna
cervicale né tanto meno di avere subito un contraccolpo a tale livello. E' solo
in occasione della visita esperita il 18.5.2010 dal dott. __________, e cioè
praticamente a distanza di 20 mesi dall'infortunio, che l'assicurata dichiara
di lamentare delle cervicalgie. L'assicurata, che è stata vista da diversi
specialisti, non avrebbe omesso di menzionare l'esistenza di disturbi a livello
del rachide cervicale se gli stessi fossero già stati presenti. A mente del
dott. __________ la latenza tra l'infortunio e la manifestazione di disturbi a livello cervicale e l'assenza di
deficit neurologici documentati per un anno e mezzo parla contro l'ipotesi in
favore di un'eziologia post-traumatica. Anche il decorso e cioè il fatto che in
occasione del consulto presso l'Ospedale __________ di __________ non ha potuto
essere clinicamente riprodotta l'emisintomatologia al braccio sinistro
descritta dai neurologhi dell'Ospedale di __________ parla chiaramente contro
l'esistenza di una lesione rilevante a livello del rachide cervicale così come
pure di una lesione al midollo spinale in concomitanza con l'infortunio. La
diagnosi in favore di una siringomielite comporta delle lesioni importanti a
livello del rachide con dei deficit neurologici. La sintomatologia riferita dall'assicurata
non corrisponde a quella che viene descritta in caso di una siringomielite classica.
Gli specialisti zurighesi menzionano solo una possibile distorsione cervicale e
consigliano degli accertamenti per chiarire una possibile concausa
post-traumatica. Ora nel diritto delle assicurazioni sociali le questioni di
fatto devono essere comprovate secondo il criterio della probabilità
preponderante almeno. Anche i medici del __________ di __________ hanno
attestato che la lesione a livello di C4 interpretabile nel contesto di una
piccola cavità siringomielica è possibilmente post-traumatica. Ciò non basta per
far nascere un obbligo d'indennizzo a carico dell'assicuratore infortuni” (doc.
A1).
Sulla base di questi
elementi, l’assicuratore LAINF ha quindi concluso che né il dr. __________, né
il dr. __________ abbiano messo in luce fatti nuovi o nuovi mezzi di prova tali
da poter rimettere in discussione l'inesistenza di lesioni post-infortunistiche
al rachide cervicale stabilita nella decisione su opposizione del 20 luglio
2012, cresciuta in giudicato, sottolineando come “sintomatico - visti i
principi vigenti in materia di revisione procedurale - è il fatto che il dott. __________
ha indicato che il controllo del 22.7.2013 conferma quanto da lui rilevato il 18.5.2010.
Questo significa che il medico malgrado la richiesta di riapertura del caso
nega l'esistenza di fatti nuovi. Il dott. __________ non ha fatto valere alcun
fatto nuovo né preteso di avere trovato dei nuovi mezzi di prova rispetto alla
documentazione vigente al momento del rilascio della decisione su opposizione
del 20.7.2012. Un'opinione diversa sulla stessa fattispecie - fermo restando
che non incombe al medico esprimersi in merito al grado dell’incapacità
lucrativa – non è motivo di revisione” (doc. A1).
Il TCA concorda con queste
considerazioni dell’amministrazione.
Questo Tribunale ritiene
che neppure possa entrare in considerazione un'eventuale riconsiderazione della
decisione su opposizione del 20 luglio 2012 sulla base dell'art. 53 cpv. 2
LPGA, posto che, come visto prima (cfr. consid. 2.3.), la stessa è stata presa dall’Istituto assicuratore dopo accurati e approfonditi
accertamenti medici di natura anche specialistica presso ospedali e cliniche
universitarie, poi valutati nel loro complesso da parte dei medici __________
dell’assicuratore LAINF e dalla __________ di __________.
La decisione su
opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.
Questo Tribunale evidenzia,
infine, per quanto riguarda i disturbi al polso destro – i quali nella
decisione su opposizione del 20 luglio 2012 erano stati considerati
stabilizzati, non più necessitanti di cure mediche e tali da non limitare
l’assicurata nello svolgimento di un’attività lavorativa come era già stato
valutato nella visita medica del 13 novembre 2009 dal dr. __________ (cfr. doc.
61) - che l’assicuratore LAINF convenuto - preso atto della documentazione
medica raccolta posteriormente all’emanazione della decisione del 22 agosto
2014.
e del parere espresso al riguardo dal dr. __________ nella visita medico __________
del 20 novembre 2014 (doc. 157) - ha ammesso che “l’assicurata lamenta una
ricaduta dei disturbi al polso destro tanto che prossimamente verrà sottoposta
ad una valutazione artroscopica”, invitando la CO 1 “ad esprimersi in merito
alle prestazioni per la ricaduta” (doc. A1).
2.5
Il rappresentante
dell’assicurata ha chiesto il gratuito patrocinio (doc. I).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno
indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (STF
9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e
riferimenti).
Nella presente
fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito
favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa
sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un
esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e, in
particolare, dell’ambito ristretto di contestazione - legato al solo aspetto
della revisione procedurale della decisione su opposizione del 20 luglio 2012
cresciuta incontestata in giudicato - la presente vertenza appariva sin
dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito
favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
Inoltre, all’istante,
proprio perché rappresentata da un legale, non poteva certo sfuggire la
necessità, nell’ambito di una richiesta di revisione procedurale, di presentare
dei fatti nuovi o dei nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza, non potendosi limitare, come invece
avvenuto nel caso di specie, a produrre solo una diversa valutazione di aspetti
medici già accuratamente analizzati e oggetto di disamina nella decisione su
opposizione del 20 luglio 2012 cresciuta, incontestata, in giudicato.
In simili condizioni, non
essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti