Lexipedia

Decisione

35.2015.46

Amministrazione ha correttamente rifiutato di procedere alla revisione procedurale della decisione su opposizione cresciuta in giudicato,non essendo stati addotti fatti nuovi o nuovi elementi di prova

19 agosto 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori o problemi collaterali possono sorgere in un secondo tempo”.

Infine, secondo il

patrocinatore della ricorrente l’assicuratore LAINF non avrebbe proceduto ai

necessari accertamenti medici o lo avrebbe fatto in maniera lacunosa, motivo

per il quale è necessario rinviare gli atti all’amministrazione affinché esegua

una perizia medica pluridisciplinare neurochirurgica, neurologica e

neuroradiologica come indicato dal dr. __________ nel referto del 23 aprile

2015 (doc. I).

1.7. In data 7 maggio 2015, il

patrocinatore della ricorrente ha trasmesso al TCA l’ultima notifica di

tassazione dell’assicurata, unitamente al calcolo delle prestazioni

complementari (doc. IV + 1-8).

1.8. In data 18 maggio 2015, poi,

il legale della ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato municipale per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. V + bis).

1.9. Nella sua risposta del 19

maggio 2015, l'CO 1 ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. VI).

Considerandi

2.1

L’oggetto della lite è

circoscritto unicamente alla questione di sapere se l’CO 1 fosse o meno

legittimato a rifiutare di procedere alla revisione procedurale della decisione

su opposizione del 20 luglio 2012, non ritenendo essere stati addotti da parte

della ricorrente fatti nuovi o nuovi elementi di prova.

Non può, invece, essere

rimessa in discussione, nel merito, la decisione su opposizione del 20 luglio

2012, essendo la stessa, nonostante quanto sostenuto in sede ricorsuale,

cresciuta incontestata in giudicato.

L’attuale patrocinatore

della ricorrente ha evidenziato che la propria assistita non ha potuto

impugnare la decisione su opposizione del 20 luglio 2012 con la quale

l’assicuratore LAINF ha posto termine alla corresponsione delle prestazioni di

corta durata (indennità giornaliere e spese di cura) a partire dal 1° dicembre

2009, essendo la stessa stata notificata unicamente al rappresentante legale

dell’epoca, ma non all’assicurata direttamente. Tale agire dell’amministrazione

non sarebbe stato corretto, a mente del legale, visto anche il fatto che l’assicurata

aveva in precedenza già revocato la procura al signor __________ (doc. I).

Al riguardo, nella

risposta di causa, l’CO 1 ha rilevato quanto segue:

" (…)

Si ricorda che la decisione del 25 aprile 2012 della convenuta,

confermata su opposizione il 20 luglio 2012, è ormai cresciuta in giudicato. La

stessa è stata notificata all’allora rappresentante della Signora RI 1, autore

dell’opposizione, cui spettava il compito di valutare con la sua assistita se

provvedere o meno all’inoltro di un ricorso a questo Lodevole Tribunale.

Ciò a prescindere dal fatto che la ricorrente avesse in precedenza

“disdetto il mandato” con il Signor __________. Al momento della notifica della

decisione infatti il Signor __________ poteva validamente rappresentare la

Signora RI 1.

Come già significato nello scritto del 25 febbraio 2013, la

convenuta si limita a rilevare che se l’avv. RA 1 avesse ritenuto opportuno

inoltrare un ricorso o postulare la restituzione dei termini, egli avrebbe

dovuto, a tempo debito, rivolgersi al Lodevole TCA e non alla convenuta che

respinge quindi recisamente il soggiacente rimprovero mossole.” (Doc. VI)

Il TCA condivide queste

considerazioni dell’amministrazione.

Dagli atti risulta,

infatti, che, l’CO 1 ha correttamente notificato la decisione su opposizione

del 20 luglio 2012 all’allora rappresentante dell’assicurata, signor __________,

il quale, come visto in precedenza (cfr. consid. 1.4.), munito di valida

procura datata 3 maggio 2012 (doc. 123A), aveva redatto l’opposizione del 16

maggio 2012 (doc. 123).

Giusta

l’art. 37 LPGA una parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di

un’inchiesta non lo escluda (cpv. 1). L’assicuratore può esigere che il

rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2).

Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante

(cpv. 3) (cfr. RCC 1991 p. 393; RAMI 1997 p. 444, 1996 p. 329; DTF 99 V 182).

Il concetto di comunicazione di cui al cpv. 3 comprende anche le decisioni (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 37

n. 11). La notifica di una decisione avviene quindi in forma corretta se è

fatta al rappresentante dell’assicurato fintanto che la procura non gli è stata

revocata (cfr. STFA I 565/02 del 6 maggio 2003).

Nel

caso in esame, dagli atti emerge che, conformemente all’art. 37 cpv. 3 LPGA,

l’assicuratore infortuni ha inviato per raccomandata la decisione datata 20

luglio 2012 all’allora rappresentante dell’assicurata, signor __________. Il

rappresentante era munito di regolare procura, datata 3 maggio 2012,

sottoscritta dall’assicurata (doc. 123A).

Alla luce di ciò, il TCA

deve concludere che l’invio della decisione su opposizione del 20 luglio 2012

al signor __________ anziché all’assicurata direttamente, avvenuto sulla base

di una valida procura, sia stato corretto, poco importa che in precedenza (precisamente

all’inizio di luglio 2010) l’assicurata avesse revocato una precedente procura

rilasciata allo stesso signor __________ (cfr. consid. 1.3.).

Non essendo stata

impugnata, la decisione su opposizione del 20 luglio 2012, regolarmente

notificata, è quindi cresciuta in giudicato.

Il patrocinatore della

ricorrente, del resto, in data 17 ottobre 2013 ha solo chiesto all’amministrazione una riapertura del caso, senza invocare una restituzione del

termine di ricorso, adducendo che l’assicurata o l’allora suo rappresentante sarebbero

stati impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito (art. 41

cpv. 1 LPGA).

Al contrario, dalla nota

telefonica del 18 febbraio 2013, emerge che l’assicuratore LAINF è stato

contattato dall’avv. RA 1, nuovo rappresentante legale dell’assicurata, il

quale ha chiesto delucidazioni in merito alla mancata trasmissione, in copia,

alla propria assistita della decisione su opposizione del 20 luglio 2012,

“visto che le precedenti comunicazioni sono sempre state inviate sia a lei che

al signor __________”. Egli ha osservato che “l’assicurata in buona fede

pensava che la decisione sarebbe arrivata anche a lei ed ha atteso fino a che

il termine è poi scaduto”, aggiungendo che “chiede se a questo punto è

possibile un ulteriore termine di 30 giorni per valutare il ricorso” (doc.

132).

Con scritto del 25

febbraio 2013, l’avv. __________ del __________ della CO 1 di __________ ha

informato l’avv. RA 1 che “i termini di ricorso non possono essere prolungati.

Fra l’altro incombe al Tribunale decidere in merito alla tempestività del

ricorso e non alla CO 1”, aggiungendo che “per principio le decisioni su

opposizione vengono trasmesse unicamente al rappresentante legale al quale

incombe chiaramente l’obbligo di fare il necessario per tutelare gli interessi

del proprio assistito” (doc. 133).

2.2

L'art. 53 LPGA prevede che:

" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni

su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv.

2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una

decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino

all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"

I principi

relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla

giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati

concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del Tribunale federale I

206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004n consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04

dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).

In una sentenza U 397/05

del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" 4.2 La

nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di

revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),

di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di

una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6

dicembre 2005 in re P., consid. 2.2).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già

esistenti

all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati

allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti

verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,

secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non

vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione

(DTF

121.

IV 317 consid. 2;

118.

II 199 consid. 5;

110.

V 138 consid. 2;

108.

V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas

Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea

e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I

fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di

natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e

da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico

corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire

a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti

e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir

provati, a discapito del richiedente (DTF

127.

V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono

destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il

richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in

tale

procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando

bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo

diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta

pertanto che in una

nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono

invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della

pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione

di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento

dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente,

conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di

revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato

fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento

inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della

carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF

127.

V 358

consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a,

108.

V 171 consid. 1; cfr. pure DTF

118.

II 205)."

2.3

Dalle tavole

processuali si evince che, con la decisione su opposizione del 20 luglio 2012,

cresciuta incontestata in giudicato, l’assicuratore LAINF - dopo avere

proceduto a minuziosi accertamenti medici, comprendenti anche delle valutazioni

ortopediche e neurologiche effettuate presso l’__________ __________ di __________

(doc. 73) e la __________ dell’__________ di __________ (doc. 106) - sulla base

degli apprezzamenti medici del 18 febbraio 2011 (doc. 93), del 27 marzo 2012 (doc.

119) e del 10 luglio 2012 (doc. 125) del dr. __________, ha ritenuto

l’assicurata pienamente abile al lavoro a partire dal 1° dicembre 2009,

considerando i disturbi alla spalla destra e quelli a livello cervicale di natura

extra-infortunistica (cfr. doc. 127).

2.4

In data 17

ottobre 2013, il rappresentante legale dell’interessata ha chiesto

all’assicuratore infortuni di volere riesaminare la problematica medica, alla

luce della valutazione del 29 luglio 2013 del dr. __________ e sulla base della

perizia del dr. __________ del 21 settembre 2013 (doc. 135).

Secondo il

TCA, a ragione, l’CO 1 non ha accolto questa richiesta del legale dell’assicurata,

ritenendo che, nel caso di specie, non vi siano i

presupposti per procedere ad una revisione processuale della decisione

su opposizione del 20 luglio 2012, cresciuta incontestata in giudicato.

Come visto in precedenza

(cfr. consid. 2.2.), infatti, a norma dell’art. 53 LPGA, le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

Nella fattispecie

concreta, l’assicurata ha chiesto un riesame della decisione su

opposizione del 20 luglio 2012, senza tuttavia apportare dei motivi

concreti di revisione, come rilevato nell’apprezzamento medico del 19 maggio

2014.

dal dr. __________, medico __________ dell’assicuratore infortuni, il

quale, dopo avere visionato la documentazione medica prodotta in sede

ricorsuale dal rappresentante dell’interessata, ha escluso la presenza di fatti

nuovi tali da spingere l’assicuratore a rivedere la propria precedente

decisione, cresciuta in giudicato (cfr. doc. 146).

Nel referto del 18 giugno

2014.

relativo all’apprezzamento medico del 19 maggio 2014, infatti, il dr. __________,

dopo avere riassunto il decorso secondo gli atti e avere, in particolare,

riportato quanto indicato nel rapporto del 29 luglio 2013 dal dr. __________ e

nella perizia del 21 settembre 2013 dal dr. __________, ha concluso che:

" (…)

3.

Apprezzamento

L’esame radiologico standard e l’esame RM del polso destro del

20.03.2013

vengono direttamente valutate nel pacs, l’esame sopradescritto

conferma l’alterazione endemigena a carico dell’osso semilunato, alterazioni a

carico dell’estensore radiale lungo del carpo senza interruzione della

struttura tendinea o tenosinovite associata, normali le strutture del tunnel

carpale. Alterazioni cistiche a livello della base del I metacarpo dopo

intervento chirurgico con prelievo di tessuto osseo. Si tratta di una pregressa

frattura meta-epifisaria distale radiale, la consolidazione ossea è avvenuta,

si rilevano diffusi segni di significato degenerativo con riduzione dello

spessore articolare in sede radio-carpale con sclerosi della superficie

articolare e radiale. Diffuse alterazioni di significato degenerativo sono

inoltre apprezzabili in sede intercarpale.

A complemento della situazione viene da me direttamente valutato

in pacs pure l’esame RM del rachide cervicale nativo e con mezzo di contrasto

del 30.08.2013 con rilievi sostanzialmente sovrapponibili alle indagini

precedenti del 2011 e 2010.

In particolare invariata l’alterazione focale intra-midollare a

livello di C5 come da piccola cavità siringo-mielica, C4-C5 piccola ernia

discale laterale intra-foraminale destra con possibile contatto radicolare,

C5-C6 ernia discale laterale ed intra-foraminale sinistra con contatto

radicolare. Per quanto riguarda la colonna vertebrale cervicale confermo il mio

apprezzamento medico del 27.03.2012 che sull’infortunio del 19.09.2008 non è

avvenuta una patologia traumatica rilevante della colonna vertebrale cervicale.

In sostanza non è stata prodotta alcuna documentazione medica

che possa inficiare il mio precedente apprezzamento.” (Doc. 146,

sottolineature della redattrice)

Il TCA non ha motivo per

mettere in dubbio tali conclusioni, che sono poi state ribadite dal dr. __________

in occasione della visita medica __________ del 20 novembre 2014, eseguita dal

medico __________ a fronte delle obiezioni sollevate in sede di opposizione da

parte del patrocinatore dell’assicurata.

Nel rapporto del 20

novembre 2014 il dr. __________ ha infatti concluso che:

" (…)

Reperti oggettivi

Rispondo in questo modo alle domande del signor avvocato RI 1, vi

sono limiti funzionali moderati alla colonna vertebrale cervicale in particolar

modo di flessione/estensione e inclinazione destra/sinistra. I gradi dei vari

movimenti sono descritti nel punto reperti. La funzionalità del collo è

modicamente ridotta nei movimenti citati. Questi limiti non sono in relazione

adeguata naturale con l’infortunio in parola del 19.08.2008. I persistenti

dolori al collo sono da ricondurre a fattori degenerativi sopradescritti (RM)

della colonna vertebrale cervicale e non ad aspetti traumatici.

(…)

Aspetti medico-assicurativi

le domande riguardanti il rachide cervicale, arto superiore destro

sono state esaurite nel punto sopra, aggiungo che non ci sono limiti funzionali

ai movimenti della spalla destra, gomito destro. (…)”

(Doc. 157)

Il TCA, preso atto delle

motivate considerazioni espresse dal dr. __________, deve concludere che non

sono stati presentati fatti nuovi o nuovi mezzi di prova tali da permettere una

revisione procedurale della decisione su opposizione del 20 luglio 2012,

cresciuta incontestata in giudicato.

Le critiche riguardo alle

conclusioni alle quali è giunto il dr. __________, poi condivise anche dal dr. __________,

espresse nel referto del 23 aprile 2015 dal dr. __________ - a mente del quale

le lesioni presentate dall’assicurata a livello cervicale sarebbero di origine

infortunistica (cfr. doc. A6) - non possono essere considerate né un fatto

nuovo, né un nuovo mezzo di prova, ma solo un diverso parere di un’identica

fattispecie e, come tale, non possono giustificare una revisione procedurale

della decisione su opposizione del 20 luglio 2012, cresciuta in giudicato.

Va infatti evidenziato che

l’eziologia dei disturbi presenti a livello cervicale è già stata esaminata e

approfondita nella decisione su opposizione del 20 luglio 2012, negandone la

natura post-infortunistica. L’assicurata, in disaccordo con tale conclusione,

avrebbe dovuto impugnare a quel momento la decisione su opposizione del 20

luglio 2012, chiedendo il riconoscimento da parte dell’assicuratore LAINF anche

dei disturbi a livello cervicale. Ciò che, come visto in precedenza (cfr.

consid. 2.1.) non è, tuttavia, stato fatto, con la conseguente crescita in

giudicato della decisione su opposizione del 20 luglio 2012.

Il TCA condivide, pertanto,

la motivazione con la quale l’amministrazione, nella decisione su opposizione

qui impugnata, ha sottolineato, a proposito dei disturbi a livello cervicale,

che il dr. __________, al termine di un'analisi completa e dettagliata degli

atti a sua disposizione, ha spiegato per quali motivi non poteva essere ammessa

l'esistenza di lesioni post-infortunistiche al rachide cervicale, aggiungendo

che “dagli atti risulta che l'assicurata, sentita in merito alla dinamica

dell'accaduto il 12.2.2009, non ha preteso di avere picchiato la colonna

cervicale né tanto meno di avere subito un contraccolpo a tale livello. E' solo

in occasione della visita esperita il 18.5.2010 dal dott. __________, e cioè

praticamente a distanza di 20 mesi dall'infortunio, che l'assicurata dichiara

di lamentare delle cervicalgie. L'assicurata, che è stata vista da diversi

specialisti, non avrebbe omesso di menzionare l'esistenza di disturbi a livello

del rachide cervicale se gli stessi fossero già stati presenti. A mente del

dott. __________ la latenza tra l'infortunio e la manifestazione di disturbi a livello cervicale e l'assenza di

deficit neurologici documentati per un anno e mezzo parla contro l'ipotesi in

favore di un'eziologia post-traumatica. Anche il decorso e cioè il fatto che in

occasione del consulto presso l'Ospedale __________ di __________ non ha potuto

essere clinicamente riprodotta l'emisintomatologia al braccio sinistro

descritta dai neurologhi dell'Ospedale di __________ parla chiaramente contro

l'esistenza di una lesione rilevante a livello del rachide cervicale così come

pure di una lesione al midollo spinale in concomitanza con l'infortunio. La

diagnosi in favore di una siringomielite comporta delle lesioni importanti a

livello del rachide con dei deficit neurologici. La sintomatologia riferita dall'assicurata

non corrisponde a quella che viene descritta in caso di una siringomielite classica.

Gli specialisti zurighesi menzionano solo una possibile distorsione cervicale e

consigliano degli accertamenti per chiarire una possibile concausa

post-traumatica. Ora nel diritto delle assicurazioni sociali le questioni di

fatto devono essere comprovate secondo il criterio della probabilità

preponderante almeno. Anche i medici del __________ di __________ hanno

attestato che la lesione a livello di C4 interpretabile nel contesto di una

piccola cavità siringomielica è possibilmente post-traumatica. Ciò non basta per

far nascere un obbligo d'indennizzo a carico dell'assicuratore infortuni” (doc.

A1).

Sulla base di questi

elementi, l’assicuratore LAINF ha quindi concluso che né il dr. __________, né

il dr. __________ abbiano messo in luce fatti nuovi o nuovi mezzi di prova tali

da poter rimettere in discussione l'inesistenza di lesioni post-infortunistiche

al rachide cervicale stabilita nella decisione su opposizione del 20 luglio

2012, cresciuta in giudicato, sottolineando come “sintomatico - visti i

principi vigenti in materia di revisione procedurale - è il fatto che il dott. __________

ha indicato che il controllo del 22.7.2013 conferma quanto da lui rilevato il 18.5.2010.

Questo significa che il medico malgrado la richiesta di riapertura del caso

nega l'esistenza di fatti nuovi. Il dott. __________ non ha fatto valere alcun

fatto nuovo né preteso di avere trovato dei nuovi mezzi di prova rispetto alla

documentazione vigente al momento del rilascio della decisione su opposizione

del 20.7.2012. Un'opinione diversa sulla stessa fattispecie - fermo restando

che non incombe al medico esprimersi in merito al grado dell’incapacità

lucrativa – non è motivo di revisione” (doc. A1).

Il TCA concorda con queste

considerazioni dell’amministrazione.

Questo Tribunale ritiene

che neppure possa entrare in considerazione un'eventuale riconsiderazione della

decisione su opposizione del 20 luglio 2012 sulla base dell'art. 53 cpv. 2

LPGA, posto che, come visto prima (cfr. consid. 2.3.), la stessa è stata presa dall’Istituto assicuratore dopo accurati e approfonditi

accertamenti medici di natura anche specialistica presso ospedali e cliniche

universitarie, poi valutati nel loro complesso da parte dei medici __________

dell’assicuratore LAINF e dalla __________ di __________.

La decisione su

opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

Questo Tribunale evidenzia,

infine, per quanto riguarda i disturbi al polso destro – i quali nella

decisione su opposizione del 20 luglio 2012 erano stati considerati

stabilizzati, non più necessitanti di cure mediche e tali da non limitare

l’assicurata nello svolgimento di un’attività lavorativa come era già stato

valutato nella visita medica del 13 novembre 2009 dal dr. __________ (cfr. doc.

61) - che l’assicuratore LAINF convenuto - preso atto della documentazione

medica raccolta posteriormente all’emanazione della decisione del 22 agosto

2014.

e del parere espresso al riguardo dal dr. __________ nella visita medico __________

del 20 novembre 2014 (doc. 157) - ha ammesso che “l’assicurata lamenta una

ricaduta dei disturbi al polso destro tanto che prossimamente verrà sottoposta

ad una valutazione artroscopica”, invitando la CO 1 “ad esprimersi in merito

alle prestazioni per la ricaduta” (doc. A1).

2.5

Il rappresentante

dell’assicurata ha chiesto il gratuito patrocinio (doc. I).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (STF

9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti).

Nella presente

fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito

favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa

sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e, in

particolare, dell’ambito ristretto di contestazione - legato al solo aspetto

della revisione procedurale della decisione su opposizione del 20 luglio 2012

cresciuta incontestata in giudicato - la presente vertenza appariva sin

dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito

favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

Inoltre, all’istante,

proprio perché rappresentata da un legale, non poteva certo sfuggire la

necessità, nell’ambito di una richiesta di revisione procedurale, di presentare

dei fatti nuovi o dei nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza, non potendosi limitare, come invece

avvenuto nel caso di specie, a produrre solo una diversa valutazione di aspetti

medici già accuratamente analizzati e oggetto di disamina nella decisione su

opposizione del 20 luglio 2012 cresciuta, incontestata, in giudicato.

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti