35.2015.47
Istanza di revisione STCA dichiarata irricevibile, siccome essa avrebbe dovuto essere presentata all'ultimo tribunale che aveva deciso nel merito (TF)
13 maggio 2015Italiano10 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.47
mm
Lugano
13 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 7 maggio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
chiedente la revisione della sentenza emessa il 7
agosto 2008 da questo Tribunale (inc. n. 35.2007.23) nella causa da lui
promossa con ricorso del 20 febbraio 2007
contro
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 30 luglio 2001, RI 1,
dipendente a tempo parziale dell’__________ in qualità di operaio addetto al
servizio piazza e, perciò, assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni
presso l’CO 1, è scivolato mentre stata tagliando l’erba con un decespugliatore
a spalla, riportando un danno alla spalla sinistra.
Il caso è stato assunto
dall’assicuratore LAINF.
1.2. Nel mese di agosto 2002,
l’assicurato è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale,
lamentando lesioni all’arto inferiore sinistro.
L’amministrazione ha
riconosciuto la propria responsabilità anche per questo evento.
1.3. Con decisione formale del 4
maggio 2005, l’CO 1 ha reputato RI 1 totalmente abile nella sua precedente professione
a decorrere dal 2 maggio 2005, gli ha negato il diritto all’indennità per
menomazione all’integrità e si è dichiarato disposto a coprire i costi di
fisioterapia e piscina, limitatamente a due sedute/settimana.
Con decisione de facto
del 26 aprile 2006, l’assicuratore infortuni ha comunicato a RI 1 che, dopo il
31 marzo 2006, i costi delle cure riguardanti la spalla sinistra non sarebbero
più stati assunti.
Con decisione su
opposizione del 17 novembre 2006, l’Istituto ha parzialmente accolto le
opposizioni nel frattempo interposte dall’assicurato, nel senso che esso ha
preso a carico i costi delle cure fisioterapiche per la spalla sinistra sino al
31 agosto 2006 e, in seguito, quelli di, al massimo, 9 sedute a intervalli di
4-6 settimane, nonché ordinato all’Agenzia __________ di __________ di emanare
una decisione formale riguardante il diritto all’IMI, dopo aver appurato
l’esigibilità del prospettato intervento di artrodesi sub talare.
1.4. Con sentenza 35.2007.23 del 7
agosto 2008, questo Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso presentato da RI
1, nel senso che la decisione su opposizione impugnata è stata annullata nella
misura in cui all’assicurato era stato negato il diritto all’indennità
giornaliera a contare dal 2 maggio 2005 e l’CO 1 è stato condannato a
riconoscere indennità giornaliere del 100% dal 2 maggio al 31 luglio 2005 e del
46% dal 1° agosto 2005 al 31 agosto 2006.
La pronunzia cantonale è
stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 8C_739/2008 del 13 maggio
2009.
1.5. Con decisione formale del 4
febbraio 2014, l’assicuratore LAINF ha in particolare stabilito che le indennità
giornaliere ancora dovute durante il periodo 2 maggio 2005 - 31 agosto 2006, in esecuzione delle sentenze cantonale e federale, ammontavano ad un importo pari a fr. 29'360.15.
A seguito dell’opposizione
interposta dal dott. jur. RA 1 per conto dell’assicurato, in data 30 maggio
2014, l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima
decisione.
Contro la decisione su
opposizione poi emanata dall’CO 1 è pendente una procedura ricorsuale.
1.6. Con istanza del 7 maggio
2015, RI 1 chiede che la sentenza 35.2007.23 del 7 agosto 2008 di questa Corte
venga modificata nel senso che l’CO 1 “… rettificherà l’importo versato
all’assicurato nel periodo compreso tra giugno 2003 ed il 30 aprile 2005
adeguandolo al reddito da valido di CHF 85'514.23 annui in considerazione del
conseguimento della maturità federale nel 2003 e pertanto gli riconoscerà
l’importo di CHF 57'184.20 per rivalutazione relativa al periodo giugno 2003-30
aprile 2005, fatti salvi importi riconosciuti nella sentenza del 2008.”.
A sostegno della propria
pretesa, l’assicurato fa valere quanto segue:
" (…).
È dunque ben chiaro che l’importo dovuto da CO 1 per il periodo compreso
tra il 2 maggio 2005 ed il 31 agosto 2006 vada calcolato sulla base del reddito
da valido dell’assicurato che ha conseguito la maturità federale, cioè CHF
85'514.23 annui, così come previsto a pagina 14 della sentenza.
… È stato invece purtroppo omesso nella sentenza il dispositivo di
adeguare l’importo versato da CO 1 all’assicurato nel periodo compreso tra
giugno 2003: momento in cui é stata conseguita la maturità federale (cfr. Doc.
B: attestato di maturità) e il 30 aprile 2005. Si sarebbe dovuto versare
l’importo sulla base del reddito da valido di CHF 85'514.23 annui così come
considerato sopra, mentre CO 1 aveva versato tenendo in considerazione il
reddito di CHF 43'474.63.
(…).
… Ritenuto che l’attestato che certifica il conseguimento della
maturità federale era stato prodotto a suo tempo nel ricorso al TCA, si chiede
pertanto a Codesto Lodevole Tribunale di voler rimediare alla mancata specifica
presa di posizione su questo punto nella sentenza del 2008 e voler cortesemente
rettificarla invitando la spett. CO 1 a rettificare anche l’importo versato
all’assicurato nel periodo compreso tra giugno 2003 ed il 30 aprile 2005
adeguandolo al reddito da valido di CHF 85'514.23 annui in considerazione del
conseguimento della maturità federale nel 2003.”
Egli postula pure
l’esenzione dal pagamento di tasse o spese di giustizia (cfr. doc. I)
Fatti
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Giusta l'art. 61 lett. i
LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti
nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un
crimine o da un delitto.
Pedissequamente, l'art. 24
Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni é ammessa la revisione
a) se sono scoperti fatti
nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un
delitto ha influito sulla giudizio.
A norma dell'art 25 cpv. 1
Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione
dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla
data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a)
e b) dell'art. 24; nel caso dell’art. 24 lett. a, la domanda di revisione deve
inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
2.3. Nel caso di specie, con la
sua istanza datata 7 maggio 2015, RI 1 chiede la revisione della STCA
35.2007.23 del 7 agosto 2008, per il motivo che, in quella sede, questa Corte
non ha considerato che l’indennità giornaliera dovuta per il periodo giugno
2003 - 30 aprile 2005 avrebbe dovuto essere calcolata su un guadagno assicurato
rivalutato in ragione del conseguimento, proprio nel giugno 2003, della
maturità federale. A suo avviso, il guadagno assicurato non ammontava dunque a
fr. 49’021.75, così come stabilito dall’CO 1, ma bensì a fr. 85'514.23
(cfr. doc. I).
Questo Tribunale ricorda
che, con la sentenza di cui è ora chiesta la revisione, ha condannato
l’amministrazione a versare all’istante indennità giornaliere del 100% dal 2
Considerandi
maggio al 31 luglio 2005 e del 46% dal 1° agosto 2005 al 31 agosto 2006, respingendo
l’impugnativa di RI 1 nella misura in cui veniva contestata l’entità del
guadagno assicurato ritenuto dall’CO 1 per il calcolo delle indennità medesime.
Se
è vero che il giudizio cantonale appena menzionato riguarda
soltanto il periodo dal 2 maggio 2005 al 31 agosto 2006 e l’entità del
guadagno assicurato su cui calcolare le indennità dovute in quello stesso
periodo (e ciò poiché, con ricorso del 20 febbraio 2007, era
stato lo stesso RI 1 a limitare le proprie pretese in materia d’indennità
giornaliera, al periodo 2 maggio 2005 - 31 agosto 2006; si veda il
petito a pagina 28 dell’atto ricorsuale), è implicito
che la conclusione secondo la quale il guadagno assicurato non può essere
rivalutato in ragione del fatto che, nel frattempo, il ricorrente aveva conseguito
la maturità federale, valga anche per il periodo precedente (non a caso
l’instante pretende che, da giugno 2003 al 30 aprile 2005, l’indennità
giornaliera venga calcolata su un guadagno assicurato di fr. 85'514.23,
esattamente come per il periodo seguente).
La sentenza
del TCA è stata integralmente confermata dal Tribunale
federale con sentenza 8C_739/2008 del 13 maggio 2009, segnatamente per
quanto concerne l’entità del guadagno annuo assicurato (cfr. il consid. 4.2 in fine e 4.3: “La Corte cantonale ha pertanto confermato l’operato dell’assicuratore infortuni,
accertando a sua volta un guadagno assicurato di fr. 49'021.75. (…). Anche su
questo aspetto, il Tribunale federale non può che aderire alle conclusioni del
primo giudice, le censure formulate nel gravame dell’assicurato non permettendo
di pervenire a diversa soluzione.”).
Ora, alla luce di quanto
precede e tenuto conto che l'istanza di revisione deve essere presentata
all'ultimo Tribunale che, a suo tempo, aveva deciso nel merito (cfr. Alfred Kölz, Isabelle Häner, Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 2013, p. 452 n. 1324;
Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, n.
1416, pag. 303), secondo questa Corte, RI 1 avrebbe dovuto chiedere la
revisione della sentenza federale.
In esito a ciò, la sua
istanza del 7 maggio 2015 deve essere dichiarata irricevibile e gli atti
trasmessi per competenza al Tribunale federale.
A proposito della tesi
secondo la quale il TCA non si sarebbe affatto, quindi neppure implicitamente, pronunciato
sull’entità del guadagno assicurato su cui calcolare le indennità giornaliere
per il periodo precedente il 2 maggio 2005, va rilevato che se ciò fosse vero, dato
che con il ricorso del 20 febbraio 2007 era stato contestato
unicamente il periodo 2 maggio 2005 - 31 agosto 2006, l’assicurato dovrebbe chiedere
piuttosto la riconsiderazione o la revisione processuale ex art.
53.
LPGA delle decisioni mediante le quali l’CO 1 lo aveva posto al beneficio delle
indennità nel periodo in questione.
2.4
Con la
propria istanza, RI 1 ha chiesto di essere esentato dal pagamento di
tasse o spese di giustizia.
Visto che la presente
istanza viene dichiarata irricevibile per incompetenza del TCA, quest’ultimo non
è parimenti tenuto a pronunciarsi sulla domanda d’esenzione, precisato comunque
che la procedura giudiziaria in materia LAINF è di principio gratuita (cfr.
art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza di revisione è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi,
per competenza, al Tribunale federale.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti