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Decisione

35.2015.47

Istanza di revisione STCA dichiarata irricevibile, siccome essa avrebbe dovuto essere presentata all'ultimo tribunale che aveva deciso nel merito (TF)

13 maggio 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. Giusta l'art. 61 lett. i

LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti

nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un

crimine o da un delitto.

Pedissequamente, l'art. 24

Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni é ammessa la revisione

a) se sono scoperti fatti

nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un

delitto ha influito sulla giudizio.

A norma dell'art 25 cpv. 1

Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione

dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla

data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a)

e b) dell'art. 24; nel caso dell’art. 24 lett. a, la domanda di revisione deve

inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

2.3. Nel caso di specie, con la

sua istanza datata 7 maggio 2015, RI 1 chiede la revisione della STCA

35.2007.23 del 7 agosto 2008, per il motivo che, in quella sede, questa Corte

non ha considerato che l’indennità giornaliera dovuta per il periodo giugno

2003 - 30 aprile 2005 avrebbe dovuto essere calcolata su un guadagno assicurato

rivalutato in ragione del conseguimento, proprio nel giugno 2003, della

maturità federale. A suo avviso, il guadagno assicurato non ammontava dunque a

fr. 49’021.75, così come stabilito dall’CO 1, ma bensì a fr. 85'514.23

(cfr. doc. I).

Questo Tribunale ricorda

che, con la sentenza di cui è ora chiesta la revisione, ha condannato

l’amministrazione a versare all’istante indennità giornaliere del 100% dal 2

Considerandi

maggio al 31 luglio 2005 e del 46% dal 1° agosto 2005 al 31 agosto 2006, respingendo

l’impugnativa di RI 1 nella misura in cui veniva contestata l’entità del

guadagno assicurato ritenuto dall’CO 1 per il calcolo delle indennità medesime.

Se

è vero che il giudizio cantonale appena menzionato riguarda

soltanto il periodo dal 2 maggio 2005 al 31 agosto 2006 e l’entità del

guadagno assicurato su cui calcolare le indennità dovute in quello stesso

periodo (e ciò poiché, con ricorso del 20 febbraio 2007, era

stato lo stesso RI 1 a limitare le proprie pretese in materia d’indennità

giornaliera, al periodo 2 maggio 2005 - 31 agosto 2006; si veda il

petito a pagina 28 dell’atto ricorsuale), è implicito

che la conclusione secondo la quale il guadagno assicurato non può essere

rivalutato in ragione del fatto che, nel frattempo, il ricorrente aveva conseguito

la maturità federale, valga anche per il periodo precedente (non a caso

l’instante pretende che, da giugno 2003 al 30 aprile 2005, l’indennità

giornaliera venga calcolata su un guadagno assicurato di fr. 85'514.23,

esattamente come per il periodo seguente).

La sentenza

del TCA è stata integralmente confermata dal Tribunale

federale con sentenza 8C_739/2008 del 13 maggio 2009, segnatamente per

quanto concerne l’entità del guadagno annuo assicurato (cfr. il consid. 4.2 in fine e 4.3: “La Corte cantonale ha pertanto confermato l’operato dell’assicuratore infortuni,

accertando a sua volta un guadagno assicurato di fr. 49'021.75. (…). Anche su

questo aspetto, il Tribunale federale non può che aderire alle conclusioni del

primo giudice, le censure formulate nel gravame dell’assicurato non permettendo

di pervenire a diversa soluzione.”).

Ora, alla luce di quanto

precede e tenuto conto che l'istanza di revisione deve essere presentata

all'ultimo Tribunale che, a suo tempo, aveva deciso nel merito (cfr. Alfred Kölz, Isabelle Häner, Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 2013, p. 452 n. 1324;

Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, n.

1416, pag. 303), secondo questa Corte, RI 1 avrebbe dovuto chiedere la

revisione della sentenza federale.

In esito a ciò, la sua

istanza del 7 maggio 2015 deve essere dichiarata irricevibile e gli atti

trasmessi per competenza al Tribunale federale.

A proposito della tesi

secondo la quale il TCA non si sarebbe affatto, quindi neppure implicitamente, pronunciato

sull’entità del guadagno assicurato su cui calcolare le indennità giornaliere

per il periodo precedente il 2 maggio 2005, va rilevato che se ciò fosse vero, dato

che con il ricorso del 20 febbraio 2007 era stato contestato

unicamente il periodo 2 maggio 2005 - 31 agosto 2006, l’assicurato dovrebbe chiedere

piuttosto la riconsiderazione o la revisione processuale ex art.

53.

LPGA delle decisioni mediante le quali l’CO 1 lo aveva posto al beneficio delle

indennità nel periodo in questione.

2.4

Con la

propria istanza, RI 1 ha chiesto di essere esentato dal pagamento di

tasse o spese di giustizia.

Visto che la presente

istanza viene dichiarata irricevibile per incompetenza del TCA, quest’ultimo non

è parimenti tenuto a pronunciarsi sulla domanda d’esenzione, precisato comunque

che la procedura giudiziaria in materia LAINF è di principio gratuita (cfr.

art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza di revisione è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi,

per competenza, al Tribunale federale.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti