35.2015.48
Caduta dalle scale con contusione spalla sx. Sviluppo di capsulite retrattile. Confermata estinzione prest. di corta durata, siccome stato di salute infortunistico stabilizzato. Confermato rifiuto dir
6 agosto 2015Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.48
mm
Lugano
6 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 maggio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 aprile 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 6 dicembre 2010, RI 1,
nata nel 1966, di professione ausiliaria di pulizie e assicurata d’obbligo
contro gli infortuni presso la CO 1, é caduta dalle scale e ha battuto a terra
la spalla sinistra, lamentando successivamente, secondo il rapporto 7 marzo
2011 del dott. __________, una capsulite retrattile (cfr. doc. M 8).
Nel corso del mese di
marzo 2011, l’assicurata é stata sottoposta a un intervento artroscopico con
capsulotomia circonferenziale, adesiolisi e sinovialectomia (cfr. doc. M 19).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 agosto 2012,
l’assicuratore LAINF ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta
durata (cura medica + indennità giornaliera) a far tempo dal 1° settembre 2012, ha negato il diritto alla rendita d’invalidità e ha riconosciuto all’assicurata un’indennità
per menomazione all’integrità del 20%, pari a un capitale di fr. 25’200 (cfr.
doc. A 38).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. A 40), in data
23 aprile 2015, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua precedente
decisione (cfr. doc. L).
1.3. Con tempestivo ricorso
dell’11 maggio 2015, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata “limitatamente alla
mancata attribuzione di una rendita di invalidità ed alla sospensione
dell’indennità giornaliera”, il rinvio degli atti all’amministrazione “affinché
si determini sulla scorta di tutta la documentazione in possesso dell’Ufficio
AI” e che venga fatto ordine alla CO 1 di versare immediatamente l’importo di
fr. 25'200.00, oltre interesse di mora al 5% a far tempo dal 9 agosto 2012, a titolo di IMI.
A sostegno delle proprie pretese,
l’insorgente innanzitutto rimprovera all’assicuratore resistente di non aver
considerato che, nel frattempo, é insorta una rottura della cuffia dei
rotatori, oggetto di un intervento di ricostruzione da parte del dott. __________
nell’aprile 2013, ciò che avrebbe comportato “… problematiche tali da indurre a
presentare poi una seconda domanda di invalidità, a tutt’oggi pendente, così
come risulta dall’incarto AI qui richiamato.”.
D’altro canto, la
ricorrente contesta l’entità del reddito da invalido ritenuto
dall’amministrazione, in quanto “già solo i referti medici indicano come la
signora Leo non sia in grado di assumere qualsivoglia attività, ciò per le sue
importanti limitazioni fisiche. Nessuna attività significa nessuna attività,
ovvero nessun tipo di mansione lavorativa, nemmeno quelle menzionate nella
decisione qui avversata. Si deve inoltre considerare che la formazione
dell’assicurata, la sua esperienza, e l’oggettiva situazione del mercato del
lavoro, pur tenendo conto dei richiami di dottrina e giurisprudenza di cui
sopra, non permetta di tirare conclusioni certe circa un qualsivoglia
inserimento della signora Leo in un altro ambito professionale, in special modo
negli ambiti elencati nella decisione qui avversata. Non é pertanto
assolutamente corretto sostenere che il reddito da invalida della signora Leo
sia addirittura superiore al reddito che potrebbe conseguire se non avesse
subito alcuna conseguenza legata all’infortunio del 2010. Ma quand’anche fosse
da ritenere un minimo reddito da invalida, non é dato di capire per quale ragione
CO 1 introduca una riduzione soltanto del 4%, dal momento che, a fronte di
simile indicazione, l’Assicurazione, che pur si prodiga in numerose citazioni,
non fornisce la benché minima spiegazione. Trattasi invero di un atteggiamento
alquanto arbitrario e come tale da censurare.” (doc. I).
1.4. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.5. In data 12 giugno 2015,
l’assicurata ha informato il TCA di non avere alcuna richiesta supplementare di
mezzi di prova (doc. VI).
2.1. L’oggetto della lite é
circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore era
legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata, in particolare
all’indennità giornaliera, a contare dal 1° settembre 2012 e a negare il
diritto a una rendita di invalidità.
2.2. Stabilizzazione dello
stato di salute infortunistico a decorrere dal 1° settembre 2012?
2.2.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF):
nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione
del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile
dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.
19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.2.2. Nel caso di specie, con il
rapporto relativo alla visita medica fiduciaria del 26 giugno 2012 (doc. M 75),
dopo aver precisato che la responsabilità dell’assicuratore era circoscritta
alla sola spalla sinistra (“non sono ravvisabili fattori estranei
all’infortunio che ci occupa a fronte della situazione interessante la spalla
sinistra. Le restanti diagnosi indicate nelle conclusioni non sono di natura
infortunistica e rientrano nel contesto di malattia.” - il corsivo é del
redattore; in questo senso si é peraltro espresso pure il reumatologo dott. __________,
autore di una perizia per conto dell’assicuratore d’indennità giornaliera di
malattia - cfr. doc. M 30, p. 13: “La periartropatia parzialmente anchilosante
alla spalla sinistra é a carico dell’assicurazione LAINF, mentre le altre
patologie riferite sono a carico dell’assicurazione malattia.”), il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia, ha dichiarato che “a fronte dei soli postumi infortunistici,
ulteriori provvedimenti terapeutici non consentirebbero miglioramenti
sensibili della situazione per cui propongo la definizione del caso.
Qualora nel futuro subentrassero peggioramenti dello stato in nesso causale con
l’evento in causa e con necessità di cure mediche, il paziente é stato
informato che il caso potrà essere riaperto si sensi Lainf.” (il corsivo é del
redattore).
Questa Corte osserva che
dal referto 30 maggio 2012 del dott. __________, autore dell’intervento
artroscopico del marzo 2011, risulta in effetti che, a livello della spalla
sinistra, “… la situazione clinica é ormai consolidata e non vi sono
cambiamenti clinici significativi, riguardando funzionalità della spalla
operata, …” (doc. M 70).
Ora, alla luce di quanto
precede, il TCA condivide la conclusione dell’CO 1 secondo la quale, al più
tardi nel settembre 2012, lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai
sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza.
Il TCA non ignora che, nel
mese di aprile 2013, RI 1 é stata sottoposta a un intervento di riparazione del
tendine sovraspinato della spalla destra (cfr. allegato IV) e che, a seguito di
ciò, si é sviluppata una CRPS (Complex regional pain syndrome) tipo I al braccio destro (cfr. doc. C, D, E, F, G e J).
Tuttavia, riguardando l’arto superiore destro, che non era rimasto coinvolto nella
caduta del dicembre 2010, tali circostanze non sono suscettibili di mettere in
discussione la conclusione circa la stabilizzazione dello stato di salute.
Data la stabilizzazione
delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF convenuto era
dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica +
indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata.
2.3. Diritto alla rendita di
invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).
Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Nella concreta evenienza,
dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha
negato il diritto a una rendita d’invalidità, siccome, posto che “l’assicurata
potrebbe essere reintegrata in attività nell’ambito industriale con mansioni
d’assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e
della qualità, attività di controllo, di sorveglianza, riparazioni,
imballaggio, etichettatura. Inoltre, la valutazione delle prospettive di
collocamento sul mercato del lavoro libero, porta a ritenere esigibili mansioni
non qualificate o semi qualificate nel settore della vendita (addetto
all’incasso, venditore all’interno di piccoli centri di vendita, rappresentante
nella promozione di prodotti in generale), della logistica (piccoli trasporti,
controllo delle merci, e del materiale in entrata e in uscita), che
l’assicurata, nonostante i disturbi di origine infortunistica, sarebbe in grado
di esercitare a tempo pieno o parziale e con un rendimento completo.”, i
postumi infortunistici residuali interessanti la spalla sinistra non le
provocherebbero una perdita lucrativa (cfr. doc. L, p. 11).
Trattandosi
dell’esigibilità lavorativa, con il suo rapporto datato 31 luglio 2012, il
medico fiduciario dell’assicuratore convenuto ha in particolare affermato che l’assicurata
“… é in grado di eseguire lavori con il cingolo omero-scapolare sinistro in
posizione declive o in abduzione non superiore ai 40-60°, elevazione idem, e
portante dei pesi non superiori ai 4-5 kg. Nessuna limitazione per la flesso-estensione del gomito, la flesso-estensione del polso, per la presa rozza o
fine con il polso sinistro, per la supinazione. La paziente é in grado di
effettuare in misura totale i lavori che tengono conto di queste limitazioni.”
(doc. M 75, p. 5).
Dalla documentazione agli
atti si evince che, nel corso del mese di luglio 2012, RI 1 é stata valutata
presso il Servizio medico regionale (SMR) dell’AI.
Per quanto qui
d’interesse, tenuto conto dello stato della spalla sinistra e dei disturbi alle
ginocchia (di eziologia morbosa), l’assicurata é stata dichiarata inabile in
misura del 30% nell’esercizio della sua abituale professione di ausiliaria di
pulizie (25% certificato dal dott. __________ per le affezioni infortunistiche
e 5% a causa delle gonalgie), ma in grado di svolgere un’attività adeguata a
tempo pieno e con un rendimento completo (cfr. rapporto SMR del 9 luglio 2012,
che figura nell’incarto prodotto dall’CO 1).
Con
la sentenza 32.2013.79 del 22 gennaio 2014, cresciuta incontestata in
giudicato, emanata in materia di assicurazione per l’invalidità, questo stesso
Tribunale ha tutelato l’operato dell’Ufficio AI, il quale aveva fissato al 100%
la residua capacità lavorativa in attività adeguate e rispettose delle
limitazioni funzionali.
È vero che, in virtù della
giurisprudenza secondo la quale il giudice
delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della
decisione contestata, il TCA non aveva potuto considerare il danno alla spalla
destra, il relativo intervento chirurgico del 4 aprile 2013, nonché la
successiva evoluzione negativa con insorgenza di una sindrome mano-spalla nel
quadro di una CRPS, é tuttavia altrettanto vero che, nella misura in cui
riguardano l’arto superiore destro, tali circostanze non concernono la CO
1.
(cfr. il considerando 2.2.2. della presente pronunzia).
In esito alle
considerazioni che precedono, è dunque lecito concludere che, da un profilo
medico, la ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un
rendimento completo, un’attività lavorativa leggera dal profilo del
sollevamento/trasporto di pesi e del maneggio di attrezzi e non comportante la
necessità di utilizzare il braccio sinistro sopra l’orizzontale.
Tale conclusione trova pieno
conforto nei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti
assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.
Ad esempio, in una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto
realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -
a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla
destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo
che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio
adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA é pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di
professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con
la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività
leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti
di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante
deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.
Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione
interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del
deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo
ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo:
"… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto
superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei
movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari
vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio
pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita,
tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata
consid. 2.6.).
In un giudizio I 27/06 e U
18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02
del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di
un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito
l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura
pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle
articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una
mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo
ortopedico.
In merito ai dubbi
sollevati con il ricorso circa le reali possibilità di reperire sul mercato
generale del lavoro un’attività adeguata, il TCA osserva innanzitutto che,
secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilit di lavoro
concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. STF
8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del
25.
febbraio 2003, consid. 4.7).
D’altro canto, occorre
tener conto che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato,
nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo
equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del
lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro
diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit
Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale
Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899). Del resto, in una sentenza 8C_94/2012
del 29 marzo 2012 consid. 3.2, il Tribunale federale ha confermato che anche
per gli assicurati che possono utilizzare un solo braccio, esiste un
mercato del lavoro sufficientemente ampio:
" Die Gerichtspraxis geht davon aus, dass der
ausgeglichene Arbeitsmarkt für Personen, welche funktionell als Einarmige zu
betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeiten verrichten können, genügend
realistische Betätigungsmöglichkeiten bietet. Zu denken ist etwa an
einfache Überwachungs-, Prüf- und Kontrolltätigkeiten sowie an die Bedienung
und Überwachung von (halb-) automatischen Maschinen oder Produktionseinheiten,
die nicht den Einsatz beider Arme und beider Hände voraussetzen (vgl. Urteile
8C_207/2009 vom 8. September 2009 E. 3.2 und 8C_635/2007 vom 27. August 2008 E.
4.2
mit Hinweisen). Solche Arbeitsstellen bestehen auch in produktionsnahen
Betrieben, weshalb sich eine Einschränkung des in Betracht zu ziehenden
Arbeitsmarktes auf den Dienstleistungssektor nicht aufdrängt.“
(il corsivo é del redattore)
Va inoltre ricordato che
le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo
all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato
deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di
guadagno (cfr. STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96
consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e
riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato
non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per
la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro - nozione
quest’ultima certo teorica e astratta ma inerente al sistema e fondata
sull’art. 16 LPGA, implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e
domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo
tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati -, né
l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a
rispondere (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b).
Appare infine irrilevante
anche il richiamo alla formazione e all’esperienza maturata dalla ricorrente,
visto che le attività che entrano in linea di conto non richiedono una
preparazione professionale specifica ma possono già essere esercitate dopo una semplice
introduzione al lavoro ed un breve periodo di rodaggio.
2.3.4
Si tratta ora di
valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, la CO 1 ha fatto capo al dato
stabilito dall’UAI nella decisione formale del 29 marzo 2013, ossia fr. 21'615,
corrispondente a quanto conseguito dall’assicurata nel 2010 lavorando quale
ausiliaria di pulizia alle dipendenze del Comune di __________ e dello studio
medico del dott. __________, con un pensum complessivo del 45% (18 ore
settimanali; cfr. doc. L, p. 9 e la decisione 29 marzo 2013 dell’UAI, che
figura nell’incarto prodotto dall’CO 1).
Con l’impugnativa,
l’assicurata ha dichiarato di non contestare l’entità del reddito da valido
ritenuto dall’amministrazione (cfr. doc. I, p. 6: “Se, da un lato, il reddito
da persona valida può anche essere accettato, così come presentato, … -
il corsivo é del redattore).
Al riguardo, il TCA
osserva quanto segue.
In ossequio alla DTF 128 V
174.
consid. 4a, per la valutazione del grado d’invalidità fanno stato i redditi
riferiti all’anno in cui sarebbe insorto l’eventuale diritto alla rendita di
invalidità (in casu, i redditi del 2012).
D’altra
parte, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito
dell’assicurazione contro gli infortuni, il reddito da valido deve essere
determinato indipendentemente dal fatto che prima del sinistro l’assicurato
svolgesse un’attività lavorativa a tempo parziale oppure a tempo pieno. Per
stabilire tanto il reddito da invalido quanto quello da valido, occorre dunque
riferirsi a una persona occupata a tempo pieno (cfr. DTF 135 V 287
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Visti i principi
giurisprudenziali precedentemente citati, il reddito considerato dalla CO 1
deve essere proiettato al 2012 e riportato su un tempo lavorativo pieno.
Dopo adeguamento
all’evoluzione dei salari nominali (+2% - cfr. la relativa tabella pubblicata
sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), nel 2012, senza il danno
alla salute invalidante, l’insorgente avrebbe potuto realizzare un reddito
lordo annuo pari a fr. 48'994, importo corrispondente a un’occupazione a
tempo pieno.
2.3.5
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.3.6
Dalla decisione
su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr.
22'848 il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, riportando il dato
su un grado d’occupazione del 45% e operando infine una decurtazione del 4% a
titolo di deduzione ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. l, p. 10).
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti
da questa tabella, l’assicurata, svolgendo nel 2012 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4’112.
Riportando questo dato su
41.7
ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio
federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'286.76 mensili oppure a fr.
51'441.12 per l'intero anno (fr. 4'286.76 x 12).
L’insorgente, quale
ausiliaria di pulizie, avrebbe guadagnato, nel 2012, fr. 48'994/anno per
un’occupazione a tempo pieno.
Tale reddito si situa sopra
la media dei salari per un'attività equivalente (Tabella TA 1 2012, p.to 96 (“Autres
activités de services”), livello di qualifica 1: fr. 3’610 riportato su
41.9
ore/settimana = fr. 3'781.47 x 12 mesi = fr. 45'377.64), ragione per la
quale non entra in linea di conto una riduzione del reddito statistico a titolo
di gap salariale.
2.3.7
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla
salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 5% (in sede di
decisione su opposizione é stato indicato il 4%) sul reddito statistico da
invalido a titolo di “attività leggere” (cfr. doc. IV, p. 7).
Tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del
5%, la CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
In effetti, oltre agli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute, il caso di specie non
presenta altre particolarità che potrebbero giustificare una decurtazione di
una maggior entità.
Il reddito da invalido,
tenuto conto di una decurtazione del 5%, ammonta quindi a fr. 48'869.06
(95% di fr. 51'441.12).
In conclusione, posto che
la ricorrente sarebbe in grado di realizzare, nonostante il danno alla salute
infortunistico, un reddito annuo praticamente pari a quello che ella avrebbe
conseguito qualora non fosse accaduto l’evento traumatico del 6 dicembre 2010 (fr.
48'869.06 vs fr. 48'994), é a ragione che l’assicuratore LAINF resistente le ha
negato il diritto alla rendita.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti