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Decisione

35.2015.48

Caduta dalle scale con contusione spalla sx. Sviluppo di capsulite retrattile. Confermata estinzione prest. di corta durata, siccome stato di salute infortunistico stabilizzato. Confermato rifiuto dir

6 agosto 2015Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di

qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze

ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha

negato il diritto a una rendita d’invalidità, siccome, posto che “l’assicurata

potrebbe essere reintegrata in attività nell’ambito industriale con mansioni

d’assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e

della qualità, attività di controllo, di sorveglianza, riparazioni,

imballaggio, etichettatura. Inoltre, la valutazione delle prospettive di

collocamento sul mercato del lavoro libero, porta a ritenere esigibili mansioni

non qualificate o semi qualificate nel settore della vendita (addetto

all’incasso, venditore all’interno di piccoli centri di vendita, rappresentante

nella promozione di prodotti in generale), della logistica (piccoli trasporti,

controllo delle merci, e del materiale in entrata e in uscita), che

l’assicurata, nonostante i disturbi di origine infortunistica, sarebbe in grado

di esercitare a tempo pieno o parziale e con un rendimento completo.”, i

postumi infortunistici residuali interessanti la spalla sinistra non le

provocherebbero una perdita lucrativa (cfr. doc. L, p. 11).

Trattandosi

dell’esigibilità lavorativa, con il suo rapporto datato 31 luglio 2012, il

medico fiduciario dell’assicuratore convenuto ha in particolare affermato che l’assicurata

“… é in grado di eseguire lavori con il cingolo omero-scapolare sinistro in

posizione declive o in abduzione non superiore ai 40-60°, elevazione idem, e

portante dei pesi non superiori ai 4-5 kg. Nessuna limitazione per la flesso-estensione del gomito, la flesso-estensione del polso, per la presa rozza o

fine con il polso sinistro, per la supinazione. La paziente é in grado di

effettuare in misura totale i lavori che tengono conto di queste limitazioni.”

(doc. M 75, p. 5).

Dalla documentazione agli

atti si evince che, nel corso del mese di luglio 2012, RI 1 é stata valutata

presso il Servizio medico regionale (SMR) dell’AI.

Per quanto qui

d’interesse, tenuto conto dello stato della spalla sinistra e dei disturbi alle

ginocchia (di eziologia morbosa), l’assicurata é stata dichiarata inabile in

misura del 30% nell’esercizio della sua abituale professione di ausiliaria di

pulizie (25% certificato dal dott. __________ per le affezioni infortunistiche

e 5% a causa delle gonalgie), ma in grado di svolgere un’attività adeguata a

tempo pieno e con un rendimento completo (cfr. rapporto SMR del 9 luglio 2012,

che figura nell’incarto prodotto dall’CO 1).

Con

la sentenza 32.2013.79 del 22 gennaio 2014, cresciuta incontestata in

giudicato, emanata in materia di assicurazione per l’invalidità, questo stesso

Tribunale ha tutelato l’operato dell’Ufficio AI, il quale aveva fissato al 100%

la residua capacità lavorativa in attività adeguate e rispettose delle

limitazioni funzionali.

È vero che, in virtù della

giurisprudenza secondo la quale il giudice

delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della

decisione contestata, il TCA non aveva potuto considerare il danno alla spalla

destra, il relativo intervento chirurgico del 4 aprile 2013, nonché la

successiva evoluzione negativa con insorgenza di una sindrome mano-spalla nel

quadro di una CRPS, é tuttavia altrettanto vero che, nella misura in cui

riguardano l’arto superiore destro, tali circostanze non concernono la CO

1.

(cfr. il considerando 2.2.2. della presente pronunzia).

In esito alle

considerazioni che precedono, è dunque lecito concludere che, da un profilo

medico, la ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un

rendimento completo, un’attività lavorativa leggera dal profilo del

sollevamento/trasporto di pesi e del maneggio di attrezzi e non comportante la

necessità di utilizzare il braccio sinistro sopra l’orizzontale.

Tale conclusione trova pieno

conforto nei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti

assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.

Ad esempio, in una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio

adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA é pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di

professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività

leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti

di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante

deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.

Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione

interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del

deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo

ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo:

"… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto

superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei

movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari

vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio

pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita,

tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata

consid. 2.6.).

In un giudizio I 27/06 e U

18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02

del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di

un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito

l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura

pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle

articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una

mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo

ortopedico.

In merito ai dubbi

sollevati con il ricorso circa le reali possibilità di reperire sul mercato

generale del lavoro un’attività adeguata, il TCA osserva innanzitutto che,

secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilit di lavoro

concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. STF

8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del

25.

febbraio 2003, consid. 4.7).

D’altro canto, occorre

tener conto che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro

diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit

Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale

Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899). Del resto, in una sentenza 8C_94/2012

del 29 marzo 2012 consid. 3.2, il Tribunale federale ha confermato che anche

per gli assicurati che possono utilizzare un solo braccio, esiste un

mercato del lavoro sufficientemente ampio:

" Die Gerichtspraxis geht davon aus, dass der

ausgeglichene Arbeitsmarkt für Personen, welche funktionell als Einarmige zu

betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeiten verrichten können, genügend

realistische Betätigungsmöglichkeiten bietet. Zu denken ist etwa an

einfache Überwachungs-, Prüf- und Kontrolltätigkeiten sowie an die Bedienung

und Überwachung von (halb-) automatischen Maschinen oder Produktionseinheiten,

die nicht den Einsatz beider Arme und beider Hände voraussetzen (vgl. Urteile

8C_207/2009 vom 8. September 2009 E. 3.2 und 8C_635/2007 vom 27. August 2008 E.

4.2

mit Hinweisen). Solche Arbeitsstellen bestehen auch in produktionsnahen

Betrieben, weshalb sich eine Einschränkung des in Betracht zu ziehenden

Arbeitsmarktes auf den Dienstleistungssektor nicht aufdrängt.“

(il corsivo é del redattore)

Va inoltre ricordato che

le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo

all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato

deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di

guadagno (cfr. STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96

consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e

riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato

non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per

la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro - nozione

quest’ultima certo teorica e astratta ma inerente al sistema e fondata

sull’art. 16 LPGA, implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e

domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo

tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati -, né

l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a

rispondere (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b).

Appare infine irrilevante

anche il richiamo alla formazione e all’esperienza maturata dalla ricorrente,

visto che le attività che entrano in linea di conto non richiedono una

preparazione professionale specifica ma possono già essere esercitate dopo una semplice

introduzione al lavoro ed un breve periodo di rodaggio.

2.3.4

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, la CO 1 ha fatto capo al dato

stabilito dall’UAI nella decisione formale del 29 marzo 2013, ossia fr. 21'615,

corrispondente a quanto conseguito dall’assicurata nel 2010 lavorando quale

ausiliaria di pulizia alle dipendenze del Comune di __________ e dello studio

medico del dott. __________, con un pensum complessivo del 45% (18 ore

settimanali; cfr. doc. L, p. 9 e la decisione 29 marzo 2013 dell’UAI, che

figura nell’incarto prodotto dall’CO 1).

Con l’impugnativa,

l’assicurata ha dichiarato di non contestare l’entità del reddito da valido

ritenuto dall’amministrazione (cfr. doc. I, p. 6: “Se, da un lato, il reddito

da persona valida può anche essere accettato, così come presentato, … -

il corsivo é del redattore).

Al riguardo, il TCA

osserva quanto segue.

In ossequio alla DTF 128 V

174.

consid. 4a, per la valutazione del grado d’invalidità fanno stato i redditi

riferiti all’anno in cui sarebbe insorto l’eventuale diritto alla rendita di

invalidità (in casu, i redditi del 2012).

D’altra

parte, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito

dell’assicurazione contro gli infortuni, il reddito da valido deve essere

determinato indipendentemente dal fatto che prima del sinistro l’assicurato

svolgesse un’attività lavorativa a tempo parziale oppure a tempo pieno. Per

stabilire tanto il reddito da invalido quanto quello da valido, occorre dunque

riferirsi a una persona occupata a tempo pieno (cfr. DTF 135 V 287

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Visti i principi

giurisprudenziali precedentemente citati, il reddito considerato dalla CO 1

deve essere proiettato al 2012 e riportato su un tempo lavorativo pieno.

Dopo adeguamento

all’evoluzione dei salari nominali (+2% - cfr. la relativa tabella pubblicata

sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), nel 2012, senza il danno

alla salute invalidante, l’insorgente avrebbe potuto realizzare un reddito

lordo annuo pari a fr. 48'994, importo corrispondente a un’occupazione a

tempo pieno.

2.3.5

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.3.6

Dalla decisione

su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr.

22'848 il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, riportando il dato

su un grado d’occupazione del 45% e operando infine una decurtazione del 4% a

titolo di deduzione ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. l, p. 10).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti

da questa tabella, l’assicurata, svolgendo nel 2012 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4’112.

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio

federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'286.76 mensili oppure a fr.

51'441.12 per l'intero anno (fr. 4'286.76 x 12).

L’insorgente, quale

ausiliaria di pulizie, avrebbe guadagnato, nel 2012, fr. 48'994/anno per

un’occupazione a tempo pieno.

Tale reddito si situa sopra

la media dei salari per un'attività equivalente (Tabella TA 1 2012, p.to 96 (“Autres

activités de services”), livello di qualifica 1: fr. 3’610 riportato su

41.9

ore/settimana = fr. 3'781.47 x 12 mesi = fr. 45'377.64), ragione per la

quale non entra in linea di conto una riduzione del reddito statistico a titolo

di gap salariale.

2.3.7

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla

salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 5% (in sede di

decisione su opposizione é stato indicato il 4%) sul reddito statistico da

invalido a titolo di “attività leggere” (cfr. doc. IV, p. 7).

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del

5%, la CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

In effetti, oltre agli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute, il caso di specie non

presenta altre particolarità che potrebbero giustificare una decurtazione di

una maggior entità.

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 5%, ammonta quindi a fr. 48'869.06

(95% di fr. 51'441.12).

In conclusione, posto che

la ricorrente sarebbe in grado di realizzare, nonostante il danno alla salute

infortunistico, un reddito annuo praticamente pari a quello che ella avrebbe

conseguito qualora non fosse accaduto l’evento traumatico del 6 dicembre 2010 (fr.

48'869.06 vs fr. 48'994), é a ragione che l’assicuratore LAINF resistente le ha

negato il diritto alla rendita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti