35.2015.49
Incidente stradale con trauma contusivo ginocchio dx e lombare. Confermata estinzione diritto a prestazioni trascorso 1 anno e 10 mesi dall'evento, in quanto la sintomatologia - priva di sostrato orga
19 agosto 2015Italiano37 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.49
mm
Lugano
19 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 marzo 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 gennaio 2013, RI 1,
nato nel 1978, dipendente della __________ di __________ in qualità di aiuto montatore
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, é rimasto
coinvolto in un incidente stradale (tamponamento), riportando, secondo il
rapporto 17 gennaio 2013 dell’Ospedale __________ di __________, un trauma
contusivo al ginocchio destro e lombare (cfr. doc. 4).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 22 dicembre 2014,
l’assicuratore LAINF ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a
contare dal 1° ottobre 2014 (cfr. doc. 218).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 221), in data 24 marzo
2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.
227).
1.3. Con tempestivo ricorso del 7
maggio 2015, RI 1 ha chiesto che all’assicuratore convenuto venga ordinato di
disporre una perizia medica pluridisciplinare e di ripristinare il diritto
all’indennità giornaliera a far tempo dal 1° ottobre 2014, argomentando in
particolare quanto segue:
" (…).
La CO 1 nella decisione contestata prosegue con lunghi discorsi
come detto di carattere generale e che sicuramente sono corretti, ma resta alla
larga dal tema fondamentale e cioè che in base agli accertamenti e certificati
medici specialistici e autorevoli prodotti in particolare la relazione del
dott. __________ del 16.01.2015 e del prof. __________ del 18.02.2015, le
patologie di cui soffro sono conseguenza dell’infortunio subito in data
17.01.2013, per lo meno sono in netto contrasto con le conclusioni tratte dagli
assunti dei medici di parte CO 1.
Premesso che, prima dell’evento infortunistico non ho mai sofferto
di alcunché, ne consegue, come attestato dai medici consultati, che la causa di
quello che soffro é solo conseguenza dell’infortunio.
(…).
Gli aspetti fondamentali di questo ricorso sono due:
1)
Visto quanto indicato nelle comunicazioni alla CO 1 e nel presente
ricorso, la CO 1 essendo un assicuratore sociale, deve soprattutto fare il
necessario a livello medico per far accertare le cause dei malesseri ed
assumersi i costi delle cure al fine di migliorare la mia qualità di vita.
2)
In attesa di ciò, dovrebbe ripristinare immediatamente i pagamenti
delle indennità giornaliere sospese dal 01 ottobre 2014, i quali mi hanno
causato una montagna di problemi, facendomi ricorrere a prestiti per il
sostentamento, per i vari spostamenti per i controlli medici e per l’acquisto
di parte dei farmaci.
Inoltre:
contrariamente a quanto riferisce la CO 1, l’incidente é stato
abbastanza grave, lo stesso ha coinvolto ben tre vetture, sono stato tamponato,
l’impatto é stato importante tanto da far in modo che la mia auto a sua volta
ha tamponato l’altra davanti, provocandogli un danno di circa eu 5.000.-.”
(doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In corso di causa,
l’insorgente si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (cfr. doc. V).
L’amministrazione si é
pronunciata in merito in data 30 giugno 2015 (doc. VII).
2.1. Oggetto della lite é la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto il proprio
obbligo a prestazioni a contare dal 1° ottobre 2014, oppure no.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter
und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri
71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente
lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5. In presenza di un infortunio
del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente
oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale
organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza
differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente
a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un
infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.
DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.6. Nella DTF 134 V 109, già
citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di
vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in
caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella
elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta
Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali
lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è
ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni
a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di
ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità
dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le
esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di
causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i
criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il
nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,
accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra
già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi
nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a
lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre
rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una
perizia pluri-/interdiscipli-nare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico
e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere
diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici,
oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di
un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla
causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,
principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo
luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il
relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle
lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli
esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la
dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata
al considerando 2.2.4. (DTF
115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide
cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i
disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno
alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un
trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a
un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.7. La più recente giurisprudenza
federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati
dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici specialisti, ma non
oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente
riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici
oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità
naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.
consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale
viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare
dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il
necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori
indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi
lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio,
questo principio é stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009
del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da
un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa
l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due
neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata
oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal
profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di
quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato
una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che
l’adeguatezza non era data.
In una
sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in
questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati
dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli
specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto
essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per
immagini.
Infine, nella DTF 138 V
248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito
che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica
oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere
ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto
avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.8. In concreto, con
la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore resistente sostiene, da
una parte, che le ginocchia sono divenute nel frattempo asintomatiche e,
dall’altra, che la restante sintomatologia denunciata dal ricorrente (disturbi
al rachide irradianti agli arti superiori e inferiori, cefalee, vertigini,
nevralgia occipitale, nonché turbe psichiche) non correlerebbero con un danno
alla salute oggettivabile.
Di conseguenza, a
quest’ultimo proposito, l’CO 1 ha proceduto a un esame particolare
dell’adeguatezza del nesso causale, giungendo alla conclusione che essa non é
data (cfr. doc. 227, p. 6 ss.).
Da parte sua, il
ricorrente fa valere, fondandosi sulle certificazioni agli atti degli
specialisti da lui privatamente consultati, che i disturbi di cui soffre
sarebbero la conseguenza naturale dell’evento traumatico del gennaio 2013,
posto in particolare che, primo di esso, egli avrebbe sempre goduto di buona
salute (cfr. doc. I).
2.9. Chiamato a pronunciarsi nel
caso di specie, il TCA constata che, a margine della visita circondariale di
controllo del 12 agosto 2014, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, aveva refertato delle ginocchia bilateralmente asciutte “…, senza
versamento intra-articolare. La rotula é ben centrata. Estensione e flessione
bilateralmente 0-0-145°. Bilateralmente i legamenti collaterali, LCA e LCP ben
stabili. Nessuna dolorabilità retropatellare. Minima crepitazione nella
flessione maggiore a destra e meno a sinistra. Forza bilateralmente conservata
nell’estensione e flessione.” (doc. 192, p. 7).
L’insorgente stesso aveva del
resto dichiarato di non lamentare più problemi alle ginocchia (cfr. doc. 192,
p. 6).
Inoltre, dalle carte
processuali non risulta che, successivamente alla visita di controllo
summenzionata, RI 1 abbia necessitato di ulteriori provvedimenti sanitari
dettati da eventuali disturbi alle ginocchia.
In esito a quanto precede,
é dunque lecito concludere che, al momento in cui l’Istituto convenuto ha posto
termine alle proprie prestazioni (ottobre 2014), l’assicurato non accusava più
disturbi di rilievo alle ginocchia.
2.10. Per quanto riguarda
l’ulteriore sintomatologia, l’amministrazione ha negato l’esistenza di un
corrispondente sostrato organico oggettivabile, facendo capo essenzialmente al
parere espresso in proposito dal dott. __________. Nel rapporto relativo alla
visita del 12 agosto 2014, il medico __________ ha in effetti dichiarato che
“nell’esame odierno con riassunto di tutti gli esami eseguiti nell’ultimo anno
e mezzo si può constatare che non é presente un danno infortunistico a livello
cerebrale, cervicale o della colonna lombare. (…). La problematica delle
vertigini e dolorabilità che arriva in modo intermittente non sono spiegabili
con tutti gli esami eseguiti e nemmeno sono spiegabili con la bassa dinamica
dell’infortunio che non ha portato a una patologia.” (doc. 192, p. 8).
Da parte sua, il TCA
osserva che la RMN cerebrale del 23 agosto 2013, disposta dal neurologo dott. __________
per escludere l’esistenza di una lesione del tronco cerebrale a cui correlare
il diagnosticato disturbo dell’oculomotricità (cfr. doc. 75, p. 3), é risultata
del tutto nella norma (cfr. doc. 77 e doc. 78).
Un risultato identico é scaturito
dalla TAC cerebrale del 10 aprile 2014 (cfr. doc. 186), esame ordinato dal medico
di circondario dott. __________ (cfr. doc. 182) su suggerimento dei sanitari
della __________ (cfr. doc. 164, p. 2), per indagare l’eziologia dei bruciori
localizzati al vertice del capo.
A quest’ultimo riguardo,
deve inoltre essere considerato che, consultati dall’insorgente nel mese di luglio
2014, i sanitari dell’Unità operativa di neurologia dell’Ospedale __________ di
__________ hanno imputato i disturbi a una problematica psichica (disturbo
post-traumatico da stress - cfr. doc. 190), mentre gli specialisti
dell’Istituto neurologico __________ di __________, nell’agosto 2014, hanno concluso
che la sintomatologia in questione era in parte secondaria alla situazione
cervicale e in parte a genesi tensiva (cfr. doc. 189).
Per quanto concerne l’aspetto
otoneurologico (o meglio la sindrome vertiginosa persistente), va detto
che l’esame TAC delle rocche petrose non ha evidenziato significative
alterazioni a livello dell’orecchio medio ed interno bilateralmente (cfr. doc.
51). D’altro canto, nel mese di aprile 2014, il ricorrente é stato periziato
dalla dott.ssa __________, spec. FMH in ORL presso il __________ dell’CO 1. Dal
relativo referto risulta che l’insorgente non presentava perturbazioni nel
funzionamento del sistema vestibolare periferico (cfr. doc. 155, p. 2).
Interpellata dall’amministrazione, con apprezzamento del 4 luglio 2014, la
medesima specialista ha precisato che l’assicurato non lamentava alcuna lesione
organica del sistema vestibolare periferico (cfr. doc. 178).
Trattandosi della colonna
lombo-sacrale, la RMN del 5 febbraio 2013 ha escluso l’esistenza di compressioni mielo-radicolari o d’alterazioni di natura post-traumatica e mostrato una
formazione espansiva delle parti molli della regione dorsale presentante una
componente adiposa (cfr. doc. 17).
Un’ulteriore risonanza
magnetica del tratto lombo-sacrale é stata eseguita in data 2 luglio 2013,
esame che é risultato privo di particolarità di rilievo (cfr. doc. 70).
Il 2 luglio 2013 RI 1 é
pure stato sottoposto a una RMN del rachide cervicale, la quale ha posto in
luce una modesta discopatia C5-C6 con spondilosi marginale non significativa,
nonché una minima protusione centrale del disco C3-C4 priva di significativo
effetto compressivo sul sacco durale (cfr. doc. 70).
Al riguardo, il medico di
circondario dell’CO 1, oltre ad averne relativizzato il significato clinico, ha
sostenuto che le alterazioni evidenziate dall’esame strumentale hanno
un’eziologia extra-infortunistica (cfr. doc. 226, p. 2).
Il 21 maggio 2014, l’assicurato
é stato sottoposto a perizia psichiatrica da parte della dott.ssa __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, per conto dell’amministrazione. Queste
in particolare le considerazioni contenute nel referto da lei elaborato:
" (…).
Riassumendo abbiamo dopo l’infortunio del 17.01.2013 una
presentazione di disturbi e limitazioni funzionali, per le quali non si trova
alcun correlato organico né derivante dall’infortunio in questione, né da
malattie somatiche extra-infortunistiche, un aggravamento ed inconsistenza
della sintomatologia ed una totale regressione psicologica riferita dal padre e
confermata dallo psichiatra curante.
Come diagnosi si può quindi confermare quella di sviluppo di
sintomi somatici per motivi psichici (ICD-10 F68.0) posta dai medici della
Clinica di __________. (…).
Considerata la presenza di sintomi somatici senza una base fisica
in grado di spiegarli bisogna pensare alla presenza di un disturbo somatoforme,
in questo caso non differenziato (ICD-10 F45.1), che può essere aggiunto come
diagnosi differenziale.
A __________ é stata anche posta la diagnosi di un episodio
depressivo di media gravità con componente ansiosa ed il Dr. __________ ha
osservato nel mese di maggio una sintomatologia caratterizzata da calo della
libido, pessimismo riguardo il suo stato di salute ed il futuro lavorativo e
depressione dell’umore.
La sintomatologia depressiva constatata all’occasione della visita
in Agenzia non era più di entità tale da giustificare una tale diagnosi. (…).
Considerato il fatto che all’incirca prima della visita attuale l’assicurato é
stato dimesso da __________, dove é stata posta la diagnosi di un episodio
depressivo di media gravità (che, dalla descrizione della sintomatologia può
essere confermata), si può asserire che l’episodio di malattia sia in parziale
remissione.
Il Dr. __________ ha posto la diagnosi di un disturbo
post-traumatico da stress, che non può essere confermata in quanto manca
l’elemento fondamentale, ossia un trauma di natura eccezionalmente
catastrofica.
Fatti
I quadri clinici sviluppo di sintomi somatici per motivi psichici
e disturbo somatoforme indifferenziato dipendono in gran parte dalla struttura
della personalità della persona stessa e non sono considerati causa naturale di
infortuni.
La lieve sintomatologia depressiva può essere considerata reattiva
alla situazione di incertezza riguardo al futuro, che si é venuta a creare.
(…).”
(doc. 194, p. 12 s.)
Con rapporto
datato 14 novembre 2014, il dott. __________, specialista in clinica delle
malattie nervose e mentali a __________, ha innanzitutto fatto valere che RI 1 sarebbe portatore di lesioni organiche, e meglio di “…
un’alterazione anatomo-funzionale di strutture del tronco encefalico che
governano sia il senso dell’equilibrio, che i movimenti coniugati degli occhi
(questo deficit probabilmente é stato causato da lesioni delle connessioni tra
i nuclei oculomotori del tronco e i corpi quadrigemini cerebrali). Queste
lesioni organiche hanno prodotto postumi invalidanti permanenti, che
diminuiscono severamente la possibilità dell’infortunato di svolgere attività
lavorativa specifica delle sue mansioni di idraulico specializzato, soprattutto
per il rischio di caduta da impianti posti in piani rialzati rispetto al
pavimento (vertigini e disturbi dei movimenti coniugati degli occhi).” (cfr.
doc. 209, p. 2).
Sul piano psichico, sempre
secondo il dott. __________, l’assicurato soffrirebbe di
una “… situazione indicata nel DAM come modificazione della personalità (di
tipo combinato) dovuta ad una condizione medica generale (F07.0;310.1), in
edizioni precedenti del manuale denominata col termine di malattia o lesione
organica. I requisiti per porre questa diagnosi nel caso del RI 1 sono tutti
presenti: A) alterazione persistente della personalità, che rappresenta una
modificazione di quella precedente. (…); B) lesioni anatomofunzionali a livello
del tronco encefalico, dimostrate dall’esame clinico e da quello stabilometrico,
con le conseguenze già descritte (codice per analogia: 360.00 = vertigine di
Menière; 379.50 = nistagmo; 346.20 = cefalea; 354.4 = causalgia); C) in
anamnesi non risulta l’esistenza di altri disturbi mentali, preesistenti
all’infortunio; D) alterazione della personalità non si manifesta come sintomo
di delirium o di demenza; E) l’alterazione provoca disagio clinicamente
significativo e menomazione del funzionamento sociale, affettivo e lavorativo.”
(doc. 209, p. 3).
Nell’ambito della
procedura di opposizione, l’insorgente ha prodotto una relazione peritale del
dott. __________, specialista in ortopedia e traumatologia a __________.
A margine della visita, il
medico privatamente consultato dall’assicurato ha refertato, a livello
lombo-toracale, una “mobilità ridotta di 1/3 per flessione laterale-bilaterale,
dolenzia spiccata paravertebrale da L3 a L5, evidente protusione discale L4-L5
con versamento articolare e importante miogelosi lombo-toracale.” e, a livello
cervicale, “… ridotta la fisiologica lordosi su base algica. È presente una
contrattura della muscolatura paravertebrale cervicale con dolori evocabili
alla digitopressione sui trigger-points. Modesta contrattura a livello dei
fasci superiori del trapezio sx, con dolore elettivamente evocabile alla
digitopressione. (…) estensione ed inclinazione del collo limitate di 1/3 delle
fisiologiche escursioni per reazione antalgica, diminuzione della rotazione
verso dx di 1/3, tutti gli altri movimenti della colonna sono limitati.
Dolenzia spiccata alla digitopressione dei trigger points laterocervicale
nucale destra e sinistra.”.
Il dott. __________ ha
quindi dichiarato il quadro clinico riscontrato “… compatibile con la dinamica
dell’incidente consistito in un forte e inaspettato tamponamento con doppio
urto sull’autovettura ferma guidata dal periziando (pertanto con notevole
scarico di energia cinetica sull’autovettura del ricorrente), come si nota
dagli ingenti danni riportati dalle autovetture coinvolte.” (doc. 222).
Sempre nel corso della
procedura di opposizione, l’insorgente ha consultato il Prof. dott. __________,
specialista in psichiatria a __________, per il quale “…, il quadro clinico
presentato dal soggetto (oltre alla patologia organica di derivazione
cervicale) é caratterizzata dalla intrusività intrapsichica egodistonica della
“scena” dell’incidente e dalla polarizzazione ideativa sulle sue conseguenze
che ne sono derivate, con un mutamento di “carattere” - divenuto irritabile e
reattivo. Accanto a questi sintomi che sono in comune nel DPTS e nelle
condizioni distimiche (il DPTS é un <misto di ansia e di depressione> -
Gabbard, “Psichiatria psicodinamica”, 1995), condizione quest’ultima sostenuta
dalla “catena” di “perdite” che si é realizzata dopo l’incidente, a partire
dall’ottundimento affettivo: disturbi della concentrazione, disturbi del sonno,
calo degli interessi, sensi di colpa ed una attesa sfiduciata per le
prospettive future, specie per il suo recupero sul piano somatico. (…). Si può
quindi prospettare che a seguito dell’incidente del 17/1/2013 al soggetto é
derivato un disturbo post-traumatico da stress.” (doc. A 6).
2.11. Chiamato a pronunciarsi nel
caso di specie, alla luce di quanto emerge dalla documentazione che é stata
riassunta al precedente considerando, qusto Tribunale
ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza, che la sintomatologia presentata da RI 1, non correla con un
danno infortunistico oggettivabile (in questo senso, si veda pure il
rapporto di uscita 14 aprile 2014 della __________ - doc. 164, p. 2: “Das
Ausmass der demonstrierten physischen Einschränkungen lässt sich mit den wenig
relevanten objektivierbaren pathologischen Befunden der klinischen Untersuchung
und bildgebenden Abklärung sowie den Diagnosen nicht erklären.”).
In tale
contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche
oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere
confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o
di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente
(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure
DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo
senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF
ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla
digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide
cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato
organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010
consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, altresì,
statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di
un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere
classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)
della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF
8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda
pure la DTF 140 V 290).
In una sentenza U 273/06
del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,
la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni
cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
Questa Corte non ignora
che, secondo il dott. __________, il ricorrente presenterebbe
delle lesioni a livello delle strutture del tronco encefalico,
dimostrate dall’esame clinico e da quello stabilometrico, lesioni che spiegherebbero
la sindrome vertiginosa e il disturbo dell’oculomotricità (cfr. doc. 209), tuttavia
ciò non é sufficiente per giustificare una diversa conclusione. In effetti,
occorre considerare, da una parte, che tanto la RMN cerebrale del 23 agosto
2013 (cfr. doc. 77 e doc. 78) che la TAC cerebrale del 10 aprile 2014 (cfr.
doc. 186) sono risultate nei limiti della norma e, dall’altra, che la
giurisprudenza federale ha già avuto modo di precisare che le prove
stabilometriche, in quel caso si trattava di una posturografia dinamica, non
sono suscettibili di fornire prove dirette circa l’eziologia del disturbo e la
sua eventuale causalità con l’infortunio (cfr. STF 8C_321/2010 del 29 giugno
2010 consid. 4.4.2).
2.12. In
assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella
presente fattispecie (si veda il consid. 2.11.), occorre effettuare un esame
specifico dell’adeguatezza.
Secondo la
giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però
avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in
virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione
delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di
invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della
cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando
eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono
conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Nel
caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,
motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di
salute dell’insorgente.
Al riguardo, dalla
documentazione agli atti si evince che, all’epoca in cui l’assicuratore ha
posto termine alle proprie prestazioni, l’assicurato beneficiava ormai soltanto
di una terapia medicamentosa, volta a controllare la sintomatologia
(cfr. doc. 192, p. 6 e doc. 194, p. 8; a conferma della stabilizzazione dello
stato di salute, si veda del resto il referto 14 novembre 2014 del dott.
Considerandi
Savagnone - doc. 209, p. 4: “Queste condizioni patologiche che si protraggono
da quasi due anni, possono essere considerate come postumi permanenti,
…” - il corsivo é del redattore).
Assodato
dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente
chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame
dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF
117.
V 359 ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V
109.
oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme
conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).
Il TCA
ritiene che tale questione possa rimanere irrisolta (cfr., fra le tante, la STF
8C_252/2007 del 16 maggio 2008), nella misura in cui, come verrà dimostrato qui
di seguito, anche applicando la prassi elaborata in materia di traumi
del tipo “colpo di frusta”, più favorevole al ricorrente,
l’esito non potrebbe essere quello da lui auspicato.
Con
riferimento alla giurisprudenza secondo la quale, per ammettere l’applicazione
della prassi relativa ai traumi d’accelerazione cervicale, i disturbi a livello
della nuca e/o del rachide cervicale (ma non anche gli altri disturbi
rientranti nel quadro tipico del “colpo di frusta”) devono apparire entro le prime
72.
ore (cfr. STF U 215/05 del 30 gennaio 2007 consid. 5, massimata in RtiD
II-2007 N. 35 p. 151), va comunque segnalato che, nel caso concreto, ancora in
occasione della visita circondariale di controllo del 29 aprile 2003 -
trascorsi oltre tre mesi dall’infortunio -, il rachide cervicale era privo di
contratture muscolari e si presentava normalmente mobile senza particolari
dolori (cfr. doc. 36, p. 3; si veda inoltre il doc. 10, p. 3).
2.13
Nel
valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata
nella DTF 117 V 359, e precisata nella DTF 134 V 109 relativamente ai “colpi di
frusta”, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio
occorso all’assicurato il 17 gennaio 2013.
Dalle carte processuali si
evince che l’autovettura guidata da RI 1 é stata tamponata da una __________ ed
é stata spinta contro la parte posteriore del veicolo che lo precedeva (cfr.
doc. 7).
Chiamato ora a
classificare tale sinistro, questo Tribunale ritiene che si tratti di un infortunio
di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o
insignificanti, conformemente a un’affermata prassi federale (si veda la
STF 8C_304/2008 del 1° aprile 2009 consid. 5.1: “Das kantonale
Gericht hat den Verkehrsunfall vom 9. November 2003 als mittelschwer im
Grenzbereich zu den leichten Unfällen eingestuft. Diese, im angefochtenen
Entscheid einlässlich begründete, Beurteilung ist nach Lage der Akten und im
Lichte der Rechtsprechung zur Unfallschwere bei einfachen Auffahrkollisionen, einschliesslich
Doppelkollisionen mit primärer Heckkollision und sekundärer Frontkollision
(vgl. SVR 2007 UV Nr. 26 S. 86 E. 5.2, U 339/06; RKUV 2005 Nr. U 549 S. 236 E.
5.1.2
mit Hinweisen, U 380/04; Urteile 8C_687/2007 vom 26. August 2008 E. 5.1,
8C_252/2007 vom 16. Mai 2008 E. 6.2 und 8C_51/2007 vom 20. November 2007 E.
4.3
), nicht zu beanstanden.” - il corsivo é del redattore).
In
tale eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati
al consid. 2.6.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario
che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure
l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.4.).
In una sentenza
8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p.
100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si
trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro
dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta
l’esistenza del nesso causale adeguato.
L’incidente della
circolazione stradale del gennaio 2013 non si è svolto secondo circostanze
concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.
A titolo di esempio,
l’Alta Corte non ha ammesso l’adempimento di questo criterio nella STF
8C_304/2008, precedentemente citata, riguardante il caso di un’assicurata,
passeggera anteriore su un’automobile ferma in colonna a un passaggio pedonale,
che era stata tamponata da un’autovettura VW Sharan e spinta
contro la Hyundai Lantra che la precedeva.
Del resto, nella DTF 129 V
323.
= RAMI 2003 U 481 p. 203, il TFA ha negato il carattere particolarmente
drammatico (nonostante abbia riconosciuto che il sinistro da un certo punto di
vista era stato impressionante) a un incidente in cui un'automobile, a causa
dell'esplosione di un pneumatico a una velocità di circa 95 km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto (per una panoramica dei
casi in cui l’Alta Corte ha ammesso, rispettivamente negato la realizzazione di
tale criterio, si veda la STF 8C_398/2012 del 6 novembre 2012 consid. 6.1.1 e
6.1
).
Secondo la giurisprudenza,
per l’adempimento del criterio della gravità o particolare caratteristica delle
lesioni lamentate, la diagnosi di distorsione cervicale (oppure di un’altra
lesione da trattare allo stesso modo nell’ambito dell’esame dell’adeguatezza)
di per sé non basta. È inoltre necessaria una particolare gravità dei disturbi
rientranti nel quadro clinico tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta
oppure la presenza di circostanze particolari che possono influire su tali
disturbi. Queste ultime possono consistere in una particolare posizione del
corpo e nelle complicazioni che ne sono conseguite (SVR 2007 UV 26 p. 86; RAMI
2003.
U 489 p. 357 consid. 4.3 e riferimenti). Anche le eventuali importanti
lesioni che la persona assicurata ha riportato accanto al trauma da colpo di
frusta, al trauma equivalente oppure al trauma cranio-cerebrale, possono avere
un significato (cfr. DTF 134 V 109 consid.
10.2.2
e riferimenti ivi citati).
Nella
concreta evenienza, non risulta documentato che la posizione assunta al momento
dell’evento traumatico fosse particolare (dal “formulario per l’accertamento di
casi riguardanti danni alla colonna cervicale” prodotto sub doc. 10,
emerge anzi che, al momento dell’urto, l’assicurato guardava in avanti, portava
la cintura di sicurezza e il poggiatesta era regolato correttamente). Oltre a
ciò, é irrilevante che il ricorrente abbia subito una doppia collisione (si
veda, in questo senso, la STF 8C_252/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.2.2).
Inoltre, accanto al trauma
d’accelerazione cervicale, l’insorgente non ha lamentato altre lesioni di
rilievo (non possono essere ritenute tali le semplici contusioni che hanno
interessato il rachide lombare e le ginocchia).
Tutto ciò non consente di
ritenere che egli abbia riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche
particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p. 52 consid. 7.2.5).
Nessun
elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la
presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti
dell’infortunio. Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può
già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico
non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Il TCA ritiene pure
insoddisfatto il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.
Infatti, fatta eccezione per le brevi degenze presso la Clinica __________ (dal
20.
al 29 marzo 2013) e presso la Clinica di riabilitazione di __________ (dal
26.
marzo al 9 aprile 2014), l’assicurato ha essenzialmente beneficiato di
trattamenti farmacologici (antalgici e antidepressivi/ansiolitici), di alcuni
cicli di fisioterapia e si é sottoposto a visite mediche soprattutto a scopo
diagnostico, il tutto eseguito su base ambulatoriale.
Conformemente alla
giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.
STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la
somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010
del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai
sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la
fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,
l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono
essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010
del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid.
4.2.4
e riferimenti).
Il TF ha del resto deciso
in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid.
3.4
, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale,
che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una
riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,
anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del
20.
settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un
incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide
lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso
il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che
nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la
seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio
al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,
precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica
protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Anche il criterio del decorso
sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é
realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli
disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni
rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno
pregiudicato la guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono
evidenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie
non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che,
nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha
raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011
del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo
senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio
anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del
10.
febbraio 2012 consid. 5.4).
In
queste condizioni, può rimanere indeciso se siano adempiuti il criterio dei notevoli
disturbi e quello dell’importante incapacità lavorativa, nonostante i
documentati sforzi intrapresi, poiché questi criteri da soli - in presenza di
un infortunio di grado medio al limite della categoria inferiore -, non
potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U
187/95).
In
esito a quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati
dall’insorgente dopo il 30 settembre 2014, non costituivano più una conseguenza
adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il 17 gennaio 2013. Se ne deduce
quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a porre fine alle proprie
prestazioni a contare dal 1° ottobre 2014.
Facendo difetto
l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza
del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del
30.
ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05
del 28 maggio 2007, consid. 5.2), in particolare quella di sapere se RI
1.
soffra o meno di una sindrome post-traumatica da stress (come lo pretendono
il Prof. dott. __________ e, perlomeno in un primo tempo, il dott. __________).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti