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Decisione

35.2015.49

Incidente stradale con trauma contusivo ginocchio dx e lombare. Confermata estinzione diritto a prestazioni trascorso 1 anno e 10 mesi dall'evento, in quanto la sintomatologia - priva di sostrato orga

19 agosto 2015Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I quadri clinici sviluppo di sintomi somatici per motivi psichici

e disturbo somatoforme indifferenziato dipendono in gran parte dalla struttura

della personalità della persona stessa e non sono considerati causa naturale di

infortuni.

La lieve sintomatologia depressiva può essere considerata reattiva

alla situazione di incertezza riguardo al futuro, che si é venuta a creare.

(…).”

(doc. 194, p. 12 s.)

Con rapporto

datato 14 novembre 2014, il dott. __________, specialista in clinica delle

malattie nervose e mentali a __________, ha innanzitutto fatto valere che RI 1 sarebbe portatore di lesioni organiche, e meglio di “…

un’alterazione anatomo-funzionale di strutture del tronco encefalico che

governano sia il senso dell’equilibrio, che i movimenti coniugati degli occhi

(questo deficit probabilmente é stato causato da lesioni delle connessioni tra

i nuclei oculomotori del tronco e i corpi quadrigemini cerebrali). Queste

lesioni organiche hanno prodotto postumi invalidanti permanenti, che

diminuiscono severamente la possibilità dell’infortunato di svolgere attività

lavorativa specifica delle sue mansioni di idraulico specializzato, soprattutto

per il rischio di caduta da impianti posti in piani rialzati rispetto al

pavimento (vertigini e disturbi dei movimenti coniugati degli occhi).” (cfr.

doc. 209, p. 2).

Sul piano psichico, sempre

secondo il dott. __________, l’assicurato soffrirebbe di

una “… situazione indicata nel DAM come modificazione della personalità (di

tipo combinato) dovuta ad una condizione medica generale (F07.0;310.1), in

edizioni precedenti del manuale denominata col termine di malattia o lesione

organica. I requisiti per porre questa diagnosi nel caso del RI 1 sono tutti

presenti: A) alterazione persistente della personalità, che rappresenta una

modificazione di quella precedente. (…); B) lesioni anatomofunzionali a livello

del tronco encefalico, dimostrate dall’esame clinico e da quello stabilometrico,

con le conseguenze già descritte (codice per analogia: 360.00 = vertigine di

Menière; 379.50 = nistagmo; 346.20 = cefalea; 354.4 = causalgia); C) in

anamnesi non risulta l’esistenza di altri disturbi mentali, preesistenti

all’infortunio; D) alterazione della personalità non si manifesta come sintomo

di delirium o di demenza; E) l’alterazione provoca disagio clinicamente

significativo e menomazione del funzionamento sociale, affettivo e lavorativo.”

(doc. 209, p. 3).

Nell’ambito della

procedura di opposizione, l’insorgente ha prodotto una relazione peritale del

dott. __________, specialista in ortopedia e traumatologia a __________.

A margine della visita, il

medico privatamente consultato dall’assicurato ha refertato, a livello

lombo-toracale, una “mobilità ridotta di 1/3 per flessione laterale-bilaterale,

dolenzia spiccata paravertebrale da L3 a L5, evidente protusione discale L4-L5

con versamento articolare e importante miogelosi lombo-toracale.” e, a livello

cervicale, “… ridotta la fisiologica lordosi su base algica. È presente una

contrattura della muscolatura paravertebrale cervicale con dolori evocabili

alla digitopressione sui trigger-points. Modesta contrattura a livello dei

fasci superiori del trapezio sx, con dolore elettivamente evocabile alla

digitopressione. (…) estensione ed inclinazione del collo limitate di 1/3 delle

fisiologiche escursioni per reazione antalgica, diminuzione della rotazione

verso dx di 1/3, tutti gli altri movimenti della colonna sono limitati.

Dolenzia spiccata alla digitopressione dei trigger points laterocervicale

nucale destra e sinistra.”.

Il dott. __________ ha

quindi dichiarato il quadro clinico riscontrato “… compatibile con la dinamica

dell’incidente consistito in un forte e inaspettato tamponamento con doppio

urto sull’autovettura ferma guidata dal periziando (pertanto con notevole

scarico di energia cinetica sull’autovettura del ricorrente), come si nota

dagli ingenti danni riportati dalle autovetture coinvolte.” (doc. 222).

Sempre nel corso della

procedura di opposizione, l’insorgente ha consultato il Prof. dott. __________,

specialista in psichiatria a __________, per il quale “…, il quadro clinico

presentato dal soggetto (oltre alla patologia organica di derivazione

cervicale) é caratterizzata dalla intrusività intrapsichica egodistonica della

“scena” dell’incidente e dalla polarizzazione ideativa sulle sue conseguenze

che ne sono derivate, con un mutamento di “carattere” - divenuto irritabile e

reattivo. Accanto a questi sintomi che sono in comune nel DPTS e nelle

condizioni distimiche (il DPTS é un <misto di ansia e di depressione> -

Gabbard, “Psichiatria psicodinamica”, 1995), condizione quest’ultima sostenuta

dalla “catena” di “perdite” che si é realizzata dopo l’incidente, a partire

dall’ottundimento affettivo: disturbi della concentrazione, disturbi del sonno,

calo degli interessi, sensi di colpa ed una attesa sfiduciata per le

prospettive future, specie per il suo recupero sul piano somatico. (…). Si può

quindi prospettare che a seguito dell’incidente del 17/1/2013 al soggetto é

derivato un disturbo post-traumatico da stress.” (doc. A 6).

2.11. Chiamato a pronunciarsi nel

caso di specie, alla luce di quanto emerge dalla documentazione che é stata

riassunta al precedente considerando, qusto Tribunale

ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza, che la sintomatologia presentata da RI 1, non correla con un

danno infortunistico oggettivabile (in questo senso, si veda pure il

rapporto di uscita 14 aprile 2014 della __________ - doc. 164, p. 2: “Das

Ausmass der demonstrierten physischen Einschränkungen lässt sich mit den wenig

relevanten objektivierbaren pathologischen Befunden der klinischen Untersuchung

und bildgebenden Abklärung sowie den Diagnosen nicht erklären.”).

In tale

contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo

senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di

un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF

8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda

pure la DTF 140 V 290).

In una sentenza U 273/06

del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,

la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni

cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

Questa Corte non ignora

che, secondo il dott. __________, il ricorrente presenterebbe

delle lesioni a livello delle strutture del tronco encefalico,

dimostrate dall’esame clinico e da quello stabilometrico, lesioni che spiegherebbero

la sindrome vertiginosa e il disturbo dell’oculomotricità (cfr. doc. 209), tuttavia

ciò non é sufficiente per giustificare una diversa conclusione. In effetti,

occorre considerare, da una parte, che tanto la RMN cerebrale del 23 agosto

2013 (cfr. doc. 77 e doc. 78) che la TAC cerebrale del 10 aprile 2014 (cfr.

doc. 186) sono risultate nei limiti della norma e, dall’altra, che la

giurisprudenza federale ha già avuto modo di precisare che le prove

stabilometriche, in quel caso si trattava di una posturografia dinamica, non

sono suscettibili di fornire prove dirette circa l’eziologia del disturbo e la

sua eventuale causalità con l’infortunio (cfr. STF 8C_321/2010 del 29 giugno

2010 consid. 4.4.2).

2.12. In

assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella

presente fattispecie (si veda il consid. 2.11.), occorre effettuare un esame

specifico dell’adeguatezza.

Secondo la

giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però

avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione

delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di

invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della

cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando

eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono

conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel

caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,

motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di

salute dell’insorgente.

Al riguardo, dalla

documentazione agli atti si evince che, all’epoca in cui l’assicuratore ha

posto termine alle proprie prestazioni, l’assicurato beneficiava ormai soltanto

di una terapia medicamentosa, volta a controllare la sintomatologia

(cfr. doc. 192, p. 6 e doc. 194, p. 8; a conferma della stabilizzazione dello

stato di salute, si veda del resto il referto 14 novembre 2014 del dott.

Considerandi

Savagnone - doc. 209, p. 4: “Queste condizioni patologiche che si protraggono

da quasi due anni, possono essere considerate come postumi permanenti,

…” - il corsivo é del redattore).

Assodato

dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame

dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF

117.

V 359 ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V

109.

oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

Il TCA

ritiene che tale questione possa rimanere irrisolta (cfr., fra le tante, la STF

8C_252/2007 del 16 maggio 2008), nella misura in cui, come verrà dimostrato qui

di seguito, anche applicando la prassi elaborata in materia di traumi

del tipo “colpo di frusta”, più favorevole al ricorrente,

l’esito non potrebbe essere quello da lui auspicato.

Con

riferimento alla giurisprudenza secondo la quale, per ammettere l’applicazione

della prassi relativa ai traumi d’accelerazione cervicale, i disturbi a livello

della nuca e/o del rachide cervicale (ma non anche gli altri disturbi

rientranti nel quadro tipico del “colpo di frusta”) devono apparire entro le prime

72.

ore (cfr. STF U 215/05 del 30 gennaio 2007 consid. 5, massimata in RtiD

II-2007 N. 35 p. 151), va comunque segnalato che, nel caso concreto, ancora in

occasione della visita circondariale di controllo del 29 aprile 2003 -

trascorsi oltre tre mesi dall’infortunio -, il rachide cervicale era privo di

contratture muscolari e si presentava normalmente mobile senza particolari

dolori (cfr. doc. 36, p. 3; si veda inoltre il doc. 10, p. 3).

2.13

Nel

valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata

nella DTF 117 V 359, e precisata nella DTF 134 V 109 relativamente ai “colpi di

frusta”, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio

occorso all’assicurato il 17 gennaio 2013.

Dalle carte processuali si

evince che l’autovettura guidata da RI 1 é stata tamponata da una __________ ed

é stata spinta contro la parte posteriore del veicolo che lo precedeva (cfr.

doc. 7).

Chiamato ora a

classificare tale sinistro, questo Tribunale ritiene che si tratti di un infortunio

di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti, conformemente a un’affermata prassi federale (si veda la

STF 8C_304/2008 del 1° aprile 2009 consid. 5.1: “Das kantonale

Gericht hat den Verkehrsunfall vom 9. November 2003 als mittelschwer im

Grenzbereich zu den leichten Unfällen eingestuft. Diese, im angefochtenen

Entscheid einlässlich begründete, Beurteilung ist nach Lage der Akten und im

Lichte der Rechtsprechung zur Unfallschwere bei einfachen Auffahrkollisionen, einschliesslich

Doppelkollisionen mit primärer Heckkollision und sekundärer Frontkollision

(vgl. SVR 2007 UV Nr. 26 S. 86 E. 5.2, U 339/06; RKUV 2005 Nr. U 549 S. 236 E.

5.1.2

mit Hinweisen, U 380/04; Urteile 8C_687/2007 vom 26. August 2008 E. 5.1,

8C_252/2007 vom 16. Mai 2008 E. 6.2 und 8C_51/2007 vom 20. November 2007 E.

4.3

), nicht zu beanstanden.” - il corsivo é del redattore).

In

tale eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati

al consid. 2.6.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario

che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure

l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.4.).

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p.

100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si

trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro

dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta

l’esistenza del nesso causale adeguato.

L’incidente della

circolazione stradale del gennaio 2013 non si è svolto secondo circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

A titolo di esempio,

l’Alta Corte non ha ammesso l’adempimento di questo criterio nella STF

8C_304/2008, precedentemente citata, riguardante il caso di un’assicurata,

passeggera anteriore su un’automobile ferma in colonna a un passaggio pedonale,

che era stata tamponata da un’autovettura VW Sharan e spinta

contro la Hyundai Lantra che la precedeva.

Del resto, nella DTF 129 V

323.

= RAMI 2003 U 481 p. 203, il TFA ha negato il carattere particolarmente

drammatico (nonostante abbia riconosciuto che il sinistro da un certo punto di

vista era stato impressionante) a un incidente in cui un'automobile, a causa

dell'esplosione di un pneumatico a una velocità di circa 95 km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto (per una panoramica dei

casi in cui l’Alta Corte ha ammesso, rispettivamente negato la realizzazione di

tale criterio, si veda la STF 8C_398/2012 del 6 novembre 2012 consid. 6.1.1 e

6.1

).

Secondo la giurisprudenza,

per l’adempimento del criterio della gravità o particolare caratteristica delle

lesioni lamentate, la diagnosi di distorsione cervicale (oppure di un’altra

lesione da trattare allo stesso modo nell’ambito dell’esame dell’adeguatezza)

di per sé non basta. È inoltre necessaria una particolare gravità dei disturbi

rientranti nel quadro clinico tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta

oppure la presenza di circostanze particolari che possono influire su tali

disturbi. Queste ultime possono consistere in una particolare posizione del

corpo e nelle complicazioni che ne sono conseguite (SVR 2007 UV 26 p. 86; RAMI

2003.

U 489 p. 357 consid. 4.3 e riferimenti). Anche le eventuali importanti

lesioni che la persona assicurata ha riportato accanto al trauma da colpo di

frusta, al trauma equivalente oppure al trauma cranio-cerebrale, possono avere

un significato (cfr. DTF 134 V 109 consid.

10.2.2

e riferimenti ivi citati).

Nella

concreta evenienza, non risulta documentato che la posizione assunta al momento

dell’evento traumatico fosse particolare (dal “formulario per l’accertamento di

casi riguardanti danni alla colonna cervicale” prodotto sub doc. 10,

emerge anzi che, al momento dell’urto, l’assicurato guardava in avanti, portava

la cintura di sicurezza e il poggiatesta era regolato correttamente). Oltre a

ciò, é irrilevante che il ricorrente abbia subito una doppia collisione (si

veda, in questo senso, la STF 8C_252/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.2.2).

Inoltre, accanto al trauma

d’accelerazione cervicale, l’insorgente non ha lamentato altre lesioni di

rilievo (non possono essere ritenute tali le semplici contusioni che hanno

interessato il rachide lombare e le ginocchia).

Tutto ciò non consente di

ritenere che egli abbia riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche

particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p. 52 consid. 7.2.5).

Nessun

elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la

presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti

dell’infortunio. Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può

già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico

non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Il TCA ritiene pure

insoddisfatto il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.

Infatti, fatta eccezione per le brevi degenze presso la Clinica __________ (dal

20.

al 29 marzo 2013) e presso la Clinica di riabilitazione di __________ (dal

26.

marzo al 9 aprile 2014), l’assicurato ha essenzialmente beneficiato di

trattamenti farmacologici (antalgici e antidepressivi/ansiolitici), di alcuni

cicli di fisioterapia e si é sottoposto a visite mediche soprattutto a scopo

diagnostico, il tutto eseguito su base ambulatoriale.

Conformemente alla

giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.

STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la

somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010

del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai

sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la

fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,

l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono

essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010

del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid.

4.2.4

e riferimenti).

Il TF ha del resto deciso

in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid.

3.4

, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale,

che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una

riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,

anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del

20.

settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un

incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide

lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso

il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che

nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la

seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio

al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,

precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica

protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Anche il criterio del decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é

realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli

disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni

rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno

pregiudicato la guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono

evidenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie

non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che,

nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha

raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011

del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo

senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio

anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del

10.

febbraio 2012 consid. 5.4).

In

queste condizioni, può rimanere indeciso se siano adempiuti il criterio dei notevoli

disturbi e quello dell’importante incapacità lavorativa, nonostante i

documentati sforzi intrapresi, poiché questi criteri da soli - in presenza di

un infortunio di grado medio al limite della categoria inferiore -, non

potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U

187/95).

In

esito a quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati

dall’insorgente dopo il 30 settembre 2014, non costituivano più una conseguenza

adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il 17 gennaio 2013. Se ne deduce

quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a porre fine alle proprie

prestazioni a contare dal 1° ottobre 2014.

Facendo difetto

l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza

del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del

30.

ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05

del 28 maggio 2007, consid. 5.2), in particolare quella di sapere se RI

1.

soffra o meno di una sindrome post-traumatica da stress (come lo pretendono

il Prof. dott. __________ e, perlomeno in un primo tempo, il dott. __________).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti