35.2015.52
Correttamente Istituto assicuratore ha sospeso il proprio obbligo a prestazioni per raggiungimento dello status quo ante/sine,come motivatamente indicato dal proprio medico fiduciario
28 settembre 2015Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.52
cr/DC/sc
Lugano
28 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 aprile 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 marzo 2014 RI 1,
nato nel 1961, di professione meccanico montatore di cancelli - già vittima di
un infortunio (incidente stradale) nel 1979 e già operato il 10 marzo 2011 al
menisco e ai legamenti del ginocchio sinistro per delle affezioni di natura
morbosa – scendendo dal vano carico del furgone è scivolato dal primo gradino
di una scala a pioli, probabilmente a causa del cedimento della caviglia,
avvertendo un gran dolore al ginocchio sinistro (doc. 7).
Dagli esami radiologici
eseguiti in data 28 marzo 2014 è emersa la presenza di manifestazioni gonartrosiche
in sede femorale a livello del ginocchio sinistro ed un marcato
assottigliamento della rima articolare femoro-rotulea (doc. 18).
In data 22 aprile 2014, poste
le diagnosi di “lesione meniscale mediale. Condropatia 4° mediale e laterale –
rottura subtotale LCA – fibrosi articolare ginocchio sinistro”, l’assicurato è
stato sottoposto ad artroscopia con meniscectomia mediale selettiva e
débridement articolare presso l’Istituto __________ di __________ (doc. 19).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. L’assicurato è stato
dichiarato abile al lavoro al 50% dal 18 maggio 2014 e al 100% dal 16 giugno
2014. A partire dal 20 giugno 2014 egli è nuovamente inabile al lavoro al 100%.
1.3. Il 2 settembre 2014 l’assicurato,
mentre stava scendendo dall’automobile, ha avvertito un cedimento al ginocchio
sinistro.
In data 4 novembre 2014
all’assicurato è stata applicata una emiprotesi mediale (doc. 74).
1.4. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione del 18 dicembre 2014,
l’amministrazione ha sospeso il versamento delle prestazioni di breve durata a
contare dal 22 aprile 2014, in quanto “in base alla valutazione del medico di
circondario i disturbi oggi presenti non sono più causati dall’infortunio
occorsole il 25 marzo 2014 né sussiste un nesso causale certo o almeno
probabile con l’infortunio del 10 agosto 1981” (doc. 83).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato (doc. 85), in data 21 aprile 2015 l’assicuratore
LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione, sottolineando come
“a giusta ragione nessuno pretende che i disturbi al ginocchio sinistro oggetto
dell’intervento del 22 aprile 2014 sono in relazione con l’infortunio del 1°
ottobre 1982 (recte: 10 agosto 1981, n.d.r.). Su tale punto l’impugnata
decisione è cresciuta in giudicato”, aggiungendo che “la presente procedura non
concerne l’evento del 2 settembre 2014 che viene trattato in separata sede”
(doc. 94).
1.5. Con tempestivo ricorso del 23
maggio 2015, RI 1 ha chiesto che gli vengano riconosciute le prestazioni
assicurative anche dopo il 22 aprile 2014.
Sostanzialmente il
ricorrente ha ritenuto che l’assicuratore LAINF abbia proceduto in maniera
troppo frettolosa alla chiusura del caso, fondandosi unicamente sul parere dei
propri medici fiduciari anziché predisporre una perizia pluridisciplinare
esterna, in Svizzera interna.
Egli ha evidenziato che le
patologie che lo affliggono sono la conseguenza dell’infortunio subito il 25
marzo 2014, aggiungendo che prima di allora egli non ha “mai sofferto di
alcunché, ne consegue, come attestato dai medici consultati, che la causa di
quello che soffro è solo conseguenza dell’infortunio”.
Infine, il ricorrente ha
osservato che il fatto che l’assicuratore malattia abbia assunto il caso non
libera comunque l’Istituto assicuratore convenuto dalle sue responsabilità,
aggiungendo che “il caso non è chiuso. Quello che ho chiesto alla CO 1 e che
ora chiedo a codesto Lodevole Tribunale è di far tenere in sospeso la mia
pratica fino a quando la __________ non ha chiuso il caso e soltanto dopo far
esperire una o più visite pluridisciplinari da CO 1 o da __________, presso un
centro specialistico esterno possibilmente in Svizzera interna, affinché si
possa trarre delle concrete conclusioni circa l’origine, la causalità, gli
eventuali danni residui e le responsabilità” (doc. I).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. In corso di causa, il TCA ha
interpellato la dr.ssa __________, chiedendole alcune precisazioni in merito al
momento a partire dal quale ella ha ritenuto raggiunto lo status quo sine (doc.
V).
La dr.ssa __________ ha
risposto con scritto del 6 agosto 2015 (doc. VI), che è stato immediatamente
trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. VII).
1.8. Con scritto del 14 agosto
2015, l’amministrazione ha rilevato come le precisazioni fornite dalla dr.ssa __________
“sono tali da confermare ulteriormente la posizione della convenuta circa
l’estinzione del nesso causale” (doc. VIII).
L’assicurato, dal canto
suo, con scritto del 21 agosto 2015, ha ribadito le contestazioni già espresse
in sede ricorsuale, chiedendo nuovamente di essere sottoposto ad una visita
pluridisciplinare e sottolineando che “la decisione della CO 1 è fondata
unicamente sui pareri dei loro medici interni e di parte, ne consegue che lo
scritto risposta che mi avete allegato non poteva contraddire quanto sostenuto
dalla CO 1 nella decisione” (doc. IX).
Il doc. VIII e il doc. IX
sono stati trasmessi alla rispettiva controparte (doc. X, doc. XI), per
conoscenza.
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a
partire dal 22 aprile 2014 il proprio obbligo a prestazioni in relazione
all’infortunio del 25 marzo 2014.
Esula invece dalla
presente vertenza e sarà oggetto di separata decisione, come indicato
dall’assicuratore convenuto e del resto non contestato dall’assicurato,
l’infortunio avvenuto in data 2 settembre 2014.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha
fondato la decisione di negare, dal 22 aprile 2014, il proprio obbligo a
prestazioni in relazione al danno al ginocchio sinistro, sulla base delle
valutazioni eseguite dalla dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica
nonché medico __________ dell’amministrazione.
In data 27 maggio 2014, la
dr.ssa __________ ha escluso l’esistenza di un rapporto di causalità almeno
probabile tra le lesioni riscontrate in occasione dell’artroscopia effettuata
il 23 aprile 2014 e l’evento del 25 marzo 2014, ritenendo che “la lesione del
menisco mediale è degenerativa, in stato da meniscectomia mediale parziale (non
CO 1) resa sintomatica attraverso il trauma del 25 marzo 2014” (doc. 37).
Nel rapporto del 9
dicembre 2014 concernente l’apprezzamento medico del 4 dicembre 2014, la dr.ssa
__________, dopo avere riassunto il decorso secondo gli atti, ha escluso che
l’evento del 25 marzo 2014 abbia potuto causare le lesioni degenerative
presentate dall’assicurato, fornendo la seguente motivazione:
" 3.
Apprezzamento
L’evento descritto nel referto dell’ispettore del 29.09.2014 non
ha causato né l’artrosi del ginocchio, né la lesione meniscale. Gli interventi
del 1979 e del 2011 non erano di competenza CO 1. A quest’ultimo intervento
viene descritta una gonartrosi tricompartimentale di entità media come pure una
lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale. Inoltre si
trova una fibrosi sia dell’Hoffa sia della sinovia. Tutta la documentazione
radiologica tanto convenzionale quanto la risonanza magnetica, l’ecografia e
nuovi interventi descrivono unicamente le lesioni degenerative artrosiche sia a
livello cartilagineo sia a livello meniscale, sottocondrale e pure la lesione
del legamento crociato anteriore.
Per tale motivo ribadisco che l’evento del 25.03.2014 descritto
non ha causato la lesione/le lesioni degenerativa/e. Non vi è quindi nessun
nesso causale tra la lesione e l’evento descritto né tra i successivi
interventi chirurgici.
A mio modo di vedere non è indicata una emiprotesi mediale in
gonartrosi tricompartimentale con instabilità anteriore, descritta da parte
medica, perché è da aspettarsi un ulteriore peggioramento con persistenza
dell’instabilità.
Per quanto riguarda la lieve distorsione del 02.09.2014 posso
confermare ulteriormente che non siamo in presenza di una lesione post-traumatica
oggettivabile agli accertamenti radiologici. La mia presa di posizione viene
pure confermata con il fatto che la Cassa Malati __________ e il suo medico di
fiducia hanno senz’altro accettato finora tutti gli interventi.”
(Doc. 82)
L’assicurato ha contestato
questa valutazione del medico __________, posta a fondamento della decisione
del 18 dicembre 2014, trasmettendo nuova documentazione medica (doc. 85).
A fronte della
documentazione medica prodotta dall’assicurato, la dr.ssa __________, con apprezzamento
medico del 23 marzo 2015, ha confermato la sua precedente valutazione,
rilevando che:
" (…)
Apprezzamento
Fatti
I nuovi rapporti medici sottoposti non portano nuovi elementi da
modificare la mia presa di posizione. Confermo che l’evento descritto nel referto
ispettivo del 24.04.2014 non ha causato le lesioni che necessitavano ulteriori
interventi chirurgici fino alla posa di emiprotesi mediale. L’evento ha causato
secondo la verosimiglianza con probabilità solo un peggioramento transitorio,
visto che siamo in presenza di un minimo versamento fluido endo-articolare
nella prima risonanza magnetica del 28.03.2014, ma in presenza di notevoli
alterazioni artrosiche. Tale fatto viene soprattutto sottolineato dal decorso
descritto dall’assicurato nel rapporto del servizio esterno del 24.04.2014
ossia che è riuscito a continuare il lavoro durante la mattinata ma poi i
dolori sono andati aumentando e ha purtroppo interrotto il lavoro solo alle 17.
Si è recato al pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________ verso le
22 ma dopo un paio d’ore, visto che non era ancora stato visitato, è rientrato
al domicilio. Il 2.04.2014 viene definito dal chirurgo ortopedico dr. med. __________,
Istituto __________ di __________ una importante gonartrosi femoro-tibiale mediale
per la quale si decide l’intervento chirurgico. Pure nella lettera di
dimissione dell’unità organizzativa ortopedica e traumatologica della __________
del 23.04.2014 viene annotato il motivo del ricovero e la diagnosi di lesione
meniscale mediale, condropatia di IV° mediale e laterale, rottura sub-totale
del legamento crociato anteriore e fibrosi articolare del ginocchio sinistro.
Viene descritto poi che è stata eseguita una meniscectomia mediale selettiva e
un débridement articolare.
Nel reperto della lettera d’uscita __________ del 07.11.2014 viene
descritta una gonartrosi mediale isolata a sinistra, motivo per il quale è
stato effettuato l’impianto di protesi mono-compartimentale mediale. Nel
referto della radiografia agli arti inferiori sotto carico dell’__________ del
18.11.2014 non si riscontra una dismetria degli arti inferiori.
Per tali motivi ribadisco che l’evento del 25.03.2014 non ha
causato nessuna delle lesioni degenerative e quindi non vi è nessun nesso
causale tra le lesioni e l’evento descritto né tra i successivi interventi
chirurgici e l’evento. Una semplice contusione non aggrava – senza versamento
importante – la situazione in modo che si debba procedere ad un impianto di una
emiprotesi mediale.
Tale intervento, a mio modo di vedere, è pure non indicato se ci
basiamo sul referto dell’intervento artroscopico dell’aprile 2014 dove viene
ben descritta una gonartrosi tri- e non mono-compartimentale come pure
l’instabilità anteriore in rottura sub-totale del legamento crociato anteriore.
Da aspettarsi quindi un ulteriore peggioramento per persistenza
dell’instabilità, la stessa viene ora confermata nel referto del dr. med. __________:
siamo ora in presenza di una sciatalgia sinistra. Anche questa patologia non è
da mettere in relazione causale probabile con l’evento del 25.03.2014.”
(Doc. 91)
In sede ricorsuale, il
ricorrente ha ancora una volta contestato la valutazione dell’amministrazione, ribadendo
le obiezioni già sollevate in sede di opposizione, senza tuttavia produrre
nuova documentazione medico specialistica in grado di mettere in discussione il
parere della dr.ssa __________.
2.6. In corso di
causa, il TCA ha interpellato la dr.ssa __________, chiedendole di precisare le
ragioni per le quali ella ha ritenuto che lo status quo sine in relazione alle
lesioni riscontrate in occasione dell’intervento artroscopico del 22 aprile
2014 fosse stato raggiunto trascorso un solo mese dall’infortunio del 25 marzo
2014 (doc. V).
Con scritto
del 6 agosto 2015, la dr.ssa __________ ha così risposto:
" In data
odierna mi è stata sottoposta la vostra domanda alla quale rispondo volentieri.
Posso confermare che non vi è nessun nesso causale tra
l'artroscopia effettuata il 22.04.2014 e l'evento del 25.03.2014 ossia tra la
lesione meniscale mediale degenerativa in esiti di meniscectomia mediale
parziale non di competenza CO 1 e in presenza di artrosi, tutte lesioni di
entità degenerativa e non di origine traumatica.
L'evento in parola ha al massimo potuto peggiorare
transitoriamente le alterazioni morbose, stato che sarebbe stato raggiunto
prossimamente anche senza l'evento.
A distanza di un mese dall'evento viene effettuata la
meniscectomia mediale selettiva e il débridement articolare ossia la pulizia
del ginocchio artrosico in lesione meniscale mediale degenerativa, condropatia
di IV grado mediale e laterale, rottura sub-totale del legamento crociato
anteriore e fibrosi articolare del ginocchio sinistro.
Questi fatti mi hanno motivato a decidere l'estinzione del nesso
causale a distanza di un mese dall'evento.” (Doc. VI)
2.7. L’CO 1 ha
dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni, poiché, fondandosi sulle conclusioni della dr.ssa __________,
ha ritenuto raggiunto lo status quo ante vel sine.
Il ricorrente, dal canto
suo, sostiene invece che tra i problemi al ginocchio sinistro e l’infortunio
del 25 marzo 2014 continui a sussistere un nesso causale,
visto che prima dell’evento infortunistico egli non ha mai “sofferto di
alcunché”, mentre ne ha iniziato a soffrire dopo l’infortunio oggetto della
presente vertenza (doc. I).
In tale contesto va
ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo
sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02,
consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto
pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
Considerandi
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Per quel che
concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio
2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag.
35.
consid. 4b).
2.8
Nella
fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una
questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica
presente all'inserto - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti
- non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento del 4 dicembre 2014
della dr.ssa __________ (cfr. doc. 82) - poi confermato con apprezzamento del 23
marzo 2015 (doc. 91) e tramite le precisazioni del 6 agosto 2015 fornite in
risposta ad una esplicita richiesta di chiarimenti del TCA (doc. VI) - secondo
cui, al più tardi a partire dal 22 aprile 2014, i disturbi denunciati
dall’assicurato al ginocchio sinistro non costituivano più una conseguenza
naturale dell’evento traumatico occorso il 25 marzo 2014.
Nell'apprezzamento del 4
dicembre 2014, la specialista ha chiaramente indicato che l’evento del 25 marzo
2014.
non ha causato né l’artrosi del ginocchio, né la lesione meniscale,
rilevando come tutta la documentazione radiologica a disposizione (radiografie,
risonanza magnetica, ecografia e nuovi interventi) mostri unicamente delle
lesioni degenerative (doc. 82).
Inoltre,
nell’apprezzamento del 23 marzo 2015, ella ha ribadito la propria opinione,
sottolineando come l’evento del 25 marzo 2014 abbia “causato secondo la
verosimiglianza con probabilità solo un peggioramento transitorio, visto che
siamo in presenza di un minimo versamento fluido endo-articolare nella prima
risonanza magnetica del 28 marzo 2014, ma in presenza di notevoli alterazioni
artrosiche”. La dr.ssa __________ ha aggiunto che tali conclusioni sono
avvalorate dal decorso descritto dall’assicurato in occasione del rapporto di
servizio esterno del 24 aprile 2014, allorquando egli ha spiegato che il 25
marzo 2014 ha comunque lavorato tutto il giorno, fino alle ore 17, concludendo
quindi che “una semplice contusione non aggrava – senza versamento importante –
la situazione in modo che si debba procedere ad un impianto di una emiprotesi
mediale” (doc. 91).
Infine, nelle precisazioni
del 6 agosto 2015, la dr.ssa __________ ha ancora una volta evidenziato come
non vi sia alcun nesso causale “tra l’artroscopia effettuata il 22 aprile 2014
e l’evento del 25 marzo 2014, ossia tra la lesione meniscale mediale
degenerativa in esiti di meniscectomia mediale parziale non di competenza CO 1
e in presenza di artrosi, tutte lesioni di entità degenerativa e non di origine
traumatica”, ribadendo come l’infortunio ha al massimo potuto peggiorare
transitoriamente le alterazioni morbose preesistenti e sottolineando come un
tale stato “sarebbe stato raggiunto prossimamente anche senza l’evento” (doc.
VI).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi da queste motivate argomentazioni della dr.ssa __________, che,
del resto, non sono state contestate tramite la presentazione, in sede
ricorsuale e in corso di causa, di documentazione medico-specialistica di senso
contrario.
Le conclusioni della
dr.ssa __________ a proposito del fatto che una semplice contusione quale
quella subìta dall’assicurato non è tale da aggravare in maniera duratura la
situazione dell’interessato e non può avere causato le lesioni degenerative ben
visibili nella prima risonanza magnetica svolta dopo l’evento in questione, trovano,
del resto, piena conferma in quanto già evidenziato da questo Tribunale in una
precedente sentenza 35.2003.71 del 3 agosto 2004, confermata dal Tribunale
federale con sentenza U 288/04 del 14 marzo 2006.
In quel caso, riguardante
un’assicurata che era caduta dalle scale picchiando la caviglia destra, il TCA aveva
avuto modo di accertare che l'interessata aveva subìto una semplice contusione
e non una distorsione della caviglia, aggiungendo come tale circostanza
rivestisse “un'importanza decisiva proprio in relazione alla questione a sapere
se la preesistente grave artrosi della tibio-tarsica possa effettivamente
essere stata traumatizzata dall'infortunio”. Condividendo quanto spiegato in
maniera dettagliata e motivata dallo specialista in ortopedia e chirurgia
ortopedica consultato dall’assicuratore LAINF - il quale aveva rilevato che “a
differenza della distorsione (che, di regola, è all'origine di lesioni
dell'apparato capsulo-legamentare, se non addirittura di fratture ossee), la
contusione, soprattutto se banale, causa delle lesioni superficiali e reversibili
delle parti molli, principalmente della cute e del sottocute” - il TCA aveva
quindi concluso che a ragione l’amministrazione aveva ritenuto che, al più
tardi a decorrere dal 1° dicembre 2001, i disturbi alla caviglia destra della
ricorrente non costituivano più una naturale conseguenza dell'infortunio del 28
gennaio 2001, ma che essi erano da attribuire allo status quo sine.
In un’altra sentenza STF 8C_485/2014
del 24 giugno 2015, il Tribunale federale, annullando quanto deciso dai giudici
cantonali, ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione,
fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva considerato
raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la contusione subita dall’assicurato
alla spalla destra, contusione che aveva scompensato una alterazione preesistente
e rimasta fino a quel momento asintomatica.
Quanto alla pretesa
ricorsuale di riconoscere, anche dopo il 22 aprile 2014, il nesso causale tra i
disturbi al ginocchio sinistro e l’infortunio del 25 marzo 2014, visto che
prima dell’infortunio citato l’interessato non ha mai presentato dei dolori a
livello del ginocchio sinistro, disturbi che sono invece insorti
successivamente all’evento traumatico citato, questo Tribunale ribadisce che,
come correttamente indicato dall’assicuratore infortuni, la regola “post
hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha
valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo
fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già
essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo
della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF
8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom
Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken
oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene
Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb
S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und
beweisrechtlich nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure
Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes
über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).
Pertanto,
in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato,
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del
settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI
1.
il 25 marzo 2014 ha cessato di giocare un ruolo causale in relazione ai disturbi da esso
lamentati al ginocchio sinistro a far tempo dal 22 aprile 2014.
La decisione su
opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti