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Decisione

35.2015.52

Correttamente Istituto assicuratore ha sospeso il proprio obbligo a prestazioni per raggiungimento dello status quo ante/sine,come motivatamente indicato dal proprio medico fiduciario

28 settembre 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I nuovi rapporti medici sottoposti non portano nuovi elementi da

modificare la mia presa di posizione. Confermo che l’evento descritto nel referto

ispettivo del 24.04.2014 non ha causato le lesioni che necessitavano ulteriori

interventi chirurgici fino alla posa di emiprotesi mediale. L’evento ha causato

secondo la verosimiglianza con probabilità solo un peggioramento transitorio,

visto che siamo in presenza di un minimo versamento fluido endo-articolare

nella prima risonanza magnetica del 28.03.2014, ma in presenza di notevoli

alterazioni artrosiche. Tale fatto viene soprattutto sottolineato dal decorso

descritto dall’assicurato nel rapporto del servizio esterno del 24.04.2014

ossia che è riuscito a continuare il lavoro durante la mattinata ma poi i

dolori sono andati aumentando e ha purtroppo interrotto il lavoro solo alle 17.

Si è recato al pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________ verso le

22 ma dopo un paio d’ore, visto che non era ancora stato visitato, è rientrato

al domicilio. Il 2.04.2014 viene definito dal chirurgo ortopedico dr. med. __________,

Istituto __________ di __________ una importante gonartrosi femoro-tibiale mediale

per la quale si decide l’intervento chirurgico. Pure nella lettera di

dimissione dell’unità organizzativa ortopedica e traumatologica della __________

del 23.04.2014 viene annotato il motivo del ricovero e la diagnosi di lesione

meniscale mediale, condropatia di IV° mediale e laterale, rottura sub-totale

del legamento crociato anteriore e fibrosi articolare del ginocchio sinistro.

Viene descritto poi che è stata eseguita una meniscectomia mediale selettiva e

un débridement articolare.

Nel reperto della lettera d’uscita __________ del 07.11.2014 viene

descritta una gonartrosi mediale isolata a sinistra, motivo per il quale è

stato effettuato l’impianto di protesi mono-compartimentale mediale. Nel

referto della radiografia agli arti inferiori sotto carico dell’__________ del

18.11.2014 non si riscontra una dismetria degli arti inferiori.

Per tali motivi ribadisco che l’evento del 25.03.2014 non ha

causato nessuna delle lesioni degenerative e quindi non vi è nessun nesso

causale tra le lesioni e l’evento descritto né tra i successivi interventi

chirurgici e l’evento. Una semplice contusione non aggrava – senza versamento

importante – la situazione in modo che si debba procedere ad un impianto di una

emiprotesi mediale.

Tale intervento, a mio modo di vedere, è pure non indicato se ci

basiamo sul referto dell’intervento artroscopico dell’aprile 2014 dove viene

ben descritta una gonartrosi tri- e non mono-compartimentale come pure

l’instabilità anteriore in rottura sub-totale del legamento crociato anteriore.

Da aspettarsi quindi un ulteriore peggioramento per persistenza

dell’instabilità, la stessa viene ora confermata nel referto del dr. med. __________:

siamo ora in presenza di una sciatalgia sinistra. Anche questa patologia non è

da mettere in relazione causale probabile con l’evento del 25.03.2014.”

(Doc. 91)

In sede ricorsuale, il

ricorrente ha ancora una volta contestato la valutazione dell’amministrazione, ribadendo

le obiezioni già sollevate in sede di opposizione, senza tuttavia produrre

nuova documentazione medico specialistica in grado di mettere in discussione il

parere della dr.ssa __________.

2.6. In corso di

causa, il TCA ha interpellato la dr.ssa __________, chiedendole di precisare le

ragioni per le quali ella ha ritenuto che lo status quo sine in relazione alle

lesioni riscontrate in occasione dell’intervento artroscopico del 22 aprile

2014 fosse stato raggiunto trascorso un solo mese dall’infortunio del 25 marzo

2014 (doc. V).

Con scritto

del 6 agosto 2015, la dr.ssa __________ ha così risposto:

" In data

odierna mi è stata sottoposta la vostra domanda alla quale rispondo volentieri.

Posso confermare che non vi è nessun nesso causale tra

l'artroscopia effettuata il 22.04.2014 e l'evento del 25.03.2014 ossia tra la

lesione meniscale mediale degenerativa in esiti di meniscectomia mediale

parziale non di competenza CO 1 e in presenza di artrosi, tutte lesioni di

entità degenerativa e non di origine traumatica.

L'evento in parola ha al massimo potuto peggiorare

transitoriamente le alterazioni morbose, stato che sarebbe stato raggiunto

prossimamente anche senza l'evento.

A distanza di un mese dall'evento viene effettuata la

meniscectomia mediale selettiva e il débridement articolare ossia la pulizia

del ginocchio artrosico in lesione meniscale mediale degenerativa, condropatia

di IV grado mediale e laterale, rottura sub-totale del legamento crociato

anteriore e fibrosi articolare del ginocchio sinistro.

Questi fatti mi hanno motivato a decidere l'estinzione del nesso

causale a distanza di un mese dall'evento.” (Doc. VI)

2.7. L’CO 1 ha

dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni, poiché, fondandosi sulle conclusioni della dr.ssa __________,

ha ritenuto raggiunto lo status quo ante vel sine.

Il ricorrente, dal canto

suo, sostiene invece che tra i problemi al ginocchio sinistro e l’infortunio

del 25 marzo 2014 continui a sussistere un nesso causale,

visto che prima dell’evento infortunistico egli non ha mai “sofferto di

alcunché”, mentre ne ha iniziato a soffrire dopo l’infortunio oggetto della

presente vertenza (doc. I).

In tale contesto va

ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo

sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02,

consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto

pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

Considerandi

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag.

35.

consid. 4b).

2.8

Nella

fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una

questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica

presente all'inserto - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti

- non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento del 4 dicembre 2014

della dr.ssa __________ (cfr. doc. 82) - poi confermato con apprezzamento del 23

marzo 2015 (doc. 91) e tramite le precisazioni del 6 agosto 2015 fornite in

risposta ad una esplicita richiesta di chiarimenti del TCA (doc. VI) - secondo

cui, al più tardi a partire dal 22 aprile 2014, i disturbi denunciati

dall’assicurato al ginocchio sinistro non costituivano più una conseguenza

naturale dell’evento traumatico occorso il 25 marzo 2014.

Nell'apprezzamento del 4

dicembre 2014, la specialista ha chiaramente indicato che l’evento del 25 marzo

2014.

non ha causato né l’artrosi del ginocchio, né la lesione meniscale,

rilevando come tutta la documentazione radiologica a disposizione (radiografie,

risonanza magnetica, ecografia e nuovi interventi) mostri unicamente delle

lesioni degenerative (doc. 82).

Inoltre,

nell’apprezzamento del 23 marzo 2015, ella ha ribadito la propria opinione,

sottolineando come l’evento del 25 marzo 2014 abbia “causato secondo la

verosimiglianza con probabilità solo un peggioramento transitorio, visto che

siamo in presenza di un minimo versamento fluido endo-articolare nella prima

risonanza magnetica del 28 marzo 2014, ma in presenza di notevoli alterazioni

artrosiche”. La dr.ssa __________ ha aggiunto che tali conclusioni sono

avvalorate dal decorso descritto dall’assicurato in occasione del rapporto di

servizio esterno del 24 aprile 2014, allorquando egli ha spiegato che il 25

marzo 2014 ha comunque lavorato tutto il giorno, fino alle ore 17, concludendo

quindi che “una semplice contusione non aggrava – senza versamento importante –

la situazione in modo che si debba procedere ad un impianto di una emiprotesi

mediale” (doc. 91).

Infine, nelle precisazioni

del 6 agosto 2015, la dr.ssa __________ ha ancora una volta evidenziato come

non vi sia alcun nesso causale “tra l’artroscopia effettuata il 22 aprile 2014

e l’evento del 25 marzo 2014, ossia tra la lesione meniscale mediale

degenerativa in esiti di meniscectomia mediale parziale non di competenza CO 1

e in presenza di artrosi, tutte lesioni di entità degenerativa e non di origine

traumatica”, ribadendo come l’infortunio ha al massimo potuto peggiorare

transitoriamente le alterazioni morbose preesistenti e sottolineando come un

tale stato “sarebbe stato raggiunto prossimamente anche senza l’evento” (doc.

VI).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi da queste motivate argomentazioni della dr.ssa __________, che,

del resto, non sono state contestate tramite la presentazione, in sede

ricorsuale e in corso di causa, di documentazione medico-specialistica di senso

contrario.

Le conclusioni della

dr.ssa __________ a proposito del fatto che una semplice contusione quale

quella subìta dall’assicurato non è tale da aggravare in maniera duratura la

situazione dell’interessato e non può avere causato le lesioni degenerative ben

visibili nella prima risonanza magnetica svolta dopo l’evento in questione, trovano,

del resto, piena conferma in quanto già evidenziato da questo Tribunale in una

precedente sentenza 35.2003.71 del 3 agosto 2004, confermata dal Tribunale

federale con sentenza U 288/04 del 14 marzo 2006.

In quel caso, riguardante

un’assicurata che era caduta dalle scale picchiando la caviglia destra, il TCA aveva

avuto modo di accertare che l'interessata aveva subìto una semplice contusione

e non una distorsione della caviglia, aggiungendo come tale circostanza

rivestisse “un'importanza decisiva proprio in relazione alla questione a sapere

se la preesistente grave artrosi della tibio-tarsica possa effettivamente

essere stata traumatizzata dall'infortunio”. Condividendo quanto spiegato in

maniera dettagliata e motivata dallo specialista in ortopedia e chirurgia

ortopedica consultato dall’assicuratore LAINF - il quale aveva rilevato che “a

differenza della distorsione (che, di regola, è all'origine di lesioni

dell'apparato capsulo-legamentare, se non addirittura di fratture ossee), la

contusione, soprattutto se banale, causa delle lesioni superficiali e reversibili

delle parti molli, principalmente della cute e del sottocute” - il TCA aveva

quindi concluso che a ragione l’amministrazione aveva ritenuto che, al più

tardi a decorrere dal 1° dicembre 2001, i disturbi alla caviglia destra della

ricorrente non costituivano più una naturale conseguenza dell'infortunio del 28

gennaio 2001, ma che essi erano da attribuire allo status quo sine.

In un’altra sentenza STF 8C_485/2014

del 24 giugno 2015, il Tribunale federale, annullando quanto deciso dai giudici

cantonali, ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione,

fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva considerato

raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la contusione subita dall’assicurato

alla spalla destra, contusione che aveva scompensato una alterazione preesistente

e rimasta fino a quel momento asintomatica.

Quanto alla pretesa

ricorsuale di riconoscere, anche dopo il 22 aprile 2014, il nesso causale tra i

disturbi al ginocchio sinistro e l’infortunio del 25 marzo 2014, visto che

prima dell’infortunio citato l’interessato non ha mai presentato dei dolori a

livello del ginocchio sinistro, disturbi che sono invece insorti

successivamente all’evento traumatico citato, questo Tribunale ribadisce che,

come correttamente indicato dall’assicuratore infortuni, la regola “post

hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha

valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo

fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già

essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo

della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom

Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken

oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene

Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb

S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und

beweisrechtlich nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure

Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes

über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

Pertanto,

in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato,

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI

1.

il 25 marzo 2014 ha cessato di giocare un ruolo causale in relazione ai disturbi da esso

lamentati al ginocchio sinistro a far tempo dal 22 aprile 2014.

La decisione su

opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti