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Decisione

35.2015.54

Assicurato resta schiacciato sotto piccolo rullo compressore con politrauma. Assegnazione rendita e IMI del 28%. Negato aumento del grado d'invalidità e di menomazione per la via della revisione

28 settembre 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio. Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.7. Nella DTF 140 V 70 consid.

4.2, il Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione

degli effetti temporali della riduzione o della soppressione di una rendita

d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, è giustificato

collocarsi al momento della decisione formale, quando è certo che già a quella

data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la

soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del

mese che segue quello in cui la decisione formale è stata emanata,

rispettivamente intimata all’assicurato.

2.8. Per quanto riguarda l’IMI, l’art.

36 cpv. 4 OAINF prevede che si prenda in considerazione in modo adeguato un

peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile

effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è

importante e non era prevedibile.

Al proposito, l’Alta Corte

ha stabilito che aggravamenti futuri giustificano un aumento della menomazione

all’integrità soltanto se l’intervento di un peggioramento éprobabile.

Per contro, non possono essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente

possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e riferimenti ivi

citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).

2.9. Nella concreta evenienza, a

seguito dell’infortunio del mese di settembre 2009, l’assicurato è stato posto

al beneficio di una rendita di invalidità del 28% e di un’IMI pure del 28%

(doc. 151).

Dalle carte processuali

emerge che il grado d’invalidità del ricorrente è stato stabilito in

applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi. In effetti, il

reddito che egli avrebbe conseguito senza l’infortunio, continuando a lavorare

quale muratore (fr. 69'212) é stato raffrontato al reddito conseguibile

svolgendo un’attività lavorativa adeguata (reddito da invalido: fr. 50’134),

donde un discapito economico appunto del 28% (cfr. doc. 151, p. 2).

Trattandosi

dell’esigibilità lavorativa, l’amministrazione ha fatto capo alla valutazione

espressa in proposito dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,

a margine della visita medica di chiusura del 24 febbraio 2011.

In quell’occasione, il

medico di circondario aveva refertato la presenza di “… lievi dolori costanti

all’emibacino destro e persistenti dolori in carico e ai movimenti dell’arto

inferiore destro a livello dell’anca destra e dell’emibacino destro nonché in

zona lombare, bacino stabile con fratture clinicamente e radiologicamente

consolidate in seguito a osteosintesi dell’anello pelvico e dell’acetabolo a

destra. Buona mobilità e stabilità dell’anca destra. Radiologicamente assenza

di segni per coxartrosi. Invariati segni di neuropatia assonale della parte

peroneale del nervo sciatico a destra senza segni di continuità all’esame

elettroneurofisiologico con persistente plegia della dorsi flessione del piede

destro a causa di plessopatia lombo-sacrale destra post-traumatica su trauma da

schiacciamento del cingolo pelvico. Tramite l’intervento chirurgico di

trasposizione del tendine tibiale posteriore sul tibiale anteriore, si è

riusciti a ottenere un miglior controllo del piede destro che non cade più con

successivo miglioramento della deambulazione. A causa della sintomatologia

algica e della plessopatia comunque la deambulazione rimane difficoltosa. Buon

risultato post-operatorio a livello del ginocchio sinistro con buona

cicatrizzazione della ferita e apparato estensore in continuità e funzionale e

buon recupero della mobilità del ginocchio sinistro.” (doc. 102, p. 4).

Egli aveva quindi

dichiarato l’insorgente non più in grado di riprendere il lavoro svolto prima

dell’evento infortunistico e considerato invece esigibile in misura completa

un’attività adeguata alle patologie post-traumatiche (cfr. doc. 102, p. 5).

Anche l’entità della

menomazione all’integrità è stata stabilita dall’CO 1 in base a un

apprezzamento del dott. __________, il quale aveva riconosciuto una percentuale

lorda del 20% per il danno al bacino e del 10% per quello interessante l’arto

inferiore destro. Qui di seguito la giustificazione da lui fornita:

" (…).

Considerando la frattura intrarticolare dell’acetabolo destro e a

lungo termine da prevedere la formazione di una coxartrosi post-traumatica

precoce di media entità con in futuro aumento della sintomatologia algica e del

disturbo funzionale e probabilmente richiedente la posa di una protesi.

Un’artrosi coxo-femorale di moderata entità corrisponde ad un

tasso del 20%.

La plessopatia lombo-sacrale con plegia completa degli estensori

del piede e delle dita del piede destro si manifesta con una sintomatologia

paragonabile ad una paresi del peroneo che corrisponde, secondo la tabella 2.2,

ad un tasso del 10%.”

(doc. 101)

2.10. Nel corso del mese di febbraio

2014, il ricorrente ha annunciato all’Istituto assicuratore un peggioramento

delle sue condizioni di salute post-traumatiche, ciò che risulterebbe

dimostrato, a suo dire, dal tenore del rapporto 22 gennaio 2014 del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica.

In quella sede, lo

specialista da lui privatamente consultato ha enunciato le considerazioni

seguenti:

" (…).

… tenuto conto delle patologie citate in diagnosi, è chiaro che

questo tipo di lesione a livello dell’acetabolo e a livello dell’articolazione

sacro-iliaca destra porteranno a breve a già presente radiologicamente un’artrosi

post-traumatica a livello dell’anca destra con conseguente ablazione del

materiale di osteosintesi e posa di una protesi totale dell’anca destra, la

quale migliorerà sicuramente in modo significativo il quadro clinico algico, ma

non porterà alcun miglioramento sul quadro sociale attualmente supportato dal

paziente. In effetti ritengo assolutamente impossibile che il paziente possa

riprendere la propria attività di muratore. Ragione per la quale si richiede

una rendita AI di almeno il 50% in tutti gli ambiti per le professioni medio

leggere, in particolare professioni che non necessitano l’uso di stazione eretta

prolungata con possibilità di sedersi in modo regolare con deambulazione

limitata senza salire sulle scale o scale a pioli. L’utilizzo degli arti

superiori è senza limiti al momento, tenendo conto che sarà sicuramente

impossibile la manipolazione di attrezzi particolarmente pesanti.”

(doc. 169, p. 2)

In data 24 marzo 2014 ha

avuto luogo una visita di controllo a cura della dott.ssa __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica.

Considerandi

Dal relativo referto

risulta che il medico di circondario ha refertato “… un iniziale segno di

impingement dell’anca sinistra, un impingement all’anca destra ed una leggera

limitazione funzionale e dolorosa della stessa.”.

Ella ha quindi affermato

che, all’esame clinico, i movimenti dell’anca destra e sinistra erano sovrapponibili

a quelli riscontrati in occasione della visita medica di chiusura, con un

aumento soltanto soggettivo del dolore (cfr. doc. 178, p. 4).

Su indicazione del medico

fiduciario dell’__________, nel mese di giugno 2014, RI 1 è stato visitato dal

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale

ha disposto l’esecuzione di una TAC lombosacrale e di una scintigrafia ossea

con tecnica trifasica e SPET-CT.

Con rapporto del 14

novembre 2014, il sanitario appena citato ha riferito che gli accertamenti

eseguiti nel frattempo non avevano “… evidenziato degli accumuli patologici a

livello delle articolazioni sacro-iliacali bilateralmente.”.

Egli ha inoltre sostenuto

che l’assicurato un giorno potrebbe sviluppare un’artrosi all’anca destra,

tuttavia, considerato che la SPET-CT non ha mostrato alcun problema di

pseudoartrosi, per il momento non entra in linea di conto un approccio

chirurgico, ciò che del resto nemmeno l’insorgente auspica (cfr. doc. 193).

Interpellata dall’amministrazione,

la dott.ssa __________ ha negato che sia intervenuto un peggioramento dello

stato di salute infortunistico rispetto alla situazione esistente al momento

della visita di chiusura del febbraio 2011, suscettibile di giustificare un

aumento del tasso d’invalidità e/o dell’IMI (cfr. doc. 194).

La dott.ssa __________ si

è pronunciata sul caso di specie ancora nel corso della procedura di

opposizione, allorquando le sono state sottoposte le obiezioni sollevate nel

frattempo dall’assicurato (cfr. doc. 204).

Con apprezzamento del 20

aprile 2015, il medico di circondario ha ricordato di aver inviato l’assicurato

dal dott. __________ dopo la visita di controllo del 24 marzo 2014, e ciò per

raccogliere una seconda opinione e, d’altra parte, che l’esame scintigrafico da

lui ordinato non aveva mostrato alcun significato patologico a carico delle

strutture osteo-articolari del bacino, tanto che lo specialista interpellato

aveva escluso il ricorso a un trattamento di tipo chirurgico. Secondo la dott.ssa

__________, il rapporto del dott. __________ conferma quindi “… che non siamo

in presenza di un netto peggioramento per quanto riguarda la visita medica di

chiusura del 24.02.2011 e viene quindi confermata la vostra presa di posizione

del 02.02.2015 dove precisate che non essendo subentrato un netto peggioramento

non è indicata la rivalutazione dell’esigibilità e dell’IMI.” (doc. 205).

2.11

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.12

Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il

proprio giudizio sulla valutazione della dott.ssa __________, specialista

proprio nella materia che qui interessa, secondo la quale, rispetto al momento

in cui erano state originariamente stabilite la rendita d’invalidità e l’IMI,

non è subentrato alcun rilevante peggioramento nelle condizioni di salute

infortunistiche del ricorrente.

Al riguardo, il TCA

osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto preteso dal dott. __________

(cfr. doc. 169) e sostenuto dal patrocinatore dell’insorgente (cfr. doc. I, p.

7: “Artrosi che a mente del sottoscritto patrocinatore è già parzialmente

intervenuta, …”), gli approfonditi esami radiologici disposti nel frattempo, in

particolare l’esame SPET-CT dell’11 luglio 2014 (cfr. doc. 186), non hanno mostrato

la presenza di alterazioni degenerative a livello delle articolazioni del

bacino, tanto è vero che il chirurgo ortopedico dott. __________ ha per il

momento sconsigliato di procedere chirurgicamente (cfr. doc. 193: “Per cui al

momento nessun trattamento di tipo chirurgico e sarà l’evoluzione a determinare

gli ulteriori sviluppi e procedere.”).

D’altro canto, il fatto

che lo stato di salute di RI 1 è destinato probabilmente a peggiorare in

futuro, a causa dello sviluppo d’artrosi, è ammesso da tutti gli specialisti

intervenuti. Già in occasione della visita circondariale di chiusura, il dott. __________

aveva in effetti dichiarato che “considerando il tipo di lesione a livello dell’acetabolo

e a livello dell’articolazione sacro-iliaca a destra è da aspettarsi a lungo

termine la formazione di un’artrosi post-traumatica alle medesime

articolazioni.” (doc. 102, p. 5 – il corsivo è del redattore). Ciò non toglie

che, al momento attuale, l’aggravamento non si è ancora concretizzato, come lo

dimostra la circostanza che le indagini radiologiche eseguite hanno escluso

l’insorgenza di fenomeni degenerativi. Così come pertinentemente osservato in

sede di decisione su opposizione, se un giorno dovesse effettivamente

verificarsi un peggioramento oggettivamente refertabile, l’assicuratore

convenuto è pronto a riesaminare la situazione (doc. 211, p. 4).

Ora, posto che le

condizioni di salute oggettive non hanno subito rilevanti modifiche rispetto a

quanto constatato al momento in cui sono state fissate la rendita d’invalidità

e l’IMI, occorre concludere che anche l’esigibilità lavorativa e l’entità della

menomazione all’integrità sono rimaste immutate, di modo che non si giustifica l’aumento

delle prestazioni auspicato dal ricorrente.

A proposito dell’IMI, va

segnalato che il dott. __________ aveva valutato la menomazione all’integrità già

tenendo conto del prevedibile peggioramento (cfr. doc. 101: “Considerando

la frattura intrarticolare dell’acetabolo destro è a lungo termine da prevedere

la formazione di una coxartrosi post-traumatica precoce di media con in futuro

aumento della sintomatologia algica e del disturbo funzionale e probabilmente

richiedente la posa di una protesi. Un’artrosi coxo-femorale di moderata entità

corrisponde a un tasso del 20%.”). Pertanto, in ossequio all’art. 36 cpv. 4

OAINF, una revisione dell’IMI sarebbe di principio esclusa.

Questa Corte non ignora infine

che, secondo il dott. __________, l’assicurato presenterebbe una limitata

capacità lavorativa anche in attività sostitutive adeguate (cfr. doc. 169).

Tuttavia, non essendo stato dimostrato l’intervento di un peggioramento dello

stato di salute infortunistico, quanto da lui sostenuto non è altro che una

diversa valutazione della stessa fattispecie che, come tale, non è suscettibile

di fondare una revisione della rendita d’invalidità ex art. 17 cpv. 1 LPGA.

In esito a tutto quanto

precede, deve quindi essere confermata la decisione su opposizione impugnata, mediante

la quale l’amministrazione ha negato la revisione della rendita e dell’IMI in

vigore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti