35.2015.56
Secondo dito piede sx urtato contro angolo di un muro. Rinvio atti a assicuratore affinché stabilisca se nell'evento l'assicurata ha riportato una lussazione del dito e determini di nuovo diritto a pr
17 settembre 2015Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.56
mm
Lugano
17 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 maggio 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Nel corso del mese di
febbraio 2014, l’__________ ha informato la CO 1 che la propria dipendente RI 1,
in data 19 febbraio 2014, aveva urtato il piede sinistro contro l’angolo di un
muro lamentando in tal modo una lussazione del secondo dito (cfr. doc. 1).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 5 gennaio 2015, ha
informato l’assicurata che non avrebbe assunto i costi dell’intervento chirurgico
del 10 settembre 2014 né indennizzato la relativa inacapacità lavorativa, in
quanto i disturbi in oggetto non costituivano una conseguenza naturale
dell’evento traumatico occorso il 19 febbraio 2014 (cfr. doc. 17.1).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 19), in data 5 maggio 2015,
la CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.
doc. 27).
1.3. Con tempestivo ricorso del 27
maggio 2015, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Come già spiegato nella lettera di opposizione del 21 gennaio
2015, l’infortunio non era solo una contusione del dito 2 del piede sinistro ma
una lussazione che a causa dei dolori ho riposizionato. Da quel giorno il dito
del piede è rimasto sempre gonfio, dolente, immobile e deformato. Prima
dell’incidente non ho mai avuto problemi al piede come si potrebbe vedere anche
della parte controlaterale.
Anche il medico trattante Dott. __________ è dell’avviso che la
causa del problema sia stata l’infortunio del 19 febbraio 2014, purtroppo non è
mai stato interpellato né informato sulla decisione dell’assicurazione CO 1.
Al momento della mia opposizione del 21 gennaio 2015 ho già avvisato
il Dott. __________ della decisione dell’assicurazione CO 1. Siccome il Dott. __________
non è mai stato interpellato, era comunque dell’avviso che la mia lettera di
opposizione era sufficiente per prendere a carico i costi dell’infortunio.
Poiché questo non è il caso, ha ancora formulato il suo punto di vista nella
lettera del 12 maggio 2015.” (cfr. doc. I)
1.4. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha domandato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
Fatti
1.5. Nel corso del mese di luglio
2015, la ricorrente ha formulato alcune osservazioni sul contenuto della
risposta di causa e ha chiesto che il termine per le nuove prove venisse
prorogato (cfr. doc. VII + allegato), ciò che il TCA ha fatto (cfr. doc. VIII).
In data 20 agosto 2015, a
questa Corte è quindi pervenuta ulteriore documentazione medica (cfr. doc. IX +
allegati).
L’amministrazione ha preso
posizione al riguardo in data 26 agosto 2015 (cfr. doc. XI).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999).
Nel merito
2.2
L’oggetto della
lite è circoscritto alla questione di sapere se la era legittimata a negare la
propria responsabilità per i disturbi al piede sinistro che sono stati oggetto
dell’intervento operatorio del 10 settembre 2014, oppure no.
2.3
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.4
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF
111.
V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5
Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405.
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha
negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi al piede
sinistro che hanno reso necessario l’operazione del 10 settembre 2014,
fondandosi sul parere enunciato in proposito dal suo medico consulente (cfr.
doc. 17).
In effetti, con rapporto
del 17 dicembre 2014, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,
dopo aver esaminato la documentazione clinica e radiologica a sua disposizione,
ha sostenuto che, in data 19 febbraio 2014, RI 1 ha riportato una contusione
del secondo dito del piede sinistro, sede in cui gli esami radiologici hanno
evidenziato delle alterazioni degenerative a livello dell’articolazione IPP,
escludendo invece l’insorgenza di una lussazione, visto che il certificato
medico iniziale riferiva di una semplice contusione. Egli ha quindi concluso
che l’intervento del 10 settembre 2014 non si trova in nesso causale naturale
con l’infortunio del 19 febbraio 2014 (cfr. doc. 16).
Unitamente al ricorso,
l’assicurata ha prodotto una certificazione del dott. __________, Primario di chirurgia
ortopedica e
traumatologia presso
l’Ospedale di __________, il cui tenore è in particolare il seguente:
" (…).
La patiente décrit clairement lors de sa
consultation du 19.02.2014 un épisode traumatique au niveau de son deuxième
rayon G avec sensation de luxation au niveau de l’articulation
interphalangienne proximale, que la patiente elle-même a essayé de réaligner.
Les premiers clichés radiologiques effectués aux urgences sur les seules deux
incidences, mettaient en évidence une congruence articulaire. L’évolution a été
par la suite défavorable avec la persistance d’une gêne au déroulement du pas
qui n’était absolument pas présente avant l’accident du 19.02.2014. Un nouveau
cliché radiologique effectué le 23.04.2014 mettait en évidence cette fois
clairement une subluxation interphalangienne proximale au niveau du 2ème rayon
du pied G, raison pour laquelle j’avais expliqué à la patiente qu’il s’agissait
d’une séquelle post-traumatique et qu’une tentative de réduction à 2 mois de
l’accident ne pourrait pas donner un bon résultat, et que la seule alternative
selon l’évolution serait d’effectuer une arthrodèse IPP. (…).
Sur la base de l’anamnèse, de l’examen clinique
et surtout de l’imagerie radiologique, il s’agit clairement de séquelles
post-traumatiques liées à l’événement du 19.02.2014.
À signaler surtout qu’avant cet événement
traumatique, la patiente ne présentait aucune gêne au niveau de son pied G et
que le bilan radiologique effectué le 19.02.14 ne mettait en évidence aucun
trouble dégénératif en regard de l’articulation IPP du 2ème orteil.”
(doc.
29)
L’amministrazione ha
sottoposto il referto del dott. __________ al dott. __________, il quale ha
rilevato che le considerazioni espresse dal medico curante specialista non sono
suscettibili di modificare la sua valutazione della fattispecie, sottolineando
in particolare che non sarebbe stata dimostrata l’esistenza della pretesa
lussazione IPP (cfr. doc. 30).
In corso di causa,
l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica.
Con scritto del 17 agosto
2015, il dott. __________, sanitario che il 19 febbraio 2014 visitò
l’assicurata presso il PS dell’Ospedale di __________, ha dichiarato che, in
quell’occasione, ella gli aveva raccontato di aver lussato il dito del piede a
livello dell’articolazione interfalangeale distale e di aver ridotto la
lussazione poco prima della consultazione. Egli ha inoltre precisato che gli
esami radiologici non avevano mostrato una lussazione, ragione per la quale
aveva diagnosticato una contusione del dito (cfr. doc. B 1).
Con dichiarazione datata
16.
agosto 2015, il dott. __________, Capoclinica aggiunto di anestesia presso
l’Ospedale di __________, anch’egli presente in sala operatoria quel 19
febbraio 2014, ha attestato di aver esaminato il piede sinistro dell’assicurata
e di aver osservato una deformazione dolorosa del secondo dito “faisant
suspecter une luxation”. Egli ha altresì ricordato che RI 1 aveva affermato
di aver lei stessa tentato di eseguire delle manovre di riduzione (cfr. doc. B
2).
Infine, agli atti figura
un messaggio di posta elettronica nel quale la dott.ssa __________, Capoclinica
di anestesia presso il __________ di __________, ha dichiarato di essere stata
testimone dell’infortunio occorso alla ricorrente il 19 febbraio 2014. Per
quanto qui d’interesse, ella ha affermato che “durante la preparazione della
sala la Sig.ra RI 1 ha urtato il secondo dito del piede sinistro, che ha
riportato una deformità e successivamente un gonfiore evidenti. La Sig.ra RI 1,
essendo l’unica infermiera anestesista presente in sala operatoria durante l’urgenza
ostetricale, non ha abbandonato il luogo di lavoro ma ha provato a ridurre
manualmente la deformità al dito del piede e vi ha posizionato del ghiaccio,
rimandando il controllo in pronto soccorso alla fine dell’urgenza di cui ci
stavamo occupando.” (doc. B 3).
2.7
Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.8
Chiamato a pronunciarsi nella
concreta evenienza, questo Tribunale osserva che il medico fiduciario
dell’assicuratore ha negato l’esistenza di un legame causale naturale tra il
danno alla salute e l’evento traumatico del febbraio 2014, principalmente per
il motivo che, a suo dire, non sarebbe stato dimostrato l’intervento di una
lussazione a livello del secondo dito del piede sinistro. Al riguardo, egli ha
fatto riferimento al certificato medico iniziale del dott. __________, in cui
figura la diagnosi di contusione, e alle radiografie eseguite all’epoca
che mostrano unicamente delle alterazioni degenerative, senza lesioni
traumatiche (cfr. doc. 16 e 30).
Al riguardo, il TCA rileva
che dalla documentazione prodotta in corso di causa dall’assicurata, emergono
elementi tali da generare dei dubbi circa la correttezza della tesi difesa dal
dott. __________. In effetti, tanto il dott. __________ (doc. B 1) quanto il
dott. __________ (doc. B 2) hanno dichiarato di ricordare che RI 1 aveva loro
raccontato di aver lei stessa compiuto delle manipolazioni al fine di ridurre
una deformazione interessante il secondo dito del piede sinistro. Da parte sua,
la dott.ssa __________, la quale aveva aperto la sala operatoria in urgenza assieme
all’insorgente, ha anzi attestato di aver personalmente osservato quest’ultima “ridurre
manualmente la deformità al dito del piede” (cfr. doc. B 3).
Quindi, se è vero che nel
rapporto relativo alla prima consultazione si fa stato di una semplice
contusione del secondo dito, senza alcun accenno anamnestico all’insorgenza di
una lussazione (cfr. doc. 10), è altrettanto vero che, alla luce di quanto
precede, non possa essere escluso che quanto sostenuto dall’assicurata
corrisponda a quanto effettivamente accaduto (lussazione interfalangeale
distale a livello del secondo dito provocata dall’urto del piede sinistro
contro l’angolo di un muro e auto-riposizione di quest’ultima).
Questa Corte non è quindi
in grado di derimere, con la necessaria tranquillità, la presente vertenza
sulla base della sola documentazione agli atti, ragione per la quale s’impone
un approfondimento peritale.
2.9
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung
der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für
die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen
Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die
differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle
und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im
Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF
8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata
esclusivamente sul parere del proprio consulente medico (“notre
médecin-conseil”; per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16
gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni esposte al considerando 2.8., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
L’assicuratore
resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre una
perizia esterna (cfr. art. 44 LPGA) volta a chiarire la natura del danno alla
salute riguardante il secondo dito del piede sinistro dell’assicurata e, sulla
base delle relative risultanze, definire nuovamente il diritto a prestazioni a
dipendenza dell’evento infortunistico del 19 febbraio 2014.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti