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Decisione

35.2015.56

Secondo dito piede sx urtato contro angolo di un muro. Rinvio atti a assicuratore affinché stabilisca se nell'evento l'assicurata ha riportato una lussazione del dito e determini di nuovo diritto a pr

17 settembre 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Nel corso del mese di luglio

2015, la ricorrente ha formulato alcune osservazioni sul contenuto della

risposta di causa e ha chiesto che il termine per le nuove prove venisse

prorogato (cfr. doc. VII + allegato), ciò che il TCA ha fatto (cfr. doc. VIII).

In data 20 agosto 2015, a

questa Corte è quindi pervenuta ulteriore documentazione medica (cfr. doc. IX +

allegati).

L’amministrazione ha preso

posizione al riguardo in data 26 agosto 2015 (cfr. doc. XI).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999).

Nel merito

2.2

L’oggetto della

lite è circoscritto alla questione di sapere se la era legittimata a negare la

propria responsabilità per i disturbi al piede sinistro che sono stati oggetto

dell’intervento operatorio del 10 settembre 2014, oppure no.

2.3

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento

se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di

salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.4

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF

111.

V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale.

Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in

due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha

negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi al piede

sinistro che hanno reso necessario l’operazione del 10 settembre 2014,

fondandosi sul parere enunciato in proposito dal suo medico consulente (cfr.

doc. 17).

In effetti, con rapporto

del 17 dicembre 2014, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,

dopo aver esaminato la documentazione clinica e radiologica a sua disposizione,

ha sostenuto che, in data 19 febbraio 2014, RI 1 ha riportato una contusione

del secondo dito del piede sinistro, sede in cui gli esami radiologici hanno

evidenziato delle alterazioni degenerative a livello dell’articolazione IPP,

escludendo invece l’insorgenza di una lussazione, visto che il certificato

medico iniziale riferiva di una semplice contusione. Egli ha quindi concluso

che l’intervento del 10 settembre 2014 non si trova in nesso causale naturale

con l’infortunio del 19 febbraio 2014 (cfr. doc. 16).

Unitamente al ricorso,

l’assicurata ha prodotto una certificazione del dott. __________, Primario di chirurgia

ortopedica e

traumatologia presso

l’Ospedale di __________, il cui tenore è in particolare il seguente:

" (…).

La patiente décrit clairement lors de sa

consultation du 19.02.2014 un épisode traumatique au niveau de son deuxième

rayon G avec sensation de luxation au niveau de l’articulation

interphalangienne proximale, que la patiente elle-même a essayé de réaligner.

Les premiers clichés radiologiques effectués aux urgences sur les seules deux

incidences, mettaient en évidence une congruence articulaire. L’évolution a été

par la suite défavorable avec la persistance d’une gêne au déroulement du pas

qui n’était absolument pas présente avant l’accident du 19.02.2014. Un nouveau

cliché radiologique effectué le 23.04.2014 mettait en évidence cette fois

clairement une subluxation interphalangienne proximale au niveau du 2ème rayon

du pied G, raison pour laquelle j’avais expliqué à la patiente qu’il s’agissait

d’une séquelle post-traumatique et qu’une tentative de réduction à 2 mois de

l’accident ne pourrait pas donner un bon résultat, et que la seule alternative

selon l’évolution serait d’effectuer une arthrodèse IPP. (…).

Sur la base de l’anamnèse, de l’examen clinique

et surtout de l’imagerie radiologique, il s’agit clairement de séquelles

post-traumatiques liées à l’événement du 19.02.2014.

À signaler surtout qu’avant cet événement

traumatique, la patiente ne présentait aucune gêne au niveau de son pied G et

que le bilan radiologique effectué le 19.02.14 ne mettait en évidence aucun

trouble dégénératif en regard de l’articulation IPP du 2ème orteil.”

(doc.

29)

L’amministrazione ha

sottoposto il referto del dott. __________ al dott. __________, il quale ha

rilevato che le considerazioni espresse dal medico curante specialista non sono

suscettibili di modificare la sua valutazione della fattispecie, sottolineando

in particolare che non sarebbe stata dimostrata l’esistenza della pretesa

lussazione IPP (cfr. doc. 30).

In corso di causa,

l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica.

Con scritto del 17 agosto

2015, il dott. __________, sanitario che il 19 febbraio 2014 visitò

l’assicurata presso il PS dell’Ospedale di __________, ha dichiarato che, in

quell’occasione, ella gli aveva raccontato di aver lussato il dito del piede a

livello dell’articolazione interfalangeale distale e di aver ridotto la

lussazione poco prima della consultazione. Egli ha inoltre precisato che gli

esami radiologici non avevano mostrato una lussazione, ragione per la quale

aveva diagnosticato una contusione del dito (cfr. doc. B 1).

Con dichiarazione datata

16.

agosto 2015, il dott. __________, Capoclinica aggiunto di anestesia presso

l’Ospedale di __________, anch’egli presente in sala operatoria quel 19

febbraio 2014, ha attestato di aver esaminato il piede sinistro dell’assicurata

e di aver osservato una deformazione dolorosa del secondo dito “faisant

suspecter une luxation”. Egli ha altresì ricordato che RI 1 aveva affermato

di aver lei stessa tentato di eseguire delle manovre di riduzione (cfr. doc. B

2).

Infine, agli atti figura

un messaggio di posta elettronica nel quale la dott.ssa __________, Capoclinica

di anestesia presso il __________ di __________, ha dichiarato di essere stata

testimone dell’infortunio occorso alla ricorrente il 19 febbraio 2014. Per

quanto qui d’interesse, ella ha affermato che “durante la preparazione della

sala la Sig.ra RI 1 ha urtato il secondo dito del piede sinistro, che ha

riportato una deformità e successivamente un gonfiore evidenti. La Sig.ra RI 1,

essendo l’unica infermiera anestesista presente in sala operatoria durante l’urgenza

ostetricale, non ha abbandonato il luogo di lavoro ma ha provato a ridurre

manualmente la deformità al dito del piede e vi ha posizionato del ghiaccio,

rimandando il controllo in pronto soccorso alla fine dell’urgenza di cui ci

stavamo occupando.” (doc. B 3).

2.7

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.8

Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questo Tribunale osserva che il medico fiduciario

dell’assicuratore ha negato l’esistenza di un legame causale naturale tra il

danno alla salute e l’evento traumatico del febbraio 2014, principalmente per

il motivo che, a suo dire, non sarebbe stato dimostrato l’intervento di una

lussazione a livello del secondo dito del piede sinistro. Al riguardo, egli ha

fatto riferimento al certificato medico iniziale del dott. __________, in cui

figura la diagnosi di contusione, e alle radiografie eseguite all’epoca

che mostrano unicamente delle alterazioni degenerative, senza lesioni

traumatiche (cfr. doc. 16 e 30).

Al riguardo, il TCA rileva

che dalla documentazione prodotta in corso di causa dall’assicurata, emergono

elementi tali da generare dei dubbi circa la correttezza della tesi difesa dal

dott. __________. In effetti, tanto il dott. __________ (doc. B 1) quanto il

dott. __________ (doc. B 2) hanno dichiarato di ricordare che RI 1 aveva loro

raccontato di aver lei stessa compiuto delle manipolazioni al fine di ridurre

una deformazione interessante il secondo dito del piede sinistro. Da parte sua,

la dott.ssa __________, la quale aveva aperto la sala operatoria in urgenza assieme

all’insorgente, ha anzi attestato di aver personalmente osservato quest’ultima “ridurre

manualmente la deformità al dito del piede” (cfr. doc. B 3).

Quindi, se è vero che nel

rapporto relativo alla prima consultazione si fa stato di una semplice

contusione del secondo dito, senza alcun accenno anamnestico all’insorgenza di

una lussazione (cfr. doc. 10), è altrettanto vero che, alla luce di quanto

precede, non possa essere escluso che quanto sostenuto dall’assicurata

corrisponda a quanto effettivamente accaduto (lussazione interfalangeale

distale a livello del secondo dito provocata dall’urto del piede sinistro

contro l’angolo di un muro e auto-riposizione di quest’ultima).

Questa Corte non è quindi

in grado di derimere, con la necessaria tranquillità, la presente vertenza

sulla base della sola documentazione agli atti, ragione per la quale s’impone

un approfondimento peritale.

2.9

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung

der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für

die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen

Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die

differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle

und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im

Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata

esclusivamente sul parere del proprio consulente medico (“notre

médecin-conseil”; per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16

gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni esposte al considerando 2.8., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

L’assicuratore

resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre una

perizia esterna (cfr. art. 44 LPGA) volta a chiarire la natura del danno alla

salute riguardante il secondo dito del piede sinistro dell’assicurata e, sulla

base delle relative risultanze, definire nuovamente il diritto a prestazioni a

dipendenza dell’evento infortunistico del 19 febbraio 2014.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti