Lexipedia

Decisione

35.2015.57

Caduta sugli sci con contusione pollice sx. Rinvio atti all'amministrazione per approfondire questione di sapere se i disturbi (sinovite) sono stati causati dalla cura medica resa necessaria dall'info

30 luglio 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In corso di causa,

l’insorgente ha precisato alcuni punti della risposta di causa e ha prodotto ulteriore

documentazione, in parte già presente agli atti (doc. V + allegati).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per

la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

2.

della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Oggetto della lite é la

questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto

il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 18 maggio 2014, oppure no.

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Il capoverso 3 della

disposizione appena citata recita che l’assicurazione effettua inoltre le

prestazioni per lesioni causate all’infortunato durante la cura medica (art.

10).

2.4

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale.

Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in

due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione

impugnata risulta che l’assicuratore resistente ha negato il diritto alle

prestazioni a far tempo dal 18 maggio 2014, per il motivo che “… il dr.

med. __________ ha avuto modo di certificare che al 4 aprile 2014 l’assicurato

non presentava alcuna instabilità sul pollice, per cui si é limitato a disporre

un trattamento conservativo per 10 giorni. È solo in seguito ad una

manipolazione in occasione di una seduta di fisioterapia che l’assicurato

presenta una recrudescenza dei sintomi con infiammazione articolare. (…). Si

deve decidere quindi, alla luce di quanto sopra, che lo status quo sine

dell’assicurato é stato raggiunto al più tardi il 18 maggio 2014.” (doc. A1, p. 7 s.).

Questa Corte osserva che,

in data 26 marzo 2014, il medico curante ha prescritto a RI 1 un ciclo di sei

sedute di fisioterapia, a scopo analgesico e di recupero della funzione

articolare (cfr. doc. A 2; si veda pure il doc. 12 in cui il dott. __________, chiamato a precisare le cure istituite, ha indicato “stecca, AINS, fisioterapia”

- il corsivo é del redattore).

A margine del consulto del

1° aprile 2014, il dott. __________, Capo servizio di chirurgia della mano

presso l’Ospedale regionale di __________, ha refertato l’assenza d’instabilità

a livello del dito infortunato e ha consigliato di proseguire con il

trattamento conservativo, mantenendo la stecca per ulteriori 10 giorni (cfr.

doc. 8).

Il 9 aprile 2014, il

ricorrente si é sottoposto a una seduta di fisioterapia con manipolazione e

ultrasuoni in acqua, successivamente alla quale egli ha denuciato un

peggioramento sintomatico con gonfiore e una limitata mobilità del pollice

della mano sinistra (cfr. doc. 11 e doc. I, p. 2).

In data 2 giugno 2014,

l’assicurato ha quindi consultato il reumatologo dott. __________, il quale ha

diagnosticato una probabile sinovite post-traumatica dell’articolazione

metacarpo-falangea del pollice sinistro, precisando che “dopo un primo

miglioramento sintomatico circa 3 settimane dopo si é sottoposto a fisioterapia

con manipolazione e ultrasuoni in acqua e ha avuto un netto peggioramento

sintomatico. Porta un tutore e attualmente migliora molto lentamente ma

persiste un’inabilità lavorativa.” (doc. 14; si veda pure il doc. 25 in cui lo stesso specialista ha attestato che, a suo avviso, “… la problematica del paziente é

dovuta esclusivamente all’incidente del 19.03 e alla conseguente manipolazione

eseguita 3 settimane dopo.”).

Interpellato

dall’amministrazione, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,

ha dichiarato che, vista l’assenza d’instabilità e di sinovite in occasione

della prima visita presso il dott. __________, la patologia diagnosticata dal

dott. __________ non può essere ritenuta conseguenza dell’infortunio del marzo

2014, ragione per la quale egli ha sostenuto che lo status quo sine

sarebbe stato raggiunto, al più tardi, il 18 maggio 2014 (cfr. doc. 20; si veda

pure il doc. 32, in cui il dott. __________ ha ribadito che, a suo avviso, il

nesso causale naturale con l’evento traumatico assicurato si era estinto a

partire dal 18 maggio 2014).

Con rapporto datato 25

agosto 2014, il dott. __________, spec. FMH in reumatologia interpellato

dall’assicuratore d’indennità giornaliera di malattia, ha attestato che l’incapacità

lavorativa certificata dal medico curante di RI 1 era credibile e riconducibile

esclusivamente a conseguenze infortunistiche (cfr. doc. 29, p. 3).

2.7

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non può senz’altro confermare la decisione dell’amministrazione

di dichiarare estinto il nesso di causalità naturale con l’evento

infortunistico del 19 marzo 2014, a contare dal 18 maggio 2014.

In effetti, con

riferimento a quanto sostenuto dal dott. __________ (parere che sta alla base

della decisione impugnata), se é vero che, a margine della consultazione del 1°

aprile 2014, il chirurgo della mano dott. __________ non aveva refertato la

presenza di sinovite a livello dell’articolazione metacarpo-falangea del

pollice sinistro, é altrettanto vero che, da parte sua, il dott. __________ ha

imputato la patologia da lui diagnosticata in occasione della visita del 2

giugno 2014 alle misure fisioterapiche a cui il ricorrente si era nel frattempo

sottoposto (cfr. i doc. 14 e 25).

Del resto, non può essere

ignorato che é stato l’assicurato stesso ad aver avvertito un netto

peggioramento della sintomatologia successivamente alla seduta di fisioterapia

del 9 aprile 2014.

Ora, qualora venisse accertato

che la sinovite é insorta a causa della terapia prescritta dal medico curante

dell’assicurato per la cura delle conseguenze dell’infortunio del marzo 2014,

la CO 1 sarebbe chiamata a risponderne in virtù dell’art. 6 cpv. 3 LAINF.

Avendo l’assicuratore

convenuto omesso di appurare un fatto rilevante dal profilo giuridico, il TCA

ritiene che siano dati i presupposti per annullare la decisione su opposizione

impugnata e per rinviargli l’incarto affinché abbia a ordinare un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto ad accertare quanto

precede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione é annullata.

§§ L’incarto

é retrocesso alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione circa il

diritto a prestazioni a decorrere dal 18 maggio 2014.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

vicecancelliere

Daniele Cattaneo Maurizio

Macchi