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Decisione

35.2015.58

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21 ottobre 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i due episodi di scompenso cardiaco si sono verificati nei mesi di gennaio e

febbraio 2009.”

(doc. I, p. 10 s.).

1.7. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.8. In data 14 luglio 2015,

l’assicurato si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni

ricorsuali (cfr. doc. V).

Considerandi

2.1

L’oggetto della lite è

circoscritto al diritto alla rendita d’invalidità a dipendenza dei postumi

dell’evento infortunistico del settembre 2008

2.2

Giusta l'art. 18 cpv. 1

LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1.

il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.3

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I

871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994.

U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di

qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari

circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993

U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Va

inoltre aggiunto che, secondo l'art. 28 cpv. 3 OAINF, se la capacità lavorativa

dell'assicurato era già ridotta in modo durevole prima dell'infortunio a causa

di un danno alla salute non assicurato, per calcolare il grado d'invalidità si

deve paragonare il salario che l'assicurato potrebbe realizzare tenuto conto

dell'incapacità lavorativa ridotta preesistente con il reddito che potrebbe

conseguire malgrado le conseguenze dell'infortunio e la menomazione preesistente

(sul tema, si veda P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

tesi Friborgo 1995, p. 130-132).

2.5

Secondo

la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un

danno alla salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso

necessita di cura medica e causa incapacità lavorativa. Per contro, si parla di

postumi tardivi quando un danno alla salute apparentemente guarito

produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato, delle modificazioni

organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato patologico differente

(cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35 consid. 1c e

riferimenti).

2.6

Nel caso concreto, con

sentenza 35.2012.5 del 4 ottobre 2012, cresciuta incontestata in giudicato, ha

rinviato gli atti all’amministrazione affinché, in primo luogo, eseguisse

ulteriori accertamenti – concretamente, l’audizione del sanitario

del Servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________ che aveva

attestato una piena capacità lavorativa dall’8 dicembre 2008 e dell’ex datore

di lavoro dell’assicurato – volti a stabilire se i disturbi alla spalla

sinistra annunciati nel corso del mese di agosto 2009 costituivano una ricaduta

ai sensi dell’art. 11 OAINF dell’evento traumatico del 26 settembre 2008.

A questo

proposito, va ricordato che, in occasione dell’udienza del 12 settembre 2012, RI

1.

aveva segnatamente dichiarato di aver “… effettuato regolari visite

mediche presso l’Ospedale __________ di __________. Sottolinea di venire

visitato regolarmente da dei medici diversi e di non essere mai stato visitato

da un ortopedico, ma soltanto da medici assistenti. L’ultima che l’ha visitato

era una dottoressa, la quale gli disse: “lei per noi è a posto, basta”.” e,

d’altra parte, che, già al momento della ripresa del lavoro, “… non riusciva ad

alzare pienamente il braccio sopra la spalla. Interpellato su questo specifico

aspetto, l’assicurato conferma, precisando che non si trattava di lavori

pesanti e di averne parlato con il direttore (sig. __________), il quale gli

disse che stavano per arrivare le vacanze natalizie.” (doc. 157,

p. 10).

Dando

seguito a quanto stabilito dal TCA, in data 19 dicembre 2012, l’Istituto

assicuratore ha interpellato la ditta __________, a cui sono state poste le

seguenti domande:

" (…).

Per quanto concerne l’infortunio iniziale del

26.9

, il sig. RI 1 è stato dichiarato abile al 100% dal 8.12.2008 da un

assistente medico dell’Ospedale di __________, riprendendo regolarmente il suo

lavoro prima delle ferie invernali.

Vi preghiamo pertanto di indicarci se, durante il

periodo che il signor RI 1 è stato presente sul posto di lavoro:

- Aveva

manifestato delle difficoltà nell’utilizzo dell’arto superiore sinistro?

- E

se, per questa ragione, gli erano state assegnate eventualmente delle mansioni

più adeguate alle limitazioni, nell’attesa che arrivassero le vacanze di Natale?

(…).”

(doc. 162)

Questo il

tenore della risposta fornita dall’ex datore di lavoro dell’assicurato:

" (…).

Purtroppo non siamo in grado di stabilire a distanza

di tutti questi anni se il signor RI 1 abbia manifestato delle difficoltà

nell’utilizzo dell’arto superiore sinistro o se era stato assegnato ad

eventuali mansioni più adeguate.

Si presume comunque visto che l’infortunio era

terminato che abbia ripreso il lavoro normalmente.

(…).”

(doc. 163)

Per quanto

riguarda l’attestazione di una piena capacità lavorativa dall’8 dicembre 2012,

contenuta nel certificato d’infortunio LAINF (cfr. doc. 12), all’CO 1 è stata

trasmessa copia della cartella relativa alla consultazione del 4 dicembre 2008.

Da questo documento risulta che la dott.ssa __________, medico assistente di

chirurgia, aveva refertato, all’esame clinico, una mobilizzazione del braccio

sinistro “senza deficit, solo un po’ di dolore ma null’altro.” e, a quello

radiologico, la formazione di un callo osseo. Il medico in questione non aveva prescritto

ulteriori cure ed aveva dichiarato RI 1 totalmente abile dall’8 dicembre

2008.

(cfr. doc. 175).

Chiamato a pronunciarsi in

merito all’esistenza di una ricaduta, il TCA osserva innanzitutto che se è vero

che la consultazione del 4 dicembre 2008 non è stata

eseguita da uno specialista in ortopedia, l’attestazione di una piena abilità

lavorativa a far tempo dall’8 dicembre 2008 è comunque il risultato di una visita

medica, nel corso della quale è stata valutata la funzionalità dell’arto

superiore sinistro (cfr. doc. 175).

D’altro canto, non può neppure

essere ignorato che, in data 2 marzo 2009, è lo stesso ricorrente ad aver

risposto positivamente alla domanda se la cura medica era nel frattempo terminata

(cfr. doc. 15) e che, in occasione dell’udienza del 12 settembre 2012, egli ha

confermato di aver effettivamente ripreso il lavoro alle dipendenze della ditta

__________, precisando al riguardo che “… non aveva male alla spalla e

di essere venuto a lavorare a __________, 2 settimane prima di Natale. Il

presidente del TCA chiede all’assicurato quanto tempo ha lavorato. Egli

risponde un paio di settimane, precisando che dopo il cantiere di __________ si

sono spostati a __________. Avevamo un lavoro da finire. Il capo-cantiere mi ha

fatto lavorare sotto la neve e mi sono preso una bronco-polmonite che mi ha

costretto ad essere ospedalizzato due volte. Mentre ero malato per la

bronco-polmonite mi ha ricominciato il male alla spalla. Ho annunciato questo

aspetto all’CO 1 e mi dissero che visto che ero in malattia dovevo rimanerci.”

(doc. 149, p. 2 s. – il corsivo è del redattore).

A proposito

dell’affermazione secondo la quale, già al momento della ripresa lavorativa,

l’insorgente era impedito a elevare il braccio sinistro sopra l’orizzontale e,

per tale motivo, gli erano state affidate delle mansioni adeguate nell’attesa

delle vacanze di Natale (cfr. doc. 149, p. 3), va rilevato che l’ex datore di lavoro,

appositamente interpellato dall’assicuratore resistente, non è stato in grado

di confermare la circostanza (cfr. doc. 163).

Quest’ultima appare del

resto poco plausibile se si considera che, così come già indicato in

precedenza, in data 4 dicembre 2008, la dott.ssa __________ aveva refertato una

mobilizzazione dell’arto superiore sinistro “senza deficit” (doc. 175 –

il corsivo è del redattore) e che la prima consultazione presso il medico

curante, in occasione della quale era stato oggettivato una “algia alla

digitopressione e ai movimenti attivi della spalla”, ha avuto luogo soltanto

nel mese di luglio 2009 (cfr. doc. 27).

In esito a tutto quanto

precede, il TCA ritiene dimostrato, con un sufficiente grado di

verosimiglianza, che RI 1 non necessitava più di cure mediche (l’ultima

prescrizione di fisioterapia è infatti datata 14 novembre 2008 [doc. 16] e, del

resto, in occasione della visita di controllo del 4 dicembre 2008,

all’assicurato non era stata prescritta alcuna ulteriore terapia [cfr. doc.

175]) e che aveva ritrovato una piena capacità lavorativa a dipendenza

dell’infortunio del 26 settembre 2008, a far tempo dal mese di dicembre 2008.

I disturbi alla spalla

sinistra annunciati all’amministrazione il 28 agosto 2009 (cfr. doc. 20) devono

pertanto essere trattati alla stregua di una ricaduta ex art. 11 OAINF

dell’evento traumatico assicurato.

2.7

Con la nota sentenza di

rinvio, questo Tribunale ha ordinato all’CO 1 di approfondire anche un secondo

aspetto, concretamente la questione di sapere se la patologia internistica

(cardiologica) - oggetto della degenza presso l’Ospedale __________ di __________

del febbraio 2009 e dei successivi accertamenti diagnostici presso l’Istituto __________

di __________ (cfr. allegati al doc. 56) -, avrebbe di per sé permesso la

prosecuzione dell’abituale professione di muratore, oppure no (cfr. doc. 157,

p. 11 ss.).

Il 4 febbraio 2015,

l’assicuratore convenuto si è quindi rivolto al Prof. dott. __________, spec.

FMH in medicina interna e cardiologia, autore del rapporto medico 28 ottobre

2009.

su incarico dell’Ufficio AI, al quale è stato chiesto di precisare “… se

la sola problematica internistica (cardiologia) avrebbe di per sé consentito

all’interessato di continuare a svolgere l’abituale professione di muratore.”

(doc. 178).

Questa la risposta che lo

specialista ha fornito in data 9 febbraio 2015:

" (…).

A questo scopo ho riletto la perizia che avevo stilato in data

28.10.2009

per l’Ufficio AI del Canton Ticino.

Al momento della visita l’assicurato presentava una insufficienza

della valvola mitralica di grado moderato con stato da due episodi di scompenso

cardiaco e una fibrillazione atriale con episodi di bradicardia.

Sulla base di questa descrizione ritengo che la sola patologia

cardiaca non permetteva già allora all’assicurato di continuare a svolgere

l’abituale professione di muratore.”

(doc. 179 – il corsivo è

del redattore)

Al riguardo, il TCA

osserva che la valutazione del Prof. __________ trova una sostanziale conferma

nelle certificazioni agli atti del medico curante dott.ssa __________, la

quale, terminati i relativi accertamenti, aveva formulato la diagnosi di

valvulopatia mitralica, di fibrillazione atriale cronica e di labile compenso

di circolo, attestando l’impossibilità per l’insorgente di riprendere a

svolgere la professione di muratore a causa di una “incapacità fisica per

cardiopatia” (cfr. suo referto 19 maggio 2009 allegato al doc. 56 – il

corsivo è del redattore).

Alla luce di

quanto precede, il TCA giudica dunque accertato che, già prima della ricaduta

dell’agosto 2009, RI 1 era divenuto totalmente inabile nella sua precedente

professione di muratore, a causa della problematica cardiologica (morbosa).

2.8

Viste le

conclusioni a cui è giunta questa Corte nei precedenti considerandi, occorre

ritenere che il peggioramento connesso alla nota ricaduta dell’infortunio,

annunciata nell’agosto 2009, non ha influito sulla capacità lavorativa residua

del ricorrente, e quindi sulla sua capacità di guadagno considerata già

soltanto sulla base dell’affezione morbosa (al riguardo, si vedano le STF

8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 6.3 e U 310/06 del 5 gennaio 2007).

In effetti, malgrado il

danno all’arto superiore sinistro, l’assicurato è stato giudicato in grado di esercitare,

a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività sostitutive adeguate

(cfr. doc. 79, p. 3 s.), così come già lo era antecedentemente alla ricaduta,

tenuto conto dell’affezione cardiologica.

Ora, posto

che l’esigibilità lavorativa non ha subito modifiche a seguito della

manifestazione del danno alla spalla sinistra, non vi è alcuna ragione per

dubitare che RI 1 era in grado di conseguire un reddito pari a quello che egli

avrebbe realizzato nel caso in cui non fosse insorta la lesione della cuffia

dei rotatori.

In simili condizioni,

risulta che l’insorgente, in ossequio all’art. 28 cpv. 3 OAINF, non ha diritto

a una rendita d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti