35.2015.58
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21 ottobre 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.58
mm
Lugano
21 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2015 di
RI 1
RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 maggio 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 settembre 2008, RI
1, dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità
di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1,
è caduto e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 2 ottobre 2008
dell’Ospedale __________ di __________, la frattura del terzo medio della
clavicola sinistra (doc. 5).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato ha ripreso il
lavoro l’8 dicembre 2008 (cfr. doc. 12). In data 2 marzo 2009, egli ha
dichiarato che la cura medica era nel frattempo terminata (doc. 15).
1.2. Nel corso del mese di agosto
2009, il datore di lavoro dell’assicurato ha annunciato una ricaduta
dell’evento del settembre 2008 (doc. 20), determinata da una recrudescenza dei
disturbi alla spalla sinistra (cfr. doc. 21 e 27).
In data 5 ottobre 2010,
l’amministrazione ha ammesso il proprio obbligo a prestazioni (cfr. doc. 55).
1.3. Con decisione formale del 26
ottobre 2011 - poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 137) -,
l’assicurato é stato posto al beneficio di un’indennità per menomazione
all’integrità del 10%, mentre gli è stato negato il diritto alla rendita di
invalidità in quanto “… il peggioramento connesso alla ricaduta dell’infortunio
non ha influito sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato e quindi
sulla sua capacità di guadagno considerata già soltanto sulla base delle
affezioni extrainfortunistiche. Di conseguenza, conformemente all’art. 28.3
OAINF, non sussiste il diritto ad una rendita d’invalidità.” (doc. 127).
1.4. Con pronunzia 35.2012.5 del 4
ottobre 2012, questa Corte ha annullato la decisione su opposizione impugnata nella
misura in cui all’assicurato era stato negato il diritto alla rendita di
invalidità e rinviato gli atti all’amministrazione per complemento istruttorio
e nuova decisione.
All’assicuratore era stato
ordinato d’interpellare, da una parte, “…, il sanitario che ha
attestato la piena capacità lavorativa a decorrere dall’8 dicembre 2008, per
accertare se ciò é stato fatto dopo aver sottoposto il ricorrente a una visita
ortopedica e, (…), l’ex datore di lavoro per stabilire se, durante i giorni in
cui é stato presente sul posto di lavoro, RI 1 aveva manifestato delle
difficoltà nell’utilizzo dell’arto superiore sinistro e se, per questa ragione,
gli erano state assegnate delle mansioni più adeguate alle limitazioni,
nell’attesa che arrivassero le vacanze di Natale” e, dall’altra, i dottori __________
e __________ per determinare se la problematica internistica (cardiologica)
avrebbe di per sé consentito all’insorgente di continuare a svolgere l’abituale
professione di muratore (cfr. doc. 157).
1.5. Esperiti gli
accertamenti del caso, con decisione formale del 24 marzo 2015, l’CO 1 ha di
nuovo negato il diritto alla rendita d’invalidità siccome “… per la sola
affezione cardiologica dovuta a malattia pre-esistente la ricaduta, l’attività
di muratore non era più esigibile, mentre lo era una leggera sul mercato
equilibrato del lavoro al 100%. Tenendo conto sia dell’affezione pre-esistente
sia dei postumi infortunistici alla spalla, un’attività idonea era ancora
esigibile in maniera completa, pertanto i postumi infortunistici non hanno
ulteriormente influito sulla capacità lavorativa e al guadagno residua.” (doc.
181, p. 2).
A seguito
dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 183),
in data 8 maggio 2015, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 185).
1.6. Con tempestivo
ricorso del 9 giugno 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha
chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli una
rendita d’invalidità del 25% almeno a far tempo dal mese di gennaio 2009,
argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
L’artro-RMN del 7 giugno 2010 attesta, senza ombra di dubbio, che
le affezioni originarie causate dall’infortunio assicurato del 26 settembre
2008 sono state riconosciute dalla CO 1 tardivamente. Ribadiamo nuovamente che
non è assolutamente corretto, pertanto, parlare di ricaduta.
Alla luce di quanto sopra, l’8 dicembre 2008 lo stato di salute
dell’attore non poteva in nessun modo considerarsi stabilizzato. È quanto mai
evidente che le cure cui il signor RI 1 avrebbe avuto diritto in seguito
all’evento assicurato sono state concesse soltanto due anni dopo.
Ne discende che l’attore è divenuto inidoneo per l’attività di
muratore proprio in conseguenza dell’infortunio del 26 settembre 2008, e non a
seguito delle problematiche internistiche extrainforttunistiche che, lo
ricordiamo, si sono manifestate solo in un secondo momento successivo
all’evento assicurato.
Gli accertamenti svolti dalla CO 1 in relazione alla sentenza del
TCA nr. 35.2012.5 del 4 ottobre 2012, non hanno dimostrato e avvalorato la tesi
secondo cui l’attività di muratore svolta dall’assicurato era da considerarsi
non più esigibile in relazione alle presunte cause morbose
extrainfortunistiche.
Pertanto, le condizioni previste dall’art. 28 cpv. 3 OAINF non
sono assolutamente applicabili al caso in esame, in quanto, lo ribadiamo
nuovamente, l’incapacità al guadagno del signor RI 1 è da mettersi
principalmente e originariamente in relazione con l’infortunio del 26 settembre
2008.
Infatti, non è assolutamente possibile ritenere la capacità
lavorativa del signor RI 1 già ridotta a causa delle problematiche di natura
cardiaca, in quanto, senza ombra di dubbio, queste si sono manifestate
successivamente all’evento infortunistico del 26 settembre 2008. Ricordiamo che
Fatti
i due episodi di scompenso cardiaco si sono verificati nei mesi di gennaio e
febbraio 2009.”
(doc. I, p. 10 s.).
1.7. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.8. In data 14 luglio 2015,
l’assicurato si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni
ricorsuali (cfr. doc. V).
Considerandi
2.1
L’oggetto della lite è
circoscritto al diritto alla rendita d’invalidità a dipendenza dei postumi
dell’evento infortunistico del settembre 2008
2.2
Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994.
U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).
Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993
U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4
Va
inoltre aggiunto che, secondo l'art. 28 cpv. 3 OAINF, se la capacità lavorativa
dell'assicurato era già ridotta in modo durevole prima dell'infortunio a causa
di un danno alla salute non assicurato, per calcolare il grado d'invalidità si
deve paragonare il salario che l'assicurato potrebbe realizzare tenuto conto
dell'incapacità lavorativa ridotta preesistente con il reddito che potrebbe
conseguire malgrado le conseguenze dell'infortunio e la menomazione preesistente
(sul tema, si veda P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
tesi Friborgo 1995, p. 130-132).
2.5
Secondo
la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un
danno alla salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso
necessita di cura medica e causa incapacità lavorativa. Per contro, si parla di
postumi tardivi quando un danno alla salute apparentemente guarito
produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato, delle modificazioni
organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato patologico differente
(cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35 consid. 1c e
riferimenti).
2.6
Nel caso concreto, con
sentenza 35.2012.5 del 4 ottobre 2012, cresciuta incontestata in giudicato, ha
rinviato gli atti all’amministrazione affinché, in primo luogo, eseguisse
ulteriori accertamenti – concretamente, l’audizione del sanitario
del Servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________ che aveva
attestato una piena capacità lavorativa dall’8 dicembre 2008 e dell’ex datore
di lavoro dell’assicurato – volti a stabilire se i disturbi alla spalla
sinistra annunciati nel corso del mese di agosto 2009 costituivano una ricaduta
ai sensi dell’art. 11 OAINF dell’evento traumatico del 26 settembre 2008.
A questo
proposito, va ricordato che, in occasione dell’udienza del 12 settembre 2012, RI
1.
aveva segnatamente dichiarato di aver “… effettuato regolari visite
mediche presso l’Ospedale __________ di __________. Sottolinea di venire
visitato regolarmente da dei medici diversi e di non essere mai stato visitato
da un ortopedico, ma soltanto da medici assistenti. L’ultima che l’ha visitato
era una dottoressa, la quale gli disse: “lei per noi è a posto, basta”.” e,
d’altra parte, che, già al momento della ripresa del lavoro, “… non riusciva ad
alzare pienamente il braccio sopra la spalla. Interpellato su questo specifico
aspetto, l’assicurato conferma, precisando che non si trattava di lavori
pesanti e di averne parlato con il direttore (sig. __________), il quale gli
disse che stavano per arrivare le vacanze natalizie.” (doc. 157,
p. 10).
Dando
seguito a quanto stabilito dal TCA, in data 19 dicembre 2012, l’Istituto
assicuratore ha interpellato la ditta __________, a cui sono state poste le
seguenti domande:
" (…).
Per quanto concerne l’infortunio iniziale del
26.9
, il sig. RI 1 è stato dichiarato abile al 100% dal 8.12.2008 da un
assistente medico dell’Ospedale di __________, riprendendo regolarmente il suo
lavoro prima delle ferie invernali.
Vi preghiamo pertanto di indicarci se, durante il
periodo che il signor RI 1 è stato presente sul posto di lavoro:
- Aveva
manifestato delle difficoltà nell’utilizzo dell’arto superiore sinistro?
- E
se, per questa ragione, gli erano state assegnate eventualmente delle mansioni
più adeguate alle limitazioni, nell’attesa che arrivassero le vacanze di Natale?
(…).”
(doc. 162)
Questo il
tenore della risposta fornita dall’ex datore di lavoro dell’assicurato:
" (…).
Purtroppo non siamo in grado di stabilire a distanza
di tutti questi anni se il signor RI 1 abbia manifestato delle difficoltà
nell’utilizzo dell’arto superiore sinistro o se era stato assegnato ad
eventuali mansioni più adeguate.
Si presume comunque visto che l’infortunio era
terminato che abbia ripreso il lavoro normalmente.
(…).”
(doc. 163)
Per quanto
riguarda l’attestazione di una piena capacità lavorativa dall’8 dicembre 2012,
contenuta nel certificato d’infortunio LAINF (cfr. doc. 12), all’CO 1 è stata
trasmessa copia della cartella relativa alla consultazione del 4 dicembre 2008.
Da questo documento risulta che la dott.ssa __________, medico assistente di
chirurgia, aveva refertato, all’esame clinico, una mobilizzazione del braccio
sinistro “senza deficit, solo un po’ di dolore ma null’altro.” e, a quello
radiologico, la formazione di un callo osseo. Il medico in questione non aveva prescritto
ulteriori cure ed aveva dichiarato RI 1 totalmente abile dall’8 dicembre
2008.
(cfr. doc. 175).
Chiamato a pronunciarsi in
merito all’esistenza di una ricaduta, il TCA osserva innanzitutto che se è vero
che la consultazione del 4 dicembre 2008 non è stata
eseguita da uno specialista in ortopedia, l’attestazione di una piena abilità
lavorativa a far tempo dall’8 dicembre 2008 è comunque il risultato di una visita
medica, nel corso della quale è stata valutata la funzionalità dell’arto
superiore sinistro (cfr. doc. 175).
D’altro canto, non può neppure
essere ignorato che, in data 2 marzo 2009, è lo stesso ricorrente ad aver
risposto positivamente alla domanda se la cura medica era nel frattempo terminata
(cfr. doc. 15) e che, in occasione dell’udienza del 12 settembre 2012, egli ha
confermato di aver effettivamente ripreso il lavoro alle dipendenze della ditta
__________, precisando al riguardo che “… non aveva male alla spalla e
di essere venuto a lavorare a __________, 2 settimane prima di Natale. Il
presidente del TCA chiede all’assicurato quanto tempo ha lavorato. Egli
risponde un paio di settimane, precisando che dopo il cantiere di __________ si
sono spostati a __________. Avevamo un lavoro da finire. Il capo-cantiere mi ha
fatto lavorare sotto la neve e mi sono preso una bronco-polmonite che mi ha
costretto ad essere ospedalizzato due volte. Mentre ero malato per la
bronco-polmonite mi ha ricominciato il male alla spalla. Ho annunciato questo
aspetto all’CO 1 e mi dissero che visto che ero in malattia dovevo rimanerci.”
(doc. 149, p. 2 s. – il corsivo è del redattore).
A proposito
dell’affermazione secondo la quale, già al momento della ripresa lavorativa,
l’insorgente era impedito a elevare il braccio sinistro sopra l’orizzontale e,
per tale motivo, gli erano state affidate delle mansioni adeguate nell’attesa
delle vacanze di Natale (cfr. doc. 149, p. 3), va rilevato che l’ex datore di lavoro,
appositamente interpellato dall’assicuratore resistente, non è stato in grado
di confermare la circostanza (cfr. doc. 163).
Quest’ultima appare del
resto poco plausibile se si considera che, così come già indicato in
precedenza, in data 4 dicembre 2008, la dott.ssa __________ aveva refertato una
mobilizzazione dell’arto superiore sinistro “senza deficit” (doc. 175 –
il corsivo è del redattore) e che la prima consultazione presso il medico
curante, in occasione della quale era stato oggettivato una “algia alla
digitopressione e ai movimenti attivi della spalla”, ha avuto luogo soltanto
nel mese di luglio 2009 (cfr. doc. 27).
In esito a tutto quanto
precede, il TCA ritiene dimostrato, con un sufficiente grado di
verosimiglianza, che RI 1 non necessitava più di cure mediche (l’ultima
prescrizione di fisioterapia è infatti datata 14 novembre 2008 [doc. 16] e, del
resto, in occasione della visita di controllo del 4 dicembre 2008,
all’assicurato non era stata prescritta alcuna ulteriore terapia [cfr. doc.
175]) e che aveva ritrovato una piena capacità lavorativa a dipendenza
dell’infortunio del 26 settembre 2008, a far tempo dal mese di dicembre 2008.
I disturbi alla spalla
sinistra annunciati all’amministrazione il 28 agosto 2009 (cfr. doc. 20) devono
pertanto essere trattati alla stregua di una ricaduta ex art. 11 OAINF
dell’evento traumatico assicurato.
2.7
Con la nota sentenza di
rinvio, questo Tribunale ha ordinato all’CO 1 di approfondire anche un secondo
aspetto, concretamente la questione di sapere se la patologia internistica
(cardiologica) - oggetto della degenza presso l’Ospedale __________ di __________
del febbraio 2009 e dei successivi accertamenti diagnostici presso l’Istituto __________
di __________ (cfr. allegati al doc. 56) -, avrebbe di per sé permesso la
prosecuzione dell’abituale professione di muratore, oppure no (cfr. doc. 157,
p. 11 ss.).
Il 4 febbraio 2015,
l’assicuratore convenuto si è quindi rivolto al Prof. dott. __________, spec.
FMH in medicina interna e cardiologia, autore del rapporto medico 28 ottobre
2009.
su incarico dell’Ufficio AI, al quale è stato chiesto di precisare “… se
la sola problematica internistica (cardiologia) avrebbe di per sé consentito
all’interessato di continuare a svolgere l’abituale professione di muratore.”
(doc. 178).
Questa la risposta che lo
specialista ha fornito in data 9 febbraio 2015:
" (…).
A questo scopo ho riletto la perizia che avevo stilato in data
28.10.2009
per l’Ufficio AI del Canton Ticino.
Al momento della visita l’assicurato presentava una insufficienza
della valvola mitralica di grado moderato con stato da due episodi di scompenso
cardiaco e una fibrillazione atriale con episodi di bradicardia.
Sulla base di questa descrizione ritengo che la sola patologia
cardiaca non permetteva già allora all’assicurato di continuare a svolgere
l’abituale professione di muratore.”
(doc. 179 – il corsivo è
del redattore)
Al riguardo, il TCA
osserva che la valutazione del Prof. __________ trova una sostanziale conferma
nelle certificazioni agli atti del medico curante dott.ssa __________, la
quale, terminati i relativi accertamenti, aveva formulato la diagnosi di
valvulopatia mitralica, di fibrillazione atriale cronica e di labile compenso
di circolo, attestando l’impossibilità per l’insorgente di riprendere a
svolgere la professione di muratore a causa di una “incapacità fisica per
cardiopatia” (cfr. suo referto 19 maggio 2009 allegato al doc. 56 – il
corsivo è del redattore).
Alla luce di
quanto precede, il TCA giudica dunque accertato che, già prima della ricaduta
dell’agosto 2009, RI 1 era divenuto totalmente inabile nella sua precedente
professione di muratore, a causa della problematica cardiologica (morbosa).
2.8
Viste le
conclusioni a cui è giunta questa Corte nei precedenti considerandi, occorre
ritenere che il peggioramento connesso alla nota ricaduta dell’infortunio,
annunciata nell’agosto 2009, non ha influito sulla capacità lavorativa residua
del ricorrente, e quindi sulla sua capacità di guadagno considerata già
soltanto sulla base dell’affezione morbosa (al riguardo, si vedano le STF
8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 6.3 e U 310/06 del 5 gennaio 2007).
In effetti, malgrado il
danno all’arto superiore sinistro, l’assicurato è stato giudicato in grado di esercitare,
a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività sostitutive adeguate
(cfr. doc. 79, p. 3 s.), così come già lo era antecedentemente alla ricaduta,
tenuto conto dell’affezione cardiologica.
Ora, posto
che l’esigibilità lavorativa non ha subito modifiche a seguito della
manifestazione del danno alla spalla sinistra, non vi è alcuna ragione per
dubitare che RI 1 era in grado di conseguire un reddito pari a quello che egli
avrebbe realizzato nel caso in cui non fosse insorta la lesione della cuffia
dei rotatori.
In simili condizioni,
risulta che l’insorgente, in ossequio all’art. 28 cpv. 3 OAINF, non ha diritto
a una rendita d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti