35.2015.59
A. vittima di incidente della circolazione si procura frattura parete posteriore acetabolo e trauma commotivo. Prestazioni sospese da dicembre 2013, rendita 20% e IMI 15%. Diritto di essere sentito ev
4 febbraio 2016Italiano64 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.59
LG/sc
Lugano
4 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 maggio 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 settembre 2006, RI
1, dipendente dell’impresa di costruzioni __________ di __________, in qualità
di scalpellino e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO
1, è caduto con il motorino picchiando il braccio sinistro contro un sasso
(cfr. doc. 1, 4, inc.10.61207.06.2).
Egli ha riportato una
lesione complessa della loggia muscolare dorsale dell’avambraccio sinistro con
lesioni dei tendini al passaggio muscolo tendineo (doc. 11 e 41, inc.10.61207.06.2).
1.2. A seguito della visita medica
di chiusura del 2 maggio 2007 (doc. 41, inc.10.61207.06.2), a partire dal 3
giugno 2008 l’assicurato ha intrapreso – in ambito AI – una riformazione
professionale come venditore (doc. 100, inc.10.61207.06.2).
1.3. Con la decisione del 15
maggio 2013, cresciuta incontestata in giudicato, l’CO 1 ha attribuito
all’assicurato, per le conseguenze dell’infortunio del 4 settembre 2006,
un’indennità per menomazione dell’integrità del 5% (doc. 115,
inc.10.61207.06.2).
1.4. In data 12 luglio 2009
l’assicurato – in sella alla propria motocicletta – è rimasto vittima di un
incidente della circolazione stradale sul __________ (doc. 1) procurandosi la
frattura della parete posteriore dell’acetabolo a sinistra e un trauma cranico
commotivo (cfr. certificato del 27 luglio 2009 dell’Ospedale __________ di __________,
doc. 18).
1.5. A margine della visita medica
di chiusura del 2 ottobre 2013 (doc. 315), l’CO 1 con scritto del 9 ottobre
2013 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni a decorrere
dal 1° dicembre 2013, ritenuto che dalla continuazione della cura non sono più
da attendersi sensibili miglioramenti (doc. 316).
1.6. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con la decisione formale del 14 marzo 2014, l’CO
1 ha indicato di non aver considerato i dolori craniali a sinistra causa
mancanza di causalità naturale e quelli di natura psichica, poiché non in
relazione causale adeguata con l’infortunio. L’amministrazione ha quindi attribuito
all’assicurato una rendita d’invalidità del 22% a decorrere dal 1° dicembre
2013 e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 346).
A seguito dell’opposizione
inoltrata da __________, poi completata dall’avv. RA 1, per conto
dell’assicurato (cfr. doc. 352, 367), in data 12 maggio 2015 l’amministrazione ha
confermato il contenuto della sua prima decisione rilevando che dopo il
raffronto dei redditi, con i dati statistici aggiornati, è giunta a un
discapito del 20,18%. Tenuto conto tuttavia dei motivi all’origine della
differenza, ella ha rinunciato ad esaminare se le condizioni della reformatio
in pejus fossero adempiute (cfr. doc. 411, pag. 11).
1.7. Con tempestivo ricorso del 16
giugno 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, chiede che
l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli una rendita
d’invalidità del 63,23% e un’indennità per menomazione dell’integrità del 40%
(cfr. doc. I).
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale, l’insorgente ha contestato la valutazione medica
dell’amministrazione, in particolare che l’assicurato sia abile e collocabile
al 100% in un’attività leggera. Secondo l’insorgente, il danno somatico
giustifica un’invalidità del 50%. L’avv. RA 1 ha fondato le proprie
argomentazioni sulla certificazione del Dr. __________ che ha valutato una
capacità lavorativa residua del 50% per il danno fisico, su quella del Dr. __________
che ha attestato un’inabilità del 50% per le cefalee e infine sul referto del
Dr. __________ per quanto riguarda l’aspetto psichico (cfr. doc. I, pag. 5 e
9/10).
L’insorgente ha censurato
il provvedimento dell’CO 1 che non considera il dolore al cranio, quale effetto
dell’infortunio. A suo dire, si deve oggettivamente ritenere che il trauma
cranico ha verosimilmente causato la neuropatia del nervo grande occipitale
sinistro. Egli ha fatto riferimento ai referti dei medici Dr. __________, Dr. __________
e Dr. __________ (cfr. doc. I, pag. 6 e 7).
Per quanto riguarda il
danno psichico, il rappresentante di RI 1 ha fatto riferimento al certificato
del 27 maggio 2014 del Dr. __________ che ha valutato una riduzione del 50%
della capacità lavorativa e messo in relazione i disturbi psichici
dell’assicurato con l’incidente (cfr. doc. I, pag. 7).
Secondo l’avv. RA 1,
richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale sul danno psichico, quello
subìto dal ricorrente il 12 luglio 2009 è un incidente grave o comunque
medio-grave. Di conseguenza – essendo soddisfatti i requisiti richiesti
dall’Alta Corte – anche il danno psichiatrico è da mettere in relazione di
causalità con l’infortunio (cfr. doc. I, pag. 8).
Dal profilo economico,
l’insorgente ha chiesto l’applicazione di una riduzione sociale, dal reddito da
invalido, pari almeno al 20% viste le gravi limitazioni e la necessità di
cambiare professione (cfr. doc. I, pag. 10).
Infine, l’avv. RA 1 ha
contestato anche la valutazione dell’IMI. A suo dire, visti tutti danni subiti
dall’assicurato (fisici e psichici), si giustifica una riduzione globale del
40% (cfr. doc. I, pag. 11).
1.8. Nella risposta
del 9 luglio 2015 l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III+1).
1.9. In data 24 agosto 2015 l’avv.
RA 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni ricorsuali. A suo dire, la
valutazione interna dell’CO 1 – ad opera del Dr. __________ – non può ritenersi
un’adeguata perizia medica, in quanto è stata fatta senza visitare il paziente
(cfr. doc. V, pag. 1/2).
L’insorgente ha anche
sollevato una violazione del diritto di essere sentito, in quanto la
valutazione del Dr. __________ è stata svolta “senza informare e
coinvolgere l’assicurato (…) non indicando lo specialista che avrebbe
svolto la valutazione, (in contrasto con l’art. 44 LPGA), né dando la
possibilità di porre domande o precisazioni specifiche o fornire opportuna
documentazione medica” (doc. V, pag. 2).
L’avv. RA 1 ha quindi
sostenuto che deve essere dato maggior peso alla valutazione del Dr. __________,
oltre che a quelle del Dr. __________, di cui viene trasmesso un nuovo referto
(cfr. doc. V, pag. 2 e doc. O).
In conclusione, il
patrocinatore di RI 1 ha ritenuto necessaria una “approfondita valutazione
medica peritale” (cfr. doc. V, pag. 3).
Il doc. V e l’allegato
sono stati inviati all’CO 1 per osservazioni (doc. VI).
1.10. L’CO 1 ha trasmesso le proprie
osservazioni in data 4 settembre 2015 (doc. VII).
Il doc. VII è stato
inviato all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. VIII).
In
ordine
2.1. Sul piano formale,
l’insorgente ritiene che l’assicuratore resistente abbia violato il suo diritto
di essere sentito, in quanto la valutazione neurologica del Dr. __________
dell’CO 1 è stata svolta “senza informare e coinvolgere l’assicurato (…)
non indicando lo specialista che avrebbe svolto la valutazione, (in contrasto
con l’art. 44 LPGA), né dando la possibilità di porre domande o precisazioni
specifiche o fornire opportuna documentazione medica” (doc. V, pag. 2).
2.2. L'art. 29 cpv. 2 Cost. e
l'art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto di essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2
con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).
D’altro canto, la
giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito anche l’obbligo per
l’autorità di motivare la sua decisione affinché il destinatario possa capirla,
eventualmente contestarla e l’autorità di ricorso esercitare il proprio
controllo. Per soddisfare tali esigenze, é sufficiente che l’autorità menzioni
almeno succintamente i motivi su cui essa ha fondato la propria decisione; essa
non ha dunque l’obbligo di esporre e di pronunciarsi su tutti i fatti, i mezzi
di prova e le censure invocate dalle parti; essa può per contro limitarsi ai
punti essenziali per la decisione da rendere (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3
e i riferimenti ivi citati). Di regola, la portata dell’obbligo di motivare
dipende dalla complessità del caso da giudicare, dal margine di apprezzamento
di cui gode l’autorità e dalla potenziale gravità delle conseguenze della sua
decisione (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b).
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione
comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle
possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa,
126 V 132 consid. 2b e i riferimenti ivi citati). Secondo la giurisprudenza, la
violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una
particolare gravità - é sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi
dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La
riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via
eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
A seguito dell’opposizione
presentata dal patrocinatore dell’assicurato (doc. 352, 367), l’CO 1 ha
predisposto presso il proprio centro di competenza una nuova valutazione
neurologica del caso (doc. 373).
Il Dr. __________, spec.
FMH in neurologia, dell’CO 1 in data 8 maggio 2015 ha allestito il proprio parere
specialistico che l’assicuratore ha allegato alla decisione su opposizione e
alla risposta di causa (cfr. doc. 409 e doc. III+1).
Chiamata a
pronunciarsi, questa Corte ritiene di potersi esimere dall’approfondire oltre
la questione di sapere se l’CO 1 abbia o meno leso il diritto di essere sentito
dell’assicurato, in quanto una sua eventuale violazione è comunque stata sanata
con l’inoltro dell’impugnativa al TCA, autorità di ricorso che gode di
piena cognizione. In particolare, il rappresentante dell’insorgente ha avuto
modo di esporre le ragioni per le quali, a suo avviso, al referto del Dr. __________
non può essere attribuito un pieno valore probatorio (cfr. ricorso pag. 6, doc.
Fatti
I e scritto del 24 agosto 2015, doc. V).
Come rettamente
evidenziato anche dall’CO 1 (cfr. doc. III), va poi rilevato che le esigenze di
partecipazione della persona assicurata valgono pienamente allorquando
l’assicuratore fa capo ai servizi di un perito indipendente ai sensi dell’art.
44 LPGA, negli altri casi valendo quanto previsto dall’art. 42 LPGA, che
stabilisce che le parti non devono obbligatoriamente essere sentite prima di
decisioni impugnabili mediante opposizione (cfr. Ulrich Meyer, Ausgewählte
Schriften, Verfahrensfragen/Die Beweisführung im Sozialversicherungsrecht,
2013).
Nel merito
2.3. Oggetto della lite sono
l’entità della rendita di invalidità e l’indennità per menomazione
dell’integrità spettanti all’assicurato.
Preliminarmente, il TCA è
tenuto a esaminare se i dolori occipitali e i disturbi psichici, correlano con
un danno alla salute oggettivabile e, nella negativa, a valutare l’adeguatezza
del nesso causale con il sinistro assicurato.
2.4. Dolori occipitali
(neuropatia) e disturbi psichici:
2.4.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4.2. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce
più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4.3. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità
dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.4.4. In presenza di un infortunio
del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente
oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale
organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza
differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente
a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un
infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.
DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.4.5. Nella DTF 134 V 109, già
citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di
vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in
caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella
elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta
Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali
lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è
ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni
a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di
ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità
dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le
esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di
causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i
criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il
nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,
accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra
già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi
nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a
lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre
rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una
perizia pluri-/interdiscipli-nare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico
e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per
escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti
otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che
godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente
alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,
principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo
luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il
relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle
lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli
esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la
dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata
al considerando 2.2.4. (DTF
115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide
cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i
disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno
alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un
trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a
un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.4.6. La più recente giurisprudenza
federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati
dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici specialisti, ma non
oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente
riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici
oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità
naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.
consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale
viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare
dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il
necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori
indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi
lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio,
questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009
del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da
un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa
l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due
neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata
oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal
profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di
quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato
una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che
l’adeguatezza non era data.
In una
sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in
questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati
dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli
specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto
essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per
immagini.
Infine, nella DTF 138 V
248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito
che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica
oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere
ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto
avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.4.7. Dalle
carte processuali risulta che l’assicuratore convenuto ha ritenuto che la neuropatia
del nervo occipitale a sinistra e i disturbi psichici non correlano con
un danno alla salute oggettivabile (cfr. doc. 409).
In
occasione dell’infortunio del 12 luglio 2009, RI 1 ha riportato un trauma
cranico commotivo (doc. 18).
Nel
rapporto del 24 novembre 2009 il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha
ricondotto i disturbi dell’assicurato alla regione parietale sinistra ad una “lieve
neuropatia del nervo grande occipitale, presumibilmente per un danno diretto
del nervo durante il trauma”. Essendo la situazione abbastanza gestibile,
il neurologo non ha prescritto un trattamento farmacologico (doc. 97).
Nel
successivo scritto del 9 agosto 2010 il Dr. __________ ha rilevato una “ipoestesia
abbastanza ben delimitata nel territorio di innervazione del nervo grande
occipitale sinistro e parzialmente del nervo piccolo occipitale con in più un
dolore alla pressione del nervo al punto di Arnold” (doc. 119).
Il
neurologo ha rivisto l’assicurato nel gennaio 2011 e nel referto datato 14
gennaio 2011 ha indicato una ipoestesia nel territorio di innervazione del
nervo grande occipitale sinistro ed un chiaro dolore alla palpazione del nervo
nel suo punto di fuoriuscita al punto di Arnold. Il Dr. __________ non ha
rilevato alcun deficit neuropsicologico e ha concluso ritenendo che “questi
problemi di memoria siano una conseguenza diretta dei dolori e dello stato
depresso del paziente, senza base organica” (doc. 176, la
sottolineatura è del redattore).
Con
lo scritto del 31 maggio 2012 il Dr. __________ ha indirizzato il paziente al
Dr. __________ del Centro del dolore dell’Ospedale __________ di __________. Egli
è poi ritornato sui dolori sofferti dall’assicurato rilevando come sia
possibile anche una sovrapposizione funzionale con i problemi al ginocchio
sinistro. Per quanto riguarda la patologia endocranica lo specialista non ha “nessun
riscontro clinico”. La MRI cerebrale ha messo in evidenza uno “stato
dopo shearing injury con piccoli focolai residuali in sede frontale
bilateralmente, quadro che sicuramente non spiega il dolore accusato dal
paziente e anche difficilmente i disturbi mnesici accusati, comparsi solo
diversi mesi dopo l’incidente e presumibilmente di origine psicologica”
(doc. 191).
Su
richiesta dell’assicurato (cfr. rapporto di visita medica circondariale del 21
novembre 2012, doc. 275), l’CO 1 ha predisposto un nuovo accertamento medico
relativo ai dolori occipitali.
Nel rapporto del 21
gennaio 2013 il Dr. __________ della __________ di __________ ha posto la
diagnosi di “Chronische linksseitige Kopfschmerzen mit nahezu täglichen
Exazerbationen ausgehend von occipital links und Sensibilitätsstörungen
Kopfhälfte links • DD Nervus occipitalis Neuropathie, aufgetreten im
Anschluss an Motorradunfall mit comotio cerebri am 12.07.2009” (doc. 287).
Lo specialista della __________
ha messo in evidenza l’impossibilità di chiarire l’origine dei dolori craniali.
E meglio:
“(…)
ln der heutigen Untersuchung ist aus neurologischer Sicht der
Befund im Bereich des Kopfes normal mit Ausnahme an eine angegebene
Berührungshypästhesie, die sich zum einen mit dem Versorgungsgebiet des Nervus
occipitalis major und minor deckt,
andererseits partiell auch mit dem
Versorgungsgebiet des 1.Astes des Nervus trigeminus.
Der Verlauf des Nervus occipitalis links ist
druckdolent. Die Untersuchung der oberen HWS ist unauffällig, insbesondere ohne
Provokation typischer linksseitiger Kopfschmerzen. Der
Hirnnervenbefund ist normal.
Das MRI vom Schädel, durchgeführt am 27.05.2011
ist normal, vor allem ohne Hinweise auf eine Läsion des N.trigeminus. Die
Röntgenbefunde der HWS vom Konsultationstag zeigen keine richtungweisenden
Befund.
Eine eindeutige diagnostische Zuordnung der
Schmerzen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.
Eine Neuropathie des Nervus occipitalis major und minor ist unter
Berücksichtigung
des Untersuchungsbefundes und der Anamnese
vorstellbar, auch die Schmerzausstrahlung in das Versorgungsgebiet des 1. Astes
des N trigeminus (Erklärung mit zervikotrigeminalen Komplex?). Ob sich damit
jedoch das Vollbild des Kopfschmerzsyndroms links erklären
lässt, bleibt offen.
Die therapeutischen Möglichkeiten sind meines
Erachtens in dieser Situation ausgeschöpft.
Infiltrationen empfehle ich zum jetzigen
Zeitpunkt nicht mehr, zumal solche bereits in den Sommermonaten 2012 durchgeführt
wurden. Antineuropathische Schmerzmedikamente (Lyrica, Cymbalta, Opiate) wurden
oder werden bereits eingesetzt.
Die Arbeitsfähigkeit jst eingeschränkt aus rein
neurologischer Sicht durch die Kopfschmerzen nicht” (doc. 287, la sottolineatura
è del redattore).
In sede di opposizione,
l’CO 1 ha interpellato il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale
alla domanda se i disturbi alla testa, rispettivamente la neuropatia del nervo
occipitale possono essere spiegati dal lato organico ha risposto negativamente:
" Eine unfallbedingte organische Grundlage für eine Neuropathie des
Nervus okzipitalis links ist abgestützt auf die zur Verfügung stehende
Dokumentation nicht nachweisbar. Der Kausalzusammenhang einer Nervus
okzipitalis Neuropathie links zum Unfall vom 12.07.2009 ist höchstens möglich”
(doc. III1, pag. 9).”
Trattandosi
dello stato psichico, agli atti figura il referto del 28 marzo
2012 della Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
La
specialista è stata interpellata dall’CO 1, in considerazione dei disturbi alla
testa che non si spiegano con le lesioni organiche subìte dall’assicurato
nell’incidente del 12 luglio 2009 (doc. 261).
La
Dr.ssa __________ ha diagnosticato una “Reazione ansioso-depressiva in
Sindrome da disadattamento (ICD-10 F:43.2). Sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD-10 F:45.40). Accentuazione di tratti di personalità (ICD-10
Z:73.1)” (doc. 261).
Dal
punto di vista della causalità naturale, la specialista ha ritenuto che
complessivamente l’infortunio ha contribuito “solo in minima parte,
stimabile al 10% allo sviluppo della sindrome da disadattamento e del disturbo
somatoforme. Le caratteristiche di personalità sono invece presenti ‘da sempre’
e quindi estranei all’infortunio” (doc. 261).
L’assicurato, da parte
sua, ha prodotto il referto del 27 maggio 2014 del Dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, che ha posto anch’egli la diagnosi di “sindrome
da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD 10 F 43.2)”.
Secondo lo psichiatra curante il disturbo psichico è direttamente legato
all’infortunio (doc. C).
Successivamente,
l’insorgente ha trasmesso al TCA il rapporto dell’11 giugno 2015 in cui il
medesimo specialista ha diagnosticato “un episodio depressivo di media
gravità (ICD-10 F32.1) e altri disturbi di personalità e forme miste (ICD-10
F61)” e rilevato un peggioramento della situazione psichica del paziente, a
suo parere “in nesso diretto” con l’infortunio (doc. O).
2.4.8. Chiamato
a pronunciarsi nel caso di specie, alla luce di quanto emerge dalla
documentazione che è stata riassunta al precedente considerando, il
TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto
dalla giurisprudenza, che i disturbi occipitali (neuropatia), presentati da RI
1, non correlano con un danno infortunistico oggettivabile.
Le argomentazioni del
ricorrente secondo il quale i dolori al cranio sarebbero imputabili alla
neuropatia, non trova sufficiente conferma negli atti di causa.
Sebbene
il Dr. __________ abbia indicato che i disturbi dell’assicurato alla regione
parietale sinistra sono da ricondurre ad una lieve neuropatia del nervo grande
occipitale, presumibilmente per un danno diretto del nervo durante il trauma
(doc. 97), il Dr. __________ della __________ e il Dr. __________ dell’CO 1
(doc. III1) hanno puntualmente illustrato, fornendo argomenti convincenti,
perché la neuropatia del nervo occipitale non può essere spiegata dal lato
organico.
La circostanza – sollevata
dal ricorrente (cfr. doc. V, pag.2) –
che l’assicurato non sia
stato visitato dal Dr. __________ non inficia il parere dello specialista.
L’Alta Corte ha precisato
che i pareri redatti dai medici dell’CO 1 hanno pieno valore probatorio, anche
quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza
visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella
causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).
Non permette una diversa
valutazione della fattispecie neppure il rapporto del 18 giugno 2013 del Dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, e dunque non specialista in neurologia, il
quale ha indicato una capacità lavorativa del 50% a causa delle cefalee
occipitali. Il sanitario tuttavia non si è espresso sulla questione del nesso
di causalità limitandosi a riprendere le lamentele soggettive del paziente e a
indicare una parziale abilità lavorativa (cfr. doc. 297).
In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche
oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere
confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o
di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente
(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure
DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo senso, in una
sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che
reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del
collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non
possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei
disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).
L’Alta
Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la
prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene
esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale
delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR
2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).
In
una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che,
per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a
dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un
infortunio.
Per
quanto riguarda i disturbi psichici, il TCA ritiene che la questione di sapere
se i disturbi presentati dall’insorgente costituiscono una conseguenza naturale
del sinistro assicurato, possa effettivamente rimanere aperta. Infatti, così
come verrà meglio dimostrato qui di seguito, essi non si trovano in nesso
causale adeguato con l’infortunio in discussione.
2.4.9. In assenza di un
sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente
fattispecie (si veda il consid. 2.4.8.), occorre effettuare un esame specifico
dell’adeguatezza.
Secondo la giurisprudenza
federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più
presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art.
19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle
prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità
e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della cura medica
non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali
provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Nel caso concreto, non
vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante
il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente.
Nel
rapporto del 2 ottobre 2013, a margine della visita medica di chiusura di
medesima data, la Dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha
proposto di attendere il più a lungo possibile per un intervento di protesi
totale all’anca sinistra (come indicava anche il Dr. __________), mentre per il
ginocchio sinistro non ha ritenuto necessario indicare terapie specifiche. Ella
ha quindi ritenuto stabilizzata la situazione e considerato l’assicurato abile
al 100% nei limiti funzionali indicati (doc. 315).
Assodato
dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente
chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se
l’esame dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella
DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” (lesione equivalente della
colonna cervicale o traumatismo cranio-cerebrale) e precisata nella DTF 134 V
109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme
conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).
Secondo una costante giurisprudenza
federale, l’applicazione della prassi sui “colpi di frusta” presuppone che il
trauma cranio-cerebrale patito abbia raggiunto il limite di una contusio
cerebri, non essendo per contro sufficiente che esso abbia presentato la
gravità di una commotio cerebri (cfr. STF 8C_754/2011 del 20 agosto 2012
consid. 6.1,8C_270/2011 del 28 luglio 2011 consid. 2.1,8C_248/2010 del 17
giugno 2010 consid. 3.1,8C_837/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 2.1 e
8C_476/2007 del 4 agosto 2008 consid. 4.1.3).
Nel caso di
specie, dalla documentazione medica agli atti, in particolare dal rapporto del
Dr. __________ dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 18) nonché dai
referti 24 novembre 2009 e 31 maggio 2011 del neurologo Dr. __________ (cfr.
doc. 97 e 191), si evince che il trauma cranico riportato da RI 1 ha raggiunto
la gravità di una commozione cerebrale, ma non il limite di una contusio
cerebri, ciò che non basta per applicare la prassi sui “colpi di frusta”.
Ne discende che l’adeguatezza deve dunque
essere valutata in applicazione della “psico-prassi”.
2.4.10. Nel valutare l'adeguatezza
del legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 115 V 133,
occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio di cui
l’assicurato é rimasto vittima il 12 luglio 2009.
Dal
rapporto di polizia agli atti risulta la seguente dinamica:
" (…).
RI 1, alla guida della propria moto, scendeva dal passo del __________
in direzione di __________. Giunto poco prima della galleria che porta all’__________,
nell’affrontare una curva piegante a destra, a causa di un’irregolarità del
campo stradale, fuoriusciva sulla sinistra. Percorreva una cinquantina di metri
nel prato adiacente e terminava la sua corsa contro un dosso presente. Veniva
sbalzato qualche metro più avanti.
Sul posto interveniva la Rega che lo elitrasportava presso il PS
di __________ dove gli riscontravano la frattura del bacino e varie contusioni
alla schiena e al collo. Veniva poi ricoverato all’ospedale __________ di __________
per la degenza.” (doc. 25).
Tenuto conto della
dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono
essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le
circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo
Tribunale,il sinistro accaduto al ricorrente può essere classificato tra gli infortuni
di media gravità in senso stretto.
A titolo di confronto, il
TCA segnala che, in una sentenza 8C_949/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1 - riguardante
un motociclista che si era visto tagliare la strada da un’autovettura che stava
per svoltare a sinistra, riportando una frattura trasversale del femore -,
l’Alta Corte ha ricordato di aver regolarmente qualificato di grado medio in
senso stretto, eventi infortunistici con dinamiche analoghe a quella del caso
oggetto di quella pronunzia (citando la STFA U 115/5 del 14 settembre 2005,
riguardante un incidente accaduto a un motociclista che stava utilizzando, a
una velocità di circa 50 km/h, la corsia riservata al trasporto pubblico per
superare dalla parte sinistra una colonna di veicoli fermi, quando
un’autovettura é uscita improvvisamente dalla colonna, provocando il
tamponamento da parte del centauro, la STF U 78/07 del 17 marzo 2008,
concernente un assicurato che, mentre circolava con la propria motocicletta su
una strada principale in condizioni di forte pioggia, é entrato in collisione
frontale a una velocità di 60-70 km/h con un’autovettura che gli aveva tagliato
la strada, nonché la STFA U 88/01 del 24 dicembre 2002, riguardante una motociclista
che, dopo essere stata investita da un furgone, era finita sotto il frontale
del mezzo e trascinata per circa 9,3 metri).
Per contro, in una
sentenza del TCA 35.2014.2 del 17 settembre 2014 è stato classificato tra gli eventi
di grado medio al limite però della categoria dei casi gravi, il caso di un
assicurato che, in sella al proprio motociclo, nel percorrere una curva verso
destra, invadeva completamente la corsia opposta andando a collidere con
l’autobus che viaggiava in senso opposto.
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_746/2008 del 17 agosto 2009 consid.
5.1.2, ha giudicato allo stesso modo l’incidente della circolazione in cui un
assicurato, in sella alla propria motocicletta, si era scontrato frontalmente
con un’autovettura che circolava in senso opposto. In quella pronunzia, l’Alta
Corte ha in particolare precisato che la classificazione fra gli infortuni di
grado medio al limite di quelli gravi si giustificava soprattutto poichè, a
differenza della collisione tra due automobili aventi circa la stessa massa, in
caso di scontro frontale tra un’autovettura e una moto, quest’ultima assorbe la
stragrande maggioranza della velocità d’impatto, con trasmissione al
motociclista delle forze che ne derivano.
Tutto ben considerato,
secondo il TCA, l’infortunio sub judice va giudicato meno grave rispetto
a quelli indicati nelle sentenze del TCA 35.2014.2 del 17 settembre 2014 e del
TF 8C_746/2008 del 17 agosto 2009.
In una sentenza
8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25
p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della
categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre
dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso
causale adeguato.
Preliminarmente, occorre
sottolineare che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono
però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere
presi in considerazione nella valutazione dell’adeguatezza secondo la DTF 115 V
133 (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio
2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht
hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach
BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9.
April 2009 E. 4.6).”).
Innanzitutto,
all’infortunio occorso all’assicurato non può essere negata una certa
spettacolarità, ma non si può parlare di una particolare spettacolarità.
Al
riguardo, è utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in
questione é da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni
soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona
assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una certa
spettacolarità, la quale non é tuttavia ancora sufficiente per ritenere
adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199).
Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno
alla salute che ne é conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di
guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).
Secondo
il TCA, l’infortunio in discussione - si é trattato in fondo di
un incidente della circolazione analogo a quelli che accadono più di
frequente sulle nostre strade - non è comparabile ad altri casi
nei quali l’Alta Corte ha ammesso l'esistenza di tale criterio (cfr., ad es.,
la RAMI 1999 U 335 p. 207: incidente frontale in galleria con il coinvolgimento
di tre autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il ferimento di
diverse altre persone, la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002: assicurato eiettato
dall'abitacolo della propria automobile a seguito del ripetuto cappottamento
della stessa a una velocità di almeno 140 km/h oppure la STF 8C_257/2008 del 4 settembre 2008: scontro tra un’autovettura e un camion nell’interno di un
tunnel autostradale con diversi urti contro le pareti della
galleria).
Nell’incidente del 12
luglio 2009, l’assicurato ha riportato la frattura della parete posteriore
dell’acetabolo a sinistra e un trauma cranico commotivo (doc. 18). In seguito,
è stato diagnosticato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con rottura
del legamento collaterale laterale (doc. 130).
Quelle riportate dal ricorrente,
non costituiscono delle lesioni somatiche gravi o particolarmente idonee a
provocare un'elaborazione psichica abnorme (in questo stesso senso, si veda ad
esempio la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2 riguardante un
assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un’autovettura, aveva
accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra con una
serie di fratture costali, nonché alcune ferite lacero-contuse alla parte
sinistra del volto; neppure nella più volte menzionata STF 8C_254/2009, il
criterio in questione é stato giudicato realizzato).
Nessun
elemento all'inserto consente inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la
presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti
dell'infortunio.
Tale non può essere
l’infezione alla ferita al ginocchio sinistro, come pretende il ricorrente e
attesta il Dr. __________ in data 13 aprile 2012 (cfr. doc. I, pag. 9 e doc.
251).
Come rettamente indicato
dall’CO 1 (cfr. doc. 409), non vi sono agli atti elementi oggettivi per
concludere che l’infezione sia stata determinata da una cura medica errata, né
che abbia aggravato gli esiti dell’infortunio.
Il TCA
ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica dipendente
dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Per ammettere
l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto
temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del
trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di
salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008
consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che
serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non
ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03
dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid.
7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF
8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di
farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati
insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del
18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).
In concreto, la cura
medica legata alle sequele organiche oggettivabili dell’infortunio del luglio
2009, è consistita nell’iniziale degenza presso il Servizio di chirurgia
dell’Ospedale __________ di __________ (dal 12 al 24 luglio 2009), durante la
quale è stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi all’acetabolo
sinistro (doc. 18).
L’assicurato è stato
quindi sottoposto l’8 ottobre 2009 ad un intervento di artroscopia e
rifissazione del legamento collaterale laterale al ginocchio sinistro e il 16
febbraio 2010 a un’artroscopia al ginocchio con débridement cartilagine,
microfrattura della rotula, resezione plica medio patellare (doc. 84).
Su
indicazione del Dr. __________, il ricorrente ha quindi subìto una revisione
chirurgica al ginocchio (doc. 150).
In data 9 dicembre 2010
egli è stato sottoposto ad artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro,
osteotomia di valgizzazione, revisione laterale con plastica del legamento
collaterale laterale (doc. 169). Il 17 e 19 febbraio 2011 l’assicurato ha
subìto una revisione della ferita sottogenicolare con debridement al ginocchio
sinistro (doc. 178) e il 22 novembre 2011 la rimozione della placca Tomofix
alla tibia sinistra e la plastica del legamento crociato anteriore al ginocchio
sinistro (doc. 215).
La cura medica applicata
all’assicurato non ha tuttavia avuto un’intensità tale da giustificare
l’adempimento del criterio in discussione.
Per un caso in cui questa
Corte ne ha per contro ammesso la realizzazione, si veda la STCA 35.2014.2 del
17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato, vittima di un
incidente della circolazione, le cui conseguenze avevano necessitato di ben
dieci operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita a distanza di sei
anni e mezzo circa dall’evento traumatico, oppure la sentenza 8C_137/2014 del 5
giugno 2014 consid. 7.3, in cui il TF ha giudicato realizzato il criterio in
questione, trattandosi di un assicurato che, a causa del politrauma riportato
in un incidente di moto, era rimasto degente circa un mese e mezzo in una
clinica di riabilitazione, aveva subito diversi interventi chirurgici al gomito
sinistro e alle ginocchia, aveva eseguito fisioterapia ed era stato sottoposto
a ripetute iniezioni di acido ialuronico al ginocchio sinistro.
Anche il criterio del decorso
sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é
soddisfatto.
In merito è utile
sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre
un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre
necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione.
L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta
per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante
regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una
(completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno
2009 consid. 6.5 e riferimenti).
Nel caso di
specie, il decorso si è rivelato complicato ma ciò poiché si è ben
presto sovrapposta una sintomatologia giudicata priva di sostrato organico che,
come tale, non può essere presa in considerazione nella valutazione
dell’adeguatezza del nesso causale (cfr. STF 8C_1044/2010 succitata).
In queste condizioni, può
rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici persistenti
e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa, poiché questi due
criteri da soli, in presenza di un infortunio di media gravità in senso stretto,
non potrebbero comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr.
RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
Si
deve quindi concludere che i dolori occipitali (neuropatia) e i disturbi
psichici, non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico
del 12 luglio 2009 e, come tali, non sono nemmeno di pertinenza
dell’assicuratore resistente.
Visto che il relativo obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va
negato facendo difetto l’adeguatezza, questa Corte ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra
l'infortunio e il danno alla salute possa restare insoluta (cfr., in proposito,
SVR 3/2012 UV 5 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
L’assicuratore LAINF
resistente era dunque legittimato a definire il diritto alle prestazioni di
lunga durata facendo astrazione da tali disturbi.
2.5. Entità della
rendita di invalidità
Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U
192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta
Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in
precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la
valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti
art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure
la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.6. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi
deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della
stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.7
Nella
concreta evenienza, con la decisione impugnata l’assicuratore LAINF ha negato
all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità fondandosi - dal profilo
medico - sulla valutazione del 2 ottobre 2013 della Dr.ssa __________ (doc. 315).
In
occasione della visita medica di chiusura del 2 ottobre 2013 la Dr.ssa __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha posto la seguente diagnosi:
“(…)
coxartrosi postero centrale con/su
Stato dopo riduzione aperta e osteosintesi dell'acetabolo sinistro
il
17.07.2009
per
Frattura della colonna posteriore dell'acetabolo sinistro il
12.07.2009
Lassità anteriore del ginocchio sinistro con
Ipotrofia della coscia sinistra.
Stato dopo AMO e plastica del legamento crociato anteriore il
22.11.2011
Stato dopo due revisioni ferita sotto genicolare il 17 e
19.02.2011
Stato dopo artroscopia diagnostica, accesso mediale, osteotomia di
valgizzazione e osteosintesi con placca Tomofix, prelievo del tendine
semitendinoso, accesso laterale, revisione laterale con plastica del legamento
collaterale laterale con semitendinoso, fissazione prossimale con vite
d'interferenza, reinserzione del legamento collaterale laterale il 09.12.2010.
Stato dopo artroscopia ginocchio sinistro, refissazione del
legamento collaterale laterale il 08.10.2010.
Stato dopo artroscopia, débridement cartilagine, microfratture
della rotula, resezione della plica mediopatellare il 16.02.2010 per piccola
lesione condrale grado IV bordo mediale della rotula su
Trauma distorsivo del ginocchio sinistro il 12.07.2009.
Sospetto di nevralgia nervi occipitali maggiore e minore di
sinistra con/su
Stato dopo commozione cerebrale il 12.07.2009.
Reazione ansioso-depressiva in
Sindrome di disadattamento e accentuazione di tratti di
personalità” (doc. 315)
La
Dr.ssa __________ ha quindi indicato che l’assicurato è abile al lavoro al 100%
da subito, con le seguenti limitazioni:
"
(…)
di rado possibile sollevare e portare pesi molto leggeri fino
all'altezza dei fianchi. Mai più possibile sollevare e portare pesi leggeri
oltre i 5 kg. Di rado possibile sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a
5.
kg, mai più possíbile sollevare oltre l'altezza del petto pesi oltre i 5 kg.
Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri/di precisione e per
maneggio di attrezzi medi. Mai più possibìle il maneggio di attrezzi pesanti e
molto pesanti.
Nessuna limitazione per la rotazione della mano, lavori sopra la
testa, rotazione del tronco, posizione seduta/in piedi e inclinata in avanti.
Mai più possibile la posizione inginocchiata.
Talvolta possibile la flessione delle ginocchia. Nessuna
limitazione per la posizione seduta/in piedi a lunga durata, molto spesso
possibile posizione a libera scelta. Nessuna Iimitazione per camminare fino a
50.
m, talvolta possibile camminare oltre i 50 m. Mai più possibile camminare
per lunghi tratti, camminare su terreno accidentato. Mai a di rado possibile
salire le scale. Mai più possibile salire su scale a pioli. Nessuna limitazione
per I'uso delle due mani, equilibrio e stare in equilibrio” (doc. 315).
2.8
Attentamente vagliata la documentazione agli atti, questa
Corte non ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione dell’esigibilità
lavorativa enunciata dal chirurgo ortopedico Dr.ssa __________ (e fatta propria
dall’amministrazione), ragione per la quale tenuto conto del danno
infortunistico di natura ortopedica, RI 1 va ritenuto totalmente abile in
attività leggere adeguate.
Il
ricorrente ha contestato la valutazione del medico __________ sulla base del
certificato medico del 27 maggio 2014 del Dr. __________, spec. FMH in medicina
interna e dunque non specialista nella materia che qui ci occupa, il quale non
ha in sostanza posto una diagnosi divergente da quella della Dr.ssa __________
indicando che il paziente soffre di dolori cronici al ginocchio e all’anca
sinistra, oltre che della psicopatologia post-traumatica. Egli ha quindi
indicato una capacità lavorativa del 50% dal solo profilo ortopedico (doc. F).
Le
conclusioni del medico curante, seppur divergenti unicamente per quanto
riguarda la valutazione della capacità lavorativa residua, non apportano nuovi
elementi oggettivi ignorati dal medico di circondario e vanno quindi intese nel
senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia
dell’interessato ha sulla sua capacità di lavoro.
L’insorgente
ha quindi menzionato il rapporto medico del 18 giugno 2013 del Dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha indicato una capacità lavorativa
del 50% per le cefalee (cfr. doc. I, pag. 7). Tuttavia, lo specialista, dal
punto di vista ortopedico, ha precisato che sia a livello di ginocchio che di
anca la capacità lavorativa è piena in attività adeguata:
" (…)
Théoriquement, sur le plan orthopédique, tant au
niveau du genou que de la hanche, la capacité de travail reste à 100% dans une
activité de type bureau, avec alternance assis/debout et marche” (doc. 297).
Le
cefalle (neuropatia), per contro, (cfr. consid. 2.4.10.) non costituiscono una
conseguenza adeguata dell’evento infortunistico del 12 luglio 2009.
Questa Corte ritiene
quindi che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta
dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere ulteriori
accertamenti medici (cfr. doc. V).
Alla
luce di quanto precede, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado
di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
2.9
Si tratta
ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.9.1
Quanto al reddito da
valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,
senza il danno alla salute RI 1, quale scalpellino, nel 2013 avrebbe realizzato un reddito annuo di fr. 65'189.--
(doc. 337, 346).
Questo
dato, non contestato (doc. I), e desunto dalle informazioni fornite
direttamente dal datore di lavoro, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.9.2
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore
al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno
effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico
usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi
della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel
senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare
contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per
circostanze personali e professionali.
2.9.3
Dalle tavole processuali risulta
che l’amministrazione ha quantificato in fr. 65'633.34 il reddito da invalido,
applicando la tabella TA 1 2012, livello di qualifica 1, aggiornato al 2013, e
operando successivamente una decurtazione del 6,37% per il gap salariale
e del 15% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 52'034.--
(doc. 408).
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando
i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’210.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'431.42
mensili oppure a fr. 65'177.10 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 (+0,7% cfr.
la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr.
65'633.34.
L’assicurato, quale scalpellino
avrebbe realizzato nel 2013 un reddito annuo di fr. 65'189.--
per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media
dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 73'554.60; cfr. Tabella TA1
2012, p.to 05-09 “Attività estrattiva”, livello di qualifica 1: fr. 5’810.--
riportato su 42.2 ore/settimana = fr. 6'129.55 x 12 mesi = fr. 73'554.60 e
aggiornato al 2013 (l’indice nominale non ha però subito variazione, cfr. doc.
408).
In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.9.2. in fine, il reddito
statistico da invalido (fr. 65'633.34) va ridotto del 6,37%,
percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale
che supera la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 61'452.49 (risultato
intermedio).
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15%
sul reddito statistico da invalido (doc. 408, 409), mentre il ricorrente ha
postulato una riduzione del 20% “viste le gravi limitazioni e la necessità
di cambiare professione” (cfr. doc. I, pag. 10).
Tenuto
conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali
nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF
137.
V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una
decurtazione del 15%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio
potere di apprezzamento.
La necessità di cambiare
professione non giustifica un’ulteriore decurtazione, considerato che le
attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 1, attività
semplici di tipo fisico o manuale) non richiedono un’esperienza professionale
diversificata (cfr., in questo senso, la DTF 137 V 71 consid. 5.3).
Il
reddito da invalido di fr. 61'452.49, tenuto conto di una
decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 52'234.61
Il
grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 52'234.61
al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 65'189.-- (cfr. consid. 2.9.1.) – risulta del
19,8%, arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Visto che,
con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una
rendita di invalidità proprio del 20%, il suo ricorso deve essere respinto anche
su questo punto.
2.10
Diritto all’indennità per
menomazione all’integrità
2.10.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.10.2
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono
esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.10.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.10.4
L’CO
1.
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.10.5
L’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________ Dr.ssa __________
ha attribuito al ricorrente un’IMI del 15% (cfr. doc. 314, 409).
In
occasione della visita medica di chiusura del 2 ottobre 2013, la Dr.ssa __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha espresso la seguente valutazione:
“(…)
1.
Reperti
In data odierna siamo in presenza di una coxartrosi dell'anca
sinistra con dolori quantificati sulla VAS con 6/10 punti.
Nel reperto dell'artroscopia del ginocchio sinistro del 08.10.2009
viene descritta una condropatia di II grado retro rotulea, a livello del
condilo femorale mediale e del piatto tibiale laterale. I dolori accusati
dall'assicurato sotto sforzo vengono descritti in sede perirotulea
mediale e quantificati sulla VAS tra 6 a 7/10 punti.
2.
Valutazione del danno all'integrità
15.
%
3.
Motivazione
Secondo la tabella 5.2 un'artrosi di entità media dà diritto ad
una IMI tra il 10 e il 30%, un'artrodesi dà diritto ad una IMI tra il 20 e il
40%. Non siamo in nessun modo vicino ad un'artrodesi quindi il
massimo valore da retribuire è il 10%. Per il ginocchio sinistro
un'artrosi femorotibiale di entità media dà diritto ad una IMI tra il 5 e 15%,
si sceglie il valore del 5%. 10%+5%=15%” (doc. 314).
Con la propria
impugnativa, l’insorgente ha ritenuto che la percentuale del 15% “valuta in
modo solo parziale e insufficiente il danno alla salute”. L’avv. RA 1 ha
fatto riferimento, nel suo ricorso, al rapporto del medico di circondario Dr. __________
che il 22 ottobre 2010 aveva indicato un’IMI del 25% (doc. 135).
Egli ha quindi postulato globalmente
un’IMI del 40% (cfr. doc. I, pag. 10).
Nel caso di specie, ricordato che entra in linea di conto il danno
infortunistico all’anca e al ginocchio sinistro, questa Corte, chiamata a
pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, non vede alcun
valido motivo per scostarsi dalla valutazione formulata dalla Dr.ssa N__________t__________er.
Le
argomentazioni del ricorrente non possono essere condivise. La richiesta di un’IMI del 40% non è infatti
sostenuta da alcun argomento medico-scientifico pertinente.
Per quanto riguarda il rapporto
del 22 ottobre 2010, il medico di circondario Dr. __________ aveva indicato
un’IMI del 20% per l’anca sinistra e un’IMI del 5% per il ginocchio sinistro
(doc. 135).
Va sottolineato, tuttavia,
che la valutazione del Dr. __________ è antecedente di tre anni a quella della
Dr.ssa __________ inoltre egli giustificava così l’IMI del 20%:
" Anca
sinistra
Incipiente coxartrosi post-traumatica attualmente con solo minima
sintomatologia. Da prevedere progressione delle alterazioni artrosiche con
peggioramento della sintomatologia algica e della funzionalità dell’anca
sinistra e formazione di una coxartrosi centrale di moderata entità che
corrisponde, secondo la tabella 5.2, ad un valore da 10 a 30%.
Visto che probabilmente la situazione in futuro anche se saranno
indicati interventi di artro-plastica sarà sempre migliore paragonata ad
un’artrodesi che secondo la tabela 5.2 corrisponde al 25%, il valore IMI viene
considerato del 20%” (doc. 135).
Il
TCA osserva che, secondo la giurisprudenza federale, aggravamenti futuri
giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto se
l’intervento di un peggioramento é probabile. Per contro, non possono
essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente
possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e riferimenti ivi
citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).
Alla luce di quanto sopra
e del fatto che la Dr.ssa __________ ha indicato che vi è stato un
miglioramento dopo l’infiltrazione all’anca sinistra e di conseguenza il dolore
sulla VAS è stato quantificato 6/10 punti (cfr. rapporto del 2 ottobre 2013,
pag. 4, doc. 315), il TCA non ha ragioni per scostarsi dalle conclusioni
dell’amministrazione che nella decisione impugnata ha confermato la valutazione
della Dr.ssa __________ (doc. 409).
In
conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella
misura in cui all’insorgente è stata attribuita un’IMI del 15%.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti