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Decisione

35.2015.59

A. vittima di incidente della circolazione si procura frattura parete posteriore acetabolo e trauma commotivo. Prestazioni sospese da dicembre 2013, rendita 20% e IMI 15%. Diritto di essere sentito ev

4 febbraio 2016Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

I e scritto del 24 agosto 2015, doc. V).

Come rettamente

evidenziato anche dall’CO 1 (cfr. doc. III), va poi rilevato che le esigenze di

partecipazione della persona assicurata valgono pienamente allorquando

l’assicuratore fa capo ai servizi di un perito indipendente ai sensi dell’art.

44 LPGA, negli altri casi valendo quanto previsto dall’art. 42 LPGA, che

stabilisce che le parti non devono obbligatoriamente essere sentite prima di

decisioni impugnabili mediante opposizione (cfr. Ulrich Meyer, Ausgewählte

Schriften, Verfahrensfragen/Die Beweisführung im Sozialversicherungsrecht,

2013).

Nel merito

2.3. Oggetto della lite sono

l’entità della rendita di invalidità e l’indennità per menomazione

dell’integrità spettanti all’assicurato.

Preliminarmente, il TCA è

tenuto a esaminare se i dolori occipitali e i disturbi psichici, correlano con

un danno alla salute oggettivabile e, nella negativa, a valutare l’adeguatezza

del nesso causale con il sinistro assicurato.

2.4. Dolori occipitali

(neuropatia) e disturbi psichici:

2.4.1. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile

migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 41ss.).

Se, al momento

dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella

misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione

all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4.2. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce

più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4.3. Il diritto alle prestazioni assicurative

presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra

l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,

il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é

accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per

contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza

del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati

successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in

tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri

(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e

gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve

considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma

piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In

presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione

un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità

dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.4.4. In presenza di un infortunio

del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente

oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale

organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza

differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente

a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un

infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.

DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

2.4.5. Nella DTF 134 V 109, già

citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di

vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in

caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella

elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta

Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali

lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è

ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni

a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di

ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità

dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le

esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di

causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i

criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il

nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,

accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra

già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi

nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a

lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre

rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una

perizia pluri-/interdiscipli-nare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico

e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per

escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti

otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che

godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente

alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,

principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo

luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il

relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica delle

lesioni lamentate;

- la specifica cura medica protratta e gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli

esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la

dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata

al considerando 2.2.4. (DTF

115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide

cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i

disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno

alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un

trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a

un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

2.4.6. La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati

dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici specialisti, ma non

oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente

riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici

oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità

naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.

consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale

viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare

dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il

necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori

indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi

lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio,

questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009

del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da

un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal

profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di

quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato

una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che

l’adeguatezza non era data.

In una

sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in

questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli

specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto

essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per

immagini.

Infine, nella DTF 138 V

248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito

che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica

oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere

ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto

avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

2.4.7. Dalle

carte processuali risulta che l’assicuratore convenuto ha ritenuto che la neuropatia

del nervo occipitale a sinistra e i disturbi psichici non correlano con

un danno alla salute oggettivabile (cfr. doc. 409).

In

occasione dell’infortunio del 12 luglio 2009, RI 1 ha riportato un trauma

cranico commotivo (doc. 18).

Nel

rapporto del 24 novembre 2009 il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha

ricondotto i disturbi dell’assicurato alla regione parietale sinistra ad una “lieve

neuropatia del nervo grande occipitale, presumibilmente per un danno diretto

del nervo durante il trauma”. Essendo la situazione abbastanza gestibile,

il neurologo non ha prescritto un trattamento farmacologico (doc. 97).

Nel

successivo scritto del 9 agosto 2010 il Dr. __________ ha rilevato una “ipoestesia

abbastanza ben delimitata nel territorio di innervazione del nervo grande

occipitale sinistro e parzialmente del nervo piccolo occipitale con in più un

dolore alla pressione del nervo al punto di Arnold” (doc. 119).

Il

neurologo ha rivisto l’assicurato nel gennaio 2011 e nel referto datato 14

gennaio 2011 ha indicato una ipoestesia nel territorio di innervazione del

nervo grande occipitale sinistro ed un chiaro dolore alla palpazione del nervo

nel suo punto di fuoriuscita al punto di Arnold. Il Dr. __________ non ha

rilevato alcun deficit neuropsicologico e ha concluso ritenendo che “questi

problemi di memoria siano una conseguenza diretta dei dolori e dello stato

depresso del paziente, senza base organica” (doc. 176, la

sottolineatura è del redattore).

Con

lo scritto del 31 maggio 2012 il Dr. __________ ha indirizzato il paziente al

Dr. __________ del Centro del dolore dell’Ospedale __________ di __________. Egli

è poi ritornato sui dolori sofferti dall’assicurato rilevando come sia

possibile anche una sovrapposizione funzionale con i problemi al ginocchio

sinistro. Per quanto riguarda la patologia endocranica lo specialista non ha “nessun

riscontro clinico”. La MRI cerebrale ha messo in evidenza uno “stato

dopo shearing injury con piccoli focolai residuali in sede frontale

bilateralmente, quadro che sicuramente non spiega il dolore accusato dal

paziente e anche difficilmente i disturbi mnesici accusati, comparsi solo

diversi mesi dopo l’incidente e presumibilmente di origine psicologica”

(doc. 191).

Su

richiesta dell’assicurato (cfr. rapporto di visita medica circondariale del 21

novembre 2012, doc. 275), l’CO 1 ha predisposto un nuovo accertamento medico

relativo ai dolori occipitali.

Nel rapporto del 21

gennaio 2013 il Dr. __________ della __________ di __________ ha posto la

diagnosi di “Chronische linksseitige Kopfschmerzen mit nahezu täglichen

Exazerbationen ausgehend von occipital links und Sensibilitätsstörungen

Kopfhälfte links • DD Nervus occipitalis Neuropathie, aufgetreten im

Anschluss an Motorradunfall mit comotio cerebri am 12.07.2009” (doc. 287).

Lo specialista della __________

ha messo in evidenza l’impossibilità di chiarire l’origine dei dolori craniali.

E meglio:

“(…)

ln der heutigen Untersuchung ist aus neurologischer Sicht der

Befund im Bereich des Kopfes normal mit Ausnahme an eine angegebene

Berührungshypästhesie, die sich zum einen mit dem Versorgungsgebiet des Nervus

occipitalis major und minor deckt,

andererseits partiell auch mit dem

Versorgungsgebiet des 1.Astes des Nervus trigeminus.

Der Verlauf des Nervus occipitalis links ist

druckdolent. Die Untersuchung der oberen HWS ist unauffällig, insbesondere ohne

Provokation typischer linksseitiger Kopfschmerzen. Der

Hirnnervenbefund ist normal.

Das MRI vom Schädel, durchgeführt am 27.05.2011

ist normal, vor allem ohne Hinweise auf eine Läsion des N.trigeminus. Die

Röntgenbefunde der HWS vom Konsultationstag zeigen keine richtungweisenden

Befund.

Eine eindeutige diagnostische Zuordnung der

Schmerzen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Eine Neuropathie des Nervus occipitalis major und minor ist unter

Berücksichtigung

des Untersuchungsbefundes und der Anamnese

vorstellbar, auch die Schmerzausstrahlung in das Versorgungsgebiet des 1. Astes

des N trigeminus (Erklärung mit zervikotrigeminalen Komplex?). Ob sich damit

jedoch das Vollbild des Kopfschmerzsyndroms links erklären

lässt, bleibt offen.

Die therapeutischen Möglichkeiten sind meines

Erachtens in dieser Situation ausgeschöpft.

Infiltrationen empfehle ich zum jetzigen

Zeitpunkt nicht mehr, zumal solche bereits in den Sommermonaten 2012 durchgeführt

wurden. Antineuropathische Schmerzmedikamente (Lyrica, Cymbalta, Opiate) wurden

oder werden bereits eingesetzt.

Die Arbeitsfähigkeit jst eingeschränkt aus rein

neurologischer Sicht durch die Kopfschmerzen nicht” (doc. 287, la sottolineatura

è del redattore).

In sede di opposizione,

l’CO 1 ha interpellato il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale

alla domanda se i disturbi alla testa, rispettivamente la neuropatia del nervo

occipitale possono essere spiegati dal lato organico ha risposto negativamente:

" Eine unfallbedingte organische Grundlage für eine Neuropathie des

Nervus okzipitalis links ist abgestützt auf die zur Verfügung stehende

Dokumentation nicht nachweisbar. Der Kausalzusammenhang einer Nervus

okzipitalis Neuropathie links zum Unfall vom 12.07.2009 ist höchstens möglich”

(doc. III1, pag. 9).”

Trattandosi

dello stato psichico, agli atti figura il referto del 28 marzo

2012 della Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

La

specialista è stata interpellata dall’CO 1, in considerazione dei disturbi alla

testa che non si spiegano con le lesioni organiche subìte dall’assicurato

nell’incidente del 12 luglio 2009 (doc. 261).

La

Dr.ssa __________ ha diagnosticato una “Reazione ansioso-depressiva in

Sindrome da disadattamento (ICD-10 F:43.2). Sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD-10 F:45.40). Accentuazione di tratti di personalità (ICD-10

Z:73.1)” (doc. 261).

Dal

punto di vista della causalità naturale, la specialista ha ritenuto che

complessivamente l’infortunio ha contribuito “solo in minima parte,

stimabile al 10% allo sviluppo della sindrome da disadattamento e del disturbo

somatoforme. Le caratteristiche di personalità sono invece presenti ‘da sempre’

e quindi estranei all’infortunio” (doc. 261).

L’assicurato, da parte

sua, ha prodotto il referto del 27 maggio 2014 del Dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, che ha posto anch’egli la diagnosi di “sindrome

da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD 10 F 43.2)”.

Secondo lo psichiatra curante il disturbo psichico è direttamente legato

all’infortunio (doc. C).

Successivamente,

l’insorgente ha trasmesso al TCA il rapporto dell’11 giugno 2015 in cui il

medesimo specialista ha diagnosticato “un episodio depressivo di media

gravità (ICD-10 F32.1) e altri disturbi di personalità e forme miste (ICD-10

F61)” e rilevato un peggioramento della situazione psichica del paziente, a

suo parere “in nesso diretto” con l’infortunio (doc. O).

2.4.8. Chiamato

a pronunciarsi nel caso di specie, alla luce di quanto emerge dalla

documentazione che è stata riassunta al precedente considerando, il

TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto

dalla giurisprudenza, che i disturbi occipitali (neuropatia), presentati da RI

1, non correlano con un danno infortunistico oggettivabile.

Le argomentazioni del

ricorrente secondo il quale i dolori al cranio sarebbero imputabili alla

neuropatia, non trova sufficiente conferma negli atti di causa.

Sebbene

il Dr. __________ abbia indicato che i disturbi dell’assicurato alla regione

parietale sinistra sono da ricondurre ad una lieve neuropatia del nervo grande

occipitale, presumibilmente per un danno diretto del nervo durante il trauma

(doc. 97), il Dr. __________ della __________ e il Dr. __________ dell’CO 1

(doc. III1) hanno puntualmente illustrato, fornendo argomenti convincenti,

perché la neuropatia del nervo occipitale non può essere spiegata dal lato

organico.

La circostanza – sollevata

dal ricorrente (cfr. doc. V, pag.2) –

che l’assicurato non sia

stato visitato dal Dr. __________ non inficia il parere dello specialista.

L’Alta Corte ha precisato

che i pareri redatti dai medici dell’CO 1 hanno pieno valore probatorio, anche

quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza

visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella

causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

Non permette una diversa

valutazione della fattispecie neppure il rapporto del 18 giugno 2013 del Dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, e dunque non specialista in neurologia, il

quale ha indicato una capacità lavorativa del 50% a causa delle cefalee

occipitali. Il sanitario tuttavia non si è espresso sulla questione del nesso

di causalità limitandosi a riprendere le lamentele soggettive del paziente e a

indicare una parziale abilità lavorativa (cfr. doc. 297).

In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo senso, in una

sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che

reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del

collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non

possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei

disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).

L’Alta

Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la

prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene

esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale

delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR

2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).

In

una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che,

per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a

dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un

infortunio.

Per

quanto riguarda i disturbi psichici, il TCA ritiene che la questione di sapere

se i disturbi presentati dall’insorgente costituiscono una conseguenza naturale

del sinistro assicurato, possa effettivamente rimanere aperta. Infatti, così

come verrà meglio dimostrato qui di seguito, essi non si trovano in nesso

causale adeguato con l’infortunio in discussione.

2.4.9. In assenza di un

sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente

fattispecie (si veda il consid. 2.4.8.), occorre effettuare un esame specifico

dell’adeguatezza.

Secondo la giurisprudenza

federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più

presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art.

19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle

prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità

e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della cura medica

non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali

provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel caso concreto, non

vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante

il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente.

Nel

rapporto del 2 ottobre 2013, a margine della visita medica di chiusura di

medesima data, la Dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha

proposto di attendere il più a lungo possibile per un intervento di protesi

totale all’anca sinistra (come indicava anche il Dr. __________), mentre per il

ginocchio sinistro non ha ritenuto necessario indicare terapie specifiche. Ella

ha quindi ritenuto stabilizzata la situazione e considerato l’assicurato abile

al 100% nei limiti funzionali indicati (doc. 315).

Assodato

dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se

l’esame dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella

DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” (lesione equivalente della

colonna cervicale o traumatismo cranio-cerebrale) e precisata nella DTF 134 V

109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).

Secondo una costante giurisprudenza

federale, l’applicazione della prassi sui “colpi di frusta” presuppone che il

trauma cranio-cerebrale patito abbia raggiunto il limite di una contusio

cerebri, non essendo per contro sufficiente che esso abbia presentato la

gravità di una commotio cerebri (cfr. STF 8C_754/2011 del 20 agosto 2012

consid. 6.1,8C_270/2011 del 28 luglio 2011 consid. 2.1,8C_248/2010 del 17

giugno 2010 consid. 3.1,8C_837/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 2.1 e

8C_476/2007 del 4 agosto 2008 consid. 4.1.3).

Nel caso di

specie, dalla documentazione medica agli atti, in particolare dal rapporto del

Dr. __________ dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 18) nonché dai

referti 24 novembre 2009 e 31 maggio 2011 del neurologo Dr. __________ (cfr.

doc. 97 e 191), si evince che il trauma cranico riportato da RI 1 ha raggiunto

la gravità di una commozione cerebrale, ma non il limite di una contusio

cerebri, ciò che non basta per applicare la prassi sui “colpi di frusta”.

Ne discende che l’adeguatezza deve dunque

essere valutata in applicazione della “psico-prassi”.

2.4.10. Nel valutare l'adeguatezza

del legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 115 V 133,

occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio di cui

l’assicurato é rimasto vittima il 12 luglio 2009.

Dal

rapporto di polizia agli atti risulta la seguente dinamica:

" (…).

RI 1, alla guida della propria moto, scendeva dal passo del __________

in direzione di __________. Giunto poco prima della galleria che porta all’__________,

nell’affrontare una curva piegante a destra, a causa di un’irregolarità del

campo stradale, fuoriusciva sulla sinistra. Percorreva una cinquantina di metri

nel prato adiacente e terminava la sua corsa contro un dosso presente. Veniva

sbalzato qualche metro più avanti.

Sul posto interveniva la Rega che lo elitrasportava presso il PS

di __________ dove gli riscontravano la frattura del bacino e varie contusioni

alla schiena e al collo. Veniva poi ricoverato all’ospedale __________ di __________

per la degenza.” (doc. 25).

Tenuto conto della

dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono

essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le

circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo

Tribunale,il sinistro accaduto al ricorrente può essere classificato tra gli infortuni

di media gravità in senso stretto.

A titolo di confronto, il

TCA segnala che, in una sentenza 8C_949/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1 - riguardante

un motociclista che si era visto tagliare la strada da un’autovettura che stava

per svoltare a sinistra, riportando una frattura trasversale del femore -,

l’Alta Corte ha ricordato di aver regolarmente qualificato di grado medio in

senso stretto, eventi infortunistici con dinamiche analoghe a quella del caso

oggetto di quella pronunzia (citando la STFA U 115/5 del 14 settembre 2005,

riguardante un incidente accaduto a un motociclista che stava utilizzando, a

una velocità di circa 50 km/h, la corsia riservata al trasporto pubblico per

superare dalla parte sinistra una colonna di veicoli fermi, quando

un’autovettura é uscita improvvisamente dalla colonna, provocando il

tamponamento da parte del centauro, la STF U 78/07 del 17 marzo 2008,

concernente un assicurato che, mentre circolava con la propria motocicletta su

una strada principale in condizioni di forte pioggia, é entrato in collisione

frontale a una velocità di 60-70 km/h con un’autovettura che gli aveva tagliato

la strada, nonché la STFA U 88/01 del 24 dicembre 2002, riguardante una motociclista

che, dopo essere stata investita da un furgone, era finita sotto il frontale

del mezzo e trascinata per circa 9,3 metri).

Per contro, in una

sentenza del TCA 35.2014.2 del 17 settembre 2014 è stato classificato tra gli eventi

di grado medio al limite però della categoria dei casi gravi, il caso di un

assicurato che, in sella al proprio motociclo, nel percorrere una curva verso

destra, invadeva completamente la corsia opposta andando a collidere con

l’autobus che viaggiava in senso opposto.

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_746/2008 del 17 agosto 2009 consid.

5.1.2, ha giudicato allo stesso modo l’incidente della circolazione in cui un

assicurato, in sella alla propria motocicletta, si era scontrato frontalmente

con un’autovettura che circolava in senso opposto. In quella pronunzia, l’Alta

Corte ha in particolare precisato che la classificazione fra gli infortuni di

grado medio al limite di quelli gravi si giustificava soprattutto poichè, a

differenza della collisione tra due automobili aventi circa la stessa massa, in

caso di scontro frontale tra un’autovettura e una moto, quest’ultima assorbe la

stragrande maggioranza della velocità d’impatto, con trasmissione al

motociclista delle forze che ne derivano.

Tutto ben considerato,

secondo il TCA, l’infortunio sub judice va giudicato meno grave rispetto

a quelli indicati nelle sentenze del TCA 35.2014.2 del 17 settembre 2014 e del

TF 8C_746/2008 del 17 agosto 2009.

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25

p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della

categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre

dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso

causale adeguato.

Preliminarmente, occorre

sottolineare che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono

però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere

presi in considerazione nella valutazione dell’adeguatezza secondo la DTF 115 V

133 (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio

2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht

hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach

BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9.

April 2009 E. 4.6).”).

Innanzitutto,

all’infortunio occorso all’assicurato non può essere negata una certa

spettacolarità, ma non si può parlare di una particolare spettacolarità.

Al

riguardo, è utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in

questione é da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni

soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona

assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una certa

spettacolarità, la quale non é tuttavia ancora sufficiente per ritenere

adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199).

Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno

alla salute che ne é conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di

guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

Secondo

il TCA, l’infortunio in discussione - si é trattato in fondo di

un incidente della circolazione analogo a quelli che accadono più di

frequente sulle nostre strade - non è comparabile ad altri casi

nei quali l’Alta Corte ha ammesso l'esistenza di tale criterio (cfr., ad es.,

la RAMI 1999 U 335 p. 207: incidente frontale in galleria con il coinvolgimento

di tre autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il ferimento di

diverse altre persone, la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002: assicurato eiettato

dall'abitacolo della propria automobile a seguito del ripetuto cappottamento

della stessa a una velocità di almeno 140 km/h oppure la STF 8C_257/2008 del 4 settembre 2008: scontro tra un’autovettura e un camion nell’interno di un

tunnel autostradale con diversi urti contro le pareti della

galleria).

Nell’incidente del 12

luglio 2009, l’assicurato ha riportato la frattura della parete posteriore

dell’acetabolo a sinistra e un trauma cranico commotivo (doc. 18). In seguito,

è stato diagnosticato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con rottura

del legamento collaterale laterale (doc. 130).

Quelle riportate dal ricorrente,

non costituiscono delle lesioni somatiche gravi o particolarmente idonee a

provocare un'elaborazione psichica abnorme (in questo stesso senso, si veda ad

esempio la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2 riguardante un

assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un’autovettura, aveva

accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra con una

serie di fratture costali, nonché alcune ferite lacero-contuse alla parte

sinistra del volto; neppure nella più volte menzionata STF 8C_254/2009, il

criterio in questione é stato giudicato realizzato).

Nessun

elemento all'inserto consente inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la

presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti

dell'infortunio.

Tale non può essere

l’infezione alla ferita al ginocchio sinistro, come pretende il ricorrente e

attesta il Dr. __________ in data 13 aprile 2012 (cfr. doc. I, pag. 9 e doc.

251).

Come rettamente indicato

dall’CO 1 (cfr. doc. 409), non vi sono agli atti elementi oggettivi per

concludere che l’infezione sia stata determinata da una cura medica errata, né

che abbia aggravato gli esiti dell’infortunio.

Il TCA

ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica dipendente

dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.

Per ammettere

l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto

temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del

trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di

salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008

consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che

serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non

ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03

dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid.

7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF

8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di

farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati

insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del

18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).

In concreto, la cura

medica legata alle sequele organiche oggettivabili dell’infortunio del luglio

2009, è consistita nell’iniziale degenza presso il Servizio di chirurgia

dell’Ospedale __________ di __________ (dal 12 al 24 luglio 2009), durante la

quale è stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi all’acetabolo

sinistro (doc. 18).

L’assicurato è stato

quindi sottoposto l’8 ottobre 2009 ad un intervento di artroscopia e

rifissazione del legamento collaterale laterale al ginocchio sinistro e il 16

febbraio 2010 a un’artroscopia al ginocchio con débridement cartilagine,

microfrattura della rotula, resezione plica medio patellare (doc. 84).

Su

indicazione del Dr. __________, il ricorrente ha quindi subìto una revisione

chirurgica al ginocchio (doc. 150).

In data 9 dicembre 2010

egli è stato sottoposto ad artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro,

osteotomia di valgizzazione, revisione laterale con plastica del legamento

collaterale laterale (doc. 169). Il 17 e 19 febbraio 2011 l’assicurato ha

subìto una revisione della ferita sottogenicolare con debridement al ginocchio

sinistro (doc. 178) e il 22 novembre 2011 la rimozione della placca Tomofix

alla tibia sinistra e la plastica del legamento crociato anteriore al ginocchio

sinistro (doc. 215).

La cura medica applicata

all’assicurato non ha tuttavia avuto un’intensità tale da giustificare

l’adempimento del criterio in discussione.

Per un caso in cui questa

Corte ne ha per contro ammesso la realizzazione, si veda la STCA 35.2014.2 del

17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato, vittima di un

incidente della circolazione, le cui conseguenze avevano necessitato di ben

dieci operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita a distanza di sei

anni e mezzo circa dall’evento traumatico, oppure la sentenza 8C_137/2014 del 5

giugno 2014 consid. 7.3, in cui il TF ha giudicato realizzato il criterio in

questione, trattandosi di un assicurato che, a causa del politrauma riportato

in un incidente di moto, era rimasto degente circa un mese e mezzo in una

clinica di riabilitazione, aveva subito diversi interventi chirurgici al gomito

sinistro e alle ginocchia, aveva eseguito fisioterapia ed era stato sottoposto

a ripetute iniezioni di acido ialuronico al ginocchio sinistro.

Anche il criterio del decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é

soddisfatto.

In merito è utile

sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre

un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre

necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione.

L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta

per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante

regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una

(completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno

2009 consid. 6.5 e riferimenti).

Nel caso di

specie, il decorso si è rivelato complicato ma ciò poiché si è ben

presto sovrapposta una sintomatologia giudicata priva di sostrato organico che,

come tale, non può essere presa in considerazione nella valutazione

dell’adeguatezza del nesso causale (cfr. STF 8C_1044/2010 succitata).

In queste condizioni, può

rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici persistenti

e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa, poiché questi due

criteri da soli, in presenza di un infortunio di media gravità in senso stretto,

non potrebbero comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr.

RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

Si

deve quindi concludere che i dolori occipitali (neuropatia) e i disturbi

psichici, non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico

del 12 luglio 2009 e, come tali, non sono nemmeno di pertinenza

dell’assicuratore resistente.

Visto che il relativo obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va

negato facendo difetto l’adeguatezza, questa Corte ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra

l'infortunio e il danno alla salute possa restare insoluta (cfr., in proposito,

SVR 3/2012 UV 5 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

L’assicuratore LAINF

resistente era dunque legittimato a definire il diritto alle prestazioni di

lunga durata facendo astrazione da tali disturbi.

2.5. Entità della

rendita di invalidità

Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U

192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta

Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in

precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la

valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti

art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure

la DTF 130 V 343.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.6. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo

2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi

deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della

stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.7

Nella

concreta evenienza, con la decisione impugnata l’assicuratore LAINF ha negato

all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità fondandosi - dal profilo

medico - sulla valutazione del 2 ottobre 2013 della Dr.ssa __________ (doc. 315).

In

occasione della visita medica di chiusura del 2 ottobre 2013 la Dr.ssa __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha posto la seguente diagnosi:

“(…)

coxartrosi postero centrale con/su

Stato dopo riduzione aperta e osteosintesi dell'acetabolo sinistro

il

17.07.2009

per

Frattura della colonna posteriore dell'acetabolo sinistro il

12.07.2009

Lassità anteriore del ginocchio sinistro con

Ipotrofia della coscia sinistra.

Stato dopo AMO e plastica del legamento crociato anteriore il

22.11.2011

Stato dopo due revisioni ferita sotto genicolare il 17 e

19.02.2011

Stato dopo artroscopia diagnostica, accesso mediale, osteotomia di

valgizzazione e osteosintesi con placca Tomofix, prelievo del tendine

semitendinoso, accesso laterale, revisione laterale con plastica del legamento

collaterale laterale con semitendinoso, fissazione prossimale con vite

d'interferenza, reinserzione del legamento collaterale laterale il 09.12.2010.

Stato dopo artroscopia ginocchio sinistro, refissazione del

legamento collaterale laterale il 08.10.2010.

Stato dopo artroscopia, débridement cartilagine, microfratture

della rotula, resezione della plica mediopatellare il 16.02.2010 per piccola

lesione condrale grado IV bordo mediale della rotula su

Trauma distorsivo del ginocchio sinistro il 12.07.2009.

Sospetto di nevralgia nervi occipitali maggiore e minore di

sinistra con/su

Stato dopo commozione cerebrale il 12.07.2009.

Reazione ansioso-depressiva in

Sindrome di disadattamento e accentuazione di tratti di

personalità” (doc. 315)

La

Dr.ssa __________ ha quindi indicato che l’assicurato è abile al lavoro al 100%

da subito, con le seguenti limitazioni:

"

(…)

di rado possibile sollevare e portare pesi molto leggeri fino

all'altezza dei fianchi. Mai più possibile sollevare e portare pesi leggeri

oltre i 5 kg. Di rado possibile sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a

5.

kg, mai più possíbile sollevare oltre l'altezza del petto pesi oltre i 5 kg.

Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri/di precisione e per

maneggio di attrezzi medi. Mai più possibìle il maneggio di attrezzi pesanti e

molto pesanti.

Nessuna limitazione per la rotazione della mano, lavori sopra la

testa, rotazione del tronco, posizione seduta/in piedi e inclinata in avanti.

Mai più possibile la posizione inginocchiata.

Talvolta possibile la flessione delle ginocchia. Nessuna

limitazione per la posizione seduta/in piedi a lunga durata, molto spesso

possibile posizione a libera scelta. Nessuna Iimitazione per camminare fino a

50.

m, talvolta possibile camminare oltre i 50 m. Mai più possibile camminare

per lunghi tratti, camminare su terreno accidentato. Mai a di rado possibile

salire le scale. Mai più possibile salire su scale a pioli. Nessuna limitazione

per I'uso delle due mani, equilibrio e stare in equilibrio” (doc. 315).

2.8

Attentamente vagliata la documentazione agli atti, questa

Corte non ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione dell’esigibilità

lavorativa enunciata dal chirurgo ortopedico Dr.ssa __________ (e fatta propria

dall’amministrazione), ragione per la quale tenuto conto del danno

infortunistico di natura ortopedica, RI 1 va ritenuto totalmente abile in

attività leggere adeguate.

Il

ricorrente ha contestato la valutazione del medico __________ sulla base del

certificato medico del 27 maggio 2014 del Dr. __________, spec. FMH in medicina

interna e dunque non specialista nella materia che qui ci occupa, il quale non

ha in sostanza posto una diagnosi divergente da quella della Dr.ssa __________

indicando che il paziente soffre di dolori cronici al ginocchio e all’anca

sinistra, oltre che della psicopatologia post-traumatica. Egli ha quindi

indicato una capacità lavorativa del 50% dal solo profilo ortopedico (doc. F).

Le

conclusioni del medico curante, seppur divergenti unicamente per quanto

riguarda la valutazione della capacità lavorativa residua, non apportano nuovi

elementi oggettivi ignorati dal medico di circondario e vanno quindi intese nel

senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia

dell’interessato ha sulla sua capacità di lavoro.

L’insorgente

ha quindi menzionato il rapporto medico del 18 giugno 2013 del Dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha indicato una capacità lavorativa

del 50% per le cefalee (cfr. doc. I, pag. 7). Tuttavia, lo specialista, dal

punto di vista ortopedico, ha precisato che sia a livello di ginocchio che di

anca la capacità lavorativa è piena in attività adeguata:

" (…)

Théoriquement, sur le plan orthopédique, tant au

niveau du genou que de la hanche, la capacité de travail reste à 100% dans une

activité de type bureau, avec alternance assis/debout et marche” (doc. 297).

Le

cefalle (neuropatia), per contro, (cfr. consid. 2.4.10.) non costituiscono una

conseguenza adeguata dell’evento infortunistico del 12 luglio 2009.

Questa Corte ritiene

quindi che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta

dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere ulteriori

accertamenti medici (cfr. doc. V).

Alla

luce di quanto precede, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado

di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

2.9

Si tratta

ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.9.1

Quanto al reddito da

valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,

senza il danno alla salute RI 1, quale scalpellino, nel 2013 avrebbe realizzato un reddito annuo di fr. 65'189.--

(doc. 337, 346).

Questo

dato, non contestato (doc. I), e desunto dalle informazioni fornite

direttamente dal datore di lavoro, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.9.2

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore

al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel

senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare

contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per

circostanze personali e professionali.

2.9.3

Dalle tavole processuali risulta

che l’amministrazione ha quantificato in fr. 65'633.34 il reddito da invalido,

applicando la tabella TA 1 2012, livello di qualifica 1, aggiornato al 2013, e

operando successivamente una decurtazione del 6,37% per il gap salariale

e del 15% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 52'034.--

(doc. 408).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando

i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’210.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'431.42

mensili oppure a fr. 65'177.10 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 (+0,7% cfr.

la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr.

65'633.34.

L’assicurato, quale scalpellino

avrebbe realizzato nel 2013 un reddito annuo di fr. 65'189.--

per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media

dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 73'554.60; cfr. Tabella TA1

2012, p.to 05-09 “Attività estrattiva”, livello di qualifica 1: fr. 5’810.--

riportato su 42.2 ore/settimana = fr. 6'129.55 x 12 mesi = fr. 73'554.60 e

aggiornato al 2013 (l’indice nominale non ha però subito variazione, cfr. doc.

408).

In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.9.2. in fine, il reddito

statistico da invalido (fr. 65'633.34) va ridotto del 6,37%,

percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale

che supera la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 61'452.49 (risultato

intermedio).

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15%

sul reddito statistico da invalido (doc. 408, 409), mentre il ricorrente ha

postulato una riduzione del 20% “viste le gravi limitazioni e la necessità

di cambiare professione” (cfr. doc. I, pag. 10).

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una

decurtazione del 15%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio

potere di apprezzamento.

La necessità di cambiare

professione non giustifica un’ulteriore decurtazione, considerato che le

attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 1, attività

semplici di tipo fisico o manuale) non richiedono un’esperienza professionale

diversificata (cfr., in questo senso, la DTF 137 V 71 consid. 5.3).

Il

reddito da invalido di fr. 61'452.49, tenuto conto di una

decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 52'234.61

Il

grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 52'234.61

al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 65'189.-- (cfr. consid. 2.9.1.) – risulta del

19,8%, arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Visto che,

con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una

rendita di invalidità proprio del 20%, il suo ricorso deve essere respinto anche

su questo punto.

2.10

Diritto all’indennità per

menomazione all’integrità

2.10.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.10.2

L'art.

36.

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono

esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.10.3

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.10.4

L’CO

1.

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.10.5

L’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________ Dr.ssa __________

ha attribuito al ricorrente un’IMI del 15% (cfr. doc. 314, 409).

In

occasione della visita medica di chiusura del 2 ottobre 2013, la Dr.ssa __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha espresso la seguente valutazione:

“(…)

1.

Reperti

In data odierna siamo in presenza di una coxartrosi dell'anca

sinistra con dolori quantificati sulla VAS con 6/10 punti.

Nel reperto dell'artroscopia del ginocchio sinistro del 08.10.2009

viene descritta una condropatia di II grado retro rotulea, a livello del

condilo femorale mediale e del piatto tibiale laterale. I dolori accusati

dall'assicurato sotto sforzo vengono descritti in sede perirotulea

mediale e quantificati sulla VAS tra 6 a 7/10 punti.

2.

Valutazione del danno all'integrità

15.

%

3.

Motivazione

Secondo la tabella 5.2 un'artrosi di entità media dà diritto ad

una IMI tra il 10 e il 30%, un'artrodesi dà diritto ad una IMI tra il 20 e il

40%. Non siamo in nessun modo vicino ad un'artrodesi quindi il

massimo valore da retribuire è il 10%. Per il ginocchio sinistro

un'artrosi femorotibiale di entità media dà diritto ad una IMI tra il 5 e 15%,

si sceglie il valore del 5%. 10%+5%=15%” (doc. 314).

Con la propria

impugnativa, l’insorgente ha ritenuto che la percentuale del 15% “valuta in

modo solo parziale e insufficiente il danno alla salute”. L’avv. RA 1 ha

fatto riferimento, nel suo ricorso, al rapporto del medico di circondario Dr. __________

che il 22 ottobre 2010 aveva indicato un’IMI del 25% (doc. 135).

Egli ha quindi postulato globalmente

un’IMI del 40% (cfr. doc. I, pag. 10).

Nel caso di specie, ricordato che entra in linea di conto il danno

infortunistico all’anca e al ginocchio sinistro, questa Corte, chiamata a

pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, non vede alcun

valido motivo per scostarsi dalla valutazione formulata dalla Dr.ssa N__________t__________er.

Le

argomentazioni del ricorrente non possono essere condivise. La richiesta di un’IMI del 40% non è infatti

sostenuta da alcun argomento medico-scientifico pertinente.

Per quanto riguarda il rapporto

del 22 ottobre 2010, il medico di circondario Dr. __________ aveva indicato

un’IMI del 20% per l’anca sinistra e un’IMI del 5% per il ginocchio sinistro

(doc. 135).

Va sottolineato, tuttavia,

che la valutazione del Dr. __________ è antecedente di tre anni a quella della

Dr.ssa __________ inoltre egli giustificava così l’IMI del 20%:

" Anca

sinistra

Incipiente coxartrosi post-traumatica attualmente con solo minima

sintomatologia. Da prevedere progressione delle alterazioni artrosiche con

peggioramento della sintomatologia algica e della funzionalità dell’anca

sinistra e formazione di una coxartrosi centrale di moderata entità che

corrisponde, secondo la tabella 5.2, ad un valore da 10 a 30%.

Visto che probabilmente la situazione in futuro anche se saranno

indicati interventi di artro-plastica sarà sempre migliore paragonata ad

un’artrodesi che secondo la tabela 5.2 corrisponde al 25%, il valore IMI viene

considerato del 20%” (doc. 135).

Il

TCA osserva che, secondo la giurisprudenza federale, aggravamenti futuri

giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto se

l’intervento di un peggioramento é probabile. Per contro, non possono

essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente

possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e riferimenti ivi

citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).

Alla luce di quanto sopra

e del fatto che la Dr.ssa __________ ha indicato che vi è stato un

miglioramento dopo l’infiltrazione all’anca sinistra e di conseguenza il dolore

sulla VAS è stato quantificato 6/10 punti (cfr. rapporto del 2 ottobre 2013,

pag. 4, doc. 315), il TCA non ha ragioni per scostarsi dalle conclusioni

dell’amministrazione che nella decisione impugnata ha confermato la valutazione

della Dr.ssa __________ (doc. 409).

In

conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella

misura in cui all’insorgente è stata attribuita un’IMI del 15%.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti