35.2015.61
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3 febbraio 2016Italiano37 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.61
MM
Lugano
3 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 maggio 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, titolare di una
macelleria a __________ sino al mese di dicembre 2012 e assicurato contro gli
infortuni presso l’CO 1, sarebbe rimasto vittima di numerosi infortuni (si
sostiene circa 25) che hanno interessato parti diverse del corpo, soltanto parzialmente
documentati.
Dalle documentazione a
disposizione di questa Corte si evince che, in data 27 giugno 1994,
all’assicurato è occorso un incidente stradale con frattura omerale subcapitale
a destra e frattura del tubercolo maggiore.
Nel febbraio 2007, egli ha
avuto un nuovo incidente della circolazione, riportando un trauma cranico con
frattura delle ossa nasali.
Il 18 marzo 2010, RI 1 è caduto
e ha contuso l’osso sacro e la spalla destra.
Nuova caduta in data 17
gennaio 2011, allorquando l’assicurato ha lamentato una contusione del ventre
muscolare della spalla sinistra (cfr. doc. I, p. 2 e doc. A 18).
Fatti
I sinistri appena citati sono
stati tutti assunti dall’istituto assicuratore.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 ottobre 2014,
l’assicuratore LAINF ha negato l’assunzione dei costi legati all’intervento
chirurgico alla spalla destra eseguito nel mese di febbraio 2013 e ha posto
l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 27% (cfr. doc. A 55).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. A 57), in data
26 maggio 2015, l.mministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. A 66).
1.3. Con tempestivo ricorso del 18
giugno 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1
venga condannata ad assumere i costi dell’intervento alla spalla destra e a
riconoscergli una rendita d’invalidità del 39%.
Per quanto concerne la
prima domanda, l’insorgente fa valere che il danno alla spalla destra, oggetto
dell’operazione in questione, avrebbe un’eziologia infortunistica, e ciò
facendo capo alla valutazione espressa dal dott. __________ nell’ambito della
perizia SAM ordinata dall’assicuratore resistente (cfr. doc. I, p. 5 ss.).
Trattandosi del grado
dell’invalidità, l’assicurato si limita a contestare l’entità del reddito da
invalido e, più concretamente, la presa in considerazione da parte
dell’assicuratore del livello di qualifica 3 (anziché 4). In proposito, RI 1
osserva di essere “… un macellaio senza alcun diploma, che ha lavorato negli
ultimi 40 anni come macellaio indipendente, …”, ciò che esclude che egli “…
possa di punto in bianco svolgere un’attività adeguata al suo stato di salute
che rientri nel livello di qualifica 3 (lavoro con conoscenze professionali e
specializzate).” (doc. I, p. 7 ss.).
1.4. L’assicuratore convenuto, in
risposta, chiede che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.5. In corso di causa, il TCA ha
interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a precisare la
propria valutazione riguardante l’eziologia del danno alla spalla destra (cfr.
doc. IX).
Il rapporto del
reumatologo appena citato è pervenuto in data 9 novembre 2015 (doc. X).
Alle parti è stato
concesso di formulare le loro osservazioni in merito (cfr. doc. XII e doc.
XIV).
1.6. Nel corso del dicembre 2015,
questa Corte ha chiesto al medico curante dell’assicurato di precisare in base
a quali elementi nel 2010 aveva posto la diagnosi di rottura della cuffia
rotatoria a destra (cfr. doc. XVIII).
La risposta del dott. __________
è datata 15 dicembre 2015 (doc. XIX).
L’assicurato ha preso
posizione l’8 gennaio 2016 (doc. XXI), mentre l’amministrazione lo ha fatto in
data 12 gennaio 2016 (doc. XXII).
Considerandi
2.1
Oggetto della lite è
innanzitutto la questione di sapere se l’istituto assicuratore era legittimato
a negare l’eziologia traumatica al danno alla spalla destra e, quindi,
l’assunzione dei costi del relativo intervento chirurgico del febbraio 2013,
oppure no.
In secondo luogo, il TCA
dovrà valutare l’entità della rendita d’invalidità spettante all’insorgente.
2.2
Assunzione costi
operazione alla spalla destra del 13 febbraio 2013?
2.2.1
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.2.2
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve
essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.2.3
Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405.
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.2.4
Dalle
carte processuali emerge che l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a
prestazioni in relazione al danno alla spalla destra che ha reso necessario
l’operazione del febbraio 2013, sostenendo che non sarebbe “… provato che sia
stato l’infortunio del 18.03.2010 a provocare la rottura parziale della cuffia,
il dottor __________ ha posto la diagnosi senza aver effettuato accertamenti
(RM o altro). Non è quindi dimostrato che la problematica è dovuta all’evento
traumatico, anzi si deve supporre che era già nota o sospettata prima. Non è
neppure provato che il trauma abbia peggiorato uno stato preesistente, anzi, è
lecito pensare che lo stato riscontrato nel 2013 era più o meno quello che ci
si poteva aspettare dall’evoluzione degenerativa già in corso e in questo senso
non è irrilevante che l’intervento si sia reso necessario solo tre anni più
tardi.” (doc. A 66, p. 2).
Da parte sua, l’assicurato
fa valere invece che la valutazione del dott. __________ dimostrerebbe che la
rottura della cuffia rotatoria della spalla destra avrebbe, almeno in parte,
un’eziologia infortunistica (doc. I, p. 6 s.: “In verità il reumatologo
sostiene che la rottura traumatica della cuffia dei rotatori si è con
verosimiglianza preponderante innestata su uno stato degenerativo pregresso.
Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAINF, le prestazioni sanitarie, i rimborsi delle
spese, le indennità e gli assegni per grandi invalidi non sono ridotti se il
danno alla salute è solo in parte conseguente all’infortunio. (…). Ne discende
che l’CO 1 è tenuta ad assumersi i relativi costi dell’intervento.”).
Questa Corte osserva che, in
occasione dell’intervento artroscopico del 13 febbraio 2013, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha diagnosticato in particolare una rottura
parziale del tendine del muscolo sovraspinato della spalla destra, ciò che ha
necessitato una riparazione (cfr. doc. M 17/1).
Al riguardo, deve essere
sottolineato che la presenza di una rottura del sovraspinato era già stata
oggettivata grazie all’artro-RMN del 2 maggio 2012, l’assicurato aveva però
posticipato l’intervento a causa dei suoi impegni lavorativi (cfr. doc. M
17/3).
In merito alla natura del
danno in questione, si è espresso, in un primo tempo, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia generale.
Il consulente
dell’amministrazione ha affermato che le conseguenze dell’infortunio occorso
nel giugno 1994 erano nel frattempo guarite, posto che, successivamente
all’intervento del 14 marzo 1996, a margine della visita del 7 agosto 1996, il
dott. __________ aveva refertato una completa funzione della spalla destra e
attestato una capacità lavorativa del 100% a partire dal 1° luglio 1996 (cfr.
doc. M 16, p. 10).
D’altro canto, sempre
secondo il dott. __________, un legame causale con l’evento traumatico del 18
marzo 2010 sarebbe da negare in quanto, cadendo, l’assicurato non avrebbe
toccato il suolo primariamente con le braccia, egli avrebbe consultato il
proprio curante soltanto una settimana dopo l’infortunio, la diagnosi di
rottura della cuffia dei rotatori posta da quest’ultimo non risulterebbe
supportata né da una descrizione clinica né da una corrispondente terapia e,
infine, intraoperativamente sarebbe stata refertata unicamente una lesione
parziale della cuffia in presenza di alterazioni degenerative, così come gli
sarebbe stato confermato dall’operatore stesso nel corso di un colloquio
telefonico (cfr. doc. M 16, p. 10).
Prima di procedere all’emanazione
della decisione formale, l’amministrazione ha ordinato una perizia bidisciplinare
(psichiatrica e reumatologica), affidandone l’esecuzione al Servizio di
accertamento medico (SAM) di __________.
Per quanto qui
d’interesse, in data 27 agosto 2013, RI 1 è stato periziato dal dott. __________,
spec. FMH in reumatologia (cfr. allegato al doc. A 18).
Dal relativo referto
risulta che l’esperto ha diagnosticato una periartropatia omeroscapolare
tendinotica a destra in stato da artroscopia con decoaptazione sottoacromiale
il 14 marzo 1996, da impingement sottoacromiale, lesione parziale del
sopraspinato, calcificazione del sopraspinato e lesione dello SLAP, nonché da
decoaptazione sottoacromiale, allontanamento della calcificazione del
sopraspinato, ricostruzione della cuffia dei rotatori e tenotomia del capolungo
del bicipite il 13 febbraio 2013.
Rispondendo alle domande
riguardanti l’eziologia del danno alla salute presentato dal ricorrente, il
dott. __________ ha dichiarato che è “… perlopiù probabile che le lesioni
riscontrate siano di origine traumatica anche se a questa età ogni cuffia dei
rotatori presenta anche delle alterazioni degenerative. Non è possibile
stabilire quale infortunio sia all’origine dei danni alla spalla destra. Può
trattarsi dell’infortunio del 2007, come pure di quello del 2010 o del 2011.
Meno probabile un ruolo dell’infortunio del 2012. Al momento attuale il
paziente presenta una minima disfunzione residua della spalla destra che vede
gli infortuni subiti come causa parziale. L’altra causa sono le alterazioni
degenerative. (…). Attualmente i danni traumatici alla spalla destra sono stati
in larghissima misura riparati. Persiste una minima disfunzione e un minimo
dolore in occasione di alcuni movimenti. Si può dunque parlare del
raggiungimento dello status quo sine a partire da 6 mesi dopo l’intervento
chirurgico del 13.2.2013, cioè a decorrere dal 13.8.2013.”.
Con la decisione formale
del 21 luglio 2014, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità
relativamente al danno alla spalla destra, oggetto dell’intervento del febbraio
2013.
Essa ha sottolineato la difficoltà a stabilire la natura, morbosa oppure
traumatica, del danno, rilevando comunque che, in occasione di un colloquio
telefonico con il fiduciario, il dott. Domenghini avrebbe affermato trattarsi
“…, in modo preponderante, di lesioni degenerative.”. Riguardo alle risposte
fornite dal dott. __________, l’assicuratore le ha definite ambivalenti, nella
misura in cui “partecipare alla rottura non significa infatti esserne la causa
preponderante.”. Infine, esso ha osservato che “in seguito all’infortunio del
2010, l’inabilità lavorativa è durata al 100% dal 18.03. al 05.04. e al 50% dal
06.04
al 22.04. Un’inabilità di breve durata, che permette di concludere che
la lesione non è stata grave e che non ha notevolmente peggiorato la situazione
già esistente (che già presentava chiari segni di degenerazione).” (doc. A 55,
p. 2).
In corso di causa, questo
Tribunale ha interpellato il reumatologo dott. __________, il quale è stato
invitato a precisare la sua valutazione dell’eziologia del danno alla spalla
destra (cfr. doc. IX).
Con rapporto del 6
novembre 2015, egli ha innanzitutto premesso che “… la cuffia dei rotatori dopo
30-40 anni d’età presenta numerose anomalie degenerative e regolarmente lesioni
non a tutto spessore, più raramente lesioni a tutto spessore. Anche quando vi
sono lesioni a tutto spessore nei 2/3 dei casi queste sono asintomatiche. Più
la lesione è importante (cioè una lesione a tutto spessore o addirittura una
lesione di tutto il tendine) e più spesso si ritrova un trauma all’origine di queste
lesioni. Più si avanza con gli anni e soprattutto dopo i 70 anni e più si
ritrovano lesioni molto importanti senza alcun trauma. (…). Un altro problema è
la lesione dello SLAP. Si tratta di una lesione del bicipite alla sua
inserzione sul labbro glenoidale. Queste lesioni sono più spesso di origine
traumatica che non degenerativa. Un’ultima questione riguarda le calcificazioni
del sopraspinato. Queste sono tuttora di origine incerta. Si suppone che vi sia
un ruolo di lesioni tendinee parziali che cicatrizzano calcificandosi.”.
Quindi, pronunciandosi sul
caso concreto, il dott. __________ ha dichiarato che “sapendo che la cuffia dei
rotatori era intatta nel 1996, doventa già più probabile che eventuali lesioni
del sopraspinato e ancora di più dello SLAP insorte in seguito abbiano avuto
almeno parzialmente un’origine traumatica. È vero che più passano gli anni e
più il tendine degenera, quindi si rompe più facilmente. Tuttavia, come visto
dallo studio allegato, a 57 anni la probabilità di lesioni rilevanti e
sintomatiche senza trauma non è molto alta. Già per questo motivo si deve
dunque supporre che sia più probabile un’origine traumatica che un’origine solo
degenerativa. Per quanto riguarda la lesione dello SLAP, come detto questa ha
generalmente un’origine traumatica. Non penso vi siano migliori possibilità di
definire la questione. Non vi sono in particolare lesioni strutturali con
caratteristiche più traumatiche o più degenerative. Tutto si basa solo su
questo tipo di conoscenza e sull’esperienza.” (doc. X).
Sempre in corso di causa, il
TCA ha chiesto al medico curante, autore di una certificazione in cui figura al
diagnosi di rottura della cuffia rotatoria della spalla destra, di precisare in
base a quali elementi aveva posto tale diagnosi e per quali motivi non ha
ritenuto indicato procedere ad accertamenti diagnostici più approfonditi,
rispettivamente a cure mediche specifiche (doc. XVIII).
Questo il tenore della
risposta da lui fornita:
" (…).
ho visitato per la prima volta il signor RI 1 in data 25.03.2010
essendo caduto il 18.03.2010 con conseguenze alla spalla dx. In precedenza
avrebbe già subito un infortunio alla stessa spalla destra nel 2000 poi operato
dal dr. __________ nel 2004. Alla visita effettuata il 25.03.2010, sulla base
dell’esame clinico, ho potuto constatare una forte contusione dell’osso sacro e
la sospetta rottura cuffia rotatori spalla dx. L’inabilità lavorativa si era
conclusa il 23.04.2010 (100% dal 18.03.2010 al 05.04.2010, al 50% dal
06.04.2010
al 22.04.2010). Il paziente stava bene; per tale motivo, il
29.03
, ovvero 11 giorni dopo il trauma, disturbi erano leggermente scemati
e quindi in quel momento non ho previsto nessuna misura medica speciale a parte
cure fisioterapiche e di osteopatia (__________, __________).”
(doc. XIX)
2.2.5
Tutto ben considerato, vagliata
la documentazione a disposizione nel suo insieme, questa Corte ritiene di poter
ammettere, con il grado della verosimiglianza preponderante, che il danno alla
spalla destra oggetto dell’intervento artroscopico del febbraio 2013 ha
un’origine almeno in parte traumatica.
Innanzitutto, va ricordato
che, conformemente alla giurisprudenza, l’esigenza di un nesso di causalità
naturale è adempiuta quando si può ammettere che, senza l’evento
infortunistico, il danno non si sarebbe prodotto oppure non sarebbe insorto
allo stesso modo. Non è comunque necessario che l’infortunio rappresenti la
causa unica o immediata del danno: è sufficiente che il sinistro, associato
eventualmente ad altri fattori, abbia provocato il danno - fisico o psichico -
alla salute, ovvero che si presenti come la conditio sine qua non di
quest’ultimo (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p.
865.
nota 79; Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 51).
Alla luce di quanto
precede, l’esistenza della causalità naturale va dunque ammessa allorquando
l’evento infortunistico ha contribuito all’insorgenza del danno alla salute,
anche se non ne costituisce la causa preponderante.
D’altro canto, secondo il
TCA, il reumatologo dott. __________, nel suo rapporto del 6 novembre 2015, ha
saputo ben illustrare le ragioni per le quali, nel caso di specie, la causa (almeno
in parte) traumatica debba essere ritenuta più probabile rispetto a quella
esclusivamente morbosa (degenerativa).
Questa Corte non ignora
che, a titolo di premessa, lo specialista ha sottolineato il “grande margine
d’incertezza” che esiste nel rispondere al quesito che gli è stato sottoposto,
rilevando che “in medicina si lavora (…) quasi solo con i grigi.” (doc. X, p.
1). Al riguardo, non va però dimenticato che, nell’ambito del diritto delle
assicurazioni sociali, una circostanza si considera accertata già dal momento
in cui la sua esistenza é dimostrata con il grado della verosimiglianza
preponderante (raggiungere il grado della certezza non è richiesto).
Inoltre, risulta
documentato che il sinistro occorso nel marzo 2010 ha direttamente interessato
la spalla destra.
Ciò risulta dal
certificato 29 marzo 2010 del dott. __________ (doc. 16/15: “caduto il
18.3.2010
picchiando sacro e spalla ds” – il corsivo è del redattore), nonché
dai dati anamnestici raccolti dai periti del SAM (cfr. doc. 18, p. 22: “Il 18.3.2010
l’A. scivola sul sapone nel proprio negozio, battendo l’osso sacro e la spalla
ds.” - il corsivo è del redattore). In questo contesto, assume
indubbiamente rilevanza la circostanza che, in occasione del consulto del 25
marzo 2010, il medico curante, all’esame clinico della spalla destra, abbia
(perlomeno) sospettato la presenza di una rottura parziale della cuffia
rotatoria (cfr. doc. 16/15: “…, spalla destra con sospetta parziale rottura
cuffia rotatori” e doc. XIX: “Alla visita effettuata il 25.03.2010, sulla base
dell’esame clinico, ho potuto constatare una forte contusione dell’osso sacro e
la sospetta rottura cuffia rotatori spalla dx.”).
Per quanto riguarda infine
la valutazione espressa dal dott. __________ (cfr. doc. M 16), questo Tribunale
ritiene che essa non sia suscettibile di sminuire il valore probatorio
attribuito al parere del dott. __________.
Da una parte, il fatto che
l’assicurato abbia consultato il proprio medico curante solo a distanza di una
settimana dall’infortunio, non può essere considerato decisivo. Lo stesso TCA
ha già avuto modo di giudicare casi concernenti assicurati che, benché
portatori di lesioni alle spalle, sono stati in grado di continuare a lavorare e,
persino, di svolgere un’attività sportiva (cfr., ad esempio, la STCA 35.2004.83
del 19 settembre 2005, cresciuta incontestata in giudicato, riguardante
un’assicurata, la quale, portatrice di una lesione del labbro ventro-craniale
con instabilità anteriore della spalla destra, era riuscita a
praticare alcuni giorni di sci alpino). Del resto, va segnalato che, nonostante
i disturbi e il fatto che il dott. __________ avesse posto l’indicazione per un
immediato intervento di ricostruzione della cuffia, l’insorgente ha posticipato
l’operazione di un anno circa, non potendo permettersi d’interrompere
l’attività lavorativa (cfr. doc. M 17/3 e doc. 18, p. 13: “Nel 2012 avrebbe
dovuto essere operato alla spalla ds. Su indicazione del Dr. med. __________
che riteneva necessario l’intervento. L’A. non può permettersi però di lasciare
il lavoro e quindi, a causa degli intensi dolori e delle difficoltà nello
svolgere l’attività, a dicembre 2012 l’A. chiude la propria attività.”.
Dall’altra, è
vero che il dott. __________ ha dichiarato di aver telefonato al dott. __________
(il 13 febbraio 2013), il quale gli avrebbe riferito di un intervento
artroscopico resosi necessario per delle lesioni meramente degenerative e per
un impingement sottoacromiale (cfr. doc. 16, p. 9). Sennonché, dalla perizia
SAM emerge che, con rapporto del 5 luglio 2013, lo stesso dott. __________ ha
precisato che “una rottura tendinea può avvenire su base degenerativa da una
parte per la formazione di conflitto sottoacromiale, dall’altra può succedere
per un evento infortunistico. Le caratteristiche anatomo-patologiche
macroscopiche purtroppo non riescono a stabilire con assoluta certezza quale
dei due eventi ha portato ha portato alla rottura dei tendini. Vi è però da
considerare che se un tendine viene rotto anche solo parzialmente da un evento
infortunistico traumatico e non viene trattato immediatamente in modo
chirurgico, si può a sua volta instaurare il conflitto sottoacromiale. Tale
conflitto determina le alterazioni che possono essere confuse con degenerative
e quindi fa nascere un possibile equivoco. Da un lato prettamente medico a
livello macroscopico intraoperatorio una rottura non può essere
inconfutabilmente dichiarata post-degenerativa soprattutto se tra l’evento
traumatico e l’intervento stesso risulta essere trascorso del tempo che ha
potuto far nascere il conflitto reattivo alla lesione stessa.” (doc. 18, p.
10).
Evidentemente,
tali considerazioni sono atte a relativizzare quanto è stato sostenuto dal
medico fiduciario dell’assicuratore LAINF convenuto.
In
esito a tutto quanto precede, questo Tribunale ritiene quindi dimostrato,
perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.
2.
e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e
A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il danno
alla spalla destra dell’assicurato, oggetto dell’intervento artroscopico del 13
febbraio 2013, si trovava in una (seppur parziale) relazione di causalità
naturale (e adeguata; cfr. la giurisprudenza citata al considerando 2.2.3.)
con l’infortunio del 18 marzo 2010.
Se ne deduce che l’CO 1 è
tenuta ad assumersi i costi dell’operazione alla spalla destra, così come chiesto
con il ricorso.
Al riguardo, il TCA
segnala che, secondo l’art. 36 cpv. 1 LAINF, le prestazioni sanitarie, i
rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi
invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte conseguenza
dell’infortunio. Ciò significa che l’istituto assicuratore dovrà assumersi l’integralità
dei costi, malgrado il fatto che il danno alla salute in questione sia
imputabile soltanto in parte all’evento traumatico assicurato.
2.3
Entità della rendita
d’invalidità.
2.3.1
Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi
deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe
mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa
G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3
Nella concreta evenienza, l’insorgente
non contesta né l’esigibilità lavorativa stabilita dall’amministrazione in base
alla perizia SAM del 9 dicembre 2013 (l’assicurato è stato ritenuto in grado di
svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’adeguata attività
lavorativa sostitutiva – cfr. doc. 55, p. 2), né l’entità del reddito da valido
(fr. 90'874 – cfr. doc. 55, p. 2).
Contestata è dunque soltanto
l’entità del reddito da invalido e, più precisamente, il livello di
qualifica applicabile (cfr. doc. I, p. 8).
2.3.4
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7
aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti,
Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311
seg., in particolare p. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.
; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
2.3.5
Nella presente
fattispecie, nella decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha
quantificato in fr. 66'530 il reddito da invalido, applicando la
tabella RSS TA 1 (livello di qualifica 3) e operando una decurtazione
del 10% a titolo di deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr.
doc. 58, p. 2).
Da parte sua, RI 1 pretende
invece che l’amministrazione avrebbe dovuto far capo al reddito statistico
corrispondente al livello di qualifica 4, in quanto “… appare del tutto
evidente che un assicurato senza alcun diploma, che ha lavorato negli ultimi 40
anni come macellaio indipendente, non possa di punto in bianco svolgere
un’attività adeguata al suo stato di salute che rientri nel livello di
qualifica 3 (lavoro con conoscenze professionali e specializzate). In verità,
l’unica attività che l’assicurato potrebbe esercitare è un’attività con un
livello di qualifica 4 (attività semplice e ripetitiva), …” (doc. I, p. 8 s.).
Chiamato ora a
pronunciarsi a proposito del livello di qualifica applicabile nel caso
concreto, il TCA rileva che, secondo la giurisprudenza federale, se è vero che
un’esperienza pluriennale non è trascurabile, nondimeno oggigiorno praticamente
in ogni settore professionale vengono richiesti un diploma o comunque delle
formazioni e dei perfezionamenti. Di questo aspetto tiene conto anche il testo
tedesco dell’ISS che, per il livello di esigenze 3, non si limita a richiedere
conoscenze professionali, bensì parla di “Berufs- und Fachkenntnisse”
(in francese: “connaissances professionnelles spécialisées”),
attribuendo in tal modo una certa importanza anche alla componente formativa
(cfr., fra le tante, la STF 9C_993/2010 del 2 dicembre 2011 consid. 4.4.1 e i
riferimenti ivi citati).
Ad esempio, in una
sentenza 9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4, pubblicata in RtiD I-2011
p. 245, l’Alta Corte ha giudicato determinante il livello di qualifica 4,
trattandosi di un assicurato che aveva svolto unicamente 4 anni di scuola
elementare e 2 anni di scuola media e che non era in possesso di alcun
attestato (federale) di capacità quale giardiniere. Anche il fatto che egli
avesse svolto quest’ultima attività per 8-9 anni, é stato considerato
irrilevante.
Nella presente
fattispecie, dalle carte processuali emerge che il ricorrente, dopo aver terminato
le Scuole maggiori, ha iniziato un apprendistato di meccanico, interrotto dopo
tre anni per lavorare presso la macelleria di suo padre (attività svolta sino
all’età di 26 anni). Rientrato in Ticino dopo un soggiorno all’estero di un
anno, RI 1 ha lavorato per due anni presso il laboratorio di carne gestito dal fratello
maggiore. Quindi, egli ha ripreso dal padre la gestione della macelleria,
attività indipendente che ha esercitato sino al 2012 (cfr. doc. 18, p. 12).
Tutto ben considerato,
secondo il TCA, per stabilire il reddito da invalido, l’amministrazione poteva in
effetti riferirsi ai dati statistici relativi alla categoria 3.
Questa Corte non ignora
che l’insorgente è privo di un attestato di capacità professionale, tuttavia si
deve pure considerare che, dopo aver portato a termine le scuole dell’obbligo
(elementari e maggiori), egli ha svolto l’attività di macellaio per oltre 40
anni, la maggior parte dei quali gestendo un proprio commercio.
Ora, se è vero che la
giurisprudenza federale attribuisce una certa importanza anche alla componente
formativa, nel caso concreto, l’ampissima esperienza acquisita sul campo, per
di più nell’ambito di un’attività indipendente, che come tale richiede
conoscenze che vanno al di là delle mansioni specifiche richieste a un
macellaio dipendente, relativizzi l’assenza di formazione professionale.
Posto che il ricorrente
non contesta l’applicazione della tabella TA 1, né l’entità della decutazione
percentuale applicata dall’amministrazione (10%), né pretende giustamente che
il reddito statistico debba essere ulteriormente ridotto a titolo di gap salariale,
il reddito da invalido è dunque stato correttamente fissato in fr. 66'530.
Il grado di invalidità dell’insorgente
– stabilito confrontando i fr. 66'530 al reddito che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse insorto il danno alla salute, e cioè fr. 90’874
– risulta essere del 26.78%, arrotondato al 27% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130
V 121 consid. 3.2..
Visto che, con la
decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita
d’invalidità proprio del 27%, il suo ricorso deve essere respinto su questo
punto.
Peri questi motivi,
dichiara e pronuncia
1.
Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui l’CO 1 ha
negato la presa a carico dei costi legati all’intervento artroscopico del 13 febbraio 2013.
§§ L’CO
1.
è condannata ad assumere i costi dell’intervento artroscopico del 13 febbraio 2013.
2.
Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 1'200.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3.
Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti