35.2015.64
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5 febbraio 2016Italiano42 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.64
mm
Lugano
5 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 giugno 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 29 settembre 2011, RI
1, dipendente della società __________ di __________ in qualità di autista e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto sulla
spalla destra durante una partita di calcio.
L’esame di artro-RMN del 9
novembre 2011 ha evidenziato una rottura praticamente totale del tendine
sovraspinato, una moderata tendinosi del sottoscapolare e dell’infraspinato
senza significativa lesione, alterazioni degenerative localizzate alla parte
postero-laterale della testa omerale, nonché un’artrosi acromioclaveare con
sublussazione craniale della clavicola (cfr. doc. 13).
Nel mese di dicembre 2011,
l’assicurato è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico con
ricostruzione del labbro, tenotomia del capolungo del bicipite, débridement
intra-articolare e cartilagineo, nonché decompressione sottoacromiale (cfr.
doc. 25).
L’istituto assicuratore ha
ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni
di legge.
RI 1 è stato dichiarato
completamente abile al lavoro dal 2 maggio 2012 (cfr. doc. 40, p. 2).
1.2. Il 12 novembre 2012,
all’amministrazione è stata annunciata una ricaduta dell’evento infortunistico
del settembre 2011, con totale inabilità lavorativa a decorrere dal 5 novembre
2012, determinata da una recrudescenza dei dolori alla spalla destra (cfr. doc.
58, 59 e 63).
L’CO 1 ha assunto la ricaduta
(doc. 66 e 67).
In data 11 febbraio 2013 è
stata effettuata una nuova operazione (impianto di protesi della testa
dell’omero, ricostruzione del tendine del sovraspinato e resezione
acromioclaveare) (doc. 82).
A causa dei persistenti
dolori, nel mese di giugno 2014, all’assicurato è stata rimossa l’emiprotesi e
impiantata una protesi totale inversa della spalla destra (cfr. doc. 174).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30 gennaio 2015, l’CO
1 ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi cervicali
denunciati dall’assicurato e, tenuto conto unicamente della problematica
interessante la spalla destra, lo ha dichiarato abile nella misura del 100%
nella sua abituale professione di autista di __________. In quella stessa sede,
l’istituto ha pure negato il diritto all’indennità per menomazione
all’integrità (cfr. doc. 227).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 229), in
data 5 giugno 2015, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 239).
1.4. Con tempestivo ricorso del 30
giugno 2015, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore
resistente venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 70% e
un’IMI del 25%.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere innanzitutto che i disturbi che
determinano la sua incapacità lavorativa sarebbero “… dovuti – almeno in parte
– alle conseguenze dell’infortunio del 29.9.2011.”, osservando in proposito che
“… sarà vero che non tutte queste limitazioni sono conseguenze dell’infortunio
del 29.9.2011. Ma guidare un __________ richiede certamente sforzi con gli arti
superiori nonché la rotazione interna dell’arto superiore destro e rotazione
sopra la cresta iliaca (l’ileo se ben capisco è l’osso dell’anca). Neppure
sarebbe in grado di cambiare una ruota o aiutare a salire una persona con
andicap.” (doc. I, p. 5).
D’altro canto, accertata
l’impossibilità di riprendere l’attività di autista, secondo il ricorrente,
occorrerebbe procedere a un raffronto dei redditi, considerando in quest’ottica
che, in base alla valutazione del reumatologo dott. __________, egli presenta
una limitata capacità lavorativa (del 50%) anche in attività alternative adeguate
(cfr. doc. I, p. 6).
Per quanto concerne l’IMI,
egli ha affermato che, “nel complesso e alla luce della tabelle Suva”, essa
ammonterebbe al 25% “(lussazione; mobilità ridotta)” (doc. I, p. 7).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VIII + allegato).
1.6. Nel corso del mese di
dicembre 2015, questa Corte ha interpellato il dott. __________, il quale è
stato invitato a precisare la propria valutazione della capacità lavorativa,
tenuto conto unicamente del danno alla salute infortunistico, e ciò alle luce
delle considerazioni espresse nel frattempo dal dott. __________ (doc. XII).
La risposta dello
reumatologo è pervenuta in data 13 gennaio 2016 (doc. XV).
Sempre il 13 gennaio 2016,
il TCA ha ripreso contatto con il dott. __________, al quale è stato chiesto di
“… pronunciarsi di nuovo sulla capacità del signor RI 1 di esercitare la
professione d’autista di __________, considerando unicamente i disturbi
infortunistici alla spalla destra …” (doc. XIV).
Il rapporto dello
specialista è datato 15 gennaio 2016 (doc. XV).
L’assicurato si è espresso
sulla documentazione nel frattempo acquisita il 19 gennaio 2016 (doc. XVII),
mentre l’amministrazione lo ha fatto in data 22 gennaio 2016 (doc. XVIII).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2. L’oggetto litigioso è
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare
l’assicurato totalmente abile nella sua precedente professione (e, pertanto, a
negargli di fatto il diritto a una rendita d’invalidità) e a rifiutare il
riconoscimento di un’IMI.
Preliminarmente, questo
Tribunale è però tenuto a esaminare se i disturbi localizzati al rachide
cervicale e alla spalla sinistra rappresentano delle conseguenze naturali
dell’infortunio del 29 settembre 2011, oppure no.
2.3. Disturbi alla colonna
cervicale e alla spalla sinistra: causalità naturale con l’infortunio del 29
settembre 2011?
2.3.1. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento,
se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno
all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento
appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM)
1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si
attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi
idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF
118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante.
La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non
è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.3.2.. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.3.3. Nel
caso di specie, con la decisione formale del 30 gennaio 2015, l’istituto
assicuratore ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi
cervicali presentati dall’insorgente, e ciò facendo capo al parere espresso
in proposito dal proprio medico __________ (cfr. doc. 227, p. 1).
In effetti, preso atto
degli esiti del consulto effettuato presso il dott. __________, spec. FMH in
neurologia, il quale aveva concluso che i “… nuovi problemi tipo
cervico-brachialgia destra molto probabilmente sono da spiegare con una
componente cervicale visto che nelle radiografie, (…), ci sono alterazioni
degenerative importanti multi-segmentali”, senza comunque chiari argomenti per
ammettere la presenza di una radicolopatia cervicale (cfr. doc. 207, p. 5), la
dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha negato che tra la
problematica in questione e l’infortunio del settembre 2011 vi fosse una
relazione di causalità naturale (doc. 208).
Con apprezzamento del 24
marzo 2015, il medico fiduciario ha ribadito la propria opinione in merito
all’eziologia dei disturbi cervicali (cfr. doc. 232, p. 3: “In base alle
degenerazioni multiple ed importanti descritte e incontrate alla radiografia
della colonna cervicale in 4 proiezioni, ribadisco che l’insorgenza di nuovi
disturbi a distanza di 4 mesi post-operatori è in probabile relazione con le
descritte degenerazioni multiple cervicali. L’insorgenza di questi nuovi
disturbi non è da mettere in relazione con l’infortunio, visto che si tratta di
una degenerazione e non di una lesione post-infortunistica.”).
Per quanto riguarda invece
la spalla sinistra, disturbi a questo livello sono stati segnalati dal
dott. __________, spec. FMH in reumatologia, a margine delle consultazioni che
hanno avuto luogo nella primavera 2015. In quella sede, lo specialista ha in
effetti diagnosticato una periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica a
sinistra con, all’esame sonografico, rottura subtotale del tendine sovraspinato
(cfr. doc. 244).
In data 10 settembre 2015,
il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha
confermato l’origine morbosa dei disturbi cervicali/cervico-brachiali (cfr.
allegato al doc. VIII, p. 9: “I disturbi lamentati a livello cervicale o
cervico-brachiale appaiono più probabilmente in rapporto con delle lesioni
degenerative alla colonna cervicale e non sono quindi in rapporto di causalità
naturale probabile con l’infortunio e i suoi postumi.”). D’altro canto, egli ha
sostenuto che la capacità lavorativa dell’assicurato era da valutare facendo
astrazione dall’età, dalle alterazioni degenerative a livello cervicale e dallo
stato della spalla sinistra (cfr. allegato al doc. VIII, p. 9).
Interpellato dal TCA in
corso di causa (cfr. doc. XII), il dott. __________ ha dichiarato di
condividere il parere secondo il quale i disturbi cervicali e alla spalla sinistra
non hanno un’origine traumatica (cfr. doc. XIII, p. 1: “In seguito l’CO 1 ha
interpellato il Dr. __________, spec. FMH chirurgia ortopedica e traumatologia,
a __________. Questi ha sostenuto che i disturbi cervicali e quelli alla spalla
sinistra non abbiano un’origine traumatica (sono perfettamente d’accordo con
questa osservazione) …” – il corsivo è del redattore).
Chiamata
ora a pronunciarsi, visto l’univoco contenuto delle certificazioni mediche
appena menzionate, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi
cervico-brachiali e quelli interessanti la spalla sinistra non costituiscono
una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del 29 settembre
2011.
In esito a quanto precede,
l’istituto assicuratore convenuto era dunque legittimato a valutare la capacità
lavorativa dell’insorgente e la menomazione all’integrità, tenendo conto
unicamente dei disturbi infortunistici alla spalla destra.
2.4. Piena capacità
lavorativa dal 5 gennaio 2015 (e, pertanto, nessun diritto a una rendita
d’invalidità)?
2.4.1. Secondo l'art.
16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta
l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un’altra professione o campo d’attività.
L’entità dell’incapacità
lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF)
deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente
chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI
2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di
incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità
contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi
dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione
di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,
U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
Fatti
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;
1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 91).
2.4.2. Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529 citata in
precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità
per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dal
previgente art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia, la Corte federale ha quindi
concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico);
Considerandi
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore
causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per
giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e
l'infortunio.
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STFA I 871/02
del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno
alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio
sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità
lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto
l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica
ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno
della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313,
consid. 3b).
2.4.3
Nella concreta evenienza,
dalla decisione formale si evince che l’amministrazione ha posto fine al
versamento dell’indennità giornaliera a far tempo dal 5 gennaio 2015, siccome
da quella data RI 1 avrebbe ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua
professione di autista di __________ (cfr. doc. 227). Così facendo, l’istituto
assicuratore gli ha implicitamente negato il diritto alla rendita d’invalidità
(si veda, del resto, il doc. VIII, p. 12: “Con riferimento ai calcoli di
controparte circa un’eventuale rendita di invalidità si rileva che non essendo
il ricorrente inabile al lavoro, egli non può essere considerato invalido
secondo la LAINF (…).” – il corsivo è del redattore).
Questo Tribunale constata
che la decisione di ritenere l’assicurato totalmente abile al lavoro, trova il
proprio fondamento nei rapporti agli atti dei dottori __________, le cui
conclusioni sono state avallate, in un secondo tempo, dal dott. __________.
In occasione della visita
di controllo del 12 novembre 2014, la dott.ssa __________ ha disposto un
approfondimento neurologico e ha precisato che “se l’attuale sintomatologia,
insorta dal 15 ottobre 2014, dovesse risultare di origine neurogena cervicale,
si confermerà la capacità lavorativa completa già espressa a suo tempo dal PD
dott. __________ e ulteriori incapacità lavorative andranno a carico della
Cassa malati. Da rivalutare.” (doc. 203, p. 3).
Va precisato che, a
margine del consulto del 30 settembre 2014, il dott. __________, autore
dell’intervento d’impianto di protesi totale, ha auspicato un tentativo di
ripresa del lavoro di autista a far tempo dal 27 ottobre 2014 (cfr. doc. 186,
p. 2).
A fronte delle perplessità
sollevate dal datore di lavoro, l’amministrazione ha soprasseduto alla
decisione di dichiarare il ricorrente in grado di riprendere il suo lavoro
originario (cfr. doc. 188: “Nel frattempo e fino a nuovo avviso,
indipendentemente dal certificato medico del Dr. __________, la CO 1 continua a
riconoscere una piena indennità giornaliera;”).
Presa conoscenza degli
esiti del consulto neurologico, in data 1° dicembre 2014, la dott.ssa __________
ha confermato la piena capacità lavorativa dell’assicurato, “… come era
definito da parte pd dott. __________.” (doc. 208).
Il 3 dicembre 2014, RI 1 è
stato nuovamente visitato dal PD dott. __________, il quale ha indicato che la
questione della capacità lavorativa sarebbe stata definita dall’CO 1 (doc. 215,
p. 2).
A margine della
consultazione dell’11 febbraio 2015, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, ha rilevato che, grazie alla protesi totale inversa, i
dolori erano minimamente migliorati, mentre la mobilità dell’arto era
peggiorata. Egli ha peraltro precisato che i dolori risentiti dal ricorrente
erano in parte imputabili a una problematica cervicale (cfr. doc. 233, p. 2).
Chiamata a pronunciarsi
sul contenuto del rapporto del dott. __________, la dott.ssa __________ ha
confermato “… ulteriormente la presa di posizione dello specialista PD dott.
med. __________ nel suo scritto del 30.09.2014 definendo una capacità
lavorativa del 100% a partire dal 27.10.2014.” (doc. 238, p. 2).
Nella primavera 2015,
l’assicurato si è privatamente rivolto al dott. __________ per una valutazione
reumatologica. Per quanto qui d’interesse, il sanitario in questione si è
espresso in questi termini a proposito della capacità lavorativa:
" (…).
Per quanto riguarda il problema della capacità lavorativa, dal mio
punto di vista questo paziente 63enne è inabile al lavoro nella misura del 100%
come autista di __________, non solo per i rari compiti pesanti che la
professione comporta ma a causa della problematica cervicale e a causa dei
problemi alle 2 spalle che limitano in modo molto importante la rotazione della
colonna cervicale, posizioni statiche prolungate (per i problemi a carico della
colonna cervicale) e la guida con sicurezza con la necessità di mantenere a
lungo gli arti superiori in parziale elevazione e di effettuare rapidi
movimenti di rotazione esterna e interna (in presenza di un’insufficienza del
sottoscapolare a destra) per muovere il volante.”
(doc. 244, p. 3)
Con apprezzamento del 10
settembre 2015 - dopo aver giustamente fatto astrazione dai disturbi al rachide
cervicale e alla spalla sinistra (cfr. consid. 2.3.3. in fine) -, il dott. __________
non ha condiviso l’apprezzamento del dott. __________, e ciò sulla base delle
considerazioni seguenti:
" (…).
Nonostante la variabilità delle misure di mobilità constatate dal
signor RI 1, tendenzialmente in peggioramento progressivo rispetto ai valori
migliori misurati a decorso, la mobilità dimostrata appare comunque del tutto
compatibile con la guida di un __________. La situazione appare compatibile con
l’aiutare qualcuno a scendere o salire dal __________. Trattandosi dei lavaggi
del veicolo, con degli accessori adatti, non vi è necessità di procedere ad
un’abduzione della spalla oltre a quella dimostrata.
Finalmente, per quanto riguarda il fatto di dover montare le
catene, penso che si possa accettare, questo senza modificare la capacità
lavorativa, che, alla sua età, in esiti di protesi alla spalla destra ma anche
in presenza di disturbi cervicali su fondo degenerativo e di disturbi alla
spalla sinistra, il signor possa prendere un po’ più di tempo di quello
previsto dal regolamento delle __________ per le rare volte in cui gli capiterà
di dover svolgere tale attività.
In altre parole, il signor RI 1 appare, in considerazione dei
postumi infortunistici alla spalla destra, abile senza restrizione di orario o
di rendimento nella sua professione di autista di __________, pur se presenta
magari in considerazione dei disturbi muscolo-scheletrici globali e della sua
età una piccola perdita di rendimento nello svolgimento di attività saltuarie
come il montaggio delle catene.”
(allegato al doc. VIII, p.
7)
In corso di causa, questo
Tribunale ha chiesto al reumatologo dott. __________ di ipotizzare che i
disturbi legati alla colonna cervicale e quelli alla spalla sinistra abbiano
effettivamente un’origine morbosa, e di prendere posizione in merito alla
valutazione della capacità lavorativa enunciata dal dott. __________ (doc.
XII).
A proposito della spalla
destra, il reumatologo ha osservato che “… il fatto stesso che siano stati
necessari 3 interventi indica che il decorso non è del tutto regolare. Qualcosa
non è andata bene. La successione di più interventi è generalmente associata a
un risultato non del tutto soddisfacente a livello delle spalle in particolare.
La mobilità non è l’unico parametro per decidere della meccanica di una spalla
operata. Dal mio punto di vista si può credere a questo paziente che mi è
apparso del tutto adeguato quando ci dice che i dolori gli impediscono di
lavorare alla guida del proprio veicolo. La descrizione dei dolori molto chiara
e coerente (movimenti particolari, fattori scatenanti, netto miglioramento con
il riposo, assenza di generalizzazione) rendono un’origine nocicettiva molto
probabile. Vale la pena di approfondire questa tematica con i 2 chirurghi
ortopedici che hanno avuto a carico il paziente e conoscono la situazione molto
meglio di un perito esterno.”.
Quindi, egli si è così
espresso a proposito della capacità lavorativa:
" Dal mio
punto di vista, tenendo conto di questi 3 problemi (cervicale, spalla destra e
spalla sinistra, ndr), la guida di un autoveicolo di grandi dimensioni che
trasporti passeggeri non è più sicura e non è esigibile perché impone al
paziente uno sforzo eccessivo e dei dolori ben coerenti con la patologia. Non
ritengo corretto imporre a un lavoratore di continuare il proprio lavoro con
forti dolori.”
(doc. XIII)
In data 13 gennaio 2016,
il TCA ha ripreso contatto con il dott. __________, al quale è stato chiesto di
“… pronunciarsi di nuovo sulla capacità del signor RI 1 di esercitare la
professione d’autista di __________, considerando unicamente i disturbi
infortunistici alla spalla destra (facendo dunque astrazione dalla sindrome
cervicospondilogena e dalla periartropatia a sinistra).” (doc. XIV).
Con rapporto datato 15
gennaio 2016, dopo aver ricordato la premessa fatta nel suo precedente scritto,
ossia che “… problemi postinfortunistici e soprattutto problemi che si
presentino dopo ripetuti interventi chirurgici dovrebbero essere valutati da un
chirurgo …”, il dott. __________, “facendo (…) astrazione dei problemi alla
colonna cervicale e alla spalla sinistra …”, ha affermato di ritenere “…
un’incapacità lavorativa parziale come autista di __________ indicativamente
(perché non sono chirurgo ortopedico e soprattutto non conosco in dettaglio la
situazione meccanica dopo gli interventi alla spalla destra) del 50%.”. Egli ha
peraltro precisato di aver fondato la propria valutazione “… sui disturbi che
il paziente riferisce e che mi sembrano del tutto coerenti” e sugli esiti
dell’esame clinico che aveva evidenziato una “… insufficienza di uno dei 3
muscoli della cuffia dei rotatori, cioè il sottoscapolare (muscolo che permette
la rotazione interna della spalla, funzione necessaria a girare il volante in
senso antiorario).” (doc. XV).
Invitata a formulare delle
osservazioni a proposito delle risposte fornite dal dott. __________,
l’amministrazione ha sostenuto che la sua valutazione “… non ha saputo gettare
ombre sulla coerenza, l’attendibilità e l’accuratezza dell’opinione dei medici
dell’CO 1 ai quali dovrebbe essere, a mente nostra, riconosciuto pieno valore
probatorio.” (doc. XVIII, p. 2).
2.4.4
Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.4.5
Chiamato ora a pronunciarsi
nel caso di specie, il TCA non ritiene che gli apprezzamenti agli atti dei medici
fiduciari dell’CO 1, gli consentano di concludere che, senza alcun dubbio, RI 1
sarebbe stato in grado di riprendere, a tempo pieno e con un rendimento
completo, il suo precedente lavoro di autista di __________, e ciò pur tenendo
conto delle sole sequele infortunistiche.
In primo luogo, in merito
al fatto che la dott. __________ fonda la propria decisione di considerare
l’assicurato pienamente abile sul parere del PD dott. __________ (cfr., in
particolare, doc. 238, p. 2), va rilevato che, in occasione della visita del 30
settembre 2014, quest’ultimo specialista aveva semplicemente proposto un tentativo
(“Versuch”) di ripresa al 100% del lavoro (cfr. doc. 186, p. 2).
La ripresa non si era
tuttavia concretizzata, in ragione delle resistenze manifestate dal datore di
lavoro, il quale aveva (comprensibilmente) preteso delle garanzie circa la
totale idoneità del ricorrente a condurre dei mezzi destinati al trasporto di
persone (cfr. doc. 187: “È assente da tre anni, ora dovrebbe riprendere il
lavoro, ma lui deve avere la garanzia che possa lavorare in misura completa e
senza limitazione (deve dunque essere in grado di cambiare una gomma, di
mettere le catene, ecc.). Deve avere la garanzia che non abbia limitazioni.” e
doc. 188: “Stesse perplessità sono espresse dal DL, il quale dice di non
accettare queste conclusioni: prima che possa eventualmente riprendere la guida
con passeggeri (mi ricorda che l’autista deve occuparsi della guida anche di
scolari) ritiene indispensabile provare l’A. “sul campo” sotto osservazione di
un esperto della __________.”).
In secondo luogo, questa
Corte non può seguire la patrocinatrice dell’assicuratore convenuto allorquando
afferma che i referti allestiti dal dott. __________ non sarebbero suscettibili
di generare dubbi circa la correttezza delle conclusioni ritenute dai medici
fiduciari (cfr. doc. XVIII).
Da una parte, occorre
precisare che lo specialista appena citato è stato interpellato dall’insorgente
per una valutazione reumatologica (cfr. doc. 244, p. 1). Non si tratta quindi
del suo medico curante. Al riguardo, va comunque segnalato che, in una sentenza
9C_816/2014 del 17 dicembre 2015, il Tribunale federale ha confermato il
giudizio di questa Corte che aveva attribuito maggiore valore probatorio alle
certificazioni dettagliate del curante dell’assicurata, rispetto ai rapporti
dei medici del SAM.
D’altra parte, se è vero
che lo stesso dott. __________ ha affermato che sarebbe stato preferibile
interpellare uno specialista in chirurgia (ortopedica, segnatamente quelli che
hanno operato RI 1), è altrettanto vero che il reumatologo in questione è regolarmente
chiamato a effettuare perizie in ambito di assicurazione per l’invalidità, in
particolare a valutare la capacità/esigibilità lavorativa degli assicurati.
Del resto, in una sentenza
9C_965/2008 consid. 4, pubblicata in RtiD 2010 II p. 208, il TF ha già avuto modo di chiarire che, come
in altri settori specialistici della medicina, i confini dell’area di
competenza del neurologo, dell’ortopedico e del reumatologo non sono
assolutamente netti e, in generale, dipendono dal tipo di affezioni studiate e
dalla terapia praticata. Ora, questo Tribunale osserva che, nella pratica, capita
di frequente che gli assicuratori, compresi quelli contro gli infortuni, facciano
capo a reumatologi quando si tratta di valutare la capacità/esigibilità
lavorativa, anche in persone che lamentano lesioni alle spalle.
Tenuto conto
anche della delicatezza delle mansioni che l’insorgente sarebbe stato chiamato
a compiere in caso di ripresa della sua originaria attività professionale, il
TCA non è in grado di derimere la questione riguardante la sua capacità
lavorativa a decorrere dal 5 gennaio 2015 sulla base della sola documentazione
agli atti, ragione per la quale s’impone un approfondimento peritale (in questo
senso, si veda la STF 8C_943/2010 del 9 novembre 2011 consid. 3.3 e 3.4).
2.4.6
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen
Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende
Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch
entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die
Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie
allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011.
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).”
(DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF
8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata
esclusivamente sul parere dei propri medici fiduciari (per un caso
analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni esposte al considerando 2.4.5., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, perlomeno
nella misura in cui l’assicurato è stato dichiarato completamente abile nella
sua precedente professione (negandogli di fatto il diritto alla rendita
d’invalidità).
L’assicuratore
resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un
approfondimento peritale esterno volto a chiarire la capacità/esigibilità
lavorativa dopo il 4 gennaio 2015, tenuto conto dei soli
disturbi infortunistici. Sulla base delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi
chiamato a definire nuovamente il diritto a prestazioni, dal profilo materiale
e temporale, a contare dal 5 gennaio 2015.
2.5
Diritto all’indennità
per menomazione all’integrità?
2.5.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità
(art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.5.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente
per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.5.4
L’INSAI
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.5.5
L’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________, ha negato al
ricorrente il diritto all’IMI (cfr. doc. 227, p. 1).
In effetti, in data 10
dicembre 2014, riferendosi agli esiti della visita di controllo del 3 dicembre
2014.
presso il PD dott. __________, la dott.ssa __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, ha indicato che l’arto superiore destro era risultato
mobile oltre i 120° (il dott. __________ aveva misurato una flessione di 150° e
un’abduzione di 120° - cfr. doc. 215), di modo che, in applicazione della
tabella 1.2, l’assicurato non ha diritto a un’IMI (cfr. doc. 217).
Il medico __________ ha
ribadito il proprio parere in data 20 aprile 2015 (cfr. doc. 238, p. 2: “Per i
soli postumi post-infortunistici l’assicurato non ha diritto ad una IMI secondo
le tabelle Suva, sempre facendo astrazione dagli attuali disturbi di origine non
post-infortunistica.”).
Da parte sua, il
ricorrente pretende che, “nel complesso e alla luce della tabelle Suva”, le
venga riconosciuta un’indennità del 25% (cfr. doc. I).
Tutto ben considerato,
secondo il TCA, l’apprezzamento espresso dalla dott.ssa __________ non è
sufficientemente preciso né motivato, tanto più che, in una sentenza 35.2000.60
del 17 settembre 2001 consid. 2.4.5. - fondandosi sul parere dell’allora
medico __________ dell’CO 1 -, era stata riconosciuta un’IMI del 10%
a un assicurato la cui spalla destra era limitata in elevazione a 170° ed in
abduzione a 160° e che, inoltre, presentava una diminuzione della forza.
Anche allo scopo di
garantire l'uguaglianza di trattamento fra gli assicurati, questa Corte ritiene
di non poter confermare la decisione su opposizione, nemmeno nella misura in
cui l’amministrazione ha negato un’IMI al ricorrente.
L’CO 1, a cui gli atti vengono
già retrocessi per approfondire la questione della capacità/esigibilità
lavorativa (cfr. consid. 2.4.6.), chiederà al perito esterno di valutare anche
la menomazione all’integrità legata al danno infortunistico alla spalla destra.
In questo contesto - con riferimento a quanto indicato dal dott. __________ a
proposito dello stato degenerativo preesistente (cfr. allegato al doc. VIII, p.
5.
s.) -, occorrerà valutare l’applicabilità dell’art. 36 cpv. 2 LAINF.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in
cui l’assicurato è stato dichiarato completamente abile nella sua originaria
professione e gli è stato negato il diritto all’IMI.
§§ Gli
atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti