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Decisione

35.2015.66

A giusta ragione assicuratore ha rifiutato presa a carico, a titolo di ricaduta,dei costi dell'intervento chirurgico alla spalla del novembre 2012,ritenuto che l'infortunio del 20 luglio 2010 ha cessa

1 febbraio 2016Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I successivi interventi

chirurgici di artroscopia e tenotomia del capo-lungo del bicipite del 13

novembre 2008 e di ricostruzione della cuffia dei rotatori dell’8 ottobre 2009

erano stati quindi assunti dall’assicuratore malattia (cfr. doc. 59 fasc. 1).

Alla luce di quanto appena

esposto, vista la crescita in giudicato della decisione su opposizione del 30

giugno 2008, è invano che il rappresentante del ricorrente, tramite le

osservazioni del 12 novembre 2015, cerchi ora di rimettere in discussione la

natura extra-infortunistica dei disturbi accusati alla spalla destra

dall’assicurato nel 2008, oggetto dell’intervento chirurgico di ricostruzione

della cuffia dei rotatori dell’8 ottobre 2009, affermando che quest’ultimo

intervento “è stato pagato dall’assicuratore malattia ma che a nostro parere

andava a carico Lainf” (cfr. doc. XI).

Quanto

all’ulteriore tesi ricorsuale, secondo la quale “il trauma di luglio 2010 è da

considerare perlomeno come un peggioramento duraturo dello stato medico, ossia

siamo in presenza se non altro di una modifica direzionale, le cui conseguenze,

come tali, vanno a carico dell’assicurazione infortuni” (doc. I), il TCA rileva

che la stessa non può essere condivisa, ritenuto che attraverso l’intervento chirurgico

del 29 settembre 2010 è stata sanata la cuffia dei rotatori della spalla

destra, ciò che ha consentito di raggiungere lo status quo ante.

Infine,

a proposito dell’affermazione ricorsuale secondo la quale il nesso causale fra

i disturbi alla spalla e l’infortunio andrebbe riconosciuto anche dopo il 31

luglio 2012 visto che, in origine, prima degli infortuni del 1981 e 1983, la

Considerandi

spalla era un arto sano e non aveva mai dato alcun disturbo (doc. I), questo

Tribunale ribadisce che, come correttamente indicato dall’assicuratore

infortuni, la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a

causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha

stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo

alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è

insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da

quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter,

"woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die

erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser

rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"

(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss

unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach

Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998,

p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

Pertanto, in esito

alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato, secondo

il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore

della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI

1.

in data 20 luglio 2010 ha cessato di giocare un ruolo causale in relazione ai disturbi da esso

lamentati alla spalla destra a far tempo dal 31 luglio 2012.

Non

può pertanto essere accolta la sua richiesta di assunzione da parte

dell’assicuratore LAINF dei costi dell’intervento chirurgico di ricostruzione

della cuffia dei rotatori della spalla destra del 28 novembre 2012.

La

decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti