35.2015.67
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3 novembre 2015Italiano32 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.67
cr
Lugano
3 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 maggio 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 16 novembre 2004 RI 1,
nata nel 1966, a quel tempo occupata in qualità di cuoca presso l’__________,
nel cercare di non far cadere un cestello di circa quindici chilogrammi che le
era sfuggito dalle mani, ha effettuato un movimento di rotazione e trazione con
il braccio destro (doc. 3 fasc. 1).
In data 18 marzo 2005
l’assicurata è stata sottoposta ad un intervento di artroscopia e
stabilizzazione anteriore alla spalla destra (doc. 5 fasc. 1).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. In data 10 febbraio 2010
l’assicurata, mentre stava spostando su una piastra un pentolone pesante circa
venticinque chilogrammi da vuoto e contenente circa 100 litri di minestra, ha
risentito un dolore alla spalla sinistra (doc. 8 e doc. 12 fasc. 2).
Dall’esame di artro-RM
alla spalla sinistra del 22 aprile 2010 è emersa la rottura del tendine
sottoscapolare (doc. 9 fasc. 2), operato in data 27 maggio 2010 (doc. 15 fasc.
2).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
In esito alla visita
medica __________ del 27 luglio 2011, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e medico di __________ dell’assicuratore LAINF, ha considerato
l’interessata nuovamente abile al lavoro al 100% in qualità di cuoca a partire
dal 2 agosto 2011 (doc. 69 fasc. 2).
1.3. In data 30 luglio 2012
l’assicurata ha annunciato una ricaduta (doc. 80 fasc. 2).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
In data 7 marzo 2013,
l’assicurata è stata sottoposta ad un intervento di ricostruzione del
sovraspinoso e del sottospinoso con decompressione sottoacromiale (doc. 124 fasc.
2).
A seguito della visita
medica di chiusura del 12 febbraio 2014 eseguita dal dr. __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica e medico di __________ dell’assicuratore LAINF, con
decisione del 22 aprile 2014 l’amministrazione ha attribuito all’interessata
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 184 fasc. 3).
Tenuto conto
dell’evoluzione alla spalla sinistra, dopo una nuova visita medica di chiusura
eseguita in data 8 agosto 2014, con scritto del 20 ottobre 2014 l’assicuratore
LAINF, non ritenendo più necessaria alcuna cura medica, ha comunicato
all’assicurata di volere sospendere, a partire dal 1° dicembre 2014, il versamento
delle prestazioni di corta durata (indennità giornaliere e spese di cura) (doc.
212 fasc. 3).
Con decisione formale del 9
febbraio 2015, l’Istituto assicuratore ha posto l’assicurata al beneficio di
una rendita di invalidità del 34% a decorrere dal 1° dicembre 2014 (doc. 221
fasc. 3).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata
(cfr. doc. 225 fasc. 3) – con la quale il legale ha evidenziato come le
possibilità reintegrative nelle attività di cassiera e operaia di fabbrica
indicate dall’amministrazione fossero del tutto irrealistiche, alla luce dei
notevoli disturbi presentati dall’interessata - dopo avere nuovamente
interpellato il medico di __________ (doc. 231 e doc. 235 fasc. 3), in data 27
maggio 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
A1).
1.4. Contro questa decisione
l'assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e
l’attribuzione “di una rendita di invalidità completa (invalidità totale)”
(doc. I).
Sostanzialmente il patrocinatore
della ricorrente ha contestato, dal profilo medico, il fatto che
l’amministrazione, sulla base della valutazione dei propri medici fiduciari,
abbia considerato l’interessata totalmente abile al lavoro nello svolgimento di
attività leggere, rilevando come “la sintomatologia algica è talmente
importante da impedirle le attività suggerite dai medici di __________ della CO
1”.
Tale circostanza, secondo
il rappresentante dell’assicurata, è confermata dal fatto che la curante dell’assicurata,
dr.ssa __________ – della quale l’avv. RA 1 ha chiesto l’audizione da parte del
TCA, riservandosi pure il diritto di produrre un referto supplementare – ha
chiaramente indicato come anche le attività lavorative più leggere siano
incompatibili con il quadro di salute generale della paziente.
L’attestazione della dr.ssa
__________, a mente del legale dell’interessata, “fa sorgere più di un dubbio
circa l’attendibilità delle conclusioni alle quali sono giunti i medici
fiduciari dell’amministrazione”, motivo per il quale, a norma dell’art. 18
Lptca, si chiede che “venga esperita una perizia giudiziaria pluridisciplinare
volta a far luce sull’esigibilità della capacità lavorativa e ad accertare il
suo grado di invalidità che – a non averne dubbio – è da ritenersi completo”.
Il patrocinatore ha
aggiunto che la gravità dei disturbi dell’assicurata è dimostrata dalla
necessità di un nuovo intervento chirurgico alla spalla sinistra, certificata
dal dr. __________, dato che “la paziente riferisce che la patologia dolorosa
non è più tollerabile”.
L’avv. RA 1 ha poi
considerato irrealistico per l’assicurata, quasi cinquantenne, in possesso
unicamente del diploma di cuoca – unica professione esercitata per 34 anni, di
cui 25 presso il suo ultimo datore di lavoro – afflitta da importanti problemi
di salute agli arti superiori, possa reinserirsi nel mondo del lavoro.
Il patrocinatore della
ricorrente ha, infine, contestato gli aspetti economici, ritenendo non corretto
il reddito da invalido calcolato dall’amministrazione. A suo avviso, infatti,
un reddito di fr. 48'119 annui “non è minimamente in linea con i parametri
attualmente vigenti sul mercato del lavoro per i settori indicati
dall’amministrazione, salari che risultano – e di molto – più bassi” (doc. I).
1.5. Nella sua risposta del 14
settembre 2015, l'CO 1 ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. V).
2.1. Oggetto della lite è
unicamente l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurata.
Non è invece oggetto di
contestazione ed esula quindi dalla presente vertenza l’attribuzione di un’IMI
del 15%.
Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità
di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3
Nella
concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la
questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è
basato sul rapporto del 14 agosto 2014 stilato dal dr. __________, specialista
FMH in chirurgia ortopedica, medico di __________ dell’CO 1, a margine della
visita di chiusura dell’8 agosto 2014.
Dal
rapporto emergono, quali reperti oggettivi, una buona funzionalità a parte le
limitazioni sopra l’orizzontale per la spalla destra e una situazione
inalterata con riferimento ai dolori alla spalla sinistra quando deve forzare
alla rotazione e quanto deve spostare pesi di qualche chilo verso il livello
orizzontale (doc. 210 fasc. 3 pag. 5).
Il
dr. __________ ha quindi concluso che l’assicurata va considerata abile al lavoro
nella misura massima possibile, descrivendo l’esigibilità lavorativa nel modo
seguente:
"
(…)
Esigibilità del lavoro:
l’assicurata può sollevare e portare pesi molto
leggeri fino a 5 kg molto spesso. Sollevare e portare pesi fino a 10 kg spesso. Pesi medi e pesanti (oltre i 10 kg) fino all’altezza dei fianchi non più possibile.
Sollevare e portare pesi oltre l’altezza del petto fino a 5 kg e oltre i 5 kg mai.
L’assicurata può eseguire lavori leggeri e di
precisione molto spesso. L’assicurata può eseguire lavori medi spesso. Non può
più eseguire lavori pesanti e lavori molto pesanti. Nessuna limitazione per
quanto riguarda la rotazione della mano. L’assicurata può di rado effettuare
lavori al di sopra della testa. Molto spesso può eseguire lavori con rotazione del
busto. Può mantenere la posizione seduta/inclinata in avanti e la posizione in
piedi e inclinata in avanti. L’assicurata può mantenere molto spesso la
posizione inginocchiata e con le ginocchia in flessione. Molto spesso può
mantenere la posizione seduta e la posizione in piedi. Nessuna limitazione per
quanto riguarda gli spostamenti, tranne che salire su scale. Salire su scale a
pioli possibile solo di rado."
(Doc. 210 fasc. 3 pag. 6)
A
seguito delle contestazioni sollevate dall’assicurata in merito all’esigibilità
lavorativa in attività adeguate – evidenziando come la dr.ssa __________, spec.
FMH in medicina interna generale, abbia ritenuto che l’esigibilità lavorativa
debba “tenere conto della funzione della spalla non solo come articolazione
deputata al sollevamento e trascinamento di pesi quale sforzo massimo nella
professione di cuoco, ma anche dei movimenti fini e ripetitivi che si
ripercuotono sui tendini della stessa, così come il mantenimento di posizioni
in un atteggiamento di montaggio anche di pezzi dell’industria elettronica che
pure si ripercuotono sulle spalle” (doc. 227 fasc. 3) – il dr. __________,
nell’apprezzamneto medico del 16 aprile 2015, ha confermato la correttezza
dell’esigibilità lavorativa da lui espressa, rilevando come il referto della
dr.ssa __________ non apporti alcuna nuova informazione medica e osservando
come “i suoi argomenti menzionati nel rapporto erano gli stessi da me valutati
anche in merito ai lavori di precisione”. Il dr. __________ ha ribadito che “visionando
le schede di lavoro scelte per la definizione delle prestazioni di rendita,
queste risultano nei limiti funzionali confermando quelli da me indicati nella
visita di chiusura” (doc. 231 fasc. 3).
Nella
decisione su opposizione l’amministrazione ha quindi confermato che l’assicurata
è totalmente inabile al lavoro nello svolgimento della sua ultima attività
lavorativa, di natura pesante, ma è per contro pienamente abile al lavoro in
un’attività leggera rispettosa dei suoi limiti funzionali (doc. B).
In
sede ricorsuale il patrocinatore dell’assicurata si è limitato a ribadire le
precedenti contestazioni espresse con l’opposizione, senza tuttavia più
produrre documentazione medica a sostegno delle proprie allegazioni, ma
rifacendosi a quanto indicato dalla dr.ssa __________ nel referto dell’11 marzo
2015.
(doc. I).
2.4
Chiamato a pronunciarsi, dopo
avere attentamente vagliato gli atti e vista anche l’assenza di documentazione
medica specialistica di senso contrario fatta valere in sede ricorsuale, questa
Corte non ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione
dell’esigibilità lavorativa enunciata dal chirurgo ortopedico dr. __________ (e
fatta propria dall’amministrazione), ragione per la quale la ricorrente va
ritenuta totalmente abile al lavoro in attività leggere adeguate.
Ininfluenti risultano le
critiche ricorsuali con le quali il legale della ricorrente, rifacendosi alle
contestazioni mosse dalla dr.ssa __________ nel referto dell’11 marzo 2015, ha
ritenuto lacunosa la valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF.
Il TCA rileva al riguardo
che le obiezioni della dr.ssa __________ relative al fatto che “la valutazione
della capacità lavorativa residua della paziente a margine deve tenere conto
della funzione della spalla non solo come articolazione deputata al
sollevamento, trascinamento pesi, quale sforzo massimo nella professione di
cuoco, ma anche dei movimenti fini e ripetitivi che si ripercuotono sui tendini
della stessa, così come il mantenimento di posizioni in un atteggiamento di
montaggio anche di pezzi nell’industria elettronica che pure si ripercuotono
sulle spalle” (cfr. doc. 227 fasc. 3) non hanno ragione d’essere, alla luce
della presa di posizione del 16 aprile 2015, con la quale il dr. __________ ha espressamente
indicato che gli argomenti sollevati dalla curante “erano gli stessi da me
valutati anche in merito ai lavori di precisione” (doc. 231 fasc. 3).
Il TCA concorda con queste
considerazioni del medico fiduciario dell’assicuratore convenuto, il quale, al
momento di esprimersi in merito all’esigibilità lavorativa dell’interessata, ha
effettivamente preso in considerazione, oltre alla possibilità per la stessa di
sollevare e portare pesi, anche l’esigibilità di mantenere le posizioni e di eseguire
movimenti fini, indicando espressamente a questo proposito che “l’assicurata
può eseguire lavori leggeri e di precisione molto spesso” (cfr. doc. 210 fasc.
3).
Parimenti ininfluente la
contestazione ricorsuale relativa al nuovo intervento chirurgico preannunciato
dal dr. __________ alla spalla sinistra - ciò che, secondo il patrocinatore
dell’interessata, dimostrerebbe una maggiore inabilità lavorativa in attività
adatte - non essendo oggetto della presente vertenza la necessità di ulteriori
cure mediche, ma solo l’entità della rendita di invalidità attribuita
all’assicurata (cfr. petito ricorsuale).
Questa Corte
non può scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa del medico
di __________ anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di
seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli
arti superiori.
Ad esempio, in una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto
realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -
a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla
destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo
che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di
professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con
la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività
leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti
di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante
deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.
Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione
interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del
deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo
ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come
nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata consid. 2.6.).
In un giudizio I 27/06 e U
18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02
del 20 maggio 2003 consid. 2.2, citata a pagina 7 del ricorso, riguardante
un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano
sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del
medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con
istabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo
praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità
lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza
8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a
tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che
presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla
e del braccio destro dominante.
In una sentenza 35.2013.74
dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la decisione con la quale un
falegname, che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare
una sega circolare, è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal
profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi,
che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4
maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale,
nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto
inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio
delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di
svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
Va inoltre osservato che
il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato,
nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo
equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del
lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro
diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato
del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a
dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid.
4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente
pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per
cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere
svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U
15.
p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile
2009.
consid. 2.3.).
In una
sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per
gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un
mercato del lavoro sufficientemente ampio:
" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem
ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für
Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur
noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im
weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung
und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.
Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls
überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig
bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr
eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem
hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten
ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."
(il corsivo
è della redattrice)
In
queste condizioni, il TCA ritiene che non vi sia la necessità di dar seguito
alla richiesta dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per
compiere ulteriori accertamenti medici, né, tantomeno, di ordinare una perizia
giudiziaria o di procedere all’audizione della sua curante (cfr. doc. I, p.
11).
Alla luce di quanto precede,
occorre concludere che, dal punto di vista medico, l’assicurata è totalmente
inabile nella professione di cuoca. Nondimeno, sul mercato generale del lavoro
esistono delle attività che ella sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno e
con un rendimento completo, nonostante il danno alla salute infortunistico.
È peraltro utile segnalare
che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di
lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI
1998.
p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
Il TCA non ritiene
condivisibili le critiche del patrocinatore dell’assicurata, a mente del quale
l’età dell’interessata renderebbe irrealistica una sua reintegrazione professionale
sul mercato del lavoro (cfr., a titolo d’esempio, STF 8C_541/2011 del 17 luglio
2012, nella quale l’Alta Corte ha ritenuto, nonostante il danno alla salute,
reintegrabile sul mercato del lavoro, in attività adatte, un assicurato, nato
nel 1959; STF 8C_910/2010 dell’8 settembre
2011, concernente un assicurato, nato nel 1966, ritenuto pienamente
abile al lavoro in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni
funzionali; STF 8C_285/2010 del 6 settembre 2010, nella quale il TF ha
considerato reintegrabile sul mercato del lavoro, in attività adatte, un
assicurato nato nel 1962; STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, concernente il
caso di un assicurato, nato nel 1962, considerato pienamente abile al lavoro
nello svolgimento di attività adeguate).
Occorre infine ricordare
che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo
all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato
deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno
(cfr. STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid.
4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se,
malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è
reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la
quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro - nozione
quest’ultima certo teorica e astratta ma inerente al sistema e fondata
sull’art. 16 LPGA, implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e
domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo
tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati - né l’assicurazione
per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110
V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b).
2.5
Si tratta
quindi di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2014 (su
questo aspetto, si veda la DTF 128 V 174) - qualora non fosse rimasta vittima
dell’infortunio assicurato - un importo annuo di fr. 72’613.00 (cfr.
doc. 217 fasc. 3).
Questo
dato - non contestato dalla ricorrente e desunto direttamente dalle informazioni
fornite dal suo ex datore di lavoro (cfr. doc. 215 fasc. 3) - può senz’altro
essere fatto proprio dal TCA.
2.6
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi
regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).
In una sentenza 32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.7
Dalla decisione
su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr.
48’119 annui il reddito da invalido, facendo capo al metodo delle DPL (doc. B).
È
pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in
grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio la cassiera di
negozio do-it presso la ditta __________ di __________, l’aiuto montatrice
elettricista presso la __________ di __________, la specialista in fibre
ottiche presso la __________ di __________, la controllora della qualità presso
la __________ di __________ e, infine, l’operaio alla fabbricazione di trapani
presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in
media, nel 2014, un reddito annuo pari a fr. 44'405 (doc. 214 fasc. 3).
D’altro canto, sempre in
conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito
informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di
conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurata, sul salario
massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella
di cui al doc. 214 fasc. 3 si evince che sono 81 i posti di lavoro che entrano
in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a
fr. 31’095 e a fr. 67'600 annui, e infine che quello medio è di fr. 44'405
annui.
Il TCA constata che il
valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 48'119 annui) è superiore
di circa il 7.7% rispetto alla media dei salari medi (fr. 44'405 annui).
In base alla
giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività
del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.
In effetti, in una
sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa
conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA
35.2005.90
del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso
di fare propria la prassi dell’RA 1 secondo la quale sono di principio
tollerati scostamenti sino al 10%).
In conclusione - assodato
che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le
limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute - il reddito da invalido
è stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso ammonta a fr. 48’119.
Decurtazioni sul reddito
da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di
conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di
fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).
Per inciso, a proposito
delle contestazioni del patrocinatore della ricorrente, a mente del quale “un
salario di fr. 48'119 annui non è minimamente in linea con i parametri
attualmente vigenti sul mercato del lavoro per i settori indicati
dall’amministrazione, salari che risultano – e di molto – più bassi” (doc. I),
questo Tribunale rileva che il reddito da invalido ottenuto dall’assicuratore LAINF
sulla base alle DPL non si discosta di molto rispetto a quello, addirittura
leggermente superiore, calcolato dall’Ufficio AI facendo capo ai dati
statistici di cui alla tabella TA1 con riferimento ad attività semplici e
ripetitive.
Infatti, dal progetto di
decisione del 23 gennaio 2015 - con il quale l’UAI ha attribuito una rendita di
invalidità temporanea, poi soppressa alla luce di un grado di invalidità del
30% - emerge che il reddito da invalido che avrebbe potuto percepire l’assicurata,
nonostante il danno alla salute, nello svolgimento di attività leggere
adeguate, semplici e ripetitive, esigibili al 100% e tenuto conto di una
riduzione dell’8% per attività leggere, ammonta a fr. 49'500.50 annui (cfr.
doc. 219 fasc. 3).
Il grado di invalidità della
ricorrente - stabilito confrontando i fr. 48'119 annui al reddito che ella avrebbe
potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr. 72'613.25
annui (cfr. consid. 2.5.) - è del 33.73% arrotondato al 34% secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11
p. 41).
Visto che, con la
decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita
di invalidità proprio del 34%, il suo ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti