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Decisione

35.2015.67

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 novembre 2015Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3

Nella

concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la

questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è

basato sul rapporto del 14 agosto 2014 stilato dal dr. __________, specialista

FMH in chirurgia ortopedica, medico di __________ dell’CO 1, a margine della

visita di chiusura dell’8 agosto 2014.

Dal

rapporto emergono, quali reperti oggettivi, una buona funzionalità a parte le

limitazioni sopra l’orizzontale per la spalla destra e una situazione

inalterata con riferimento ai dolori alla spalla sinistra quando deve forzare

alla rotazione e quanto deve spostare pesi di qualche chilo verso il livello

orizzontale (doc. 210 fasc. 3 pag. 5).

Il

dr. __________ ha quindi concluso che l’assicurata va considerata abile al lavoro

nella misura massima possibile, descrivendo l’esigibilità lavorativa nel modo

seguente:

"

(…)

Esigibilità del lavoro:

l’assicurata può sollevare e portare pesi molto

leggeri fino a 5 kg molto spesso. Sollevare e portare pesi fino a 10 kg spesso. Pesi medi e pesanti (oltre i 10 kg) fino all’altezza dei fianchi non più possibile.

Sollevare e portare pesi oltre l’altezza del petto fino a 5 kg e oltre i 5 kg mai.

L’assicurata può eseguire lavori leggeri e di

precisione molto spesso. L’assicurata può eseguire lavori medi spesso. Non può

più eseguire lavori pesanti e lavori molto pesanti. Nessuna limitazione per

quanto riguarda la rotazione della mano. L’assicurata può di rado effettuare

lavori al di sopra della testa. Molto spesso può eseguire lavori con rotazione del

busto. Può mantenere la posizione seduta/inclinata in avanti e la posizione in

piedi e inclinata in avanti. L’assicurata può mantenere molto spesso la

posizione inginocchiata e con le ginocchia in flessione. Molto spesso può

mantenere la posizione seduta e la posizione in piedi. Nessuna limitazione per

quanto riguarda gli spostamenti, tranne che salire su scale. Salire su scale a

pioli possibile solo di rado."

(Doc. 210 fasc. 3 pag. 6)

A

seguito delle contestazioni sollevate dall’assicurata in merito all’esigibilità

lavorativa in attività adeguate – evidenziando come la dr.ssa __________, spec.

FMH in medicina interna generale, abbia ritenuto che l’esigibilità lavorativa

debba “tenere conto della funzione della spalla non solo come articolazione

deputata al sollevamento e trascinamento di pesi quale sforzo massimo nella

professione di cuoco, ma anche dei movimenti fini e ripetitivi che si

ripercuotono sui tendini della stessa, così come il mantenimento di posizioni

in un atteggiamento di montaggio anche di pezzi dell’industria elettronica che

pure si ripercuotono sulle spalle” (doc. 227 fasc. 3) – il dr. __________,

nell’apprezzamneto medico del 16 aprile 2015, ha confermato la correttezza

dell’esigibilità lavorativa da lui espressa, rilevando come il referto della

dr.ssa __________ non apporti alcuna nuova informazione medica e osservando

come “i suoi argomenti menzionati nel rapporto erano gli stessi da me valutati

anche in merito ai lavori di precisione”. Il dr. __________ ha ribadito che “visionando

le schede di lavoro scelte per la definizione delle prestazioni di rendita,

queste risultano nei limiti funzionali confermando quelli da me indicati nella

visita di chiusura” (doc. 231 fasc. 3).

Nella

decisione su opposizione l’amministrazione ha quindi confermato che l’assicurata

è totalmente inabile al lavoro nello svolgimento della sua ultima attività

lavorativa, di natura pesante, ma è per contro pienamente abile al lavoro in

un’attività leggera rispettosa dei suoi limiti funzionali (doc. B).

In

sede ricorsuale il patrocinatore dell’assicurata si è limitato a ribadire le

precedenti contestazioni espresse con l’opposizione, senza tuttavia più

produrre documentazione medica a sostegno delle proprie allegazioni, ma

rifacendosi a quanto indicato dalla dr.ssa __________ nel referto dell’11 marzo

2015.

(doc. I).

2.4

Chiamato a pronunciarsi, dopo

avere attentamente vagliato gli atti e vista anche l’assenza di documentazione

medica specialistica di senso contrario fatta valere in sede ricorsuale, questa

Corte non ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione

dell’esigibilità lavorativa enunciata dal chirurgo ortopedico dr. __________ (e

fatta propria dall’amministrazione), ragione per la quale la ricorrente va

ritenuta totalmente abile al lavoro in attività leggere adeguate.

Ininfluenti risultano le

critiche ricorsuali con le quali il legale della ricorrente, rifacendosi alle

contestazioni mosse dalla dr.ssa __________ nel referto dell’11 marzo 2015, ha

ritenuto lacunosa la valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF.

Il TCA rileva al riguardo

che le obiezioni della dr.ssa __________ relative al fatto che “la valutazione

della capacità lavorativa residua della paziente a margine deve tenere conto

della funzione della spalla non solo come articolazione deputata al

sollevamento, trascinamento pesi, quale sforzo massimo nella professione di

cuoco, ma anche dei movimenti fini e ripetitivi che si ripercuotono sui tendini

della stessa, così come il mantenimento di posizioni in un atteggiamento di

montaggio anche di pezzi nell’industria elettronica che pure si ripercuotono

sulle spalle” (cfr. doc. 227 fasc. 3) non hanno ragione d’essere, alla luce

della presa di posizione del 16 aprile 2015, con la quale il dr. __________ ha espressamente

indicato che gli argomenti sollevati dalla curante “erano gli stessi da me

valutati anche in merito ai lavori di precisione” (doc. 231 fasc. 3).

Il TCA concorda con queste

considerazioni del medico fiduciario dell’assicuratore convenuto, il quale, al

momento di esprimersi in merito all’esigibilità lavorativa dell’interessata, ha

effettivamente preso in considerazione, oltre alla possibilità per la stessa di

sollevare e portare pesi, anche l’esigibilità di mantenere le posizioni e di eseguire

movimenti fini, indicando espressamente a questo proposito che “l’assicurata

può eseguire lavori leggeri e di precisione molto spesso” (cfr. doc. 210 fasc.

3).

Parimenti ininfluente la

contestazione ricorsuale relativa al nuovo intervento chirurgico preannunciato

dal dr. __________ alla spalla sinistra - ciò che, secondo il patrocinatore

dell’interessata, dimostrerebbe una maggiore inabilità lavorativa in attività

adatte - non essendo oggetto della presente vertenza la necessità di ulteriori

cure mediche, ma solo l’entità della rendita di invalidità attribuita

all’assicurata (cfr. petito ricorsuale).

Questa Corte

non può scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa del medico

di __________ anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di

seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli

arti superiori.

Ad esempio, in una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di

professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività

leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti

di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante

deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.

Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione

interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del

deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo

ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come

nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata consid. 2.6.).

In un giudizio I 27/06 e U

18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02

del 20 maggio 2003 consid. 2.2, citata a pagina 7 del ricorso, riguardante

un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano

sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del

medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con

istabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo

praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità

lavorativa dal profilo ortopedico.

In una sentenza

8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a

tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che

presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla

e del braccio destro dominante.

In una sentenza 35.2013.74

dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la decisione con la quale un

falegname, che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare

una sega circolare, è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal

profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi,

che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4

maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale,

nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto

inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio

delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di

svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

Va inoltre osservato che

il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro

diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice

Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato

del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a

dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid.

4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente

pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per

cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere

svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U

15.

p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile

2009.

consid. 2.3.).

In una

sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per

gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un

mercato del lavoro sufficientemente ampio:

" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem

ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für

Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur

noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im

weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung

und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.

Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls

überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig

bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr

eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem

hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten

ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."

(il corsivo

è della redattrice)

In

queste condizioni, il TCA ritiene che non vi sia la necessità di dar seguito

alla richiesta dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per

compiere ulteriori accertamenti medici, né, tantomeno, di ordinare una perizia

giudiziaria o di procedere all’audizione della sua curante (cfr. doc. I, p.

11).

Alla luce di quanto precede,

occorre concludere che, dal punto di vista medico, l’assicurata è totalmente

inabile nella professione di cuoca. Nondimeno, sul mercato generale del lavoro

esistono delle attività che ella sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno e

con un rendimento completo, nonostante il danno alla salute infortunistico.

È peraltro utile segnalare

che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di

lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI

1998.

p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

Il TCA non ritiene

condivisibili le critiche del patrocinatore dell’assicurata, a mente del quale

l’età dell’interessata renderebbe irrealistica una sua reintegrazione professionale

sul mercato del lavoro (cfr., a titolo d’esempio, STF 8C_541/2011 del 17 luglio

2012, nella quale l’Alta Corte ha ritenuto, nonostante il danno alla salute,

reintegrabile sul mercato del lavoro, in attività adatte, un assicurato, nato

nel 1959; STF 8C_910/2010 dell’8 settembre

2011, concernente un assicurato, nato nel 1966, ritenuto pienamente

abile al lavoro in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni

funzionali; STF 8C_285/2010 del 6 settembre 2010, nella quale il TF ha

considerato reintegrabile sul mercato del lavoro, in attività adatte, un

assicurato nato nel 1962; STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, concernente il

caso di un assicurato, nato nel 1962, considerato pienamente abile al lavoro

nello svolgimento di attività adeguate).

Occorre infine ricordare

che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo

all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato

deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno

(cfr. STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid.

4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è

reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la

quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro - nozione

quest’ultima certo teorica e astratta ma inerente al sistema e fondata

sull’art. 16 LPGA, implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e

domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo

tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati - né l’assicurazione

per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110

V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b).

2.5

Si tratta

quindi di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2014 (su

questo aspetto, si veda la DTF 128 V 174) - qualora non fosse rimasta vittima

dell’infortunio assicurato - un importo annuo di fr. 72’613.00 (cfr.

doc. 217 fasc. 3).

Questo

dato - non contestato dalla ricorrente e desunto direttamente dalle informazioni

fornite dal suo ex datore di lavoro (cfr. doc. 215 fasc. 3) - può senz’altro

essere fatto proprio dal TCA.

2.6

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi

regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).

In una sentenza 32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.7

Dalla decisione

su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr.

48’119 annui il reddito da invalido, facendo capo al metodo delle DPL (doc. B).

È

pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in

grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio la cassiera di

negozio do-it presso la ditta __________ di __________, l’aiuto montatrice

elettricista presso la __________ di __________, la specialista in fibre

ottiche presso la __________ di __________, la controllora della qualità presso

la __________ di __________ e, infine, l’operaio alla fabbricazione di trapani

presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in

media, nel 2014, un reddito annuo pari a fr. 44'405 (doc. 214 fasc. 3).

D’altro canto, sempre in

conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito

informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di

conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurata, sul salario

massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella

di cui al doc. 214 fasc. 3 si evince che sono 81 i posti di lavoro che entrano

in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a

fr. 31’095 e a fr. 67'600 annui, e infine che quello medio è di fr. 44'405

annui.

Il TCA constata che il

valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 48'119 annui) è superiore

di circa il 7.7% rispetto alla media dei salari medi (fr. 44'405 annui).

In base alla

giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività

del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

In effetti, in una

sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa

conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA

35.2005.90

del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso

di fare propria la prassi dell’RA 1 secondo la quale sono di principio

tollerati scostamenti sino al 10%).

In conclusione - assodato

che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le

limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute - il reddito da invalido

è stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso ammonta a fr. 48’119.

Decurtazioni sul reddito

da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di

conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di

fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

Per inciso, a proposito

delle contestazioni del patrocinatore della ricorrente, a mente del quale “un

salario di fr. 48'119 annui non è minimamente in linea con i parametri

attualmente vigenti sul mercato del lavoro per i settori indicati

dall’amministrazione, salari che risultano – e di molto – più bassi” (doc. I),

questo Tribunale rileva che il reddito da invalido ottenuto dall’assicuratore LAINF

sulla base alle DPL non si discosta di molto rispetto a quello, addirittura

leggermente superiore, calcolato dall’Ufficio AI facendo capo ai dati

statistici di cui alla tabella TA1 con riferimento ad attività semplici e

ripetitive.

Infatti, dal progetto di

decisione del 23 gennaio 2015 - con il quale l’UAI ha attribuito una rendita di

invalidità temporanea, poi soppressa alla luce di un grado di invalidità del

30% - emerge che il reddito da invalido che avrebbe potuto percepire l’assicurata,

nonostante il danno alla salute, nello svolgimento di attività leggere

adeguate, semplici e ripetitive, esigibili al 100% e tenuto conto di una

riduzione dell’8% per attività leggere, ammonta a fr. 49'500.50 annui (cfr.

doc. 219 fasc. 3).

Il grado di invalidità della

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 48'119 annui al reddito che ella avrebbe

potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr. 72'613.25

annui (cfr. consid. 2.5.) - è del 33.73% arrotondato al 34% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11

p. 41).

Visto che, con la

decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita

di invalidità proprio del 34%, il suo ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti