Lexipedia

Decisione

35.2015.69

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 novembre 2015Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In

corso di causa, il TCA ha interpellato il dr. __________, chiedendogli alcune

precisazioni in merito al momento a partire dal quale egli, confermando il

parere del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, ha ritenuto raggiunto lo

status quo sine (doc. V).

Il

dr. __________ ha risposto con scritto del 30 settembre 2015 (doc. VI),

trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. VII).

1.6. Con

scritto del 13 ottobre 2015, l’amministrazione ha rilevato come “il dott. __________

ha motivato in modo convincente e chiaro il perché della sua presa di posizione

e che questa ha valore probante” (doc. VIII).

1.7. La

patrocinatrice dell’assicurato, dal canto suo, con scritto del 22 ottobre 2015,

ha ribadito le contestazioni già espresse in sede ricorsuale, rilevando come il

dr. __________ abbia espresso un parere basato solo sulla lettura degli atti,

senza visitare personalmente l’assicurato, contrariamente a quanto effettuato,

invece, dal dr. __________.

La

rappresentante legale del ricorrente, ad ulteriore conferma di quanto sostenuto

dal dr. __________, ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico, con il quale

il Prof. __________, Primario ortopedico presso la Clinica ortopedica

dell’Università di __________, ha evidenziato la natura infortunistica dei

disturbi dell’interessato, spiegando che a seguito di un precedente infortunio

del 2013 la lesione meniscale traumatica non trattata chirurgicamente è evoluta

nel tempo in una meniscopatia su frattura meniscale traumatica (doc. IX).

1.8. Pendente

causa, il TCA, preso atto che dalla nuova documentazione medica trasmessa dall’interessato

è emersa l’esistenza di un precedente infortunio dell’11 luglio 2013, del quale

tuttavia non risulta traccia alcuna agli atti, ha chiesto all’assicuratore

LAINF convenuto di trasmettere l’incarto concernente tale pregresso infortunio

(doc. X).

L’assicuratore infortuni

ha prodotto quanto richiesto dal TCA in data 27 ottobre 2015 (doc. XI).

1.9. Il doc. VIII e il doc. IX

sono stati trasmessi alla rispettiva controparte, per una presa di posizione,

anche alla luce della documentazione concernente l’infortunio subito

dall’assicurato nel 2013 (doc. XII, doc. XIII).

1.10. Con osservazioni del 6

novembre 2015, l’assicuratore LAINF convenuto ha indicato che il parere del dr.

Salani, così come quello del dr. __________, hanno valore probante pur non

avendo visitato personalmente l’assicurato, visto che l’analisi medica del

ginocchio infortunato “si fa sulla base dei documenti radiologici (MRI del

16.07.2013 e del 16.05.2014 - doc. 15)”.

Quanto al parere del dr. __________

prodotto dal ricorrente, l’amministrazione ha indicato che visto che “non

spiega in che cosa i referti MRI sarebbero erronei”, lo stesso “non permette di

creare un dubbio riguardo al parere dei medici di fiducia”.

A proposito del pregresso

infortunio del 2013, l’assicuratore infortuni, dopo avere osservato che il caso

“si è chiuso senza trattamenti altro che antidolorifici e con la ripresa delle

attività normali dal signor RI 1 in ottobre 2013”, ha concluso che “lo status

quo sine era dunque raggiunto in ottobre 2013 e l’infortunio del 2014 ed i suoi

esiti deve essere analizzato di per sé”.

Infine, l’amministrazione

ha rilevato come il parere del dr. __________ del 12 gennaio 2015 non è

rilevante, essendo basato “sulla MRI del 16 luglio 2013 omettendo completamente

quella più recente del 16 maggio 2014” (doc. XIV).

Questa presa di posizione

dell’amministrazione è stata trasmessa al ricorrente (doc. XVI), per

conoscenza.

1.11. Con osservazioni del 6

novembre 2015, la patrocinatrice del ricorrente, dal canto suo, ha contestato

che le risposte fornite dal dr. __________ al TCA possano essere considerate

convincenti, come ritenuto dall’amministrazione, “stante la contraddizione con

ciò che affermano altri medici”.

Quanto al pregresso

infortunio del 2013, il legale dell’assicurato ha indicato che “non si può fare

altro che riportarsi a quanto già affermato al punto 3 delle osservazioni del

22 ottobre 2015, in particolare a ciò che ha scritto il dr. __________” (doc.

XV).

Queste considerazioni

della patrocinatrice del ricorrente sono state trasmesse all’amministrazione (doc.

XVII), per conoscenza.

Considerandi

2.1

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se CO 1 era legittimata, oppure no, a

sospendere a partire dal 16 maggio 2014 il proprio obbligo a prestazioni in

relazione all’infortunio del 3 maggio 2014.

2.2

Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.

19.

cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto

alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un

miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di

cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto

aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui

quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109

consid. 4.3 e riferimenti).

2.3

Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione

e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000.

nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113.

V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1

e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano

un

ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in

considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la

giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal

proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la

causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente.

Trattandosi

della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,

non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46

consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4

Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un

evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il

corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è

idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo

verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF

129.

V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361

consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in

presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,

pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5

Dalle

carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di

negare, dal 16 maggio 2014, il proprio obbligo a prestazioni in relazione al

danno al ginocchio sinistro, sulla base della valutazione eseguita dal dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica nonché medico __________

dell’amministrazione.

In

data 17 settembre 2014, il dr. __________ ha rilevato che l’esame RMI del 16

maggio 2014 non ha dimostrato l’esistenza di lesioni strutturali imputabili

all’infortunio, il quale ha quindi cessato di produrre i suoi effetti a partire

dal momento di tale esame strumentale (doc. 18).

L’assicurato

ha contestato questa valutazione del medico __________, posta a fondamento della

decisione del 25 settembre 2014, trasmettendo un referto del 14 ottobre 2014,

con il quale il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, dopo avere

indicato di avere in cura l’interessato fin dal 9 maggio 2014 a seguito di un

trauma contusivo-distorsivo avvenuto a livello del ginocchio sinistro giocando

a calcio, ha rilevato come “le valutazioni cliniche e radiologiche sono

concludenti per una fessurazione complessa del menisco mediale e stiramento del

crociato anteriore”, motivo per il quale “in qualità di chirurgo specialista in

chirurgia ortopedica è mia intenzione sottoporre il paziente ad intervento

artroscopico” (cfr. doc. 23).

A

fronte del referto prodotto dall’assicurato, l’amministrazione ha ritenuto

opportuno richiedere una valutazione medica al dr. __________, spec. FMH in

reumatologia (doc. 26).

Con

apprezzamento del 7 novembre 2014, il dr. __________ ha confermato la

correttezza della valutazione fornita dal dr. __________, con la seguente

motivazione:

" Ho preso

atto della documentazione da voi fornita concernente il paziente Signor RI 1,

01.10.1959

Sulla base della documentazione in vostro possesso e del referto

della RMN del ginocchio sx eseguita in data 16.05.14 posso rispondere come

segue:

il paziente summenzionato ha subito in data 03.05.2014 una

distorsione del ginocchio sx.

Ha beneficiato di una RMN al ginocchio sx in data 16.05.2014. La

RMN mostra delle lesioni degenerative nel senso di condropatia ed una

meniscopatia di tipo degenerativa (“in corrispondenza del corno posteriore del

menisco sono riconoscibili alcune strie di segnale iperintenso e senza univoco

contatto con le superfici articolari, che sono ben compatibili con alterazioni

degenerative. Reperto meno accentuato rispetto all’esame precedente”).

Sulla base di queste constatazioni non posso che confermare quanto

espresso dal vostro medico di fiducia dr. __________, nel senso che si tratta

di una problematica degenerativa accentuata in maniera transitoria

dall’incidente del 03.05.2014.

Posso confermare che lo stato quo sine può essere fissato con la

data della RMN ossia il 16.05.2014.” (Doc. 27)

La rappresentante legale dell’assicurato ha poi trasmesso

all’amministrazione un ulteriore referto del dr. __________, datato 12 gennaio

2015, del seguente tenore:

" Con la

presente le riferisco in merito al caso del suo assistito signor RI 1.

Certifico che il sopraccitato paziente è in mia cura dal 09.05.2014 a seguito

di trauma contusivo-distorsivo avvenuto a livello del ginocchio sinistro

giocando a calcio. Le valutazioni cliniche e radiologiche sono concludenti per

una fessurazione complessa del menisco mediale e stiramento del crociato

anteriore. Attualmente il quadro clinico è predominante con algia a livello del

ginocchio leso e zoppia, e a volte senso di blocco articolare. Ragione per la

quale sarà mia premura a seconda delle esigenze professionali del paziente,

sottoporre lo stesso a intervento artroscopico. Dal punto di vista medico

legale è chiaro che il caso presentato dal paziente è asseribile e conseguenza

dell’infortunio avvenuto nel mese di maggio giocando a calcio.” (Doc. 33)

Chiamato ad esprimersi in merito, tramite osservazioni del 4

febbraio 2015, il dr. __________ ha confermato la propria precedente

valutazione, fornendo la seguente motivazione:

" L’IRM du

16.05.2014

n’a pas démontré de lésion structurelle imputable à l’accident avec

notamment une intégrité des ligaments collatéraux et des ligaments croisés.

L’étirement du LCA retenu par le Dr. __________ n’est pas démontré à l’IRM.

Les conclusions du 17.09.2014

restent d’actualité.” (Doc. 35)

In

sede ricorsuale, il ricorrente ha ancora una volta contestato la valutazione

dell’amministrazione, ribadendo le obiezioni già sollevate in sede di

opposizione, senza tuttavia produrre nuova documentazione medico specialistica

in grado di mettere in discussione il parere del dr. __________.

2.6

In corso di causa, il TCA ha

interpellato il dr. __________, chiedendogli di precisare le ragioni per le

quali egli ha ritenuto che lo status quo sine in relazione alle lesioni riportate

dall’interessato al ginocchio sinistro fosse stato raggiunto trascorsi solo

pochi giorni dall’infortunio del 3 maggio 2014 (doc. V).

Con scritto del 30 settembre

2015, il dr. __________ ha così risposto:

" In merito

alla vostra lettera del 18.09.2015 posso rispondere come segue.

Premetto che sono stato interpellato

dall’assicurazione per un parere in merito ad un infortunio subito dal Signor RI

1.

in data 03.05.2014 (lettera del 31.10.2014).

La domanda dell’assicurazione era quella di

confermare la presa di posizione del loro medico di fiducia (dr. __________,

FMH ortopedia).

Come avviene in queste situazioni, la mia

presa di posizione è unicamente basata sulla lettura del dossier e la visione

dei documenti che mi sono stati recapitati dall’assicurazione in questione.

Non si tratta quindi di una valutazione

clinica del paziente.

Nella fattispecie il paziente ha presentato

una distorsione del ginocchio sx in data 03.05.2014. La RMN eseguita in data

16.05.2014

alla Clinica __________ non ha mostrato lesioni traumatiche. Sulla

base di queste constatazioni il dr. __________ si è così

espresso: “l’IRM del 16.05.2014 n’a pas démontré de lésion structurelle

imputable à l’événement qui a cessé de déployer ses effets à la date de l’IRM

(16.05.2014)”.

Con questo il chirurgo afferma che lo

status quo ante/sine è stato raggiunto in questa data ovverossia che la

problematica del paziente a partire dalla data della RMN può essere

riconducibile a problemi degenerativi.

L’ortopedico del paziente (dr. __________)

descrive invece una fessurazione complessa del menisco e uno stiramento del

tendine crociato.

La RM del 16.05.2014 ha mostrato la

presenza di una meniscopatia mediale (non laterale) senza attualmente evidenza

di fessure (quindi non traumatica), addirittura in miglioramento (compartimento

mediale: “reperto meno accentuato rispetto all’esame precedente”) nonché di

problemi degenerativi (condropatia mediale, condilopatia femoro-patellare); non

è invece segnalato alcun problema legamentare.

La visione dei documenti fa supporre che:

- il paziente soffriva già

in precedenza di problemi meniscali al ginocchio, altrimenti non si spiega come

mai il paziente abbia in precedenza beneficiato di una RM del ginocchio

(data?);

- i problemi meniscali sono

migliorati rispetto all’esame precedente (data?)

- non sono segnalati altri

problemi infortunistici, ma degenerativi.

Sulla base di questa documentazione, ho preso quindi la mia

posizione con lo scritto nelle vostre mani del 7.11.2014, determinando che dal

punto di vista anatomico-strutturale si era raggiunto uno stato quo ante/sine,

come valutato dal dr. __________.

Non si è trattato, per contro, come ho già scritto, di una

valutazione clinica.” (Doc. VI)

L’assicurato

ha contestato la valutazione del dr. __________, fondata esclusivamente

sull’esame degli atti, producendo un nuovo referto medico, datato 20 ottobre

2015, redatto dal Prof. __________, medico chirurgo specialista in ortopedia,

Professore a

contratto

presso la Clinica ortopedica dell’Università di __________, del seguente

tenore:

" Certifico di avere in cura il signor RI 1 in quanto affetto da esiti

dolorosi di distorsione ginocchio sn, riferibile a traumatismo del 3.5.2014.

Il P. aveva in precedenza

effettuato una risonanza magnetica presso la Clinica __________ in conseguenza

di altro trauma dell’11.07.2013, che concludeva: “fissurazione complessa in

parte versante superiore in parte versante inferiore e parte intermedia del

menisco mediale…”.

Da questo punto di vista

appare anacronistico il referto della successiva risonanza magnetica del

16.5.2014

nella quale si parla di meniscopatia senza fessurazione.

È evidente che si tratta di

lesione meniscale traumatica non trattata chirurgicamente che ha evoluto nel

tempo in meniscopatia su frattura meniscale traumatica e che necessita pertanto

di trattamento chirurgico artroscopico, come certificato dal dr. __________,

ortopedico in __________.” (Doc. N)

2.7

L’assicuratore LAINF ha dunque

dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni, poiché, fondandosi sulle conclusioni del dr. __________,

confermate dal dr. __________, ha ritenuto raggiunto lo status quo

ante vel sine.

Il

ricorrente, dal canto suo, sostiene invece che tra i problemi al ginocchio

sinistro e l’infortunio del 3 maggio 2014 continui a

sussistere un nesso causale, come attestato dal dr. __________ e dal Prof. __________

(doc. H e doc. N).

In

tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.8

Nella fattispecie in

esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere

medico, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto,

non può confermare, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti di

natura peritale, il parere del dr. __________, poi confermato dal dr. __________,

secondo cui, al più tardi a partire dal 16 maggio 2014, i disturbi denunciati

dall’assicurato al ginocchio sinistro non costituivano più una conseguenza

naturale dell’evento traumatico occorso il 3 maggio 2014.

Il

TCA evidenzia, infatti, che l’assicurato ha prodotto della documentazione

medico-specialistica in grado di mettere in discussione la valutazione fornita

dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, poi confermata dal dr. __________,

motivo per il quale non è possibile stabilire se, effettivamente, vi è stato il

raggiungimento dello status quo ante a partire dal 16 maggio 2014, come

ritenuto dall’amministrazione, oppure no.

In

particolare, questo Tribunale evidenzia che il dr. __________ ha confermato il

raggiungimento dello status quo sine a distanza di pochi giorni dall’infortunio

occorso all’assicurato in data 3 maggio 2014, così come ritenuto dal medico

fiduciario dell’amministrazione, sulla base degli atti e, in particolare, dell’esame

RMN del ginocchio sinistro eseguito il 16 maggio 2014, dal quale non è emersa l’esistenza

di lesioni strutturali di natura infortunistica, bensì la presenza “di una

meniscopatia mediale (non laterale) senza attualmente evidenza di fessure

(quindi non traumatica)” (cfr. doc. 18, sottolineatura della redattrice).

In

effetti, il referto della MRI del ginocchio sinistro del 16 maggio 2014

conclude, tra l’altro, per la presenza di una “meniscopatia mediale senza

attualmente evidenza di fessura” (doc. 15, sottolineatura della

redattrice).

Ora,

tale indicazione, posta a fondamento del parere con il quale il dr. __________

e il dr. __________ hanno considerato raggiunto lo status quo sine a partire

dal 16 maggio 2014, appare in contrasto con quanto affermato dagli specialisti

curanti dell’assicurato.

Con

referti del 14 ottobre 2014 e del 12 gennaio 2015, il dr. __________ ha,

infatti, attestato come le indagini cliniche e radiologiche siano “concludenti

per una fessurazione complessa del menisco mediale” (cfr. doc. 23 e doc.

H, sottolineatura della redattrice).

Analoga

considerazione è stata esposta dal Prof. __________, il quale, nel referto del

20.

ottobre 2015, ha precisato che l’assicurato “aveva in precedenza

effettuato una risonanza magnetica presso la Clinica __________ in

conseguenza di un altro trauma dell’11 luglio 2013, che concludeva: “fissurazione

complessa in parte versante superiore in parte versante inferiore e parte

intermedia del menisco mediale …”.

Alla

luce di questo pregresso infortunio e della conseguente fissurazione che ne è

derivata al menisco del ginocchio sinistro, il Prof. __________ ha considerato

“anacronistico il referto della successiva risonanza magnetica del 16 maggio

2014.

nella quale si parla di meniscopatia senza fessurazione”, concludendo che

“è evidente che che si tratta di lesione meniscale traumatica non trattata

chirurgicamente che ha evoluto nel tempo in meniscopatia su frattura meniscale

traumatica (…)” (doc. N, sottolineatura della redattrice).

Il

TCA, constatato che, tra gli atti prodotti dall’assicuratore LAINF, non risultava

il referto della risonanza magnetica eseguita a seguito del trauma dell’11

luglio 2013 cui ha fatto riferimento il Prof. __________, né alcun altro

documento relativo a tale pregresso infortunio, ha chiesto a CO 1 di produrre

l’incarto relativo all’evento citato (doc. X).

Ottenuto quanto richiesto

(cfr. doc. XI), questo Tribunale ha potuto verificare che, effettivamente,

nelle conclusioni del referto dell’esame MRI ginocchio sinistro del 16 luglio

2013.

risultava una “fessurazione complessa in parte versante superiore

in parte versante inferiore corno posteriore e parte intermedia menisco mediale

con sospetto focolaio di condropatia di I grado al condilo femorale mediale”

(doc. XI/39, sottolineatura della redattrice).

Ora, il dr. __________,

pur essendo a conoscenza dell’infortunio dell’11 luglio 2013 preso a carico

dall’assicuratore infortuni convenuto – avendo indicato, nel “résumé” figurante

nelle sue prese di posizione del 17 settembre 2014 e del 4 febbraio 2015,

“antécedent: accident 11.07.2013” (cfr. doc. 18 e 35) - non ha fatto menzione di

un precedente esame strumentale al ginocchio sinistro avvenuto il 16 luglio

2013, né ha fatto riferimento agli esiti di tale infortunio.

Di conseguenza, il dr. __________

– il quale ha espresso la propria opinione basandosi esclusivamente sull’esame

degli atti concernenti l’infortunio del 3 maggio 2014 - ha confermato il parere

reso dal medico fiduciario dell’amministrazione, senza tuttavia disporre di

tutta la documentazione medica necessaria per esprimere una esaustiva

valutazione del caso.

Va, infatti, evidenziato

che lo stesso dr. __________, nello scritto del 30 settembre 2015 in risposta

alla richiesta di precisazioni del TCA, ha espressamente indicato che “il

paziente soffriva già in precedenza di problemi meniscali al ginocchio,

altrimenti non si spiega come mai il paziente abbia in precedenza beneficiato

di una RM del ginocchio (data?)”, aggiungendo che “non sono segnalati altri

problemi infortunistici, ma degenerativi” (cfr. doc. VI).

Alla luce di queste

manchevolezze nelle valutazioni dei medici consultati dall’amministrazione, di

fondamentale importanza tenuto conto delle contestazioni sollevate in maniera puntuale,

motivata e suffragata da elementi oggettivi (vedi risonanza magnetica del 16

luglio 2013) dal dr. __________ e dal Prof. __________, il TCA non può

confermare il raggiungimento dello status quo sine a partire dal momento

dell’esame RMN del 16 maggio 2014, ma ritiene imprescindibile che sulla

questione venga messo in atto un accertamento peritale specialistico.

2.9

Va rilevato che in una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle

und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im

Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl.

statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11.

April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinchè disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella

presente fattispecie, il TCA constata che CO 1 ha fondato la decisione

impugnata esclusivamente sul parere del suo medico fiduciario (il dr. __________),

poi confermato da uno specialista esterno (dr. __________) interpellato dall’amministrazione

esclusivamente per ottenere una valutazione medica basata sugli atti e non

incaricato di svolgere una perizia specialistica ai sensi dell’art. 44 LPGA.

In un caso

del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una

perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una

perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF

8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo

2015.

consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47

del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22

dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D.

Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans

les assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag.

140).

Per le ragioni esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto

l’annullamento della decisione impugnata.

L’Istituto

assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà

disporre un approfondimento peritale esterno (cfr. art. 44 LPGA) che

valuti i disturbi che affliggono l’assicurato, chiarendo se debbano essere

ritenuti di natura degenerativa, come sostenuto dall’amministrazione, o invece

di origine traumatica, come asserito dal ricorrente.

Esperiti questi

accertamenti medici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alle

prestazioni dell’assicurato dopo il 16 maggio 2014.

2.10

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

rappresentato da uno studio legale, ha diritto al versamento da parte di CO 1

di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione impugnata del 28 maggio 2015 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.9..

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà

all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti