35.2015.69
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
30 novembre 2015Italiano32 min
Source ti.ch
accomandata
Incarto
n.
35.2015.69
cr
Lugano
30 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 maggio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 3 maggio 2014 RI 1,
nato nel 1959, attivo in qualità di Direttore generale della succursale
svizzera __________ di __________, mentre stava giocando a calcio con suo
figlio è scivolato, subendo un infortunio al ginocchio sinistro.
Il dr. __________, consultato in data 9 maggio 2014, ha posto la
diagnosi di contusione distorsione ginocchio sinistro (doc. 8).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
In data 16 maggio 2014 è stata effettuata una MRI del ginocchio
sinistro (doc. 15).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione del 25 settembre 2014,
l’amministrazione ha sospeso il versamento delle prestazioni di breve durata a
contare dal 16 maggio 2014, in quanto “appare, secondo il nostro medico di
fiducia, che le sue lesioni al ginocchio sinistro non possono essere attribuite
all’evento del 3 maggio 2014. Ciò non ha fatto che aggravare momentaneamente
uno stato anteriore preesistente”, motivo per il quale “in considerazione degli
atti medici relativi all’infortunio in causa, il nesso causale infortunistico
tra l’affezione al ginocchio sinistro e l’infortunio può essere ammesso solo
fino al 16 maggio 2014, data alla quale l’RMI realizzato ci ha permesso di
escludere la presenza di una lesione traumatica” (doc. 19).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (doc. 20), in data 28
maggio 2015 l’assicuratore LAINF, dopo avere chiesto una valutazione medica al
dr. __________ (doc. 27) e avere sottoposto la documentazione medica prodotta
dall’interessato al proprio medico di fiducia (doc. 35), ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. 37).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 26 giugno 2015, RI 1, rappresentato dallo studio legale
dell’avv. RA 1, ha chiesto che gli vengano riconosciute le prestazioni
assicurative anche dopo il 16 maggio 2014.
Sostanzialmente
il ricorrente ha ritenuto che l’assicuratore LAINF abbia proceduto in maniera
troppo frettolosa alla chiusura del caso, fondandosi unicamente sul parere dei
propri medici fiduciari e sugli esiti dell’esame RMI del 16 maggio 2014, senza
minimamente prendere in considerazione quanto attestato dal dr. __________.
Quest’ultimo,
peraltro specialista in materia, ha infatti chiaramente attestato come il danno
alla salute dell’interessato sia imputabile all’infortunio del 3 maggio 2014.
Ora,
secondo la patrocinatrice del ricorrente, la chiara certificazione dello
specialista curante fa sorgere più di un dubbio riguardo alla valenza probante
del parere dei medici consultati dall’amministrazione, il quale non può
pertanto essere condiviso (doc. I).
1.4. ,
in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.5. In
corso di causa, il TCA ha interpellato il dr. __________, chiedendogli alcune
precisazioni in merito al momento a partire dal quale egli, confermando il
parere del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, ha ritenuto raggiunto lo
status quo sine (doc. V).
Il
dr. __________ ha risposto con scritto del 30 settembre 2015 (doc. VI),
trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. VII).
1.6. Con
scritto del 13 ottobre 2015, l’amministrazione ha rilevato come “il dott. __________
ha motivato in modo convincente e chiaro il perché della sua presa di posizione
e che questa ha valore probante” (doc. VIII).
1.7. La
patrocinatrice dell’assicurato, dal canto suo, con scritto del 22 ottobre 2015,
ha ribadito le contestazioni già espresse in sede ricorsuale, rilevando come il
dr. __________ abbia espresso un parere basato solo sulla lettura degli atti,
senza visitare personalmente l’assicurato, contrariamente a quanto effettuato,
invece, dal dr. __________.
La
rappresentante legale del ricorrente, ad ulteriore conferma di quanto sostenuto
dal dr. __________, ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico, con il quale
il Prof. __________, Primario ortopedico presso la Clinica ortopedica
dell’Università di __________, ha evidenziato la natura infortunistica dei
disturbi dell’interessato, spiegando che a seguito di un precedente infortunio
del 2013 la lesione meniscale traumatica non trattata chirurgicamente è evoluta
nel tempo in una meniscopatia su frattura meniscale traumatica (doc. IX).
1.8. Pendente
causa, il TCA, preso atto che dalla nuova documentazione medica trasmessa dall’interessato
è emersa l’esistenza di un precedente infortunio dell’11 luglio 2013, del quale
tuttavia non risulta traccia alcuna agli atti, ha chiesto all’assicuratore
LAINF convenuto di trasmettere l’incarto concernente tale pregresso infortunio
(doc. X).
L’assicuratore infortuni
ha prodotto quanto richiesto dal TCA in data 27 ottobre 2015 (doc. XI).
1.9. Il doc. VIII e il doc. IX
sono stati trasmessi alla rispettiva controparte, per una presa di posizione,
anche alla luce della documentazione concernente l’infortunio subito
dall’assicurato nel 2013 (doc. XII, doc. XIII).
1.10. Con osservazioni del 6
novembre 2015, l’assicuratore LAINF convenuto ha indicato che il parere del dr.
Salani, così come quello del dr. __________, hanno valore probante pur non
avendo visitato personalmente l’assicurato, visto che l’analisi medica del
ginocchio infortunato “si fa sulla base dei documenti radiologici (MRI del
16.07.2013 e del 16.05.2014 - doc. 15)”.
Quanto al parere del dr. __________
prodotto dal ricorrente, l’amministrazione ha indicato che visto che “non
spiega in che cosa i referti MRI sarebbero erronei”, lo stesso “non permette di
creare un dubbio riguardo al parere dei medici di fiducia”.
A proposito del pregresso
infortunio del 2013, l’assicuratore infortuni, dopo avere osservato che il caso
“si è chiuso senza trattamenti altro che antidolorifici e con la ripresa delle
attività normali dal signor RI 1 in ottobre 2013”, ha concluso che “lo status
quo sine era dunque raggiunto in ottobre 2013 e l’infortunio del 2014 ed i suoi
esiti deve essere analizzato di per sé”.
Infine, l’amministrazione
ha rilevato come il parere del dr. __________ del 12 gennaio 2015 non è
rilevante, essendo basato “sulla MRI del 16 luglio 2013 omettendo completamente
quella più recente del 16 maggio 2014” (doc. XIV).
Questa presa di posizione
dell’amministrazione è stata trasmessa al ricorrente (doc. XVI), per
conoscenza.
1.11. Con osservazioni del 6
novembre 2015, la patrocinatrice del ricorrente, dal canto suo, ha contestato
che le risposte fornite dal dr. __________ al TCA possano essere considerate
convincenti, come ritenuto dall’amministrazione, “stante la contraddizione con
ciò che affermano altri medici”.
Quanto al pregresso
infortunio del 2013, il legale dell’assicurato ha indicato che “non si può fare
altro che riportarsi a quanto già affermato al punto 3 delle osservazioni del
22 ottobre 2015, in particolare a ciò che ha scritto il dr. __________” (doc.
XV).
Queste considerazioni
della patrocinatrice del ricorrente sono state trasmesse all’amministrazione (doc.
XVII), per conoscenza.
Considerandi
2.1
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se CO 1 era legittimata, oppure no, a
sospendere a partire dal 16 maggio 2014 il proprio obbligo a prestazioni in
relazione all’infortunio del 3 maggio 2014.
2.2
Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.
19.
cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto
alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un
miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di
cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
2.3
Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione
e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000.
nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113.
V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1
e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano
un
ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in
considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la
giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal
proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4
Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un
evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è
idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo
verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF
129.
V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in
presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5
Dalle
carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di
negare, dal 16 maggio 2014, il proprio obbligo a prestazioni in relazione al
danno al ginocchio sinistro, sulla base della valutazione eseguita dal dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica nonché medico __________
dell’amministrazione.
In
data 17 settembre 2014, il dr. __________ ha rilevato che l’esame RMI del 16
maggio 2014 non ha dimostrato l’esistenza di lesioni strutturali imputabili
all’infortunio, il quale ha quindi cessato di produrre i suoi effetti a partire
dal momento di tale esame strumentale (doc. 18).
L’assicurato
ha contestato questa valutazione del medico __________, posta a fondamento della
decisione del 25 settembre 2014, trasmettendo un referto del 14 ottobre 2014,
con il quale il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, dopo avere
indicato di avere in cura l’interessato fin dal 9 maggio 2014 a seguito di un
trauma contusivo-distorsivo avvenuto a livello del ginocchio sinistro giocando
a calcio, ha rilevato come “le valutazioni cliniche e radiologiche sono
concludenti per una fessurazione complessa del menisco mediale e stiramento del
crociato anteriore”, motivo per il quale “in qualità di chirurgo specialista in
chirurgia ortopedica è mia intenzione sottoporre il paziente ad intervento
artroscopico” (cfr. doc. 23).
A
fronte del referto prodotto dall’assicurato, l’amministrazione ha ritenuto
opportuno richiedere una valutazione medica al dr. __________, spec. FMH in
reumatologia (doc. 26).
Con
apprezzamento del 7 novembre 2014, il dr. __________ ha confermato la
correttezza della valutazione fornita dal dr. __________, con la seguente
motivazione:
" Ho preso
atto della documentazione da voi fornita concernente il paziente Signor RI 1,
01.10.1959
Sulla base della documentazione in vostro possesso e del referto
della RMN del ginocchio sx eseguita in data 16.05.14 posso rispondere come
segue:
il paziente summenzionato ha subito in data 03.05.2014 una
distorsione del ginocchio sx.
Ha beneficiato di una RMN al ginocchio sx in data 16.05.2014. La
RMN mostra delle lesioni degenerative nel senso di condropatia ed una
meniscopatia di tipo degenerativa (“in corrispondenza del corno posteriore del
menisco sono riconoscibili alcune strie di segnale iperintenso e senza univoco
contatto con le superfici articolari, che sono ben compatibili con alterazioni
degenerative. Reperto meno accentuato rispetto all’esame precedente”).
Sulla base di queste constatazioni non posso che confermare quanto
espresso dal vostro medico di fiducia dr. __________, nel senso che si tratta
di una problematica degenerativa accentuata in maniera transitoria
dall’incidente del 03.05.2014.
Posso confermare che lo stato quo sine può essere fissato con la
data della RMN ossia il 16.05.2014.” (Doc. 27)
La rappresentante legale dell’assicurato ha poi trasmesso
all’amministrazione un ulteriore referto del dr. __________, datato 12 gennaio
2015, del seguente tenore:
" Con la
presente le riferisco in merito al caso del suo assistito signor RI 1.
Certifico che il sopraccitato paziente è in mia cura dal 09.05.2014 a seguito
di trauma contusivo-distorsivo avvenuto a livello del ginocchio sinistro
giocando a calcio. Le valutazioni cliniche e radiologiche sono concludenti per
una fessurazione complessa del menisco mediale e stiramento del crociato
anteriore. Attualmente il quadro clinico è predominante con algia a livello del
ginocchio leso e zoppia, e a volte senso di blocco articolare. Ragione per la
quale sarà mia premura a seconda delle esigenze professionali del paziente,
sottoporre lo stesso a intervento artroscopico. Dal punto di vista medico
legale è chiaro che il caso presentato dal paziente è asseribile e conseguenza
dell’infortunio avvenuto nel mese di maggio giocando a calcio.” (Doc. 33)
Chiamato ad esprimersi in merito, tramite osservazioni del 4
febbraio 2015, il dr. __________ ha confermato la propria precedente
valutazione, fornendo la seguente motivazione:
" L’IRM du
16.05.2014
n’a pas démontré de lésion structurelle imputable à l’accident avec
notamment une intégrité des ligaments collatéraux et des ligaments croisés.
L’étirement du LCA retenu par le Dr. __________ n’est pas démontré à l’IRM.
Les conclusions du 17.09.2014
restent d’actualité.” (Doc. 35)
In
sede ricorsuale, il ricorrente ha ancora una volta contestato la valutazione
dell’amministrazione, ribadendo le obiezioni già sollevate in sede di
opposizione, senza tuttavia produrre nuova documentazione medico specialistica
in grado di mettere in discussione il parere del dr. __________.
2.6
In corso di causa, il TCA ha
interpellato il dr. __________, chiedendogli di precisare le ragioni per le
quali egli ha ritenuto che lo status quo sine in relazione alle lesioni riportate
dall’interessato al ginocchio sinistro fosse stato raggiunto trascorsi solo
pochi giorni dall’infortunio del 3 maggio 2014 (doc. V).
Con scritto del 30 settembre
2015, il dr. __________ ha così risposto:
" In merito
alla vostra lettera del 18.09.2015 posso rispondere come segue.
Premetto che sono stato interpellato
dall’assicurazione per un parere in merito ad un infortunio subito dal Signor RI
1.
in data 03.05.2014 (lettera del 31.10.2014).
La domanda dell’assicurazione era quella di
confermare la presa di posizione del loro medico di fiducia (dr. __________,
FMH ortopedia).
Come avviene in queste situazioni, la mia
presa di posizione è unicamente basata sulla lettura del dossier e la visione
dei documenti che mi sono stati recapitati dall’assicurazione in questione.
Non si tratta quindi di una valutazione
clinica del paziente.
Nella fattispecie il paziente ha presentato
una distorsione del ginocchio sx in data 03.05.2014. La RMN eseguita in data
16.05.2014
alla Clinica __________ non ha mostrato lesioni traumatiche. Sulla
base di queste constatazioni il dr. __________ si è così
espresso: “l’IRM del 16.05.2014 n’a pas démontré de lésion structurelle
imputable à l’événement qui a cessé de déployer ses effets à la date de l’IRM
(16.05.2014)”.
Con questo il chirurgo afferma che lo
status quo ante/sine è stato raggiunto in questa data ovverossia che la
problematica del paziente a partire dalla data della RMN può essere
riconducibile a problemi degenerativi.
L’ortopedico del paziente (dr. __________)
descrive invece una fessurazione complessa del menisco e uno stiramento del
tendine crociato.
La RM del 16.05.2014 ha mostrato la
presenza di una meniscopatia mediale (non laterale) senza attualmente evidenza
di fessure (quindi non traumatica), addirittura in miglioramento (compartimento
mediale: “reperto meno accentuato rispetto all’esame precedente”) nonché di
problemi degenerativi (condropatia mediale, condilopatia femoro-patellare); non
è invece segnalato alcun problema legamentare.
La visione dei documenti fa supporre che:
- il paziente soffriva già
in precedenza di problemi meniscali al ginocchio, altrimenti non si spiega come
mai il paziente abbia in precedenza beneficiato di una RM del ginocchio
(data?);
- i problemi meniscali sono
migliorati rispetto all’esame precedente (data?)
- non sono segnalati altri
problemi infortunistici, ma degenerativi.
Sulla base di questa documentazione, ho preso quindi la mia
posizione con lo scritto nelle vostre mani del 7.11.2014, determinando che dal
punto di vista anatomico-strutturale si era raggiunto uno stato quo ante/sine,
come valutato dal dr. __________.
Non si è trattato, per contro, come ho già scritto, di una
valutazione clinica.” (Doc. VI)
L’assicurato
ha contestato la valutazione del dr. __________, fondata esclusivamente
sull’esame degli atti, producendo un nuovo referto medico, datato 20 ottobre
2015, redatto dal Prof. __________, medico chirurgo specialista in ortopedia,
Professore a
contratto
presso la Clinica ortopedica dell’Università di __________, del seguente
tenore:
" Certifico di avere in cura il signor RI 1 in quanto affetto da esiti
dolorosi di distorsione ginocchio sn, riferibile a traumatismo del 3.5.2014.
Il P. aveva in precedenza
effettuato una risonanza magnetica presso la Clinica __________ in conseguenza
di altro trauma dell’11.07.2013, che concludeva: “fissurazione complessa in
parte versante superiore in parte versante inferiore e parte intermedia del
menisco mediale…”.
Da questo punto di vista
appare anacronistico il referto della successiva risonanza magnetica del
16.5.2014
nella quale si parla di meniscopatia senza fessurazione.
È evidente che si tratta di
lesione meniscale traumatica non trattata chirurgicamente che ha evoluto nel
tempo in meniscopatia su frattura meniscale traumatica e che necessita pertanto
di trattamento chirurgico artroscopico, come certificato dal dr. __________,
ortopedico in __________.” (Doc. N)
2.7
L’assicuratore LAINF ha dunque
dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni, poiché, fondandosi sulle conclusioni del dr. __________,
confermate dal dr. __________, ha ritenuto raggiunto lo status quo
ante vel sine.
Il
ricorrente, dal canto suo, sostiene invece che tra i problemi al ginocchio
sinistro e l’infortunio del 3 maggio 2014 continui a
sussistere un nesso causale, come attestato dal dr. __________ e dal Prof. __________
(doc. H e doc. N).
In
tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,
U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.8
Nella fattispecie in
esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere
medico, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto,
non può confermare, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti di
natura peritale, il parere del dr. __________, poi confermato dal dr. __________,
secondo cui, al più tardi a partire dal 16 maggio 2014, i disturbi denunciati
dall’assicurato al ginocchio sinistro non costituivano più una conseguenza
naturale dell’evento traumatico occorso il 3 maggio 2014.
Il
TCA evidenzia, infatti, che l’assicurato ha prodotto della documentazione
medico-specialistica in grado di mettere in discussione la valutazione fornita
dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, poi confermata dal dr. __________,
motivo per il quale non è possibile stabilire se, effettivamente, vi è stato il
raggiungimento dello status quo ante a partire dal 16 maggio 2014, come
ritenuto dall’amministrazione, oppure no.
In
particolare, questo Tribunale evidenzia che il dr. __________ ha confermato il
raggiungimento dello status quo sine a distanza di pochi giorni dall’infortunio
occorso all’assicurato in data 3 maggio 2014, così come ritenuto dal medico
fiduciario dell’amministrazione, sulla base degli atti e, in particolare, dell’esame
RMN del ginocchio sinistro eseguito il 16 maggio 2014, dal quale non è emersa l’esistenza
di lesioni strutturali di natura infortunistica, bensì la presenza “di una
meniscopatia mediale (non laterale) senza attualmente evidenza di fessure
(quindi non traumatica)” (cfr. doc. 18, sottolineatura della redattrice).
In
effetti, il referto della MRI del ginocchio sinistro del 16 maggio 2014
conclude, tra l’altro, per la presenza di una “meniscopatia mediale senza
attualmente evidenza di fessura” (doc. 15, sottolineatura della
redattrice).
Ora,
tale indicazione, posta a fondamento del parere con il quale il dr. __________
e il dr. __________ hanno considerato raggiunto lo status quo sine a partire
dal 16 maggio 2014, appare in contrasto con quanto affermato dagli specialisti
curanti dell’assicurato.
Con
referti del 14 ottobre 2014 e del 12 gennaio 2015, il dr. __________ ha,
infatti, attestato come le indagini cliniche e radiologiche siano “concludenti
per una fessurazione complessa del menisco mediale” (cfr. doc. 23 e doc.
H, sottolineatura della redattrice).
Analoga
considerazione è stata esposta dal Prof. __________, il quale, nel referto del
20.
ottobre 2015, ha precisato che l’assicurato “aveva in precedenza
effettuato una risonanza magnetica presso la Clinica __________ in
conseguenza di un altro trauma dell’11 luglio 2013, che concludeva: “fissurazione
complessa in parte versante superiore in parte versante inferiore e parte
intermedia del menisco mediale …”.
Alla
luce di questo pregresso infortunio e della conseguente fissurazione che ne è
derivata al menisco del ginocchio sinistro, il Prof. __________ ha considerato
“anacronistico il referto della successiva risonanza magnetica del 16 maggio
2014.
nella quale si parla di meniscopatia senza fessurazione”, concludendo che
“è evidente che che si tratta di lesione meniscale traumatica non trattata
chirurgicamente che ha evoluto nel tempo in meniscopatia su frattura meniscale
traumatica (…)” (doc. N, sottolineatura della redattrice).
Il
TCA, constatato che, tra gli atti prodotti dall’assicuratore LAINF, non risultava
il referto della risonanza magnetica eseguita a seguito del trauma dell’11
luglio 2013 cui ha fatto riferimento il Prof. __________, né alcun altro
documento relativo a tale pregresso infortunio, ha chiesto a CO 1 di produrre
l’incarto relativo all’evento citato (doc. X).
Ottenuto quanto richiesto
(cfr. doc. XI), questo Tribunale ha potuto verificare che, effettivamente,
nelle conclusioni del referto dell’esame MRI ginocchio sinistro del 16 luglio
2013.
risultava una “fessurazione complessa in parte versante superiore
in parte versante inferiore corno posteriore e parte intermedia menisco mediale
con sospetto focolaio di condropatia di I grado al condilo femorale mediale”
(doc. XI/39, sottolineatura della redattrice).
Ora, il dr. __________,
pur essendo a conoscenza dell’infortunio dell’11 luglio 2013 preso a carico
dall’assicuratore infortuni convenuto – avendo indicato, nel “résumé” figurante
nelle sue prese di posizione del 17 settembre 2014 e del 4 febbraio 2015,
“antécedent: accident 11.07.2013” (cfr. doc. 18 e 35) - non ha fatto menzione di
un precedente esame strumentale al ginocchio sinistro avvenuto il 16 luglio
2013, né ha fatto riferimento agli esiti di tale infortunio.
Di conseguenza, il dr. __________
– il quale ha espresso la propria opinione basandosi esclusivamente sull’esame
degli atti concernenti l’infortunio del 3 maggio 2014 - ha confermato il parere
reso dal medico fiduciario dell’amministrazione, senza tuttavia disporre di
tutta la documentazione medica necessaria per esprimere una esaustiva
valutazione del caso.
Va, infatti, evidenziato
che lo stesso dr. __________, nello scritto del 30 settembre 2015 in risposta
alla richiesta di precisazioni del TCA, ha espressamente indicato che “il
paziente soffriva già in precedenza di problemi meniscali al ginocchio,
altrimenti non si spiega come mai il paziente abbia in precedenza beneficiato
di una RM del ginocchio (data?)”, aggiungendo che “non sono segnalati altri
problemi infortunistici, ma degenerativi” (cfr. doc. VI).
Alla luce di queste
manchevolezze nelle valutazioni dei medici consultati dall’amministrazione, di
fondamentale importanza tenuto conto delle contestazioni sollevate in maniera puntuale,
motivata e suffragata da elementi oggettivi (vedi risonanza magnetica del 16
luglio 2013) dal dr. __________ e dal Prof. __________, il TCA non può
confermare il raggiungimento dello status quo sine a partire dal momento
dell’esame RMN del 16 maggio 2014, ma ritiene imprescindibile che sulla
questione venga messo in atto un accertamento peritale specialistico.
2.9
Va rilevato che in una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle
und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im
Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl.
statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11.
April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinchè disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF
8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella
presente fattispecie, il TCA constata che CO 1 ha fondato la decisione
impugnata esclusivamente sul parere del suo medico fiduciario (il dr. __________),
poi confermato da uno specialista esterno (dr. __________) interpellato dall’amministrazione
esclusivamente per ottenere una valutazione medica basata sugli atti e non
incaricato di svolgere una perizia specialistica ai sensi dell’art. 44 LPGA.
In un caso
del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una
perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una
perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF
8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo
2015.
consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47
del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22
dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D.
Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans
les assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag.
140).
Per le ragioni esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto
l’annullamento della decisione impugnata.
L’Istituto
assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà
disporre un approfondimento peritale esterno (cfr. art. 44 LPGA) che
valuti i disturbi che affliggono l’assicurato, chiarendo se debbano essere
ritenuti di natura degenerativa, come sostenuto dall’amministrazione, o invece
di origine traumatica, come asserito dal ricorrente.
Esperiti questi
accertamenti medici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alle
prestazioni dell’assicurato dopo il 16 maggio 2014.
2.10
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
rappresentato da uno studio legale, ha diritto al versamento da parte di CO 1
di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione su opposizione impugnata del 28 maggio 2015 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.9..
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 verserà
all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti