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Decisione

35.2015.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 aprile 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i costi relativi alla confezione di un nuovo ponte 11xx23x25 con in più un

elemento in estensione 26, trova fondamento nelle certificazioni del proprio

medico dentista fiduciario.

In effetti, dalla nota

stilata dopo il colloquio telefonico del 18 giugno 2014 con il medico-dentista

consulente dell’assicuratore infortuni, risulta che “come già indicato,

possiamo concedere il benestare per un nuovo ponte 11xx23x25. Non possiamo per

contro accettare il lavoro proposto dalla __________ in quanto non adeguato.

Provvederà a trasmetterci un preventivo per un nuovo ponte relativo ai lavori a

nostro carico per il rilascio del benestare proforma” (doc. 115).

Con preventivo del 7

luglio 2014, il dr. __________ ha poi quantificato in fr. 12'116.30 i costi

necessari per la confezione di un nuovo ponte 11xx23x25 con in più un elemento

in estensione 26 (doc. 116).

In seguito, il 12 dicembre

2014, il dr. __________, medico dentista SSO, ha indicato quanto segue:

" A seguito

dell’infortunio del 1997 era stato riconosciuto un ponte 21x23, nel 2007 sempre

per lo stesso un ponte 11xx23x25.

Il dentista curante propone ora una riabilitazione completa su

impianti.

Questa terapia NON può essere considerata quale conseguenza

Considerandi

dell’infortunio 10.10331.97.4/91, in quanto i denti del 1° quadrante non erano

coinvolti nell’infortunio del 1997.

Nel complesso della terapia proposta la CO 1 può riconoscere,

proforma, l’equivalente per la confezione di un nuovo ponte 11xx23x25 con in

più un elemento in estensione 26, previo risanamento dentale e/o paradentale.”

(Doc. 129a)

Questo Tribunale non vede

ragioni che gli impediscano di fare propria la valutazione espressa dal dr. __________,

che, del resto, non è stata smentita tramite la presentazione di referti

medico-specialistici in grado di metterla in discussione.

Pertanto, il trattamento

proposto dal dr. __________ della __________ nel preventivo del 9 giugno 2014

avente come oggetto “quattro impianti e riabilitazione fissa superiore da

11x22x24x26” (doc. 113), non può essere posto a carico dell’CO 1, dato che

prevede il risanamento anche di un danno a dei denti del primo quadrante che

non erano stati toccati dall’infortunio del 10 febbraio 1997 e che non è quindi

in nesso causale con l’infortunio assicurato.

Quanto poi alla presunta

comunicazione da parte del medico dentista consulente dell’assicuratore di una

presunta durata di soli due anni del trattamento riconosciuto dall’CO 1

invocata dal ricorrente, il dr. __________, con scritto dell’11 febbraio 2015, ha attestato che “non ho mai dichiarato al signor RI 1 che il trattamento tramite un nuovo

ponte 11xx23x25 da me proposto avesse una garanzia limitata nel tempo (massimo

due anni circa)” (doc. VII/1).

Il TCA non ha motivo per

dubitare di questa attestazione del dr. __________.

In esito a quanto sopra

esposto, la decisione su opposizione del 18 dicembre 2014 deve essere

confermata e il ricorso dell’assicurato respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Per quanto ricevibile, il

ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti