35.2015.7
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15 aprile 2015Italiano19 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.7
cr
Lugano
15 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 dicembre 2014 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 febbraio 1997 RI 1,
nato nel 1944, allora dipendente dello __________ in qualità di __________ e,
pertanto, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre stava
mangiando del riso, probabilmente a causa di un corpo estraneo, ha riportato la
rottura di un dente (doc. 1).
Con scritto del 9 aprile
1997 indirizzato alla Clinica dentaria di __________, l’assicuratore LAINF ha
accordato il benestare per il lavoro proposto nel preventivo del 7 aprile 1997
per “fr. 3'005.45 + laboratorio” (doc. 4).
1.2. In data 1° febbraio 2002
l’assicurato ha segnalato una ricaduta (doc. 5), per la quale l’CO 1, con
scritto del 27 giugno 2002, ha accordato le spese di cura richieste (doc. 15).
Nel febbraio 2005
l’assicurato ha chiesto all’assicuratore la riapertura del caso a seguito di
problemi ad un dente (corona) (cfr. doc. 18). Con comunicazione del 20 giugno
2005, l’CO 1 ha accordato il benestare per il lavoro proposto dalla Clinica
dentaria di __________ con preventivo del 18 aprile 2005 (doc. 21).
Nel novembre 2006
l’assicurato ha nuovamente chiesto la riapertura del caso (doc. 22), facendo
valere i difetti riscontrati al lavoro eseguito presso la Clinica dentaria di __________
(doc. 25).
L’assicuratore infortuni -
dopo avere richiesto una visita presso il dr. __________, dentista fiduciario,
il quale con scritto del 9 febbraio 2007 ha ritenuto opportuno a causa dell’instabilità del ponte 21x23 reintervenire terapeuticamente (doc. 30) – con
scritto del 3 aprile 2007 ha accordato il benestare per la confezione da parte
del dr. __________ di un ponte 11xx23x25, a condizione che l’interessato
provvedesse dapprima a sanare, a sue spese, la dentatura (doc. 44 e 46).
Con scritto del 10
febbraio 2009, dopo una visita da parte del dr. __________ per una verifica del
manufatto provvisorio 11xx23x25, l’CO 1 ha accordato il benestare per il
confezionamento del manufatto definitivo (doc. 53).
1.3. In data 5 giugno 2011, l’assicurato
ha fatto valere una seconda ricaduta (doc. 59).
Dopo una visita presso il
dr. __________ il 10 luglio 2012 (doc. 68), l’assicuratore infortuni ha
invitato il curante dell’assicurato, dr. __________, a procedere alla
ricementificazione del ponte (doc. 71).
A seguito di
incomprensioni con il dr. __________ (doc. 70), l’assicurato ha consultato un altro
dentista, il dr. __________.
Quest’ultimo, con
preventivo del 7 agosto 2012, ritenendo il ponte 21xx23x25 dell’assicurato
mobile e cariato sotto, ha proposto l’estrazione dei denti dell’arcata
superiore, da sostituire con una protesi totale (doc. 77).
In data 30 ottobre 2012 l’Istituto
assicuratore, dopo avere interpellato al riguardo il proprio medico dentista
consulente, ha comunicato al dr. __________ “che, per le sole conseguenze
dell’infortunio in oggetto, possiamo autorizzare la confezione di un nuovo
ponte 11xx23x25”, aggiungendo che “qualora l’assicurato dovesse tuttavia optare
per un lavoro differente da quello da noi accordato, pagheremmo, proforma, un
importo massimo equivalente al lavoro da noi concesso, declinando ogni nostra
responsabilità per il futuro” (doc. 87).
Con scritto del 3 novembre
2012, l’assicurato ha chiesto all’CO 1 di voler inviare un modulo per
preventivo al dr. __________ di __________, da lui consultato per il fissaggio
di una corona, indicando che “reputo che anche per il Vostro Istituto, dal lato
economico e finanziario, sia meno oneroso il costo” (doc. 88).
Con preventivo del 2
dicembre 2013, il dr. __________ ha proposto all’assicurato la rimozione del
ponte vecchio (rotto), la sostituzione tramite una protesi provvisoria e, come
trattamento definitivo, la messa in opera di “un ponte fisso oro ceramica su
quattro impianti dentali endossali” (doc. 100).
A tal proposito, il medico
dentista consulente dell’CO 1, con scritto del 10 aprile 2014, ha raccomandato di riconoscere il preventivo di Euro 8'520 come pure la nota di Euro 540, giustificando
il proprio parere con il fatto che “la confezione del nuovo ponte in Svizzera
avrebbe un costo superiore e anche i lavori per Euro 540 si sarebbero resi
necessari” (doc. 105).
In data 16 aprile 2014, la
compagna dell’assicurato ha comunicato all’CO 1 che RI 1 ha preso la decisione
di farsi curare presso la __________ di __________, dal dr. __________ (doc.
106).
Con preventivo del 9
giugno 2014, la __________ ha proposto un trattamento consistente in quattro
impianti e riabilitazione fissa superiore da 11x22x24x26 (doc. 113).
Il dr. __________ in data
18 giugno 2014 ha considerato non adeguato il lavoro proposto dalla __________,
ribadendo di ritenere appropriato, nel caso dell’assicurato, un nuovo ponte
11xx23x25 (doc. 115).
Al fine di consentire
all’assicuratore LAINF di rilasciare il benestare proforma, il dr. __________
ha quindi allestito un proprio preventivo al fine di poter quantificare i costi
di un simile intervento, calcolati in fr. 12'116.30 (doc. 116).
In data 16 luglio 2014 l’CO
1 ha quindi comunicato alla __________ che, per le sole conseguenze
dell’infortunio del 10 febbraio 1997, viene autorizzata la confezione di un
nuovo ponte 11xx23x25 (doc. 117).
1.4. Con decisione formale del 21
agosto 2014, l’Istituto assicuratore, ribadendo quanto già comunicato con
lettera del 16 luglio 2014 al dr. __________, ha negato il benestare per i
lavori proposti dalla __________ di __________ figuranti nel preventivo del 9
giugno 2014, ma accettato, conformemente al parere del dr. __________, di
prendere a carico la confezione di un nuovo ponte 11xx23x25. L’CO 1 ha inoltre
comunicato all’assicurato che nel caso in cui egli scegliesse di optare per un
lavoro diverso rispetto a quello riconosciuto, verrebbe comunque corrisposto, proforma,
un importo massimo equivalente al lavoro concesso, ossia di fr. 12’116.30 (doc.
121).
Tale decisione è poi stata
confermata - dopo l'opposizione interposta il 9 settembre 2014 dall'assicurato
(cfr. doc. 122) - con la decisione su opposizione del 18 dicembre 2014, nella
quale l’assicuratore infortuni, sulla base del parere del dr. __________ (doc.
129a), ha ribadito che le cure prospettate dalla __________ e consistenti in
una riabilitazione completa su impianti “non possono essere messe a carico
della CO 1 in quanto i denti del primo quadrante non sono stati coinvolti nell’infortunio”,
concludendo che “la CO 1 può riconoscere proforma l’equivalente per la
confezione di un nuovo ponte 11xx23x25 con in più un elemento in estensione 26,
previo risanamento dentale e/o paradentale” (cfr. doc. 129).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 7 gennaio 2015, l’assicurato ha sostanzialmente contestato
la terapia proposta dall’assicuratore infortuni in quanto il dentista
fiduciario gli avrebbe riferito che il lavoro ultimato avrebbe avuto una
validità effettiva massima di soli due anni. Egli ha quindi chiesto “che venga
accolto anche parzialmente questo ricorso nel senso che la CO 1 riveda per il
tramite di chi di competenza le singole posizioni tariffali delle prestazioni
effettuate da parte della __________ di __________ e che il sottoscritto si
assumerà la giusta quota parte che ne deriverà sul totale complessivo
dell’onorario”.
Il ricorrente ha poi criticato
il modo di agire dell’CO 1, reo di non avere mai chiesto la restituzione
parziale o totale degli importi versati negli anni ai dentisti che lo hanno
curato tramite degli interventi “ovviamente eseguiti non secondo le norme”.
L’assicurato ha, infine,
indicato di non essere a conoscenza degli importi (onorari) pagati
dall’assicuratore infortuni per tali interventi (doc. I).
1.6. L'Istituto
assicuratore, in risposta, ha postulato l'integrale reiezione dell'impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. III).
1.7. In data 12 febbraio 2015
l’Istituto assicuratore ha trasmesso al TCA la conferma scritta da parte del
dr. __________ di quanto affermato al punto 6.6. della risposta di causa (doc.
VII + 1).
1.8. Con scritto del 16 febbraio
2015, il ricorrente ha ribadito quanto già espresso in sede ricorsuale,
rammaricandosi per la ritrattazione da parte del dr. __________ di quanto
invece a suo tempo comunicatogli di persona in merito alla garanzia limitata
nel tempo del trattamento previsto (doc. IX).
1.9. Con osservazioni del 5 marzo
2015 l’assicuratore LAINF convenuto, dopo avere rilevato che l’assicurato si è
limitato a ribadire le allegazioni già esposte nel ricorso, ha riconfermato
integralmente quanto già indicato in sede di risposta di causa (doc. XI).
1.10. In data 10 marzo 2015 il
ricorrente ha rilevato di non avere ricevuto dall’assicuratore convenuto una
risposta esauriente riguardo alle richieste formulate nello scritto del 16
febbraio 2015, in particolare con riferimento “alla corrispondenza intercorsa
tra la CO 1 ed il loro dentista di fiducia” e nello scritto del 9 settembre
2014 (doc. XIII).
Tale scritto
dell’assicurato è stato trasmesso all’assicuratore convenuto (doc. XIV), per
conoscenza.
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Con
la propria impugnativa, l’assicurato ha sollevato obiezioni anche a proposito
della quantificazione degli importi pagati dall’assicuratore LAINF agli altri
dentisti che hanno avuto in cura l’assicurato prima del dr. __________ della __________
e ad una loro restituzione, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere
richiesta dall’CO 1 alla luce della non conformità alle norme degli interventi
messi in atto (doc. I).
Ora, secondo costante
giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il
contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF
9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010; STF
8C_360/2010 del 30 novembre 2010; STF 9C_551/2009 del 28 luglio 2009; DTF 131 V
164; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella concreta evenienza,
nella decisione su opposizione del 18 dicembre 2014 qui impugnata,
l’assicuratore infortuni si è espresso unicamente riguardo alla richiesta
dell’assicurato di presa a carico dei costi per la cura descritta nel
preventivo del 9 giugno 2014 della __________.
Alla luce di quanto
precede, questa Corte deve quindi limitare il proprio esame a tale oggetto, le
ulteriori richieste dell’interessato essendo irricevibili.
Nel merito
2.3. Oggetto della lite è
esclusivamente la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto ha correttamente
o meno riconosciuto “solo” i costi per un nuovo ponte 11xx23x25 con in più un
elemento in estensione 26, previo risanamento dentale e paradentale, negando per
il resto all’assicurato la presa a carico dei costi figuranti nel preventivo
del 9 giugno 2014 della __________, in mancanza di un nesso di causalità tra la
cura preventivata e l’infortunio del 10 febbraio 1997.
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma
non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto
di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici
consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche
per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In
virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere
l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF
né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa
potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive
appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e
ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non
può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il
nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.7. In concreto, il
TCA constata che la decisione dell’CO 1 di non prendere a carico il trattamento
proposto dal dr. __________ della __________, ma di riconoscere all’assicurato unicamente
Fatti
i costi relativi alla confezione di un nuovo ponte 11xx23x25 con in più un
elemento in estensione 26, trova fondamento nelle certificazioni del proprio
medico dentista fiduciario.
In effetti, dalla nota
stilata dopo il colloquio telefonico del 18 giugno 2014 con il medico-dentista
consulente dell’assicuratore infortuni, risulta che “come già indicato,
possiamo concedere il benestare per un nuovo ponte 11xx23x25. Non possiamo per
contro accettare il lavoro proposto dalla __________ in quanto non adeguato.
Provvederà a trasmetterci un preventivo per un nuovo ponte relativo ai lavori a
nostro carico per il rilascio del benestare proforma” (doc. 115).
Con preventivo del 7
luglio 2014, il dr. __________ ha poi quantificato in fr. 12'116.30 i costi
necessari per la confezione di un nuovo ponte 11xx23x25 con in più un elemento
in estensione 26 (doc. 116).
In seguito, il 12 dicembre
2014, il dr. __________, medico dentista SSO, ha indicato quanto segue:
" A seguito
dell’infortunio del 1997 era stato riconosciuto un ponte 21x23, nel 2007 sempre
per lo stesso un ponte 11xx23x25.
Il dentista curante propone ora una riabilitazione completa su
impianti.
Questa terapia NON può essere considerata quale conseguenza
Considerandi
dell’infortunio 10.10331.97.4/91, in quanto i denti del 1° quadrante non erano
coinvolti nell’infortunio del 1997.
Nel complesso della terapia proposta la CO 1 può riconoscere,
proforma, l’equivalente per la confezione di un nuovo ponte 11xx23x25 con in
più un elemento in estensione 26, previo risanamento dentale e/o paradentale.”
(Doc. 129a)
Questo Tribunale non vede
ragioni che gli impediscano di fare propria la valutazione espressa dal dr. __________,
che, del resto, non è stata smentita tramite la presentazione di referti
medico-specialistici in grado di metterla in discussione.
Pertanto, il trattamento
proposto dal dr. __________ della __________ nel preventivo del 9 giugno 2014
avente come oggetto “quattro impianti e riabilitazione fissa superiore da
11x22x24x26” (doc. 113), non può essere posto a carico dell’CO 1, dato che
prevede il risanamento anche di un danno a dei denti del primo quadrante che
non erano stati toccati dall’infortunio del 10 febbraio 1997 e che non è quindi
in nesso causale con l’infortunio assicurato.
Quanto poi alla presunta
comunicazione da parte del medico dentista consulente dell’assicuratore di una
presunta durata di soli due anni del trattamento riconosciuto dall’CO 1
invocata dal ricorrente, il dr. __________, con scritto dell’11 febbraio 2015, ha attestato che “non ho mai dichiarato al signor RI 1 che il trattamento tramite un nuovo
ponte 11xx23x25 da me proposto avesse una garanzia limitata nel tempo (massimo
due anni circa)” (doc. VII/1).
Il TCA non ha motivo per
dubitare di questa attestazione del dr. __________.
In esito a quanto sopra
esposto, la decisione su opposizione del 18 dicembre 2014 deve essere
confermata e il ricorso dell’assicurato respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Per quanto ricevibile, il
ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti