35.2015.70
Aggressione con segnatamente trauma contusivo pollice dx. Rinvio atti all'amm. per chiarire se da ulteriori misure terapeutiche vi é ancora da attendersi un notevole miglioramento dello stato infortun
19 ottobre 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.70
mm
Lugano
19 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 giugno 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 novembre 2012, RI
1, già inabile al lavoro per i postumi di un pregresso infortunio (incidente
della circolazione stradale), ha comunicato all’CO 1 di aver subito un’aggressione
l’11 novembre 2012 nel parcheggio del __________ di __________ (doc. 1).
Fatti
I sanitari del Servizio di
PS dell'Ospedale regionale di __________, consultati dall’assicurato il giorno
stesso dell’aggressione, hanno posto la diagnosi di aggressione con contusione
della testa parietale, lesione labbro inferiore interno, morso dorso mano
destra, trauma contusivo 1° dito mano destra, escoriazioni cutanee
all’avambraccio dorsale e palmare, trauma contusivo maxicolla-facciale sinistro
(orbita inferiore, zigomo, mandibola), nonché trauma contusivo muscolatura
paravertebrale colonna cervicale+dorsale” (doc. 2).
L’assicuratore LAINF ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 7
giugno 2013, poi confermata in sede di opposizione, l’Istituto assicuratore ha
ridotto le prestazioni in contanti del 50% in applicazione degli articoli 39
LAINF e 49 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 73).
Il provvedimento in
questione è quindi stato confermato da questa Corte con sentenza 35.2013.53 del
22 gennaio 2014 (doc. 166), come pure dal Tribunale federale con pronunzia
8C_145/2014 del 19 maggio 2014 (cfr. doc. 188).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 16 gennaio 2015, per
quanto attiene all’infortunio dell’11 novembre 2012, l’CO 1 ha dichiarato
estinto il diritto a prestazioni a decorrere dal 1° settembre 2014. In
particolare, esso ha negato che l’assicurato necessitasse di ulteriori
provvedimenti terapeutici (segnatamente di un nuovo intervento chirurgico) in
relazione alla problematica interessante l’estremità superiore destra (cfr.
doc. 254).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 260), in data 2
giugno 2015, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 283).
1.4. Con tempestivo ricorso del 26
giugno 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a
ripristinare il diritto all’indennità giornaliera con effetto retroattivo a
decorrere dal 1° settembre 2014, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
…, considerato che dai doc. K-M si evince che la CO 1 era
inizialmente d’accordo, supportata all’inizio dal suo medico di circondario,
con il modus operandi indicato dai medici, salvo poi ricredersi per motivi che
tuttora sfuggono, e che dai referti medici cui ai doc. N-S emerge unanimemente
che – al contrario di quanto ritenuto dal medico circondariale – il quadro
clinico del signor RI 1 rimane stabilmente sfavorevole e che l’artrodesi è da
tutti gli specialisti indicata come intervento chirurgico atto a migliorare
sensibilmente dolore e stabilità della mano destra, appare evidente che la
soppressione delle prestazioni a partire dal 1° settembre 2014 stabilita con la
decisione qui impugnata non sia minimamente giustificata, non avendo
l’assicurazione dimostrato con verosimiglianza preponderante la cessazione del
diritto all’indennità giornaliera per infortunio, discendendone che essa deve continuare
ad essere astretta al versamento di prestazioni d’indennità giornaliera
d’infortunio.
Peraltro, l’amministrazione nemmeno nella decisione su opposizione
qui impugnata si è degnata di spiegare criticamente come possa essere giunta a
tali conclusioni, limitandosi in sostanza a confermare quanto precedentemente
deciso concludendo apoditticamente che “le valutazioni mediche versate
all’incarto … non mettono in luce degli argomenti che permettono di ammettere –
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante – che l’artrodesi può
condurre ad un notevole miglioramento della capacità di guadagno” (doc. A qui
prodotto, consid. 8 pag. 5). La “presenza di un’instabilità dell’articolazione
metacarpofalangea del pollice” (ibidem) è al contrario convergentemente
certificata dai medici intervenuti (doc. N-S) e il dr. med. __________, al pari
dell’amministrazione, non chiarisce nei suoi referto doc. F e I come mai le
conclusioni ivi espresse, che propendono unanimemente per intervenire con
un’artrodesi, non possono essere condivise.
(…).
Tenuto conto anche delle considerazioni specialistiche dei dr.
med. __________, __________, __________, __________ e __________, va da sé che
il ricorrente contesta le conclusioni del medico __________ della CO 1 e chiede
concretamente che gli sia riconosciuta un’incapacità lavorativa del 100% in
nesso di causalità con l’infortunio dell’11 novembre 2012, con conseguente
riconoscimento del diritto alle prestazioni d’indennità giornaliera.” (doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. Con decreto 35.2015.70 del 31
agosto 2015, il TCA ha respinto l’instanza tendente al ripristino dell’effetto
sospensivo del ricorso (doc. V).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2
Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’istituto assicuratore era legittimato a porre fine
alle prestazioni di corta durata, in particolare all’indennità giornaliera, a
far tempo dal 1° settembre 2014 a dipendenza dell’evento infortunistico dell’11
novembre 2012, oppure no.
2.3
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.
19.
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.4
Nella concreta evenienza, dalle
carte processuali si evince che, a seguito dell’infortunio del novembre 2012 in
cui era rimasta coinvolta la mano destra, RI 1 è entrato in cura dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia della mano.
In occasione del consulto
del 5 agosto 2013, diagnosticata un’instabilità cronica del legamento
collaterale radiale MF del pollice destro, lo specialista ha prospettato
l’esecuzione di una correzione chirurgica mediante legamento-plastica con abductor
pollicis brevis secondo Kamp (cfr. doc. 96).
Prima di procedere
chirurgicamente, il dott. __________ ha però chiesto una second opinion
al PD dott. __________, Primario presso la Clinica di chirurgia plastica e
della mano dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 118, p. 2: “…,
ritengo utile che tu ti esprima in merito ad un parere medico sull’ulteriore
procedere terapeutico, eventualmente in particolare chirurgico.”).
A margine della visita del
26.
novembre 2013, il dott. __________ ha disposto l’esecuzione di un esame
SPECT-TAC della mano destra per verificare l’esistenza di una problematica
organica a cui correlare la sintomatologia denunciata dall’assicurato (cfr.
doc. 158, p. 2).
L’accertamento in
questione è stato eseguito il 4 dicembre 2013 (cfr. doc. 156).
Con referto del 15 gennaio
2014, il chirurgo della mano ha rilevato che l’esame aveva evidenziato una
lieve sublussazione a livello dell’articolazione metacarpo-falangea del
pollice, in cui vi era un evidente arricchimento, ciò che poteva effettivamente
causare dei dolori. Dal profilo terapeutico, egli ha proposto un’artrodesi
metacarpo-falangea oppure un’infiltrazione con cortisonici (cfr. doc. 163).
In occasione della
successiva consultazione, che ha avuto luogo il 23 gennaio 2014, il PD __________
ha riferito che i dolori erano chiaramente localizzati all’articolazione MF, la
cui mobilità risultava fortemente limitata. Secondo il chirurgo della mano, nel
caso di specie, era indicato procedere per gradi con, dapprima, una valutazione
delle superfici articolari che, se intatte, avrebbe giustificato una ricostruzione
del legamento collaterale. Nell’ipotesi contraria, sarebbe stato indicato
procedere a un’artrodesi (cfr. doc. 168).
Interpellato
dall’amministrazione, in data 6 febbraio 2014, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia generale e della mano, ha ritenuto che “… quanto esposto dal
Professor __________ sia medicalmente indicato e (…) che l’intervento
debba essere effettuato.”. Il medico di circondario ha peraltro ritenuto
indicato che l’assicurato incontrasse di nuovo il dott. __________ “… per
parlare del caso e affinché (…) venga orientato.” (doc. 176).
Con rapporto del 26 luglio
2014, relativo alla consultazione avvenuta il 14 maggio 2014, il dott. __________
ha sostenuto che le proposte terapeutiche formulate dal PD __________
costituirebbero un overtreatment, precisando al riguardo che “la
legamento-plastica sec. Camp potrebbe diventare un overtreatment perché
il paziente ad oggi non ha una instabilità clinica e nemmeno strumentale.
L’artrodesi MFD1 rischia di diventare un overtreatment perché
attualmente il paziente presenta un Kapandji test pari a 6 e dopo l’intervento
sarebbe di max. Kapandji 4, con le ev. limitazioni permanenti esistenti in un
giovane lavoratore manuale a tutti note nella comunità scientifica.” (doc. 224,
p. 2).
Nel mese di agosto 2014, RI
1.
ha consultato il dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia a __________,
il quale ha negato che fosse data l’indicazione a una ricostruzione legamentosa,
considerata l’assenza di un’instabilità della MF del pollice destro. Egli ha
invece proposto l’esecuzione di un’artrolisi chirurgica oppure di una artrodesi
della MF in posizione funzionale a 20° di flessione, ciò che comporterrebbe una
“… netta diminuzione o scomparsa del dolore, con possibilità per il paziente di
tornare ad utilizzare in maniera accettabile il pollice e quindi la mano dx.”
(doc. 237).
A margine della visita
circondariale del 21 agosto 2014, il dott. __________, facendo capo alle
indicazioni fornite dal dott. __________, ha sconsigliato un approccio
chirurgico, siccome non garantirebbe “… né la scomparsa del dolore, l’artrodesi
peggiorerebbe la mobilità del pollice, pure un’artrolisi perché si formerebbe
nuovo tessuto cicatriziale”, di modo che lo stato di salute infortunistico è
stato dichiarato stabilizzato (cfr. doc. 239, p. 8).
Con rapporto del 27 agosto
2015, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, ha evidenziato la
presenza di “… dolori limitanti e invalidanti iniziati dopo il trauma che ha causato
con molta probabilità una lesione parziale dell’apparato capsulo legamentoso.
L’evoluzione è sfavorevole a causa delle artralgie croniche invalidanti.”. Egli
ha inoltre affermato che “… l’unico approccio indicato, se l’effetto dei
corticosteroidi fosse positivo, con una buona risoluzione del dolore, sarebbe
l’artrodesi.” (doc. 278, p. 2).
Con referto del 21 ottobre
2014, il PD dott. __________ ha informato l’CO 1 circa la decisione dell’assicurato
di sottoporsi al prospettato intervento di artrodesi, sottolineando che è desiderio
di quest’ultimo ritrovare al più presto una piena caricabilità del pollice,
affinché possa riprendere l’esercizio della precedente professione di
giardiniere oppure di agente di sicurezza (cfr. doc. 243).
2.5
Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto
della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è
consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza
indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un
altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo
sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto
delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena
conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.6
Nella concreta evenienza,
tutto ben considerato, il TCA ritiene di non poter senz’altro confermare la
decisione dell’amministrazione di dichiarare estinto il diritto alle prestazioni
di corta durata a contare dal 1° settembre 2014. In effetti, riguardo alla
questione della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, agli atti
di causa figurano certificazioni specialistiche contraddittorie che non gli consentono
di decidere, con la necessaria tranquillità, in un senso oppure nell’altro.
In proposito, questa Corte
osserva che l’istituto assicuratore ha fondato la propria decisione sulle
valutazioni dei dottori __________ e __________, ignorando che, in un primo tempo,
questi stessi specialisti si erano espressi a favore di una continuazione della
cura medica (cfr. doc. 96 e 176).
D’altro canto, va
sottolineato che il PD dott. __________ (e, con lui, anche i dottori __________
e __________), al quale proprio il dott. __________ aveva indirizzato
l’assicurato al fine di verificare l’ulteriore procedere terapeutico da lui
tracciato, ha dichiarato medicalmente indicato procedere a un’artrodesi
dell’articolazione metacarpo-falangea del pollice destro, intervento grazie al
quale l’insorgente sarebbe in grado di riprendere l’una o l’altra delle sue
precedenti attività lavorative (cfr., in particolare, i doc. 168 e 243).
In simili casi, la
giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa
basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre
ordinare una perizia da parte di un medico indipendente secondo la procedura di
cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del
19.
aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del
9.
novembre 2011 consid. 3.2).
2.7
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer versicherungsinternen
oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand
anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die
mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen
einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder
ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens.
Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten
zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei
nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”. (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF
8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il solo fatto che essa non ha fondato la decisione
impugnata su una perizia amministrativa esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (per
un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni già esposte al considerando 2.6., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
L’assicuratore
resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre una
perizia esterna (cfr. art. 44 LPGA) volta a chiarire se da ulteriori
provvedimenti terapeutici, in particolare dall’artrodesi metacarpo-falangea
del pollice destro proposta dal PD __________, ci si possa attendere un
notevole miglioramento delle condizioni di salute infortunistiche ai sensi
della giurisprudenza federale citata al considerando 2.3. in fine. Quindi,
sulla base delle relative risultanze, esso dovrà decidere sull’ulteriore
diritto alle prestazioni a far tempo dal 1° settembre 2014.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti