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Decisione

35.2015.70

Aggressione con segnatamente trauma contusivo pollice dx. Rinvio atti all'amm. per chiarire se da ulteriori misure terapeutiche vi é ancora da attendersi un notevole miglioramento dello stato infortun

19 ottobre 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I sanitari del Servizio di

PS dell'Ospedale regionale di __________, consultati dall’assicurato il giorno

stesso dell’aggressione, hanno posto la diagnosi di aggressione con contusione

della testa parietale, lesione labbro inferiore interno, morso dorso mano

destra, trauma contusivo 1° dito mano destra, escoriazioni cutanee

all’avambraccio dorsale e palmare, trauma contusivo maxicolla-facciale sinistro

(orbita inferiore, zigomo, mandibola), nonché trauma contusivo muscolatura

paravertebrale colonna cervicale+dorsale” (doc. 2).

L’assicuratore LAINF ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Con decisione formale del 7

giugno 2013, poi confermata in sede di opposizione, l’Istituto assicuratore ha

ridotto le prestazioni in contanti del 50% in applicazione degli articoli 39

LAINF e 49 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 73).

Il provvedimento in

questione è quindi stato confermato da questa Corte con sentenza 35.2013.53 del

22 gennaio 2014 (doc. 166), come pure dal Tribunale federale con pronunzia

8C_145/2014 del 19 maggio 2014 (cfr. doc. 188).

1.3. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 16 gennaio 2015, per

quanto attiene all’infortunio dell’11 novembre 2012, l’CO 1 ha dichiarato

estinto il diritto a prestazioni a decorrere dal 1° settembre 2014. In

particolare, esso ha negato che l’assicurato necessitasse di ulteriori

provvedimenti terapeutici (segnatamente di un nuovo intervento chirurgico) in

relazione alla problematica interessante l’estremità superiore destra (cfr.

doc. 254).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 260), in data 2

giugno 2015, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (cfr. doc. 283).

1.4. Con tempestivo ricorso del 26

giugno 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a

ripristinare il diritto all’indennità giornaliera con effetto retroattivo a

decorrere dal 1° settembre 2014, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

…, considerato che dai doc. K-M si evince che la CO 1 era

inizialmente d’accordo, supportata all’inizio dal suo medico di circondario,

con il modus operandi indicato dai medici, salvo poi ricredersi per motivi che

tuttora sfuggono, e che dai referti medici cui ai doc. N-S emerge unanimemente

che – al contrario di quanto ritenuto dal medico circondariale – il quadro

clinico del signor RI 1 rimane stabilmente sfavorevole e che l’artrodesi è da

tutti gli specialisti indicata come intervento chirurgico atto a migliorare

sensibilmente dolore e stabilità della mano destra, appare evidente che la

soppressione delle prestazioni a partire dal 1° settembre 2014 stabilita con la

decisione qui impugnata non sia minimamente giustificata, non avendo

l’assicurazione dimostrato con verosimiglianza preponderante la cessazione del

diritto all’indennità giornaliera per infortunio, discendendone che essa deve continuare

ad essere astretta al versamento di prestazioni d’indennità giornaliera

d’infortunio.

Peraltro, l’amministrazione nemmeno nella decisione su opposizione

qui impugnata si è degnata di spiegare criticamente come possa essere giunta a

tali conclusioni, limitandosi in sostanza a confermare quanto precedentemente

deciso concludendo apoditticamente che “le valutazioni mediche versate

all’incarto … non mettono in luce degli argomenti che permettono di ammettere –

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante – che l’artrodesi può

condurre ad un notevole miglioramento della capacità di guadagno” (doc. A qui

prodotto, consid. 8 pag. 5). La “presenza di un’instabilità dell’articolazione

metacarpofalangea del pollice” (ibidem) è al contrario convergentemente

certificata dai medici intervenuti (doc. N-S) e il dr. med. __________, al pari

dell’amministrazione, non chiarisce nei suoi referto doc. F e I come mai le

conclusioni ivi espresse, che propendono unanimemente per intervenire con

un’artrodesi, non possono essere condivise.

(…).

Tenuto conto anche delle considerazioni specialistiche dei dr.

med. __________, __________, __________, __________ e __________, va da sé che

il ricorrente contesta le conclusioni del medico __________ della CO 1 e chiede

concretamente che gli sia riconosciuta un’incapacità lavorativa del 100% in

nesso di causalità con l’infortunio dell’11 novembre 2012, con conseguente

riconoscimento del diritto alle prestazioni d’indennità giornaliera.” (doc. I)

1.5. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.6. Con decreto 35.2015.70 del 31

agosto 2015, il TCA ha respinto l’instanza tendente al ripristino dell’effetto

sospensivo del ricorso (doc. V).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel merito

2.2

Oggetto della lite è la

questione di sapere se l’istituto assicuratore era legittimato a porre fine

alle prestazioni di corta durata, in particolare all’indennità giornaliera, a

far tempo dal 1° settembre 2014 a dipendenza dell’evento infortunistico dell’11

novembre 2012, oppure no.

2.3

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento

se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di

salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.

19.

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.4

Nella concreta evenienza, dalle

carte processuali si evince che, a seguito dell’infortunio del novembre 2012 in

cui era rimasta coinvolta la mano destra, RI 1 è entrato in cura dal dott. __________,

spec. FMH in chirurgia della mano.

In occasione del consulto

del 5 agosto 2013, diagnosticata un’instabilità cronica del legamento

collaterale radiale MF del pollice destro, lo specialista ha prospettato

l’esecuzione di una correzione chirurgica mediante legamento-plastica con abductor

pollicis brevis secondo Kamp (cfr. doc. 96).

Prima di procedere

chirurgicamente, il dott. __________ ha però chiesto una second opinion

al PD dott. __________, Primario presso la Clinica di chirurgia plastica e

della mano dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 118, p. 2: “…,

ritengo utile che tu ti esprima in merito ad un parere medico sull’ulteriore

procedere terapeutico, eventualmente in particolare chirurgico.”).

A margine della visita del

26.

novembre 2013, il dott. __________ ha disposto l’esecuzione di un esame

SPECT-TAC della mano destra per verificare l’esistenza di una problematica

organica a cui correlare la sintomatologia denunciata dall’assicurato (cfr.

doc. 158, p. 2).

L’accertamento in

questione è stato eseguito il 4 dicembre 2013 (cfr. doc. 156).

Con referto del 15 gennaio

2014, il chirurgo della mano ha rilevato che l’esame aveva evidenziato una

lieve sublussazione a livello dell’articolazione metacarpo-falangea del

pollice, in cui vi era un evidente arricchimento, ciò che poteva effettivamente

causare dei dolori. Dal profilo terapeutico, egli ha proposto un’artrodesi

metacarpo-falangea oppure un’infiltrazione con cortisonici (cfr. doc. 163).

In occasione della

successiva consultazione, che ha avuto luogo il 23 gennaio 2014, il PD __________

ha riferito che i dolori erano chiaramente localizzati all’articolazione MF, la

cui mobilità risultava fortemente limitata. Secondo il chirurgo della mano, nel

caso di specie, era indicato procedere per gradi con, dapprima, una valutazione

delle superfici articolari che, se intatte, avrebbe giustificato una ricostruzione

del legamento collaterale. Nell’ipotesi contraria, sarebbe stato indicato

procedere a un’artrodesi (cfr. doc. 168).

Interpellato

dall’amministrazione, in data 6 febbraio 2014, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia generale e della mano, ha ritenuto che “… quanto esposto dal

Professor __________ sia medicalmente indicato e (…) che l’intervento

debba essere effettuato.”. Il medico di circondario ha peraltro ritenuto

indicato che l’assicurato incontrasse di nuovo il dott. __________ “… per

parlare del caso e affinché (…) venga orientato.” (doc. 176).

Con rapporto del 26 luglio

2014, relativo alla consultazione avvenuta il 14 maggio 2014, il dott. __________

ha sostenuto che le proposte terapeutiche formulate dal PD __________

costituirebbero un overtreatment, precisando al riguardo che “la

legamento-plastica sec. Camp potrebbe diventare un overtreatment perché

il paziente ad oggi non ha una instabilità clinica e nemmeno strumentale.

L’artrodesi MFD1 rischia di diventare un overtreatment perché

attualmente il paziente presenta un Kapandji test pari a 6 e dopo l’intervento

sarebbe di max. Kapandji 4, con le ev. limitazioni permanenti esistenti in un

giovane lavoratore manuale a tutti note nella comunità scientifica.” (doc. 224,

p. 2).

Nel mese di agosto 2014, RI

1.

ha consultato il dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia a __________,

il quale ha negato che fosse data l’indicazione a una ricostruzione legamentosa,

considerata l’assenza di un’instabilità della MF del pollice destro. Egli ha

invece proposto l’esecuzione di un’artrolisi chirurgica oppure di una artrodesi

della MF in posizione funzionale a 20° di flessione, ciò che comporterrebbe una

“… netta diminuzione o scomparsa del dolore, con possibilità per il paziente di

tornare ad utilizzare in maniera accettabile il pollice e quindi la mano dx.”

(doc. 237).

A margine della visita

circondariale del 21 agosto 2014, il dott. __________, facendo capo alle

indicazioni fornite dal dott. __________, ha sconsigliato un approccio

chirurgico, siccome non garantirebbe “… né la scomparsa del dolore, l’artrodesi

peggiorerebbe la mobilità del pollice, pure un’artrolisi perché si formerebbe

nuovo tessuto cicatriziale”, di modo che lo stato di salute infortunistico è

stato dichiarato stabilizzato (cfr. doc. 239, p. 8).

Con rapporto del 27 agosto

2015, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, ha evidenziato la

presenza di “… dolori limitanti e invalidanti iniziati dopo il trauma che ha causato

con molta probabilità una lesione parziale dell’apparato capsulo legamentoso.

L’evoluzione è sfavorevole a causa delle artralgie croniche invalidanti.”. Egli

ha inoltre affermato che “… l’unico approccio indicato, se l’effetto dei

corticosteroidi fosse positivo, con una buona risoluzione del dolore, sarebbe

l’artrodesi.” (doc. 278, p. 2).

Con referto del 21 ottobre

2014, il PD dott. __________ ha informato l’CO 1 circa la decisione dell’assicurato

di sottoporsi al prospettato intervento di artrodesi, sottolineando che è desiderio

di quest’ultimo ritrovare al più presto una piena caricabilità del pollice,

affinché possa riprendere l’esercizio della precedente professione di

giardiniere oppure di agente di sicurezza (cfr. doc. 243).

2.5

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto

della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è

consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza

indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un

altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo

sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto

delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.6

Nella concreta evenienza,

tutto ben considerato, il TCA ritiene di non poter senz’altro confermare la

decisione dell’amministrazione di dichiarare estinto il diritto alle prestazioni

di corta durata a contare dal 1° settembre 2014. In effetti, riguardo alla

questione della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, agli atti

di causa figurano certificazioni specialistiche contraddittorie che non gli consentono

di decidere, con la necessaria tranquillità, in un senso oppure nell’altro.

In proposito, questa Corte

osserva che l’istituto assicuratore ha fondato la propria decisione sulle

valutazioni dei dottori __________ e __________, ignorando che, in un primo tempo,

questi stessi specialisti si erano espressi a favore di una continuazione della

cura medica (cfr. doc. 96 e 176).

D’altro canto, va

sottolineato che il PD dott. __________ (e, con lui, anche i dottori __________

e __________), al quale proprio il dott. __________ aveva indirizzato

l’assicurato al fine di verificare l’ulteriore procedere terapeutico da lui

tracciato, ha dichiarato medicalmente indicato procedere a un’artrodesi

dell’articolazione metacarpo-falangea del pollice destro, intervento grazie al

quale l’insorgente sarebbe in grado di riprendere l’una o l’altra delle sue

precedenti attività lavorative (cfr., in particolare, i doc. 168 e 243).

In simili casi, la

giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa

basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre

ordinare una perizia da parte di un medico indipendente secondo la procedura di

cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del

19.

aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del

9.

novembre 2011 consid. 3.2).

2.7

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen

oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand

anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die

mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen

einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder

ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens.

Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten

zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei

nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”. (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il solo fatto che essa non ha fondato la decisione

impugnata su una perizia amministrativa esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (per

un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni già esposte al considerando 2.6., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

L’assicuratore

resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre una

perizia esterna (cfr. art. 44 LPGA) volta a chiarire se da ulteriori

provvedimenti terapeutici, in particolare dall’artrodesi metacarpo-falangea

del pollice destro proposta dal PD __________, ci si possa attendere un

notevole miglioramento delle condizioni di salute infortunistiche ai sensi

della giurisprudenza federale citata al considerando 2.3. in fine. Quindi,

sulla base delle relative risultanze, esso dovrà decidere sull’ulteriore

diritto alle prestazioni a far tempo dal 1° settembre 2014.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti