35.2015.72
Assicurato caduto dalle scale riportando "commotio cerebri". Disturbi psichici non correlano con danno oggettivabile. Adeguatezza negata. Confermata rendita 28% e IMI del 37,5%. Guadagno assicurato co
4 aprile 2016Italiano57 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.72
LG/DC/sc
Lugano
4 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 luglio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 maggio 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 ottobre 2009 RI 1,
nato nel 1983, dipendente della __________ di __________, in qualità di
muratore e assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto
dalla scale della propria abitazione riportando, secondo il rapporto del 21
ottobre 2009 dell’Ospedale __________ di __________ una “commotio cerebri”
(cfr. doc. 1, 31).
Dal rapporto di degenza
dell’assicurato dal 18 ottobre al 27 ottobre 2009 presso l’Ospedale __________
di __________ è quindi emersa la diagnosi principale di “- frattura
affossata parietale ds con annessa piccola contusione cerebrale sottostante; -
frattura della rocca petrosa ds con bolle aeree temporali sottodurali, con
associato piccolo ematoma; - frattura del corpo vertebrale di Th9; - frattura
da compressione delle limitanti vertebrali superiori di Th4, Th5 e Th6”
(doc. 35).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. A margine della visita medica
di chiusura del 26 agosto 2011 (doc. 169), l’CO 1 con scritto del 12 settembre
2011 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni a decorrere
dal 1° novembre 2011, ritenuto che dalla continuazione delle cure mediche non
sono più da attendersi sensibili miglioramenti (doc. 174).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione del 22 dicembre 2011
l’assicuratore LAINF ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del
27%, a far tempo dal 1° novembre 2011 e un’indennità per menomazione
dell’integrità del 10% (doc. 190).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 203, 216) l’CO 1
ha predisposto nuovi accertamenti medici e con lo scritto del 27 giugno 2013 ha
annullato la decisione del 22 dicembre 2011 e ripristinato l’indennità
giornaliera a decorrere dal 1° novembre 2011 (doc. 282).
1.4. A margine della visita medica
di chiusura del 14 agosto 2014 (doc. 361), l’CO 1 con scritto del 14 ottobre
2014 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni a decorrere
dal 1° novembre 2014, ritenuto che ulteriori cure mediche non sono suscettibili
di migliorare la situazione (doc. 373).
1.5. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione del 12 marzo 2015 l’assicuratore
LAINF ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 28%, a far
tempo dal 1° novembre 2014 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 37,50%
(doc. 401).
A seguito dell’opposizione
inoltrata sempre dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 418), l’amministrazione, in data 29
maggio 2015, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 424).
1.6. Con tempestivo ricorso del 6
luglio 2015 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto il
riconoscimento del diritto a una rendita d’invalidità almeno del 70,28%
calcolata su un guadagno annuo di fr. 76'055.28 e un IMI almeno del 60% (cfr.
doc. I).
Il ricorrente, dopo aver
esposto i disturbi di cui soffre l’assicurato a seguito dell’infortunio del 17
ottobre 2009, ha evidenziato come i problemi di natura psichica dell’assicurato
non hanno alcuna rilevanza in ambito di assicurazione infortuni e dunque non si
giustifica – a suo dire – l’applicazione della giurisprudenza sui requisiti per
riconoscere la causalità adeguata in caso di disturbi di natura psichica (DTF
115 V 133) (doc. I, pag.10).
L’avv. RA 1 lamenta, per
contro, un’insufficienza da parte dell’CO 1 nell’affrontare le questioni
pertinenti di questo caso, ovvero le limitazioni funzionali conseguenza dei
disturbi d’ordine organico, uditivo e neurologico. Egli suppone inoltre che l’CO
1 abbia qualificato i disturbi post-infortunistici alla testa con generici distubi
psichici, quando invece le cefalee croniche hanno una chiara causa organica (cfr.
doc. 10 e 11).
L’insorgente ha quindi
messo in evidenza che l’assicurazione invalidità ha riconosciuto un grado
d’invalidità del 92% per gli stessi postumi infortunistici riconosciuti dall’CO
1 (schiena, cefalea, ipoacusia e tinnito) e non per problemi psichici (cfr.
doc. I, pag. 12).
Subordinatamente, il
ricorrente ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, in merito ai
criteri per ammettere la causalità adeguata (cfr. doc. I, pag. 13/14). A suo
dire, l’insieme dei disturbi di natura neurologica di cui soffre RI 1 sono del
tutto analoghi a quelli consecutivi ad un infortunio del tipo “colpo di
frusta” e dunque egli ha postulato l’applicazione della relativa
giurisprudenza (DTF 134 V 109). Secondo l’assicurato tale questione andrebbe
investigata tramite perizia medica specifica (cfr. doc. I, pag. 14/15).
L’avv. RA 1 ha quindi
censurato le conclusioni del medico __________ Dr. __________, in merito
all’esigibilità lavorativa di RI 1 che contrastano con quelle dei medici dell’AI.
A mente del patrocinatore
“la capacità lavorativa residua individuata dal medico CO 1 è oggettivamente
irrealizzabile per una persona che si trova come l’assicurato in uno stato di
prostrazione quotidiana” (cfr. doc. I, pag. 16/17). Egli ha chiesto
l’espletamento di una perizia medica anche in relazione alla “dicotomia tra
la valutazione CO 1 e quella dell’AI circa il quadro entro cui sarebbe ancora
possibile per l’assicurato sfruttare una residua capacità al lavoro” (cfr.
doc. I, pag. 19).
Dal profilo economico, il
ricorrente ha contestato il reddito da invalido utilizzato dall’amministrazione
per il calcolo del grado d’invalidità, il guadagno assicurato (cfr. doc. I,
pag. 19), nonché i gradi IMI considerati dall’CO 1 (cfr. doc. I, pag. 21/22).
1.7. Nella risposta
del 17 settembre 2015 l’avv. RA 2, per conto dell’CO 1, ha postulato la
reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. V).
1.8. Nello scritto del 19 ottobre
2015 il patrocinatore di RI 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni
ricorsuali rilevando che i disturbi di cui soffre l’assicurato hanno tutti una
causa organica oggettivabile e coerente tale da dimostrare con un grado di
verosimiglianza preponderante un nesso di causalità adeguato con le lesioni
subìte (doc. IX).
Egli ha ribadito le
proprie censure riguardo la valutazione del medico __________ Dr. __________,
l’origine traumatica delle cefalee croniche e la contraddizione tra i rapporti
dei medici dell’CO 1 e quelli dell’AI (cfr. doc. IX, pag. 3).
Secondo l’avv. RA 1 è
giustificato l’allestimento di una perizia medica volta ad accertare
l’effettiva capacità lavorativa di RI 1, oltre che la dinamica dell’infortunio,
al fine di valutare se l’infortunio è assimilabile ad un incidente del tipo “colpo
di frusta” e dunque consenta l’applicazione della relativa giurisprudenza
(doc. IX, pag. 4, 5 e 6).
Il doc. IX è stato
inviato all’CO 1 per conoscenza (doc. X).
1.9. In data 14 gennaio 2016 il
TCA ha richiamato all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) l’intero incarto
di RI 1 (doc. XI) e il 25 gennaio 2016 ha assegnato alle parti un termine di 20
giorni per prenderne visione e presentare eventuali osservazioni (doc. XIII).
1.10. La rappresentante
dell’assicurato ha preso posizione il 16 febbraio 2016 (doc. XIV).
Il doc. XIV è stato
inviato all’avv. RA 2 per conoscenza (doc. XV).
2.1. Oggetto
della lite sono l’entità della rendita di invalidità, l’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) e l’importo del guadagno assicurato.
Preliminarmente,
il TCA è tenuto a esaminare se i disturbi psichici, correlano con un danno alla
salute oggettivabile e, nella negativa, a valutare l’adeguatezza del nesso
causale con il sinistro assicurato.
2.2. Disturbi
psichici: causalità, naturale e adeguata, con l’infortunio del 17 ottobre 2009
?
2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle
prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.
Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento
appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.2.2. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.2.3. Nella
concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha
ritenuto estinta la relazione causale tra i disturbi psichici e l’infortunio
del 17 ottobre 2009 e ha altresì negato che la problematica psichica
costituisca una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico (cfr. doc. 401
e 424).
Con
il proprio ricorso, il ricorrente ha concluso che i disturbi psichici di cui
riferisce l’Istituto assicuratore “nulla hanno a che vedere con i disturbi
ortopedici, uditivi e neurologici di cui soffre l’assicurato” (cfr. doc. I,
pag. 9). A suo parere i disturbi di natura psichica “non hanno avuto
alcuna rilevanza in ambito LAINF” (doc. I, pag. 10, la sottolineatura è
del ricorrente).
Il
TCA non ha motivo per scostarsi da quanto deciso dall’CO 1 per le ragioni che
seguono.
Il medico curante
dell’assicurato, Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel
rapporto del 25 febbraio 2010 ha indicato che RI 1 è stato in cura dal 7
febbraio 2007 al 13 novembre 2008 per una “sindrome ossessiva-compulsiva con
prevalenti atti compulsivi (ICD-10 F42.1)”. Il curante ha riferito che dopo
aver visto per l’ultima volta il paziente il 4 maggio 2009, in data 13 gennaio
2010 ha manifestato “una riesacerbazione dei suoi sintomi, riferendomi che
aveva avuto un grave infortunio cadendo dalle scale il 17.10.2009” con
necessità di una nuova presa a carico (doc. 63).
L’amministrazione ha quindi
interpellato il proprio medico fiduciario, Dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, per determinare la presenza di eventuali disturbi
psichici in relazione causale con l’infortunio del 17 ottobre 2009.
Il
Dr. __________ ha esaminato l’assicurato a tre riprese: il 21 giugno 2010 (doc.
87), il 18 aprile 2011 (doc. 152) e infine il 12 agosto 2013 (doc. 293) e dal
primo referto emerge come RI 1 già prima dell’infortunio fosse stato degente
presso la Clinica __________ di __________ (dal 26 agosto al 5 settembre 2008)
per un grave disturbo ossessivo-compulsivo accompagnato da grave angoscia.
Nella
valutazione psichiatrica del 12 agosto 2013 il Dr. __________ ha quindi posto
la diagnosi di “Sindrome ossessiva-compulsiva con rituali ossessivi (F42.1),
disturbo di personalità misto (F60.8) con tratti dipendenti, ansiosi, immaturi”
(doc. 293).
Secondo
lo specialista, non sussistono più dei disturbi di natura psichica in relazione
causale naturale con l’evento infortunistico, “in questo senso ritengo che
da un punto di vista medico-psichiatrico sia stato raggiunto lo status quo ante”
(doc. 293).
Per
quanto riguarda i disturbi psichici, visto anche quanto indicato dal ricorrente
(cfr. doc. I), il TCA ritiene che la questione di sapere se i disturbi presentati
dall’insorgente costituiscono una conseguenza naturale del sinistro assicurato,
non merita ulteriore approfondimento. Infatti, così come verrà meglio
dimostrato qui di seguito, essi non si trovano in nesso causale adeguato con
l’infortunio in discussione.
2.2.4. Nella
decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha valutato l’adeguatezza
del nesso causale secondo le regole inerenti all’evoluzione psichica abnorme
conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr. doc. 424).
Il
ricorrente, da parte sua, ha postulato l’applicazione della giurisprudenza
relativa ai “colpi di frusta” (DTF 134 V 109) (cfr. doc. I, pag. 15).
Il TCA non
ha ragioni per scostarsi dalla decisione impugnata, in quanto nella presente fattispecie
l’CO 1 ha ammesso la causalità naturale e adeguata sia delle cefalee residue,
che dei disturbi al rachide e delle problematiche ORL e definito le prestazioni
di lunga durata sulla base di questi disturbi (cfr. consid. 2.3.).
Non si
giustifica pertanto l’applicazione della giurisprudenza riguardante la
valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili (DTF
134 V 109).
2.2.5. La
dinamica dell’evento del 17 ottobre 2009 non è mai stata oggetto di discussione
tra le parti. L’assicurato mentre usciva dal proprio appartamento, diretto al
piazzale esterno, è sceso da una rampa di scale, con 8-9 scalini: “Non
appena ho iniziato a scendere le scale sono scivolato sulle stesse. Devo avere
mancato un gradino (…) Credo – ma non sono sicuro perché non ricordo esattamente
Fatti
i fatti siccome ho perso la memoria credo per circa 20 minuti – di essere
caduto all’indietro e di avere picchiato la schiena e la testa sugli scalini”
(cfr. rapporto CO 1 del 25 novembre 2011, dichiarazione dell’assicurato, doc.
18 e foto doc. F3).
Secondo la giurisprudenza,
una normale caduta oppure scivolata va generalmente classificata tra gli
infortuni leggeri con la conseguenza che l’adeguatezza del nesso causale tra il
sinistro e i disturbi psichici deve essere senz’altro negata (DTF 115 V 133
consid. 6a). Sono per contro stati classificati nella categoria intermedia
propriamente detta sino a quella medio-grave, gli infortuni in cui l’assicurato
è caduto da un’altezza di più metri riportando importanti lesioni oppure
fratture (per una panoramica sulla giurisprudenza in materia di cadute, si veda
la RAMI 1998 U 307 p. 449 consid. 3a). È stato infine classificato fra gli
infortuni di media gravità al limite della categoria inferiore, il sinistro in
cui un assicurato ha perso l’equilibrio, é caduto da un’impalcatura alta 1,2
metri e ha riportato una frattura calcaneare (cfr. RAMI 1998 U 307 p. 449). Il
TFA ha deciso in questo stesso senso trattandosi della caduta di un operaio
attraverso un lucernario con contusione dell’anca destra e distorsione del
ginocchio destro, della caduta su una scala con una lieve frattura dislocata
del setto nasale e grave commotio cerebri (STFA U 141/92 del 19
settembre 1994), nonché della caduta sulla soglia della porta con contusione
dorsale e sospetta compressione vertebrale (DTF 123 V 137).
All’insorgente, che
pretende di essere rimasto vittima di un infortunio grave (cfr. doc. I,
p. 13), si fa presente che questo Tribunale ha qualificato d’infortunio di
media gravità al limite dei casi gravi, una caduta da un’altezza di circa 6
metri, a causa della quale l’assicurato aveva riportato, in particolare,
multiple contusioni cerebrali con presenza di emorragia subaracnoidea
parieto-occipitale a sinistra (cfr. STCA 35.2003.64 del 26 novembre 2004,
cresciuta incontestata in giudicato).
Alla luce di questa
giurisprudenza, l’infortunio occorso a RI 1 non può essere classificato né fra
quelli leggeri, ma neppure fra quelli gravi. Si tratta, a mente di questa
Corte, di un infortunio di grado medio, al limite però della categoria degli
infortuni leggeri o insignificanti (in questo senso, si veda pure la STFA U
243/06 e U 251/06 del 23 novembre 2006).
In tale eventualità, il
giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i
criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.2.2.. Per ammettere
l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un fattore fosse presente in
maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri. In una
sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010
UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità
ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere
adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere
riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
Preliminarmente, va
osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in
materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di
natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
D’altro
canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la
giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e
non il modo in cui esso é stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29
consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).
Nel caso concreto
l’evento occorso all’insorgente non si è svolto secondo circostanze
concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari (per un diverso
caso, cfr. la sentenza del TF 8C_123/2014 del 12 maggio 2014).
Nell’incidente
del 17 ottobre 2009, l’assicurato ha riportato la frattura affossata parietale
destra con annessa piccola contusione cerebrale sottostante, la frattura della
rocca petrosa destra con bolle aeree temporali sottodurali, con associato
piccolo ematoma, la frattura del corpo vertebrale di Th9 e la frattura da
compressione delle limitanti vertebrali superiori di Th4, Th5 e Th6 (doc. 35).
Quelle riportate dal ricorrente non
costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a
provocare un'elaborazione psichica abnorme.
Nessun
elemento all'inserto consente inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la
presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti
dell'infortunio.
Il
TCA ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica dipendente
dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Per
ammettere l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente
sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità
del trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di
salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e
riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve unicamente a
conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di principio
rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11
febbraio 2004 consid. 2.4 s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3).
Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008
del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci
antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati
insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre
2010 consid. 5.3.4).
In
concreto, la cura medica è consistita nell’iniziale degenza di un giorno (dal
17 al 18 ottobre 2009) presso l’Ospedale __________ di __________, di nove
giorni presso l’Ospedale __________ di __________ (dal 18 al 27 ottobre 2009) e
di un giorno (dal 10 all’11 novembre 2009) presso il Servizio di neurochirurgia
dell’Ospedale __________ di __________.
RI
1 è stato quindi sottoposto, in data 3 giugno 2010, a un intervento di
spondilosi dorsoventrale D7 e D9 con corporectomia parziale D8, interposizione
di un cage e plastica spongiosa per sindrome algica post-traumatica e cifosi D8
(doc. 169, 361)
È
d’altronde utile segnalare che l’Alta Corte federale ha negato l’adempimento di
questo criterio, trattandosi di un’assicurata, vittima di un incidente stradale
con diverse fratture a livello dell’estremità superiore destra, che era stata
sottoposta a quattro intervento chirurgici, che era stata ospedalizzata in due
occasioni (la prima per circa tre settimane, la seconda per oltre un mese) e
che, per il resto, le era stata prescritta una terapia farmacologica e l’esecuzione
di fisio- ed ergoterapia ambulatoriale (cfr. STF 8C_729/2012 del 4 aprile 2013
consid. 8.3).
Il
TCA, da parte sua, ne ha invece ammesso la realizzazione in una sentenza
35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato,
vittima di un incidente della circolazione, le cui conseguenze avevano
necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita
a distanza di sei anni e mezzo circa dall’evento traumatico.
Anche
il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti
intervenute non è soddisfatto.
In
merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non
si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono
inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la
guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie
non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che,
nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha
raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009
del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).
Nel caso di specie, non
sono ravvisabili quelle particolari circostanze la cui presenza, secondo la
giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per ammettere un decorso
sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti complicazioni.
In
queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio della rilevante
incapacità lavorativa e quello dei notevoli disturbi, poiché questi
criteri da soli - in presenza di un infortunio di grado medio al limite della
categoria degli infortuni leggeri o insignificanti -, non potrebbero
comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II
n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
Si deve quindi
concludere che i i disturbi psichici, non costituiscono una conseguenza
adeguata dell’evento infortunistico del 17 ottobre 2009 e, come tali, non sono
nemmeno di pertinenza dell’assicuratore resistente.
Visto che
il relativo obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va negato facendo
difetto l’adeguatezza, questa Corte ritiene che la
questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio
e il danno alla salute possa restare insoluta (cfr., in proposito, SVR 3/2012
UV 5 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
L’assicuratore
LAINF resistente era dunque legittimato a definire il diritto alle prestazioni
di lunga durata facendo astrazione da tali disturbi.
2.3. Entità
della rendita di invalidità
Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U
192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta
Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in
precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la
valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti
art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure
la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi
deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata
in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali
come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate
circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali
formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in
quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In
tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da
porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid.
5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5
Nella
concreta evenienza, dalla decisione formale del 12 marzo 2015, confermata su
opposizione il 29 maggio 2015, si evince che l’amministrazione ha accordato
all’assicurato una rendita d’invalidità del 28% dal 1° novembre 2014, facendo
capo, per quanto riguarda la problematica delle cefalee, alla
valutazione espressa dal Dr. __________.
In
occasione della valutazione del 10 giugno 2014 (referto del 16 luglio 2014) il
Dr. __________, spec. FMH in neurologia e medico CO 1, ha posto la seguente
diagnosi:
" - Kopfverletzung nach Sturz al 17.10.2009 mit
- nicht-dislozierter
Kalottenfraktur fronto-temporal rechts mit
Beteiligung des
Felsenbeins und schmalem Epi-/
Subduralhämatom
unterhalb der Fraktur, regelrecht abgeheilt
- kleine Impressionsfraktur pariental rechts, in
Fehlstellung abgeheilt
- Chronischer posttraumatischer Kopfschmerz
(ICHD-3.5.2)” (doc. 356).
Nella
propria valutazione lo specialista dell’CO 1 è giunto alle seguenti
conclusioni:
“(…)
Auf neurologischem Fachgebiet kann der
Heilverlauf der Unfallfolgen des Unfalls vom 17.10.2009 als abgeschlossen
betrachtet werden. Unverändert ist versicherungsmedizinisch ein teilkausaler
Zusammenhang der Kopfschmerzen zum Unfall anzunehmen, auch wenn die Prognose
der Kopfschmerzen heute vornehmlich durch den (schicksalhaften) Verlauf der
unfallunabhängigen Gesundheitsbeeinträchtigung auf psychiatrischem Fachgebiet
bestimmt wird. Eine unfallbedingte organische Grundlage für
Gesundheitsbeeinträchtigungen auf neuropsychologischem oder psychiatrischem
Fachgebiet konnte nicht nachgewiesen werden.
Die Voraussetzungen für die Schätzung eines
Integritätsschadens sind erfüllt. Die Schätzung des Integritätsschadens erfolgt
separat.
Rein unfallbedingt sind dem Versicherten unter
Berücksichtigung der Kopfschmerzen mit teilkausaIem Zusammenhang zum Unfall vom
17.10.2009
mittelschwere ausbildungsäquivalente Tätigkeiten
ganztags mit zusätzlichen Pausen im Umfang von
einer Stunde zumutbar. Der Einfluss unfallfremder Faktoren auf die
Leistungsfähigkeit ist hierbei nicht berücksichtigt (doc. 356).
In
occasione della visita medica di chiusura del 14 agosto 2014, il Dr. __________,
spec. FMH in chirurgia generale e della mano e medico __________, ha preso
posizione sulle patologie al rachide ponendo la seguente diagnosi:
" (…)
dorsalgia cronica residua.
Esiti da frattura limitante superiore corpi vertebrali D3-D4,
frattura comminutiva del corpo vertebrale D8 (infortunio del 17.10.2009).
Esiti da spondilodesi dorsoventrale D7 e D9 con corporectomia
parziale D8, interposizione di un cage e plastica spongiosa (3.6.2010) per
sindrome algica post-traumatica e cifosi D8. Esiti da frattura non dislocata
calotta frontotemporale a destra inclusa piramide destra e piccolo ematoma
episubdurale al di sotto della frattura, guarito.
Piccola impressione su frattura parietale a destra guarita in mal
posizione.
Dolori cronici post-traumatici alla testa tipo emicrania.
Tinnito post-traumatico a destra” (doc. 361).
Per quanto riguarda la
capacità lavorativa residua, il Dr. __________ ha ribadito quanto già indicato
in data 26 agosto 2011 (visita medica di chiusura, doc. 169), ovvero che
l’attività di muratore diplomato non è più esigibile, mentre in un’attività
adeguata l’esigibilità viene così espressa dallo specialista:
" L’assicurato
può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei
fianchi senza limitazioni, pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all'altezza dei
fianchi senza limitazione, pesi medì dai 10 ai 25 kg fino all'altezza dei
fianchi talvolta, pesi di ordine superiore fra i 25 kg e i 45 kg e oltre questa
misura mai. Può sollevare oltre all'altezza del petto pesi fino a 5 kg e
superiori senza limitazioni a parte quelle sopra espresse. Maneggio di attrezzi
leggeri di precisione senza limitazione, medio molto spesso, lavoro pesante manuale
rozzo di raro, molto pesante mai. Nessun problema di rotazione delle mani.
Posizione mobilità: lavori sopra aíla testa, senza limitazione, di
rotazine del tronco talvolta, posizione seduta inclinata in avanti talvolta,
posizione in piedi inclinata in avanti di raro, posizione inginocchiata e di
flessione delle ginocchia talvolta. Posizione di lunga durata seduta e in piedi
possibile con posizione e cambio a libera scelta. Spostamento fino a 50 m senza
limitazione, oltre i 50 m molto spesso, camminare per lunghi tratti talvolta, camminare
su terreno accidentato di raro, salire le scale talvolta, su scale a pioli di
rado.
Uso delle due mani possibile, nessun problema attuale di equilibrio
o di stare in equilibrio” (doc. 169).
Nel rapporto del 20 agosto
2014.
il Dr. __________ ha aggiunto a questa esigibilità che in considerazione
della cefalea cronica “sono possibili dal punto di vista neurologico lavori
di gravità intermedia tutto il giorno con pause di 1 ora su necessità”
(doc. 361).
In merito alla patologia
ORL, l’CO 1 ha fatto capo al parere specialistico del 22 aprile 2015 del Dr. __________,
spec. FMH ORL, che ha fornito la seguente valutazione:
" Oben genannter Maurer erlitt am 17.10.2009 eine Felsenbeinfraktur
rechts. Seither klagt er über einen mittelschweren bis schweren Tinnitus
rechts, der mit Wahrscheinlichkeit in kausalem Zusammenhang mit dem oben
genannten Unfallereignis steht. Diesbezüglich war dem Versicherten im Sommer
2012.
eine 7,5 %ige Integritätsentschädigung entrichtet worden. Die Schädigung
des Gehörs war initial nicht erheblichen Grades, hat sich aber dann doch noch
verschlechtert, wahrscheinIich unfallbedingt, sodass diesbezüglich ein weiterer
unfallbedingter, entschädigungspflichtiger Integritätsschaden von 5% entrichtet
worden war.
Was die Eignung anbetrifft, so ist der
Versicherte aus ORL-ärztlicher Sicht mehr geeignet, in gehörgefährdendem Lärm zu
arbeiten. Hingegen sind ihm sämtliche Arbeiten in der Ebene oder im Sitzen ohne
gehörgefährdendem Lärm aus ORL-ärztlicher Sicht voll zumutbar. Wir gehen davon
aus, dass das Tragen der Hörapparate, die dem Versicherten gemäss
Schlussexpertise von Dr. __________ vom 18.02.2014 angepasst worden waren,
einen therapeutischen Effekt auf den Persönlichkeitsgrad des Tinnitus ausüben.
Bei einer Tätigkeit in gehörgefährdendem Lärm könnte der Versicherte seine Hörapparate
nicht mehr tragen.
Was die Otalgie anbetrifft, so müsste sie durch
einen ORL-Facharzt untersucht und entsprechend behandelt werden” (doc. 421).
2.6
Attentamente
vagliata la documentazione agli atti, questa Corte non ha alcun valido motivo
per discostarsi dalle valutazioni dell’esigibilità lavorativa enunciate dal Dr.
__________, dal Dr. __________ e dal Dr. __________ (e fatte proprie
dall’amministrazione), ragione per la quale tenuto conto del danno
infortunistico di natura neurologica, ortopedica e ORL, RI 1 va ritenuto
totalmente abile in attività leggere adeguate.
Il
ricorrente ha contestato la decisione dell’CO 1 fondandosi sugli accertamenti effettuati
dall’assicurazione invalidità che ha riconosciuto a RI 1 un grado d’invalidità
del 92% (cfr. decisione UAI, doc. 259). Tuttavia, l’UAI nella propria valutazione
ha preso in considerazione anche affezioni extra-infortunistiche (patologia
psichiatrica) che non entrano in considerazione nella presente fattispecie.
Nel
rapporto finale del Dr. __________ del SMR del 4 aprile 2012 – più volte
menzionato dal ricorrente (doc. I, IX e XIV) – la diagnosi principale
con influsso sulla capacità lavorativa è infatti il “Disturbo ossessivo
compulsivo” e quale ulteriore diagnosi è stata poi indicata quella di “Cefalea
post-traumatica dopo trauma cranico con frattura parietale destra. Stato dopo
trauma commotivo parietale destro”.
Per
quanto riguarda le limitazioni funzionali dal profilo somatico, il SMR ha
ripreso quanto indicato dal medico __________ Dr. __________ (cfr. rapporto SMR
del 4 aprile 2012, incarto AI).
Il
5.
giugno 2012 il Dr. __________ ha ribadito che la cefalea post-traumatica è
tra i fattori con influenza sulla capacità lavorativa, riconfermando il
rapporto del 4 aprile 2012 (cfr. annotazione SMR Dr. __________, incarto AI).
Per
quanto riguarda il referto del 5 ottobre 2014 del Dr. __________, spec. FMH in
reumatologia, il medico curante ha concluso che RI 1 “risulta inadeguato a
qualsiasi attività lavorativa che non sia in ambito protetto”. Egli
tuttavia ha preso posizione anche sulle patologie neurologiche e ORL che non
sono sue specializzazioni. Su questi punti dunque il TCA non ritiene vi siano
ragioni per scostarsi dai pareri specialistici del Dr. __________ e Dr. __________.
Il
Dr. __________ ha poi indicato che la fistola artrovenosa destra può anche
avere origine post-traumatica (doc. 375, pag. 15).
Il
medico __________, Dr. __________, ha preso posizione sul referto del Dr. __________
in data 7 novembre 2014 (rapporto dell’11 novembre 2014). Egli ha precisato che
“la malformazione arterio-venosa cerebrale parietale destra (…) ed
embolizzata il 26.05.2011 non è di origine post-traumatica ma è una lesione di
origine congenita trovata solo indirettamente a causa degli accertamenti per la
problematica post-traumatica” (doc. 380).
L’insorgente ha quindi
fatto riferimento, per quanto riguarda le cefalee, alla valutazione del 9 marzo
2013.
– dunque antecedente a quella del Dr. __________ – della Dr.ssa __________,
spec. FMH in medicina interna, la quale ha posto la diagnosi di cefalea post traumatica
cronica (ICHD-II 5.2.1) e indicato che le cefalee sarebbero dovute
principalmente al trauma cranico e non alla malformazione artero-venosa (doc.
263).
Questo
referto è tuttavia antecedente a quelli del Dr. __________ (18 giugno 2013, 16
luglio 2014), il quale ha sempre riconfermato la propria valutazione e comunque
riconosciuto una causalità parziale con l’evento infortunistico: “Unverändert
ist versicherungsmedizinisch ein teilkausaler Zusammenhang der Kopfschmerzen
zum Unfall anzunehmen, auch wenn die Prognose der Kopfschmerzen heute
vornehmlich durch den (schicksalhaften) Verlauf der unfallunabhängigen
Gesundheitsbeeinträchtigung auf psychiatrischem Fachgebiet bestimmt wird”
(cfr. doc. 356).
Per
quanto riguarda la circostanza secondo cui l’assicurato “mai prima
dell’infortunio 17.10.2009 (…) sia stato in cura per cefalee o emicranie”
(cfr. doc. IX, pag. 2), questo Tribunale ribadisce la regola “post hoc, ergo
propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza
scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto
d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere
ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della
medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF
8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der
Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus
dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen
Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel
"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.)
ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich
nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo
1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, p. 41).
Infine,
il ricorrente in data 16 febbraio 2016 fa riferimento anche al referto dell’11
febbraio 2015 del Dr. __________ il quale ha indicato un’incapacità lavorativa
praticamente completa (doc. XIV). Tuttavia, anche in questo caso il neurologo
ha espresso una valutazione che comprende anche la sindrome ossessiva
compulsiva che – come visto in precedenza – non è di origine infortunistica.
Questa
Corte ritiene quindi che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta
dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere ulteriori
accertamenti medici (cfr. doc. V, IX).
Alla
luce di quanto precede, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado
di svolgere un’attività lavorativa adeguata nei limiti indicati dai sanitari
dell’CO 1.
2.7
Si tratta
ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.7.1
Quanto al reddito da
valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,
senza il danno alla salute RI 1 avrebbe realizzato
nel 2014 un reddito annuo di fr. 65'551.20 (doc. 397 e 424).
Questo
dato è stato desunto dalle informazioni fornite direttamente dal datore di
lavoro e non è stato contestato dal ricorrente (cfr. doc. I, pag. 20).
Il
TCA può dunque confermare il dato calcolato dall’CO 1 (fr. 65'551.20).
2.7.2
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore
al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno
effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico
usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi
della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
2.7.3
Dalle tavole processuali risulta
che l’amministrazione ha quantificato in fr. 71'529.83 il reddito da invalido,
applicando la tabella TA1 2012, livello di qualifica 2, aggiornato al 2014, e
operando successivamente una decurtazione del 6.59% per il gap salariale,
del 12% per la riduzione temporale di un’ora e del 20% a titolo di deduzione
sociale, giungendo così all’importo di fr. 47'037.92 (doc. 424).
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1.
Utilizzando
i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una professione
che presuppone qualifiche di livello 2 nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'633.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'872.40
mensili oppure a fr. 70'468.82 per l'intero anno (fr. 5'872.40 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2014 (+0,7% per
il 2013 e 0,8% per il 2014), un reddito annuo di fr. 71'529.80.
L’assicurato, quale muratore,
avrebbe realizzato nel 2014 un reddito annuo di fr. 65'551.20
per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media
dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 74'151.25; cfr. Tabella TA1
2012, p.to 41-43 “Costruzioni”, livello di qualifica 2: fr. 5’874.-- :
40.
ore x 41.5 ore/settimana = fr. 6'094.27 x 12 mesi = fr. 73'131.30 e
aggiornato al 2014.
In casu, in applicazione della giurisprudenza
citata al considerando 2.7.2. in fine, il reddito statistico da invalido (fr. 71'529.80)
va ridotto del 6,59%, percentuale corrispondente al gap salariale (per
la parte percentuale che supera la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 66'815.98
(risultato intermedio).
2.7.4
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 20%
a titolo di riduzione sociale sul reddito statistico da invalido (doc. 424). Il
ricorrente non ha contestato questa riduzione (cfr. doc. I, pag. 20).
Tenuto
conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali
nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF
137.
V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una
decurtazione del 20%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio
potere di apprezzamento.
Il
reddito da invalido di fr. 66'815.98, tenuto conto di una
decurtazione del 20%, ammonta dunque a fr. 53'452.78.
L’CO
1.
ha quindi ridotto il reddito da invalido del 12% corrispondente a un’ora
sulla base delle conclusioni dei medici dell’CO 1. L’importo di fr. 53'452.78, tenuto conto di una decurtazione del 12%, ammonta
dunque a fr. 47'038.44.
Il
grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 47'038.44
al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 65'551.20 (cfr. consid. 2.7.1.) – risulta un
grado di invalidità del 28,24%, arrotondato
al 28% secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha
riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 28%, il suo ricorso
deve essere respinto su questo punto.
2.8
Diritto all’indennità per
menomazione all’integrità
2.8.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.8.2
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.8.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.8.4
L’CO
1.
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.8.5
L’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere dei propri medici Dr. __________, Dr. __________
e Dr. __________, ha attribuito al ricorrente un’IMI complessiva del 37,5%
(20% per il rachide, 5% per le cefalee, 7,5% per il tinnitus e 5% per
l’ipoacusia) (cfr. doc. 138, 167).
Nel
referto del 22 aprile 2015 il Dr. __________ ha espresso la seguente
valutazione:
" (…)
Oben genannter Maurer erlitt am 17.10.2009 eine
Felsenbeinfraktur rechts. Seither klagt er über einen mittelschweren bis
schweren Tinnitus rechts, der mit Wahrscheinlichkeit in kausalem Zusammenhang
mit dem oben genannten Unfallereignis steht. Diesbezüglich war dem Versicherten
im Sommer 2012 eine 7,5% ige Integritätsentschädigung entrichtet worden.
Die Schädigung des Gehörs war initial nicht erheblichen Grades, hat sich aber
dann doch noch verschlechtert, wahrscheinIich unfallbedingt, sodass
diesbezüglich ein weiterer unfallbedingter, entschädigungspflichtiger
Integritätsschaden von 5% entrichtet worden war.
Was die Eignung anbetrifft, so ist der
Versicherte aus ORL-ärztlicher Sicht mehr geeignet, in gehörgefährdendem Lärm
zu arbeiten. Hingegen sind ihm sämtliche Arbeiten in der Ebene oder im Sitzen
ohne gehörgefährdendem Lärm aus ORL-ärztlicher
Sicht voll zumutbar. Wir gehen davon aus, dass das Tragen der Hörapparate, die
dem Versicherten gemäss Schlussexpertise von Dr. __________ vom 18.02.2014
angepasst worden waren, einen therapeutischen Effekt auf den
Persönlichkeitsgrad des Tinnitus ausüben. Bei einer Tätigkeit in
gehörgefährdendem Lärm könnte der Versicherte seine
Hörapparate nicht mehr tragen.
Was die Otalgie anbetrifft, so müsste die durch
ORL-Fachartz untersucht und entsprechend behandelt werden” (doc. 421, la
sottolineatura è del redattore).
A
margine della valutazione neurologica del 16 luglio 2014 il Dr. __________ ha
espresso invece la seguente valutazione:
" Befund
Auf neurologischem Fachgebiet kann heute eine
regelrecht abgeheilte nicht-dislozierte Kalottenfraktur fronto-temporal rechts
mit Beteiligung des Felsenbeins einschliesslich schmalem Epi-/ Subduralhämatom unterhalb
der Fraktur sowie eine in Fehlstellung abgeheilte kleine Impressionsfraktur parietal
rechts infolge des Sturzes vom 17.10.2009 festgestellt werden. Neurologische Defizite
bestehen nicht. Eine substanzielle Hirnverletzung
zog sich der Versicherte durch den Unfall nicht zu. Diagnostisch ist von einem
chronischen posttraumatischen Kopfschmerz auszugehen, auch
wenn die Prognose der Kopfschmerzen heute
vornehmlich durch die unfallunabhängige Gesundheitsbeeinträchtigung auf
psychiatrischem Fachgebiet aufrechterhalten wird. Aufgrund des aktuellen
Untersuchungsbefundes und in der Beurteilung vom
16.07.2014
benannter Inkonsistenzen kann höchstens von insgesamt leicht bis
mittelschweren Kopfschmerzen ausgegangen werden.
1.
Schätzung des Integritätsschadens
Der Integritätsschaden auf neurologischem
Fachgebiet wird auf 5% geschätzt.
2.
Begründung
Gemäss Tab. 7 der Suva 'Integritätsschaden bei
Wirbelsäulenaffektionen', die bei der Schätzung von Integritätsschäden bei
Schmerzen im Quervergleich herangezogen werden kann, entsprechen Ieicht bis
mittelschwere Kopfschmerzen einem Integritätsschaden von 10% (entsprechend ++
auf der Schmerzfunktionsskala). Da die Kopfschmerzen heute vornehmlich durch
die vorbestehende und unfallfremde psychiatrische Gesundheitsbeeinträchtigung
aufrechterhalten werden, ist eine
Kürzung dieses Wertes auf 5% gerechtfertigt.”
(doc. 355, la sottolineatura è del redattore).
Infine, per quanto
riguarda la patologia al rachide il Dr. __________, a margine della visita
medica di chiusura del 26 agosto 2011, si è così espresso:
" REFERTO
Dorsalgia cronica residua.
Frattura limitante superiore corpo vertebrale D3 e D4, frattura
comminutiva del corpo vertebrale D8 (infortunio 17.10.2009).
Spondilodesi dorso ventrale D7/D9 con corporectomia parziale D8,
interposizione di un cage e plastica spongiosa (03.06.2010) per sindrome algica
post-traumatica e cifosi D8. Cefalea recidivante emicranio destro.
Trauma cranico con frattura della calotta parietale a destra e
annessa piccola contusione cerebrale, frattura della rocca petrosa destra con
associato piccolo ematoma (17.10.2009).
Malformazione arterio-venosa cerebrale parietale a destra rifornita
dall'arteria cerebrale media, considerata lesione di origine congenita, non di
origine post-traumatica (emboliazzazione della lesione al 26.05.2011).
Tinnito post-traumatico a destra di grado 1.
Esacerbazione post-traumatica di una sindrome ossessiva compulsiva.
VALUTAZIONE
10%
ARGOMENTAZIONE
Si considera la tabella numero 7 che concerne l'assegnazione dì
menomazione d'integrità dopo affezioni traumatiche a livello della colonna
vertebrale. Si ricorda in questo ambito la dorsalgia
cronica residua considerata con il segno + nella tabella visto che
l'assicurato non ha praticamente dolori a riposo, solo durante lo sforzo e nel
sollevare pesi. È presente una lieve ipercifosi dorsale
compensata con iperlordosi lombare, aspetto desunto dalla visita
clinica dell'assicurato. Non sono presenti lesioni o deficit neurologici
períferici. Sono presenti limitazioni ai movimenti attivi di flessione-estensione,
rotazione ed inclinazione destra-sinistra della colonna vertebrale.” (doc.
170).
In data 14 agosto 2014 il
Dr. __________ ha poi espresso la seguente valutazione:
" 1.
Reperti
Dorsalgia cronica residua. Esiti da frattura limitante superiore
corpi vertebrali D3-D4, frattura comminutiva del corpo vertebrale D8
(infortunio del 17.10.2009). Esiti da spondilodesi dorsoventrale D7
e D9 con corporectomia parziale D8, interposizione di un cage e
plastica spongiosa (3.6.2010) per sindrome algica post-traumatica e cifosi D8.
Esiti da frattura non dislocata calotta frontotemporale a
destra inclusa piramide destra e piccolo ematoma epi-subdurale al
disotto della frattura guarito. Piccola impressione su frattura parietale a
destra guarita in mal posizione. Dolori cronici post-traumatici
alla testa tipo emicrania. Tinnito post-traumatico a destra.
2.
Valutazione del danno all'integrità
5% per la cefalea cronica (dott. __________).
12.
% per la ipoacusia e il Tinnito a destra (dott. __________)
3.
Motivazione
Da rilevare che in data 26.8.2011 era stata già definita una IMI
del 10% per l'aspetto della colonna vertebrale dorsale, questa non viene modificata.
Sulla base delle valutazioni specialistica neurologica
(dott. __________) e ORL (dott. __________) vengono attribuite le
IMI sopra segnalate dal punto di vista neurologico tabella 7 (5%). Dal punto di
vista ORL in totale 12.5% (tabella 13).” (doc. 362).
Alla luce del referto del
5.
ottobre 2014 del Dr. __________, l’CO 1 ha nuovamente interpellato il Dr. __________
per quanto riguarda l’IMI, in particolare sull’applicazione della Tabella 7. Lo
specialista si è così espresso:
" (…)
Dal mio punto di vista valuto solo la situazione di IMI da me
assegnata per la problematica alla colonna vertebrale dorsale, in
considerazione della rivalutazione di tutti gli esami radiologici inclusa
la riferita radiografia della colonna vertebrale in toto del
01.10
; è corretto come definito dal collega dott. __________ I’aumento
della cifotizzazione della vertebra D8, anch'io misuro in data odierna un
angolo di cifotizzazione esattamente di 28º. Considero anche la
problematica attuale clinica dell'assicurato, si riconsidera la
tabella 7 per problemi posttraumatici alla colonna vertebrale, per questo
aspetto è corretto valutare la tabella n 7 citata. Si considera quindi,
valutando la tabella citata al punto 1, un angolo come descritto
sopra maggiore di 21º di cifotizzazione della vertebra D8, i
disturbi lamentati dall'assicurato secondo valutazione del rapporto del dott. __________
sono ++, si attribuisce quindi per la colonna vertebrale una IMI del 20%, come
valutazione lorda. Quindi 10% già assegnata alla mia visita medica in __________
citata più 10% in base alla valutazione degli atti medici entrati dopo questa
valutazione, portando una IMI per l'aspetto della colonna vertebrale a un
totale di 20%. Per quanto riguarda le IMI attribuite dal punto di vista
ORL e neurologico, la situazione è da chiarire con i rispettivi colleghi
specialisti che l'hanno attribuite, in particolare il dott. __________,
specialista FMH ORL e il dott. __________, specialista FMH neurologia entrambi
di __________.” (doc. 380, la sottolineatura è del redattore).
Con
la propria impugnativa, l’insorgente ha contestato i gradi IMI calcolati dai
medici dell’CO 1 (cfr. doc. I, pag. 21 e segg.).
Per
quanto riguarda la patologia al rachide, secondo il ricorrente i dolori
alla schiena sono tali da giustificare una percentuale maggiore, visto anche
che le dorsalgie croniche sono destinate a peggiorare nel tempo. Egli ha
postulato un’IMI del 25% (cfr. doc. I, pag. 21).
Secondo il TCA la richiesta di
un’IMI superiore al 20% non è sostenuta da alcun argomento medico-scientifico
pertinente. Per quanto riguarda i peggioramenti futuri indicati dal
ricorrente, secondo la giurisprudenza federale, aggravamenti futuri
giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto se
l’intervento di un peggioramento è probabile. Per contro, non possono
essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente
possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e
riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und
25.
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).
Anche
per quanto riguarda l’IMI riferito alle cefalee non vi è motivo per
distanziarsi dal 5% e dalla Tabella 7 applicata dal Dr. __________.
L’avv. RA 1 in sede di
ricorso ha postulato l’applicazione della Tabella 8 dell’IMI (Menomazione
dell’integrità da esiti psichici di lesioni) (cfr. doc. I, pag. 21).
L’CO 1 ha interpellato il Dr. __________ a
questo proposito, il quale in data 25 novembre 2014 ha chiarito per quale
motivo si giustifica l’applicazione della Tabella 7 (Menomazione dell’integrità
nelle affezioni della colonna vertebrale) e non della 8:
" (…)
Ja, es ist sinnvoll die Tabelle 7 bei der
Schätzung des Integitätsschadens heranzuziehen. Die Tabelle 8 ist bei traumatischen
Hirnverletzungen und psychischen und neuropsychologischen Funktionsstörungen
anzuwenden. Im vorliegenden Fall liegt aber keine substantielle Hirnverletzung
vor und es sind Kopfschmerzen bei der Schätzung der IE zu beurteilen.
Deshalbkann die Tabelle 8 nicht angewendet werden und es wird die Tabelle 7 zum
Quervergleich herangezogen, diese Tabelle berücksichtig im Gegensatz zur
Tabelle 8 auch Schmerzen” (doc. 382).
Infine,
il TCA non ritiene di doversi scostare neppure dalle percentuali IMI per il tinnitus
(7,5%) e l’ipoacusia (5%). L’insorgente ha postulato percentuali maggiori (15%
per tinnitus e ipoacusia) fornendo una propria valutazione che non è supportata
da elementi oggettivi tali da inficiare le argomentazioni dei medici dell’CO 1.
In
conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella
misura in cui all’insorgente è stata attribuita un’IMI del 37,5%.
2.9
Entità del guadagno
annuo assicurato.
2.9.1
A
norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono
calcolate in base al guadagno assicurato.
Il
cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è
considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima
dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno
precedente l’infortunio.
Il
medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare
disposizioni particolari.
Per
guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate
all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un
lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali
somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una
relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito
derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il
lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si
trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in
cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni
legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza
ivi menzionata).
Di
regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi
degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art.
22.
cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al
salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso
dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non
ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero,
il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo.
Nel caso di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata
prevista.
Derogando
al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.
Per quanto qui di
interesse, il cpv. 1 recita così che se nel corso dell'anno precedente
l'infortunio, il salario dell'assicurato è stato ridotto a causa di servizio
militare, servizio di protezione civile, infortunio, malattia maternità,
disoccupazione o lavoro ridotto, il guadagno assicurato è quello che
l'assicurato avrebbe conseguito senza queste circostanze.
Trattandosi della nozione
di “disoccupazione” ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 OAINF, in una sentenza
U 298/00 dell’11 giugno 2001, l’Alta Corte ha stabilito che colui che non si
annuncia all’assicurazione contro la disoccupazione e che non si sottomette ai
relativi obblighi, non può poi appellarsi al fatto che, già antecedentemente
alla domanda di prestazioni, egli avrebbe voluto lavorare a tempo pieno anziché
a tempo parziale e, perciò, pretendere che il calcolo del guadagno assicurato
venga effettuato in considerazione di una disoccupazione parziale conformemente
all’art. 24 cpv. 1 OAINF. Secondo la nostra Massima Istanza, ciò è altrettanto
poco ammissibile nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, quanto in
quello dell’assicurazione contro la disoccupazione (per un caso di applicazione
di questa giurisprudenza, si veda la STCA 35.2012.92 del 26 settembre 2013,
nota al patrocinatore dell’assicurata).
2.9.2
Dalle tavole processuali
emerge che per ricostruire il salario conseguito da RI 1 durante l’anno
precedente l’infortunio ai sensi degli artt. 15 cpv. 2 LAINF e 22 cpv. 4 OAINF,
l’amministrazione ha fatto capo ai datori forniti da datore di lavoro giungendo
– dopo adeguamento al 2013 – all’importo di fr. 68’156.-- (doc. 393).
L’insorgente ha contestato
questo importo, in quanto a suo dire “considera il reddito che il ricorrente
avrebbe percepito presso la __________ nel 2013, se non fosse intervenuto
l’infortunio, che però è inferiore alla media svizzera dell’11,59%. Per cui il
guadagno annuo assicurato andrebbe adeguato al rialzo a CHF 76'055.28”
(cfr. doc. I, pag. 21).
Il TCA ritiene che il
guadagno assicurato sia stato correttamente calcolato dall’CO 1 e che non si
possa applicare il gap salariale su questo dato come richiesto dall’avv.
RA 1 (cfr. consid. 2.7.3. dove l’CO 1 è giunta a un gap salariale del
6,59% nel calcolo della rendita d’invalidità).
Al
riguardo è utile sottolineare che le regole e i principi posti alla base della
fissazione del guadagno assicurato per calcolare la rendita non corrispondono a
quelli attinenti alla determinazione del reddito da valido.
Infatti,
per fissare il guadagno assicurato si considera, di principio, ciò che è stato
effettivamente percepito prima del sinistro (cfr. art. 15 LAINF; 22 OAINF; DTFA
1963.
pag. 93 segg.; STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008), mentre invece per
determinare il reddito da valido si considera un reddito ipotetico.
In
una sentenza U 308/04 del 16 gennaio 2006 il TFA ha, al proposito, indicato
che:
" (…)
3.3
Quant à la différence de plus de 9'000 fr.
entre le revenu sans invalidité retenu par l'office AI ( 59'824 fr.) et le gain
annuel assuré par la CNA (50'903 fr.), elle n'est pas pertinente et relève
d'une confusion entre la notion de gain assuré - seul déterminant en matière de
rente - qui se fonde sur la situation réelle de l'assuré avant l'accident et
celle de revenu sans invalidité par quoi il faut entendre le gain hypothétique
que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au
gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (gain
assuré; ATF 122 V 316
consid. 2a et les références).”
Anche
su questo punto, dunque, la decisione impugnata deve essere confermata e il
ricorso respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti