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Decisione

35.2015.72

Assicurato caduto dalle scale riportando "commotio cerebri". Disturbi psichici non correlano con danno oggettivabile. Adeguatezza negata. Confermata rendita 28% e IMI del 37,5%. Guadagno assicurato co

4 aprile 2016Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti siccome ho perso la memoria credo per circa 20 minuti – di essere

caduto all’indietro e di avere picchiato la schiena e la testa sugli scalini”

(cfr. rapporto CO 1 del 25 novembre 2011, dichiarazione dell’assicurato, doc.

18 e foto doc. F3).

Secondo la giurisprudenza,

una normale caduta oppure scivolata va generalmente classificata tra gli

infortuni leggeri con la conseguenza che l’adeguatezza del nesso causale tra il

sinistro e i disturbi psichici deve essere senz’altro negata (DTF 115 V 133

consid. 6a). Sono per contro stati classificati nella categoria intermedia

propriamente detta sino a quella medio-grave, gli infortuni in cui l’assicurato

è caduto da un’altezza di più metri riportando importanti lesioni oppure

fratture (per una panoramica sulla giurisprudenza in materia di cadute, si veda

la RAMI 1998 U 307 p. 449 consid. 3a). È stato infine classificato fra gli

infortuni di media gravità al limite della categoria inferiore, il sinistro in

cui un assicurato ha perso l’equilibrio, é caduto da un’impalcatura alta 1,2

metri e ha riportato una frattura calcaneare (cfr. RAMI 1998 U 307 p. 449). Il

TFA ha deciso in questo stesso senso trattandosi della caduta di un operaio

attraverso un lucernario con contusione dell’anca destra e distorsione del

ginocchio destro, della caduta su una scala con una lieve frattura dislocata

del setto nasale e grave commotio cerebri (STFA U 141/92 del 19

settembre 1994), nonché della caduta sulla soglia della porta con contusione

dorsale e sospetta compressione vertebrale (DTF 123 V 137).

All’insorgente, che

pretende di essere rimasto vittima di un infortunio grave (cfr. doc. I,

p. 13), si fa presente che questo Tribunale ha qualificato d’infortunio di

media gravità al limite dei casi gravi, una caduta da un’altezza di circa 6

metri, a causa della quale l’assicurato aveva riportato, in particolare,

multiple contusioni cerebrali con presenza di emorragia subaracnoidea

parieto-occipitale a sinistra (cfr. STCA 35.2003.64 del 26 novembre 2004,

cresciuta incontestata in giudicato).

Alla luce di questa

giurisprudenza, l’infortunio occorso a RI 1 non può essere classificato né fra

quelli leggeri, ma neppure fra quelli gravi. Si tratta, a mente di questa

Corte, di un infortunio di grado medio, al limite però della categoria degli

infortuni leggeri o insignificanti (in questo senso, si veda pure la STFA U

243/06 e U 251/06 del 23 novembre 2006).

In tale eventualità, il

giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i

criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.2.2.. Per ammettere

l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un fattore fosse presente in

maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri. In una

sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010

UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità

ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere

adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

Preliminarmente, va

osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in

materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di

natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

D’altro

canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la

giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e

non il modo in cui esso é stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29

consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).

Nel caso concreto

l’evento occorso all’insorgente non si è svolto secondo circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari (per un diverso

caso, cfr. la sentenza del TF 8C_123/2014 del 12 maggio 2014).

Nell’incidente

del 17 ottobre 2009, l’assicurato ha riportato la frattura affossata parietale

destra con annessa piccola contusione cerebrale sottostante, la frattura della

rocca petrosa destra con bolle aeree temporali sottodurali, con associato

piccolo ematoma, la frattura del corpo vertebrale di Th9 e la frattura da

compressione delle limitanti vertebrali superiori di Th4, Th5 e Th6 (doc. 35).

Quelle riportate dal ricorrente non

costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a

provocare un'elaborazione psichica abnorme.

Nessun

elemento all'inserto consente inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la

presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti

dell'infortunio.

Il

TCA ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica dipendente

dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.

Per

ammettere l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente

sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità

del trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di

salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e

riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve unicamente a

conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di principio

rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11

febbraio 2004 consid. 2.4 s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3).

Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008

del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci

antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati

insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre

2010 consid. 5.3.4).

In

concreto, la cura medica è consistita nell’iniziale degenza di un giorno (dal

17 al 18 ottobre 2009) presso l’Ospedale __________ di __________, di nove

giorni presso l’Ospedale __________ di __________ (dal 18 al 27 ottobre 2009) e

di un giorno (dal 10 all’11 novembre 2009) presso il Servizio di neurochirurgia

dell’Ospedale __________ di __________.

RI

1 è stato quindi sottoposto, in data 3 giugno 2010, a un intervento di

spondilosi dorsoventrale D7 e D9 con corporectomia parziale D8, interposizione

di un cage e plastica spongiosa per sindrome algica post-traumatica e cifosi D8

(doc. 169, 361)

È

d’altronde utile segnalare che l’Alta Corte federale ha negato l’adempimento di

questo criterio, trattandosi di un’assicurata, vittima di un incidente stradale

con diverse fratture a livello dell’estremità superiore destra, che era stata

sottoposta a quattro intervento chirurgici, che era stata ospedalizzata in due

occasioni (la prima per circa tre settimane, la seconda per oltre un mese) e

che, per il resto, le era stata prescritta una terapia farmacologica e l’esecuzione

di fisio- ed ergoterapia ambulatoriale (cfr. STF 8C_729/2012 del 4 aprile 2013

consid. 8.3).

Il

TCA, da parte sua, ne ha invece ammesso la realizzazione in una sentenza

35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato,

vittima di un incidente della circolazione, le cui conseguenze avevano

necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita

a distanza di sei anni e mezzo circa dall’evento traumatico.

Anche

il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti

intervenute non è soddisfatto.

In

merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non

si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono

inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la

guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie

non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che,

nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha

raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009

del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).

Nel caso di specie, non

sono ravvisabili quelle particolari circostanze la cui presenza, secondo la

giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per ammettere un decorso

sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti complicazioni.

In

queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio della rilevante

incapacità lavorativa e quello dei notevoli disturbi, poiché questi

criteri da soli - in presenza di un infortunio di grado medio al limite della

categoria degli infortuni leggeri o insignificanti -, non potrebbero

comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II

n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

Si deve quindi

concludere che i i disturbi psichici, non costituiscono una conseguenza

adeguata dell’evento infortunistico del 17 ottobre 2009 e, come tali, non sono

nemmeno di pertinenza dell’assicuratore resistente.

Visto che

il relativo obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va negato facendo

difetto l’adeguatezza, questa Corte ritiene che la

questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio

e il danno alla salute possa restare insoluta (cfr., in proposito, SVR 3/2012

UV 5 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

L’assicuratore

LAINF resistente era dunque legittimato a definire il diritto alle prestazioni

di lunga durata facendo astrazione da tali disturbi.

2.3. Entità

della rendita di invalidità

Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U

192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta

Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in

precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la

valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti

art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure

la DTF 130 V 343.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo

2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi

deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata

in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali

come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate

circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali

formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in

quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In

tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da

porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid.

5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5

Nella

concreta evenienza, dalla decisione formale del 12 marzo 2015, confermata su

opposizione il 29 maggio 2015, si evince che l’amministrazione ha accordato

all’assicurato una rendita d’invalidità del 28% dal 1° novembre 2014, facendo

capo, per quanto riguarda la problematica delle cefalee, alla

valutazione espressa dal Dr. __________.

In

occasione della valutazione del 10 giugno 2014 (referto del 16 luglio 2014) il

Dr. __________, spec. FMH in neurologia e medico CO 1, ha posto la seguente

diagnosi:

" - Kopfverletzung nach Sturz al 17.10.2009 mit

- nicht-dislozierter

Kalottenfraktur fronto-temporal rechts mit

Beteiligung des

Felsenbeins und schmalem Epi-/

Subduralhämatom

unterhalb der Fraktur, regelrecht abgeheilt

- kleine Impressionsfraktur pariental rechts, in

Fehlstellung abgeheilt

- Chronischer posttraumatischer Kopfschmerz

(ICHD-3.5.2)” (doc. 356).

Nella

propria valutazione lo specialista dell’CO 1 è giunto alle seguenti

conclusioni:

“(…)

Auf neurologischem Fachgebiet kann der

Heilverlauf der Unfallfolgen des Unfalls vom 17.10.2009 als abgeschlossen

betrachtet werden. Unverändert ist versicherungsmedizinisch ein teilkausaler

Zusammenhang der Kopfschmerzen zum Unfall anzunehmen, auch wenn die Prognose

der Kopfschmerzen heute vornehmlich durch den (schicksalhaften) Verlauf der

unfallunabhängigen Gesundheitsbeeinträchtigung auf psychiatrischem Fachgebiet

bestimmt wird. Eine unfallbedingte organische Grundlage für

Gesundheitsbeeinträchtigungen auf neuropsychologischem oder psychiatrischem

Fachgebiet konnte nicht nachgewiesen werden.

Die Voraussetzungen für die Schätzung eines

Integritätsschadens sind erfüllt. Die Schätzung des Integritätsschadens erfolgt

separat.

Rein unfallbedingt sind dem Versicherten unter

Berücksichtigung der Kopfschmerzen mit teilkausaIem Zusammenhang zum Unfall vom

17.10.2009

mittelschwere ausbildungsäquivalente Tätigkeiten

ganztags mit zusätzlichen Pausen im Umfang von

einer Stunde zumutbar. Der Einfluss unfallfremder Faktoren auf die

Leistungsfähigkeit ist hierbei nicht berücksichtigt (doc. 356).

In

occasione della visita medica di chiusura del 14 agosto 2014, il Dr. __________,

spec. FMH in chirurgia generale e della mano e medico __________, ha preso

posizione sulle patologie al rachide ponendo la seguente diagnosi:

" (…)

dorsalgia cronica residua.

Esiti da frattura limitante superiore corpi vertebrali D3-D4,

frattura comminutiva del corpo vertebrale D8 (infortunio del 17.10.2009).

Esiti da spondilodesi dorsoventrale D7 e D9 con corporectomia

parziale D8, interposizione di un cage e plastica spongiosa (3.6.2010) per

sindrome algica post-traumatica e cifosi D8. Esiti da frattura non dislocata

calotta frontotemporale a destra inclusa piramide destra e piccolo ematoma

episubdurale al di sotto della frattura, guarito.

Piccola impressione su frattura parietale a destra guarita in mal

posizione.

Dolori cronici post-traumatici alla testa tipo emicrania.

Tinnito post-traumatico a destra” (doc. 361).

Per quanto riguarda la

capacità lavorativa residua, il Dr. __________ ha ribadito quanto già indicato

in data 26 agosto 2011 (visita medica di chiusura, doc. 169), ovvero che

l’attività di muratore diplomato non è più esigibile, mentre in un’attività

adeguata l’esigibilità viene così espressa dallo specialista:

" L’assicurato

può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei

fianchi senza limitazioni, pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all'altezza dei

fianchi senza limitazione, pesi medì dai 10 ai 25 kg fino all'altezza dei

fianchi talvolta, pesi di ordine superiore fra i 25 kg e i 45 kg e oltre questa

misura mai. Può sollevare oltre all'altezza del petto pesi fino a 5 kg e

superiori senza limitazioni a parte quelle sopra espresse. Maneggio di attrezzi

leggeri di precisione senza limitazione, medio molto spesso, lavoro pesante manuale

rozzo di raro, molto pesante mai. Nessun problema di rotazione delle mani.

Posizione mobilità: lavori sopra aíla testa, senza limitazione, di

rotazine del tronco talvolta, posizione seduta inclinata in avanti talvolta,

posizione in piedi inclinata in avanti di raro, posizione inginocchiata e di

flessione delle ginocchia talvolta. Posizione di lunga durata seduta e in piedi

possibile con posizione e cambio a libera scelta. Spostamento fino a 50 m senza

limitazione, oltre i 50 m molto spesso, camminare per lunghi tratti talvolta, camminare

su terreno accidentato di raro, salire le scale talvolta, su scale a pioli di

rado.

Uso delle due mani possibile, nessun problema attuale di equilibrio

o di stare in equilibrio” (doc. 169).

Nel rapporto del 20 agosto

2014.

il Dr. __________ ha aggiunto a questa esigibilità che in considerazione

della cefalea cronica “sono possibili dal punto di vista neurologico lavori

di gravità intermedia tutto il giorno con pause di 1 ora su necessità”

(doc. 361).

In merito alla patologia

ORL, l’CO 1 ha fatto capo al parere specialistico del 22 aprile 2015 del Dr. __________,

spec. FMH ORL, che ha fornito la seguente valutazione:

" Oben genannter Maurer erlitt am 17.10.2009 eine Felsenbeinfraktur

rechts. Seither klagt er über einen mittelschweren bis schweren Tinnitus

rechts, der mit Wahrscheinlichkeit in kausalem Zusammenhang mit dem oben

genannten Unfallereignis steht. Diesbezüglich war dem Versicherten im Sommer

2012.

eine 7,5 %ige Integritätsentschädigung entrichtet worden. Die Schädigung

des Gehörs war initial nicht erheblichen Grades, hat sich aber dann doch noch

verschlechtert, wahrscheinIich unfallbedingt, sodass diesbezüglich ein weiterer

unfallbedingter, entschädigungspflichtiger Integritätsschaden von 5% entrichtet

worden war.

Was die Eignung anbetrifft, so ist der

Versicherte aus ORL-ärztlicher Sicht mehr geeignet, in gehörgefährdendem Lärm zu

arbeiten. Hingegen sind ihm sämtliche Arbeiten in der Ebene oder im Sitzen ohne

gehörgefährdendem Lärm aus ORL-ärztlicher Sicht voll zumutbar. Wir gehen davon

aus, dass das Tragen der Hörapparate, die dem Versicherten gemäss

Schlussexpertise von Dr. __________ vom 18.02.2014 angepasst worden waren,

einen therapeutischen Effekt auf den Persönlichkeitsgrad des Tinnitus ausüben.

Bei einer Tätigkeit in gehörgefährdendem Lärm könnte der Versicherte seine Hörapparate

nicht mehr tragen.

Was die Otalgie anbetrifft, so müsste sie durch

einen ORL-Facharzt untersucht und entsprechend behandelt werden” (doc. 421).

2.6

Attentamente

vagliata la documentazione agli atti, questa Corte non ha alcun valido motivo

per discostarsi dalle valutazioni dell’esigibilità lavorativa enunciate dal Dr.

__________, dal Dr. __________ e dal Dr. __________ (e fatte proprie

dall’amministrazione), ragione per la quale tenuto conto del danno

infortunistico di natura neurologica, ortopedica e ORL, RI 1 va ritenuto

totalmente abile in attività leggere adeguate.

Il

ricorrente ha contestato la decisione dell’CO 1 fondandosi sugli accertamenti effettuati

dall’assicurazione invalidità che ha riconosciuto a RI 1 un grado d’invalidità

del 92% (cfr. decisione UAI, doc. 259). Tuttavia, l’UAI nella propria valutazione

ha preso in considerazione anche affezioni extra-infortunistiche (patologia

psichiatrica) che non entrano in considerazione nella presente fattispecie.

Nel

rapporto finale del Dr. __________ del SMR del 4 aprile 2012 – più volte

menzionato dal ricorrente (doc. I, IX e XIV) – la diagnosi principale

con influsso sulla capacità lavorativa è infatti il “Disturbo ossessivo

compulsivo” e quale ulteriore diagnosi è stata poi indicata quella di “Cefalea

post-traumatica dopo trauma cranico con frattura parietale destra. Stato dopo

trauma commotivo parietale destro”.

Per

quanto riguarda le limitazioni funzionali dal profilo somatico, il SMR ha

ripreso quanto indicato dal medico __________ Dr. __________ (cfr. rapporto SMR

del 4 aprile 2012, incarto AI).

Il

5.

giugno 2012 il Dr. __________ ha ribadito che la cefalea post-traumatica è

tra i fattori con influenza sulla capacità lavorativa, riconfermando il

rapporto del 4 aprile 2012 (cfr. annotazione SMR Dr. __________, incarto AI).

Per

quanto riguarda il referto del 5 ottobre 2014 del Dr. __________, spec. FMH in

reumatologia, il medico curante ha concluso che RI 1 “risulta inadeguato a

qualsiasi attività lavorativa che non sia in ambito protetto”. Egli

tuttavia ha preso posizione anche sulle patologie neurologiche e ORL che non

sono sue specializzazioni. Su questi punti dunque il TCA non ritiene vi siano

ragioni per scostarsi dai pareri specialistici del Dr. __________ e Dr. __________.

Il

Dr. __________ ha poi indicato che la fistola artrovenosa destra può anche

avere origine post-traumatica (doc. 375, pag. 15).

Il

medico __________, Dr. __________, ha preso posizione sul referto del Dr. __________

in data 7 novembre 2014 (rapporto dell’11 novembre 2014). Egli ha precisato che

“la malformazione arterio-venosa cerebrale parietale destra (…) ed

embolizzata il 26.05.2011 non è di origine post-traumatica ma è una lesione di

origine congenita trovata solo indirettamente a causa degli accertamenti per la

problematica post-traumatica” (doc. 380).

L’insorgente ha quindi

fatto riferimento, per quanto riguarda le cefalee, alla valutazione del 9 marzo

2013.

– dunque antecedente a quella del Dr. __________ – della Dr.ssa __________,

spec. FMH in medicina interna, la quale ha posto la diagnosi di cefalea post traumatica

cronica (ICHD-II 5.2.1) e indicato che le cefalee sarebbero dovute

principalmente al trauma cranico e non alla malformazione artero-venosa (doc.

263).

Questo

referto è tuttavia antecedente a quelli del Dr. __________ (18 giugno 2013, 16

luglio 2014), il quale ha sempre riconfermato la propria valutazione e comunque

riconosciuto una causalità parziale con l’evento infortunistico: “Unverändert

ist versicherungsmedizinisch ein teilkausaler Zusammenhang der Kopfschmerzen

zum Unfall anzunehmen, auch wenn die Prognose der Kopfschmerzen heute

vornehmlich durch den (schicksalhaften) Verlauf der unfallunabhängigen

Gesundheitsbeeinträchtigung auf psychiatrischem Fachgebiet bestimmt wird”

(cfr. doc. 356).

Per

quanto riguarda la circostanza secondo cui l’assicurato “mai prima

dell’infortunio 17.10.2009 (…) sia stato in cura per cefalee o emicranie”

(cfr. doc. IX, pag. 2), questo Tribunale ribadisce la regola “post hoc, ergo

propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza

scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto

d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere

ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della

medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der

Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus

dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen

Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel

"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.)

ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich

nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung

nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo

1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

Infine,

il ricorrente in data 16 febbraio 2016 fa riferimento anche al referto dell’11

febbraio 2015 del Dr. __________ il quale ha indicato un’incapacità lavorativa

praticamente completa (doc. XIV). Tuttavia, anche in questo caso il neurologo

ha espresso una valutazione che comprende anche la sindrome ossessiva

compulsiva che – come visto in precedenza – non è di origine infortunistica.

Questa

Corte ritiene quindi che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta

dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere ulteriori

accertamenti medici (cfr. doc. V, IX).

Alla

luce di quanto precede, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado

di svolgere un’attività lavorativa adeguata nei limiti indicati dai sanitari

dell’CO 1.

2.7

Si tratta

ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.7.1

Quanto al reddito da

valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,

senza il danno alla salute RI 1 avrebbe realizzato

nel 2014 un reddito annuo di fr. 65'551.20 (doc. 397 e 424).

Questo

dato è stato desunto dalle informazioni fornite direttamente dal datore di

lavoro e non è stato contestato dal ricorrente (cfr. doc. I, pag. 20).

Il

TCA può dunque confermare il dato calcolato dall’CO 1 (fr. 65'551.20).

2.7.2

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore

al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

2.7.3

Dalle tavole processuali risulta

che l’amministrazione ha quantificato in fr. 71'529.83 il reddito da invalido,

applicando la tabella TA1 2012, livello di qualifica 2, aggiornato al 2014, e

operando successivamente una decurtazione del 6.59% per il gap salariale,

del 12% per la riduzione temporale di un’ora e del 20% a titolo di deduzione

sociale, giungendo così all’importo di fr. 47'037.92 (doc. 424).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1.

Utilizzando

i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una professione

che presuppone qualifiche di livello 2 nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'633.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'872.40

mensili oppure a fr. 70'468.82 per l'intero anno (fr. 5'872.40 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2014 (+0,7% per

il 2013 e 0,8% per il 2014), un reddito annuo di fr. 71'529.80.

L’assicurato, quale muratore,

avrebbe realizzato nel 2014 un reddito annuo di fr. 65'551.20

per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media

dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 74'151.25; cfr. Tabella TA1

2012, p.to 41-43 “Costruzioni”, livello di qualifica 2: fr. 5’874.-- :

40.

ore x 41.5 ore/settimana = fr. 6'094.27 x 12 mesi = fr. 73'131.30 e

aggiornato al 2014.

In casu, in applicazione della giurisprudenza

citata al considerando 2.7.2. in fine, il reddito statistico da invalido (fr. 71'529.80)

va ridotto del 6,59%, percentuale corrispondente al gap salariale (per

la parte percentuale che supera la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 66'815.98

(risultato intermedio).

2.7.4

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 20%

a titolo di riduzione sociale sul reddito statistico da invalido (doc. 424). Il

ricorrente non ha contestato questa riduzione (cfr. doc. I, pag. 20).

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una

decurtazione del 20%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio

potere di apprezzamento.

Il

reddito da invalido di fr. 66'815.98, tenuto conto di una

decurtazione del 20%, ammonta dunque a fr. 53'452.78.

L’CO

1.

ha quindi ridotto il reddito da invalido del 12% corrispondente a un’ora

sulla base delle conclusioni dei medici dell’CO 1. L’importo di fr. 53'452.78, tenuto conto di una decurtazione del 12%, ammonta

dunque a fr. 47'038.44.

Il

grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 47'038.44

al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 65'551.20 (cfr. consid. 2.7.1.) – risulta un

grado di invalidità del 28,24%, arrotondato

al 28% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha

riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 28%, il suo ricorso

deve essere respinto su questo punto.

2.8

Diritto all’indennità per

menomazione all’integrità

2.8.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.8.2

L'art.

36.

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.8.3

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.8.4

L’CO

1.

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.8.5

L’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere dei propri medici Dr. __________, Dr. __________

e Dr. __________, ha attribuito al ricorrente un’IMI complessiva del 37,5%

(20% per il rachide, 5% per le cefalee, 7,5% per il tinnitus e 5% per

l’ipoacusia) (cfr. doc. 138, 167).

Nel

referto del 22 aprile 2015 il Dr. __________ ha espresso la seguente

valutazione:

" (…)

Oben genannter Maurer erlitt am 17.10.2009 eine

Felsenbeinfraktur rechts. Seither klagt er über einen mittelschweren bis

schweren Tinnitus rechts, der mit Wahrscheinlichkeit in kausalem Zusammenhang

mit dem oben genannten Unfallereignis steht. Diesbezüglich war dem Versicherten

im Sommer 2012 eine 7,5% ige Integritätsentschädigung entrichtet worden.

Die Schädigung des Gehörs war initial nicht erheblichen Grades, hat sich aber

dann doch noch verschlechtert, wahrscheinIich unfallbedingt, sodass

diesbezüglich ein weiterer unfallbedingter, entschädigungspflichtiger

Integritätsschaden von 5% entrichtet worden war.

Was die Eignung anbetrifft, so ist der

Versicherte aus ORL-ärztlicher Sicht mehr geeignet, in gehörgefährdendem Lärm

zu arbeiten. Hingegen sind ihm sämtliche Arbeiten in der Ebene oder im Sitzen

ohne gehörgefährdendem Lärm aus ORL-ärztlicher

Sicht voll zumutbar. Wir gehen davon aus, dass das Tragen der Hörapparate, die

dem Versicherten gemäss Schlussexpertise von Dr. __________ vom 18.02.2014

angepasst worden waren, einen therapeutischen Effekt auf den

Persönlichkeitsgrad des Tinnitus ausüben. Bei einer Tätigkeit in

gehörgefährdendem Lärm könnte der Versicherte seine

Hörapparate nicht mehr tragen.

Was die Otalgie anbetrifft, so müsste die durch

ORL-Fachartz untersucht und entsprechend behandelt werden” (doc. 421, la

sottolineatura è del redattore).

A

margine della valutazione neurologica del 16 luglio 2014 il Dr. __________ ha

espresso invece la seguente valutazione:

" Befund

Auf neurologischem Fachgebiet kann heute eine

regelrecht abgeheilte nicht-dislozierte Kalottenfraktur fronto-temporal rechts

mit Beteiligung des Felsenbeins einschliesslich schmalem Epi-/ Subduralhämatom unterhalb

der Fraktur sowie eine in Fehlstellung abgeheilte kleine Impressionsfraktur parietal

rechts infolge des Sturzes vom 17.10.2009 festgestellt werden. Neurologische Defizite

bestehen nicht. Eine substanzielle Hirnverletzung

zog sich der Versicherte durch den Unfall nicht zu. Diagnostisch ist von einem

chronischen posttraumatischen Kopfschmerz auszugehen, auch

wenn die Prognose der Kopfschmerzen heute

vornehmlich durch die unfallunabhängige Gesundheitsbeeinträchtigung auf

psychiatrischem Fachgebiet aufrechterhalten wird. Aufgrund des aktuellen

Untersuchungsbefundes und in der Beurteilung vom

16.07.2014

benannter Inkonsistenzen kann höchstens von insgesamt leicht bis

mittelschweren Kopfschmerzen ausgegangen werden.

1.

Schätzung des Integritätsschadens

Der Integritätsschaden auf neurologischem

Fachgebiet wird auf 5% geschätzt.

2.

Begründung

Gemäss Tab. 7 der Suva 'Integritätsschaden bei

Wirbelsäulenaffektionen', die bei der Schätzung von Integritätsschäden bei

Schmerzen im Quervergleich herangezogen werden kann, entsprechen Ieicht bis

mittelschwere Kopfschmerzen einem Integritätsschaden von 10% (entsprechend ++

auf der Schmerzfunktionsskala). Da die Kopfschmerzen heute vornehmlich durch

die vorbestehende und unfallfremde psychiatrische Gesundheitsbeeinträchtigung

aufrechterhalten werden, ist eine

Kürzung dieses Wertes auf 5% gerechtfertigt.”

(doc. 355, la sottolineatura è del redattore).

Infine, per quanto

riguarda la patologia al rachide il Dr. __________, a margine della visita

medica di chiusura del 26 agosto 2011, si è così espresso:

" REFERTO

Dorsalgia cronica residua.

Frattura limitante superiore corpo vertebrale D3 e D4, frattura

comminutiva del corpo vertebrale D8 (infortunio 17.10.2009).

Spondilodesi dorso ventrale D7/D9 con corporectomia parziale D8,

interposizione di un cage e plastica spongiosa (03.06.2010) per sindrome algica

post-traumatica e cifosi D8. Cefalea recidivante emicranio destro.

Trauma cranico con frattura della calotta parietale a destra e

annessa piccola contusione cerebrale, frattura della rocca petrosa destra con

associato piccolo ematoma (17.10.2009).

Malformazione arterio-venosa cerebrale parietale a destra rifornita

dall'arteria cerebrale media, considerata lesione di origine congenita, non di

origine post-traumatica (emboliazzazione della lesione al 26.05.2011).

Tinnito post-traumatico a destra di grado 1.

Esacerbazione post-traumatica di una sindrome ossessiva compulsiva.

VALUTAZIONE

10%

ARGOMENTAZIONE

Si considera la tabella numero 7 che concerne l'assegnazione dì

menomazione d'integrità dopo affezioni traumatiche a livello della colonna

vertebrale. Si ricorda in questo ambito la dorsalgia

cronica residua considerata con il segno + nella tabella visto che

l'assicurato non ha praticamente dolori a riposo, solo durante lo sforzo e nel

sollevare pesi. È presente una lieve ipercifosi dorsale

compensata con iperlordosi lombare, aspetto desunto dalla visita

clinica dell'assicurato. Non sono presenti lesioni o deficit neurologici

períferici. Sono presenti limitazioni ai movimenti attivi di flessione-estensione,

rotazione ed inclinazione destra-sinistra della colonna vertebrale.” (doc.

170).

In data 14 agosto 2014 il

Dr. __________ ha poi espresso la seguente valutazione:

" 1.

Reperti

Dorsalgia cronica residua. Esiti da frattura limitante superiore

corpi vertebrali D3-D4, frattura comminutiva del corpo vertebrale D8

(infortunio del 17.10.2009). Esiti da spondilodesi dorsoventrale D7

e D9 con corporectomia parziale D8, interposizione di un cage e

plastica spongiosa (3.6.2010) per sindrome algica post-traumatica e cifosi D8.

Esiti da frattura non dislocata calotta frontotemporale a

destra inclusa piramide destra e piccolo ematoma epi-subdurale al

disotto della frattura guarito. Piccola impressione su frattura parietale a

destra guarita in mal posizione. Dolori cronici post-traumatici

alla testa tipo emicrania. Tinnito post-traumatico a destra.

2.

Valutazione del danno all'integrità

5% per la cefalea cronica (dott. __________).

12.

% per la ipoacusia e il Tinnito a destra (dott. __________)

3.

Motivazione

Da rilevare che in data 26.8.2011 era stata già definita una IMI

del 10% per l'aspetto della colonna vertebrale dorsale, questa non viene modificata.

Sulla base delle valutazioni specialistica neurologica

(dott. __________) e ORL (dott. __________) vengono attribuite le

IMI sopra segnalate dal punto di vista neurologico tabella 7 (5%). Dal punto di

vista ORL in totale 12.5% (tabella 13).” (doc. 362).

Alla luce del referto del

5.

ottobre 2014 del Dr. __________, l’CO 1 ha nuovamente interpellato il Dr. __________

per quanto riguarda l’IMI, in particolare sull’applicazione della Tabella 7. Lo

specialista si è così espresso:

" (…)

Dal mio punto di vista valuto solo la situazione di IMI da me

assegnata per la problematica alla colonna vertebrale dorsale, in

considerazione della rivalutazione di tutti gli esami radiologici inclusa

la riferita radiografia della colonna vertebrale in toto del

01.10

; è corretto come definito dal collega dott. __________ I’aumento

della cifotizzazione della vertebra D8, anch'io misuro in data odierna un

angolo di cifotizzazione esattamente di 28º. Considero anche la

problematica attuale clinica dell'assicurato, si riconsidera la

tabella 7 per problemi posttraumatici alla colonna vertebrale, per questo

aspetto è corretto valutare la tabella n 7 citata. Si considera quindi,

valutando la tabella citata al punto 1, un angolo come descritto

sopra maggiore di 21º di cifotizzazione della vertebra D8, i

disturbi lamentati dall'assicurato secondo valutazione del rapporto del dott. __________

sono ++, si attribuisce quindi per la colonna vertebrale una IMI del 20%, come

valutazione lorda. Quindi 10% già assegnata alla mia visita medica in __________

citata più 10% in base alla valutazione degli atti medici entrati dopo questa

valutazione, portando una IMI per l'aspetto della colonna vertebrale a un

totale di 20%. Per quanto riguarda le IMI attribuite dal punto di vista

ORL e neurologico, la situazione è da chiarire con i rispettivi colleghi

specialisti che l'hanno attribuite, in particolare il dott. __________,

specialista FMH ORL e il dott. __________, specialista FMH neurologia entrambi

di __________.” (doc. 380, la sottolineatura è del redattore).

Con

la propria impugnativa, l’insorgente ha contestato i gradi IMI calcolati dai

medici dell’CO 1 (cfr. doc. I, pag. 21 e segg.).

Per

quanto riguarda la patologia al rachide, secondo il ricorrente i dolori

alla schiena sono tali da giustificare una percentuale maggiore, visto anche

che le dorsalgie croniche sono destinate a peggiorare nel tempo. Egli ha

postulato un’IMI del 25% (cfr. doc. I, pag. 21).

Secondo il TCA la richiesta di

un’IMI superiore al 20% non è sostenuta da alcun argomento medico-scientifico

pertinente. Per quanto riguarda i peggioramenti futuri indicati dal

ricorrente, secondo la giurisprudenza federale, aggravamenti futuri

giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto se

l’intervento di un peggioramento è probabile. Per contro, non possono

essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente

possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e

riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und

25.

des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).

Anche

per quanto riguarda l’IMI riferito alle cefalee non vi è motivo per

distanziarsi dal 5% e dalla Tabella 7 applicata dal Dr. __________.

L’avv. RA 1 in sede di

ricorso ha postulato l’applicazione della Tabella 8 dell’IMI (Menomazione

dell’integrità da esiti psichici di lesioni) (cfr. doc. I, pag. 21).

L’CO 1 ha interpellato il Dr. __________ a

questo proposito, il quale in data 25 novembre 2014 ha chiarito per quale

motivo si giustifica l’applicazione della Tabella 7 (Menomazione dell’integrità

nelle affezioni della colonna vertebrale) e non della 8:

" (…)

Ja, es ist sinnvoll die Tabelle 7 bei der

Schätzung des Integitätsschadens heranzuziehen. Die Tabelle 8 ist bei traumatischen

Hirnverletzungen und psychischen und neuropsychologischen Funktionsstörungen

anzuwenden. Im vorliegenden Fall liegt aber keine substantielle Hirnverletzung

vor und es sind Kopfschmerzen bei der Schätzung der IE zu beurteilen.

Deshalbkann die Tabelle 8 nicht angewendet werden und es wird die Tabelle 7 zum

Quervergleich herangezogen, diese Tabelle berücksichtig im Gegensatz zur

Tabelle 8 auch Schmerzen” (doc. 382).

Infine,

il TCA non ritiene di doversi scostare neppure dalle percentuali IMI per il tinnitus

(7,5%) e l’ipoacusia (5%). L’insorgente ha postulato percentuali maggiori (15%

per tinnitus e ipoacusia) fornendo una propria valutazione che non è supportata

da elementi oggettivi tali da inficiare le argomentazioni dei medici dell’CO 1.

In

conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella

misura in cui all’insorgente è stata attribuita un’IMI del 37,5%.

2.9

Entità del guadagno

annuo assicurato.

2.9.1

A

norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono

calcolate in base al guadagno assicurato.

Il

cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è

considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima

dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno

precedente l’infortunio.

Il

medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare

disposizioni particolari.

Per

guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate

all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un

lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali

somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una

relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito

derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il

lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si

trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in

cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni

legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza

ivi menzionata).

Di

regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi

degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

L'art.

22.

cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al

salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso

dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non

ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero,

il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo.

Nel caso di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata

prevista.

Derogando

al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.

Per quanto qui di

interesse, il cpv. 1 recita così che se nel corso dell'anno precedente

l'infortunio, il salario dell'assicurato è stato ridotto a causa di servizio

militare, servizio di protezione civile, infortunio, malattia maternità,

disoccupazione o lavoro ridotto, il guadagno assicurato è quello che

l'assicurato avrebbe conseguito senza queste circostanze.

Trattandosi della nozione

di “disoccupazione” ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 OAINF, in una sentenza

U 298/00 dell’11 giugno 2001, l’Alta Corte ha stabilito che colui che non si

annuncia all’assicurazione contro la disoccupazione e che non si sottomette ai

relativi obblighi, non può poi appellarsi al fatto che, già antecedentemente

alla domanda di prestazioni, egli avrebbe voluto lavorare a tempo pieno anziché

a tempo parziale e, perciò, pretendere che il calcolo del guadagno assicurato

venga effettuato in considerazione di una disoccupazione parziale conformemente

all’art. 24 cpv. 1 OAINF. Secondo la nostra Massima Istanza, ciò è altrettanto

poco ammissibile nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, quanto in

quello dell’assicurazione contro la disoccupazione (per un caso di applicazione

di questa giurisprudenza, si veda la STCA 35.2012.92 del 26 settembre 2013,

nota al patrocinatore dell’assicurata).

2.9.2

Dalle tavole processuali

emerge che per ricostruire il salario conseguito da RI 1 durante l’anno

precedente l’infortunio ai sensi degli artt. 15 cpv. 2 LAINF e 22 cpv. 4 OAINF,

l’amministrazione ha fatto capo ai datori forniti da datore di lavoro giungendo

– dopo adeguamento al 2013 – all’importo di fr. 68’156.-- (doc. 393).

L’insorgente ha contestato

questo importo, in quanto a suo dire “considera il reddito che il ricorrente

avrebbe percepito presso la __________ nel 2013, se non fosse intervenuto

l’infortunio, che però è inferiore alla media svizzera dell’11,59%. Per cui il

guadagno annuo assicurato andrebbe adeguato al rialzo a CHF 76'055.28”

(cfr. doc. I, pag. 21).

Il TCA ritiene che il

guadagno assicurato sia stato correttamente calcolato dall’CO 1 e che non si

possa applicare il gap salariale su questo dato come richiesto dall’avv.

RA 1 (cfr. consid. 2.7.3. dove l’CO 1 è giunta a un gap salariale del

6,59% nel calcolo della rendita d’invalidità).

Al

riguardo è utile sottolineare che le regole e i principi posti alla base della

fissazione del guadagno assicurato per calcolare la rendita non corrispondono a

quelli attinenti alla determinazione del reddito da valido.

Infatti,

per fissare il guadagno assicurato si considera, di principio, ciò che è stato

effettivamente percepito prima del sinistro (cfr. art. 15 LAINF; 22 OAINF; DTFA

1963.

pag. 93 segg.; STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008), mentre invece per

determinare il reddito da valido si considera un reddito ipotetico.

In

una sentenza U 308/04 del 16 gennaio 2006 il TFA ha, al proposito, indicato

che:

" (…)

3.3

Quant à la différence de plus de 9'000 fr.

entre le revenu sans invalidité retenu par l'office AI ( 59'824 fr.) et le gain

annuel assuré par la CNA (50'903 fr.), elle n'est pas pertinente et relève

d'une confusion entre la notion de gain assuré - seul déterminant en matière de

rente - qui se fonde sur la situation réelle de l'assuré avant l'accident et

celle de revenu sans invalidité par quoi il faut entendre le gain hypothétique

que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au

gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (gain

assuré; ATF 122 V 316

consid. 2a et les références).”

Anche

su questo punto, dunque, la decisione impugnata deve essere confermata e il

ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti