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Decisione

35.2015.73

Incidente stradale con commotio cerebri e danno ortopedico. Riconoscimento rendita dell'80% da 05/1995. Riduzione della rendita al 50% da 01/2014. Revisione fondata in ragione miglioramento stato di s

19 novembre 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa é la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.6. In una sentenza 8C_469/2013

del 24 febbraio 2014 consid. 4.2, pubblicata in SVR 2014 UV Nr. 13 p. 41ss., il

Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione degli effetti

temporali della riduzione o della soppressione di una rendita d’invalidità per

la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, é giustificato collocarsi al

momento della decisione formale, quando é certo che già a quella data sono

adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la

soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del

mese che segue quello in cui la decisione formale é stata emanata,

rispettivamente intimata all’assicurato.

2.7. Con riferimento all’assunto

ricorsuale secondo il quale, nel caso di specie, una revisione della rendita

d’invalidità sarebbe esclusa a priori, in quanto RI 1 ha già raggiunto i

65 anni (cfr. doc. I, p. 4), il TCA rileva, riguardo all’applicabilità dell’art.

22 LAINF, che se l’assicurato presenta una domanda di revisione poco prima del

termine, l’assicuratore é tenuto a dare avvio alla procedura, anche se la

decisione di revisione sarà resa soltanto dopo che l’assicurato avrà raggiunto

l’età limite. Parimenti, l’assicuratore può introdurre una procedura di

revisione della rendita prima dell’età limite, a condizione che ne abbia

informato l’assicurato; l’assicuratore può allora rendere la sua decisione

ulteriormente (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

Berna 1985, p. 393 e il riferimento giurisprudenziale ivi citato; Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 116).

Nella concreta evenienza,

con scritto del 19 settembre 2013, l’amministrazione aveva comunicato

all’assicurato l’avvio di una procedura di revisione della rendita e, in questo

senso, egli era stato convocato a una visita peritale presso lo psichiatra

dott. __________ (cfr. doc. 101).

In esito a quanto precede,

occorre dunque concludere che la CO 1 ha avviato la procedura di revisione prima

del raggiungimento dei 65 anni (RI 1 è infatti nato il 23 maggio 1949),

ciò di cui l’assicurato è stato debitamente informato, di modo che non può

trovare applicazione l’art. 22 LAINF.

Nei considerandi che

seguono, questa Corte dovrà pertanto valutare l’adempimento delle condizioni

poste dall’art. 17 cpv. 1 LPGA.

2.8. Nella presente fattispecie,

dalle tavole processuali si evince che la CO 1 ha posto l’assicurato al

beneficio di una rendita d’invalidità dell’80% a decorrere dal 1° maggio 1995,

facendo capo alla perizia amministrativa 10 marzo 1995 del dott. __________ __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

Nel referto appena citato,

il dott. __________, diagnosticato uno stato dopo trauma cranio-cerebrale con

sindrome postcommozionale e leggera sindrome psicoorganica post-traumatica

nonché sviluppo di una sindrome depressiva post-traumatica a tinteggiatura

ansioso-inibita, aveva dichiarato che “la somma dei danni cerebrali di natura

neurologica e psichiatrica che si esprime attraverso il comportamento che rende

impossibile l’esercizio della professione sinora svolta, a nostro modo di

vedere inserisce questo caso nell’ambito di una invalidità piuttosto elevata.

La rimanente capacità lavorativa potrebbe essere esercitata solamente nell’ambito

di una professione diversa da quella precedentemente svolta. A causa di ciò, la

valutazione globale che tiene conto dei presunti danni psicoorganici e psichici

subiti mette la percentuale d’invalidità al 75%.” (doc. 43, p. 6).

Quindi, con il complemento

peritale del 5 maggio 1995, il perito aveva precisato che “per quanto concerne

una presunta, rimanente capacità lavorativa di circa il 25%, essa si riferisce

ai più semplici lavoretti o mansioni domestiche e non si pensa ad una vera e

propria possibilità di reintegrazione lavorativa, che non esiste.” (doc. 49).

Va pure segnalato che, nel

quadro degli accertamenti disposti dall’amministrazione, nel mese di aprile

1994, lo stato di salute dell’assicurato era stato valutato anche dal dott. __________,

spec. FMH in neurologia, il quale aveva refertato uno stato neurologico e

neuropsicologico “… perfettamente normale, normalizzato l’EEG, nessuna anomalia

vascolare nel territorio vertebro-basilare né del passaggio atlanto-occipitale.

Il paziente presenta dei malesseri, da quanto descritti dal carattere piuttosto

sincopale, sempre in posizione eretta, eventualmente d’origine ortostatica. La

PA tuttavia é normale, escluse in modo categorico delle manifestazioni

epilettiche. Presenza sicuramente di uno stato depressivo-ansioso, con spunti

fobici, possibile una leggera nevrosi d’incidente. (…). Non ho messo in

evidenza nessun deficit neuropsicologico, in particolare la memoria sia di

fissazione che di evocazione é perfettamente normale. I disturbi della concentrazione

sono da associarsi alle alterazioni psichiche depressivo-ansiose.” (doc. 19, p.

4s.).

Il 1° ottobre 1999, RI 1

era stato periziato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, per conto dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti

all’estero.

Dal relativo referto,

datato 18 ottobre 1999, risulta che, a quel momento, l’assicurato soffriva di

una sindrome postconcussiva con disturbo neurocognitivo moderato e attacchi

epilettiformi anamnestici, patologia che comportava una totale inabilità

lavorativa in qualsiasi professione.

Il dott. __________ aveva

riscontrato una “… menomazione del funzionamento cognitivo. Questa appare

acquisita e verosimilmente collegata con il trauma subito. Si sottolinea

l’amnesia postraumatica, perdita di conoscenza ed insorgenza recente d’attacchi

epilettiformi e cefalee. Esistono indubbiamente difficoltà d’attenzione, di

concentrazione, di memoria e d’elaborazione delle informazioni. Rispetto

all’esame precedente si nota un moderato peggioramento della menomazione nel

funzionamento sociale. Questo declino si riferisce soprattutto all’ambiente

microsociale, non avendo egli un’attività lavorativa in questo quadro si

aggiunge facile affaticamento, alterazioni del sonno, cefalee, vertigini e

mancamenti, irritabilità e talvolta aggressività sproporzionata alle cose di

poco conto, con sintomi d’ansia e depressione, con una certa labilità affettiva

che varia da apatia, con mancanza di spontaneità fino ad un’ideazione

persecutoria e talvolta suicidale. Inoltre vi sono da aggiungere certi

cambiamenti nella personalità, e qui mi riferisco al cambiamento della condotta

sessuale e del ritiro sociale.” (doc. 93).

2.9. Nell’ottobre 2013, il

ricorrente é stato sottoposto ad accertamenti pluridisciplinari (psichiatrici e

neuropsicologici) da parte del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, il quale si é avvalso della collaborazione della psicologa __________.

Dalla perizia 25 ottobre

2013 si evince che lo specialista interpellato dall’amministrazione ha negato

la presenza di disturbi psichiatrici e/o neuropsicologici, precisando trattarsi

di sincopi e di dolori diffusi, la cui eziologia va approfondita dal profilo

neurologico e reumatologico (doc. 106, p. 30: “Actuellement aucune plainte

significative psychiatrique ou neuropsychologique n’est retenue. Il s’agit de

syncopes et de douleurs diffuses et la question de la causalité de ces

symptômes devra être abordée uniquement d’un point de vue neurologique et

rhumatologique. Au cas où les sincopes sont psychogènes, les

critères de gravité jurisprudentiels ne sont pas remplis.”). Egli ha precisato che RI 1 ha sì sofferto di episodi depressivi

Considerandi

ricorrenti, probabilmente di media gravità, che sono tuttavia evoluti

positivamente nel corso degli anni con attualmente una totale remissione

clinica (doc. 106, p. 31: “Nous retenons des épisodes dépressifs récurrents

probablement moyens ayant évolué positivement au fils des décades qui ont suivi

l’accident. Actuellement on objective une remission clinique totale.” e p. 32:

“Le traitement médical a été adéquat dans le passé, car nous constatons une

rémission totale des anciens épisodes dépressifs.”).

L’esperto

ha quindi dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro dal profilo

psichiatrico e neuropsicologico nella sua originaria professione di cameriere,

così come in qualsiasi altra attività, a decorrere dal giorno dell’esame

peritale (doc. 106, p. 31: “La capacité de travail médico-théorique d’un point

de vue psychiatrique et neuropsychologique est de 100% dès le jour de

l’expertise.”).

In esecuzione della

sentenza di rinvio 35.2014.31 del 25 giugno 2014, l’assicuratore convenuto ha

disposto due perizie: l’una a cura del dott. __________, spec. FMH in

neurologia, l’altra a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica.

Con il proprio referto

datato 1° dicembre 2014, il dott. __________ ha innanzitutto rilevato di aver

refertato uno stato neurologico e neuropsicologico normale, sovrapponibile a

quanto egli aveva già riscontrato nel 1994. In particolare, egli ha osservato

che anche le cefalee, dal carattere piuttosto tensivo, non si sono modificate rispetto

al precedente esame, allorquando era stata attestata un’incapacità lavorativa

non superiore al 50%, soprattutto in ragione della persistenza delle cefalee.

In merito ai malesseri

denunciati dall’assicurato, il neurologo ha ricordato che la RMN cerebrale

eseguita a suo tempo era risultata normale, come normali erano risultati gli

elettroencefalogrammi, motivo per cui è da escludere una loro eziologia

epilettica.

A suo avviso, quindi,

“ammettendo la presenza di cefalee croniche post-traumatiche, associando i

malesseri lipotimici, dal carattere sincopale, si può raggiungere, dal punto di

vista neurologico e internistico, un’incapacità lavorativa, tuttavia non

superiore al 50%.” (doc. 129, p. 5).

Da parte sua, con rapporto

6.

febbraio 2015, il dott. __________ ha diagnosticato uno stato dopo incidente

stradale del 10 settembre 1992, una sindrome vertebrale/spondilogena lombare

con anche già episodi di bloccaggio transitorio in presenza di un disturbo statico-posturale,

così come alterazioni degenerative plurisegmentali, una sindrome vertebrale

cervicale, attualmente con zona d’irritazione medio-cervicale, senza

tensione/contrattura muscolare paravertebrale segmentale in presenza di

un’artrosi cervicale, una condropatia patellare/sindrome algica a livello del

compartimento anteriore bilateralmente con disturbi accentuati al carico in

flessione, una periartropatia tendinotica più marcata alla spalla destra,

nonché un disturbo statico dei piedi bilateralmente.

Egli ha precisato che le

patologie diagnosticate sono solo possibilmente in nesso causale naturale con

l’evento infortunistico del 1992 e, peraltro, che esse sono ben compatibili con

il decorso naturale di un normale processo involutivo.

Infine, sempre secondo il

dott. __________, tenuto conto delle considerazioni da lui espresse a proposito

dell’eziologia dei disturbi lamentati, RI 1 é da considerare “…abile al lavoro

in misura completa sia nello svolgimento dell’attività professionale di

cameriere/capo-servizio svolta al momento dell’infortunio, sia nello

svolgimento di altre attività adatte.” (cfr. doc. 132).

Con la decisione formale

del 20 marzo 2015, la CO 1 ha ritenuto accertato che, rispetto al momento della

costituzione della rendita di invalidità in vigore, lo stato di salute psichico

dell’assicurato è migliorato, a tal punto da non giustificare più alcuna

incapacità lavorativa.

D’altro canto, essa ha

ammesso che, dal punto di vista neurologico-internistico, il ricorrente

presenta un’inabilità del 50% in qualsiasi attività, imputabile a disturbi in

nesso causale con l’infortunio del 10 settembre 1992.

In sintesi,

l’amministrazione ha quindi ridotto la rendita di invalidità dall’80 al 50% a

contare dal 1° gennaio 2014 (cfr. doc. 134).

2.10

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.11

Nella concreta evenienza,

tutto ben considerato, il TCA ritiene che le valutazioni agli atti dei dottori __________,

__________ e __________ possano costituire da valida base per il presente giudizio

che è chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere all’atto

istruttorio (perizia giudiziaria) auspicato dall’insorgente.

Con la propria

impugnativa, l’assicurato sì contesta che il proprio stato di salute

infortunistico sia nel frattempo migliorato (a suo avviso, sarebbe anzi

peggiorato), tale sua affermazione non risulta tuttavia supportata da

documentazione medica specialistica sufficientemente affidabile.

Da una parte, nella misura

in cui il ricorrente fa valere che l’Ufficio AI per i residenti all’estero avrebbe

nel frattempo ordinato una perizia allo psichiatra dott. __________, dalla

quale sarebbe risultato “… un moderato peggioramento delle condizioni psichiche,

rispetto alla perizia precedente, …” (doc. I, p. 3), il TCA si limita a osservare

che, chiamato a produrre copia di questo (nuovo) referto (cfr. doc. VI), il

patrocinatore di, dopo aver interpellato l’Ufficio, ha trasmesso la perizia del

18.

ottobre 1999 (cfr. doc. IX + allegati).

D’altro canto, a

prescidere dal fatto che quale medico-chirurgo non può essere considerato come

particolarmente qualificato a esprimersi nelle materie che qui interessano, nelle

sue certificazioni agli atti (cfr. allegati ai doc. 114 e 131, nonché doc. D),

il dott. __________, medico-chirurgo a __________, si é essenzialmente limitato

a riportare un elenco delle lamentele espresse dal suo paziente, senza tuttavia

spiegare i motivi per i quali, a suo avviso, le sue condizioni di salute

infortunistiche non sarebbero migliorate rispetto al 1995.

In esito a tutto quanto

precede, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato

abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. STFA U 200/04 del 19 settembre 2005; STFA C 192/04 del 14

settembre 2005; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406

consid. 4.3.1, DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125 V 195 consid. 2; RDAT I

- 1996 p. 225), questo Tribunale deve ritenere che, dal mese di gennaio 2014, é

intervenuto un notevole miglioramento delle condizioni di salute

dell’insorgente ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, e ciò nella misura in cui

egli è nel frattempo guarito da quella patologia psichica che nel 1995 era

stata posta a fondamento dell’assegnazione della rendita di invalidità.

In conclusione, accertato

che RI 1 non presenta più alcuna affezione psichica invalidante e che, per

contro, egli continua a soffrire di disturbi neurologici che ne limitano la

capacità (nella misura massima del 50%) in qualsiasi ambito lavorativo, l’istituto

resistente era legittimato a ridurre al 50% la rendita d’invalidità in vigore,

a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti