35.2015.75
Ammessa esistenza di una denegata/ritardata giustizia da parte dell'amministrazione
16 settembre 2015Italiano11 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.75
mm/DC
Lugano
16 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 15
luglio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. A causa della presenza di
malessere generale e di tosse persistente da almeno 5 mesi con escreato
purulento e conclamato stato febbrile, durante il periodo 26 ottobre - 11
novembre 2011, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________, è stato
degente presso il Servizio di medicina interna dell’Ospedale __________ di __________.
In quell’ambito, è stata posta segnatamente la diagnosi di malattia
professionale da inalazione di polveri fini (silico-antracosi polmonare) (doc.
56).
Con scritto del 16
dicembre 2011, l’CO 1 ha informato l’assicurato che avrebbe disposto gli
accertamenti necessari a chiarire l’esistenza di una malattia professionale (doc.
58).
L’assicurato ha quindi
invitato l’Istituto assicuratore a “… voler rilasciare la vostra decisione sul
caso entro breve tempo.” (doc. 61).
1.2. Durante il periodo febbraio
2012 - giugno 2013, l’CO 1 ha istruito la causa, richiamando gli incarti dalla
Cassa malati __________ e dal Servizio di pneumologia dell’Ospedale __________
di __________, nonché procedendo all’audizione dell’interessato.
La documentazione raccolta
è poi stata sottoposta al Servizio __________ di __________ (il 21 giugno 2013
– cfr. doc. 103).
Con apprezzamento del 7
agosto 2013, la dott.ssa __________ ha indicato che la documentazione acquisita
nel frattempo non le permetteva ancora di pronunciarsi circa l’esistenza di una
malattia professionale ai sensi di legge. Ella ha quindi invitato
l’amministrazione a completare il dossier, fornendo le relative istruzioni (doc.
109).
Dalle carte processuali
emerge che il funzionario incaricato ha dato seguito alle richieste del medico
fiduciario soltanto nel corso del mese di marzo 2015, allorquando ha contattato
Fatti
i diversi servizi dell’Ospedale __________ di __________ allo scopo di ottenere
i documenti necessari (doc. 128, 129, 130 e 135).
La documentazione richiamata
è pervenuta in data 4, 5 e 16 marzo 2015 (doc. 131 – 138).
Dalla nota relativa al
colloquio telefonico che ha avuto luogo il 17 marzo 2015 tra il patrocinatore
di RI 1 e il funzionario incaricato, risulta che quest’ultimo si è scusato per
“l’importante ritardo” accumulato, assicurando che avrebbe cercato di “…
completare la doc. medica (rp. Degenze __________ + visite ambulatoriali Prof.
dr. __________ + radiologia) per prendere posizione sulla presunta malattia
professionale.” (doc. 139).
1.3. Con ricorso per
denegata/ritardata giustizia del 15 luglio 2015, RI 1, rappresentato da RA 1,
ha chiesto che venga fatto ordine all’CO 1 di “… prendere una decisione in
merito alla nostra richiesta di riconoscimento della malattia professionale …”,
rilevando al riguardo che “… il primo scritto risale al 21.11.2011 e l’ultimo
del 8.1.2015, rimasto a tutt’oggi senza risposta. Malgrado le promesse tutto
tace da anni. Riteniamo, visto il tempo trascorso, che al mio assistito si
proceda ad una decisione in merito al diritto o meno delle prestazioni CO 1.
Essendo il mio assistito in assistenza, anche l’Ufficio citato chiede una
risposta.” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
domandato che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III + allegati).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1;STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999).
Nel merito
2.2
Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicuratore convenuto si è reso colpevole oppure no di una ritardata
giustizia nei confronti di RI 1.
2.3
Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA,
il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è
diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V
147.
consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato
a statuire é una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29
cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si é in presenza di un ritardo
ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria
competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto
dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme
delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.
1.1
p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il
grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I
312.
consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non é legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle
regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui
la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una
procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione
approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in
relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora
l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere
discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame
sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un
determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr.
STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in
RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).
2.4
In una sentenza I 841/02 del
25.
giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il
TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di
un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare
la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286, p.
339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un
tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una
causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia
a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella stessa
pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a
decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei
denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20
Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als
Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine
Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
Più di recente, l’Alta
Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un
tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello
scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi
al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso
cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione
contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando é
trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e
l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in
una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e
in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non
presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per
contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli
allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata
giustizia inoltrato al Tribunale federale, non é stato qualificato quale
ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un
minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del
28.
settembre 2009).
2.5
Chiamata a pronunciarsi nella
concreta evenienza, questa Corte costata innanzitutto che dalla segnalazione dell’esistenza
di una possibile malattia professionale (novembre 2011) all’inoltro del ricorso
per denegata/ritardata giustizia (luglio 2015), sono trascorsi oltre tre
anni e mezzo, un lasso di tempo tanto lungo da non poter essere giustificato,
nemmeno con presunte difficoltà di ordine istruttorio (cfr. doc. III, p. 8:
“Non essendo le tempistiche dilatate rimproverate alla convenuta interamente
imputabili a quest’ultima ma essendo le stesse perlopiù dovute alle necessità
dell’istruzione …”).
In realtà, da un attento
esame dell’incarto CO 1 emerge chiaramente che l’istruttoria è stata segnata da
innumerevoli “tempi morti”, addebitabili piuttosto all’inerzia del funzionario
incaricato. Particolarmente eloquente in questo senso è il fatto che, dopo aver
ricevuto l’apprezzamento 7 agosto 2013 della dott.ssa __________, la quale
richiedeva un completamento della documentazione (cfr. doc. 109), il
funzionario in questione si è attivato soltanto nel corso del mese di marzo
2015.
(cfr. doc.128, 129, 130 e 135), dopo essere stato più volte
sollecitato dal patrocinatore dell’insorgente (cfr. doc. 113 e 124). A notare inoltre
che, nonostante i documenti richiamati fossero stati ricevuti ancora nel corso
del mese di marzo 2015 (doc. 131 - 138), il 1° settembre 2015 essi non erano
ancora stati sottoposti al Servizio __________ (cfr. allegati al doc. III).
In queste condizioni, il
TCA ritiene che siano manifestamente dati gli estremi per riconoscere una
ritardata giustizia.
All’Istituto assicuratore
convenuto è quindi fatto ordine di portare a termine celermente gli
accertamenti intrapresi (con notevole ritardo – cfr. allegati al doc. III) e di
emanare la decisione formale più volte sollecitata dall’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso per
denegata/ritardata giustizia è accolto.
§ All’CO
1 è fatto ordine di portare a termine celermente l’istruttoria e di emanare la
decisione formale più volte sollecitata dall'assicurato.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti