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Decisione

35.2015.76

Trauma contusivo/distorsivo al rachide. Sintomatologia non oggettivabile. Causalità adeguata (causalità naturale rimasta indecisa) dichiarata estinta a distanza di 1 anno e mezzo circa dal sinistro, i

2 marzo 2016Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i sanitari avevano diagnosticato un trauma cranico commotivo con frattura della

squama temporale di destra ed ematoma in regione parietale sinistra e

sottomentoniera (cfr. doc. XVI, p. 2).

Da parte sua, il dott. __________

ha affermato che, a seguito del trauma subito nell’aprile 2013, l’insorgente “…

ha sviluppato una variegata problematica con dolori panvertebrali, cefalee e

altri disturbi. Dal mio punto di vista, si tratta di uno sviluppo somatoforme

ma farà stato al riguardo la valutazione psichiatrica prevista. Clinica e

radiologia non spiegano l’importanza delle lamentele per quanto riguarda i

dolori a carico della colonna vertebrale e non spiegano le limitazioni

funzionali che ne derivano.”. Il reumatologo ha inoltre rilevato che

l’assicurato presenta, bilateralmente, una rottura del tendine del muscolo

sopraspinato all’origine di un’incipiente omartrosi, più importante a destra,

come pure, all’esame clinico, un’instabilità del ginocchio destro che è

espressione di una rottura totale cronica del legamento crociato anteriore

(allegato al doc. XVI 4, p. 6 – il corsivo è del redattore).

La dott.ssa __________, la

quale ha indagato lo stato di salute psichica dell’assicurato, ha attestato “…

la presenza di un’evoluzione in senso depressivo per una sindrome da

disadattamento secondaria ad un disturbo postraumatico da stress, determinato

dall’evento critico (incidente) del 25.4.2013.” (allegato al doc. XVI 4, p. 8).

La dott.ssa __________ ha

diagnosticato dei campi visivi concentricamente ristretti bilateralmente (di

origine non chiara), una discreta maculopatia bilaterale (esiti di una

corioretinite centrale bilaterale), nonché un’exoforia in vicinanza. Posto che

i potenziali evocati visivi avevano mostrato una normale attività del nervo

ottico, l’oftalmologa ha precisato di concordare con la dott.ssa __________ “…

che i sintomi descritti dal paziente come pure la campimetria patologica sono

di origine cerebro-cervicale, …” (allegato al doc. XVI 4, p. 2).

Infine, il neuropsicologo

dott. __________ ha attestato che dall’esame da lui eseguito erano emersi “…

moderati deficit che delineano un profilo caratterizzato da rallentamento

esecutivo, difficoltà di pianificazione, difficoltà di memoria a breve termine

ed anterograda. Le difficoltà sono reali, al massimo oggetto di una parziale amplificazione

da mettere in relazione con aspetti psicologici e di personalità

dell’assicurato. L’origine delle difficoltà cognitive è verosimilmente di tipo

multifattoriale e da mettere in relazione con i diversi disturbi

dell’assicurato.” (allegato al doc. XVI 4, p. 2).

Chiamata a formulare le

proprie osservazioni sul contenuto della perizia SAM, l’amministrazione ha

rilevato che la valutazione espressa dal dott. __________ “… è perfettamente

coerente con quanto fatto valere dalla convenuta …”.

Per quanto attiene invece

all’apprezzamento della dott.ssa __________, l’CO 1 ha al proposito

interpellato la propria oftalmologa di fiducia. Nel suo rapporto del 19 gennaio

2016, la dott.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, ha innanzitutto

osservato che la perizia SAM ha messo in luce dei fatti nuovi che relativizzano

i reperti di una possibile lesione al capo riportata il 25 aprile 2013, ovvero

che tali reperti sono chiaramente imputabili all’infortunio occorso nel 1972.

D’altro canto, la specialista interpellata dall’assicuratore ha affermato di

non poter condividere l’affermazione secondo la quale il restingimento

concentrico del campo visivo sarebbe conseguenza della contusione craniale

riportata dall’insorgente.

In primo luogo, non vi è

stata alcuna contusione craniale. D’altra parte, una lesione cerebrale avrebbe

comportato dei deficit specifici, caratteristici dal profilo topografico. Inoltre,

le diagnosi differenziali per i restringimenti concentrici sono: “Psychisch,

Agravation, Simulation, Hysterie, fehlende Compliance, Retinitis pigmentosa,

Glaucom. Diese zwei letzteren Krankheiten liegen nicht vor.”. Infine, sempre a

suo avviso, nemmeno problemi interessanti il rachide cervicale sono atti a

provocare lesioni del campo visivo (doc. 377).

2.8. Nella concreta evenienza,

alla luce del contenuto del rapporto peritale del SAM (e delle precisazioni

fornite dall’oftalmologa dott.ssa __________), occorre ritenere dimostrato,

perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che

la complessa sintomatologia lamentata da RI 1, non correla a sufficienza con un

danno infortunistico oggettivabile e che essa è largamente espressione

di una problematica psichica.

In tale

contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo

senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di

un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF

8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda

pure la DTF 140 V 290).

In una sentenza U 273/06

del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,

la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di

disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

Questo Tribunale constata

che la conclusione a cui sono giunti i dottori __________ e __________ - assenza

di una sufficiente correlazione tra disturbi soggettivamente denunciati

dall’assicurato e stato oggettivabile -, trova ampia conferma in altre, altrettanto

approfondite, valutazioni che figurano agli atti di causa.

In effetti, già nel

settembre 2013, i sanitari della fisioAndreotti hanno evidenziato “… una

sintomatologia di tipo somatoforme con tendenze alla cronicizzazione e alla

cristallizzazione. Coesiste un’estensione dei sintomi.” (cfr. doc. 51 p. 2).

In occasione della

consultazione del 25 novembre 2013, il dott. __________, spec. FMH in

neurologia, ha dichiarato di essere confrontato con “… uno stato dopo trauma

contusivo e distorsivo cervicale e lombare con un allargamento d’estensione

della sintomatologia che non è sufficientemente da spiegare con una lesione

organica neurologica. Devo presumere che siamo confrontati con

un’evoluzione sfavorevole nel campo psicosomatico-psichiatrico e non è più

da valutare nella nostra competenza.” (doc. 85, p. 5 – il corsivo è del

redattore).

Con apprezzamento del 20 agosto

2014, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha sostenuto che i disturbi

denunciati dal ricorrente non potevano essere spiegati con una lesione, di

natura infortunistica, del sistema nervoso centrale o periferico (cfr. doc.

202).

Lo stesso dott. __________,

in data 21 novembre 2014, ha rilevato che, in base ai disturbi e ai reperti

documentati in prossimità dell’infortunio, non vi è alcun indizio a favore di

una rilevante lesione al capo. Dal verbale di PS dell’Ospedale di __________

risulta in effetti soltanto la diagnosi di contusione/distorsione del rachide

cervicale, lombare e sacrale. Parimenti, non emergono indizi affidabili a

favore di una perdita di conoscenza. Sempre secondo lo specialista fiduciario,

occorre inoltre considerare che, né in prossimità dell’infortunio né in

occasione delle consultazioni presso i dottori __________ (3 giugno 2013) e __________

(25 novembre 2013), sono stati oggettivati dei deficit neurologici, cosicché la

loro successiva insorgenza non può essere imputata, con verosimiglianza

preponderante, all’evento assicurato. Il dott. __________ ha quindi confermato

che la sintomatologia denunciata dall’insorgente non correla con un danno

organico di natura infortunistica (cfr. doc. 250, p. 4).

A margine della visita

peritale del 16 dicembre 2014, ordinata dall’assicuratore contro le malattie,

il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha indicato di non aver

riscontrato “… segni oggettivabili di un danno neurologico, globalmente il

paziente è apparso molto teso, era difficile stabilire un contatto visivo col

paziente, tenendo anche conto del lungo elenco dei sintomi (vedi allegato) è

molto probabile che in questo momento prevalga una componente psichiatrica con

disturbo somatoforme, eventualmente anche un disturbo di disadattamento, il

paziente è già seguito da uno psichiatra ma non risultano delle chiare diagnosi

psichiatriche. Allo stato clinico il paziente descriveva anche diplopia però

nello sguardo laterale bilaterale senza apparente deficit nella mobilità oculare,

anche per quanto riguarda le conseguenze della diplopia il paziente non è

univoco, da una parte descrive che esse peggiorano nettamente in automobile,

d’altra parte farebbe comunque ancora brevi tragitti in macchina per recarsi al

supermercato. All’esame EEG vi è ancora una minima anomalia in sede centrale

leggermente a sinistra, per un paio di secondi, senza le altre anomalie

descritte agli esami EEG precedenti. Anche la relazione del trauma subito e le

alterazioni descritte in sede parietale sinistra alla MRI cerebrale, non è del

tutto chiara, in ogni caso, di questa lesione descritta non risulta nessuna

conseguenza, ovviamente non è in grado di spiegare un’emisintomatologia

sensitiva sinistra, ma non può spiegare neanche gli altri sintomi accusati dal

paziente.” (doc. 270).

Infine, con rapporto del

29 maggio 2015, la dott.ssa __________, Capoclinica presso il Servizio di

neurologia dell’Ospedale __________ di __________, ha osservato di non aver

riscontrato, all’esame clinico, “… deficit sensitivo motori oggettivi. Il

paziente riferisce inoltre dolore alla palpazione, anche lieve, di masse

muscolari dei 4 arti. Il dolore non ha una distribuzione radicolare o

predominanza nei punti di inserzioni tendinee. Viene riferita una diplopia che

peggiora in visione monoculare che non si associa ad una oftalmoparesi e che

non è, per le sue caratteristiche, spiegabile da un disturbo neurologico. Per

ciò che concerne i disturbi dell’equilibrio, data la non riproducibilità delle

lateropulsioni in posizione di Romberg dopo manovre di distrazione e la normale

esecuzione delle prove di coordinazione, riteniamo che essa sia riconducibile

al contesto della limitazione funzionale legata ai dolori cronici riferiti,

anche se una componente secondaria alla nota vestibulopatia periferica (vedi

esame ORL) rimane possibile. Sulla RMN cerebrale non vi sono lesioni in grado

di spiegare il disturbo dell’equilibrio. Vi è anche un dolore lombosciatalgico

che non ha caratteristiche di una radicolopatia e alla RMN lombare non si associa

a conflitti radicolari. Notiamo una certa differenza tra il dolore alla manovra

di Lasègue e la mobilizzazione dell’arto in posizione seduta. Rivediamo le

immagini di RM e TAC eseguite nel 2013 e 2014 con i nostri colleghi

neuroradiologi: si evidenzia una chiara osteofitosi C3-C4 che impronta

l’ipofaringe e il tratto prossimale dell’esofago, tale reperto a nostro avviso

giustifica l’odinofagia e la sintomatologia disfagica lamentata dal paziente.” (doc.

346).

A proposito della lesione

parietale sinistra, che è in effetti stata oggettivata grazie ai numerosi

accertamenti radiologici e strumentali per immagini a cui si è sottoposto

l’insorgente, il TCA rileva che il neurologo dott. __________ - facendo capo a

dati anamnestici verosimilmente sconosciuti agli specialisti che lo hanno

preceduto -, ha precisato che essa è probabilmente da imputare al trauma

cranico-commotivo riportato dall’insorgente nel lontano 1972 (e quindi non in

nesso di causalità naturale con l’evento assicurato del 2013; cfr. allegato al

doc. XVI 4, p. 5). A prescindere da quanto precede, va segnalato che, secondo

il dott. __________, la lesione cerebrale in questione non è comunque

suscettibile di “… spiegare un’emisintomatologia sensitiva sinistra, ma non può

spiegare neanche gli altri sintomi accusati dal paziente.” (cfr. doc. 270; in

questo senso, si veda pure la valutazione della dott.ssa __________).

In merito alla rottura

bilaterale della cuffia dei rotatori, refertata dal dott. __________ nella

sua perizia parziale del 24 agosto 2015, questa Corte si limita a constatare

che problemi alle spalle erano già stati segnalati antecedentemente

all’infortunio. Ad esempio, il 18 aprile 2006, il dott. __________

diagnosticava segnatamente una sindrome da conflitto subacromiale alla spalla

destra e sinistra con lesione secondaria della cuffia dei rotatori. Nella sua

relazione medica del 5 giugno 2006, la dott.ssa __________ segnalava la

presenza di una lesione della cuffia dei rotatori a destra e a sinistra. L’artro-RMN

della spalla sinistra del maggio 2008 evidenziava una lesione a tutto spessore

incompleta del tendine del sovraspinato in sede inserzionale. In data 27 aprile

2011, la dott.ssa __________ dell’Ospedale di __________ riscontrava dolore

alle spalle bilateralmente in quadro di lesione sovraspinati bilaterali (cfr.

doc. XVI 4, p. 5-8).

In esito a quanto precede,

è lecito concludere che il danno alla salute segnalato dal perito reumatologo é,

con verosimiglianza preponderante, preesistente all’infortunio del 25

aprile 2013, di modo che non può essere stato causato da quest’ultimo evento. Il

TCA non può seguire il ricorrente allorquando fa valere che l’infortunio “… può

aver provocato una modifica direzionale dello stato di salute …” (doc. XXVI, p.

3), trattandosi di una mera ipotesi non supportata da adeguata documentazione

medica specialistica.

Per quanto concerne i disturbi

visivi, va rilevato che essi sono stati indagati, nel corso della procedura

amministrativa, in particolare dalla dott.ssa __________, Capoclinica presso il

Servizio di oftalmologia dell’Ospedale __________ di __________. A margine

Considerandi

della consultazione del 25 marzo 2015, la specialista ha affermato che la restrizione

concentrica del campo visivo presentata dal ricorrente risultava senza

riscontro di un danno organico oculare, posto che il nervo ottico non era

atrofico ma vitale e ben delimitato. Ella ha quindi proposto di eseguire dei

potenziali visivi evocati, precisando che, qualora l’accertamento fosse

risultato nella norma, si sarebbe potuto concludere all’assenza di danni

oculari. Inoltre, la formulazione di una diagnosi differenziale di natura

cerebrale/cervicale, sarebbe stata di competenza del neurologo (doc. 323, p. 2;

in occasione del consulto del 20 dicembre 2013 [cfr. doc. 111, p. 2], la stessa

oftalmologa aveva in proposito spiegato che “… i meccanismi etiopatologici non

sono ancora completamente noti. Si presume che abbiano origine

nell’elaborazione delle informazioni visive nei centri corticali superiori

(corticale posteriore).”).

I potenziali evocati

visivi (PEV) effettuati il 13 maggio 2015 presso il Servizio di neurologia

dell’Ospedale __________ di __________, sono risultati “normali e simmetrici”

(doc. 340).

Una valutazione analoga a

quella della dott.ssa __________ è stata enunciata dalla dott.ssa __________,

la quale, a fronte di potenziali evocati visivi nella norma, ha sostenuto che l’origine

dei disturbi in questione va ricercata sul piano cerebro-cervicale (allegato al

doc. XVI 4, p. 2).

Al riguardo, questa Corte

osserva innanzitutto che, a livello cerebrale, la diagnostica per immagini ha

evidenziato soltanto la nota lesione parietale sinistra, la quale, secondo il

parere del neurologo dott. __________, è probabilmente da imputare al trauma

cranio-commotivo del 1972. D’altro canto, il dott. __________ e la dott.ssa __________,

entrambi neurologi, hanno dichiarato che il danno cerebrale refertato non può

spiegare i disturbi denunciati dall’assicurato (cfr. doc. 270), rispettivamente,

che la diplopia non è, per le sue caratteristiche, spiegabile da un disturbo

neurologico (cfr. doc. 346). Infine, l’oftalmologa dott.ssa __________ ha

negato che problemi interessanti il rachide cervicale possano provocare

restringimenti del campo visivo (doc. 377).

Da quanto precede, è

lecito concludere che nemmeno i disturbi visivi lamentati da RI 1 correlano con

un danno oggettivabile, conseguenza naturale del sinistro dell’aprile 2013.

Trattandosi infine delle difficoltà

di deglutizione (disfagia), i sanitari appaiono concordi nel ritenere che

tale problematica è verosimilmente provocata dalla presenza di osteofiti

cervicali, in particolare da C3 a C4, che improntano la parete posteriore

dell’esofago (cfr., ad esempio, i doc. 234 e 346, p. 4).

Tuttavia, occorre pure considerare

che la presenza di un’osteofitosi, di maggiore entità proprio a livello di

C3-C4 in sede anteriore, era già stata refertata grazie alla RMN della colonna

cervicale eseguita nell’agosto 2008 (cfr. doc. XVI 4, p. 6; si veda pure

il rapporto 27 aprile 2011 della dott.ssa Albanese, in cui si riferisce di una

cervicalgia in protusioni discali e iniziale artrosi, cfr. doc. XVI 4, p. 8).

Quindi, secondo il TCA, se

si può in effetti parlare di disturbi oggettivabili, sulla scorta di quanto

precede, deve comunque essere negata la natura infortunistica della patologia

che determina la disfagia (vista la sua preesistenza al trauma).

In queste condizioni,

questa Corte ritiene di potersi esimere dal dar seguito all’atto istruttorio

preteso dal ricorrente (chiedere ai periti SAM un complemento peritale sulla

questione della causalità naturale) (cfr. doc. XXVI, p. 4). In effetti, essendo

in presenza di una sintomatologia priva di sufficiente sostrato organico,

l’esame della causalità naturale deve essere sospeso, per procedere (preliminarmente)

a un’analisi dell’adeguatezza.

2.9

In assenza di

un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente

fattispecie (si veda il consid. 2.8.), occorre effettuare un esame specifico

dell’adeguatezza.

Secondo la giurisprudenza

federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più

presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art.

19.

cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle

prestazioni di corta durata). Tale momento é dato quando dalla continuazione

della cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e

quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità

si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel

caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,

motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di

salute dell’insorgente.

In proposito, va osservato

che, nel suo rapporto peritale del 9 settembre 2015, la psichiatra dott.ssa __________

ha ancora auspicato l’instaurazione di un approccio terapeutico adeguato, quale

sarebbe quello con l’EMDR (cfr. allegato al doc. XVI 4, p. 8).

Il TCA ne prende atto,

tuttavia i provvedimenti prospettati, nella misura in cui non sono indicati dal

punto di vista somatico, non ostacolano la chiusura del caso con esame

dell’adeguatezza in applicazione - così come verrà meglio dimostrato qui di

seguito - della DTF 115 V 133 (in questo senso, si veda la STF 8C_691/2013 del

19.

marzo 2014 consid. 7.2).

Assodato

dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame

dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF

117.

V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V

109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica

abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

Nella decisione su

opposizione impugnata, l’amministrazione ha valutato l’adeguatezza del nesso

causale in applicazione della “psico-prassi” (cfr. doc. 341, p. 9).

RI 1, da parte sua, fa invece

valere che “dal punto di vista della cervicale, (…), la casistica non è da

valutare alla stregua di un colpo di frusta che comporta l’accelerazione

cranio-cervicale, come erroneamente descrive l’assicuratore, bensì al trauma

assiale e quindi da valutare secondo le caratteristiche per l’accertamento

dell’ernia discale.” (cfr. doc. XXVI, p. 3).

Questa Corte constata che,

al momento determinante dell’emanazione della decisione su opposizione

impugnata (come del resto già in precedenza; in questo senso, si veda il

rapporto del settembre 2013 della __________, in cui già si faceva

accenno a una tendenza alla cronicizzazione e alla cristallizzazione dei

disturbi, con estensione dei sintomi, come pure il referto afferente alla

consultazione 25 novembre 2013 del dott. __________), il quadro clinico

dell’assicurato era ampiamente dominato da una problematica psichica (fatta

eccezione per quei disturbi [spalle, ginocchio destro e disfagia] le cui cause

sono sì state oggettivate, ma che non si trovano in relazione causale naturale

con l’infortunio).

In ossequio

alla giurisprudenza federale, il nesso di causalità adeguata deve pertanto

essere valutato secondo le regole inerenti all’evoluzione psichica

abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr.

RAMI 2002 U 465 p. 437).

L’affermazione

del ricorrente secondo la quale andrebbe applicata la giurisprudenza sulle

ernie discali appare infondata. È vero che, a livello cervicale e lombare, sono

state refertate delle discopatie plurisegmentali (cfr. rapporto 24 agosto 2015 del

dott. __________, allegato al doc. XVI 4, p. 5). È però altrettanto vero che

queste alterazioni sono state giudicate non correlare con i disturbi fatti

valere dall’insorgente, ragione per la quale non è qui necessario approfondire

la loro eziologia.

2.10

Nel

valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata

nella DTF 115 V 133, occorre innanzitutto procedere alla classificazione

dell’infortunio di cui l’assicurato é rimasto vittima il 25 aprile 2013.

La dinamica dell’accaduto

è stata da lui stesso descritta in data 1° agosto 2013:

" (…).

Con vecchio camion da cava (Dumper) dopo aver scaricato il cassone

di materiale lo abbassavo e non mi accorgevo che non era sceso tutto rimanendo

alzato a metà percorso, partivo e arrivato sotto l’impianto dove carichiamo il

materiale picchiavo il cassone contro una trave di ferro facendo alzare la

parte anteriore del mezzo di due metri circa che urtava la cabina di guida

sotto la soletta dell’impianto stesso, schiacciando la cabina e rimbalzando

violentemente a terra sugli ammortizzatori più volte (prendendo più volte

insaccate alla schiena e colpi alla testa contro la cabina di guida, su un

sedile non ammortizzato).” (doc. 24)

Sentito da un funzionario

il 17 ottobre 2013, l’insorgente ha precisato che, al momento dell’impatto, la

velocità del mezzo era al massimo di 30 km/h (cfr. doc. 58).

Tenuto conto della

descrizione suesposta e considerato che, in questo contesto, non devono essere

prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio né le circostanze

concomitanti (cfr. STF 8C_584/2010 dell’11 marzo 2011 e

SVR UV Nr. 8 p. 26), il TCA ritiene che il ricorrente sia rimasto vittima di un

infortunio di media gravità in senso stretto.

A titolo di raffronto, va

segnalato che, in una sentenza 8C_1007/2012 dell’11 dicembre 2013 consid. 5.3.2,

il Tribunale federale ha qualificato allo stesso modo l’incidente in cui un

camion, manovrato da un assicurato, si era rovesciato su un lato a causa

dell’infossamento del terreno sottostante. L’autista aveva urtato la testa

contro la cabina del mezzo, procurandosi un trauma cranio-cerebrale con ferita

al cuoio capelluto e perdita di conoscenza.

D’altro

canto, si ricorda che l’Alta Corte ha qualificato quali infortuni di grado

medio al limite della categoria superiore, ad esempio, l’incidente

occorso a un assicurato che viaggiava in autostrada alla guida della propria

autovettura. Un camion, circolante sulla corsia di sinistra, che, al momento di

cambiare corsia, non aveva evidentemente scorto il mezzo dell’assicurato, lo ha

urtato. L’automobile dell’assicurato aveva sbattuto, dapprima, contro la parete

di destra, in seguito, contro quella di sinistra della galleria. L’assicurato,

privo della cintura di sicurezza, aveva violentemente urtato il capo contro il

parabrezza (STF 8C_257/2008 del 4 settembre 2008 consid. 3.3.3). Lo stesso vale

per l’incidente in cui un assicurato viaggiava sulla corsia di sorpasso

dell’autostrada. Raggiunta una velocità di 130 km/h, il suo automezzo aveva improvvisamente sbandato, attraversato la corsia normale e quella di

soccorso, nonché urtato una scarpata, dove si era capovolta. L’automobile era

quindi rimbalzata sulla corsia di sorpasso, dove si era arrestata sulle ruote. Al

momento del capovolgimento, il passeggero era stato scaraventato all’esterno

attraverso il tettuccio apribile. L’assicurato non era invece più stato in

grado di lasciare l’automobile (STF 8C_799/2008 dell’11 febbraio 2009 consid. 3.2.2).

In tale eventualità, il

giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i

criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.4.. Per ammettere

l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un fattore fosse presente in

maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25

p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della

categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre

dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del

nesso causale adeguato.

A titolo di premessa, occorre

osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in

materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di

natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto,

va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non

possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono

essere presi in considerazione (cfr. STF

8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden

organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer

Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen

(Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).

L’accadimento di un

infortunio di media gravità presenta sempre un certo carattere impressionante

per la persona che ne è vittima, ciò che non basta di per sé per riconoscere la

realizzazione di questo criterio. Nel caso di specie, l’evento occorso il 25

aprile 2013, valutato oggettivamente, non ha avuto un carattere particolarmente

drammatico o impressionante.

L'infortunio

del presente ricorso non è comparabile ad altri casi nei quali la Corte

federale ha ammesso l'esistenza di questo criterio (cfr. ad es. la RAMI 1999 U

335.

p. 207: incidente frontale in galleria con il coinvolgimento di tre

autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il ferimento di diverse

altre persone; oppure la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002: assicurato eiettato

dall'abitacolo della propria automobile a seguito del ripetuto cappottamento

della stessa a una velocità di almeno 140 km/h).

Nel noto

infortunio, l’assicurato ha essenzialmente riportato un trauma assiale

alla colonna vertebrale in toto e, fors’anche (ma su questo aspetto vi sono

delle riserve - si vedano al riguardo soprattutto gli apprezzamenti del

neurologo dott. __________, doc. 202 e 250), un trauma cranico. A seguito di

ciò, egli ha sviluppato una complessa sintomatologia - caratterizzata da

lombosciatalgia bilaterale, cervicalgia, cefalee, acufeni a destra, parestesie

agli arti superiori, disturbi visivi, vertigini, ecc. - risultata priva di

sostrato organico, a cui si è sovrapposta una problematica psichica.

Tenuto conto delle

premesse che sono state fatte in precedenza, ciò non consente di ritenere che

egli abbia riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche particolari.

Nessun

elemento all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la

presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti

dell’infortunio.

Anche il criterio del decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é

soddisfatto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai

notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle

complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari

che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e

l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo

stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta

ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).

Nel caso di

specie, se le cure prestate al ricorrente non hanno permesso di migliorare il

suo stato di salute, é perché si é sovrapposta una problematica psichica,

di cui non é però consentito tener conto nella valutazione dell’adeguatezza.

Posto che lo stato di

salute dell’insorgente é stato ben presto determinato dallo sviluppo di una

patologia psichiatrica, non possono essere considerati adempiuti tutti quei

criteri di rilievo che contengono una componente temporale (durata

eccezionalmente lunga della cura medica, i disturbi somatici persistenti,

nonché il grado e la durata dell'incapacità lavorativa), ricordato che,

trattandosi di valutare l’esistenza del nesso di causalità adeguata in

applicazione della prassi in materia d’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio, si deve fare astrazione proprio dalla componente psichica.

In esito a tutto quanto

precede, si deve concludere che i disturbi denunciati da RI 1 a decorrere dal

29.

agosto 2014, non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento

infortunistico che l’ha visto vittima il 25 aprile 2013.

Facendo difetto

l’adeguatezza, non è necessario approfondire la questione relativa

all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla

salute (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007

consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007 consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007

consid. 5.2).

La decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore ha posto

termine alle proprie prestazioni dal 29 agosto 2014, merita dunque di essere

confermata in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti