35.2015.76
Trauma contusivo/distorsivo al rachide. Sintomatologia non oggettivabile. Causalità adeguata (causalità naturale rimasta indecisa) dichiarata estinta a distanza di 1 anno e mezzo circa dal sinistro, i
2 marzo 2016Italiano36 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.76
mm
Lugano
2 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 luglio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 8 giugno 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 aprile 2013, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di macchinista e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, era alla guida
di un camion, quando il cassone ha urtato una trave di ferro, provocando
l’impennata della parte anteriore del mezzo e il conseguente schiacciamento
della cabina (cfr. doc. 8).
Secondo il verbale di PS
dell’Ospedale di __________ (__________) del 26 aprile 2013, l’assicurato ha
riportato un trauma contusivo/distrattivo del rachide con diagnosi di lombalgia
(cfr. doc. 7).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 agosto 2014,
l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far
tempo dal 29 agosto 2014 (cfr. doc. 208).
A seguito dell’opposizione
interposta dal __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 230 e 237 +
allegati), in data 8 giugno 2015, l’assicuratore LAINF ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 350).
1.3. Con tempestivo ricorso del 30
luglio 2015, RI 1, rappresentato dal RA 1, ha chiesto, in via principale,
che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli ulteriori
prestazioni “sia in termini di corta durata sia di lunga durata.e, in via
subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori
accertamenti e nuova decisione, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Il ricorrente non è assolutamente d’accordo con la decisione della
CO 1, sia in relazione alla competenza infortunistica che rimane ovviamente un
aspetto centrale, sia in relazione alle problematiche. Trattandosi di un colpo
alla testa, che ha comportato dei postumi invalidanti e significativi in
diverse specialità, anche la causalità infortunistica non può essere trattata
separandola per sistemi e rifiutando ogni conseguenza. Ci sono indubbiamente i
disturbi organici che rammentiamo coinvolgono la testa, di cui è ben noto anche
dal profilo medico che in questo ambito gli sviluppi possono essere diversi,
immediati e non, e poi ci sono i disturbi psichiatrici e neuropsichiatrici, di
cui la causalità assicurata deve essere analizzata procedendo con una
valutazione sostanzialmente diversa, che l’assicuratore non ha compiuto.
In definitiva, a nostro parere, sarebbe stato senz’altro il caso
di sottoporre il ricorrente ad un esame peritale specialistico di tipo
universitario, allo scopo d’indagare la dinamica dei fatti, classificare il
tipo d’incidente che a nostro parere è di tipo medio grave, accertare con una
perizia biomeccanica la violenza, accertare ogni diagnosi ed infine
accreditarne la causalità all’assicuratore competente, dopo aver valutato anche
la situazione pregressa, la latenza dei disturbi e quant’altro.” (doc. I)
1.4. Nel corso del mese di agosto
2015, l’assicuratore resistente ha trasmesso al TCA documentazione medica che
gli è stata nel frattempo consegnata dall’assicurato (doc. III + allegati).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V + allegati).
1.6. In data 26 ottobre 2015,
l’istituto assicuratore ha versato agli atti un apprezzamento del proprio
neurologo di fiducia e si è in sostanza riconfermato in quanto fatto valere in
sede di decisione su opposizione e di risposta (doc. XI + allegato).
1.7. Il 15 dicembre 2015, questa
Corte ha richiamato dall’Ufficio AI la perizia SAM elaborata nel frattempo
(doc. XV e doc. XVI + allegati).
L’CO 1 ha presentato le
proprie osservazioni in data 21 gennaio 2016 (doc. XXV + allegato), mentre
l’assicurato lo ha fatto il 25 gennaio 2016 (doc. XXVI).
In data 9 febbraio 2016,
l’insorgente ha preso posizione in merito al contenuto dell’allegato inoltrato
dall’assicuratore (cfr. doc. XXIX).
2.1. Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto a decorrere
dal 29 agosto 2014 il diritto alle prestazioni dipendente dall’evento
infortunistico dell’aprile 2013, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle
prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.
Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.3. Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un
infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con
questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;
cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.
3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,
l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario
che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico
criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando
l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi
gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di
quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi
oppure rivestire un'importanza particolare affinchè si possa ammettere il
carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb
e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.
consid. 4a).
2.5. In presenza di un infortunio
del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente
oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale
organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza
differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente
a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un
infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.
DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.6. Nella DTF 134 V 109, già
citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di
vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in
caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella
elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta
Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali
lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è
ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni
a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di
ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità
dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le
esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di
causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i
criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il
nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,
accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra
già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi
nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a
lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre
rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una
perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico
e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per
escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti
otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che
godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente
alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,
principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo
luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il
relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle
lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli
esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la
dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata
al considerando 2.4. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi
d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi
cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono
chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro
clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a
un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421
p. 79 consid. 2b).
2.7. Nella presente fattispecie,
con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore resistente
sostiene che i disturbi denunciati da RI 1 non correlerebbero con un danno alla
salute oggettivabile. Di conseguenza, accertata la stabilizzazione dello stato
di salute dell’assicurato, esso ha proceduto a un esame particolare dell’adeguatezza
del nesso causale, giungendo alla conclusione che essa non é data (cfr. doc.
350).
Chiamato a pronunciarsi a
proposito della pretesa mancata oggettivazione della sintomatologia, il TCA
constata che, nel corso dell’estate 2015, l’assicurato è stato oggetto di
approfonditi accertamenti pluridisciplinari presso il Servizio di
accertamento medico (SAM) di __________, su incarico dell’Ufficio AI. Gli
esperti hanno indagato il suo stato di salute dal punto di vista psichiatrico
(a cura della dott.ssa __________, spec. in psichiatria e psicoterapia),
reumatologico (a cura del dott. __________, spec. FMH in reumatologia),
neurologico (a cura del dott. __________, spec. FMH in neurologia),
neuropsicologico (a cura del neuropsicologo dott__________) e oftalmologico (a
cura della dott.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia).
Dal relativo rapporto,
datato 26 ottobre 2015, si evince che i periti hanno espresso le loro
conclusioni, in particolare dopo aver proceduto a una minuziosa ricostruzione
dei dati anamnestici del ricorrente (dal 1972 all’agosto 2015) (cfr. doc. XVI
4, p. 2 – 22).
Per quanto qui
d’interesse, il neurologo dott. __________ ha dichiarato che “combinando la
situazione clinica, con un reperto oggettivo normale, e gli esami neuroradiologici,
ai quali non sono mai state messe in evidenza lesioni strutturali maggiori del
sistema nervoso centrale né radicolari cervicali o lombari, concordo con le
valutazioni anche già espresse in precedenza in ambito neurologico e cioè che
non vi sono patologie neurologiche oggettivabili che spieghino i sintomi
presentati dal paziente. Questi sono in parte di origine funzionale,
soprattutto il deficit sensitivo all’emicorpo sinistro ed i disturbi alla
marcia come pure i disturbi cognitivi, in parte eventualmente da ricercare in
problematiche di competenza reumatologica.” (allegato al doc. XVI 4, p. 6 – il
corsivo è del redattore).
Va sottolineato che lo
specialista ha precisato che la piccola lesione corticale parietale a sinistra,
più volte oggettivata, è “… probabilmente da riferire ad un vecchio trauma
cranico del 1972.” (allegato al doc. XVI 4, p. 5). Dai dati anamnestici risulta
in effetti che, durante la degenza 12-27 gennaio 1972 presso l’Ospedale di __________,
Fatti
i sanitari avevano diagnosticato un trauma cranico commotivo con frattura della
squama temporale di destra ed ematoma in regione parietale sinistra e
sottomentoniera (cfr. doc. XVI, p. 2).
Da parte sua, il dott. __________
ha affermato che, a seguito del trauma subito nell’aprile 2013, l’insorgente “…
ha sviluppato una variegata problematica con dolori panvertebrali, cefalee e
altri disturbi. Dal mio punto di vista, si tratta di uno sviluppo somatoforme
ma farà stato al riguardo la valutazione psichiatrica prevista. Clinica e
radiologia non spiegano l’importanza delle lamentele per quanto riguarda i
dolori a carico della colonna vertebrale e non spiegano le limitazioni
funzionali che ne derivano.”. Il reumatologo ha inoltre rilevato che
l’assicurato presenta, bilateralmente, una rottura del tendine del muscolo
sopraspinato all’origine di un’incipiente omartrosi, più importante a destra,
come pure, all’esame clinico, un’instabilità del ginocchio destro che è
espressione di una rottura totale cronica del legamento crociato anteriore
(allegato al doc. XVI 4, p. 6 – il corsivo è del redattore).
La dott.ssa __________, la
quale ha indagato lo stato di salute psichica dell’assicurato, ha attestato “…
la presenza di un’evoluzione in senso depressivo per una sindrome da
disadattamento secondaria ad un disturbo postraumatico da stress, determinato
dall’evento critico (incidente) del 25.4.2013.” (allegato al doc. XVI 4, p. 8).
La dott.ssa __________ ha
diagnosticato dei campi visivi concentricamente ristretti bilateralmente (di
origine non chiara), una discreta maculopatia bilaterale (esiti di una
corioretinite centrale bilaterale), nonché un’exoforia in vicinanza. Posto che
i potenziali evocati visivi avevano mostrato una normale attività del nervo
ottico, l’oftalmologa ha precisato di concordare con la dott.ssa __________ “…
che i sintomi descritti dal paziente come pure la campimetria patologica sono
di origine cerebro-cervicale, …” (allegato al doc. XVI 4, p. 2).
Infine, il neuropsicologo
dott. __________ ha attestato che dall’esame da lui eseguito erano emersi “…
moderati deficit che delineano un profilo caratterizzato da rallentamento
esecutivo, difficoltà di pianificazione, difficoltà di memoria a breve termine
ed anterograda. Le difficoltà sono reali, al massimo oggetto di una parziale amplificazione
da mettere in relazione con aspetti psicologici e di personalità
dell’assicurato. L’origine delle difficoltà cognitive è verosimilmente di tipo
multifattoriale e da mettere in relazione con i diversi disturbi
dell’assicurato.” (allegato al doc. XVI 4, p. 2).
Chiamata a formulare le
proprie osservazioni sul contenuto della perizia SAM, l’amministrazione ha
rilevato che la valutazione espressa dal dott. __________ “… è perfettamente
coerente con quanto fatto valere dalla convenuta …”.
Per quanto attiene invece
all’apprezzamento della dott.ssa __________, l’CO 1 ha al proposito
interpellato la propria oftalmologa di fiducia. Nel suo rapporto del 19 gennaio
2016, la dott.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, ha innanzitutto
osservato che la perizia SAM ha messo in luce dei fatti nuovi che relativizzano
i reperti di una possibile lesione al capo riportata il 25 aprile 2013, ovvero
che tali reperti sono chiaramente imputabili all’infortunio occorso nel 1972.
D’altro canto, la specialista interpellata dall’assicuratore ha affermato di
non poter condividere l’affermazione secondo la quale il restingimento
concentrico del campo visivo sarebbe conseguenza della contusione craniale
riportata dall’insorgente.
In primo luogo, non vi è
stata alcuna contusione craniale. D’altra parte, una lesione cerebrale avrebbe
comportato dei deficit specifici, caratteristici dal profilo topografico. Inoltre,
le diagnosi differenziali per i restringimenti concentrici sono: “Psychisch,
Agravation, Simulation, Hysterie, fehlende Compliance, Retinitis pigmentosa,
Glaucom. Diese zwei letzteren Krankheiten liegen nicht vor.”. Infine, sempre a
suo avviso, nemmeno problemi interessanti il rachide cervicale sono atti a
provocare lesioni del campo visivo (doc. 377).
2.8. Nella concreta evenienza,
alla luce del contenuto del rapporto peritale del SAM (e delle precisazioni
fornite dall’oftalmologa dott.ssa __________), occorre ritenere dimostrato,
perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che
la complessa sintomatologia lamentata da RI 1, non correla a sufficienza con un
danno infortunistico oggettivabile e che essa è largamente espressione
di una problematica psichica.
In tale
contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche
oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere
confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o
di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente
(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure
DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo
senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF
ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla
digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide
cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato
organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010
consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, altresì,
statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di
un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere
classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)
della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF
8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda
pure la DTF 140 V 290).
In una sentenza U 273/06
del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,
la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di
disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
Questo Tribunale constata
che la conclusione a cui sono giunti i dottori __________ e __________ - assenza
di una sufficiente correlazione tra disturbi soggettivamente denunciati
dall’assicurato e stato oggettivabile -, trova ampia conferma in altre, altrettanto
approfondite, valutazioni che figurano agli atti di causa.
In effetti, già nel
settembre 2013, i sanitari della fisioAndreotti hanno evidenziato “… una
sintomatologia di tipo somatoforme con tendenze alla cronicizzazione e alla
cristallizzazione. Coesiste un’estensione dei sintomi.” (cfr. doc. 51 p. 2).
In occasione della
consultazione del 25 novembre 2013, il dott. __________, spec. FMH in
neurologia, ha dichiarato di essere confrontato con “… uno stato dopo trauma
contusivo e distorsivo cervicale e lombare con un allargamento d’estensione
della sintomatologia che non è sufficientemente da spiegare con una lesione
organica neurologica. Devo presumere che siamo confrontati con
un’evoluzione sfavorevole nel campo psicosomatico-psichiatrico e non è più
da valutare nella nostra competenza.” (doc. 85, p. 5 – il corsivo è del
redattore).
Con apprezzamento del 20 agosto
2014, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha sostenuto che i disturbi
denunciati dal ricorrente non potevano essere spiegati con una lesione, di
natura infortunistica, del sistema nervoso centrale o periferico (cfr. doc.
202).
Lo stesso dott. __________,
in data 21 novembre 2014, ha rilevato che, in base ai disturbi e ai reperti
documentati in prossimità dell’infortunio, non vi è alcun indizio a favore di
una rilevante lesione al capo. Dal verbale di PS dell’Ospedale di __________
risulta in effetti soltanto la diagnosi di contusione/distorsione del rachide
cervicale, lombare e sacrale. Parimenti, non emergono indizi affidabili a
favore di una perdita di conoscenza. Sempre secondo lo specialista fiduciario,
occorre inoltre considerare che, né in prossimità dell’infortunio né in
occasione delle consultazioni presso i dottori __________ (3 giugno 2013) e __________
(25 novembre 2013), sono stati oggettivati dei deficit neurologici, cosicché la
loro successiva insorgenza non può essere imputata, con verosimiglianza
preponderante, all’evento assicurato. Il dott. __________ ha quindi confermato
che la sintomatologia denunciata dall’insorgente non correla con un danno
organico di natura infortunistica (cfr. doc. 250, p. 4).
A margine della visita
peritale del 16 dicembre 2014, ordinata dall’assicuratore contro le malattie,
il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha indicato di non aver
riscontrato “… segni oggettivabili di un danno neurologico, globalmente il
paziente è apparso molto teso, era difficile stabilire un contatto visivo col
paziente, tenendo anche conto del lungo elenco dei sintomi (vedi allegato) è
molto probabile che in questo momento prevalga una componente psichiatrica con
disturbo somatoforme, eventualmente anche un disturbo di disadattamento, il
paziente è già seguito da uno psichiatra ma non risultano delle chiare diagnosi
psichiatriche. Allo stato clinico il paziente descriveva anche diplopia però
nello sguardo laterale bilaterale senza apparente deficit nella mobilità oculare,
anche per quanto riguarda le conseguenze della diplopia il paziente non è
univoco, da una parte descrive che esse peggiorano nettamente in automobile,
d’altra parte farebbe comunque ancora brevi tragitti in macchina per recarsi al
supermercato. All’esame EEG vi è ancora una minima anomalia in sede centrale
leggermente a sinistra, per un paio di secondi, senza le altre anomalie
descritte agli esami EEG precedenti. Anche la relazione del trauma subito e le
alterazioni descritte in sede parietale sinistra alla MRI cerebrale, non è del
tutto chiara, in ogni caso, di questa lesione descritta non risulta nessuna
conseguenza, ovviamente non è in grado di spiegare un’emisintomatologia
sensitiva sinistra, ma non può spiegare neanche gli altri sintomi accusati dal
paziente.” (doc. 270).
Infine, con rapporto del
29 maggio 2015, la dott.ssa __________, Capoclinica presso il Servizio di
neurologia dell’Ospedale __________ di __________, ha osservato di non aver
riscontrato, all’esame clinico, “… deficit sensitivo motori oggettivi. Il
paziente riferisce inoltre dolore alla palpazione, anche lieve, di masse
muscolari dei 4 arti. Il dolore non ha una distribuzione radicolare o
predominanza nei punti di inserzioni tendinee. Viene riferita una diplopia che
peggiora in visione monoculare che non si associa ad una oftalmoparesi e che
non è, per le sue caratteristiche, spiegabile da un disturbo neurologico. Per
ciò che concerne i disturbi dell’equilibrio, data la non riproducibilità delle
lateropulsioni in posizione di Romberg dopo manovre di distrazione e la normale
esecuzione delle prove di coordinazione, riteniamo che essa sia riconducibile
al contesto della limitazione funzionale legata ai dolori cronici riferiti,
anche se una componente secondaria alla nota vestibulopatia periferica (vedi
esame ORL) rimane possibile. Sulla RMN cerebrale non vi sono lesioni in grado
di spiegare il disturbo dell’equilibrio. Vi è anche un dolore lombosciatalgico
che non ha caratteristiche di una radicolopatia e alla RMN lombare non si associa
a conflitti radicolari. Notiamo una certa differenza tra il dolore alla manovra
di Lasègue e la mobilizzazione dell’arto in posizione seduta. Rivediamo le
immagini di RM e TAC eseguite nel 2013 e 2014 con i nostri colleghi
neuroradiologi: si evidenzia una chiara osteofitosi C3-C4 che impronta
l’ipofaringe e il tratto prossimale dell’esofago, tale reperto a nostro avviso
giustifica l’odinofagia e la sintomatologia disfagica lamentata dal paziente.” (doc.
346).
A proposito della lesione
parietale sinistra, che è in effetti stata oggettivata grazie ai numerosi
accertamenti radiologici e strumentali per immagini a cui si è sottoposto
l’insorgente, il TCA rileva che il neurologo dott. __________ - facendo capo a
dati anamnestici verosimilmente sconosciuti agli specialisti che lo hanno
preceduto -, ha precisato che essa è probabilmente da imputare al trauma
cranico-commotivo riportato dall’insorgente nel lontano 1972 (e quindi non in
nesso di causalità naturale con l’evento assicurato del 2013; cfr. allegato al
doc. XVI 4, p. 5). A prescindere da quanto precede, va segnalato che, secondo
il dott. __________, la lesione cerebrale in questione non è comunque
suscettibile di “… spiegare un’emisintomatologia sensitiva sinistra, ma non può
spiegare neanche gli altri sintomi accusati dal paziente.” (cfr. doc. 270; in
questo senso, si veda pure la valutazione della dott.ssa __________).
In merito alla rottura
bilaterale della cuffia dei rotatori, refertata dal dott. __________ nella
sua perizia parziale del 24 agosto 2015, questa Corte si limita a constatare
che problemi alle spalle erano già stati segnalati antecedentemente
all’infortunio. Ad esempio, il 18 aprile 2006, il dott. __________
diagnosticava segnatamente una sindrome da conflitto subacromiale alla spalla
destra e sinistra con lesione secondaria della cuffia dei rotatori. Nella sua
relazione medica del 5 giugno 2006, la dott.ssa __________ segnalava la
presenza di una lesione della cuffia dei rotatori a destra e a sinistra. L’artro-RMN
della spalla sinistra del maggio 2008 evidenziava una lesione a tutto spessore
incompleta del tendine del sovraspinato in sede inserzionale. In data 27 aprile
2011, la dott.ssa __________ dell’Ospedale di __________ riscontrava dolore
alle spalle bilateralmente in quadro di lesione sovraspinati bilaterali (cfr.
doc. XVI 4, p. 5-8).
In esito a quanto precede,
è lecito concludere che il danno alla salute segnalato dal perito reumatologo é,
con verosimiglianza preponderante, preesistente all’infortunio del 25
aprile 2013, di modo che non può essere stato causato da quest’ultimo evento. Il
TCA non può seguire il ricorrente allorquando fa valere che l’infortunio “… può
aver provocato una modifica direzionale dello stato di salute …” (doc. XXVI, p.
3), trattandosi di una mera ipotesi non supportata da adeguata documentazione
medica specialistica.
Per quanto concerne i disturbi
visivi, va rilevato che essi sono stati indagati, nel corso della procedura
amministrativa, in particolare dalla dott.ssa __________, Capoclinica presso il
Servizio di oftalmologia dell’Ospedale __________ di __________. A margine
Considerandi
della consultazione del 25 marzo 2015, la specialista ha affermato che la restrizione
concentrica del campo visivo presentata dal ricorrente risultava senza
riscontro di un danno organico oculare, posto che il nervo ottico non era
atrofico ma vitale e ben delimitato. Ella ha quindi proposto di eseguire dei
potenziali visivi evocati, precisando che, qualora l’accertamento fosse
risultato nella norma, si sarebbe potuto concludere all’assenza di danni
oculari. Inoltre, la formulazione di una diagnosi differenziale di natura
cerebrale/cervicale, sarebbe stata di competenza del neurologo (doc. 323, p. 2;
in occasione del consulto del 20 dicembre 2013 [cfr. doc. 111, p. 2], la stessa
oftalmologa aveva in proposito spiegato che “… i meccanismi etiopatologici non
sono ancora completamente noti. Si presume che abbiano origine
nell’elaborazione delle informazioni visive nei centri corticali superiori
(corticale posteriore).”).
I potenziali evocati
visivi (PEV) effettuati il 13 maggio 2015 presso il Servizio di neurologia
dell’Ospedale __________ di __________, sono risultati “normali e simmetrici”
(doc. 340).
Una valutazione analoga a
quella della dott.ssa __________ è stata enunciata dalla dott.ssa __________,
la quale, a fronte di potenziali evocati visivi nella norma, ha sostenuto che l’origine
dei disturbi in questione va ricercata sul piano cerebro-cervicale (allegato al
doc. XVI 4, p. 2).
Al riguardo, questa Corte
osserva innanzitutto che, a livello cerebrale, la diagnostica per immagini ha
evidenziato soltanto la nota lesione parietale sinistra, la quale, secondo il
parere del neurologo dott. __________, è probabilmente da imputare al trauma
cranio-commotivo del 1972. D’altro canto, il dott. __________ e la dott.ssa __________,
entrambi neurologi, hanno dichiarato che il danno cerebrale refertato non può
spiegare i disturbi denunciati dall’assicurato (cfr. doc. 270), rispettivamente,
che la diplopia non è, per le sue caratteristiche, spiegabile da un disturbo
neurologico (cfr. doc. 346). Infine, l’oftalmologa dott.ssa __________ ha
negato che problemi interessanti il rachide cervicale possano provocare
restringimenti del campo visivo (doc. 377).
Da quanto precede, è
lecito concludere che nemmeno i disturbi visivi lamentati da RI 1 correlano con
un danno oggettivabile, conseguenza naturale del sinistro dell’aprile 2013.
Trattandosi infine delle difficoltà
di deglutizione (disfagia), i sanitari appaiono concordi nel ritenere che
tale problematica è verosimilmente provocata dalla presenza di osteofiti
cervicali, in particolare da C3 a C4, che improntano la parete posteriore
dell’esofago (cfr., ad esempio, i doc. 234 e 346, p. 4).
Tuttavia, occorre pure considerare
che la presenza di un’osteofitosi, di maggiore entità proprio a livello di
C3-C4 in sede anteriore, era già stata refertata grazie alla RMN della colonna
cervicale eseguita nell’agosto 2008 (cfr. doc. XVI 4, p. 6; si veda pure
il rapporto 27 aprile 2011 della dott.ssa Albanese, in cui si riferisce di una
cervicalgia in protusioni discali e iniziale artrosi, cfr. doc. XVI 4, p. 8).
Quindi, secondo il TCA, se
si può in effetti parlare di disturbi oggettivabili, sulla scorta di quanto
precede, deve comunque essere negata la natura infortunistica della patologia
che determina la disfagia (vista la sua preesistenza al trauma).
In queste condizioni,
questa Corte ritiene di potersi esimere dal dar seguito all’atto istruttorio
preteso dal ricorrente (chiedere ai periti SAM un complemento peritale sulla
questione della causalità naturale) (cfr. doc. XXVI, p. 4). In effetti, essendo
in presenza di una sintomatologia priva di sufficiente sostrato organico,
l’esame della causalità naturale deve essere sospeso, per procedere (preliminarmente)
a un’analisi dell’adeguatezza.
2.9
In assenza di
un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente
fattispecie (si veda il consid. 2.8.), occorre effettuare un esame specifico
dell’adeguatezza.
Secondo la giurisprudenza
federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più
presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art.
19.
cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle
prestazioni di corta durata). Tale momento é dato quando dalla continuazione
della cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e
quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità
si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Nel
caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,
motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di
salute dell’insorgente.
In proposito, va osservato
che, nel suo rapporto peritale del 9 settembre 2015, la psichiatra dott.ssa __________
ha ancora auspicato l’instaurazione di un approccio terapeutico adeguato, quale
sarebbe quello con l’EMDR (cfr. allegato al doc. XVI 4, p. 8).
Il TCA ne prende atto,
tuttavia i provvedimenti prospettati, nella misura in cui non sono indicati dal
punto di vista somatico, non ostacolano la chiusura del caso con esame
dell’adeguatezza in applicazione - così come verrà meglio dimostrato qui di
seguito - della DTF 115 V 133 (in questo senso, si veda la STF 8C_691/2013 del
19.
marzo 2014 consid. 7.2).
Assodato
dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente
chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame
dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF
117.
V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V
109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica
abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).
Nella decisione su
opposizione impugnata, l’amministrazione ha valutato l’adeguatezza del nesso
causale in applicazione della “psico-prassi” (cfr. doc. 341, p. 9).
RI 1, da parte sua, fa invece
valere che “dal punto di vista della cervicale, (…), la casistica non è da
valutare alla stregua di un colpo di frusta che comporta l’accelerazione
cranio-cervicale, come erroneamente descrive l’assicuratore, bensì al trauma
assiale e quindi da valutare secondo le caratteristiche per l’accertamento
dell’ernia discale.” (cfr. doc. XXVI, p. 3).
Questa Corte constata che,
al momento determinante dell’emanazione della decisione su opposizione
impugnata (come del resto già in precedenza; in questo senso, si veda il
rapporto del settembre 2013 della __________, in cui già si faceva
accenno a una tendenza alla cronicizzazione e alla cristallizzazione dei
disturbi, con estensione dei sintomi, come pure il referto afferente alla
consultazione 25 novembre 2013 del dott. __________), il quadro clinico
dell’assicurato era ampiamente dominato da una problematica psichica (fatta
eccezione per quei disturbi [spalle, ginocchio destro e disfagia] le cui cause
sono sì state oggettivate, ma che non si trovano in relazione causale naturale
con l’infortunio).
In ossequio
alla giurisprudenza federale, il nesso di causalità adeguata deve pertanto
essere valutato secondo le regole inerenti all’evoluzione psichica
abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr.
RAMI 2002 U 465 p. 437).
L’affermazione
del ricorrente secondo la quale andrebbe applicata la giurisprudenza sulle
ernie discali appare infondata. È vero che, a livello cervicale e lombare, sono
state refertate delle discopatie plurisegmentali (cfr. rapporto 24 agosto 2015 del
dott. __________, allegato al doc. XVI 4, p. 5). È però altrettanto vero che
queste alterazioni sono state giudicate non correlare con i disturbi fatti
valere dall’insorgente, ragione per la quale non è qui necessario approfondire
la loro eziologia.
2.10
Nel
valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata
nella DTF 115 V 133, occorre innanzitutto procedere alla classificazione
dell’infortunio di cui l’assicurato é rimasto vittima il 25 aprile 2013.
La dinamica dell’accaduto
è stata da lui stesso descritta in data 1° agosto 2013:
" (…).
Con vecchio camion da cava (Dumper) dopo aver scaricato il cassone
di materiale lo abbassavo e non mi accorgevo che non era sceso tutto rimanendo
alzato a metà percorso, partivo e arrivato sotto l’impianto dove carichiamo il
materiale picchiavo il cassone contro una trave di ferro facendo alzare la
parte anteriore del mezzo di due metri circa che urtava la cabina di guida
sotto la soletta dell’impianto stesso, schiacciando la cabina e rimbalzando
violentemente a terra sugli ammortizzatori più volte (prendendo più volte
insaccate alla schiena e colpi alla testa contro la cabina di guida, su un
sedile non ammortizzato).” (doc. 24)
Sentito da un funzionario
il 17 ottobre 2013, l’insorgente ha precisato che, al momento dell’impatto, la
velocità del mezzo era al massimo di 30 km/h (cfr. doc. 58).
Tenuto conto della
descrizione suesposta e considerato che, in questo contesto, non devono essere
prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio né le circostanze
concomitanti (cfr. STF 8C_584/2010 dell’11 marzo 2011 e
SVR UV Nr. 8 p. 26), il TCA ritiene che il ricorrente sia rimasto vittima di un
infortunio di media gravità in senso stretto.
A titolo di raffronto, va
segnalato che, in una sentenza 8C_1007/2012 dell’11 dicembre 2013 consid. 5.3.2,
il Tribunale federale ha qualificato allo stesso modo l’incidente in cui un
camion, manovrato da un assicurato, si era rovesciato su un lato a causa
dell’infossamento del terreno sottostante. L’autista aveva urtato la testa
contro la cabina del mezzo, procurandosi un trauma cranio-cerebrale con ferita
al cuoio capelluto e perdita di conoscenza.
D’altro
canto, si ricorda che l’Alta Corte ha qualificato quali infortuni di grado
medio al limite della categoria superiore, ad esempio, l’incidente
occorso a un assicurato che viaggiava in autostrada alla guida della propria
autovettura. Un camion, circolante sulla corsia di sinistra, che, al momento di
cambiare corsia, non aveva evidentemente scorto il mezzo dell’assicurato, lo ha
urtato. L’automobile dell’assicurato aveva sbattuto, dapprima, contro la parete
di destra, in seguito, contro quella di sinistra della galleria. L’assicurato,
privo della cintura di sicurezza, aveva violentemente urtato il capo contro il
parabrezza (STF 8C_257/2008 del 4 settembre 2008 consid. 3.3.3). Lo stesso vale
per l’incidente in cui un assicurato viaggiava sulla corsia di sorpasso
dell’autostrada. Raggiunta una velocità di 130 km/h, il suo automezzo aveva improvvisamente sbandato, attraversato la corsia normale e quella di
soccorso, nonché urtato una scarpata, dove si era capovolta. L’automobile era
quindi rimbalzata sulla corsia di sorpasso, dove si era arrestata sulle ruote. Al
momento del capovolgimento, il passeggero era stato scaraventato all’esterno
attraverso il tettuccio apribile. L’assicurato non era invece più stato in
grado di lasciare l’automobile (STF 8C_799/2008 dell’11 febbraio 2009 consid. 3.2.2).
In tale eventualità, il
giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i
criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.4.. Per ammettere
l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un fattore fosse presente in
maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In una sentenza
8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25
p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della
categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre
dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del
nesso causale adeguato.
A titolo di premessa, occorre
osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in
materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di
natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993.
U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto,
va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non
possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono
essere presi in considerazione (cfr. STF
8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden
organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer
Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen
(Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).
L’accadimento di un
infortunio di media gravità presenta sempre un certo carattere impressionante
per la persona che ne è vittima, ciò che non basta di per sé per riconoscere la
realizzazione di questo criterio. Nel caso di specie, l’evento occorso il 25
aprile 2013, valutato oggettivamente, non ha avuto un carattere particolarmente
drammatico o impressionante.
L'infortunio
del presente ricorso non è comparabile ad altri casi nei quali la Corte
federale ha ammesso l'esistenza di questo criterio (cfr. ad es. la RAMI 1999 U
335.
p. 207: incidente frontale in galleria con il coinvolgimento di tre
autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il ferimento di diverse
altre persone; oppure la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002: assicurato eiettato
dall'abitacolo della propria automobile a seguito del ripetuto cappottamento
della stessa a una velocità di almeno 140 km/h).
Nel noto
infortunio, l’assicurato ha essenzialmente riportato un trauma assiale
alla colonna vertebrale in toto e, fors’anche (ma su questo aspetto vi sono
delle riserve - si vedano al riguardo soprattutto gli apprezzamenti del
neurologo dott. __________, doc. 202 e 250), un trauma cranico. A seguito di
ciò, egli ha sviluppato una complessa sintomatologia - caratterizzata da
lombosciatalgia bilaterale, cervicalgia, cefalee, acufeni a destra, parestesie
agli arti superiori, disturbi visivi, vertigini, ecc. - risultata priva di
sostrato organico, a cui si è sovrapposta una problematica psichica.
Tenuto conto delle
premesse che sono state fatte in precedenza, ciò non consente di ritenere che
egli abbia riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche particolari.
Nessun
elemento all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la
presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti
dell’infortunio.
Anche il criterio del decorso
sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é
soddisfatto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai
notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle
complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari
che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e
l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo
stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta
ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).
Nel caso di
specie, se le cure prestate al ricorrente non hanno permesso di migliorare il
suo stato di salute, é perché si é sovrapposta una problematica psichica,
di cui non é però consentito tener conto nella valutazione dell’adeguatezza.
Posto che lo stato di
salute dell’insorgente é stato ben presto determinato dallo sviluppo di una
patologia psichiatrica, non possono essere considerati adempiuti tutti quei
criteri di rilievo che contengono una componente temporale (durata
eccezionalmente lunga della cura medica, i disturbi somatici persistenti,
nonché il grado e la durata dell'incapacità lavorativa), ricordato che,
trattandosi di valutare l’esistenza del nesso di causalità adeguata in
applicazione della prassi in materia d’evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio, si deve fare astrazione proprio dalla componente psichica.
In esito a tutto quanto
precede, si deve concludere che i disturbi denunciati da RI 1 a decorrere dal
29.
agosto 2014, non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento
infortunistico che l’ha visto vittima il 25 aprile 2013.
Facendo difetto
l’adeguatezza, non è necessario approfondire la questione relativa
all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla
salute (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007
consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007 consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007
consid. 5.2).
La decisione su
opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore ha posto
termine alle proprie prestazioni dal 29 agosto 2014, merita dunque di essere
confermata in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti