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Decisione

35.2015.77

Trauma distorsivo/contusivo polso sx nel 01/1990. Ricaduta nel 2013. Detrminazione entità grado d'invalidità (mediante metodo del raffronto dei redditi) e menomazione all'integrità

18 novembre 2015Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica

del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi

sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente

esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua

capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di

lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;

conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato,

che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di

lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido.

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto,

o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF, che recita:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità.

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di

qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se partico­lari

circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993

U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Nella concreta

evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’istituto

assicuratore ha riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 13%,

facendo capo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico

di __________ in occasione della visita di chiusura del 17 ottobre 2014 (cfr. doc. 316, p. 4 s.).

In effetti, dopo

aver refertato la presenza di dolori cronici a livello delle articolazioni

radio-ulnare e ulno-carpica nonché dello stiloide radiale, il dott. __________

ha descritto nei seguenti termini l’esigibilità lavorativa dell’insorgente:

" (…).

L’assicurato può sollevare molto spesso pesi fino a

10.

kg fino all’altezza dei fianchi. Talvolta può alzare pesi medi tra 10 e 25

kg fino all’altezza dei fianchi. Mai può sollevare pesi pesanti sopra i 25 kg fino

all’altezza dei fianchi. Spesso può sollevare oltre all’altezza del petto pesi

fino a 5 kg e talvolta sollevare oltre l’altezza del petto più di 5 kg.

L’assicurato molto spesso può eseguire lavori leggeri e di precisione e lavori

medi. Talvolta può eseguire lavori pesanti e mai molto pesanti. Nessuna

limitazione per quanto riguarda la rotazione della mano. Nessuna limitazione

per quanto riguarda la mobilità dell’arto superiore. Può molto spesso lavorare

sopra la testa con rotazione e posizione seduta/inclinata in avanti e posizione

in piedi/inclinata in avanti. Molto spesso può lavorare inginocchiato e con

flessione delle ginocchia. Molto spesso può stare in posizione seduta, in piedi

o a libera scelta. Molto spesso può camminare fino a 50 m e oltre i 50 m e

camminare per lunghi tratti. Molto spesso può camminare su terreno accidentato salire

le scale. Talvolta può salire su scale a pioli. Nessuna limitazione per

l’equilibrio e stare in equilibrio.”

(cfr. doc.

258, p. 5)

Riferendosi alle

certificazioni agli atti del dott. __________, il ricorrente sostiene che il

grado dell’invalidità debba essere stabilito partendo dal tasso d’incapacità

lavorativa del 50% che egli presenta nella professione di piastrellista (cfr.

doc. I, p. 3).

In proposito, il TCA

rileva che lo specialista curante, nei suoi referti 16 gennaio 2015 (cfr. doc.

273, p. 2: “Ritengo giustificata a partire dal 1.2.2015 una reintegrazione

professionale al 50% come operaio edile.”) e 10 giugno 2015 (cfr. doc. 309, p.

2: “Nell’attuale attività professionale ritengo giustificata un’esigibilità

lavorativa del 50%.”), ha in effetti attestato che l’assicurato presenta una

capacità lavorativa soltanto parziale nella sua abituale professione. Ora, tale

circostanza non è contestata ed è anzi stata esplicitamente riconosciuta dal

medico di circondario dell’CO 1 (cfr. doc. 258, p. 5: “Con un’articolazione RC

fissata con un’artrodesi è sconsigliato eseguire lavori pesanti sopra i 20 kg.

Siccome l’assicurato deve ancora lavorare per 12-13 anni gli ho proposto di

cambiare lavoro e cercarne uno dove non deve eseguire lavori pesanti con la

mano sinistra in quanto come piastrellista si deve inginocchiare appoggiandosi

con questa mano. La situazione può altrimenti peggiorare …” – il corsivo è

del redattore).

Tuttavia, così come verrà

meglio dimostrato qui di seguito, il grado dell’invalidità non può essere

definito in funzione della situazione lavorativa concreta, in quanto sul

mercato generale del lavoro, svolgendo un’attività sostitutiva più adeguata, il

ricorrente potrebbe meglio sfruttare la sua capacità residua.

Del resto, in una sentenza

U 334/02 del 22 aprile 2003, consid. 4.1., l’Alta Corte ha precisato che

allorquando l’attività esercitata dopo l’insorgenza del danno alla salute non

consente di sfruttare pienamente la residua capacità lavorativa

dell’assicurato, quest’ultimo può essere costretto ad abbandonare il suo posto

di lavoro per un’attività più redditizia.

D’altra parte, questa

Corte non ignora che, contrariamente al dott. __________ (cfr. doc. 258, p. 5),

i dottori __________ e __________, spec. FMH in malattie reumatiche, hanno

sostenuto che, anche in attività alternative adeguate, RI 1 presenterebbe una

leggera riduzione della capacità lavorativa (cfr. doc. 293, p. 2: “Come anche

sostenuto dal paziente, un’attività più leggera e consona in relazione agli

interventi effettuati al polso sinistro con un’abilità lavorativa tra

l’80%-100%, sarebbe plausibile.” e doc. B: “In linea teorica, per lo

svolgimento di una professione fisicamente leggera, che non richieda

particolari sforzi e sollecitazioni per la mano sx, egli presenta una solo

leggera limitazione della capacità lavorativa di circa il 20%.”). Tuttavia, alla

luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti

assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori, la

valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario risulta più

plausibile, e ciò tenuto conto anche al fatto che, nel caso di specie, il danno

alla salute interessa l’estremità superiore sinistra, ossia l’arto adominante.

Ad esempio, in una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in attività

sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di

professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività

leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti

di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante

deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.

Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione

interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del

deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo

ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata consid. 2.6.).

Anche nella STFA U 200/02

del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, che, a causa di un

infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito

l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura

pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle

articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una

mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo

ortopedico.

In un giudizio I 27/06 e U

18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione

acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro

(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Infine, va pure rilevato che,

in una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha precisato che

anche per gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano dominante (a

maggior ragione per quelli limitati nell’uso della mano adominante), esiste un

mercato del lavoro sufficientemente ampio:

" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen

Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen,

welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch

leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im

weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung

und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.

Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls

überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig

bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr

eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem

hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten

ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2).“

In esito a tutto ciò,

occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.

2.3.4

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto

concerne il reddito da valido, secondo l’istituto assicuratore,

l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2015, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio

assicurato, un importo annuo pari a fr. 61'100 (cfr. doc. 301).

Questo dato,

desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc.

271.

e doc. 297) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto

proprio da questa Corte.

2.3.5

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli

organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi

regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti,

Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311

seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori

che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una

deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e

professionali.

2.3.6

Nella presente

fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 52'960 il reddito da

invalido, applicando la tabella RSS TA 1 e operando decurtazioni del 6.57% a

titolo di gap salariale e del 15% a titolo di deduzione sociale ex DTF 126

V 80 (cfr. doc. 301).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti

da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 5'210.

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS) esso

ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per l'intero anno (fr. 5'431.42

x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.8% per il

2013, +0.7 per il 2014 e +0.6% secondo la stima trimestrale (cfr. la relativa

tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2015, un reddito

annuo di fr. 66'545.75.

L’assicurato, quale aiuto piastrellista

presso la __________, avrebbe realizzato nel 2015 un reddito

annuo di fr. 61'100 per un’occupazione a tempo pieno. Tale

reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente

(cioè fr. 68'685.09; cfr. Tabella TA 1 2012, p.to 41-43 “Costruzione”,

livello di qualifica 1: fr. 5'430 riportato su 41.5 ore/settimana = fr. 5'633.62

x 12 mesi = fr. 67'603.44 e aggiornato al 2015).

In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.3.5. in fine, il reddito statistico da invalido

(fr. 66'545.75) va ridotto del 6.04%, percentuale

corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la

soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 62'526.39 (risultato intermedio).

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15% sul reddito

statistico da invalido (doc. 301, p. 2).

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3) e del fatto che il ricorrente non ha sollevato alcuna

obiezione al riguardo, questo Tribunale ritiene che, operando una tale

decurtazione, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 53'147.44.

Il grado di invalidità del

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 53'147.44 al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 61'100 – risulta essere del 13.01%, arrotondato al 13%

secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2..

Visto che, con la

decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita

d’invalidità proprio del 13%, il suo ricorso deve essere respinto perlomeno su

questo punto.

2.4

Entità

della menomazione all’integrità.

2.4.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36 cpv. 1

OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art.

24.

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta l'art. 36

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4.4

L’INSAI

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.4.5

Dalle tavole

processuali risulta che l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato un’IMI aggiuntiva

del 5%, facendo riferimento al parere enunciato al

riguardo dal chirurgo ortopedico dott. __________.

Questo il

tenore della valutazione da lui espressa in occasione della visita

circondariale di chiusura del 17 ottobre 2014:

" (…).

1.

Reperti

L’assicurato è portatore di postumi infortunistici importanti

e durevoli e presenta uno stato dopo panartrodesi con placca dorsale (APTUS)

polso sinistro con innesto di osso spongioso prelevato dalla cresta iliaca

sinistra e con osso artificiale il 01.04.2014. Stato dopo diversi interventi

con artrodesi STT nel 1992, artroscopia e stato dopo artroplastica di resezione

dello stiloide radiale il 28.01.2014 con successiva artrosi dell’articolazione

RC e metacarpo. Si nota una fissazione dell’articolazione RC con

pro-supinazione ancora libera. Presenta una limitazione funzionale con

diminuzione della forza e dolori persistenti.

2.

Valutazione del danno all’integrità

5%

3.

Motivazione

Secondo la tabella 5.2 un’artrodesi radiocarpica è

indennizzata con il 15%. Nel 1993 era già stata espressa una valutazione del

10% a causa della riduzione della mobilità del metacarpo (semilunare in assenza

di un’artrosi). Si aggiunge quindi un 5% per la situazione attuale con

artrodesi RC. In base a quanto detto un totale del 15% per l’artrodesi RC è

giustificato.”

(doc. 259)

Chiamato

a pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente medico, il TCA constata

che la tabella 5 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI

prevede in effetti che a un’artrodesi dell’articolazione radiocarpica, quale

quella a cui è stato sottoposto l’insorgente il 1° aprile 2014, corrisponde

un’indennità del 15%.

Tenuto conto che, con la decisione formale del 29 marzo 1993, era già stata riconosciuta

un’IMI del 10% (cfr. il consid. 1.1.), è corretto che l’assicurato ora sia

stato posto al beneficio di un’indennità aggiuntiva del 5%.

Da parte

sua, il ricorrente pretende di aver diritto a un’indennità pari al 25%,

riferendosi a quanto indicato dal suo medico curante specialista nel rapporto

del 10 giugno 2015 (cfr. doc. 309, p. 2: “Per quanto riguarda la menomazione

funzionale dopo un’artrodesi totale del polso valuterei come giustificato un

20-25%.”).

Visto che la

percentuale di IMI riconosciuta dall’amministrazione è esattamente quella che

prevede la pertinente tabella, questo Tribunale non ritiene fondato il parere

del dott. __________ e, quindi, nemmeno la pretesa del ricorrente.

Anche per

quanto riguarda l’entità dell’IMI, il ricorso di RI 1 non può dunque

essere accolto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti